lunedì 31 dicembre 2007

Lettera ( SONDAGGIO' ) di un cittadino di Zagarolo. ( Roma) Sui costi sostenuti dalla Amministrazione Comunale per via Valle del Formale ?

Egregio Cav. Mario Procaccini, le scrivo queste due righe con l'auspicio che da ciò che espongo si avvii un blog.Il mio riferimento è alle spese sostenute dall'amministrazione comunale per realizzare le opere relative a valle del formale; tutti quei muri, tutte quelle piante, tutti quei lampioni, il cittadino comune vorrebbe sapere quanti soldi sono stati spesi.Purtroppo mi pare di capire che il popolo del web a zagarolo sia ben poco sempre per merito o colpa dell'amministrazione comunale che non avvia accordi con aziende di telecomunicazioni per la fornitura di dorsali a bandalarga, sia esse filo che wireless, quindi i pareri in merito saranno sicuramente pochi.Mi è giunta, inoltre, voce che l'amministrazione comunale voglia realizzare una pista ciclabile nell'area della valle della foresta, unitamente adun'impianto di skatepark.Cosa ne pensano i cittadini che ad oggi non hanno ancora acqua nelle case,illuminazione stradale con strade decenti, trasporti urbani adeguati all'esigeza, fogne, anche in zone a vincolo idreogeologioco, e, mi fermo qui altrimenti ci sarebbe da riempire la pagina.distinti ossequi Rtizio -- Email.it, the professional e-mail, gratis per te: http://www.email.it/f Sponsor: In REGALO un GIOCO! Scegli GPBikes 3D,Bubble Boom, Rock City Empire Clicca qui: http://adv.email.it/cgi-bin/foclick.cgi?mid=6732&d=20071230



La ringrazio per la sua attenzione, augurandole buone festività e un felice 2008, colgo l'occasione e mi permetto di aggiungere che questo Consigliere Comunale ha un'unica priorità " LA SICUREZZA SUL TERRITORIO"- " LA SICUREZZA STRADALE " e in tal senso ho proposto numerose interrogazioni proprio su via Valle del Formale (INTERESSANDONE ANCHE LA CORTE DEI CONTI ) .


Alcune di queste sono consultabili sul mio blog e per quanto mi riguarda le ASSICURO che la mia prossima Interrogazione riguarderà le richiesta che Lei mi ha inviato.La mia gratificazione e di poter dare risposta ai cittadini di Zagarolo, che fino ad oggi sono sempre stati tenuti allo scuro delle decisioni dei fatti e misfatti dell'Amministrazione Comunale.-



Cordialità
Cons. Cav Mario Procaccini.

lunedì 24 dicembre 2007

Sinceri auguri di Buone Festività

Carissimi,
condivido con Voi e le Vostre famiglie, il calore e i valori del Santo Natale.
Auguro inoltre a tutti Voi di accogliere l'Anno Nuovo con tutte le speranze e le aspettative che Vi hanno accompagnato fino ad ora, nell'attesa di costruire insieme tutte quelle che si realizzeranno per rendere migliore la qualità della nostra vita.
Consigliere Comunale Cav. Procaccini Mario

domenica 23 dicembre 2007

consiglio comunale del 20.12.07.approvazione Variante generale e piani di Recupero per Valle Martella

Consiglio Comunale del 20.12.2007

Punto 1: Mi astengo in quanto l’avviso di affidamento incarico professionale per la redazione delle indagini geologiche/geognostiche per il piano di recupero di Valle Martella, le varianti urbanistiche delle zone di Colle Lungo e della Stazione delle FF.SS. di Zagarolo a firma del Geometra Fontana sono la testimonianza che la Variante Generale di PRG è un contenitore vuoto che potrà essere riempito solo che di volta in volta; ragion per cui discutere di un programma pluriennale di attuazione in esecuzione della variante significa parlare di un qualcosa che richiederà anni e danaro, da reperire, con il rischio che quello che viene progettato rimanga solo su carta e non accontenti che solo pochissime persone. Vero è che l’amministrazione comunale può ravvedersi in qualunque motivo e trattare da eguali tutti gli abusivi provvedendo al loro recupero è per questo che volendo ritenere che l’amministrazione agirà in buona fede e non volendo fare un processo alle intenzioni dichiaro di ASTENERMI.

Punto 2: Mi astengo. Il piano per l’edilizia residenziale pubblica in località Colle Noce/Palazzola richiederà anni per essere realizzato e ciò che si vuole scongiurare sono intenti speculativi. Vero è che bisognerà vedere cosa farà l’amministrazione comunale per evitare che ciò accada e che volendo concedere il beneficio del dubbio al fine di consentire all’amministrazione di operare se questo è il suo intento per detti motivi mi ASTENGO.

Punto 3 : Lei Sindaco vorrebbe che votassi contrario in modo da scaricare sul Consigliere Procaccini la responsabilità del mancato decollo della Variante di recupero di Valle Martella ma questa soddisfazione non gliela dò così come non mi abbasso a raccogliere la provocazione di fare denuncia perché non mi sono stati dati gli atti relativi alla variante per Valle Martella. Tali atti mi sono stati negati perché sapevate che studiandoli avrei potuto scoprire delle magagne grandi come case oppure che quello che si va a dire ai cittadini che possono costruire quando gli pare e che gli verranno rilasciati permessi di costruire con cui verrà recuperata la loro casa è solo propaganda politica in vista delle elezioni provinciali. Io non le darò questa soddisfazione. La responsabilità, se la variante per Valle Martella, in Regione, non verrà approvata deve rimanere tutta sua. A fronte della mancata visione degli atti relativi alla Variante per Valle Martella mi ASTENGO. Se è bravo salverà tutte le case di Valle Martella e allora avrà il meritato plauso della cittadinanza in caso contrario è giusto che a risponderne sia il responsabile. Quando si firmano cambiali in bianco come quella di promettere di salvare le case le cambiali vanno onorate e non si deve cercare di mascherare il proprio fallimento trovando un capro espiatorio in un consigliere comunale che ha il difetto, perché a questo mondo oramai è un difetto, di volere che ogni cittadino abbia ciò per cui lotta ogni giorno : la messa in regola della propria casa. Le ripeto e lo grido perché tutti possano sentire MI ASTENGO !!! L’approvazione del Piano di Recupero del Comprensorio di Valle Martella ai sensi della Legge 28/80 significa recupero alla luce del condono (cosiddetto dell’Onorevole Fini) che esclude le aree vincolate, il che significa che cosa?! Che nessuno viene sanato ?! e tutto ciò come si concilia con la variante di recupero per Valle Martella ferma in Regione ed in attesa di approvazione ?! e la propaganda politica con cui si rassicurano i cittadini che le loro case non verranno abbattute ?! il fatto che non si proceda a demolizioni non significa che si possa dormire sonni tranquilli se poi per quelle stesse case che sono abusive non vengono rilasciati ipermessi di costruire perché dietro l’angolo c’è la realtà dell’acquisizione del bene al patrimonio del Comune e la beffa per chi è in possesso di una casa non regolare è quella di entrare in banca, se ha bisogno di soldi, chiedere un mutuo e vederselo respingere perché la propria casa non è regolare . Sarebbe bene procedere al recupero di tutti gli abusivi senza che a beneficiare del permesso siano solo singoli individui, pluripossidenti che chissà potrebbero possedere anche in forza di discutibili titoli quali sentenze di usucapione.

Punto 4: Non si dubita che i terreni gravati da uso civico siano alienabili lo consente la L. regionale n. 1 del 1986 però è, anche vero che, ai sensi della L.R. 18.02.2005 N. 11 di modifica nell’art. 1 del comma 4 dell’art. 8 della L.R. 03.01.1986 n. 1, come da ultimo modificato dall’articolo 8 della L.R. 27.01.2005 n. 6 “Non possono comunque essere alienati i terreni di proprietà collettiva (ad esempio del Comune) di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti dalle leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale”. La legge regionale citata prevede che la giunta regionale possa autorizzare l’alienazione di terreni di proprietà collettiva quando questi abbiano acquistato carattere e destinazione edificatoria in conformità al P.R.G. o altro strumento urbanistico. Premesso che:
v l’alienazione può avvenire al valore venale dell’area che tenga conto dell’incremento di valore derivante dalla destinazione edificatoria, con il sistema del pubblico incanto o con attribuzione della proprietà di singoli lotti agli utenti, che si obblighino a destinare il lotto all’edificazione della prima casa ovvero alla edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività
v Allo studio vi sono ancora tre varianti da far approvare : quella per Valle Martella, Colle Lungo e della Stazione delle FF.SS. di Zagarolo
Sorge spontaneo domandarsi quali siano i lotti interessati dagli usi civici, a chi appartengano e se i privati che traggano vantaggio da detta alienazione non siano una cerchia ristretta di persone, atteso che, se i terreni gravati dagli usi civici sono interessati da vincoli, non possono essere alienati. E’ un dubbio che solo il tempo e l’operato dell’amministrazione comunale potrà fugare ma stante la poca trasparenza di questa amministrazione comunale che non ha messo i cittadini in condizione di conoscere il contenuto della varianti su cui vuole che il presente consiglio esprima il voto ( quella per Valle Martella, Colle Lungo e della Stazione delle FF.SS. di Zagarolo ) si reputa opportuno astenersi per non dare manforte ad iniziative amministrative disastrose né per impedire laddove quello che si teme rimanga solo un sospetto di esercitare da parte dell’amministrazione un proprio diritto avallato dalla Regione Lazio.

Chiedo che la presente dichiarazione di voto sia allegata alla delibera di questo consiglio comunale e trasmessa in allegato alla documentazione che sarà inviata ai competenti uffici regionali.

Il Consigliere Comunale
Cav. Mario Procaccini

Preciso per gli amici di Valle Martella che i piani di recupero non hanno efficacia da subito- Il Sindaco Leodori in Consiglio,SU MIA PRECISA RICHIESTA , ha precisato che non tutte le abitazioni presenti sul territorio di Valle Martella saranno oggetto di recupero e cioè SANATE. Per tanto cari amici vi invito a visionare e presentare osservazioni , per far valere i vostri diritti di cittadini che pagano le tasse.
Le osservazioni sono semplici da presentare- se richiesto predisporrò un modulo di compilazione.
Con stima -Auguri di buone festività.

consiglio comunale del 19.12.07-Dichiarazione di voto .

Consiglio Comunale del 19.12.2007


Punto 1: Mi astengo perché non è chiara la ragione del prelievo da detto fondo considerato che i prelievi dal fondo di riserva Ordinario sono consentiti solo nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Punto 2 :Voto Contrario in quanto detta amministrazione redige i bilanci ancor prima che venga approvata la finanziaria obbligandosi poi a fare la variazione di bilancio per adeguarsi alla normativa primaria esponendosi al rischio che venga compromesso il principio del pareggio.

Punto 3: Mi astengo. Da applaudire l’iniziativa per la realizzazione del palazzetto dello sport esempio di struttura per il sociale che dovrebbe essere seguita da altre 100 eguali ma mi lascia perplesso che si stia realizzando il palazzetto con un progetto di variante urbanistica autonoma rispetto alla variante per Valle Martella. Ciò che significa ?! Che la variante per il palazzetto dello Sport si sa già che verrà approvata mentre la variante per Valle Martella no ?! E’ per questo che per realizzare il Palazzetto dello Sport si è fatta una variante autonoma ?! E allora i piani di recupero del Comprensorio di Valle Martella si vanno a far benedire ?! Le dico Sindaco che Lei deve far approvare i piani di recupero di Valle Martella, recuperando ogni singolo abusivo, quello stesso abusivo che si reca a votare e che paga le tasse, inserendo all’interno della variante di Valle Martella il palazzetto dello sport in modo che tutti siano tutelati non solo i giovani che vogliono svagarsi ma anche i padri di famiglia che vogliono avere una casa regolare.
Se Lei sta approvando un piano di recupero per Valle Martella perché il Palazzetto dello Sport non è compreso nella variante di Recupero di Valle Martella ?! Cosa si nasconde nella variante ad hoc per il Palazzetto dello Sport ?!


Punto 4 : L’impossibilità di aver una piena conoscenza in merito all’inserimento alla convenzione per la concessione del servizio di distribuzione del gas metano di un patto aggiuntivo mi porta, pur condividendo l’iniziativa per la concessione del servizio di distribuzione del gas metano, ad astenermi: pertanto, mi astengo.

Punto 5: Mi astengo. Pur condividendo l’esigenza di dover rivedere da parte dell’amministrazione comunale le Entrate ritengo che esigenza primaria sia quella di fare in modo che i cittadini siano incentivati a pagare le tasse per un importo, se vogliamo, anche maggiore rispetto al passato ma a fronte di servizi che soddisfino le loro primarie esigenze, quale quello di mettere in sicurezza la circolazione, assicurare un servizio di raccolta dell’immondizia quotidiano, sistemazione dell’impianto idrico (ci sono colli che non hanno l’acqua potabile________) , sistemazione dell’impianto fognario ( non si dimentichi che per Valle Martella in alcune zone le fogne sono state realizzate con tubi che non sono di gress e l’ACEA vuole, al contrario i tubi di gress ); rilascio di permessi di costruire per le abitazioni, ancora abusive ed esistenti da oltre 30 anni.

Punto 6: Voto Contrario alla modifica ed integrazione al Regolamento sull’imposta Comunale sugli immobili poiché credo che la cittadinanza non sia stata consultata né informata in merito alle modifiche sull’imposta sugli immobili. E’ inoltre indubbio che a fronte dei tagli dei finanziamenti dello Stato agli Enti locali, i Comuni, compreso Zagarolo, nel modificare il regolamento sull’imposta Comunale sull’ICI non potranno far altro che aumentare l’imposta cosa che non è accettabile a fronte delle ulteriore tasse che dovranno pagare i cittadini come sempre a fronte di servizi inadeguati.

Punto 7 : Mi astengo. L’art. 14 del D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito in legge 26.04.1983 n. 131 recita testualmente: “ I Comuni provvedono annualmente, con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare le quantità di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 172 e successive modifiche e integrazioni, 22.01.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457 che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato”.
Per poter fare ciò il Comune avrebbe dovuto già avere approvate dalla Regione oltre la Variante Generale, in cui ricordo, non è compresa Valle Martella , i Piani Particolareggiati, attuativi della Variante Generale nonché la variante speciale per Valle Martella (ancora ferma in Regione chissà per quanto senza essere stata approvata) perché solo i piani attuativi della Variante Generale e la Variante, approvata dalla Regione, per Valle Martella individuano le aree di edilizia residenziale pubblica, le aree destinate alle attività produttive e terziarie e solo se in possesso di detti atti può ritenersi credibile la relazione con cui viene determinato il valore espropriativo per le aree di edilizia residenziale pubblica, attività produttive e terziarie su cui il presente consiglio è chiamato ad esprimersi.

Punto 8: Mi astengo. Le dichiarazioni di intenti sono come i sogni, molto belli ma svaniscono come spray con il sorgere del giorno. Sarà il futuro a confermare se l’amministrazione è all’altezza degli obiettivi che si prefigge basta che si ricordi che può disporre dei fondi che a tal fine vengono stanziati dalla Provincia, Regione e Comunità Europea. E soprattutto si ricordi di rendere conto di come spende i soldi ai cittadini in nome dei quali amministra il territorio.

Punto 9 : Chiedo il ritiro del punto n. 9 nella parte in cui prevede l’approvazione del bilancio di previsione del 2008. Tra le motivazioni che mi spingono a richiedere il ritiro del punto posto all’ordine del giorno vi è il fatto che non vi è un piano normativo certo ( in quanto la finanziaria 2008 non è ancora stata approvata) e pertanto chiedo che questo bilancio venga posticipato. Sottolineo in particolare che i bilanci di previsione possono essere approvati tre o quattro mesi dopo l’approvazione della finanziaria. Chiedo che la seguente richiesta venga messa a votazione. Per il resto esprimo voto contrario:
Piacerebbe esprimere il proprio voto su cose serie e certe e non fumose come il bilancio di cui si chiede l’approvazione.
Il Bilancio è di circa 20 mln di euro di cui le spese correnti sono circa 10 mln di euro e la rimanente somma, di altrettanti 10 mln di euro, è rappresentata da spese di gestione in conto capitale. Abbiamo spese certe che possiamo rilevare solo dal rendiconto del 2006.
A sua volta il bilancio di previsione del 2006 era di circa 20 mln di euro poi tradottosi in 10 – 12 mln di euro disponibili sui 20 mln ipotizzati. Ciò significa che su 20 mln di euro l’amministrazione ha lavorato con 8 – 10 milioni di euro in meno. Ciò significa che il bilancio di 20 mln di euro non è veritiero perché disponibile sarebbe solo la metà della somma, se va bene. Non si può chiedere a questo consigliere di approvare un bilancio in cui si fanno calcoli di entrate astronomiche mai realizzabili perché oltre le entrate bisogna tenere conto delle uscite inevitabili come la somma rilevante che il Comune di Zagarolo deve al Comune di San Cesareo quale suo debitore in forza di un atto di precetto che ha il suo fondamento in un titolo (sentenza di condanna) passato in giudicato.

Chiedo che la presente dichiarazione di voto sia allegata alla delibera di questo consiglio comunale

Vallemartella PRG

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
Gruppo Consigliare Zagarolo

INTERROGAZIONE


Questo gruppo Consigliare,avuta notizia di numerosi diniego di permesso a costruire- (concessione in Sanatoria ) per opere edilizie situate nella frazione di Valle Martella, ciò premesso INTERROGA la S V per sapere se possono essere recuperati con la Variante del PRG per Valle Martella e se la variante per Valle Martella non venisse approvata come si potrà procedere al loro recupero – disponendo solo della Variante Generale al PRG.
Si richiede risposta scritta in Consiglio.


Il Consigliere Comunale
Cav. Procaccini Mario

lettera aperta al Sindaco-Valle Marrtella-

VALLE MARTELLA !
LA CENERENTOLA DELL’AMMINISTRAZIONE LEODORI!
BUONA PER ESSERE SPREMUTA PER LE TASSE
MENO PER LA CONCESSIONE DI DIRITTI

VALLE MARTELLA E’ DI TUTTI E NON DEI SOLITI FURBETTI DI QUARTIERE !


Valle Martella è nata abusivamente ed esiste dal 1963 è sempre stata governata da giunte rosse, sinonimo di massima garanzia per il cittadino, il che non è stato !
Valle Martella rimpingua le casse comunali perché tra ICI, TARSU (mondezza per intenderci) Tasse sulla pubblicità, introiti dalle sanatorie pagate dai cittadini, allacci in fogna, garantisce un rientro non indifferente e costante di soldi agli assessori che la amministrano. Ma nessuna amministrazione comunale ha pensato bene di recuperare Valle Martella, meno che mai il Sindaco Leodori in sella da 12 anni (come vicesindaco e sindaco) nonostante che il Sindaco sia Consigliere Provinciale e funzionario della Regione Lazio. Ricordate che sono anni che Comune, Regione e Provincia oltre che il Governo sono della stessa parrocchia, ragion per cui essendo la corrente politica che governa tutte le istituzioni la medesima non sarebbe stato difficile regolarizzare Valle Martella, darle un Piano Regolatore che recuperasse gli abusivi !
Forse Fa comodo che Valle Martella rimanga così come è perché in tal modo ci sarà sempre chi andrà a bussare per avere un piacere e che poi dovrà ripagarlo garantendo il proprio voto in una certa direzione anziché in un'altra ?!
Una conferma la si ha con i terreni rimasti liberi a Valle Martella, dove non ci si può edificare ma ai cui proprietari è stato chiesto di pagarci le tasse come se fossero edificabili rispondendo loro quando si recavano all’ufficio tecnico che non vi potevano costruire nulla sopra perché per Valle Martella non c’è un piano regolatore.
Altri Terreni rimasti liberi in passato e che dovevano appartenere a Francisci con un gioco di prestidigitazione sono andati a privati che ne sono diventati proprietari per usucapione.
E se fosse vero che un terreno donato da Francisci alla Curia e poi tornato di nuovo a Francisci perché la donazione è stata revocata fosse stato usucapito da un privato il quale avrebbe visto espropriarsi il terreno dal Comune che ci doveva realizzare un’opera di pubblica utilità, in cambio di una somma a titolo di risarcimento che però non avrebbe avuto diritto ad avere ?! e allora perché il Comune lo ha pagato ?! Perché molti lotti liberi a Valle Martella sono stati fatti oggetto di usucapione ?! Chi ne sono i proprietari ?! I soliti furbetti del quartiere ?! che comprano a poco e vendono un domani al triplo a prezzo di mercato o potranno edificare su quei terreni a differenza di altri cittadini che non hanno fatto gli abusivi e hanno ancora un terreno libero per cui sospirano da oltre venti anni di poter fare una casa per i loro figli rispettando la legge ?!
Non sarebbe ora di aprire gli occhi nei confronti di quei furbetti che si fanno pregare come il Padreterno, prendono lo stipendio, fanno sonnecchiare il Comune e lasciano i cittadini di Valle Martella nella cacca, senza piano regolatore ?!
Meditate gente, Meditate !!!

sabato 22 dicembre 2007

nuovo plesso scolastico Colle Barco

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 559 DEL 25 LUGLIO 2007

OGGETTO: L.R. 16.02.1981, n. 12 – Interventi di edilizia scolastica – Comune di Zagarolo (RM) - Concessione finanziamento straordinario per la costruzione di una scuola materna ed elementare in località Colle Barco – Capitolo F16501 –Triennio 2007-2009.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa;
VISTA la L.R. 16.02.1981 n. 12;
VISTA la legge 11.01.1996 n. 23;
VISTA la L.R. 20.11.2001 n. 25;
VISTE le LL.RR. n. 27 e 28 del 28.12.2006;

PREMESSO che:
· il Comune di Zagarolo, con nota n. 0014650 del 02.07.2007, ha rappresentato la necessità di costruire una nuova scuola materna ed elementare in località Colle Barco e ne ha chiesto il finanziamento;
· alla suddetta nota è stato allegato il progetto preliminare della nuova scuola che prevede una spesa presunta di € 5.180.778,72;
· nel progetto preliminare è previsto l’utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (circa KWh 18.000 annui), consentendo un notevole risparmio energetico;
· la nuova scuola sarà dedicata alla piccola Ilaria Raschiatore, allieva di 4 anni della scuola materna Colle dei Frati, tragicamente deceduta per un fatale incidente all’interno di detto istituto;

VISTA la nota n. SP 401 del 28.05.2007, con la quale si rappresenta la reale esigenza di dotare il comune di Zagarolo della nuova scuola;

CONSIDERATO che:
· gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 12/1981 e l’art. 27 della L.R. n. 33/1985 prevedono la possibilità che la Regione ripartisca le risorse disponibili per l’edilizia scolastica per il finanziamento di opere comunque programmate dagli Enti locali;
· la Regione, ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 27/2006, promuove un programma straordinario triennale di costruzione e di manutenzione straordinaria dell’intero patrimonio scolastico del Lazio, dando priorità agli interventi che prevedono la messa in sicurezza, il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti alternative;
· per il suddetto programma straordinario sono attualmente disponibili per i Comuni, sul cap. F16501 (L.R. n. 12/1981), per l’annualità 2007 €. 50.000.000,00, per l’annualità 2008 € 50.000.000,00 e per l’annualità 2009 € 40.000.000,00 ;

CONSIDERATO, inoltre, che il comune di Zagarolo risulta in significativa crescita demografica e che, quindi, necessita di una maggiore offerta scolastica;

RITENUTO, data la compatibilità della nuova costruzione con le caratteristiche stabilite dal comma 4 del citato art. 69 della L.R. n. 27/2006, di:
· poter concedere un finanziamento straordinario di €. 4.600.000,00, ai sensi della L.R. 12/1981, con imputazione al capitolo F16501, così ripartiti: € 800.000,00 nell’esercizio finanziario 2007 ed € 1.900.000,00 in cadauno degli esercizi finanziari 2008 e 2009;
· assumere il presente atto nelle more del programma straordinario di cui all’art.69 della L.R. 28.12.2006, n.27;

ATTESO che, ai sensi del R.R. 6 settembre 2002 n. 1 nel testo vigente, l’adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento, compresa l’emanazione delle disposizioni e direttive per la realizzazione dell’intervento, rientrano nelle competenze del Direttore Regionale Infrastrutture;

ATTESO, altresì, che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

All’unanimità


DELIBERA


1. di concedere al comune di Zagarolo (RM) il finanziamento straordinario di € 4.600.000,00= per la costruzione di una scuola materna ed elementare in località Colle Barco;

2. di imputare la suddetta spesa di € 4.600.000,00 sul cap. F16501 degli esercizi finanziari 2007-2009, così ripartiti: € 800.000,00 nel 2007, € 1.900.000,00 nel 2008 ed € 1.900.000,00 nel 2009;

3. di assumere il presente atto nelle more del programma straordinario di cui all’art. 69 della L.R. 28.12.2006, n. 27.

venerdì 21 dicembre 2007

Autovelox-circolare del Prefetto

Ufficio Territoriale del Governo
Gabinetto
Prot. n. 19333/2007 Roma, 9 novembre 2007 FAX AI SIG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA - LORO SEDI -
OGGETTO: Art. 4 comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n. 121,
convertito, con modifiche nella Legge 1.8.2002 n. 168.
Installazione ed utilizzo di “autovelox”.
Direttive.
Continuano a pervenire a quest’Ufficio richieste di chiarimenti, da parte di molti Comuni, circa la corretta applicazione dell’art. 4 comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n. 121, convertito, con modifiche, nella Legge 1.8.2002 n. 168, in materia di individuazione, da parte del prefetto, delle strade sulle quali, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada, senza l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 dello stesso Codice.
Del pari, pervengono alla Prefettura migliaia di ricorsi avverso verbali di violazione del rispetto dei limiti di velocità, rilevate a mezzo di tali dispositivi, in cui i cittadini contestano la legittimità dell’accertamento sotto vari profili.
Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo
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Da un lato, si contesta la legittimità dell’utilizzo dei dispositivi su strade che, per caratteristiche e limiti di velocità, potrebbero consentire azioni di prevenzione diverse.
Dall’altro lato, spesso si lamenta una cattiva informazione all’utenza, se non addirittura modalità di rilevazione non appropriate alle finalità che si prefigge l’impianto normativo.
Si ritiene, opportuno, quindi diramare alcune direttive.
a) Il quadro normativo
Il D.L. 20-6-2002 n. 121, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, all’art. 4, ha introdotto una nuova disciplina che legittima l'accertamento e la contestazione differita delle violazioni rilevate con i dispositivi ed mezzi tecnici di misurazione della velocità, senza richiedere che l'impossibilità della contestazione immediata sia adeguatamente motivata caso per caso, ma considerandola oggettivamente e presuntivamente presente in tutte le fattispecie indicate.
La norma cioè ha introdotto un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all’art. 200 del Codice della Strada, qualora l'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada, avvenga su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi (inerenti alla natura della strada stessa), è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.
Ne discende che, fuori dei casi tassativamente descritti dalla norma, è doveroso continuare ad utilizzare sistemi di misurazione della velocità ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti avendo riguardo alla disciplina generale del Codice della Strada, procedendo all'immediata contestazione della violazione con il diretto intervento di un organo di polizia
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stradale, anche per l'indubbia portata deterrente che assume la contestazione immediata e per la concreta possibilità di applicare le eventuali misure personali a carico del conducente (come già evidenziato con la Circolare ministeriale n. 300/A/24850/144/5/20/3 del 12 dicembre 2000); ovvero, ove ciò sia impossibile al fine della salvaguardia dell'incolumità degli operatori e dei trasgressori, si provvederà alla notificazione successiva del verbale, indicando, in maniera circostanziata, i motivi che non hanno permesso la contestazione ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada e dell'art. 384 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Si ricorda che la Corte di Cassazione ha già più volte precisato (vedi ad es. Sez. II, sent. n. 3173 del 14-02-2006) in tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), qualora dette apparecchiature consentano la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchiature di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la impossibilità della contestazione immediata, in quanto tale indicazione dà comunque conto dell'accadimento e giustifica le ragioni della mancata contestazione immediata.
b) la categoria delle strade
A norma dell’art. 4 citato, gli organi della polizia stradale possono procedere all’accertamento e alla contestazione differita su autostrade e strade extraurbane extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (in ragione dell'oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale in tale contesto ambientale) nonché sulle strade di cui alle lettere C e D, del medesimo articolo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto.
Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo
Gabinetto
Occorre sottolineare che la categoria della strada – ossia l’appartenenza alle lettere C e D dell’art. 2 comma del Codice della Strada – è un presupposto obbligatorio e vincolante, non suscettibile, quindi, di alcun apprezzamento discrezionale, e rende, di conseguenza, irrilevante anche l’oggettiva pericolosità di strade rientranti in categorie inferiori.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice della Strada, le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F bis - Itinerari ciclopedonali
Appare, quindi, evidente – ed è stata la causa, in passato, della revoca di alcuni decreti precedentemente adottati – che non possano essere proposti al prefetto provvedimenti relativi a strade di categoria inferiore a D.
Anche il Ministero dell’Interno ha da tempo ribadito, in circolari interpretative ed esplicative del 1° comma dell'art. 4 sopra richiamato, che l'ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, in virtù di un esplicito riferimento al Codice della Strada.
La procedura di individuazione di cui al successivo comma 2, concernente le strade diverse dalle autostrade e strade extraurbane principali, quindi, non può riguardare le strade urbane di quartiere e le strade locali, proprio per l'espresso richiamo al comma 1 del medesimo articolo 4, indipendentemente dall’esclusione formale delle strade urbane di quartiere e delle strade locali.
Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo
Gabinetto
Dunque, per le strade extraurbane secondarie (C) e urbane di scorrimento (D) è necessaria una preventiva valutazione da parte del prefetto tendente a verificare che, in concreto, sussistano le obiettive ragioni che legittimano l'impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata delle violazioni sancito dall'art. 200 del Codice della Strada.
Tale valutazione è esclusa per le strade urbane di quartiere (E) e le strade locali (F), in quanto tali arterie presentano caratteristiche strutturali e limitazioni di velocità tali da consentire sempre l'intervento diretto degli organi di polizia stradale e la contestazione immediata delle violazioni
A tal proposito, si soggiunge che le strade classificate come extraurbane secondarie (C), quando attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. D, E, o F, a seconda delle specifiche caratteristiche e a prescindere dall'Ente che abbia la proprietà o la gestione amministrativa della strada stessa.
Pertanto, nell'ipotesi che tali arterie assumano la classificazione di strade urbane di quartiere (E) o strade locali (F) non è ammessa l'installazione di sistemi di rilevamento senza procedere all'immediata contestazione; viceversa, essa è ammessa, quando assumono la classificazione di strade urbane di scorrimento (D), previa puntuale individuazione da parte del Prefetto degli specifici tratti, ai sensi del citato art. 4, secondo comma.
Il Ministero dell’Interno, con Circolare del 3 ottobre 2002, n. 300/A/1/54584/101/3/3/9, in attuazione della normativa sopra richiamata, ha scandito il procedimento di individuazione delle strade, affidandone l’avvio ad un'istanza dell'organo di polizia stradale che, a seguito di una ricognizione delle strade in cui, sulla base della attuale programmazione dei servizi di vigilanza stradale, vengono utilizzati i dispositivi di controllo della velocità, metta in evidenza:
Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo
Gabinetto
- la gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nel tratto di strada o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso; - le caratteristiche del traffico che vi si svolge in relazione sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l'arteria stradale; - le valutazioni dell'organo di polizia stradale in ordine alle difficoltà operative per procedere con gli ordinari moduli operativi di controllo alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata. c) Informazione all'utenza.
Il primo comma dell'articolo 4, di che trattasi, prescrive che l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada.
Tale prescrizione ha carattere imperativo e non meramente organizzativo e precauzionale, al fine di evitare che l’effetto “sorpresa”, determini situazioni di pericolo per la circolazione. Pertanto, l'avviso della presenza o dell'utilizzazione dei dispositivi deve essere fornito all’utenza,in qualsiasi strada venga installato il dispositivo, pena la nullità della contestazione per violazione di legge (v. Corte di Cassazione sentenza n. 24526 del 2006 e da ultimo, Corte di Cassazione sentenza n. 12883 del 2007)
L’utilizzo da parte del legislatore del 2002 del termine "informazione", senza alcun riferimento alla necessità di una specifica forma di segnalamento
o alla collocazione di un segnale stradale previsto dal codice della strada, comporta esclusivamente che tale avviso può essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (e cioè, a titolo esemplificativo, attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, che Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo
Gabinetto
potranno essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo, ovvero mediante pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o da parte dei mass-media, ecc… Così la Circolare ministeriale del 3 ottobre 2002, n. 300/A/1/54584/101/3/3/9).
Peraltro con il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, il legislatore ha introdotto il comma 6-bis all’art. 142 del Codice della Strada imponendo che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”. Il D.M. 15 agosto 2007 ha dato attuazione alla norma precisando che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento… in particolare è necessario che tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km” (Così l’art. 2, comma 1).
* * *
Tanto premesso, le SS.LL. sono pregate di voler informare l’attività sanzionatoria in oggetto ai principi su esposti, ponendo particolare attenzione alla natura eccezionale della norma, rispetto alla disciplina dettata dal Codice della Strada, volta a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti e degli operatori, proprio perché “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato” (art. 1 comma 1 Codice della Strada).
Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale in questo territorio provinciale e di accrescere la fiducia del cittadino-utente della strada nello Stato, appare opportuna una ricognizione esatta dell’attuale dislocazione dei dispositivi di segnalazione su tutto il territorio provinciale.
Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo
Gabinetto
In tale prospettiva, si ribadisce la piena disponibilità di questa Prefettura, nel consueto spirito di leale collaborazione tra Stato ed Enti locali, ad indire conferenze di servizi con gruppi di Comuni di aree limitrofe, al fine di rimodulare la presenza dei dispositivi in ragione della effettiva pericolosità dei singoli tratti stradali, valutata su dati aggiornati circa l’effettiva incidentalità.
La nuova sistemazione dei dispositivi dovrà essere tempestivamente corredata da un’adeguata segnalazione all’utenza, secondo quanto previsto dal citato D.M. 15 agosto 2007, in modo da garantirne pienamente la funzione preventiva, prima ancora che repressiva, di deterrente rispetto alla violazione dei limiti di velocità previsti.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.
IL PREFETTO (Mosca)

giovedì 20 dicembre 2007

bozza di ricorso al giudice di pace

-----Messaggio originale-----Da: Michaela [mailto:procmic@tiscali.it] Inviato: sabato 17 gennaio 2004 10.03A: ggetto: Fw: ricorsso giudice di pace



ILL.mo Sig.GIUDICE DI PACE
Di PALESTRINA

OGGETTO:-Ricorso avverso ingiunzione nr.310/Prot.20274 datata 10.11.2003,emessa
dal Comune di Zagarolo(RM)


I0 sottoscritto PROCACCINI Mario nato a Cautano (BN) 08.07.1950 e residente in Zagarolo (Roma) via Colle Prato Nuovo 111

-FATTO-
P R E M E S S O CHE
Ha ricevuto in data 29.12.2003 il seguente atto”Ingiunzione nr.310/ Prot 20274 datata 10.11.2003 emesso dal Comune di Zagarolo (RM);
Che nel medesimo atto, si ingiunge di pagare la complessiva somma di euro 104,05,nel perentorio termine di giorni 30 dal ricevimento dell'atto;
Che la somma da versare e da considerarsi la mancata corrisponsione per servizi sostenuti dall'ente Comunale e relative ai servizi mense scolastiche-servizio scuolabus,per il periodo anno scolastico 1997/1998 e relativi al trasporto di dell'alunno Angelo PROCACCINI:
Che detta ingiunzione e scadurita a seguito di visione del registro MENSE SCOLASTICHE per il periodo anno scolasctico 1997/98;
Che nel periodo indicato dalla pubblica amministrazione l'alunno PROCACCINI Angelo,freguentava le scuole ELEMENTARI del Comune di SAN.CESAREO(RM),come si evinge dall'attestato di freguenza rilasciato da quella direzione ditattica;
Che, per tanto e palesemente falso,il contenuto della ingiunzione mossami dal Comune di Zagarolo(RM);
Che con il presente atto il riccorrente PROCACCINI Mario,elettivamente domiciliato in Zagarolo(RM) via Colle Prato Nuovo 111,chiede oltre alla sospensione della ingiunzione,ANCHE che Codesto IIL.Mo Signor GIUDICE di Pace,qunatifichi il danno morale e materiale , art.2043 Codice Civile.-


CIO’ PREMESSO
Si oppone al precitato provvedimento di ingiunzione- pagamento, di euro 104,05, esponendo quanto segue:
1-L'alunno PROCACCINI Angelo nel periodo indicato dalla P.A. di Zagarolo,freguentava le scuole Elementari di San.Cesareo(RM);(vedasi attestato freguenza)
2 Di non avere richiesto,servizio di trasporto Autobus o mensa scolastica per il periodo indicato dalla PA, e cioè anno scolastico 1997/98.

CIO’ STANTE,
l’esponente,visto l’art.22 Legge 689/81,fa istanza a codesto Ill.mo Sig.GIUDICE,affinché voglia,previa sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati,disporre l’annullamento totale degli stessi:

Si allega:
Copia originale cartella di pagamento nr. 09720031038247046;
segnalazione nr.97001760





Il Ricorrente
palestrina ,_____________________

mercoledì 12 dicembre 2007

avviso pubblico " PRG "

si invitano i cittadini di Zagarolo, nel prendere visione delle delibere di giunta la n. 178- 179-180 del 29.10.2007.

Cons. Mario Procaccini

bozza di ricorso al "PREFETTO"

ALL'ILL.MO SIG. PREFETTO DI ROMA

OGGETTO: Ricorso avverso Verbale , redatto in data dal Comando di Polizia Municipale di (RM).
La sottoscritta nata a il 08.12.1952 e residente inZagarolo (RM) Via :
PREMESSO CHE
Ha ricevuto in data 22/11/2004 il seguente atto Verb. , emesso dalComando di Polizia Municipale del comune di San Cesareo (RM), percontravvenzione elevata in data 28./06/2004 dal precitato comando di PoliziaMunicipale, con l'indicazione che a seguito della violazione contestata la penaprevista consiste nel versamento nel perentorio termine di gg. 60 della somma dieuro 147,88 e nella decurtazione di punti n. 2 sulla patente di guida.
C I O PREME SS O
La sottoscritta, si oppone a detto provvedimento esponendo quanto segue:
La ricorrente è madre, ed uno dei figli , è_affetta_.da gravi disturbi fisici (vedi certificato medico allegato), ed è proprio inconsiderazione della grave malattia della quale è sofferente la figlia , ed a causa di una diqueste crisi che il giorno 28/06/2004, raggiunta telefonicamente dalla vicina di casa, la quale esternava che la piccola benedetta ,affetta da asma era colta da grave crisi respiratoria, vista l'urgenza del caso, ha commesso l'infrazione contestate dal Comando di PoliziaMunicipale di San Cesareo (RM).
CIÒ 'STANTE
L'esponente fa istanza a codesto Ill.mo Signor PREFETTO di Roma, affinché voglia,previa sospensione dell'eventuale esecuzione del provvedimento impugnato, disporrel'annullamento totale dello stesso e dichiarare, a norma dell'art. 4 legge 689/81, la non imputabilità dell'infrazione poiché commessa in STATO DI NECESSITA'.
Si allega:
1. Copia in originale del verbale di contestazione;
2. Certificato medico afferente la malattia di
Zasarolo, lì 10/01/2007
Firma
( sarà pubblicata in una seconda fase copia ricorso al Giudice di Pace )

Piano Regolatore generale "Manifesto "

REGOLATORE GENERALE “”
SIAMO UN PAESE DEMOCRATICO?
“” LA STORIA DICE SI I FATTI DICONO NO “”
SIAMO ALLE SOLITE IL LUPO PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO!
IL RECIPROCO DIALOGO TRA LE FORZE POLITICHE E I CITTADINI, QUANDO CI SONO IN BALLO MILIONI DI EURO , PRATICAMENTE SI RIDUCE AD UN TE’ POMERIDIANO, RISERVATO A POCHI INTIMI E I SOLITI FURBETTI.
IL NOSTRO SINDACO ,RAZZOLA BENE MA PRATICA MALE!
INFATTI IL NOSTRO PIANO REGOLATORE SI E’ TRADOTTO IN UN ATTO FAZIOSO CON RISVOLTI CHE RASENTANO IL GROTTESCO.
SI FANNO LE VARIANTI , SI AMPLIANO I PIANI DI ZONA 167 , SI TAGLIANO I LINEARI DEI COLLI , SI DECIDONO I PIANI ATTUATIVI , SI DECIDONO I PIANI DI RECUPERO PER VALLE MARTELLA ( CON IL BENESTARE DELLA REGIONE ), MA NON SI SA NULLA QUALI SIANO I TERRENI ( O I LORO PROPRIETARI ) INTERESSATI ALLE MODIFICHE DEL PIANO REGOLATORE.
FORSE, ANZI NE SIAMO SICURI, LA REGIONE NON AVRA’ DA RIDIRE SUI PIANI ATTUATIVI (VISTO CHE E’ TUTTO NELLE MANI DEL CENTRO SINISTRA ).
LA COSA PIU’ GRAVE E’ CHE I CITTADINI NON VENGONO INFORMATI DALL’AMMINISTRAZIONE.
NONOSTANTE I NOSTRI NUMEROSI APPELLI E INTERPELLANZE A VOLER RIPORTARE IL TUTTO IN UNA LUCE DEMOCRATICA , IL SINDACO LEODORI HA VOLUTO AVOCARSI , CON UN ATTEGGIAMENTO DITTATORIALE, UN DOCUMENTO POLITICO CHE DOVREBBE ESSERE COMPARTICIPATO , E NON A CONOSCENZA DEI POCHI ELETTI VICINO ALLA CUPOLA DEL POTERE.
CARO LEODORI DOVRESTI SAPERE CHE IL TERRITORIO E’ DEI CITTADINI E NON DI PROPRIETA’ DEL SINDACO.
A VOI CITTADINI L’ARDUO COMMENTO A TUTTO QUESTO.


Cons.Mario Procaccini
Gianluca Caratelli
http://www.marioprocaccini.blogspot.com/
http://www.ladestrazagarolo.blogspot.com/

lunedì 10 dicembre 2007

Polizia Locale San Cesareoi

----- Original Message -----
From: guido scarpato
To: procmic@tiscali.it
Sent: Monday, December 10, 2007 5:31 PM
Subject: Richiesta parere.
Caro consigliere Procaccini,
Le scrivo per poter avere lumi in materia di privacy, in quanto, da qualche tempo si nota sul sito www.collemassimo.lazio.it le foto che qualcuno, a mio parere, maldestramente, pubblica con molta insistenza.
Dato che, a corredo delle medesime viene anche redatta la didascalia degli interventi degli agenti della Polizia Locale di San Cesareo, e, visto che questo Comando agisce nella completa legittimità degli atti, sia amministrativi che di Polizia Giudiziaria, vorrei conoscere la Sua opinione su eventuali violazioni sia di carattere penale che amministrativo, in particolare per ciò che riguarda i reati di diffamazione, calunnia e persecuzione.
Certo in un Suo autorevole parere in merito, colgo l'occasione per porgerLe i più cordiali saluti.
Magg. Guido Scarpato - Comandante della Polizia Locale di San Cesareo.

Gallicano- La destra -

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
Gruppo Consigliare Zagarolo

SICUREZA SUL TERRITORIO

Carissimo Gianluca.
Prendo atto della tua missiva nella quale mi rappresenti la problematica della sicurezza sul TERRITORIO:
Tengo a precisarti che la risposta data dall'Amminsitrazione di Gallicano è la solita risposta evasiva di chi non tiene a cuore i problemi della collettività: Ti ringraZio per l'iniziativa intrapresa sulla SICUREZZA stradale e in merito ti prometto che interesserò il gruppo Regionale del PRI al fine di fare chiarezza sui punti rimasti inevasi:























GRUPPO P R I ZAGAROLO
Consigliere Mario Procaccini

venerdì 7 dicembre 2007

attività urbanistica

AL SIGNOR SINDACO ZAGAROLO
AL DIRETTORE GENERALE ZAGAROLO
AL RESP. SETTORE URABISTICO ZAGAROLO

OGGETTO : Richiesta notizie a mente art 31 R.C.C.
Questo Gruppo Consigliare,esaminata la documentazione cartacea fornita con le note nr.0019386 . nr.19626 rispettivamente datate 22..08. e 29.08.2005,rilevato che allo schema di convenzione allegato alla delibera di consiglio nr.73 del 28.10.1993, e nello specifico all’art. 2 ove si da incarico al tecnico con atto specifico :
C H I E D E
1) copia del documento programmatico predisposto dall’ente COMMITTENTE , Comune di Zagarolo e fornito di certo al professionista incaricato sul quale lo stesso tecnico avrebbe dovuto e ha dato corpo alle TRE varianti di P R G.-
Non serve qui rammentare che tale documento programmatico e un punto cardine al fine di far capire a questo Gruppo Consigliare la genesi del Piano Urbanistico del nostro Comune e di individuare come sono avvenuti i passaggi necessari delle varianti e quindi lo sviluppo urbanistico territoriale - principalmente quello settoriale artigianale –commerciale,non sottovalutando quello industriale.
2 ) Le motivazione che hanno determinato di liquidare il saldo finale al tecnico incaricato con delibera di giunta e non con determina dirigenziale.-
3 ) Cosa si indente per Progetto di Piano così come indicato al punto 1 della nota 0019386 del 22.08. u.s.
Precisa
4 ) Sin da ora questo Gruppo Consigliare che si riserva di chiedere ai preposti Enti (Regione Lazio- ufficio tecnico Comunale- Prefettura Roma ) il blocco totale dei Permessi a Costruire o DIA nel caso in cui tale richiesta rimanga sottesa.-

Il Cons. Capo Gruppo
PROCACCINI Mario

plessi scolastici

AL RESPONSABILE AREA ( PREPOSTO )

OGGETTO:- Richiesta atti
.

Questo Consigliere Capo Gruppo ,atteso che nella giornata odierna e cioè 05.10.c.m.,contattato da alcuni genitori i quali hanno rappresentato per l’ennesima volta carenze di carattere igienico sanitario presso alcuni plessi scolastici, ciò in premessa( ,) Richiede copia della sottonotata documentazione:
RELAZIONE DELLE INADEMPIENZE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L’ANNO 2005/2006 e Relazione stilata dall’ing. Grossi e relativa all’I.C. di Zagarolo , anno scolastico 2005/2006.-

Il Consigliere
Procaccini Mario

segnalazione prg

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
Dott Marrazzo
E per opportuna conoscenza
AL SIGNOR PROCURATORE C/O TRIBUNALE ROMA.

CRT. Lazio
SINDACO ZAGAROLO


Il gruppo Repubblicano, preso atto del voto NR. 110/2, espresso dal Dipartimento Territorio-Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – CRT e reso nella seduta del 30.03.2006 relativo alla Variante Generale P R G Comune di Zagarolo (RM), ritenendo che la cittadinanza di Zagarolo, non sia state sufficientemente informata sulle modifiche introdotte d’ufficio dal precitato Comitato, invita la S V , a voler soprassedere alla definitiva approvazione della variante.
Inoltre a questo Gruppo Consigliare sembrerebbe che alcune zone incluse nella variante generale di P R G adottata dal Consiglio Comunale nell’anno 2000 e relative al recupero Urbanistico sorto abusivamente ed escluse dalle introduzioni fatte d’ufficio dal CRT siano da rivedere in quanto le stesse zone risultano attraversate e collocate su arterie principali e a scorrimento veloce così come indicato nella legge quadro sull’Urbanistica.





Il Consigliere Capo Gruppo
Procaccini Mario.

segnalazione prg

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
Dott Marrazzo
E per opportuna conoscenza
AL SIGNOR PROCURATORE C/O TRIBUNALE ROMA.

CRT. Lazio
SINDACO ZAGAROLO


Il gruppo Repubblicano, preso atto del voto NR. 110/2, espresso dal Dipartimento Territorio-Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – CRT e reso nella seduta del 30.03.2006 relativo alla Variante Generale P R G Comune di Zagarolo (RM), ritenendo che la cittadinanza di Zagarolo, non sia state sufficientemente informata sulle modifiche introdotte d’ufficio dal precitato Comitato, invita la S V , a voler soprassedere alla definitiva approvazione della variante.
Inoltre a questo Gruppo Consigliare sembrerebbe che alcune zone incluse nella variante generale di P R G adottata dal Consiglio Comunale nell’anno 2000 e relative al recupero Urbanistico sorto abusivamente ed escluse dalle introduzioni fatte d’ufficio dal CRT siano da rivedere in quanto le stesse zone risultano attraversate e collocate su arterie principali e a scorrimento veloce così come indicato nella legge quadro sull’Urbanistica.





Il Consigliere Capo Gruppo
Procaccini Mario.

denuncia

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI
ZAGAROLO

IL sottoscritto Consigliere Comunale Procaccini Mario,espone alla S V quanto di seguito meglio specificato:
1 ) _ Con riferimento alle segnalazioni, inoltrate al Comandante della polizia Municipale di Zagarolo,su presunte irregolarità presenti e relative al supermercato EURO SPIN, e al progetto ASP denominato Gruppo D’Ascenzi,segnalazioni che comunque allego in copia al presente esposto(. ) non potendo escludere che, in atto vi siano delle violazioni nella realizzazioni di tale opere urbanistiche, con il presente esposto , invita la S V per quanto di propria competenza ad esperire accertamenti tesi a lumeggiare la laicità di tali opere- individuabili le prime su viale Ungheria Incrocio con la SS 155 Prenestina Nuova , mentre le opere Gruppo D’Ascenzi su via di Santa Apollaria ,realizzate in aderenza alla rivendita materiali edili denominata edilizia “Fiorentini”.


Il Cons. Capo Gruppo Consigliare
Mario Procaccini

bilancio 2006

PROPOSTA EMENDAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2006.


Il sottoscritto Cons. Mario Procaccini , a nome del Gruppo Consiliare Repubblicano propone i seguenti emendamenti al Bilancio di Previsione Esercizio 2006 e chiede che gli stessi siano discussi nella seduta consiliare di approvazione del Bilancio:

P A R T E E N T R A T A


Riduzione aliquota I C I dal 5,5 % al 5 %

Conseguentemente riduzione capitolo di entrata codice 1010010 da 1.900,000,00 a 1.820,000,00

-80,000,00

Riduzione addizionale Comunale IRPEF da 4 per mille a 3 per mille:

Conseguentemente riduzione capitolo di entrata codice 1010070 da 415,000, a 370,000,00

- 45,000,00

TOTALE MINORI ENTRTATE:

P A R T E S P E S A

Riduzione , in linea con il disegno di legge finanziaria del 10% delle spese per acquisto di beni di consumo c/o di materie prime per I seguenti capitoli di spesa:

Cod. 1010102 - 2.270,00

Cod. 1010302 - 15.630,00

Cod. 1010502 - 6.750,00

Cod. 1030102 - 5.350,00





Cod. 1040202 - 9.250,00

Cod.1040302 - 6.910,00

Cod.1040502 - 8.970,00

Cod.1050202 - 6.500,00

Cod.1080202 - 23.000,00

Cod.1090402 - 22.800,00

Cod.1100202 - 17.570,00

TOTALE MINORE SPESA 125.000,00



Consigliere Procaccini Mario

Questo emendamento venne bocciato anche dalla minoranza

lettera per i capi area

AI RESPONSABILI D?AREA COMUNE ZAGAROLO
ALL’ASSESSORE AL PERSONALE ZAGAROLO


Con riferimento alla precorsa corrispondenza con gli uffici di segreteria e con il Capo dell’Amministrazione- mi corre l’obbligo di far pervenire alle SS.VV la precisazione di seguito descritta per fugare ogni dubbio in materia di rifiuto o ritardo nella consegna di atti ai Consiglieri Comunali ( Sentenza Consiglio di Stato dr.4855/2006) , atteggiamenti che possono far scaturire azioni di carattere penale :
A ) – Da tale precorsa corrispondenza devo desumere la incompetenza della segreteria Comunale che nonostante tutta la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei TAR che statuisce in maniera incontrovertibile la possibilità del Consigliere Comunale di accedere agli atti e di estrarre copia , ancora non ha adeguato la regolamentazione comunale in materia che si palesa in netto contrasto con la legislazione nazionale e al predetto orientamento giurisprudenziale:
B ) - Tale incompetenza sembra riferibile anche agli uffici responsabili d’area che non sono in nessun modo intervenuti per sanare questa illegittimità.
Tanto dovevasi.


Il Cos. Capo Gruppo Consigliare
Mario Procaccini

zagarolo-mercato settimanale.

Ho rilevato in modo analitico che durante il mercato settimanale del Sabato in via valle del Formale, si crea uno stato di pericolo connesso alla viabilità oltre che per i freguentatori del mercato anche per gli utilizzatori dell'area di servizio distribuzione Carburante:
Premesso quanto sopra si richiede sapere come si vuol procedere per risolvere il problema sollevato.

Gruppo PRI Zagarolo
Consigliere Mario Procaccini.

Valle Martella-plesso Scolastico-probabile fuga gas

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
GRUPPO CONSIGLIARE ZAGAROLO

AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI
ZAGAROLO
Segnalo alla S V,che,cittadini di Valle Martella,mi hanno rappresentato problematiche relative al plesso scolastico.-
Tale problematica sarebbe riconducibile su una probabile fuga di gas, probabilmente addebitabile al mal funzionamento dell'impianto di riscaldamento - ivi esistente.-
In considerazione di tale segnalazione,la prego di volersi attivare- onde prevenire eventuali deflagrazione o disastri.-
Attento una sua risposta,ringraziandolo per quanto vorrà mettere in atto a tutela della privata e pubblica incolumità.-

IL CONSIGLIERE COMUNALE
CAV PROCACCINI MARIO.

LA RICHIESTA ,PREVIA DOMANDA SI RICHIEDE AL COMANDO VIGILI .URBANI.

giovedì 6 dicembre 2007

chiarimenti- contratti CIMITERO

Richiesta chiarimenti.
Il sottoscritto Mario Procaccini,consigliere Capo Gruppo del PRI in seno al Consiglio Comunale di Zagarolo,avendo appreso dalla stampa locale l'esistenza di problematiche relative al costo dei loculi cimiteriali,in attuazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria,richiede chiarimenti in ordine alle modalità e termini con i quali vengono determinati i prezzi dei loculi medesimi.


Il consigliere Comunale
Mario Procaccini.


P S - la richiesta di chiarimenti depositata al prot. in entrata porta il n.0026417.
la stessa può essere richiesta con domanda al SINDACO-.

chiarimenti- contratti CIMITERO

Richiesta chiarimenti

mercoledì 5 dicembre 2007

Valle Martella Usucapione

INTERROGAZIONE
Questo gruppo consigliare vista la comunicazione 0027088 con la quale si comunica da parte dell'area IV la convocazione della commissione consigliare (assetto del territorio - edilizia privata - arredo urbano ed ambiente attività economiche e produttive) per discutere "P.P.A. e P.DZ 167" COLLE NOCE PALAZZOLA.
Ciò premesso, questo consigliere capogruppo chiede come mai non vengono anche discussi i piani di recupero per Valle Martella.
Si richiede risposta scritta in consiglio comunale.
GRUPPO PRI Zagarolo
Consigliere Mario Procaccini

martedì 4 dicembre 2007

Alla faccia della trasparenza.

La scorsa settimana la commissione urbanistica si è riunita per discutere la variante di recupero per Valle Martella dalla riunione è stato escluso proprio il consigliere Procaccini che tanto la aveva richiesta. Perchè non è stato invitato il consigliere Mario Procaccini alla riunione ? Che cosa è stato detto che non doveva essere portato a conoscenza di Mario Procaccini, capo gruppo del Partito Repubblicano e dunque alla cittadinanza di Valle Martella ?
La variante di recupero di Valle Martella è ferma in Regione, in fase di stallo. Il Comune può procedere al recupero di Valle Martella in assenza di variante di Recupero non approvata dalla Regione solo con i piani attuativi che se non decollano importa l'applicazione del Piano Regolatore Generale il quale lascia Valle Martella come zona agricola ?! ciò che significa?! che chi vuole costruire non può? chi ha già costruito rischia di non essere sanato perchè un piano di recupero che sani le case abusive non c'è ?
Come si conciliano i provvedimenti di diniego dei permessi di costruire che stanno arrivando ai cittadini di Zagarolo, tra cui in particolare di Valle Martella con la variante per Valle Martella ferma alla Regione ?! con i piani attuativi ?!
C'è da chiedersi come verranno inseriti molti terreni fatti oggetto di usucapione, o come voci che corrono acquistati all'asta a Valle Martella nella variante di recupero della Zona ! Verrebbero inseriti nelle aree edificabili ?! Le opere (manufatti) insistenti su detti terreni verrebbero considerate regolari e non inquinanti al pari dei cavalli lasciati a pascolare allo stato brado su detti terreni a differenza delle altre case nate nello stesso periodo e rimaste abusive ?! E' per questo che il Consigliere Procaccini è stato tenuto all'oscuro della riunione fatta dal Comune ?!
Forse perchè se il Consigliere Procaccini fosse stato presente avrebbe insistito perchè fossero recuperati tutti gli abusivi di Valle Martella e non solo alcuni perchè come i figli gli abusivi sono tutti uguali ! Vanno salvati tutti!!!
Perchè prima di far costruire nuove case bisogna recuperare quelle esistenti, risolvere il problema di come salvare chi ha casa acquisita ( e si vergogna di dirlo alla propria moglie affermando che va tutto bene) e chi ha ricevuto il diniego di permesso di costruire nonostante che abbia pagato per intero il condono edilizio.
Meditate!!! Meditate!!! Meditate gente!!!
Mario Procaccini Consigliere e Cav. della Repubblica Italiana

sabato 1 dicembre 2007

Interrogazione (associazione per delinquere)

Questo consigliere è stato avvicinato da elettori zagarolesi i quali hanno rappresentato che verosimilmente presso questo Consiglio potrebbero sedervi soggetti ch nei trascorsi anche gli anni 80,hanno avuto problemi di giustizia riconducibili e sanciti nell'art 416 del codice penale (Associazione per delinquere ).
Atteso che questo Consigliere al momento non è nella conoscenza di tali eventi ho presenze in questo Consiglio Comunale, ciò premesso si INTERROGA la S V per sapere se non ritiene doveroso al fine di fugare ogni dubbio sugli eletti , eseguire un approfondimento sulle dichiarazioni rese a mente della legge 55/90 da noi consiglieri Comunali ,me compreso:
Si richiede risposta scritta in Consiglio.-





CONSIGLIERE PROCACCINI
GRUPPO PRI ZAGAROLO

semafaro VALLE MARTELLA

I N T E R R O G A Z I O N E


Questo Gruppo Consigliare,preso atto che e stato presentato un progetto per la realizzazione di una rotatoria nella frazione di Valle Martella interroga la S V per avere lumi sui seguenti punti :
A ) Perché pur essendo installate apparecchiature elettroniche
( Semaforo) esse non sono funzionanti ?
B ) Se per tale realizzazione si procederà ad espropri di terreni
privati;
C) Se tali espropri sono messi a carico della provincia o del
Comune su quale capitolo di bilancio sono impegnati e quali
modalità saranno eseguite;
D ) Se l’opera e stata dichiarata quale opere urgente ed
indifferibile.
E ) Se risultano problematiche riconducibili a vincoli di strade
Romane:
Questo Consigliere pur non entrando nel particolare di tale realizzazione ritiene doveroso precisare che nella frazione di Valle Martella – vi sono numerose altre priorità .-




Il cons Capo Gruppo
Procaccini Mario

Sicurezza sul territorio-messa in sicurezza incrocio ingresso cimitero

Con riferimento all'articolo " LA SICUREZZA NEL NOSTRO TERRITORIO", apparso sul La Notizia del 04/02/2006, Vorrei precisare al Dott. Bellia, alcune questioni nel seguito ripoprtate.
Nel leggere la Sua lettera, non comprendo chi sarebbe il rappresentante del partito radicale, visto, che nessun radicale esiste presso il Consiglio Comunale di Zagarolo. A tal proposito, quindi, mi viene il dubbio che lei volesse indicare il rappresentante del Gruppo Repubblicano da me degnamente rappresentato. Se quanto da me supposto fosse vero, credo di dovreLe precisare alcune cose. Inannzi tutto non credo di essere una persona irruenta, a meno che il fatto di prendere a cuore e con serietà i problemi dei cittadini sia cosa da condannare. In secondo luogo il fatto di produrre svariate interrogazioni in consiglio, è la dimostrazione palese che il problema da Lei mosso stà particolarmente a cuore al Nostro gruppo. In riferimento a ciò Le voglio ricordare alcune delle interrogazioni da me proposte:
- Richiesta, Prot. Generale nr.0014983 del 25/06/05
- Richiesta, Prot. Gen nr. 0013205 del 07.06.05;
- Interrogazione nr. 50 del 14.10.2005 oggetto Messa in sicurezza incrocio Viale Della Stazione con via Prenestina;
- Interrogazione nr.51: messa in sicurezza incrocio Colle Labirinto con viale Ungheria ingresso cimitero;
- Incontri con i rapprtesentamnti Sindacali della Polizia Municipale Zagarolo;
- Varie richieste di incontri con il Comandante della Polizia Municipale;
- Richiesta di notizie per verificare lo stato di sicurezza di tutte le arterie stradali del comune di Zagarolo;
- Richiesta di notizie in merito alle problematiche connesse alla violazione dell'art. 16 del codice della strada.
Le promesse a raffica di cui Lei parla, sono solo il frutto del mio costante impegno nel portare avanti la questione nel miglior modo possibile. Ma fino ad ora non si è trattato di promesse vane, visto che il mio solo gruppo si è battuto con forza per cercare di risolvare i problemi legati alla viabilità. E Lei dovrebbe ben sapere che per Noi portare avanti il problema non è cosa facile, visto, che non siamo nel gruppo di maggioranza che ha la forza ed il potere di trovare le risoluzioni idonee.
Le voglio ancora aggiungere, che la mia famiglia ha nel corso dell'anno creato l'associazione "GIORGIA PROCACCINI" il cui scopo sociale è quello di dare assistenza alle vittime della strada e le vittime sul lavoro.
Ad ogni modo, se il suo pensiero era rivolto alla mia persona, resto a sua disposizione per illustrarLe tutto il mio operato in materia. Nel caso in cui, invece, la sua missiva non fosse a me rivolta, la prego di voler prendere questo scritto come lo sfogo di un genitore che ha sofferto in prima persona la perdita di un prorpio caro per le problematiche da Lei trattate.



Firma
Il Cons. Comunale Procaccini Mario

richiesta discussione " al presidente del Consiglio "

RICHIESTA DISCUSSIONE

AL SIGNOR PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE S E D E

OGGETTO:- Richiesta discussione da inserire in una prossima seduta del consiglio
Comunale.-

Questo gruppo Consigliare (.) in relazione a quanto riportato negli ultimi tempi dalla stampa locale , sull’operato degli uffici Urbanistica e LL PP e sulle difficoltà emerse in seno agli assessorati di riferimento, CHIEDE che nel prossimo Consiglio Comunale venga inserito il presente punto all’ordine del giorno:

”” DISCUSSIONE SUI FATTI EMERSI NELL’ULTIMO ANNO SOLARE SULLA STAMPA LOCALE RELATIVAMENTE ALL’OPERATO DELL’UFFICI LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA E DEI RELATIVI ASSESSORI DELEGATI (,)VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI REVOCA DI INCARICHI E DELEGHE””.




Il Cons. Capo Gruppo Consigliare
Mario Procaccini

licenze NCC

PIU’ CHIAREZZA SULLE COMMISSIONI NON CONSILIARI
In relazione alla gara per l’assegnazione delle licenze NCC, un partecipante mi ha riferito che la gara in questione risultava poco chiara per la partecipazione alla stessa di un esponente politico.
Tale commissione, infatti, dovrebbe svolgersi senza la partecipazione al suo interno di esponenti politici, come previsto dalla normativa. Per far luce sull’accaduto ho richiesto copia degli atti relativi alla commissione e pur riuscendo ad avere solo una parte di tale documentazione, risulta a tutti gli effetti che tra i componenti figura un segretario politico di uno dei partiti di spicco Zagarolesi. Tale personaggio è il responsabile del procedimento nella qualità di dipendente comunale per la gestione dell’ufficio trasporti del Comune. Da tale stato di fatto risulta, quindi, esserci un ingerenza politica, seppur indiretta, all’interno di una commissione che esclude presenze di partiti nel suo iter decisionale. Anche se penalmente tale presenza risulta irrilevante, da un punto di vista deontologico, non credo sia corretto che un segretario di partito, con due assessori alle proprie dipendenze, possa avere un ruolo di spicco in tale commissione. La sua posizione, infatti, potrebbe influenzare anche il resto della commissione, composta da altri due membri dipendenti comunali e quindi in una posizione di “quasi subordinazione” alle proprie volontà.
A tale proposito un particolare monito spetta al Sindaco, il quale, pur affermando che tale commissione non è politica, non fa nulla per eliminare questa imbarazzante dualità al proprio interno. In particolare, nonostante la mia richiesta di spiegazione nella commissione sui trasporti avvenuta in data 17/11/2006, il Sindaco non ha fornito alcuna risposta. Alla luce di tutto questo, mi chiedo se questa commissione sia in grado di assicurare l’imparzialità richiestagli, con particolare riferimento al ruolo strategico che le licenze NCC rivestono. Tali licenze sono infatti “difficili da ottenere” e non vorrei che tale ingerenza politica significhi che qualche partito sia riuscito ad accontentare i propri favoriti a scapito degli aventi diritto. Naturalmente queste sono solo congetture, ma più chiarezza in merito è sicuramente auspicabile in modo che qualsiasi dubbio sia cancellato.




Sempre in relazione alla commissione sui trasporti pubblici avvenuta in data 17/11/2006, il Sindaco ha proposto un servizio di navetta gratuito con partenza in Borgo San Martino e termine presso il distributore di Pasquale a ridosso della strada statale 155. A tal proposito due sono i miei interrogativi ai quali il Sindaco ha risposto in modo piuttosto vago. Innanzitutto, perché non estendere tale servizio anche ai Colli e a Valle Martella, questo soprattutto per una questione di pari trattamento nei confronti della cittadinanza zagarolese, anche perché i 130.000,00 euro di costo del servizio incideranno su tutti cittadini. In secondo luogo ho evidenziato che il servizio così come predisposto risulta pericoloso visto il suo arrivo a ridosso della SS 155. Infatti, tale servizio sarebbe sicuramente utilizzato da persone anziane che si recano presso il cimitero comunale e per la loro incolumità è sicuramente meglio che il servizio termini dopo l’attraversamento della SS 155. Unica affermazione che sono riuscito ad ottenere a queste mie domande è che per far fronte a tali esigenze esistono servizi a pagamento.
Allora, vorrei concludere dicendo, che va sicuramente bene aumentare i trasporti pubblici per favorire la cittadinanza, ma tale interventi vanno fatti nei confronti di tutti i cittadini e badando bene anche alla loro incolumità. Altrimenti, ad un cittadino politicamente smaliziato, potrebbe sembrare che tutto ciò non sia fatto in favore della popolazione ma con l’unico scopo di raccogliere consensi elettorali, con un occhio strizzato alle prossime consultazioni provinciali.



Mario Procaccini
Con. Capo Gruppo

ufficio tecnico

INTERROGAZIONE

Premesso che in più occasioni sulla Stampa locale sono apparsi articoli critici nei confronti dell’ufficio Tecnico Comunale- Settore Urbanistico, articoli mirati alla discrezionalità dell’ufficio nei confronti di soggetti che seppur accomunati dalla stessa problematica hanno ricevuto trattamenti diversi (.)
In più occasioni lo scrivente in Consiglio Comunale ha chiesto spiegazioni e le dimissioni sia dell’assessore che del responsabile di Area(:)
Per quanto sopra si INTERROGA la S V per conoscere la volontà dell’Amministrazione nella riconferma del responsabile d’Area stante l’incarico valevole fino al 31.12.2007.
Si richiede risposta scritta in Consiglio.-
-


Il Consigliere Capo Gruppo
Mario Procaccini

diritto di accesso atti amministrativi" Consiglieri Comunali"

Al segretario generale Comune Zagarolo
Dr. Piero Pescatori
Al sindaco comune di Zagarolo
Dr. Daniele Leodori
Al Prefetto della Provincia di Roma-
Dr. Achille Serra
Alla Presidenza Commissione per l’accesso atti /-
C/o Presidenza del Consiglio Roma
Agli Organi Costituzionale C/o Presidenza della Repubblica Roma
Al signor Ministro Interno-C/O Organi di Controllo enti Locali –
D.ssa Cicala Maria Rosaria Roma
Ai responsabili di Area Comune di Zagarolo .

OGGETTO: Risposta alla nota n. 0025429 datata 04.11.2006 a firma del
Dott. Piero Pescatori –segretario generale Comune di Zagarolo:
Diritto di accesso da parte dei consiglieri Comunali:
Consigliere PROCACCINI Mario
P R E M E S S A

La giurisprudenza in materia è stata da sempre ampliamente favorevole all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ,infatti, ormai consolidata sul senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal comune , in virtù del “ munus” agli stessi affidato.
La V^ sezione con decisione nr.119 del 21.febbario 1994, ha infatti affermato che gli artt 24 legge 27.dicembre 1985 nr.816 e 31 legge 8 giugno 1990 n.142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall’Ente ,facendo riferimento al mandato, non hanno avuto riguardo alle
competenze amministrative del consigliere Comunale,nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo,ma hanno evidenziato l’esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del “munus “ di cui ciascun consigliere è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale “munus” comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l’acquisizione di informazioni , una compiuta valutazione della correttezza e della efficacia dell’operato dell’Amministrazione Comunale.
Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V^ sezione,con decisione nr.5109 del 26.settembre 2000, secondo cui “ il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell’organo collegiale ma , essendo riferito all’espletamento del mandato ,riguarda l’esercizio del “ munus “ di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’Amministrazione Comunale.
E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consigliere comunali deriva agli stessi la libertà nell’esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni.
Infatti come rilevato sempre dalla V^ Sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, ai sensi degli att.24 l.27 dicembre 1985,nr.816 e 25 legge 7 agosto 1990, n.241,il consigliere comunale che richiede copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta , ne l’interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro operato.
Ed ancora il Consiglio di Stato, V^ sezione, con decisione nr.940 del 22 febbraio 2000,ha stabilito che “ in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt 22 e seguenti della legge 241/90 il consigliere comunale che chiede copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta ( e pertanto la domanda va accolta estraendo dai motivi eventualmente addotti ) ne a spiegare l’interesse sul quale è fondato la richiesta stessa come se fosse un privato, non rilevando, in contrario ,l’esigenza di tutela della riservatezza dei terzi,essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Alla luce di quanto in premessa evidenziato si tiene fondata la richiesta avanzata con nota prot. 22740 del 5 ottobre 2006 anche in virtù dell’art 7 ,comma 7,della legge nr.47/85 per il quale “ Il segretario Comunale redige e pubblica mensilmente,mediante affissione all’albo pretorio Comunale l’elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensioni e la
trasmette all’Autorità Giudiziaria competente, al Presidente della Giunta Regionale e ,tramite la Prefettura al Ministro dei lavori pubblici.
Trattasi di documenti amministrativi che vengono pubblicati integralmente nell’albo pretorio o ricevono analoghe forme di pubblicità per cui deve ritenersi gia realizzato il diritto di accesso.
Pertanto la risposta prodotta dall’Amministrazione Comunale di Zagarolo a firma del Segretario Generale dott. Piero Pescatori, deve ritenersi generica, dilatoria e assolutamente non condivisibile in quanto non risponde correttamente alle applicazioni della normativa che disciplina il diritto di accesso dei consiglieri Comunali , come ampliamente illustrata in precedenza , e diretta esclusivamente ad impedire allo scrivente consigliere Capo Gruppo Consigliare ,il corretto e necessario espletamento del mandato ai fini istituzionali.

Il Consigliere Capo Gruppo Consigliare
Mario Procaccini

dichiarazione di voto sulla nuova istituzione di "palazzo Rospigliosi"

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
Gruppo Consigliare Zagarolo
DICHIARAZIONE DI VOTO ISTITUZIONE PALAZZO
ROSPIGLIOSI
Questo Gruppo Consigliare , nella persona del consigliere Procaccini Mario, quindi nella sua qualità di Consigliere Comunale fa la presente DICHIARAZIONE DI VOTO e chiede che la stessa venga allegata alla deliberazione di questo Consiglio Comunale:---------/
“””Istituire un nuovo ente amministrativo è una legittima scelta di una maggioranza di governo.
Non è un bene infatti che gli uffici amministrativi siano fissi e sclerotici, però si rischia una conseguenza assai grave. L’aumento dei costi dell’amministrazione Comunale in un momento nel quale ( unitamente a tutti gli altri costi dello stato) sono obbiettivamente troppo alti ,al punto di essere percepiti come causa prima di scarsità dei consumi e di disoccupazione.
Si dice che spostando personale da altri uffici del comune si può realizzare l’istituzione di Palazzo Rospigliosi a costo zero; se questo è possibile è evidente che in questo momento ci sono degli impiegati che non sono affatto utili.
Il servizio che essi svolgono attualmente deve dunque essere eliminato, altrimenti costituirà un aumento futuro di spesa lasciando un vuoto di organico.
Questa soluzione sposta soltanto nel prossimo futuro l’aumento di spesa , non lo elimina!
Mi chiedo:
Quale saranno i compiti futuri dell’istituzione ?
Quali i suoi rapporti funzionale con l’assessorato alla Culutura ?
Ed il Comitato di Palazzo Rospigliosi ?
Quali azioni così numerose ed importanti hanno svolto finora questi organi da abbisognare di altro personale ed altri uffici ?
Servirebbe un elenco per comprendere l’autentica necessità di queste azioni in un momento politico come questo gravato dal continuo sospetto dell’esistenza nella nostra nazione di una vasta lobby, che ampliando a dismisura la funzione amministrativa si ritaglia privilegi assurdi .
In sintesi con questa istituzione si sta creando un nuovo carrozzone .


CONSIGLIERE PROCACCINI
GRUPPO P R I ZAGAROLO

venerdì 30 novembre 2007

Qui potete trovare i verbali relativi al controllo medico svoltosi presso la scuola di Valle Martella. Cliccando sulle immagini si aprirà il documento.


legge regionale n.8/2001 Carburanti

questa legge detta norme sulla realizzazione di nuovi impianti di Carburanti.
Mi scuso per il non inserimento della legge che potrà essere csaricato sul sito della Regione Lazzio.

mercoledì 28 novembre 2007

Interrogazione urgente "Sicurezza sul territorio - Scuola Valle Martella

Qui potete trovare l'interrogazione urgente presentata e la relativa risposta. Cliccando sulle immagini si aprirà il documento.




domenica 25 novembre 2007

alcune norme di tutela del territorio

L.R. 22 Dicembre 1999, n. 38
Norme sul governo del territorio (1)
SOMMARIO
TITOLO I FINALITA’ E PRINCIPI GENERALICAPO I FINALITA’Art. 1 ScopoArt. 2 Finalità delle attività di governo del territorio e definizioniCAPO II PRINCIPI GENERALI E SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA REGIONALEArt. 3 Pianificazione territoriale ed urbanisticaArt. 4 Funzioni e compiti amministrativiArt. 5 Trasparenza, partecipazione, informazione e cooperazione istituzionaleArt. 6 Soggetti della pianificazione territoriale ed urbanisticaTITOLO II PIANIFICAZIONE TERRITORIALECAPO I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALEArt. 7 Pianificazione territoriale regionaleArt. 8 Strumenti della pianificazione territoriale regionaleArt. 9 Contenuti del PTRGArt. 10 Formazione ed adozione del PTRGArt. 11 Aggiornamento e variazione del PTRGArt. 12 Piani regionali di settoreArt. 13 Efficacia del PTRG e dei piani regionali di settoreArt. 14 Particolare efficacia del PTRGArt. 15 Relazione sullo stato della pianificazioneArt. 16 Comitato regionale per il territorioArt. 17 Sistema informativo territoriale regionaleCAPO II PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALEArt. 18 Pianificazione territoriale provincialeArt. 19 Strumenti della pianificazione territoriale provincialeArt. 20 Contenuti del PTPGArt. 20bis Conferenza di pianificazioneArt. 21 Formazione e verifica del PTPGArt. 22 Aggiornamenti e variazioni del PTPGArt. 23 Piani provinciali di settoreArt. 24 Efficacia del PTPG Art. 25 Misure di salvaguardiaArt. 26 Organismi consultivi provinciali in materia di pianificazione territoriale ed urbanisticaCAPO III PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMAArt. 27 Pianificazione territoriale della Città metropolitana di RomaTITOLO III PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALECAPO I STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE E PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALEArt. 28 Strumenti della pianificazione urbanistica comunaleArt. 29 Contenuti del PUCG - Disposizioni strutturaliArt. 30 Contenuti del PUCG - Disposizioni programmaticheArt. 31 Specifica efficacia delle disposizioni programmaticheArt. 32 Conferenza di pianificazioneArt. 33 Adozione e verifica del PUCGArt. 34 Aggiornamento e variazione del PUCGArt. 35 Efficacia del PUCGArt. 36 Misure di salvaguardiaArt. 37 Relazione geologica, agro-pedologica, archeologica e di uso dei suoliArt. 38 PUCG in forma associataCAPO II PIANI URBANISTICI OPERATIVI COMUNALIArt. 39 Contenuti del PUOCArt. 40 Divieto di PUOC in varianteArt. 41 Soggetti abilitati a redigere il PUOCArt. 42 Formazione ed adozione dei PUOCArt. 43 Efficacia del PUOCArt. 44 Contenuti e particolare efficacia dei PUOCArt. 45 Relazione sullo stato della pianificazione urbanistica comunaleCAPO III ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICAArt. 46 Attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica previa espropriazione degli immobiliArt. 47 Società di trasformazione urbanaArt. 48 Attuazione dei PUOC mediante comparti edificatori Art. 49 Accordi di programmaArt. 50 Decadenza dei vincoliTITOLO IV TUTELA E DISCIPLINA DELL’USO AGRO-FORESTALE DEL SUOLOCAPO I INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICIArt. 51 FinalitàArt. 52 Assetto agro-forestale del territorioArt. 53 Indirizzi per la redazione dei PUCGCAPO II EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLAArt. 54 Trasformazioni urbanistiche in zona agricolaArt. 55 Criteri per l’edificazione in zona agricolaArt. 56 PUOC in aree ad elevato frazionamento fondiarioArt. 57 Piani di utilizzazione aziendaleArt. 58 Vincolo di inedificabilitàTITOLO V TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICICAPO I FINALITA’Art. 59 FinalitàArt. 60 Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntualiCAPO II PROGRAMMAZIONE REGIONALEArt. 61 Programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storiciTITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALICAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIEArt. 62 Primo PTRGArt. 63 Verifica di compatibilità dei piani regionali di settore esistentiArt. 63bis Primo PTPG e prima verifica di compatibilità del PUCGArt. 64 Disposizioni transitorie per la Città metropolitana di RomaArt. 65 Termini per l’adozione dei PUCGArt. 65bis Disposizioni transitorie per le zone agricoleArt. 66 Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanisticheArt. 67 Disposizioni transitorie per il comitatoCAPO II DISPOSIZIONI FINALIArt. 68 Compatibilità urbanistico-territoriale ed ambientale degli interventi ed opere di interesse regionale e provincialeArt. 69 Istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subregionaliArt. 70 Criteri generali per l’adozione dei regolamenti edilizi Art. 71 Regolamenti ediliziArt. 72 Criteri per i PUCG per la stima dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioniArt. 73 Sportello urbanisticoArt. 74 Poteri sostitutiviArt. 75 Collaborazione fra le strutture tecnicheArt. 76 Convenzioni tra enti pubblici e privatiArt. 77 Disposizione finaleArt. 78 Abrogazioni Art. 79 Risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di territorio ed urbanisticaArt. 80 Dichiarazione d'urgenza
TITOLO IFINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

CAPO IFINALITÀArt. 1(Scopo)
1. La presente legge, in attuazione delle previsioni contenute negli articoli 44, 45 e 46 dello Statuto ed ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, detta norme sul governo del territorio, finalizzate alla regolazione della tutela, degli assetti, delle trasformazioni e delle utilizzazioni del territorio stesso e degli immobili che lo compongono, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di partecipazione.2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge:a) riorganizza la disciplina della pianificazione territoriale ed urbanistica;b) indica gli obiettivi generali delle attività di governo del territorio regionale;c) individua i soggetti della pianificazione e le relative competenze;d) definisce, nel rispetto delle competenze degli enti pubblici territoriali subregionali, gli strumenti della pianificazione ed il sistema di relazione fra gli stessi, assicurando forme di partecipazione dei soggetti comunque interessati alla loro formazione;e) stabilisce le modalità di raccordo degli strumenti di pianificazione locale con la pianificazione regionale e degli strumenti di settore con quelli di pianificazione generale.
Art. 2(Finalità delle attività di governo del territorio e definizioni)
1. Le attività di governo del territorio sono finalizzate alla realizzazione della tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio stesso, nonché al miglioramento qualitativo del sistema insediativo ed all’eliminazione di squilibri sociali, territoriali e di settore, in modo da garantire uno sviluppo sostenibile della Regione.2. Ai fini della presente legge:a) per tutela dell’integrità fisica del territorio si intende la considerazione dei connotati materiali essenziali dell’insieme del territorio e delle sue singole componenti sottosuolo, suolo, soprassuolo naturale, corpi idrici, atmosfera e la loro preservazione da fenomeni di alterazione irreversibile e di intrinseco degrado, nonché il mantenimento delle diverse componenti fitoclimatiche esistenti;b) per tutela dell’identità culturale del territorio si intende il mantenimento dei connotati conferiti all’insieme del territorio e alle sue componenti, dalla vicenda storica, naturale ed antropica;c) per sistema insediativo si intende il complesso dei siti e dei manufatti destinati a soddisfare, con una corretta integrazione, le esigenze abitative, produttive, ricreative, di mobilità e di relazioni intersoggettive;d) per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di fruire delle risorse del territorio, comprese quelle storiche e culturali, per il soddisfacimento delle proprie necessità, coniugando la qualificazione dei sistemi insediativi con la preservazione dei caratteri del territorio.
CAPO IIPRINCIPI GENERALI E SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA REGIONALEArt. 3(Pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. La Regione e gli enti pubblici territoriali subregionali provvedono al governo del territorio adottando, quale metodo generale, la pianificazione territoriale ed urbanistica, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.2. La pianificazione territoriale ed urbanistica regola le trasformazioni fisiche e funzionali del territorio aventi rilevanza collettiva, nonché le azioni che determinano tali trasformazioni in modo da garantire:a) la salvaguardia e la valorizzazione delle qualità ambientali, culturali e sociali del territorio;b) la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all’uso del territorio e delle sue risorse;c) la riqualificazione degli insediamenti storici aggregati e puntuali come definiti dall’articolo 60 ed il recupero del patrimonio edilizio, culturale, infrastrutturale, insediativo, ambientale, nonché il miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti e del territorio non urbanizzato;d) la riqualificazione degli insediamenti periferici e delle aree di particolare degrado al fine di eliminare le situazioni di svantaggio territoriale.3. La pianificazione territoriale ed urbanistica generale si articola in:a) previsioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, relative alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio regionale, alla definizione delle linee fondamentali e preesistenti di organizzazione del territorio ed alla indicazione delle trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata;b) previsioni programmatiche, riferite ad archi temporali determinati, dirette alla definizione specifica delle azioni e delle trasformazioni fisiche e funzionali da realizzare e costituenti riferimento per la programmazione della spesa pubblica nei bilanci annuali e pluriennali.4. La pianificazione territoriale definisce il quadro di compatibilità ambientale e gli strumenti economici di integrazione, interazione e coesione tra le decisioni concernenti l’assetto del territorio e le politiche ed i piani di settore.5. Gli atti della Regione e degli enti pubblici territoriali subregionali relativi alle trasformazioni ed alle azioni di cui al comma 2, devono essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Art. 4(Funzioni e compiti amministrativi)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la materia oggetto della presente legge sono ripartiti tra Regione ed enti locali secondo quanto stabilito dal titolo IV, capo II della l.r. 14/1999. L'effettivo esercizio di tali funzioni e compiti decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.2. Per le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 non disciplinate dalla presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 204 della l.r. 14/1999.
Art. 5(Trasparenza, partecipazione, informazione e cooperazione istituzionale)
1. Nell'ambito dei procedimenti per l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica deve essere garantita la più ampia partecipazione dei soggetti coinvolti nella pianificazione, anche attraverso l'utilizzo delle forme previste dalla l.r. 14/1999.2. La Regione e gli enti territoriali subregionali assicurano la pubblicità e la trasparenza dell’attività amministrativa in tutte le fasi dei procedimenti di cui al comma 1.3. La Regione promuove, anche attraverso le province, la Città metropolitana di Roma ed i comuni, iniziative presso le scuole dirette alla realizzazione della più ampia conoscenza delle problematiche inerenti al governo del territorio ed agli strumenti di pianificazione dello stesso.4. La Regione e gli enti pubblici territoriali subregionali, al fine di definire una pianificazione chiara ed univoca e di semplificare le procedure partecipative ed attuative, cooperano e si forniscono assistenza e reciproche informazioni, avvalendosi anche del sistema informativo territoriale regionale di cui all'articolo 17.5. La cooperazione di cui al comma 4, nella predisposizione ed adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, è attuata con le modalità disciplinate dalla presente legge, garantendo, in particolare:a) la condivisione del quadro conoscitivo, delle analisi e delle valutazioni del territorio, nonché degli obiettivi generali di uso e di tutela dello stesso;b) la coerenza e l'integrazione delle scelte di pianificazione dei diversi livelli con riferimento, soprattutto, alle zone che presentano un'elevata continuità insediativa o caratterizzate da elevata frammentazione istituzionale od urbanistica.
Art. 6(Soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. L’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché delle relative variazioni, competono:a) alla Regione;b) alle province ed alla Città metropolitana di Roma;c) ai comuni e loro associazioni.
TITOLO IIPIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CAPO IPIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 7(Pianificazione territoriale regionale)
1. La Regione provvede alla pianificazione territoriale regionale nel rispetto della legislazione statale vigente, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale ed in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.2. La Regione procede alla pianificazione territoriale regionale dettando, in via prioritaria, le disposizioni volte alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio ed indicando:a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;b) i sistemi di tutela e di salvaguardia dettati dalle amministrazioni statali competenti, nonché le direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale vigente;c) i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;d) gli indirizzi ed i criteri per gli strumenti di pianificazione territoriale subregionale e per la cooperazione istituzionale.
Art. 8(Strumenti della pianificazione territoriale regionale)
1. La pianificazione territoriale regionale si esplica mediante il piano territoriale regionale generale (PTRG).2. I piani territoriali regionali di settore, ove previsti dalla normativa statale o regionale, integrano e specificano il PTRG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.
Art. 9(Contenuti del PTRG)
1. Il PTRG, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 7, definisce gli obiettivi generali da perseguire in relazione all’uso ed all’assetto del territorio della regione, dettando disposizioni strutturali e programmatiche.2. In particolare, le disposizioni strutturali del PTRG:a) definiscono il quadro generale della tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, come definite dall’articolo 2;b) determinano gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali di rilevanza regionale e degli insediamenti direzionali di competenza regionale;c) determinano gli indirizzi ed i criteri per il dimensionamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali e per gli standard prestazionali;d) definiscono lo schema delle reti infrastrutturali di rilevanza regionale, nonché i relativi nodi di attrezzature e servizi;e) indicano gli ambiti territoriali ottimali per la redazione in forma associata dei piani urbanistici comunali generali da parte dei comuni di minori dimensioni, in conformità alla deliberazione del Consiglio regionale adottata ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 14/1999;f) assicurano la reciproca congruenza dei piani territoriali provinciali generali e dei corrispondenti piani della Città metropolitana di Roma e la loro coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale.3. Le disposizioni programmatiche del PTRG stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali relative ad interventi di interesse regionale di cui al comma 2 ed individuano in particolare:a) gli interventi da realizzare prioritariamente;b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l’attuazione degli interventi previsti;c) i termini per l’adozione o l’adeguamento dei piani territoriali generali provinciali e dei piani della Città metropolitana di Roma.
Art. 10(Formazione ed adozione del PTRG)
1. Al fine di adottare il PTRG in armonia con le previsioni dei piani e dei programmi nazionali ed in conformità con i regimi vincolistici disposti dallo Stato, la Giunta regionale, preliminarmente all’adozione dello schema di piano, elabora le linee guida da sottoporre alla valutazione di una conferenza con le amministrazioni statali interessate, indetta dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto, anche, di eventuali contributi conoscitivi trasmessi dalle province e dalla Città metropolitana di Roma e da altri enti interessati.2. La Giunta regionale adotta, sulla base delle risultanze della conferenza di cui al comma 1 e previo parere del comitato regionale per il territorio previsto dall'articolo 16, lo schema di PTRG.3. Lo schema di cui al comma 2, entro sessanta giorni dall'adozione, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e dell’avvenuta adozione è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica (GU) e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella regione. Contestualmente alla pubblicazione, copia dello schema è trasmessa alle province ed alla Città metropolitana di Roma, che provvedono al relativo deposito.4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di PTRG, le province, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni, indicono una conferenza alla quale partecipano gli enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello provinciale. La conferenza conclude i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando una relazione complessiva contenente le osservazioni e le eventuali proposte di modifica allo schema di PTRG, che viene trasmessa alla Regione nei successivi quindici giorni.5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4, la Regione provvede alle consultazioni con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello regionale, anche nell’ambito del comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali di cui all’articolo 22 della l.r. 14/1999.6. Scaduti i termini di cui ai commi 4 e 5, la Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi, adotta la proposta di PTRG, tenendo conto delle proposte di modifica eventualmente pervenute e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa adozione, unitamente alle relazioni trasmesse dalle province ed al parere del comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 16.7. Il PTRG adottato dal Consiglio regionale è pubblicato sul BUR e dell’adozione è data notizia sulla GU e su quattro quotidiani a diffusione nella regione. Il PTRG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 11(Aggiornamento e variazione del PTRG)
1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della programmazione territoriale statale, ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del PTRG o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle disposizioni programmatiche del PTRG, la Giunta regionale provvede all’aggiornamento od alla variazione delle disposizioni contenute nel PTRG con le procedure previste dall’articolo 10, ma con i termini ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da variazioni della normativa vigente.
Art. 12(Piani regionali di settore)
1. I piani regionali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale, integrano il PTRG coerentemente agli obiettivi ed alle linee di organizzazione territoriale da quest’ultimo previsti.2. I piani regionali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni sono sottoposti, anche in deroga alle normative specifiche che li disciplinano, al previo parere del comitato regionale per il territorio previsto dall’articolo 16, che deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il termine decorra inutilmente si prescinde dal parere.3. I piani regionali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni, allorquando contengano disposizioni di rilevanza territoriale ulteriori o non compatibili con le previsioni del PTRG, costituiscono variazione al PTRG e pertanto sono approvati con le procedure di cui all'articolo 11.
Art. 13(Efficacia del PTRG e dei piani regionali di settore)
1. Il PTRG ha efficacia fino agli aggiornamenti od alle variazioni di cui all’articolo 11.2. Il PTRG ed i piani regionali di settore approvati ai sensi della presente legge prevalgono sugli analoghi strumenti di pianificazione previgenti, anche se approvati con legge.3. Le province e la Città metropolitana di Roma provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali generali alle disposizioni del PTRG entro il termine fissato dal PTRG stesso ed in conformità alle linee di riordino territoriale complessivo, ai sensi della l. 142/1990, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
Art. 14(Particolare efficacia del PTRG)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, il PTRG assume efficacia di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, allorquando contenga una specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale del territorio relativa ai beni elencati dall’articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni.


Art. 15(Relazione sullo stato della pianificazione)
1. La Giunta regionale trasmette ogni anno al Consiglio regionale, in occasione della presentazione della proposta del bilancio regionale di previsione, una dettagliata relazione, pubblicata sul BUR, sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni.2. In relazione a quanto previsto al comma 1 ed ai sensi della l.r. 14/1999, le province, la Città metropolitana di Roma ed i comuni, entro il mese di ottobre di ciascun anno, forniscono all’assessorato regionale competente in materia urbanistica, attraverso una scheda appositamente predisposta dall’assessorato stesso, dati ed informazioni sui relativi processi di pianificazione territoriale, nonché indicazioni e valutazioni di coerenza e sostenibilità socio-economica ed ambientale utili all'adeguamento della pianificazione regionale alle necessità locali.
Art. 16(Comitato regionale per il territorio)
1. E’ istituito il comitato regionale per il territorio, di seguito denominato comitato, quale organo consultivo della Regione nella materia della pianificazione territoriale ed urbanistica. Il comitato, in particolare, esprime pareri su:a) il PTRG ed i piani settoriali regionali contenenti disposizioni di rilevanza regionale;b) i piani territoriali paesistici;c) i piani territoriali provinciali generali ed i piani settoriali provinciali contenenti disposizioni di rilevanza territoriale; (1.1)d) i piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;e) i piani delle aree naturali protette;f) le schede di cui all'articolo 15, comma 2, ai fini della relazione sullo stato della pianificazione della Giunta regionale;g) altre questioni urbanistiche ad esso sottoposte dagli organi regionali.2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.3. Il comitato è composto:a) dal direttore del dipartimento regionale competente in materia urbanistica, che lo presiede;b) da sette esperti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, esterni alla Regione designati dal Consiglio regionale;c) dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di programmazione e pianificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed urbanistica.4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dal direttore del dipartimento regionale competente in materia urbanistica.5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente da esprimersi entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere, indica criteri per l'adozione da parte del comitato di un regolamento interno, con il quale sono definiti:a) le modalità di funzionamento del comitato;b) i casi di decadenza dei membri e quelli in cui essi sono obbligati ad astenersi dalle riunioni;c) le procedure per l'esame degli affari sottoposti al comitato e per l'emissione dei relativi pareri;d) la formazione delle commissioni relatrici, in modo da garantire la partecipazione di esterni, con solo voto consultivo, qualora i particolari argomenti all'ordine del giorno lo richiedano.6. Ai fini della corresponsione dei compensi ai membri del comitato si applicano le disposizioni della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 e successive modificazioni.7. Per i servizi di segreteria è costituita, ai sensi della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni, una struttura di supporto all’attività del comitato.
Art. 17(Sistema informativo territoriale regionale)
1. E' istituito il sistema informativo territoriale regionale (SITR), quale rete informatica unica per tutto il territorio regionale.2. Il SITR contiene dati ed informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.3. Per i fini di cui al comma 2 la Regione concorda, con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di pianificazione territoriale, condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni, nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata.4. Il SITR è gestito, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 25/1996 e successive modificazioni, da un ufficio ausiliario costituito secondo quanto previsto dall'articolo 11 della citata legge che, in coordinamento con il sistema informativo territoriale regionale per l’ambiente (SIRA) provvede, inoltre, alla redazione della carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, che costituisce anche riferimento cartografico per l’individuazione dei beni di cui all’articolo 1 della l. 431/1985.
CAPO IIPIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 18(Pianificazione territoriale provinciale)
1. La provincia provvede alla pianificazione territoriale di propria competenza secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 e nel rispetto della normativa regionale in materia, nonché delle previsioni della pianificazione territoriale regionale.2. La provincia procede alla pianificazione territoriale provinciale indicando:a) gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale, con particolare riguardo alle sue caratteristiche geomorfologiche ed ambientali, agli elementi costitutivi del paesaggio storico, al sistema delle infrastrutture ed alla localizzazione delle attrezzature di livello provinciale, ai principali insediamenti produttivi, al sistema insediativo, al sistema dei beni culturali ed ambientali;b) gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di trasformazione del territorio e le relative azioni di competenza provinciale volte alla loro realizzazione, nonché gli specifici interventi di competenza provinciale previsti nei programmi e nei piani regionali, nazionali e dell'Unione Europea;c) i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi complessi di interesse pubblico di rilevanza provinciale mediante l'individuazione di precise localizzazioni oppure di ambiti localizzativi.
Art. 19(Strumenti della pianificazione territoriale provinciale)
1. La pianificazione territoriale provinciale si esplica mediante il piano territoriale provinciale generale (PTPG), con funzioni di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell’articolo 15 della l.142/1990 e successive modificazioni.2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTPG assume, nel rispetto delle modalità di cui al comma 3, l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle seguenti materie:a) protezione della natura e tutela dell'ambiente;b) acque e difesa del suolo;c) tutela delle bellezze naturali.3. Ai fini della definizione delle disposizioni del PTPG relative alle materie di cui al comma 2, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite all'articolo 21, comma 1, le intese con le amministrazioni competenti ai sensi della normativa statale o regionale vigente.4. In mancanza dell'intesa di cui al comma 3, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa.5. Le amministrazioni competenti di cui al comma 3 possono procedere, qualora si renda necessaria una variazione delle disposizioni di settore di propria competenza contenute nel PTPG, all'adozione del relativo piano di settore o stralcio di esso secondo la normativa vigente. In tal caso la provincia promuove l'intesa di cui al comma 3, ai fini dell'adeguamento del PTPG.6. I piani territoriali provinciali settoriali, ove previsti dalla normativa statale o regionale, integrano e specificano il PTPG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.
Art. 20(Contenuti del PTPG)
1. Il PTPG determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, gli indirizzi generali dell'assetto del territorio provinciale, dettando disposizioni strutturali e programmatiche.2. Le disposizioni strutturali stabiliscono in particolare:a) il quadro delle azioni strategiche, che costituiscono il riferimento programmatico per la pianificazione urbanistica;b) i dimensionamenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 9;c) le prescrizioni di ordine urbanistico-territoriale necessarie per l’esercizio delle competenze della provincia.3. Le disposizioni programmatiche del PTPG stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali di cui al comma 2 e specificano in particolare:a) gli interventi relativi ad infrastrutture e servizi da realizzare prioritariamente;b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l’attuazione degli interventi previsti;c) i termini per l’adozione o l’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali.
Art. 20 bis (1a)(Conferenza di pianificazione)
1. Prima di avviare la formazione del PTPG o di varianti ad esso, la provincia adotta un documento preliminare di indirizzo del PTPG, da pubblicare sul BUR, che deve contenere i seguenti elementi:a) la relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio provinciale ed il loro rapporto con gli strumenti di pianificazione sovracomunale e settoriale;b) la definizione e la quantificazione della struttura dei servizi pubblici e privati esistenti di livello sovracomunale;c) gli obiettivi, le strategie ed i metodi che lo strumento territoriale intende perseguire ed attuare soprattutto con riferimento ai sistemi ambientale, insediativo e relazionale;d) la cartografia in scala adeguata rappresentativa degli obiettivi e delle strategie di cui alla lettera c).2. Al fine di acquisire il parere della Regione in ordine alla compatibilità degli indirizzi del PTPG rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica regionale, il Presidente della provincia convoca una conferenza di pianificazione con la Regione, cui partecipano, oltre al Presidente della provincia, il Presidente della Regione ed i relativi Assessori competenti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. La conferenza deve concludersi nel termine di trenta giorni.
Art. 21(1aa)(Formazione e verifica del PTPG)
1. La provincia adotta, previo parere dell’organismo consultivo previsto dall’articolo 26, lo schema di PTPG. Qualora il PTPG assuma la particolare efficacia dei piani settoriali nelle materie di cui all’articolo 19, comma 2, la provincia convoca, preliminarmente all’adozione dello schema di PTPG, le amministrazioni statali interessate, l’amministrazione regionale, nonché gli enti comunque competenti per la pianificazione nelle citate materie, al fine di acquisire le intese di cui all'articolo 19, comma 3.2. Lo schema di PTPG, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria della provincia, in libera visione al pubblico secondo le modalità stabilite dalla provincia stessa. Del deposito è dato avviso sul BUR e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Entro lo stesso termine la provincia indice una conferenza alla quale partecipano gli enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello provinciale. La conferenza definisce i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando una relazione complessiva, nella quale è contenuta, oltre alle osservazioni ed alle eventuali proposte di modifica allo schema di PTPG, una specifica e motivata valutazione delle indicazioni urbanistiche degli eventuali piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane. 4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per la definizione dei lavori della conferenza, la provincia, valutate le proposte di modifica eventualmente pervenute, adotta il PTPG.5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4, la provincia trasmette il PTPG, corredato dalla eventuale relazione complessiva di cui al comma 3, alla Giunta regionale per la verifica di compatibilità con il PTRG e con gli strumenti regionali di pianificazione territoriale di settore, ove esistenti. Qualora il PTRG non sia stato ancora adottato, la Giunta regionale effettua la verifica di conformità del piano rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale, determinati dal Consiglio regionale secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, della l. 142/1990 e successive modificazioni. L’assessorato regionale competente in materia urbanistica procede all’istruttoria tecnica e trasmette il piano al comitato di cui all’articolo 16.6. Entro centoventi giorni dalla ricezione del PTPG, la Regione, al fine di definire il procedimento di verifica, promuove una conferenza di servizi presieduta dal Presidente della Regione o dall’assessore da lui delegato, alla quale partecipano il Presidente della provincia interessata o l’assessore da lui delegato, i membri del comitato di cui all'articolo 16, che esprimono in tale sede, collegialmente, il proprio parere, ed i dirigenti delle strutture regionali e provinciali competenti.7. In sede di prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una determinazione. Tale termine è sospeso qualora sul piano sia richiesta la valutazione del Consiglio regionale ai sensi del comma 9 e riprende il suo decorso dall’adozione della deliberazione consiliare di variazione del PTRG o degli indirizzi della pianificazione territoriale regionale e comunque dalla scadenza del termine di cui al comma 9.8. Nel caso in cui il PTPG contenga elementi di difformità rispetto al PTRG o rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale, nella stessa sede si procede all’adeguamento del PTPG.9. Qualora in sede di conferenza di servizi le difformità di cui al comma 8 siano valutate positivamente dal Presidente della Regione, questi trasmette il PTPG al Consiglio regionale che può procedere, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, alla variazione del PTRG o degli indirizzi della pianificazione territoriale regionale. In tale caso la conferenza di servizi si conclude con la determinazione favorevole. In caso di decorso inutile del suddetto termine le difformità si intendono valutate negativamente e la conferenza procede all’adeguamento del PTPG ai sensi del comma 8.10. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 la determinazione di conclusione del procedimento di verifica di compatibilità o di conformità del piano ai sensi dei commi 8 e 9 è assunta dal Presidente della Regione. 11. La determinazione della conferenza di adeguamento del PTPG difforme rispetto al PTRG o agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale deve essere ratificata dal Consiglio provinciale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della determinazione adottata.12. Il PTPG definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul BUR e dell’adozione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il PTPG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 22(Aggiornamenti e variazioni del PTPG)
1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della pianificazione territoriale regionale ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del PTPG o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle disposizioni programmatiche del PTPG, la provincia provvede all’aggiornamento o alla variazione delle disposizioni contenute nel PTPG, con le procedure previste dall'articolo 21, ma con i termini ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da variazioni della normativa vigente.
Art. 23(Piani provinciali di settore)
1. I piani provinciali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale, integrano il PTPG coerentemente agli obiettivi ed alle linee di organizzazione territoriale da quest’ultimo previsti.2. I piani provinciali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni sono sottoposti, anche in deroga alle normative specifiche che li disciplinano, al previo parere dell’organismo consultivo previsto dall’articolo 26. (1ab)3. I piani provinciali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni, allorquando contengano disposizioni di rilevanza territoriale ulteriori o non compatibili con le previsioni del PTPG, sono approvati con le procedure di cui all’articolo 21 e costituiscono variazione al PTPG.
Art. 24(Efficacia del PTPG)
1. Il PTPG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all’articolo 22. I vincoli di destinazione e di inedificabilità previsti dal PTPG hanno efficacia a tempo determinato, per la durata di cinque anni.2. I comuni e le comunità montane devono adeguare rispettivamente i propri strumenti urbanistici ed i propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico alle disposizioni del PTPG entro il termine fissato dal PTPG stesso.
Art. 25(Misure di salvaguardia)
1. A decorrere dalla data di adozione del PTPG, ai sensi dell'articolo 21 e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali dei comuni al PTPG, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n.1902 e successive modificazioni.
Art. 26 (1ac)(Organismi consultivi provinciali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. Ciascuna provincia provvede all’istituzione di un organismo consultivo per l’esercizio delle funzioni di propria competenza in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.
CAPO IIIPIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CITTÀ’ METROPOLITANA DI ROMA

Art. 27(Pianificazione territoriale della Città metropolitana di Roma)
1. La Città metropolitana di Roma esercita sul proprio territorio le funzioni di pianificazione territoriale ad essa attribuite, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal titolo II, capo II, della presente legge.
TITOLO IIIPIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALECAPO ISTRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE E PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALEArt. 28(Strumenti della pianificazione urbanistica comunale)
1. La pianificazione urbanistica comunale opera nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali e di quelle dettate dalla pianificazione territoriale regionale e provinciale.2. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante:a) il piano urbanistico comunale generale (PUCG), articolato in disposizioni strutturali ed in disposizioni programmatiche, con funzioni di piano regolatore generale ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni;b) i piani urbanistici operativi comunali (PUOC).
Art. 29(Contenuti del PUCG - Disposizioni strutturali)
1. Le disposizioni strutturali del PUCG, tenuto conto di quanto previsto negli articoli 2 e 3, recepiscono le individuazioni delle componenti territoriali indicate dalle pianificazioni regionali e provinciali, generali e settoriali, nonché le disposizioni da esse dettate ed i vincoli discendenti dalla legislazione vigente. Esse possono assoggettare a vincoli ulteriori categorie di beni che risultano meritevoli di una disciplina particolare finalizzata alla tutela, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei beni stessi.2. Le disposizioni strutturali sono finalizzate:a) a delineare i cardini dell’assetto del territorio comunale;b) ad indicare le trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata;c) a tutelare l’integrità fisica e l’identità culturale del territorio comunale attraverso:1) la ricognizione della vicenda storica che ha portato all’attuale configurazione del territorio comunale e dello stato di conservazione del suolo e del sottosuolo, nonché dell’equilibrio dei sistemi ambientali;2) l’articolazione del territorio non urbanizzato in ambiti, in relazione alle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali e produttive agricole;3) la perimetrazione del territorio urbanizzato e, nell’ambito di esso:a) degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici, come definiti dall’articolo 60;b) delle addizioni urbane storicizzate, cioè le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dagli insediamenti urbani storici di cui all’articolo 60, individuando le singole unità edilizie, i complessi edilizi, gli spazi scoperti, le strutture insediative non urbane, delle quali conservare le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali;4) la definizione, per ognuna delle componenti territoriali individuate ai sensi dei precedenti numeri, delle disposizioni relative alle trasformazioni fisiche ammissibili ed alle utilizzazioni compatibili.3. Il PUCG provvede, di norma, a disciplinare con disposizioni strutturali immediatamente precettive ed operative, le trasformazioni e le utilizzazioni degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici di cui all’articolo 60 e delle altre parti del territorio delle quali si preveda il sostanziale mantenimento dell’organizzazione territoriale e dell’assetto urbano esistenti.4. Le disposizioni strutturali del PUCG determinano indirizzi per le parti del territorio di nuova edificazione o da assoggettare a riqualificazione o ristrutturazione urbana, anche tramite demolizioni e ricostruzioni o ridefinizione funzionale, definendo le dimensioni massime ammissibili, le quantità di spazi necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per l'esercizio delle diverse funzioni, con particolare riferimento a quelle pubbliche o collettive, nonché le utilizzazioni compatibili e le infrastrutture necessarie a garantire la realizzazione delle previsioni, secondo il criterio del massimo recupero e riuso del territorio urbanizzato e delle altre aree edificate esistenti, al fine di determinare il minimo ricorso all'urbanizzazione ed all'edificazione di nuove zone ed aree.5. Le disposizioni strutturali del PUCG definiscono, altresì, il sistema delle infrastrutture di comunicazione e dei trasporti, anche di rilevanza sovracomunale ove le relative disposizioni della pianificazione sovraordinata non siano immediatamente precettive ed operative.6. Il PUCG contiene, di norma, disposizioni strutturali immediatamente precettive ed operative riguardanti le unità edilizie e le loro pertinenze inedificate ricadenti all’interno degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali così come definiti dall’articolo 60, nonché le unità edilizie ricadenti in aree di cui si intende conservare l’organizzazione territoriale e l’assetto urbano esistente.
Art. 30(Contenuti del PUCG - Disposizioni programmatiche)
1. Le disposizioni programmatiche del PUCG specificano le disposizioni strutturali del PUCG, precisandone i tempi di attuazione ed in particolare:a) i perimetri delle zone da sottoporre alla redazione dei PUOC;b) quali PUOC devono essere formati ed i termini entro i quali devono essere compiuti i relativi adempimenti;c) i caratteri delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili negli ambiti urbani non assoggettati alla redazione dei PUOC, specificando le modalità di attuazione delle trasformazioni;d) quali trasformazioni fisiche e funzionali di immobili aventi rilevanza territoriale urbanistica e, pertanto, soggetti al rilascio della concessione edilizia, si prevede siano attuate senza l'intervento di un PUOC, specificando le trasformazioni ammissibili e le modalità ed i termini di attuazione delle trasformazioni;e) le destinazioni d’uso specifiche, con particolare riferimento a quelle per funzioni pubbliche o collettive, attribuite ad immobili determinati, i cambi di destinazione d’uso ammissibili e le incompatibilità assolute;f) gli interventi di urbanizzazione e di realizzazione di spazi per funzioni pubbliche e collettive;g) gli immobili da acquisire alla proprietà pubblica;h) quali trasformazioni debbono attuarsi previa acquisizione pubblica di immobili esattamente individuati o mediante le forme di perequazione previste nei PUOC;i) il piano economico di competenza comunale relativo agli interventi di cui alle lettere f) e g), comprendente i costi derivanti dalle relative indennità per occupazione ed espropriazione, distinguendo i costi afferenti agli interventi volti a soddisfare esigenze pregresse da quelli relativi agli interventi conseguenti alle trasformazioni da attuare.2. Ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione relativi alle trasformazioni sottoposte a contributo concessorio, che si prevede siano attuate in conformità alle disposizioni di cui al comma 1, il comune, tenuto conto delle spese da iscrivere nel bilancio comunale per gli interventi previsti al comma 1, lettera f), ripartisce i costi individuati tra i soggetti attuatori delle trasformazioni, in conformità ai criteri metodologici ed ai parametri indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.3. Il comune include nel piano triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, gli interventi indicati al comma 1, lettera f).4. La formazione dei PUOC è obbligatoria per:a) le zone fortemente degradate ricadenti nei centri storici o negli insediamenti storici puntuali;b) le aree assoggettabili o da assoggettare a riqualificazione o ristrutturazione urbana;c) le zone di nuova urbanizzazione.
Art. 31(Specifica efficacia delle disposizioni programmatiche)
1. Qualora gli aventi titolo ad effettuare le trasformazioni previste dall’articolo 30, comma 1, lettera d), non presentino le relative richieste di concessione edilizia entro i termini previsti dal PUCG per l’attuazione delle stesse, il comune espropria, ai sensi della normativa vigente, gli immobili interessati ed esegue le trasformazioni previste o ne affida l’esecuzione ai soggetti che ne facciano richiesta. Il comune sospende il procedimento espropriativo nel caso in cui gli aventi titolo richiedano la concessione edilizia.2. Qualora i titolari di concessione edilizia per l’effettuazione delle trasformazioni previste dall’articolo 30, comma 1, lettera d), non procedano all’esecuzione delle stesse entro i termini previsti dalla concessione e ferma restando la possibilità di provvedimento motivato di proroga della concessione stessa, il comune espropria, ai sensi della normativa vigente, gli immobili interessati ed esegue le trasformazioni previste o ne affida l’esecuzione ai soggetti che ne facciano richiesta. Il comune sospende il procedimento espropriativo nel caso in cui i titolari di concessione versino in un’unica soluzione gli oneri di urbanizzazione, ove per questi sia prevista una rateizzazione. Il comune riattiva il procedimento espropriativo allorquando le trasformazioni previste non siano comunque realizzate.
Art. 32(Conferenza di pianificazione)
1. Prima di avviare la formazione di un nuovo PUGC o di varianti al PUGC, il comune adotta un documento preliminare di indirizzo del PUGC, che deve contenere almeno i seguenti elementi:a) la relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio comunale ed il loro rapporto con gli strumenti di pianificazione comunale;b) la descrizione territoriale ed ambientale, costituita da analisi conoscitive estese all’intero territorio comunale;c) la quantificazione del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la suddivisione tra edilizia legale ed abusiva;d) la relazione sull’evoluzione storica e sulla struttura della popolazione residente;e) la definizione e quantificazione della struttura dei servizi pubblici esistenti;f) gli obiettivi che lo strumento urbanistico proposto intende perseguire;g) la cartografia in scala adeguata dell’assetto urbano attuale, del piano generale vigente e della sintesi della proposta di piano.2. Al fine di acquisire il parere della Regione e della provincia sulla compatibilità degli indirizzi del PUGC rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica regionali e provinciali, il sindaco del comune interessato convoca una conferenza di pianificazione con la Regione e la provincia territorialmente interessata cui partecipano, oltre al sindaco, i Presidenti della Regione e della provincia ed i relativi assessori competenti in materia urbanistica. La conferenza deve concludersi nel termine di trenta giorni.
Art. 33 (1ad)(Adozione e verifica del PUCG)
1. Il comune predispone ed adotta il PUGC ai sensi della l. 1150/1942 e successive modificazioni. Il PUCG adottato dal comune, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente è depositato presso la segreteria del comune e delle circoscrizioni, qualora esistenti, in libera visione al pubblico, secondo le modalità stabilite dal comune stesso. Del deposito è dato avviso sull’albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nello stesso termine il comune può effettuare consultazioni sul PUCG con enti pubblici ed organizzazioni rappresentative di categorie interessate.3. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il comune deduce sulle osservazioni presentate, adeguando eventualmente il PUCG alle osservazioni accolte e trasmette il PUCG alla provincia per la verifica di compatibilità con il PTPG e con gli eventuali strumenti di pianificazione territoriale di settore. (1b)4. Entro centoventi giorni dalla ricezione del PUCG, la provincia, al fine di definire il procedimento di verifica, promuove una conferenza di servizi presieduta dal Presidente della provincia o dall’assessore da lui delegato, alla quale partecipano il sindaco del comune interessato o l’assessore da lui delegato, i membri dell’organismo consultivo di cui all’articolo 26, che esprimono in tale sede, collegialmente, il proprio parere ed i dirigenti delle strutture provinciali e comunali competenti. 5. In sede di prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una determinazione. Tale termine è sospeso qualora sul PUCG sia richiesta la valutazione del competente organo provinciale ai sensi del comma 7 e riprende il suo decorso dall’adozione della variazione del PTPG e comunque dalla scadenza del termine di cui al comma 7.(1ba)6. Nel caso in cui il PUCG contenga elementi di difformità rispetto al PTPG, si procede all'adeguamento del PUCG in sede di conferenza di servizi. (1bb)7. Qualora in sede di conferenza di servizi le difformità di cui al comma 6 siano valutate positivamente dal Presidente della provincia, questi trasmette il PUCG al competente organo provinciale che può procedere, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, alla variazione del PTPG . In tale caso la conferenza di servizi si conclude con la determinazione favorevole. In caso di valutazione negativa da parte del competente organo provinciale, la conferenza di servizi procede all'adeguamento del PUCG ai sensi del comma 6. (1bc)8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 5, la determinazione di conclusione del procedimento di verifica di compatibilità del piano ai sensi dei commi 6 e 7, è assunta dal Presidente della provincia. (1bd)9. La determinazione della conferenza di adeguamento del PUCG difforme rispetto al PTPG deve essere ratificata dal competente organo del comune, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della determinazione adottata. (1be)10. Il PUCG definito ai sensi del presente articolo, è pubblicato sul BUR e dell’adozione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il PUCG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 34(Aggiornamento e variazione del PUCG)
1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della pianificazione territoriale provinciale, ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del PUCG o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle disposizioni programmatiche del PUCG, il comune procede all’aggiornamento o alla variazione delle disposizioni contenute nel PUCG, con le procedure previste dall’articolo 33, ma con i termini ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da variazioni della normativa vigente.2. Gli aggiornamenti e le variazioni alle disposizioni strutturali del PUCG sono corredate da apposita relazione, che giustifichi la necessità della variazione stessa e da elaborati grafici.
Art. 35(Efficacia del PUCG)
1. Il PUCG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all’articolo 34. Le disposizioni concernenti interventi subordinati all’acquisizione pubblica di immobili privati o comportanti vincoli di destinazione e di inedificabilità hanno efficacia a tempo determinato della durata di cinque anni.
Art. 36(Misure di salvaguardia)
1. Dalla data di adozione del PUCG ai sensi dell'articolo 33, comma 1, fino alla data di esecutività del PUCG stesso e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla l. 1902/1952.
Art. 37(Relazione geologica, agro-pedologica, archeologica e di uso dei suoli)
1. Il PUCG è definito, nel rispetto delle previsioni dei piani di bacino, sulla base di una relazione geologica, di una relazione agro-pedologica e di una relazione archeologica e di uso dei suoli, descrittiva delle caratteristiche vegetazionali, agro-pedologiche e di uso del territorio, che costituiscono parte integrante del PUCG ed hanno valore di disposizioni strutturali.2. La relazione geologica è elaborata, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale dei geologi; mentre la relazione agro-pedologica e di uso dei suoli, è elaborata da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.3. I commi 1 e 2 si applicano a tutti i comuni della regione anche se non inclusi negli elenchi delle località sismiche da consolidare o da trasferire.
Art. 38(PUCG in forma associata)
1. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali indicati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e), organizzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, commi 4 e 5 della l.r. 14/1999, la formazione di PUCG in forma associata.2. Resta salva la facoltà per i comuni non ricadenti negli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, di procedere alla formazione dei PUCG in forma associata.3. I comuni di cui al comma 1 che procedono in forma associata alla formazione dei PUCG, beneficiano degli incentivi previsti dall'articolo 12 della l.r. 14/1999.
CAPO IIPIANI URBANISTICI OPERATIVI COMUNALI

Art. 39(Contenuti del PUOC)
1. I PUOC provvedono, nel rispetto delle disposizioni dettate dal PUCG ed in relazione a specifici e circoscritti ambiti territoriali in esso individuati, a definire una più puntuale disciplina delle trasformazioni ad integrazione di quella contenuta nel PUCG.2. I PUOC prevedono, inoltre, i perimetri entro i quali le trasformazioni si attuano previa acquisizione pubblica mediante esproprio o con l’applicazione del comparto edificatorio di cui all’articolo 48.
Art. 40(Divieto di PUOC in variante)
1. I PUOC non possono comportare variante al PUCG. A tal fine non costituiscono variante al PUCG:a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;b) la variazione non superiore al dieci per cento delle quantità attribuite a ciascuna funzione;c) la precisazione dei tracciati viari;d) le modificazioni dei perimetri del PUOC motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;e) la diversa dislocazione degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi, entro i limiti previsti dalla lettera b);f) l'individuazione delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457;g) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della l. 457/1978;h) l'adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del PUOC.2. In sede di adozione del PUOC contenente le modifiche di cui al comma 1, il comune deve esplicitare le motivazioni delle stesse dimostrandone i miglioramenti conseguibili e, in ogni caso, l’assenza di incremento del carico urbanistico.3. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 1, il comune provvede all'adozione della variante al PUCG ai sensi dell’articolo 34.
Art. 41(Soggetti abilitati a redigere il PUOC)
1. I PUOC sono redatti:a) a cura del comune, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal PUCG;b) a cura ed a spese dei proprietari, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal PUCG. I proprietari proponenti devono rappresentare, in base all’imponibile catastale, almeno il settantacinque per cento del valore complessivo degli immobili compresi entro il perimetro del territorio interessato;c) a cura ed a spese delle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 47;d) a cura ed a spese dei soggetti di cui alla lettera b), qualora, essendo prevista la redazione del PUOC a cura del comune, questi non siano stati adottati entro i termini stabiliti dalle disposizioni programmatiche del PUCG, a norma dell’articolo 30, comma 1, lettera b), semprechè il piano attuativo non sia subordinato alla preventiva acquisizione di immobili da parte del comune ovvero non comprenda demani pubblici;e) a cura del comune, con diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari, qualora, essendo prevista la redazione del PUOC a cura ed a spese dei proprietari, questi non abbiano presentato al comune le relative proposte entro i termini stabiliti dalle disposizioni programmatiche del PUCG, a norma dell’articolo 30, comma 1, lettera b);f) a cura ed a spese del comune, qualora il medesimo comune decida motivatamente di respingere le proposte presentate dai proprietari.
Art. 42(Formazione ed adozione dei PUOC)
1. Il comune, su proposta dei soggetti indicati dall’articolo 41, comma 1, lettere b) e c), ovvero d’ufficio, adotta lo schema di PUOC. Nel caso di proposta da parte dei soggetti indicati dall’articolo 41, comma 1, lettere b) e c), il comune può introdurre, in sede di adozione dello schema di PUOC, le modifiche necessarie o ritenute opportune, oppure può respingere motivatamente la proposta entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione della stessa.2. Entro trenta giorni dall'adozione lo schema di PUOC ed i relativi elaborati, sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del comune, nonché delle circoscrizioni, se esistenti, in libera visione al pubblico. Lo schema di PUOC è, altresì, inviato alle competenti amministrazioni statali ed alla Regione qualora il PUOC riguardi immobili sui quali esistono vincoli disposti, rispettivamente, dallo Stato o dalla Regione.3. Del deposito di cui al comma 2 è dato avviso sull’albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.4. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del periodo di deposito di cui al comma 2, i proprietari dei terreni compresi nel perimetro dello schema del PUOC, le amministrazioni di cui al comma 2 e chiunque altro ne abbia interesse possono presentare osservazioni sullo schema di PUOC.5. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 4 per la presentazione delle osservazioni, il comune trasmette alla provincia lo schema di PUOC, unitamente alla deliberazione con la quale si decide sulle osservazioni ed agli atti che le corredano.6. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza dello schema di PUOC alle norme della presente legge, al PUCG ed alla pianificazione sovraordinata.7. Decorso il termine di cui al comma 6, il comune adotta il PUOC e si pronuncia contestualmente, con motivazioni specifiche, sulle eventuali osservazioni della provincia.8. Entro trenta giorni dall'adozione del PUOC, ai sensi del comma 7, il PUOC è depositato presso la segreteria del comune in libera visione al pubblico e dell’avvenuta adozione è dato avviso sull’albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.
Art. 43(Efficacia del PUOC)
1. I PUOC possono dettare disposizioni immediatamente precettive e vincolanti per i soggetti pubblici e privati. In relazione a tali disposizioni i PUOC fissano il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale devono essere attuate.2. Il provvedimento di adozione del PUOC ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle trasformazioni previste, ai fini della acquisizione pubblica, tramite espropriazione, degli immobili. Tali espropriazioni devono essere effettuate entro il termine di cui al comma 1.
Art. 44(Contenuti e particolare efficacia dei PUOC)
1. I PUOC hanno i contenuti e l’efficacia:a) dei piani particolareggiati di cui all’articolo 13 della l. 1150/1942;b) dei piani di lottizzazione di cui all’articolo 28 della l. 1150/1942;c) dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni;d) dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 28 della l. 457/1978;f) dei programmi di recupero urbano di cui all’articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;g) dei programmi integrati di intervento di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; h) di ogni ulteriore piano e programma attuativo del piano urbanistico comunale generale previsto dalla normativa statale o regionale.2. Ciascun PUOC può avere, in rapporto agli interventi in esso previsti, i contenuti e l’efficacia di più piani o programmi tra quelli previsti al comma 1.3. Il PUOC individua le leggi di riferimento e gli eventuali immobili soggetti ad espropriazione.
Art. 45(Relazione sullo stato della pianificazione urbanistica comunale)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 ottobre di ogni anno, i comuni devono trasmettere alla provincia competente per territorio ed alla Regione una relazione sullo stato di attuazione delle previsioni del PUCG, con particolare riferimento alle iniziative ed interventi in corso ed a quelli previsti ma non ancora avviati.
CAPO IIIATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICAArt. 46(Attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica previa espropriazione degli immobili)
1. Nei casi in cui il comune debba procedere all’attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica attraverso l’espropriazione di immobili, gli immobili espropriati sono acquisiti dai soggetti esproprianti ai sensi della normativa vigente. Qualora il soggetto espropriante sia il comune, gli immobili espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune, salvo quelli che possono essere ceduti in proprietà ai sensi della normativa vigente.2. I comuni con riferimento agli immobili espropriati acquisiti al patrimonio comunale, possono concedere il diritto di superficie o cederli in proprietà, in relazione alla presenza o meno del vincolo di indisponibilità, a terzi che intendano edificarli, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Con la delibera di concessione del diritto di superficie o con l’atto di cessione della proprietà è approvata anche la convenzione, tra l'ente concedente o cedente ed il concessionario o cessionario, stipulata sulla base di quanto previsto dall'articolo 76.3. Il comune può eseguire direttamente le trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici oppure può concederne l’esecuzione ad altri soggetti pubblici o privati.
Art. 47(Società di trasformazione urbana)
1. I comuni, la Città metropolitana di Roma, anche con la eventuale partecipazione delle province e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a stabilire i criteri e le modalità per consentire ai proprietari pubblici e privati di immobili interessati dalle trasformazioni la partecipazione alla società di cui al comma 1.
Art. 48(Attuazione dei PUOC mediante comparti edificatori)
1. Le trasformazioni previste dai PUOC possono essere eseguite attraverso comparti edificatori individuati o nel PUOC stesso o, successivamente, su istanza dei proprietari degli immobili interessati.2. Formato il comparto, il comune invita i proprietari interessati a dichiarare, entro un termine stabilito nell’atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell’intero comparto, oppure riuniti in consorzio, all’attuazione delle previsioni del PUOC.3. Per la costituzione del consorzio di cui al comma 2 è richiesto il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, il settantacinque per cento del valore dell’intero comparto.4. Il consorzio costituito ai sensi del comma 3 consegue la piena disponibilità del comparto interessato mediante l’espropriazione, ai sensi della normativa vigente, degli immobili dei proprietari non aderenti.5. Il consorzio costituito ai sensi del comma 3, conseguita la piena disponibilità del comparto, stipula apposita convenzione con il comune per l’esecuzione delle trasformazioni previste nel PUOC. Stipulata tale convenzione, i singoli proprietari aderenti al consorzio possono richiedere al comune gli atti abilitativi ad effettuare le singole trasformazioni in conformità al piano urbanistico ed alla convenzione medesima.6. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2, il comune procede all’espropriazione del comparto ai sensi della normativa vigente.7. Per l’assegnazione del comparto espropriato ai sensi del comma 6, il comune, previa verifica della possibilità di cedere il comparto al prezzo di esproprio più le spese relative ai soggetti espropriati che avevano prestato il proprio consenso alla costituzione del consorzio, ai sensi del comma 3, indice una gara aperta a tutti, al prezzo base corrispondente al prezzo di esproprio aumentato delle spese relative. I nuovi proprietari si impegnano, con apposita convenzione, a realizzare le previsioni di piano da soli, se proprietari dell’intero comparto, o riuniti in consorzio.
Art. 49(Accordi di programma)
1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d’intervento o di opere pubbliche ovvero di opere ed interventi di iniziativa privata di rilevante interesse pubblico, in attuazione degli strumenti urbanistici, che richiedono l’azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, si applica la disciplina prevista per gli accordi di programma dall’articolo 27 della l. 142/1990 e successive modificazioni. (1c)2. Qualora l’accordo di programma comporti variazione agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della l. 142/1990 e successive modificazioni, gli atti relativi, prima della seduta conclusiva, sono sottoposti alle forme di pubblicità previste dall'articolo 33, commi 1 e 2, ma con i termini ridotti della metà.3. (1d)
Art. 50(Decadenza dei vincoli)
1. Qualora i vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica su determinati immobili perdano efficacia per decorso del tempo, il comune competente è obbligato, entro centoventi giorni dalla decadenza dei vincoli, ad adottare la pianificazione delle zone rimaste libere dai vincoli stessi.2. In attesa della pianificazione comunale prevista dal comma 1, nelle aree in cui i vincoli siano divenuti inefficaci sono consentiti soltanto gli interventi indicati dall'articolo 4, ottavo comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, come modificata dalla legge regionale 21 novembre 1990, n. 86.
TITOLO IVTUTELA E DISCIPLINA DELL’USO AGRO-FORESTALE DEL SUOLO

CAPO IINDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICIArt. 51(Finalità)
1. Il presente titolo disciplina la tutela e l’uso del territorio agro-forestale, al fine di:a) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente;b) salvaguardare la destinazione agricola e forestale del suolo, valorizzandone le caratteristiche ambientali, le specifiche vocazioni produttive e le attività connesse e compatibili;c) promuovere la permanenza nelle zone agricole, in condizioni adeguate e civili, degli addetti all’agricoltura;d) favorire il rilancio e l’efficienza delle unità produttive;e) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e delle attività integrate e complementari a quella agricola.2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, appartenenti alle zone territoriali omogenee di tipo E come definite e disciplinate dall’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. Nei comuni ancora dotati di programma di fabbricazione, le zone agricole coincidono con tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione dei centri abitati. (1e)
Art. 52(Assetto agro-forestale del territorio)
1. I comuni, mediante il PUCG o le sue varianti, individuano all’interno delle zone agricole, sottozone a diversa vocazione e suscettività produttiva per indirizzarne il migliore utilizzo. (1f)1 bis. Le sottozone in cui è suddivisa la zona agricola corrispondono, di norma, a:a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;b) aree a non elevato frazionamento fondiario caratterizzate dalla presenza di aziende di notevole estensione;c) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola;d) terreni boscati o da rimboschire. (1g)2. L’individuazione di cui commi 1 e 1 bis deve essere preceduta da una rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità produttive elaborata sulla base della relazione agro-pedologica e di uso dei suoli di cui all’articolo 37, con particolare riferimento: (1h)a) alla natura fisico-chimica dei terreni, alla morfologia ed alle caratteristiche idro-geologiche;b) all’uso di fatto ed all’uso potenziale dei suoli finalizzato all'incremento delle sue potenzialità produttive;c) allo stato della frammentazione e polverizzazione fondiaria;d) alle caratteristiche socio-economiche del territorio e della popolazione che vi risiede o lo utilizza.(1i)3. Le previsioni del PUCG o le sue varianti, relativamente alle sottozone di cui al comma 1, devono indicare, per ciascuna sottozona e con riferimento alle colture praticate od ordinariamente praticabili, l’unità aziendale ottimale da determinarsi in base alla piena occupazione ed al reddito comparabile, determinato ai sensi della normativa vigente, di almeno una unità lavorativa-uomo e l’unità aziendale minima per l’esercizio in forma economicamente conveniente dell’attività agricola, da determinarsi in base all’occupazione non inferiore alla metà del tempo di lavoro ed alla metà del reddito comparabile di un’unità lavorativa-uomo. (1l)
Art. 53 (1m)(Indirizzi per la redazione dei PUCG)

CAPO IIEDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLAArt. 54(Trasformazioni urbanistiche in zona agricola)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, 10 novembre 1997, n. 36 e 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni, nelle zone agricole è vietata:a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all’allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili; (1n)b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;c) l’apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l’utilizzazione agricola e forestale del suolo.
Art. 55 (2)(Edificazione in zona agricola)
1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all’articolo 56.
2. Le nuove edificazioni di cui al comma 1 sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo.
3. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.4. Gli edifici di cui al comma 3 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al quindici per cento.5. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell’azienda agricola. Il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima di cui all’articolo 52, comma 3. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l’asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua. 6. L’unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10mila metri quadri. In mancanza dell’individuazione dell’unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30mila metri quadri.7. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5mila metri quadri di terreno ed un’altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare.9. Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti.10. Il lotto minimo per cui è possibile richiedere la concessione edilizia ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del comune, di un piano di utilizzazione aziendale presentato ai sensi dell’articolo 57.
Art. 56 (2a1)(Insediamenti residenziali estensivi)
1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo, contraddistinte da un elevato frazionamento delle proprietà fondiarie, siano destinate a nuovi insediamenti a bassa densità edilizia. Tali porzioni di territorio devono essere classificate come zone di espansione di cui alla lettera C del decreto del ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 e non possono comunque eccedere:a) il venti per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti;b) il quindici per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti;c) il cinque per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.2. L’edificazione nelle zone di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione di un piano di lottizzazione ovvero di un altro strumento attuativo e, salvo quanto più restrittivamente disposto dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, deve rispettare le seguenti prescrizioni:a) indice di edificabilità residenziale non superiore a 0,05 metri quadri per metro quadro, fino ad una superficie massima di 500 metri quadri;b) lotto minimo non inferiore ai 5mila metri quadri;c) messa a dimora di alberature in ragione di almeno una pianta per ogni 10 metri quadrati di superficie lorda utile fuori terra, con un minimo di almeno quindici piante per lotto.3. Le zone di cui al comma 1 non possono essere ampliate in sede di variante del PUCG prima che ne sia stato utilizzato almeno l’ottanta per cento della superficie totale.
Art. 57(2a2)(Piani di utilizzazione aziendale)
1. Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all’articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all’articolo 55.2. Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali, ed è sottoposto al preventivo parere della commissione edilizia comunale, integrata da un dottore agronomo forestale o da un perito agrario ovvero, in caso di mancata istituzione della commissione edilizia, al preventivo parere di una commissione, nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari. Tale parere riguarda, in particolare:a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;b) la verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;c) la verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore.3. Il PUA contiene:a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché a potenziare le strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi.4. Il PUA può comprendere una pluralità di aree non contigue, purché, in questo caso, sia raggiunta una superficie complessiva non inferiore al lotto minimo di cui all’articolo 55.5. Il PUA è approvato dal comune e si realizza attraverso un'apposita convenzione che, oltre a quanto previsto dall'articolo 76, stabilisce in particolare l'obbligo per il richiedente di:a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano;c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione;d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;e) asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.6. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 5, lettere b) e c) è trascritto a cura e spesa del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
Art. 58(Vincolo di inedificabilità)
1. All’atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi degli articoli 55, 56 e 57, viene istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell’edificio per cui si è richiesta la concessione.2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione ai sensi dell’articolo 55. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.
TITOLO VTUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICICAPO IFINALITA’Art. 59(Finalità)
1. All’interno degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali come definiti dall’articolo 60, gli interventi sono finalizzati a conservare od a ricostruire il patrimonio edilizio e le pertinenze inedificate per consentire la piena utilizzazione, rifunzionalizzazione ed immissione nel mercato immobiliare. Gli interventi perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:a) la tutela dell’integrità fisica e la valorizzazione dell’identità culturale del centro storico;b) il mantenimento od il ripristino dell’impianto urbano;c) la tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione del patrimonio edilizio storico;d) il recupero abitativo e sociale del patrimonio edilizio minore o di base;e) l’integrazione di attrezzature e servizi mancanti, compatibilmente con la morfologia dell’impianto urbano e con i caratteri tipologici e stilistici-architettonici del patrimonio edilizio storico da riutilizzare;f) l’ammodernamento e la riqualificazione dell’urbanizzazione primaria.
Art. 60(Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali)
1. Sono centri storici gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città contemporanee. Essi si individuano come strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione e sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria e spazi inedificati. La loro perimetrazione, in assenza di documentazione cartografica antecedente, si basa sulle configurazioni planimetriche illustrate nelle planimetrie catastali redatte dopo l’avvento dello stato unitario. L’eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell’edilizia storica non influisce sui criteri indicati per eseguire la perimetrazione.2. Gli insediamenti storici puntuali sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono poli riconoscibili dell’organizzazione storica del territorio.
CAPO IIPROGRAMMAZIONE REGIONALEArt. 61(Programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici)
1. Per le finalità di cui all’articolo 59, la Regione approva un programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici, che indichi, in particolare:a) gli interventi da realizzare, nel rispetto del PUCG, nonché la localizzazione degli stessi, la durata ed i tempi di realizzazione;b) le prescrizioni per l’elaborazione e l’attuazione dei relativi progetti con l’individuazione dei soggetti attuatori e con la specificazione dei parametri per il controllo preventivo dell’efficacia dei progetti e per quello successivo di attuazione;c) i costi di investimento e di gestione, le risorse da impiegare, le fonti di finanziamento ed i destinatari dei finanziamenti.2. La Giunta regionale predispone, previo parere del comitato previsto dall’articolo 16, una proposta preliminare del programma di cui al comma 1, che viene pubblicata sul BUR. Contestualmente alla pubblicazione, copia della proposta preliminare è trasmessa alle competenti Soprintendenze per l’acquisizione dei pareri previsti dalla legislazione vigente.3. La Giunta regionale, le province e la Città metropolitana di Roma effettuano le rispettive consultazioni, secondo le modalità indicate dall’articolo 10, commi 5 e 6.4. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle consultazioni effettuate ai sensi del comma 3 e dei pareri espressi ai sensi del comma 2, elabora la proposta definitiva del programma di cui al comma 1 e la trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione.5. Il programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici è pubblicato sul BUR ed acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
TITOLO VIDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALICAPO IDISPOSIZIONI TRANSITORIEArt. 62(Primo PTRG)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 10, lo schema di quadro di riferimento territoriale adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 12 giugno 1998, n. 2437 e successive modificazioni, assume l’efficacia di schema di PTRG di cui all’articolo 10, comma 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera la proposta di PTRG da sottoporre all’adozione del Consiglio regionale unitamente ad una relazione motivata, tenendo conto delle consultazioni effettuate sullo schema di PTRG.
Art. 63(Verifica di compatibilità dei piani regionali di settore esistenti)
1. Entro un anno dalla data di esecutività del primo PTRG di cui all’articolo 62, la Giunta regionale, sentito il comitato di cui all'articolo 16, verifica la compatibilità dei piani regionali di settore esistenti con le previsioni del PTRG ed adotta le eventuali modifiche secondo le modalità indicate dalle leggi che li hanno previsti.
Art. 63 bis (2aa)(Primo PTPG e prima verifica di compatibilità del PUCG)
1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, lettera c), la provincia adotta il PTPG, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, entro il 31 dicembre 2003. Decorso inutilmente tale termine, la Regione attiva i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 74.2. La provincia effettua la verifica di compatibilità del PUCG, di cui all’articolo 33, comma 3, a decorrere dalla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell’articolo 21, comma 12.3. La provincia che ha eventualmente adottato, entro la data di entrata in vigore della presente legge, il piano territoriale di coordinamento ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, in corso di verifica di compatibilità da parte della Regione, adegua tali piani, entro il termine di cui al comma 1, ai contenuti del PTPG previsti dall’articolo 20, con le procedure disciplinate dall’articolo 21. In tale caso, ai fini della verifica di compatibilità del PUCG, si applica la disposizione di cui al comma 2.
Art. 64(Disposizioni transitorie per la Città metropolitana di Roma)
1. Fino alla costituzione della Città metropolitana di Roma, al comune di Roma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32.
Art. 65(Termini per l’adozione dei PUCG)
1. I comuni sono obbligati ad adottare i PUCG di cui al titolo III, capo I, entro tre anni dalla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell’articolo 21, comma 12. se capoluogo di provincia o se aventi popolazione superiore ai cinquantamila abitanti ed entro cinque anni negli altri casi. (2ab)2. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale e nei comuni dotati di programma di fabbricazione sono consentiti soltanto gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della l. 457/1978, all’interno del perimetro del centro abitato definito ai sensi dell’articolo 41-quinquies della l. 1150/1942, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765.3. I comuni dotati di programma di fabbricazione possono apportare a tale strumento urbanistico soltanto le varianti derivanti dall’approvazione di progetti di opere pubbliche di cui all’articolo 1, quarto e quinto comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni per i quali le province abbiano stabilito termini diversi nei rispettivi PTPG ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera c).
Art. 65 bis(Disposizioni transitorie per le zone agricole)
1. Ai fini degli adempimenti comunali di cui all’articolo 52, la Giunta regionale, entro il 15 dicembre 2000, con propria deliberazione, detta appositi criteri ed indirizzi per la definizione della diverse aree produttive del Lazio.2.Entro il 31 dicembre 2001, i comuni provvedono ad indicare l’unità aziendale ottimale e l’unità aziendale minima ai sensi dell’articolo 52, comma 3. (2a)3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, in deroga a quanto disposto nell’articolo 51, comma 2, alle zone agricole definite all’interno degli strumenti urbanistici vigenti continuano ad applicarsi le disposizioni previste negli strumenti stessi. Decorso il termine suddetto alle zone agricole definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV. (3) (3a)


Art. 66(Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche)
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi compreso quelle derivanti da accordi di programma, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, adottati dai comuni fino alla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell’articolo 21, comma 12, continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti, ferma restando, comunque, l’applicazione delle procedure di pubblicità previste dall’articolo 49, comma 2, per le varianti che costituiscono oggetto di accordo di programma. (4)2. Fino alla data di adozione del PUCG ai sensi della presente legge e, comunque, fino alla scadenza del termine previsto per l’adeguamento dei piani regolatori generali ai PTPG, agli strumenti urbanistici attuativi in variante si applicano le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 e successive modificazioni.2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma l, è in ogni caso facoltà dei comuni provvedere alla formazione ed approvazione dei piani regolatori generali, adottati successivamente al 31 dicembre 2005 e non oltre la data di pubblicazione del PTPG e comunque entro il 30 giugno 2007, con le modalità previste dai commi 2 e seguenti dell’articolo 66 bis. (5)
Art. 66 bis (6)(Disposizioni transitorie per la formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Roma)
l. In relazione alla particolare condizione di Roma quale Capitale della Repubblica, ribadita dall’articolo 114 della Costituzione, alla sua configurazione istituzionale di capoluogo di area metropolitana riconosciuta dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), tenuto conto dei principi costituzionali di adeguatezza e differenziazione, richiamati nell’articolo 16 dello Statuto regionale, nonché delle oggettive peculiarità connesse alla dimensione territoriale, demografica e sociale della Capitale ed alla ricaduta sul suo assetto e sviluppo urbanistico, il Comune di Roma, in deroga alla norma transitoria di cui all’articolo 66 e nelle more dell’approvazione del PTPG, provvede alla formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale mediante la conclusione di un accordo di pianificazione, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi. 2. Il Sindaco, al fine di verificare la possibilità di concludere l’accordo di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla trasmissione alla Regione del piano regolatore generale e della deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, adottati ai sensi della l. 1150/1942 e successive modifiche, convoca, d’intesa con il Presidente della Regione, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti del Comune, della Regione e della Provincia, nell’ambito della quale viene esaminato il piano adottato e verificata l’acquisizione dei pareri e nulla osta di altre amministrazioni prescritti dalla legislazione vigente, nonché l’opportunità di introdurre le modifiche di cui all’articolo 10, comma 2, della 1. 1150/1942, come modificato dall’articolo 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 3. Nella conferenza vengono, in ogni caso, individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il piano adottato alle previsioni di strumenti di pianificazione territoriali e di settore, di ambito regionale o statale. 4. In esito ai lavori della conferenza, che debbono comunque concludersi entro sessanta giorni dalla convocazione, i partecipanti alla conferenza stessa convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sulle eventuali modifiche, integrazioni ed adeguamenti da apportare al piano adottato. 5. Qualora lo schema di accordo di cui al comma 4 preveda, rispetto al piano adottato dal Comune, modifiche differenti dagli adeguamenti di cui al comma 3, sulle medesime si pronuncia il consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento dello schema stesso. 6. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza ovvero alla pronuncia favorevole del consiglio comunale ai sensi del comma 5, il Sindaco ed il Presidente della Regione, sentito il Presidente della Provincia, stipulano l’accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 4. L’accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla Giunta regionale e dal consiglio comunale. 7. Contestualmente alla ratifica dell’accordo, il consiglio comunale approva il piano adottato, in conformità alle eventuali modifiche ed adeguamenti concordati nell’accordo medesimo. 8. Con l’atto di approvazione possono essere apportate al piano adottato esclusivamente le modifiche necessarie per conformarli ai contenuti dell’accordo di pianificazione. 9. L’efficacia del piano regolatore generale è subordinata alla pubblicazione nel BURL dell’avviso della avvenuta approvazione. 10. Le misure di salvaguardia previste dalla l. 1902/1952 hanno efficacia per cinque anni a decorrere dalla data di adozione del piano regolatore generale.
Art. 67(Disposizioni transitorie per il comitato)
1. Il comitato di cui all'articolo 16 è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il Consiglio regionale non proceda alle designazioni previste dall'articolo 16, comma 3, alle designazioni stesse provvede il Presidente del Consiglio regionale, in via sostitutiva, entro il termine perentorio dei dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la nomina.2. Dal suo insediamento il comitato di cui all'articolo 16 subentra nelle funzioni della prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, relativamente ai procedimenti già avviati dalla prima sezione del comitato tecnico consultivo stesso e non ancora conclusi alla data di insediamento del comitato di cui all'articolo 16.2bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, relativamente alle competenze del comitato e ai fini di cui all’articolo 66, comma 1 , il comitato esercita le funzioni già di competenza della prima sezione di cui al comma 2, concernente i piani e gli strumenti urbanistici adottati dai comuni entro la data di pubblicazione del primo PTPG. (7)
CAPO IIDISPOSIZIONI FINALIArt. 68(Compatibilità urbanistico-territoriale ed ambientale degli interventi ed opere di interesse regionale e provinciale)
1. Qualora per la realizzazione di interventi ed opere di interesse regionale o provinciale sia necessaria una variazione al PUGC vigente, l’amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali dell’opera o dell’intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.
Art. 69(Istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subregionali)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le istruzioni tecniche da osservare nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subregionali ed individua gli elaborati costitutivi essenziali dei singoli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al fine di assicurare completezza di analisi ed omogeneità di linguaggio tecnico nonché uniformità di rappresentazione grafica.
Art. 70(Criteri generali per l’adozione dei regolamenti edilizi)
1. La Giunta regionale adotta una deliberazione per la determinazione dei criteri generali per la formazione dei regolamenti edilizi e per consentirne il necessario coordinamento con le norme tecniche d'attuazione del PUCG.2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, invia alle province uno schema di deliberazione ai fini della consultazione degli enti locali. Entro i sessanta giorni successivi, le province trasmettono alla Regione una relazione contenente le osservazioni presentate dagli enti locali.3. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta la deliberazione, che deve contenere le controdeduzioni alle osservazioni presentate, qualora sia pervenuta la relazione delle province.
Art. 71(Regolamenti edilizi)
1. I comuni adottano i regolamenti edilizi di cui all'articolo 33 della l. 1150/1942 nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 70.2. Gli schemi dei regolamenti edilizi adottati o delle loro varianti sono trasmessi alla provincia la quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza ai criteri generali indicati al comma 1, proponendo eventuali modifiche.3. Decorso il termine di cui al comma 2 i comuni adottano i regolamenti edilizi o le loro varianti, pronunciandosi motivatamente sulle eventuali osservazioni della provincia.4. Le disposizioni del presente articolo si applicano successivamente all’emanazione dei criteri generali indicati al comma 1 e comunque a partire dal settimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 72(Criteri per i PUCG per la stima dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioni)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale indica, con propria deliberazione, i criteri per la stima dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioni e le dotazioni di spazi per funzioni pubbliche e collettive, ai fini della predisposizione dei PUCG.
Art. 73(Sportello urbanistico)
1. Al fine di accelerare l'acquisizione dei pareri relativi ai regimi vincolistici presenti sul territorio necessari, ai sensi della normativa vigente, al rilascio delle concessioni edilizie, i comuni si dotano dello sportello urbanistico.2. La Giunta regionale, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo e di coordinamento che stabilisce modalità e procedure per la costituzione ed il funzionamento dello sportello urbanistico e prevede le necessarie risorse.
Art. 74(Poteri sostitutivi)
1. La Regione provvede all'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi della normativa vigente, qualora gli enti pubblici territoriali subregionali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti di loro competenza ai sensi della presente legge.2. Ai fini dell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 1 nei confronti dei comuni o loro associazioni, le province provvedono a dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale inutile decorso dei termini previsti dalla presente legge per l'adozione degli atti da parte dei comuni e loro associazioni.
Art. 75(Collaborazione fra le strutture tecniche)
1. La Regione, le province, i comuni, la Città metropolitana di Roma e gli altri enti pubblici preposti alla pianificazione territoriale assicurano la collaborazione delle rispettive strutture tecniche, anche attraverso apposite intese.2. La Regione, ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 14/1999, garantisce assistenza tecnica agli enti locali che ne facciano richiesta per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
Art. 76(Convenzioni tra enti pubblici e privati)
1. Le convenzioni tra enti pubblici e privati previste dalla presente legge devono prevedere almeno:a) l’impegno dei soggetti attuatori ad effettuare le trasformazioni nel rispetto delle vigenti normative ed in conformità dei titoli abilitativi;b) i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;c) la durata degli obblighi assunti;d) le garanzie, reali e finanziarie, da prestare per l’adempimento degli obblighi assunti;e) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi assunti ed i casi di maggiore gravità in cui l’inosservanza comporti la decadenza delle autorizzazioni o concessioni rilasciate;f) l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, ove si preveda che siano in tutto od in parte eseguite dal soggetto attuatore delle trasformazioni autorizzate, con precisazione degli elementi progettuali, delle modalità di controllo sulla loro esecuzione, delle garanzie, nonché dei criteri e modalità del loro trasferimento all’ente pubblico.2. Qualora la convenzione sia prevista per l’esecuzione di un PUOC, essa deve contenere le ulteriori clausole previste dalle specifiche leggi statali e regionali vigenti.
Art. 77(Disposizione finale)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni procedimentali previste dalla normativa statale e regionale vigente in relazione agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ivi comprese quelle relative ai pareri obbligatori.
Art. 78(Abrogazioni)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.2. In particolare è abrogata la l.r. 43/1977 e successive modificazioni concernente il comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, unicamente in relazione alle disposizioni che disciplinano la composizione, il funzionamento e le competenze della prima sezione. Tale abrogazione decorre dalla data di insediamento del comitato di cui all'articolo 16 e, limitatamente alle funzioni previste dall'articolo 67, comma 2, dalla definizione dei procedimenti indicati dal medesimo articolo 67, comma 2.
Art. 79(Risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di territorio ed urbanistica)
1. Per il conferimento di eventuali risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di territorio ed urbanistica di cui alla presente legge, si provvede in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 14/1999.
Art. 80(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.Note:(1) Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 dicembre 1999, n. 36, S. O. n. 7(1.1) Lettera abrogata dall'articolo 70, comma 1 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 a decorrere dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della l. r. 24/1998.(1a) Articolo inserito dall'articolo 285, comma 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10(1aa) Articolo sostituito dall'articolo 70, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 a decorrere dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della l. r. 24/1998. Il testo sostitutivo è riportato all' articolo 70, comma 2 della l. r. 4/ 2006.(1ab) Comma abrogato dall'articolo 70, comma 3 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 a decorrere dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della l. r. 24/1998.(1ac) Articolo abrogato dall'articolo 70, comma 4 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 a decorrere dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della l. r. 24/1998.(1ad) Articolo sostituito dall'articolo 70, comma 5 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 a decorrere dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della l. r. 24/1998. Il testo sostitutivo è riportato all' articolo 70, comma 5 della l. r. 4/ 2006.(1b) Comma già modificato dall'articolo 285, comma 2 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 poi dall'articolo 88, comma 2 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 e da ultimo dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44.(1ba) Comma modificato dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44.(1bb) Comma modificato dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44.(1bc) Comma modificato dall'articolo 1, comma 4 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44.(1bd) Comma modificato dall'articolo 1, comma 5 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44.(1be) Comma modificato dall'articolo 1, comma 6 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44.(1c) Comma modificato dall'articolo 114, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8(1d) Comma abrogato dall'articolo 114, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8(1e) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8(1f) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8(1g) Comma inserito dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8(1h) Alinea modificata dallì'articolo 2, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8(1i) Lettera modificata dall'articolo2, comma 4 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8(1l) Comma modificato dall'articolo 2, comma 5 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8(1m) Articolo abrogato dall'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8(1n) Lettera sostituita dall'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8(2) Articolo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8(2a1) Articolo sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8(2a2) Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8(2aa) Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44.(2ab) Comma modificato dall'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44.(2a) Comma modificato dall'articolo 285, comma 3 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e poi successivamente modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 17(3) Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 28.(3a) Vedi la legge regionale 30 gennaio 2002, n. 4 "Disposizioni concernenti l'attuazione della disciplina delle zone agricole prevista dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche" che consente l'applicazione delle disposizioni transitorie per le zone agricole fino la 30 giugno 2002.(4) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 28, poi modificato dall'articolo 286, comma 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e dall'articolo 88, comma 1 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 e da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44.(5) Comma inserito dall'articolo 70, comma 6 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4. Tale modifica decorre, ai sensi dell'articolo 70, comma 8 della stessa l.r. 4/2006, dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, come previsto dall'articolo 23, comma 2, della l. r. 24/1998.(6) Articolo inserito dall'articolo 70, comma 7 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4. Tale modifica decorre, ai sensi dell'articolo 70, comma 8 della stessa l.r. 4/2006, dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, come previsto dall'articolo 23, comma 2, della l. r. 24/1998.(7) Comma aggiunto dall'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.