martedì 16 ottobre 2018

QUAL' E' IL RUOLO DELL'OPPOSIZIONE ?


http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/11/nuovo-regolamento-accesso-atti.html

""FONTE PRIMARIA""D.L.267/2000 Art. 43. Diritti dei consiglieri
1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2 e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

sindaco siamo in attesa della risposta ad interrogazione relativa all'ord. n.23 " proposta durante il Consiglio Comunale del 30.07.2008 " Circa 8 mesi orsono "COSA SI CELA DIETRO ALLA NON RISPOSTA" qualche interesse in atti d'ufficio ? 
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL PREFETTO DI ROMA
DOTT. FERDINANDO SANTORIELLO

ESPOSTO
Oggetto: nota di risposta prot. n. 79613/13/2005 del 19.09.2008 – illegittimità indennità attribuite ai Responsabili di Area, al Responsabile dell’ufficio di Supporto al Sindaco e al Vice Segretario Generale.
PREMESSO CHE:
1) Il comma 1 dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che: “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”;
2) Il comma 2 dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che: “Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.”
3) Il comma 3 dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che: “Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale”.
4) Circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti emessa in data 02.08.2007;
5) Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lombardia n. 457 dell’8 luglio 2008;
6) Responsabilità e Risarcimento di Ugo Montella - Magistrato della Corte dei Conti (Proc. Reg. Lazio) – pubblicato su ilSole24Ore, Settembre 2008 – n. 9.
CONSIDERATO CHE:
7) Il Sindaco Daniele Leodori, con proprio decreto del 20.10.2005 n. 24536, ha conferito alla sig. ra Mastroluca Lina l’incarico di responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco e, con atto non meglio specificato, ha attribuito alla medesima una indennità di 16.000,00 euro, a decorrere dal 01.01.2006, in base ai commi 2 e 3 dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 richiamati in premessa. A tal proposito va preliminarmente precisato che, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 02.12.2005, è stato adeguato l’importo delle indennità di posizione dei Responsabili di Area ai sensi dell’art. 12 del CCNL del 22.01.2004 (Valorizzazione delle Alte Professionalità), ma non l’indennità del Responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco. Ne consegue che l’indennità di 16.000,00 euro attribuita al Responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco è stata conferita senza averla previamente deliberata per mezzo di un atto che ne abbia autorizzato l’erogazione;
8) La sig. ra Mastroluca Lina era ed è tuttora un dipendente comunale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sprovvista di diploma di laurea e, si presume di diploma di scuola media superiore, inquadrata in categoria C1, dal 01.01.2008 in C2 e, come tale, non in possesso dei requisiti per l’applicazione del comma 2 dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000;
9) A seguito dell’intervento disposto dalla S.V. in merito alla illegittimità delle indennità per le Alte Professionalità attribuite ai Responsabili di Area e al Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Sindaco, il Sindaco, con proprio decreto, a decorrere dal 01.01.2008, ha provveduto a ricondurre le indennità dei Responsabili di Area nei limiti fissati dal CCNL per le Posizioni Organizzative. Parimenti con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 08.08.2008 ha modificato l’importo dell’indennità corrisposta al Responsabile dell’Ufficio a Supporto del Sindaco sig. ra Mastroluca Lina da 16.000,00 euro a 12.500,00 euro in base ai commi 2 e 3 dell’articolo 90 del D. Lgs. 267/2000, sebbene la sig. ra Mastroluca Lina, per quanto esposto al punto 8), non rientri nel personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
10) Il Sindaco Daniele Leodori, in data 19.02.2008, con proprio decreto, ha conferito l’incarico di Vice Segretario al Sig. Giulio Baldini, dipendente comunale sprovvisto di diploma di laurea o titolo equipollente e non titolare di Posizione Organizzativa, ovvero non in possesso dei prescritti requisiti per la nomina a Vice Segretario Generale come, peraltro, attesta la nota resa all’uopo dall’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali che si allega a scopo esplicativo. Inoltre con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 14.02.2008 l’Amministrazione ha attribuito al Vice Segretario una indennità di funzione pari al 30% dell’importo della indennità corrisposta ai Responsabili di Area. A seguito di puntuale interrogazione proposta dallo scrivente nel corso del Consiglio Comunale del 30.07.2008, il Sindaco ha provveduto a revocare predetta nomina, ma il Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi si è ben guardata dal denunciare il danno di natura erariale alla competente Procura della Corte dei Conti né ha messo in atto un procedimento finalizzato al recupero dell’indennità indebitamente conferita al dipendente comunale di che trattasi;
11) Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Zagarolo composto dalla Dott. ssa Stefania Panzironi (Presidente), dal Sig. Carlo Troccoli e dal Sig. Giuseppe Scipioni con propria nota, protocollo comunale n. 19649 del 16.09.2008, ha invitato l’Amministrazione ad adottare gli atti necessari per eliminare le irregolarità riscontrate per ciò che concerne le indennità conferite ai Responsabili di Area (Alte Professionalità) e al Responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco, ma da quanto risulta allo scrivente, non ha provveduto a denunciare il danno patrimoniale e contabile che ne è scaturito alla competente Procura della Corte dei Conti;
12) L’Amministrazione, con la compiacenza del Segretario Generale (sia l’ex Direttore Gen. Piero Pescatori che l’attuale Segretario Comunale, Dott. ssa Daniela Urtesi) e del Presidente del Consiglio Comunale, sig. Bruno Sesto, sistematicamente, non provvede a fornire risposte alle interrogazioni proposte dallo scrivente nei tempi e nei modi stabiliti dal vigente Regolamento Comunale, impossibilitando conseguentemente lo scrivente nell’espletamento del proprio mandato consiliare nell’ambito del Comune di Zagarolo. A tal proposito denuncia che è tuttora in attesa di risposte ad interrogazioni proposte oltre un anno fa, nonostante in più occasioni ha sollecitato e denunciato tale inqualificabile comportamento dell’Amministrazione in sede di Consiglio Comunale.
Tutto ciò premesso, lo scrivente:
DENUNCIA:
1) Il Sindaco Daniele Leodori e l’ex Dirett. Generale Comunale Dott. Piero Pescatori per aver attribuito una indennità di 16.000,00 euro al Responsabile dell’Ufficio a Supporto del Sindaco sig. ra Mastroluca Lina, dal 01.01.2006 dal 01.08.2008, senza aver previamente legittimato l’attribuzione di predetta indennità tramite deliberazione di Giunta Comunale o qualsivoglia atto amministrativo comunale;
2) Il Segretario Generale, Dott. ssa Daniela Urtesi che, pur consapevole degli abusi commessi dal Sindaco e dall’ex Direttore Generale Comunale, non ha provveduto a denunciare il danno erariale alla Competente Procura della Corte dei Conti né ha provveduto a fornire un quadro completo alla S.V. nella risposta resa, in data 18.09.2008 protocollo comunale n. 0019880, in ossequio alla circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti datata 02.08.2007;
3) ll Sindaco Daniele Leodori e il Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi per aver attribuito, per mezzo della deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 08.08.2008, alla Sig. ra Mastroluca Lina una indennità di 12.500,00 euro sebbene, la medesima, non goda dei requisiti per l’applicazione del comma 2 dell’art. 90 del D. Lsg. 267/2000. Inoltre si evidenzia che da nessun atto è possibile rinvenire il criterio in base al quale è stato determinato l’importo di tale indennità il cui ammontare è tutt’altro che trascurabile se relazionato all’inquadramento ed al curriculum vitae del dipendente comunale in questione;
4) Il Sindaco Daniele Leodori per aver nominato Vice Segretario un dipendente comunale sprovvisto dei prescritti requisiti, l’ex Direttore Generale Dott. Piero Pescatori per non aver fornito adeguata consulenza amministrativa al Sindaco e, il Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi, per aver omesso di denunciare alla competente Procura della Corte dei Conti il reato erariale scaturito a seguito della illegittima nomina, in ossequio alla circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti datata 02.08.2007;
5) il Sindaco Daniele Leodori ed il Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi, in virtù della “Sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur. Lombardia, Sent. N. 457 dell’8 luglio 2008” e dell’autorevole parere reso dal Magistrato della Corte dei Conti Ugo Montella, poiché dagli atti rinvenuti dallo scrivente e che si allegano a titolo esplicativo sembra che, da un lato l’Amministrazione stia procedendo nel recupero delle indennità per le Alte Professionalità indebitamente erogate ai Responsabili di Area nel corso degli esercizi 2006, 2007 e metà 2008 e, dall’altro stia anche assegnando indennità di posizione e di risultato, senza aver provveduto a pesare le Posizioni Organizzative e sottoporre all’esame del nucleo di valutazione gli obiettivi raggiunti nel corso dei summenzionati esercizi finanziari. D’altronde risulta impossibile pesare le Posizioni Organizzative e deliberare le corrispondenti indennità di risultato relativamente ad esercizi che si collocano nel passato. Giova altresì evidenziare che, nonostante le rassicurazioni fornite dal Sindaco Leodori alla S.V. in merito al recupero delle indennità di posizione per le Alte Professionalità, da alcuni atti che si allegano a scopo esplicativo, è emerso che ai predetti Responsabili di Area, nel 2008, è stata corrisposta una indennità di posizione di importo pari a 13.343,64 euro che, come importo, non trova nessun conforto normativo nel CCNL per gli enti locali oltre a risultare illegittima, poiché sprovvista della necessaria pesatura delle varie Posizioni Organizzative reintrodotte dal 01.01.2008;
6) Il Collegio dei Revisori dei Conti che, pur avendo rilevato ed esplicitamente riconosciuto i reiterati reati di natura patrimoniale e contabile commessi dall’Amministrazione, con la compiacenza dei Segretari Comunali Dott. Piero Pescatori e della Dott. ssa Daniela Urtesi, non si è mai attivato per denunciarli alla competente Procura della Corte dei Conti, in ossequio alla richiamata Circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti, di fatto, rendendosi complice della inqualificabile gestione amministrativa dell’intero apparato Amministrativo Comunale.
Lo scrivente tiene a precisare che tale deprecabile modo di gestire l’Ente, sta ponendo in seria difficoltà una dozzina di dipendenti comunali i quali da, quanto risulta al sottoscritto, non hanno mai preteso le indennità che il Sindaco, con il sostegno amministrativo reso dai vari Segretari Generali, ha inteso attribuire per oscure motivazioni che evidentemente esulano dal buon governo dell’Ente.
Parimenti è costretto ad evidenziare che anche a seguito del recente intervento disposto dalla S.V., il Sindaco Daniele Leodori, con l’avallo del Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi, non sembra che abbia messo in atto i necessari correttivi tesi a correggere il dubbio modo di amministrare l’Ente e, da quanto sta emergendo, oltre a continuare a prendersi gioco dello scrivente nell’espletamento del proprio mandato consiliare, sembra che non si ponga scrupoli ad applicare lo stesso trattamento anche nei confronti della S.V. viceprefetto di Roma.
Si resta in attesa di un urgente riscontro alla presente e, stante le reiterate violazioni riscontrate, si richiede che la S.V. disponga un accurato controllo presso gli Uffici del Comune di Zagarolo finalizzato a far luce sulle numerose anomalie amministrative, e non solo, rilevate e per le quali lo scrivente si riserva di fornire puntuale documentazione. A tal proposito, si cita a titolo esplicativo i numerosi affidamenti di lavori e servizi su base fiduciaria spesso di importo superiore alla soglia comunitaria, opere pubbliche messe in esercizio senza la necessaria certificazione di collaudo, erogazione di prestazioni socio-assistenziali a persone non meglio specificate, vigente Regolamento Edilizio fermo a circa 23 anni e che tuttora non recepisce il DPR n. 380 del 2001, ingerenza della Commissione Edilia Comunale ed inesistenza dello Sportello Unico per l’Edilizia, numerosi abusi edilizi tollerati o coperti dall’Amministrazione, acquisto di una autovettura di servizio della Polizia Locale, dotata di stemma, lampeggianti e scritte della P.M., ma utilizzata dal Sindaco come auto di rappresentanza per sfruttare illegittimamente le corsie di emergenza e/o riservate e condotta dal messo comunale sig. Carlo Novelli operante nell’Ufficio di Supporto del Sindaco e come tale sprovvisto dei requisiti imposti dal CdS, comma 11, art. 139 ed in violazione dell’art. 498 del C.P.
Con ossequio,
Consigliere Mario Procaccini.

Allegati:
1) Indennità di posizione corrisposte ai Responsabili di Area e al Responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco
2) Contratto di lavoro del Responsabile dell’Ufficio a Supporto del Sindaco sig. ra Mastroluca Lina
3) Nota resa dall’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.
http://www.youreporter.it/video_ZAGAROLO_-_Con_Procaccini_sindaco_ci_rimetto_8_000_euro

giovedì 29 giugno 2017

Oggi
Un consiglio comunale  da ridere

domenica 20 dicembre 2015

FESTIVITA' 2015- 2016

Carissimi,condivido con Voi e le Vostre famiglie, il calore e i valori del Santo Natale. Auguro inoltre a tutti Voi di accogliere l'Anno Nuovo con tutte le speranze e le aspettative che Vi hanno accompagnato fino ad ora, nell'attesa di costruire insieme tutte quelle che si realizzeranno per rendere migliore la qualità della nostra vita. Cav. Procaccini Mario

martedì 10 novembre 2015

Divorzio: addio mantenimento della moglie

Divorzio: addio mantenimento della moglie RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO Come si determina l’assegno di mantenimento, il calcolo, la capacità di lavorare della donna e l’impossibilità a mantenerla del marito. Ai giudici piace sempre meno l’idea un mantenimento della donna giovane e ancora abile al lavoro; e forse, non piace neanche più alle donne stesse, complice una mutata situazione economica e sociale rispetto a quando le norme del codice civile furono scritte. Così le aule dei tribunali sono sempre meno propense all’accordare assegni di mantenimento generosi e, molto spesso, superiori alle capacità del soggetto onerato (di norma, appunto, l’uomo). Una recente sentenza della Cassazione [1] risulta particolarmente interessante perché segna uno spartiacque tra le situazioni in cui vi è effettiva situazione di bisogno della donna – situazioni in cui l’assegno di mantenimento assume una valida giustificazione – e altre invece in cui lo stato di bisogno è solo il frutto del capriccio e della pigrizia – nel cui caso, invece, il mantenimento va negato -. In particolare, l’inversione di rotta segnata dalla Suprema Corte (rispetto a un passato non troppo recente) consiste nell’affermare che la donna giovane, in grado di lavorare e, quindi, di reperire con la propria attività quel reddito necessario a mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio, non ha diritto ad alcun mantenimento. E ciò anche se, durante l’unione, svolgeva mansioni di casalinga. Insomma, ciascuno dei due ex coniugi deve badare a sé stesso e non c’è modo di obbligare l’uomo a mantenere la donna se quest’ultima ha le risorse fisiche e mentali per guadagnare. A tal fine, anche un’attività saltuaria potrebbe rilevare come motivo per chiedere la revisione delle condizioni di mantenimento e azzerare l’assegno. Tuttavia l’aspetto forse centrale di tutto questo discorso è che ora l’onere della prova ricade sulla donna e non più sul marito. Ma procediamo con ordine. Sappiamo che non esiste un criterio matematico in base al quale la legge definisce come calcolare il mantenimento, ma la Cassazione ha dettato alcune linee guida abbastanza chiare. Eccole: 1) – il primo obiettivo dell’assegno di mantenimento è quello di garantire alla donna lo stesso tenore di vita di cui godeva quando ancora era legata in matrimonio con l’uomo; 2) – tale obiettivo va perseguito nella misura in cui sia sostenibile per l’uomo e, quindi, compatibile con le nuove spese da questi assunte a seguito della separazione (si pensi al canone di affitto di una nuova abitazione, il mutuo per l’acquisto di una nuova casa, ecc.). Ferme queste due linee direttive, accanto ad esse si aggiungono altri criteri che possono integrare la valutazione del giudice e spingere l’ago della bilancia da un lato piuttosto che dall’altro. Per esempio il tribunale dovrà tenere conto della durata della convivenza prematrimoniale, del matrimonio stesso prima della rottura, del contributo offerto da ciascuno dei due coniugi alla conduzione familiare, ma soprattutto della capacità di reddito del coniuge che chiede il mantenimento. In altre parole se quest’ultimo è ancora “abile”, capace cioè di procurarsi con le proprie forze di che vivere, perché giovane, preparato/a, magari con un titolo abilitativo e una formazione professionale, allora il mantenimento potrà essere negato. L’onere della prova L’aspetto più interessante della sentenza in commento è che la Corte rigetta la domanda di mantenimento della donna, una casalinga, per non aver questa fornito alcuna prova dell’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio. In altre parole, l’importanza del principio affermato in sentenza è quello secondo cui la dimostrazione della “difficoltà economica” e della “impossibilità a procurarsi un reddito” spetta alla donna. L’assegno, insomma, non diventa più una misura automatica, che scatta per il solo fatto della separazione tra i due coniugi. In passato gran parte degli assegni di mantenimento sono stati accordati a semplice richiesta: il giudice ha accordato in automatico il mantenimento, quasi si trattasse di una misura assistenziale perpetua, una sorta di assicurazione sulla vita. Sembra invece consolidarsi il principio per cui, se il richiedente (di norma la donna) non offre una valida giustificazione economica, con una prova rigorosa, della sua incapacità a procurarsi un reddito, perde ogni diritto. E non c’è modo di integrare la prova in appello. I precedenti In passato, la Corte aveva sposato orientamenti più rigidi se non opposti. Si pensi che, nel 1994 [2], i giudici avevano sostenuto invece che, in tema di divorzio, il coniuge che richiede l’assegno divorzile può limitarsi a dedurre di non avere i mezzi adeguati, trasferendo così sulla controparte l’onere probatorio della contraria verità. Successivamente l’orientamento è mutato divenendo più rigido. Nel 2004 [3], la Cassazione ha sostenuto che il coniuge richiedente il mantenimento deve dimostrare, con idonei mezzi di prova, quale fosse tale tenore di vita e quale deterioramento ne sia conseguito per effetto del divorzio, nonché tutte le circostanze suscettibili di essere valutate dal giudice alla luce dei criteri legislativi per la determinazione dell’assegno. L’anno scorso il Tribunale di Milano [4] ha ribadito l’importanza di considerare la capacità lavorativa del coniuge che richiede il mantenimento. In materia di assegno di mantenimento – si legge in sentenza – per verificare i presupposti dell’attribuzione dello stesso (a seguito di separazione personale), si deve prioritariamente valutare il tenore di vita della famiglia, per poi valutare se i mezzi economici del coniuge richiedente siano tali da consentire il mantenimento di tale tenore di vita, indipendentemente dall’erogazione di un contributo di mantenimento, e se sussista una disparità economica tra i due coniugi. Si deve, poi, avere riguardo alle potenzialità economiche complessive dei coniugi (come emerse durante il matrimonio), tenendo conto della durata del matrimonio e dell’apporto dato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro. Nella valutazione delle potenzialità economiche complessive, infine, deve anche considerarsi l’attitudine al lavoro proficuo quale potenziale capacità di guadagno e quale attitudine concreta allo svolgimento di un lavoro retribuito, tenuto conto dei fattori individuali ed ambientali. Come si calcola l’assegno divorzile o di mantenimento Secondo la Corte, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola in due fasi: – nella prima fase, il giudice verifica l’esistenza del diritto del soggetto che chiede il mantenimento: accerta, cioè, l’eventuale inadeguatezza dei suoi mezzi economici per garantirsi il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Il parametro di riferimento, però, non è solo il reddito della famiglia quando ancora era unita, ma anche quello che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del matrimonio. In questo modo, allorché una coppia faccia grossi sacrifici solo per far decollare un’attività o la carriera di uno dei, ma ciò avvenga solo dopo la separazione, di tale utile potrà partecipare anche l’altro coniuge, come ricompensa ai precedenti sforzi fatti; – nella seconda fase il giudice procede alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Nell’ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo – sottolinea la Corte – anche le rispettive potenzialità economiche. Vuoi restare aggiornato su questo argomento? Segui la nostra redazione anche su Facebook, Google + e Twitter. Iscriviti alla newsletter LA SENTENZA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 – Con sentenza depositata in data 30 dicembre 2009 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da T.F. e G.F., rigettando la domanda di assegno avanzata da quest’ultima. 1.1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di - See more at: http://www.laleggepertutti.it/103881_divorzio-addio-mantenimento-della-moglie#sthash.b2I1kR8L.dpuf

Divorzio: addio mantenimento della moglie

LA SENTENZA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 – Con sentenza depositata in data 30 dicembre 2009 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da T.F. e G.F., rigettando la domanda di assegno avanzata da quest’ultima. 1.1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, pronunciando sull’impugnazione proposta dalla G., ha confermato la decisione di primo grado. L’appellante aveva sostenuto che durante il matrimonio il tenore di vita era stato pari a quello di una famiglia media con reddito di lavoro dipendente del solo marito e con moglie casalinga, e di non essere in grado – in quanto impossidente e priva di lavoro, di mantenere detto tenore di vita, mentre il T., che conviveva, nell’abitazione della stessa, con tale Gi., dalla quale aveva anche avuto una figlia, si sarebbe collocato a riposo al solo scopo di creare una situazione apparente di assenza di redditi, ma avrebbe in realtà avrebbe continuato a lavorare presso terzi, percependo in ogni caso l’indennità di disoccupazione e godendo di una situazione economica certamente superiore a quella della G., come dimostrato anche dal possesso e dal mantenimento di un’autovettura. 1.2 – La corte territoriale ha osservato che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova circa il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio, nè aveva adeguatamente dimostrato, al di là di mere asserzioni, la natura e gli emolumenti derivanti dalle attività lavorative che pur aveva ammesso di esercitare, sia pure in maniera saltuaria, mentre la deduzione circa la convivenza del T. con la nuova compagna, se da un lato comportava, per la nascita di una figlia, un deterioramento della sua condizione economica, dall’altro era smentita dalla documentazione anagrafica acquisita. Quanto alle dimissioni del T., si è rilevato che costui aveva dimostrato di averle rassegnate all’indomani di una contestazione disciplinare e che, in ogni caso, aveva fornito la prova, con idonea documentazione, di essere disoccupato. 1.3 – Si è concluso quindi, per l’insussistenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno post matrimoniale, rilevandosi, da un lato, che la G. era risultata dotata di idonea capacità lavorativa, mentre l’appellato aveva dimostrato il peggioramento delle proprie condizioni economiche, sia per la nascita di una figlia, sia per la perdita del lavoro. 1.4 – Per la cassazione di tale decisione la G. propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui il T. resiste con controricorso, illustrato da memoria. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE 2 – Con il primo motivo, denunciandosi violazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2729 c.c., della L. n. 898 del 1970 e degli artt. 570 e 388 c.p., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si afferma che non sarebbe stata la natura artificiosa della condizione del T., il quale avrebbe rassegnato le dimissioni dal proprio lavoro al solo scopo di sottrarsi agli obblighi nei confronti della ricorrente. Per altro verso si sarebbe dato credito alle risultanze anagrafiche, a fronte delle affermazioni della G. circo la convivenza con altra donna del T., il quale, pertanto, non avrebbe fornito alcuna prova al riguardo. 2.1 – Con il secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 155 e 156 c.c.; della L. n. 898 del 1970, artt. 4, 5 e 10, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la Corte di appello, confermando la decisione del Tribunale circa la cessazione dell’assegno di mantenimento con decorrenza dalla sentenza di primo grado, avrebbe violato il principio secondo cui tale assegno rimane valido fino alla pronuncia definitiva sul divorzio. In ogni caso fino a tale momento avrebbe dovuto essere corrisposto l’assegno disposto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale. 2.2 – La terza censura attiene alla violazione denunciata nel precedente motivo sotto il profilo dell’omessa considerazione del tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio, proprio delle famiglie con un solo reddito e prove di prole, cui si associava la sicurezza di una vita tranquilla e socialmente valida. 2.3 – Con l’ultimo mezzo gli stessi tempi vengono proposti sotto il profilo della violazione dell’obbligo di disporre accertamenti tramite la polizia tributaria. 3 – La prima, la terza e la quarta censura possono esaminarsi congiuntamente, attesa la loro intima connessione, per essere inerenti al tema dell’attribuzione dell’assegno di divorzio. Deve in primo luogo evidenziarsi un profilo di inammissibilità che attinge le suddette doglianze, in quanto, oltre ad essere criticata in maniera generica e assertiva la valutazione della corte territoriale circa la mancata dimostrazione del tenore di vita in precedenza mantenuto dai coniugi, non viene censurata in alcun modo la speculare questione, dotata di non minore rilevanza ai fini dell’attribuzione dell’assegno di divorzio, circa la mancata prova di una condizione deteriore della ricorrente ai fini del mantenimento, almeno in via tendenziale, di quel tenore di vita. Ed infatti la sentenza impugnata, sulla base della ammissioni della stessa G., ha affermato che la stessa era dotata di capacità lavorativa, ponendo in evidenza la genericità delle doglianze circa il proprio stato. D’altra parte, risulta adeguatamente approfondita la posizione del T., sia con riferimento alla perdita del lavoro e alle relative ragioni, sia in relazione agli obblighi inerenti al mantenimento di una figlia avuta da una nuova compagna (con congrui rilievi circa la mancata prova in merito alla coabitazione con quest’ultima). 3.1 – La sentenza impugnata appare, quindi, conforme ai principi affermati da questa Corte in merito ai criteri di attribuzione dell’assegno di divorzio, e resiste al complesso delle critiche, affatto generiche, mosse dalla ricorrente. Infatti, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile dev’essere effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre la liquidazione in concreto dell’assegno, ove sia riconosciuto tale diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonchè del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 15 maggio 2013, n. 11686; 12 luglio 2007, n. 15611). Nell’ambito di questo duplice apprezzamento, occorre avere riguardo non soltanto ai redditi ed alle sostanze del richiedente, ma anche a quelli dell’obbligato, i quali assumono rilievo determinante sia ai fini dell’accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all’effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo. Per poter determinare lo standard di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, occorre infatti conoscerne con ragionevole approssimazione le condizioni economiche, dipendenti dal complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre e di quelle da entrambi effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, mentre per poter valutare la misura in cui il venir meno dell’unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore (cfr. Cass., Sez. 1, 12 luglio 2007, n. 15610; 28 febbraio 2007, n. 4764). 3.2 – In tale contesto, in cui assume rilievo centrale la nozione di “adeguatezza” (sulla quale crf. Cass., 4 ottobre 2010, n. 20582), la corte territoriale ha posto in evidenza, fra l’altro, la totale carenza di elementi probatori inerenti all’impossibilità oggettiva in capo alla G. di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e, quindi, il mancato assolvimento del relativo onere (Cass., 3 novembre 2004, n. 21080; Cass., 8 agosto 2003, n. 11975; Cass., 26 marzo 1994, n. 2982). Tale motivazione non risulta adeguatamente censurata, sostanziandosi le deduzioni della G. nell’affermazione della sussistenza di un complessivo ed esclusivo onere della prova a carico dell’onerato. 3.3 – Alla luce delle superiori considerazioni, i rilievi della ricorrente circa il mancato esercizio dei poteri di accertamento in deroga al principio dell’onere della prova non colgono nel segno, avendo questa Corte affermato che il giudice del merito, ove ritenga “aliunde” raggiunta la prova dell’insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell’assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio attraverso la polizia tributaria (che non possono assumere valenza “esplorativa”: Cass., 28 gennaio 2008, n. 2098), atteso che l’esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall’istanza di parte, purchè esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Cass., 6 giugno 2013, n. 14336; Cass., 28 aprile 2006, n. 9861). 4 – La seconda censura è inammissibile, trattandosi di questione che risulta proposta per la prima volta in questa sede. Dalla decisione impugnata, infatti, non risulta che la G. abbia avanzato uno specifico motivo di gravame in merito alle disposizioni che il Tribunale avrebbe assunto circa la decorrenza dell’assegno divorzile, nè il ricorso, limitandosi a denunciare la violazione delle suindicate norme, specifica – in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, in quali termini avrebbe introdotto il tema in esame in sede di gravame. Giova richiamare, in proposito il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675). 5 – In definitiva, il ricorso va rigettato, ricorrendo giusti motivi, attese le difficoltà di individuare la ripartizione dell’onere della prova in relazione alla complessità della vicenda, per la compensazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. PQM P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2015 - See more at: http://www.laleggepertutti.it/103881_divorzio-addio-mantenimento-della-moglie#sthash.eniSDkBj.dpuf

venerdì 2 ottobre 2015

Valle Martella

Bufale elettorali.........che succede sulla scuola di Valle martella??

giovedì 7 maggio 2015

OBIETTIVI ELETTORALE DEL CANDIDATO SINDACO PROCACCINI MARIO


OBIETTIVI ELETTORALE DEL CANDIDATO SINDACO PROCACCINI MARIO per le elezioni amministrative di Zagarolo di Domenica 31 Maggio.
E’ purtroppo sotto gli occhi di tutti il degrado urbanistico,sociale e morale in cui versa il nostro comune a causa di un’amministrazione uscente che nell' ultimo ventennio non ha saputo creare le condizioni necessarie per un reale sviluppo e benessere del nostro paese e dei suoi abitanti, concentrandosi unicamente sul perseguimento di interessi economici e personali di singoli anziché della collettività. Il nostro gruppo,fuori dai soliti giochi politici ed accordi trasversali,intende operare per il bene di tutti, portando una ventata di novità e pulizia, assumendoci l'impegno di concretizzare un progetto che parta dai bisogni della gente, convinti che la Legalità,la Trasparenza e la Partecipazione popolare siano i requisiti fondamentali ed essenziali per riportare a Zagarolo, ai suoi Colli ed a Valle Martella un giusto,doveroso e sereno benessere sociale, economico e culturale. Il programma amministrativo, suddiviso per campi d’interesse, che vorremmo sviluppare insieme alla cittadinanza è il seguente: AMMINISRAZIONE COMUNALE . La massima disponibilità e trasparenza dell’informazione costituisce una delle condizioni per una partecipazione consapevole alla gestione pubblica. E’ nostra intenzione mettere al centro dell’azione amministrativa la partecipazione del cittadino alle scelte di governo del paese. Questo può avvenire dotando la macchina comunale di strumenti che mettano in condizione le persone di essere informate sulle scelte dell’Amministrazione, facendo ricorso anche a tutte le nuove tecnologie divenute ormai di facile ed economico uso. Il primo impegno che verrà assolto sarà quello di prevedere in maniera sistematica e predefinita lo svolgimento,durante l’anno, di alcune sedute del consiglio comunale presso la frazione di Valle Martella nonché la costituzione presso la frazione dei principali uffici comunali,accorciando così la distanza percepita nei confronti dell’amministrazione centrale. Si renderà indispensabile inoltre rivedere tutti i processi ed i flussi interni ed ottenere una loro ottimizzazione e razionalizzazione. Un ruolo di particolare significato e valore assume inoltre, la gestione e la valorizzazione delle risorse umane operanti nel contesto amministrativo. La riqualificazione del personale farà degli uffici comunali dei centri di consulenza e non delle mere caselle dove i cittadini sono costretti a portare i documenti necessari a realizzare la loro particolare esigenza o iniziativa. Occorre infine bandire urgentemente i concorsi necessari per adeguare il personale alle effettive esigenze ed effettuare corsi interni di aggiornamento sia tecnici che di comunicazione interpersonale . L’amministrazione si farà carico di pubblicare e diffondere,utilizzando luoghi pubblici ed esercizi commerciali,di un “giornalino” periodico contenente informazioni ed iniziative comunali.
AMBIENTE E TERRITORIO
La maggioranza uscente ha abbandonato ancora di più nel degrado tutte le periferie,i Colli e la popolosa frazione di Valle Martella , lasciandole dopo dieci anni ancora senza illuminazione pubblica,senza fogne e servizi essenziali,così come senza giardini e parchi pubblici. Il nostro gruppo si adopererà seriamente per completare la rete fognaria in tutti i tratti ancora mancanti e potenziare la pubblica illuminazione e per trasformare le periferie in luoghi sicuri e vivibili attraverso una seria opera di riqualificazione del territorio,di decentramento e nuova istituzione di molte iniziative turistiche e culturali,di realizzazione di un sistema integrato di verde,parchi e piazze con il conseguente recupero urbanistico di tutte le periferie . Tali opere una volta realizzate,non dovranno essere lasciate abbandonate a se stesse ma dovranno diventare parte di un definito e cadenzato programma di manutenzione . A tale riguardo l’amministrazione comunale dovrà farsi carico di ripulire i terreni abbandonati e pericolosamente ricoperti di sterpaglie o indecentemente sommersi da depositi di calcinacci e rifiuti vari,addebitando le relative spese ai proprietari incuranti e negligenti . Relativamente a Valle Martella si procederà con una regolarizzazioni di tutte le posizioni partendo da quelle interessate dalle lettere di pre-diniego dell’amministrazione uscente. Si procederà inoltre con l’installazione di punti luminosi con pannelli solari a ridosso delle piazzole per i rifiuti solidi urbani ed all’eliminazione di tutte le discariche abusive con l’immediata bonifica delle aree interessate. Il centro storico sarà completamente riqualificato attuando una maggiore cura dell'arredo urbano. Il mercato settimanale di Valle Martella sarà trasferito presso un’area confortevole, spaziosa , idonea e sicura ottenuta dalla riappropriazione dei tanti terreni comunali illegittimamente e furbescamente “uso capionati” dal parte di privati. Grande attenzione sarà dedicata alla riqualificazione degli ambiti a maggiore vocazione naturalistica incentivando e rafforzando la collaborazione con le associazioni ambientaliste. La cura e l’attenzione per l’ambiente non potrà non tener conto della problematica inerente la raccolta dei rifiuti: è indispensabile dare con più slancio e convinzione seguito ad una seria ed efficace politica di raccolta differenziata,incentivando sia dal punto di vita economico,che culturale, che logistico-organizzativo, la sua adozione da parte di tutta la cittadinanza e prevedendo,parallelamente alla raccolta porta a porta, un sistema di risparmio di tasse per il cittadino in proporzione al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti a specifici centri di raccolta che verranno appositamente realizzati. La lotta alle discariche abusive vedrà sia l’adozione di un maggior controllo e repressione del fenomeno,sia di misure collaborative come ad esempio il potenziamento del servizio di raccolta domiciliare del materiale ingombrante . Noi intendiamo introdurre norme e incentivi per l’edilizia ecologica e per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico prevedendo inoltre una riduzione percentuale degli oneri d’urbanizzazione primaria per i nuovi edifici che provvederanno alla installazione di pannelli solari, fotovoltaici.
SICUREZZA
Un paese non sicuro è un paese che non ha prospettive di crescita e più specificatamente un Cittadino che vive nella insicurezza è un Cittadino che non ha voglia né possibilità di contribuire alla crescita del proprio paese. Oltre alla prevenzione ed alla repressione della fenomeno della microcriminalità è indispensabile quindi dare a tutti gli abitanti di Zagarolo un consapevole “senso di sicurezza” : quest’ultimo aspetto ,da affrontare insieme alla forze dell’ordine, è strettamente dipendente da un’assidua ed incessante attività di controllo nei confronti della popolazione immigrata per assicurare il rispetto delle regole di civile convivenza ed evitare così situazioni di disagio ed attrito sociale. A tale scopo occorre incaricare la polizia urbana di svolgere indagini al fine di verificare costantemente quanti,quali e chi siano realmente gli immigrati a Zagarolo,il numero di alloggi dati loro in affitto e se la legislazione relativa alla vendita di bevande alcoliche sia realmente rispettata , prevedendo il potenziamento del corpo di polizia locale con l’obiettivo di garantire la presenza della vigilanza urbana sino alle ore 24 e rendendo effettivo e realmente proficuo l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza esistenti . Tali azioni non potranno prescindere dall’istituzione di un presidio mobile di sicurezza a Valle Martella, simbolo concreto e reale intenzione di una salvaguardia della sicurezza dei cittadini e di controllo del territorio. SERVIZI AL CITTADINO E POLITICHE SOCIALI
Particolare attenzione sarà rivolta alla famiglia, attuando politiche di valorizzazione e sostegno ed indirizzando interventi di realizzazione di servizi educativi, sociali e sanitari fortemente orientati alla promozione delle persone ed al loro benessere. In tema di infanzia è ormai improrogabile l’istituzione di un asilo nido comunale mentre per l’adolescenza si procederà , in collaborazione con le istituzioni scolastiche, al potenziamento ed all’estensione dei servizi offerti in favore dei bambini, integrando e modificando gli attuali orari di funzionalità, al fine di sopperire alle difficoltà che attualmente incontrano i genitori che lavorano. Occorre inoltre prevedere il potenziamento delle attività educative, ricreative e sociali per l’infanzia anche nei periodi estivi e comunque al di fuori della scuola, come ad esempio l’istituzione di corsi gratuiti di inglese ed informatica finanziati dai fondi regionali e provinciali o tenuti ai ragazzi della scuola media o elementare dagli studenti neodiplomati . Sarà inoltre molto importante cercare,in accordo e collaborazione con la Provincia,l’istituzione di una scuola secondaria superiore sul nostro territorio, così da facilitarne l’accesso e la frequenza ai giovani abitanti di Zagarolo e richiamarne contemporaneamente dai paesi limitrofi . E’ altresì previsto l’ attivazione di un Centro Azione Donna con sportello informativo, psicologico e consulenza legale rivolto alle donne. Accanto al forte impulso in favore dei giovani descritto sopra è fondamentale ridare la giusta attenzione e centralità a tutti gli anziani del nostro paese. L’anziano deve essere considerato una risorsa per tutta la comunità, valorizzando i loro saperi, le loro sensibilità e la loro memoria. Nell’ambito degli interventi rivolti agli anziani, è opportuno evidenziare che ogni iniziativa sarà tesa a lenire prioritariamente la solitudine, favorendo la socializzazione e l’integrazione. Saranno adottate forme di sostegno agli anziani soli o non autosufficienti con progetti mirati a mantenerli nel proprio domicilio il più a lungo possibile (agevolazione per i mezzi pubblici, rafforzamento dell'assistenza domiciliare, del servizio mensa e pasti a domicilio, della lavanderia, della spesa a domicilio attraverso i raccordi con il volontariato). Tali azioni non potranno non tener conto della creazione di un punto di Primo Soccorso presso Valle Martella. Al fine di ottenere e facilitare una migliore mobilità degli abitanti del nostro paese verranno intensificate le corse delle navette tra le periferie e la Stazione e tra Valle Martella e la stazione di Pantano, specialmente negli orari di maggior necessità da parte di studenti e lavoratori. In relazione all’importante e purtroppo finora trascurato,tema del supporto alle persone diversamente abili,sarà rilevante l’impegno dell’amministrazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche accompagnato dalla promozione di interventi per garantire la qualità della vita favorendo una corretta integrazione alle persone disabili. Infine è obiettivo della nostra amministrazione sostenere e promuovere l’accesso ai fondi regionali per il sostegno al pagamento dell’affitto da parte dei cittadini meno abbienti.
ECONOMIA E COMMERCIO
Diventa indispensabile mettere in campo azioni concrete per favorire l’espansione delle attività commerciali anche in tutte le periferie, decongestionando in tal modo il centro storico e portando vitalità e servizi in tutte le maggiori aree del nostro territorio . Per incentivare l’apertura di negozi ed attività commerciali nei Colli ed a Valle Martella,prevediamo una cospicua e progressiva detassazione per i primi cinque anni di attività. Tale misura ,essendo circoscritta a nuove attività attualmente non esistenti, non modificherà gli attuali equilibri di bilancio. Noi saremo inoltre fortemente impegnata nella valorizzazione e nello sviluppo delle attività derivanti dall’artigianato, dal commercio e dai servizi, sia tradizionali che nuovi, collegati o da collegare alle risorse del territorio: vogliamo favorire lo sviluppo di un’agricoltura che tuteli l’ambiente, che punti non soltanto ad un miglioramento della qualità delle produzioni tipiche locali come l’olio e il vino, ma anche allo sviluppo di nuove realtà, specie se rientranti nell’imprenditoria sociale, impegnate nella lavorazione dei prodotti come miele, frutta e ortaggi e del biologico naturale. A tal fine si procederà all’individuazione di nuove aree produttive con la consapevolezza che tali azioni potranno mettere in moto un circolo vizioso autoalimentato di sostentamento per il commercio e per il turismo e soprattutto sarà forte la nostra azione per tutelare le tante piccole attività commerciali. Infine questa amministrazione si farà parte diligente presso la Provincia di Roma per proporre e realizzare il corridoio di mobilità a ridosso della Via Prenestina.
TURISMO,SPORT E CULTURA
Il nostro gruppo è per la promozione di un’offerta turistica rivolta anche ad una utenza soprattutto giovane, che ami il turismo enologico, gastronomico, storico, ambientale, ed itinerante, in virtù del patrimonio locale di cui il nostro territorio è ricco, avvalendosi soprattutto di strutture alberghiere e di ristorazione giovani e pratiche (es. bed&breakfast, punti tappa per accogliere ciclo-campeggiatori, aree di sosta per camperisti) e ricorrendo alla organizzazione e pubblicizzazione di manifestazioni fieristiche di grande richiamo e di iniziative a carattere turistico quali il Carnevale,i Mercatini di Natale e favorendo un rafforzamento dell’identità territoriale. Riguardo allo sport,grande risorsa e potenzialità di Zagarolo, vogliamo favorire l'attività sportiva con iniziative di promozione per avvicinare, in particolare i bambini, alle molteplici discipline sportive anche attraverso la creazione di eventi, facendo così vivere lo sport come momento di crescita e di aggregazione. Occorre perciò espandere l’attuale impiantistica sportiva, prevedendo la costruzione di una nuova piscina comunale ricorrendo al project financing e sostenendo il concetto di sport per tutti, finanziando con fondi comunali le associazioni sportive aventi sede sociale e campo d’azione nel nostro Comune . Per la diffusione e lo sviluppo della cultura nel nostro territorio, intendiamo aumentare l’offerta culturale presso Palazzo Rospigliosi con mostre,seminari,eventi ed attività delle associazioni culturali.
CONCLUSIONI
Il programma elettorale che proponiamo a tutti gli elettori e che ci impegniamo a portare a termine nei cinque anni di mandato,rappresenta un progetto ambizioso, ma non impossibile, per rimediare ai gravi e pesanti danni derivanti da una cattiva gestione che dura da diversi anni. L’impegno che ci prendiamo solennemente è di portare Legalità ed Onestà nella vita amministrativa,passata,presente e futura, del nostro comune. Per fare ciò è indispensabile trasformare il modo di amministrare da immobile, miope,clientelare ad attivo,lungimirante ed indipendente dagli interessi politico-economici. Abbiamo diritto tutti quanti ad un paese migliore ed abbiamo perciò tutti quanti il dovere di rimboccarci le maniche ed agire unicamente per il suo bene .
Il candidato sindaco Mario Procac

Elezioni Comunali 2015.Procaccini La tua sicrezza!!


sabato 2 maggio 2015

Elezioni 2015 Zagarolo!!

Un paese non sicuro è un paese che non ha prospettive di crescita e più specificatamente un Cittadino che vive nella insicurezza è un Cittadino che non ha voglia né possibilità di contribuire alla crescita del proprio paese.!!

venerdì 1 maggio 2015

Ricevuta di una lista


venerdì 17 aprile 2015

ELEZIONE RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE ZAGAROLO!!

COMUNICO : Durante la campagna elettorale x le elezioni del rinnovo consiglio comunale di Zagarolo eventuali controversia potranno essere risolte tramite  lo studio legale :
Avv. Tania  DELLA BELLA  studio legale via  Valle  Ristretti Zagarolo ,utenza tel. 3471965938;
Stidio legale Associato Avv Saverio Iamele, Palestrina via Madonna dell'Aquila ut. tel.069574202-cell.3337700244....
Grazie x la gentile collaborazione!!
Cav Mario Procaccini--3298732732

martedì 3 marzo 2015

NESSUNO PUO' PENSARE DI NASCONDERSI!!

Preciso che nessuno può pensare di tenersi nascosto  gli scheletri durante la campagna  elettorale!!! CHIARO?? Se si decide  di voler essere uomo pubblico,,,,,, bisogna accettare critica e non solo....Si vuole Cambiare...e allora cambiamo noi stessi x prima!! Bisogna essere TRASPARENTI ...mai scendere sulla famiglia....ma non di PIU' ...Buona giornata a tutti!!
Cav Mario Procaccini

venerdì 27 febbraio 2015

Elezioni Comunali Zagarolo 2015

Un paese non sicuro è un paese che non ha prospettive di crescita e più specificatamente un Cittadino che vive nella insicurezza è un Cittadino che non ha voglia né possibilità di contribuire alla crescita del proprio paese.