venerdì 7 novembre 2008

ENTE LOCALE - Consigliere comunale (diritto di accesso del) - Documenti adottati dal comune - Legittimità - Tutela della riservatezza - Limiti.

I consiglieri comunali possono accedere a tutti i documenti adottati dal Comune in virtù del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del Consiglio, salvo eventuali ipotesi di segreto d'ufficio nei casi espressamente indicati dalla legge.


Gazzetta Ufficiale N. 114 del 18 Maggio 2006
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n.184
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisto l'articolo 87 della Costituzione;Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentariin materia di documentazione amministrativa di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolarel'articolo 23;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,n. 68;Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivemodificazioni;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 29 luglio 2005;Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resonella seduta del 26 gennaio 2006;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelleriunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n ail seguente regolamento:
Art. 1.O g g e t t o1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio deldiritto di accesso ai documenti amministrativi in conformita' aquanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni di seguito denominata: «legge».2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti perl'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalleamministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14,comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presenteregolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso aidocumenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 dellalegge.
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato e' stato redattodall'amministrazione competente per materia, ai sensidell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblicae sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solofine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggemodificate o alle quali e' operato il rinvio. Restanoinvariati il valore e l'efficacia degli atti legislativiqui trascritti.Note alle premesse:- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leleggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e iregolamenti.- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo eordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»prevede che «con decreto del Presidente della Repubblica,previa deliberazione del Consiglio dei Mini-stri, sentitoil Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per ladisciplina delle materie, non coperte da riserva assolutadi legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggidella Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'regolamentare del Governo, determinano le norme generaliregolatrici della materia e dispongono l'abrogazione dellenorme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore dellenorme regolamentari».- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuovenorme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi» e'pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.- Il decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa» e' stato pubblicato nella GazzettaUfficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, SupplementoOrdinario.
- Il testo dell'art. 23 della legge 11 febbraio 2005,n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990,n. 241, concernenti norme generali sull'azioneamministrativa) e' il seguente:«Art. 23. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, la Presidenza del Consigliodei Ministri adotta le misure necessarie allaricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorsotale termine, l'attuale Commissione decade.2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, il Governo e' autorizzato ad adottare, aisensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, un regolamento inteso a integrare o modificare ilregolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne ledisposizioni alle modifiche introdotte dalla presentelegge.3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17,comma 1, lettera a), della presente legge hanno effettodalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alcomma 2 del presente articolo.4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario,nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua ipropri regolamenti alle modifiche apportate al capo V dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonche'al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.».- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codicedell'amministrazione digitale», e' stato pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, SupplementoOrdinario.».Note all'art. 1:- Il Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicatanella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. l92, reca:«Accesso ai documenti amministrativi».- Si riporta il testo dell'art. 27 della citata leggen. 241 del 1990:«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documentiamministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso aidocumenti amministrativi.2. La Commissione e' nominata con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consigliodei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario diStato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'composta da dodici membri, dei quali due senatori e duedeputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi diautogoverno, due fra i professori di ruolo in materiegiuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altrienti pubblici. E' membro di diritto della Commissione ilcapo della struttura della Presidenza del Consiglio deiMinistri che costituisce il supporto organizzativo per ilfunzionamento della Commissione. La Commissione puo'avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinqueunita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge23 agosto 1988, n. 400.3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per imembri parlamentari si procede a nuova nomina in caso discadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corsodel triennio.4. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati icompensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri.5. La Commissione adotta le determinazioni previstedall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato ilprincipio di piena conoscibilita' dell'attivita' dellapubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissatidalla presente legge; redige una relazione annuale sullatrasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio deiMinistri; propone al Governo modifiche dei testilegislativi e regolamentari che siano utili a realizzare lapiu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.22.6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicarealla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, leinformazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezionedi quelli coperti da segreto di Stato.7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo dicui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sonoadottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Art. 2.Ambito di applicazione1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e'esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico ei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' dipubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario,da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale,corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegataal documento al quale e' richiesto l'accesso.2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documentiamministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta edetenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cuiall'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confrontidell'autorita' competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlostabilmente. La pubblica amministrazione non e' tenuta ad elaboraredati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Note all'art. 2:Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto1990, n. 241:«Art. 22 (Definizioni e principi in materia diaccesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende:a) per «diritto di accesso», il diritto degliinteressati di prendere visione e di estrarre copia didocumenti amministrativi;b) per «interessati», tutti i soggetti privati,compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata ecollegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;c) per «controinteressati», tutti i soggetti,individuati o facilmente individuabili in base alla naturadel documento richiesto, che dall'esercizio dell'accessovedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;d) per «documento amministrativo», ognirappresentazione grafica, fotocinematografica,elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenutodi atti, anche interni o non relativi ad uno specificoprocedimento, detenuti da una pubblica amministrazione econcernenti attivita' di pubblico interesse,indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatisticadella loro disciplina sostanziale;e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggettidi diritto pubblico e i soggetti di diritto privatolimitatamente alla loro attivita' di pubblico interessedisciplinata dal diritto nazionale o comunitario.2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le suerilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisceprincipio generale dell'attivita' amministrativa al fine difavorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e sociali chedevono essere garantiti su tutto il territorio nazionale aisensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), dellaCostituzione. Resta ferma la potesta' delle regioni e deglienti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, digarantire livelli ulteriori di tutela.3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili,ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3,5 e 6.4. Non sono accessibili le informazioni in possesso diuna pubblica amministrazione che non abbiano forma didocumento amministrativo, salvo quanto previsto dal decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso adati personali da parte della persona cui i dati siriferiscono.5. L'acquisizione di documenti amministrativi da partedi soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsionedell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa alprincipio di leale cooperazione istituzionale.6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quandola pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere idocumenti amministrativi ai quali si chiede di accedere."
Art. 3.Notifica ai controinteressati1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblicaamministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, seindividua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22,comma 1, lettera c), della legge, e' tenuta a dare comunicazione aglistessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso diricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentitotale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sonoindividuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, dicui all'articolo 7, comma 2.2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui alcomma 1, i controinteressati possono presentare una motivataopposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sullarichiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui alcomma 1.
Nota all'art. 3:- Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990,n. 241, si veda nelle note all'art. 2.
Art. 4.Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi1. Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui alpresente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori diinteressi diffusi o collettivi.
Art. 5.Accesso informale1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risultil'esistenza di controinteressati il diritto di accesso puo' essereesercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale,all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'attoconclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggettodella richiesta ovvero gli elementi che ne consentanol'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesseconnesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identita'e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggettointeressato.3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita', e'accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente lenotizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altramodalita' idonea.4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e'presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabiledel procedimento amministrativo ed e' trattata ai sensidell'articolo 22, comma 5, della legge.5. La richiesta di accesso puo' essere presentata anche per iltramite degli Uffici relazioni con il pubblico.6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto deldocumento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati,invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
Nota all'art. 5:- Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, si veda nelle note all'art. 2.
Art. 6.Procedimento di accesso formale1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dellarichiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazionedel richiedente, sulla sua identita', sui suoi poterirappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delleinformazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilita' deldocumento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazioneinvita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cuil'ufficio rilascia ricevuta.2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa daquella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e' dallastessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di taletrasmissione e' data comunicazione all'interessato.3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizionicontenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine ditrenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge,decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competenteo dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dalcomma 2.5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione,entro dieci giorni, ne da' comunicazione al richiedente conraccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneoa comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimentoricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.6. Responsabile del procedimento di accesso e' il dirigente, ilfunzionario preposto all'unita' organizzativa o altro dipendenteaddetto all'unita' competente a formare il documento o a detenerlostabilmente.
Nota all'art. 6:- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto1990, n. 241:«Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accessoe ricorsi). 1. Il diritto di accesso si esercita medianteesame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche'i diritti di ricerca e di visura.2. La richiesta di accesso ai documenti deve esseremotivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione cheha formato il documento o che lo detiene stabilmente.3. Il rifiuto, il differimento e la limitazionedell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabilitidall'art. 24 e debbono essere motivati.4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,questa si intende respinta. In caso di diniegodell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dellostesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale aisensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine enei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,provinciali e regionali, al difensore civico competente perambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata lasuddetta determinazione. Qualora tale organo non sia statoistituito, la competenza e' attribuita al difensore civicocompetente per l'ambito territoriale immediatamentesuperiore. Nei confronti degli atti delle amministrazionicentrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cuiall'art. 27. Il difensore civico o la Commissione perl'accesso si pronunciano entro trenta giorni dallapresentazione del-l'istanza. Scaduto infruttuosamente taletermine, il ricorso si intende respinto. Se il difensorecivico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimoil diniego o il differimento, ne informano il richiedente elo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emanail provvedimento confermativo motivato entro trenta giornidal ricevimento della comunicazione del difensore civico odella Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora ilrichiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico oalla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorredalla data di ricevimento, da parte del richiedente,dell'esito della sua istanza al difensore civico o allaCommissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito permotivi inerenti ai dati personali che si riferiscono asoggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garanteper la protezione dei dati personali, il quale si pronunciaentro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsoinutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora unprocedimento di cui alla sezione III del capo I del titoloI della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 delmedesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo altrattamento pubblico di dati personali da parte di unapubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documentiamministrativi, il Garante per la protezione dei datipersonali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,della Commissione per l'accesso ai documentiamministrativi. La richiesta di parere sospende il termineper la pronuncia del Garante sino all'acquisizione delparere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorsoinutilmente detto termine, il Garante adotta la propriadecisione.5. Contro le determinazioni amministrative concernentiil diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunaleamministrativo regionale, il quale decide in camera diconsiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termineper il deposito del ricorso, uditi i difensori delle partiche ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorsopresentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, esuccessive modificazioni, il ricorso puo' essere propostocon istanza presentata al presidente e depositata presso lasegreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso,previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in cameradi consiglio. La decisione del tribunale e' appellabile,entro trenta giorni dalla notifica della stessa, alConsiglio di Stato, il quale decide con le medesimemodalita' e negli stessi termini. Le controversie relativeall'accesso ai documenti amministrativi sono attribuitealla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le partipossono stare in giudizio personalmente senza l'assistenzadel difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentatae difesa da un proprio dipendente, purche' in possessodella qualifica di dirigente, autorizzato dalrappresentante legale dell'ente.6. Il giudice amministrativo, sussistendone ipresupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti."
Art. 7.Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contienel'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cuirivolgersi, nonche' di un congruo periodo di tempo, comunque noninferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o perottenerne copia.2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documentocomporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti nellostesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fattesalve le eccezioni di legge o di regolamento.3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicatonell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, allapresenza, ove necessaria, di personale addetto.4. I documenti sui quali e' consentito l'accesso non possono essereasportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunquealterati in qualsiasi modo.5. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da personada lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra personadi cui vanno specificate le generalita', che devono essere poiregistrate in calce alla richiesta. L'interessato puo' prendereappunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi invisione.6. In ogni caso, la copia dei documenti e' rilasciatasubordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensidell'articolo 25 della legge secondo le modalita' determinate dallesingole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copiepossono essere autenticate.
Nota all'art. 7:- Per il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990,n. 241 «Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documentiamministrativi», si vedano le note all'art. 6.
Art. 8.Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1,comma 2, riguardano in particolare:a) le modalita' di compilazione delle richieste di accesso,preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicarein luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurareadeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche conla predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi diconsultazione;c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per ilrilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta,fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e dellefinanze;d) l'accesso alle informazioni contenute in strumentiinformatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione,la perdita accidentale, nonche' la divulgazione non autorizzata. Intali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciatesugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediantecollegamento in rete, ove esistente.
Art. 9.Non accoglimento della richiesta1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accessorichiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile delprocedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativavigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta nonpuo' essere accolta cosi' come proposta.2. Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia sufficiente perassicurare una temporanea tutela agli interessi di cuiall'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specificheesigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria deiprovvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possacompromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica ladurata.
Nota all'art. 9:- Si riporta il testo dell'art. 24 ella legge 7 agosto1990, n. 241:«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Ildiritto di accesso e' escluso:a) per i documenti coperti da segreto di Stato aisensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successivemodificazioni, e nei casi di segreto o di divieto didivulgazione espressamente previsti dalla legge, dalregolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubblicheamministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;b) nei procedimenti tributari, per i quali restanoferme le particolari norme che li regolano;c) nei confronti dell'attivita' della pubblicaamministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,amministrativi generali, di pianificazione e diprogrammazione, per i quali restano ferme le particolarinorme che ne regolano la formazione;d) nei procedimenti selettivi, nei confronti deidocumenti amministrativi contenenti informazioni dicarattere psicoattitudinale relativi a terzi.2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano lecategorie di documenti da esse formati o comunquerientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accessoai sensi del comma 1 (89).3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinatead un controllo generalizzato dell'operato delle pubblicheamministrazioni.4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere didifferimento.5. I documenti contenenti informazioni connesse agliinteressi di cui al comma 1 sono considerati segreti solonell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale finele pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria didocumenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il qualeessi sono sottratti all'accesso.6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governopuo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documentiamministrativi:a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinatedall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dallaloro divulgazione possa derivare una lesione, specifica eindividuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'e alla correttezza delle relazioni internazionali, conparticolare riferimento alle ipotesi previste dai trattatie dalle relative leggi di attuazione;b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio aiprocessi di formazione, di determinazione e di attuazionedella politica monetaria e valutaria;c) quando i documenti riguardino le strutture, imezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamentestrumentali alla tutela dell'ordine pubblico, allaprevenzione e alla repressione della criminalita' conparticolare riferimento alle tecniche investigative, allaidentita' delle fonti di informazione e alla sicurezza deibeni e delle persone coinvolte, all'attivita' di poliziagiudiziaria e di conduzione delle indagini;d) quando i documenti riguardino la vita privata o lariservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimentoagli interessi epistolare, sanitario, professionale,finanziario, industriale e commerciale di cui siano inconcreto titolari, ancorche' i relativi dati siano fornitiall'amministrazione dagli stessi soggetti cui siriferiscono;e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corsodi contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli attiinterni connessi all'espletamento del relativo mandato.7. Deve comunque essere garantito ai richiedentil'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sianecessaria per curare o per difendere i propri interessigiuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibilie giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui siastrettamente indispensabile e nei termini previstidall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute ela vita sessuale.».
Art. 10.Disciplina dei casi di esclusione1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con ilregolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonche'con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi delcomma 2 del medesimo articolo 24.2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, dellalegge e' esercitato secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma2.
Nota all'art. 10:- Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990,n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».
Art. 11.Commissione per l'accesso1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio dipiena conoscibilita' dell'azione amministrativa, la Commissione perl'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:a) esprime pareri per finalita' di coordinamento dell'attivita'organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e pergarantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che lesingole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2,della legge, nonche', ove ne sia richiesta, su quelli attinentiall'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.2. Il Governo puo' acquisire il parere della Commissione perl'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cuiall'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni edella predisposizione di normative comunque attinenti al diritto diaccesso.3. Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atticoncernenti la disciplina del diritto di accesso previstidall'articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti dicui all'articolo 23 della legge trasmettono per via telematica allaCommissione per l'accesso i suddetti atti e ogni loro successivamodificazione.
Note all'art. 11:- Si riporta il testo degli articoli 23 e 27 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241:«Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto diaccesso). - 1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 siesercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni,delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici edei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso neiconfronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza siesercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondoquanto previsto dall'art. 24.».«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documentiamministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso aidocumenti amministrativi.2. La Commissione e' nominata con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consigliodei Ministri. Essa e' presieduta dal Sottosegretario diStato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'composta da dodici membri, dei quali due senatori e duedeputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi diautogoverno, due fra i professori di ruolo in materiegiuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altrienti pubblici. E' membro di diritto della Commissione ilcapo della struttura della Presidenza del Consiglio deiMinistri che costituisce il supporto organizzativo per ilfunzionamento della Commissione. La Commissione puo'avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinqueunita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge23 agosto 1988, n. 400.3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per imembri parlamentari si procede a nuova nomina in caso discadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corsodel triennio.4. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati icompensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri.5. La Commissione adotta le determinazioni previstedall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato ilprincipio di piena conoscibilita' dell'attivita' dellapubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissatidalla presente legge; redige una relazione annuale sullatrasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio deiMinistri; propone al Governo modifiche dei testilegislativi e regolamentari che siano utili a realizzare lapiu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.22.6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicarealla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, leinformazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezionedi quelli coperti da segreto di Stato.7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo dicui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sonoadottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».- Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990,n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».
Art. 12.Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da partedell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accessoovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed ilricorso del controinteressato avverso le determinazioni checonsentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avvisodi ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorsopuo' essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nelrispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con lemodalita' di cui all'articolo 3, e' presentato nel termine di trentagiorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dallaformazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Neltermine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione icontrointeressati possono presentare alla Commissione le lorocontrodeduzioni.3. Il ricorso contiene:a) le generalita' del ricorrente;b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;c) la sommaria esposizione dei fatti;d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire,anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni dellaCommissione.4. Al ricorso sono allegati:a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione disilenzio rigetto;b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata conavviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, oveindividuati gia' in sede di presentazione della richiesta di accesso.5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, nongia' individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi ilricorso.6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza dialmeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranzadei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dallapresentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui alcomma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nelcaso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezionedei dati personali il termine e' prorogato di venti giorni. Decorsiinutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto nonlegittimato o comunque privo dell'interesse previstodall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cuial comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.8. La decisione di irricevibilita' o di inammissibilita' delricorso non preclude la facolta' di riproporre la richiesta d'accessoe quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuovedeterminazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene ildocumento.9. La decisione della Commissione e' comunicata alle parti e alsoggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stessotermine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggettoche ha adottato il provvedimento impugnato puo' emanare l'eventualeprovvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25,comma 4, della legge.10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quantocompatibile, al ricorso al difensore civico previstodall'articolo 25, comma 4, della legge.
Note all'art. 12:- Per il testo dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990,n. 241, si veda nelle «Note all'art. 2».- Per il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990,n. 241, si veda nelle «Note all'art. 6».
Art. 13.Accesso per via telematica1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1,lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possaessere esercitato anche in via telematica. Le modalita' di inviodelle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinatedall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagliarticoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni.
Note all'art. 13:- Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990,n. 241 si veda nelle «Note all'art. 2».- Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unicodelle disposizioni legislative e regolamentari in materiadi documentazione amministrativa. (Testo A)»" e' ilseguente:«Art. 38 (Modalita' di invio e sottoscrizione delleistanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni dapresentare alla pubblica amministrazione o ai gestori oesercenti di pubblici servizi possono essere inviate ancheper fax e via telematica.2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per viatelematica sono valide se effettuate secondo quantoprevisto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82.3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto dinotorieta' da produrre agli organi della amministrazionepubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sonosottoscritte dall'interessato in presenza del dipendenteaddetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copiafotostatica non autenticata di un documento di identita'del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostaticadel documento di identita' possono essere inviate per viatelematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contrattipubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabilitidal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15marzo 1997, n. 59.».- Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto delPresidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' ilseguente:«Art. 4 (Utilizzo della posta elettronica certificata).- 1. La posta elettronica certificata consente l'invio dimessaggi la cui trasmissione e' valida agli effetti dilegge.2. Per i privati che intendono utilizzare il serviziodi posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido,ad ogni effetto giuridico, e' quello espressamentedichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubblicheamministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto traprivati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Taledichiarazione obbliga solo il dichiarante e puo' essererevocata nella stessa forma.3. La volonta' espressa ai sensi del comma 2 non puo'comunque dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo diposta certificata nella corrispondenza o in altrecomunicazioni o pubblicazioni del soggetto.4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti,possono dichiarare la esplicita volonta' di accettarel'invio di posta elettronica certificata medianteindicazione nell'atto di iscrizione al registro delleimprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante epuo' essere revocata nella stessa forma.5. Le modalita' attraverso le quali il privato comunicala disponibilita' all'utilizzo della posta elettronicacertificata, il proprio indirizzo di posta elettronicacertificata, il mutamento del medesimo o l'eventualecessazione della disponibilita', nonche' le modalita' diconservazione, da parte dei gestori del servizio, delladocumentazione relativa sono definite nelle regole tecnichedi cui all'art. 17.6. La validita' della trasmissione e ricezione delmessaggio di posta elettronica certificata e' attestatarispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dallaricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6.7. Il mittente o il destinatario che intendono fruiredel servizio di posta elettronica certificata si avvalgonodi uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.».«Art. 5 (Modalita' della trasmissione einteroperabilita). - 1. Il messaggio di posta elettronicacertificata inviato dal mittente al proprio gestore diposta elettronica certificata viene da quest'ultimotrasmesso al destinatario direttamente o trasferito algestore di posta elettronica certificata di cui si avvaleil destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede allaconsegna nella casella di posta elettronica certificata deldestinatario.2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio diposta elettronica certificata avviene tra diversi gestori,essi assicurano l'interoperabilita' dei servizi offerti,secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cuiall'art. 17.».- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' statopubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,S.O.
Art. 14.Disposizioni transitorie e finali1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dalcomma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano aisoggetti indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati datali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presenteregolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno datale data. Il diritto di accesso non puo' essere negato o differito,se non nei casi previsti dalla legge, nonche' in via transitoria inquelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente dellaRepubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in basead esso.2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1,comma 2, l'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quantonon attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti ildiritto all'accesso che devono essere garantiti su tutto ilterritorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,lettera m), della Costituzione e secondo quanto previstodall'articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti localiadeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento irispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data dellasua entrata in vigore, ferma restando la potesta' di adottare,nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni emisure organizzative necessarie per garantire nei rispettiviterritori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurareulteriori livelli di tutela.3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accessosono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
Note all'art. 14:- Per l'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sivedano le «Note all'art. 11»".- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente dellaRepubblica 27 giugno 1992, n. 352 «Regolamento per ladisciplina delle modalita' di esercizio e dei casi diesclusine del diritto di accesso ai documentiamministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materiadi procedimento amministrativo e di diritto di accesso aidocumenti amministrativi» e' il seguente:«Art.8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Lesingole amministrazioni provvedono all'emanazione deiregolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissatinel presente articolo.2. I documenti non possono essere sottratti all'accessose non quando essi siano suscettibili di recare unpregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenentiinformazioni connesse a tali interessi sono consideratisegreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoriadi documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per ilquale essi sono sottratti all'accesso.3. In ogni caso i documenti non possono esseresottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso alpotere di differimento.4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di attiindividuati con criteri di omogeneita' indipendentementedalla loro denominazione specifica.5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, idocumenti amministrativi possono essere sottrattiall'accesso:a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinatedall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dallaloro divulgazione possa derivare una lesione, specifica eindividuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e allacontinuita' e alla correttezza delle relazioniinternazionali, con particolare riferimento alle ipotesipreviste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi diformazione, di determinazione e di attuazione dellapolitica monetaria e valutaria;c) quando i documenti riguardino le strutture, imezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamentestrumentali alla tutela dell'ordine pubblico, allaprevenzione e alla repressione della criminalita' conparticolare riferimento alle tecniche investigative, allaidentita' delle fonti di informazione e alla sicurezza deibeni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' dipolizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;d) quando i documenti riguardino la vita privata o lariservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche,gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimentoagli interessi epistolare, sanitario, professionale,finanziario, industriale e commerciale di cui siano inconcreto titolari, ancorche' i relativi dati siano fornitiall'amministrazione dagli stessi soggetti cui siriferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedentila visione degli atti dei procedimenti amministrativi lacui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere iloro stessi interessi giuridici.».- Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990,n. 241, si veda nelle «Note all'art. 2».
Art. 15.Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sonoabrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto delPresidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. E' altresi'abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigoredel regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge.2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi omaggiori oneri per il bilancio dello Stato.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006CIAMPIBerlusconi, Presidente del Consigliodei MinistriVisto, il Guardasigilli: CastelliRegistrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 147
Note all'art. 15:- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno1992, n. 352 «Regolamento per la disciplina delle modalita'di esercizio e dei casi di esclusione del diritto diaccesso ai documenti amministrativi, in attuazionedell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,recante nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documentiamministrativi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale29 luglio 1992, n. 177.- Per il testo dell'art. 24, della legge 7 agosto 1990,n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».

2 commenti:

  1. Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta del
    26 OTTOBRE 2006
    Parere n. 1) Al Ministero della Giustizia
    Dipartimento giustizia minorile
    Direzione generale del personale e della Formazione
    Via Giulia, 131
    00186 ROMA
    Oggetto: Richiesta parere.
    Codesto Dipartimento , premesso che con il regolamento emanato con D.M. n.115/1996 ha
    individuato specifiche categorie di documenti sottratti all’accesso , chiede se siano accessibili : a) i
    documenti consistenti in provvedimenti tipici del Dipartimento e che non siano inquadrabili in una
    delle individuate categorie ; b) i documenti , provenienti eventualmente anche da organi periferici , i
    quali (documenti) abbiano costituito presupposto dei documenti di cui sub a) , in quanto sono stati
    posti a fondamento di questi stessi , nei quali vengono altresì indicati espressamente.
    La Commissione ritiene che entrambe le menzionate categorie di documenti siano
    suscettibili di accesso – ovviamente nella ricorrenza delle condizioni espressamente previste dagli
    artt. 22 e segg. della legge n.241/1990 e successive modificazioni : le prime , indicate sub a) :
    perché , se ritenute non sussumibili nelle categorie che nell’adottato regolamento sono dichiarate
    sottratte all’accesso , sono suscettibili di accesso costituendo questo stesso un diritto
    tendenzialmente generalizzato , se non ricorre uno specifico divieto ; le seconde , indicate sub b) :
    perché , in quanto presupposti del provvedimento , sono entrate a far parte del procedimento che ha
    condotto al provvedimento stesso .
    Precisa, infine, la Commissione , che il rapporto di pubblico impiego del dipendente non
    ha alcuna attinenza con l’esercizio del diritto di accesso e non costituisce titolo per ottenereഊ2
    gratuitamente, senza quindi sopportare i costi di riproduzione , copia dei documenti oggetto del
    diritto d’accesso.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTE
    Parere n. 2)
    Al Comune di ………….
    Piazza …………
    ……………………………
    OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali
    alla copia dei cartellini di presenza e dei cedolini paga di due
    dipendenti comunali, relativamente al periodo intercorrente dal 1
    settembre 2003 al 31 ottobre 2005.
    Con nota del 7 dicembre 2005, il Sindaco del Comune di
    …………………….., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione circa la
    richiesta formulata da un consigliere comunale volta ad ottenere dei cartellini di
    presenza e dei cedolini paga di due dipendenti comunali, relativamente al periodo
    intercorrente dal 1 settembre 2003 al 31 ottobre 2005.
    Il sindaco, pur considerando che l’interessato al rilascio delle copie ha
    giustificato la suddetta richiesta, considerandola necessaria per l'espletamento del
    proprio mandato, ha manifestato comunque dei dubbi circa il soddisfacimento
    della stessa, in considerazione della tutela del diritto alla privacy dei dipendenti
    comunali di cui si è chiesta la documentazione.
    In merito al quesito posto - premesso che copiosa giurisprudenza del
    Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di
    munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro
    accessibilità a tutti i documenti adottati dal Comune - si osserva quanto segue.ഊ3
    I documenti richiesti nel caso in esame, vale a dire i cartellini di presenza e i
    cedolini paga, debbono ritenersi documenti amministrativi, secondo quanto
    disposto dall'art. 22, lettera d), della L. n. 241/1990, che fa rientrare in tale
    nozione tutti gli atti “anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento,
    detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico
    interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
    disciplina sostanziale”.
    Una volta inquadrata la natura degli atti di cui è stata richiesta copia va
    considerato che l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti
    gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione
    di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea
    e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti
    l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro
    diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o
    delle imprese".
    Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della
    documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio
    di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato “l’inesistenza di
    un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto
    delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità
    di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l’art. 43 del D.Lgs. n.
    267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo “diritto all’informazione”
    a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici “rispettivamente, del comune e
    della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai
    richiedenti “tutte le notizie ed informazioni in loro possesso”.
    Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo
    ai consiglieri comunali come “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, e cioè
    come un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo
    svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”,
    traendone la conseguenza che “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito
    dall’art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio
    comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la
    trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.ഊ4
    Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della
    riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di
    fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 18
    agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi
    specificamente determinati dalla legge”.
    Tuttavia, nel caso di specie, si ravvisa un limite alla richiesta formulata,
    limite individuabile nel vasto arco temporale coperto dalla stessa, vale a dire un
    periodo superiore ai due anni: i poteri derivanti al consigliere comunale, derivanti
    dal suo munus, in questo caso, andranno contemperati con l'ordinaria attività
    dell'amministrazione coinvolta.
    In tal senso si è pronunciata la V sezione del Consiglio di Stato nella
    sentenza 2 settembre 2005, n. 4471, secondo cui “d’altra parte, il consigliere
    comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli
    dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o
    aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti
    limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità
    amministrativa dell’ente civico (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della
    L.n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n.
    15)”.
    Ciò vuol dire che il diritto di accesso non può essere garantito
    nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del
    responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio
    delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con
    l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, ferma restando
    ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo,
    di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.
    Pertanto, con i limiti temporali su esposti, si considera fondata l’istanza di
    accesso formulata dal consigliere comunale al Comune di ……………………
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTEഊ5
    Parere n. 3) Dott.ssa ……………………..
    Via ………………………
    …………………………..
    Oggetto: Richiesta di parere in merito alla richiesta di accesso alla documentazione di una
    procedura concorsuale, per la quale l'istante non ha presentato domanda di
    partecipazione.
    La dott.ssa ………………………, in servizio presso la sede provinciale INPS di
    ………….., con nota del 24 maggio 2006, ha chiesto alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale
    della Previdenza Sociale di Roma – Eur la copia della documentazione riguardante una procedura
    concorsuale di selezione interna per l'attribuzione della posizione ordinamentale C4, profilo
    amministrativo, svoltasi presso la regione Abruzzo, ed in particolare, i documenti concernenti i
    criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio da parte del Nucleo di valutazione adottati da
    ciascuna regione e le graduatorie definitive di tutte le regioni, ad esclusione che per la regione
    Abruzzo, per la quale l'istante stessa ha partecipato alla relativa procedura concorsuale.
    L'amministrazione interessata, con nota del 28 giugno 2006, negava il suddetto accesso, per
    carenza di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ai documenti richiesti, attinenti a
    procedure di selezione interna alle quali la dipendente non risultava avesse presentato domanda di
    partecipazione.
    Pertanto, la dott.ssa ……………. si è rivolta alla Commissione chiedendo un parere in
    merito alla vicenda sopra illustrata.
    La richiesta formulata dalla dott.ssa ………………….., a parere della scrivente
    Commissione, è priva di fondamento.
    L' INPS ha, correttamente, opposto il proprio diniego alla richiesta formulata dalla dott. ssa
    ……………………., di accedere alla documentazione relativa a procedure di selezione interna, alle
    quali la stessa non risultava aver presentato domanda di partecipazione.
    E' palese la carenza di un interesse concreto, attuale e diretto dell'istante a conoscere quanto
    richiesto, pur asserendo la stessa di dover procedere alla tutela della propria posizione giuridica.
    D'altronde, ove la dott.ssa ……………. ha manifestato un legittimo interesse in tal senso,
    vale a dire presso la specifica Direzione Regionale …………………, presso la quale ha partecipato
    a determinate procedure concorsuali, le sue richieste hanno trovato accoglimento, con i relativi
    limiti di legge.ഊ6
    Il nuovo art. 22, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l’interesse deve essere
    diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
    documento al quale è chiesto l’accesso.
    Condizioni, quelle sopra esposte, non individuabili nella fattispecie in esame, nella quale,
    invece, l'istanza formulata appare pretestuosa e volta ad un controllo generalizzato dell'attività
    concorsuale svolta dall'amministrazione, in contrasto con l'ormai costante giurisprudenza, secondo
    la quale il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche non può
    costituire nè uno strumento di controllo generalizzato sull’azione amministrativa - come si è
    espresso il T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, con sentenza n. 87 del 6 febbraio 2004 - nè può essere
    trasformato in uno strumento di “ispezione popolare” sull'efficienza di un servizio pubblico, in
    quanto ai sensi dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per esercitare tale diritto occorre una
    situazione giuridicamente legittimante, che non può identificarsi con il generico e indistinto
    interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa, così come espressamente
    precisato dal novellato art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    Per le motivazioni su esposte, la scrivente Commissione ritiene che la dott.ssa …………….
    non abbia diritto al chiesto accesso.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTE
    Parere n. 4) Presidenza del Consiglio dei Ministri
    Dipartimento Affari Regionali
    Servizio personale, rapporti istituzionali,
    gestione degli atti di sindacato ispettivo e contenzioso,
    valutazione dei dirigenti
    Via della Stamperia n.8
    00187 ROMA
    OGGETTO: richiesta di parere su accessibilità delle offerte tecniche da parte di ditta
    partecipante a gara di appalto e modalità di accesso alle stesse.
    La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali ha inoltrato in data
    11 ottobre 2006 una richiesta di parere tesa a conoscere l’orientamento di questa Commissione inഊ7
    merito all’accessibilità dell’offerta tecnica presentata da ditta risultata vincitrice di una gara
    d’appalto, formulata da un’impresa risultata, viceversa, non aggiudicataria.
    In particolare chiede il Dipartimento Affari Regionali a questa Commissione se le offerte
    tecniche depositate dalle ditte aggiudicatarie siano accessibili dalle altre imprese partecipanti alla
    gara e, in caso affermativo, se l’accesso debba essere limitato alla sola visione o possa comprendere
    l’estrazione di copia dei documenti richiesti.
    Quanto all’accessibilità delle offerte tecniche delle ditte aggiudicatarie a gara di appalto
    conclusa, non sussistono particolari dubbi atteso che la conoscenza di tali documenti costituisce il
    più delle volte elemento imprescindibile ai fini di una eventuale e successiva tutela giurisdizionale
    delle proprie situazioni giuridiche soggettive. D’altronde, sul punto, la giurisprudenza sia del
    giudice amministrativo che di questa Commissione è costante nel senso dell’accessibilità.
    Si chiede, inoltre, se dell’offerta tecnica può essere consentita l’estrazione di copia o la sola
    visione. Al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale è incerto; l’orientamento maggioritario
    formatosi nel vigore del D.P.R.n. 352/92 registra decisioni in cui si è limitato l’accesso alla sola
    visione delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n. 1845; Cons. Stato, Sez.
    IV, 30/07/2002, n.4078), considerato che il testo dell’articolo 8, comma 5, D.P.R. n. 352/92, ciò
    stabiliva con riferimento al bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed
    imprese richiamandosi all’articolo 24 della l. n. 241/90.
    Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e del conseguente D.P.R. n.
    184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, impone di riesaminare la
    questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione,
    non compare più nel testo regolamentare del 2006; l’articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina
    dei casi di esclusione) rinvia all’articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione
    non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma
    finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso per
    la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere
    superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l’accesso alla
    sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l’estrazione di copia delle
    richieste offerte tecniche di altre ditte partecipanti alla gara.
    Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro (rilevante, ancorché
    minoritario) filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – e contrario a
    quello appena citato, giusto il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero
    scindibili nelle sola visione del documento e/o ella estrazione di copia dello stesso; ciò perché,
    qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all’accedente (senza consentirgliഊ8
    l’estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all’interesse del richiedente l’accesso (che deve
    poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe
    la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa
    visione l’accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la privacy altrui.
    In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: “L'art. 25 comma 1, L. n.
    241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
    di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge »,
    prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza
    richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non
    può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del
    resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe
    idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei
    terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa
    - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad
    un uso giuridico” (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341).
    Così stando le cose la Commissione ritiene che la ditta richiedente l’accesso, oltre ad avere
    un interesse qualificato all’ostensione delle offerte tecniche, possa ottenere i documenti mediante
    estrazione di copia degli stessi.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTE
    Parere n. 5)
    Ufficio Difensore Civico
    della Regione …………..
    …………………………….
    …………………………
    Oggetto: richiesta di parere in merito ad un provvedimento di diniego di accesso alla
    documentazione ammistrativa dell'Ispettorato per la Funzione Pubblicaഊ9
    Il Difensore Civico della …………., Dott. ………………., con nota del 5 ottobre 2006, ha
    trasmesso, per competenza, ai sensi dell'art.25, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, alla
    scrivente Commissione un'istanza di riesame di un provvedimento di diniego di accesso alla
    documentazione amministrativa dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica-Dipartimento della
    Funzione Pubblica, emanato da un'amministrazione centrale dello Stato.
    Il fascicolo inoltrato dal Difensore Civico ha ad oggetto, in particolare, il carteggio
    concernente l'istanza di accesso della signora …………………………, dipendente dell'ASL
    ……… di …………..i, la quale per potere provvedere alla tutela dei propri diritti nel giudizio,
    penale e civile, in corso tra la stessa e l'Azienda USL …………….., ha richiesto, in data 28 agosto,
    la copia di una serie di documenti, destinati ad integrare, con ulteriori informazioni, una sua lettera
    all'On Mazzella, allora Ministro della Funzione Pubblica, una sua precedente denuncia
    all'Ispettorato della Funzione Pubblica ed una lettera sindacale inviata sempre al medesimo
    Ispettorato.
    La signora, nello specifico, ha richiesto copia di tutte le comunicazioni scritte, in qualunque
    forma, in arrivo ed in partenza, intercorse:
    1. tra l'Ispettorato della Funzione Pubblica e l'Assessorato del Dipartimento Salute e Politiche
    di solidarietà – Regione ………….;
    2. tra l'Ispettorato della Funzione Pubblica e il Direttore Generale dell'ASL ………………;
    3. tra l'Ispettorato della Funzione Pubblica e la C.G.I.L. F.P. Regionale.
    Riguardo alle comunicazioni sul punto 3. l'istante ha, altresì, individuato i soggetti delle
    stesse nella segretaria, signora ……………, nel signor ………………, del Dipartimento Politiche
    Sociali, Ufficio Mobbing, e nella dott.ssa …………………. della segreteria regionale.
    L'Ispettorato della Funzione Pubblica - Dipartimento della Funzione Pubblica, nella persona
    del dirigente, dott. ……………………….., con nota del 7 settembre 2006, dava riscontro all'istanza
    della signora ………………, negandole, tuttavia, l'accesso alla documentazione richiesta.
    La scrivente Commissione, ritiene di dover prendere in esame la suddetta questione,
    trasmessa dal Difensore Civico della Regione ………………, considerandola alla stregua di una
    richiesta di parere, atteso che ad oggi, è da considerarsi scaduto il termine di cui allart. 12, comma
    2, del D.P.R. n. 184/2006, per la presentazione di un eventuale ricorso da parte dell'istante signora
    …………………….
    Venendo al merito della questione, in primo luogo, si rileva la sussistenza, ai sensi dell'art.
    22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto,ഊ10
    attuale, dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai
    documenti, per i quali è chiesto l’accesso.
    La tutela della propria situazione giuridica e dei propri diritti, infatti, legittima l'istante alla
    richiesta formulata, e trova l'avallo anche nell'ormai costante giurisprudenza, secondo la quale “il
    diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, pur non costituendo
    nè uno strumento di controllo generalizzato sull’azione amministrativa né un’ispezione popolare
    sull’efficienza dei servizi, è sempre ammesso qualora il richiedente intenda tutelare una propria
    posizione giuridica”, come da ultimo il T.A.R. Brescia, sent. n. 317 del 13 aprile 2005.
    Le argomentazioni addotte dall'amministrazione coinvolta, a fondamento del proprio
    diniego di accesso, sembrerebbero da condividere, poiché la vertenza cui fa riferimento l'istante è
    tra essa e l'Azienda USL ……………….., e non vede come controparte direttamente coinvolta
    l'Ispettorato della Funzione Pubblica.
    Tuttavia, l'art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, così come novellato, prevede che la
    richiesta di accesso ai documenti, oltre a dover essere motivata, “deve essere rivolta
    all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”, senza specificare il
    titolo o la giustificazione formale di tale detenzione.
    Nel caso di specie, quindi, l'Ispettorato della Funzione Pubblica è in possesso della
    documentazione richiesta e, per tale motivo, anche se è estraneo alle vicende giudiziarie dell'istante
    ed alla situazione giuridica che essa intende tutelare, l'istanza di accesso che gli è stata formulata è
    da considerarsi legittima e fondata.
    Pertanto, la Commissione si esprime in senso favorevole all'accoglimento della suddetta
    istanza.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTEഊ11
    Ricorso n. 1)
    Ricorrente: Autorità portuale di …………..
    contro
    Resistente : Agenzia delle Entrate di ………….
    Fatto
    Con istanza del 28.7.2006 l’Autorità portuale di …………. : a) esponeva : che aveva in corso due
    giudizi di appello presso la C.T.R. di ………….. , aventi ad oggetto rispettivamente i suoi bilanci chiusi
    al 31.12.1997 e al 31.12.1998 ; che decisiva delle controversie era la circostanza che l’Agenzia delle
    Entrate di ………….. aveva omesso di provvedere ad autotutela parziale a seguito della autotutela
    parziale disposta dalla Guardia di Finanza con P.V.C. in data …………. ; che da quest’ultimo verbale
    emergeva che in data ……………. il Comando della Guardia di Finanza di…………… e la Direzione
    regionale delle Entrate di ………… avevano tenuto una riunione avente ad oggetto la gestione del
    rapporto tributario tra l’Agenzia delle Entrate di ………….. e l’Autorità portuale di………… ; che tale
    riunione aveva dato origine all’autotutela parziale disposta dalla Guardia di Finanza di ……… ; b)
    chiedeva pertanto l’accesso al verbale della indicata riunione.
    Avverso il silenzio serbato sull’istanza l’Autorità portuale ha proposto ricorso a questa Commissione.
    Diritto
    L’ istanza di accesso è indirizzata all’Agenzia delle Entrate di ……….. e solo per conoscenza alla
    Direzione regionale delle Entrate della ……...
    Tra quest’ ultimo Organo e il Comando della Guardia di Finanza di ………… si è tenuta la riunione
    del cui verbale si chiede l’accesso ; è a questi due Organi che la istanza avrebbe dovuto essere proposta
    , essendo in possesso delle suddette Amministrazioni il verbale della citata riunione.
    Ai sensi dell’art.6 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, peraltro, l’Agenzia delle Entrate era tenuta a
    trasmettere immediatamente la suddetta istanza alle Amministrazioni competenti.
    Avendo l’Agenzia delle Entrate controdedotto direttamente, pur non essendo competente, con atto in
    data 12.10.2006, si deve ritenere che non abbia provveduto a trasmettere l’istanza di accesso alle
    menzionate competenti amministrazioni , come disposto dal citato art.6.
    A tale incombente l’Agenzia delle Entrate di ………deve immediatamente provvedere.
    PQMഊ12
    La Commissione , sospesa ogni decisione, invita l’Agenzia delle Entrate a provvedere alla trasmissione
    dell’istanza di accesso agli organi competenti.
    Roma, 26 ottobre 2006
    IL PRESIDENTE
    Ricorso n. 2)
    Ricorrente: Sig.ra ………………….
    contro
    Resistente: Cooperativa sociale a responsabilità
    limitata ………………
    Fatto
    …………… , socia-lavoratrice della cooperativa sociale a responsabilità limitata ………..–
    la quale , secondo la …………. , svolgeva attività di assistenza domiciliare ad anziani e disabili per
    conto del Comune di …………. essendo stata allontanata dal posto di lavoro , chiedeva l’accesso a
    numerosa documentazione , specificamente indicata , della quale avrebbe dovuto servirsi al fine di
    opporsi a detto allontanamento.
    La cooperativa negava l’accesso affermando che non ricorrevano i presupposti per lo stesso quali
    previsti dalla legge n.241/1990 e successive modificazioni.
    Avverso il diniego di accesso la ………. ha proposto ricorso a questa Commissione.
    Diritto
    L’art. 22 della legge n. 241/1990 al primo comma , lett.e) , dispone che, ai fini dell’accesso
    ai documenti amministrativi per “pubblica amministrazione” si intendono tutti i soggetti di diritto
    pubblico nonché “tutti….i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico
    interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
    Da quanto esposto nel ricorso, risulta che la cooperativa sociale a responsabilità limitata ………..
    svolge attività di assistenza domiciliare ad anziani e disabili per conto del Comune di ……….. e,
    quindi, un’attività di pubblico interesse come specificato dal suddetto art.22.ഊ13
    Considerato che il rapporto di lavoro dei dipendenti di soggetti di diritto privato che
    svolgono attività di pubblico interesse è strettamente strumentale all’esercizio dell’attività stessa, la
    documentazione attinente a tale rapporto deve ritenersi oggetto del diritto di accesso ai sensi del
    suddetto art.22 .
    PQM
    La Commissione accoglie il ricorso.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTE
    Ricorso n. 3)
    Ricorrente: Sig…………..
    Contro
    Amministrazione Resistente: Comune di
    ………..
    Fatto
    Il sig. ………….., consigliere comunale, presentava istanza di accesso più volte reiterata ,
    con la quale chiedeva al Comune di ………… il rilascio di numerosa documentazione relativa
    all’esercizio finanziario 2003 e 2005.
    Il Comune di ……….., con nota in data 21.9.2006, non negava l’accesso ma si limitava ad
    affermare che esso “non poteva ottemperare alle richieste senza creare grave nocumento al regolare
    svolgimento dell’attività amministrativa, causa il ridotto numero dei dipendenti” aggiungendo che il
    comportamento del ……….. evidenziava lo scopo meramente emulativo dell’istanza.
    Il ……………. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l’accoglimento
    dell’istanza di accesso.
    Dirittoഊ14
    L’art. 25, comma quarto della legge n.241/1990 dispone che “decorsi inutilmente trenta
    giorni dalla richiesta , questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso il richiedente può
    presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti
    delle amministrazioni comunali, al difensore civico che sia riesaminata la suddetta determinazione.
    Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico
    competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore”.
    Questa Commissione è pertanto incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte
    di un Comune.
    P.Q.M.
    La Commissione dichiara la propria incompetenza .
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTE
    Ricorso n. 4)
    Ricorrente: Sig. ……………..
    contro
    Resistente : Ufficio per il coordinamento dello stato giuridico ed
    economico e del reclutamento del personale dell’Agenzia delle
    dogane.
    Fatto
    Con istanza del …………. …………. , premesso che aveva partecipato alla prova preselettiva del
    concorso pubblico per esami finalizzato al reclutamento di 70 dirigenti di seconda fascia , bandito dalla
    Agenzia delle Dogane in G.U. n. 13 del 17.2.2006 , classificandosi al n……….. di graduatoria , e che la
    valutazione conseguita aveva una differenza minima rispetto a quella attribuita ai concorrenti collocati
    agli ultimi posti della graduatoria , chiedeva l’accesso alla documentazione concernente la sua
    valutazione.
    L’istanza è stata trasmessa per competenza dall’Agenzia alla Commissione esaminatrice, quale
    evidentemente attuale transitoria detentrice della documentazione.ഊ15
    Avverso il silenzio serbato sull’istanza – il destinatario di questa l’aveva inoltrata alla Commissione
    esaminatrice del concorso – il ………… ha proposto ricorso a questa Commissione.
    Diritto
    L’interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta, rilevato che ha partecipato alla
    suddetta prova preselettiva e ha chiesto l’accesso alla documentazione concernente la sua valutazione .
    Sussiste, quindi , ai sensi dell’art. 10 e 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti
    richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 sopracitata.
    PQM
    La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l’accesso ad adottare una
    decisione espressa sull’istanza in esame.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTE
    Ricorso n. 5)
    Ricorrente: Sig.ra ……………….
    Contro
    Amministrazione resistente: Ministero delle politiche Agricole
    alimentari e Forestali
    Fatto
    La sig.ra ……………. ha presentato in data 22 agosto 2006 richiesta di accesso,
    nella forma della sola presa visione ai seguenti documenti:
    1. n. 10 verbali relativi all’espletamento delle prove preselettive, scritte ed
    orali del concorso a 18 posti di direttore agrario – C2- nell’organico
    dell’Ispettorato centrale repressione frodi, indetto con D.M. 4724 del 17
    dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale
    concorsi ed esami n. 103 del 28 dicembre 2004;
    2. DD.MM. n. 4794 del 28 gennaio 2005 e n. 4919 del 10 giugno 2005,
    relativi alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso su
    indicato;ഊ16
    3. gli atti relativi al concorso a 35 posti di direttore agrario – C2 – indetto
    nell’organico dell’Ispettorato centrale repressione frodi con D.M. del 20
    dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale
    concorsi ed esami n. 1 del 4 gennaio 2002.
    L’amministrazione ha consentito l’accesso ai documenti di cui ai punti 1 e 2, ma ha
    negato l’accesso ai documenti di cui al punto n. 3, in quanto la ricorrente non è parte del
    procedimento al quale i medesimi appartengono.
    Avverso il provvedimento di accesso parziale formulato dal Ministero delle politiche
    Agricole alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale repressioni frodi, Direzione Generale
    delle Procedure Sanzionatorie, degli Affari Generali, del Personale e del Bilancio, la sig.ra
    …………………, ha presentato in data 21 settembre 2006, ricorso alla Commissione per
    l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 25, della legge n. 241 del 1990,
    chiedendo di dichiarare l’illegittimità del provvedimento di accesso parziale e di ordinare
    l’accoglimento della richiesta.
    Diritto
    Il ricorso è inammissibile.
    Preliminarmente si osserva che l’art. 12 , comma 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184,
    indica i documenti che i ricorrenti sono tenuti ad allegare al momento della presentazione del
    ricorso. Tra gli altri, fondamentale è l’allegazione del provvedimento impugnato poiché dalla
    motivazione addotta dall’amministrazione a fondamento del proprio diniego o accesso
    parziale, la Commissione può trarre utili elementi di giudizio per la decisione. Nel caso in
    esame la ricorrente non ha provveduto ad allegare il provvedimento di diniego parziale,
    pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
    PQM
    La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
    dichiara inammissibile per omessa allegazione del provvedimento impugnato.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTEഊ17
    Ricorso n. 6)
    Ricorrente: Società ……………
    contro
    Amministrazione resistente: INPS………….
    Fatto
    Il Sig………….., nella sua qualità di legale rappresentante della società ………….Srl, a
    seguito di verbale di accertamento del ……… 2006 redatto all’esito di indagine ispettiva condotta
    dagli ispettori ………… e ………….., presentava in data ………… 2006 richiesta di accesso ai
    documenti preordinata a conoscere i documenti formati e/o acquisiti dall’ispettore in sede di
    accertamento, nonchè le eventuali dichiarazioni rese dai lavoratori a verbalizzanti.
    L’amministrazione rispondeva alla suddetta richiesta negando l’accesso in data ………..
    2006, motivando il diniego sulla base di due ordini di considerazioni. Con riferimento alla
    documentazione utilizzata dai verbalizzanti, l’INPS nega l’accesso in quanto tale documentazione
    sarebbe “dettagliatamente elencata nel frontespizio del verbale di accertamento”.
    Quanto alle dichiarazioni rese dai lavoratori, l’amministrazione nega l’accesso in quanto
    esse sarebbero coperte da segreto di ufficio a tutela della riservatezza dei lavoratori (l’INPS
    richiama a tale proposito il D.M. 757/1994- art. 17).
    Contro tale diniego la società ……….. ha presentato ricorso a questa Commissione in data
    27 settembre 2006 (pervenuto il 3 ottobre successivo), chiedendo l’annullamento del provvedimento
    di diniego e di consentire l’accesso ai documenti richiesti oscurando, se del caso, i nominativi e la
    parti dei documenti riportanti le dichiarazioni dei lavoratori non rilevanti ai fini dell’interesse
    sotteso alla richiesta di accesso.
    Diritto
    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
    L’interesse della ricorrente alla conoscenza dei documenti richiesti è in re ipsa atteso che la
    società ………… è destinataria del provvedimento formatosi all’esito dell’accertamento ispettivo
    disposto nei suoi confronti. La motivazione addotta dall’amministrazione con riferimento ai
    documenti aziendali su cui si è basato il diniego è destituita di giuridico fondamento, considerato
    che il rinvio contenuto nel verbale di accertamento appare generico e che comunque le
    amministrazioni sono tenute a rilasciare copia dei documenti a qualsiasi titolo detenuti, anche seഊ18
    non formati dall’amministrazione stessa, purché rilevanti rispetto alla richiesta di accesso per come
    formulata.
    Nel caso di specie non è a dubitarsi di tale rilevanza, e per questo il diniego è illegittimo.
    Quanto alla seconda doglianza portata all’esame di questa Commissione da parte del
    ricorrente, si rileva come il diritto alla riservatezza assume portata recessiva di fronte al diritto di
    accesso ogni qual volta quest’ultimo sia funzionale, come nel caso di specie, alla difesa dei propri
    interessi giuridici. La disposizione regolamentare citata dall’amministrazione a sostegno del proprio
    diniego si pone in contrasto sia con la normativa primaria (l. n. 241/90) che con quella secondaria
    governativa (D.P.R. n. 184/2006) e pertanto nel contrasto tra fonti, sia in base al criterio
    cronologico che in base a quello di competenza, il regolamento ministeriale deve intendersi
    abrogato.
    In questo senso si è di recente espresso il giudice amministrativo di prime cure, secondo il
    quale: “Nell'ambito di un procedimento ispettivo, o comunque di controllo, al privato è riconosciuta
    la titolarità di un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati per l'iniziativa di vigilanza
    che lo riguarda, inclusi gli esposti o denunce suscettibili, per la loro valenza probatoria, di
    concorrere all'accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato, mentre gli esposti o denunce
    privi di tale valenza sono sottratti all'accesso, in quanto rivestono una mera funzione sollecitatoria
    dell'azione della p.a., e la loro estensibilità al soggetto segnalato si presterebbe a finalità ritorsive
    non tutelabili da parte dell'ordinamento” (T.A.R. Lombardia Brescia, 09/01/2004, n.20; contra
    T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 08/01/1996, n.17; T.A.R. Veneto, Sez. I, 25/03/1995, n.456).
    Comunque, al fine di tutelare la riservatezza dei dipendenti della società ricorrente, è
    quest’ultima a “suggerire” di oscurare le parti di documento contenente le dichiarazioni dei
    lavoratori che non siano funzionali all’interesse sotteso alla richiesta di accesso; accorgimento che
    potrà utilmente essere adottato dall’amministrazione nell’ottica di un equo contemperamento degli
    interessi in questione, anche alla luce di quella giurisprudenza che in fattispecie analoghe, ha
    ritenuto di far prevalere il diritto alla riservatezza dei lavoratori.
    PQM
    La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a
    riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTEഊ19
    Ricorso n. 7)
    Ricorrente: Sig……………
    Contro
    Amministrazione resistente: Comune di
    …………….
    Fatto
    Il Capogruppo del consiglio comunale di ………… cons. …….., insieme ai
    consiglieri comunali …………., ha presentato, in data 3 marzo 2006, richiesta di accesso,
    nella sua forma integrale, agli atti relativi alla gestione di permessi retribuiti e dei rimborsi
    alle società terze che “hanno in forza gli assessori o i consiglieri comunali”; ed in particolare
    ai seguenti documenti relativi ai sigg.ri ………………..
    1. fatture o note spese o semplici richieste effettuate dalle società, imprese o
    associazioni, o altri atti da cui risultino le richieste di rimborso, per il
    periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2005;
    2. mandati degli importi liquidati alle predette società dal 1 giugno al 31
    dicembre 2005;
    3. contratti di lavoro dei sig.ri indicati dai quali si desuma la sede
    lavorativa, il rapporto di lavoro dipendente e l’orario di lavoro, ove
    mancasse quest’ultima specifica la dichiarazione notoria riguardante
    l’orario da parte dei datori di lavoro.
    4. buste paga relative alle mensilità interessate dalle richieste;
    5. attestazioni dell’ente (o dei presidenti di commissione consiliare o
    consultiva) per i permessi richiesti e addebitati all’ente locale di
    ………….;
    6. circolare redatta dalla coordinatrice area amministrativa del 12 agosto
    2004 e successive modificazioni;
    7. dichiarazione notoria degli interessati che non svolgono attività di tipo
    autonomo o professionale;
    8. dichiarazione del sig. ………… circa la propria attività al fine della
    richiesta emolumento quale sindaco.
    A seguito di tale richiesta, sollecitata in data 19 giugno 2006, l’amministrazione ha
    provveduto ad inviare, in data 16 luglio 2006, l’istanza medesima ai controinteressati affinché
    potessero esercitare, entro il termine di 10 giorni, il diritto di opposizione di cui all’art. 3 delഊ20
    d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006. I controinteressati ……………. e …………. hanno
    provveduto ad inviare una nota ai richiedenti con la quale consentono il rilascio dei documenti
    richiesti, esortando però il consigliere capogruppo …………, primo firmatario dell’istanza di
    accesso, a rispettare la disciplina in tema di tutela alla riservatezza dei dati personali.
    Avverso la prassi dell’amministrazione comunale di consentire l’accesso ai
    consiglieri comunali previo consenso del controinteressato, il capogruppo consiliare
    ………………, primo firmatario dell’istanza di accesso, ha presentato, in data 28 agosto
    2006, ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi
    dell’articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare le richieste di accesso
    effettuate dai consiglieri comunali soggette alla disciplina del d.lgs. n. 267 del 2000 e non al
    regolamento attuativo della legge n. 241 del 1990, così come modificata dalla legge n. 15 del
    2005, e, pertanto, non applicabile all’accesso esercitato dai consiglieri comunali la disciplina
    di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 limitativa dell’ampio diritto attribuito dall’art. 43
    del TUEL ai medesimi.
    Diritto
    Il ricorso è inammissibile.
    Preliminarmente, si osserva che la scrivente Commissione è competente avverso le
    determinazioni con le quali le amministrazioni statali e periferiche dello Stato negano,
    tacitamente o espressamente, o differiscono il diritto di accesso, si ritiene il presente ricorso
    inammissibile.
    Ciò nonostante, nell’ambito della propria attività di vigilanza della piena
    conoscibilità dell’attività delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti della legge n.
    241 del 1990, si rileva che la prassi dell’amministrazione comunale di applicare l’art. 3 del
    d.P.R. n. 184 del 2006 all’accesso dei consiglieri si traduce in una limitazione del loro diritto,
    dal momento che demanda ai controinteressati la facoltà di consentire il rilascio delle
    informazioni richieste, mentre nella legge sulle autonomie locali tale richiesta si configura
    come un vero e proprio diritto soggettivo pubblico funzionalizzato, non essendo la medesima
    subordinata alla preventiva verifica da parte dell’autorità amministrativa.
    Infatti, secondo il d.lgs n. 267 del 2000 i consiglieri comunali hanno un non
    condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all'espletamento del loro
    mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e
    l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione. La finalizzazione dell'accesso all'espletamento
    del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che
    ne delimita la portata.ഊ21
    L’art. 43 del TUEL, infatti, collega l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente
    funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla
    sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente.
    Inoltre, a differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la
    richiesta, né il comune ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e
    l'esercizio del mandato, diversamente opinando gli organi dell'amministrazione sarebbero
    arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato (Cons. Stato, V
    Sez.7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n. 940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n.
    5109).
    Infine, il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento
    del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il
    consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e
    Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716).
    Si ritiene, pertanto, che l’art. 3 del d.P.R. citato non possa essere applicato al
    procedimento di cui all’art. 43 del TUEL.
    PQM
    La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il
    ricorso.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTEഊ22
    Ricorso n. 8)
    Ricorrente: Azienda Agraria …………. Società semplice
    contro
    Amministrazione resistente: Comunità montana del……….
    Fatto
    Il Sig. ……………., nella sua qualità di amministratore della Azienda Agraria ………..-
    Società semplice ed in nome degli altri soci della predetta società, ha presentato ricorso in data 26
    settembre (pervenuto a questa Commissione il successivo 3 ottobre), avverso la determinazione
    dell’amministrazione resistente con cui quest’ultima in data 28 agosto 2006 aveva consentito
    l’accesso al “Piano dei Tagli” depositato dalla ricorrente presso l’amministrazione resistente in
    favore del Sig. …………….
    Rileva la società ricorrente una serie di vizi da cui sarebbe affetto il provvedimento
    favorevole all’accesso; in particolare si lamenta un eccesso di potere in cui sarebbe incorsa
    l’amministrazione locale nel decidere sulla richiesta di accesso formulata dal Sig. …………, il
    quale, inoltre, ed a dire della ricorrente, sarebbe stato privo di un interesse giuridicamente rilevante
    all’ostensione dei documenti richiesti.
    Il provvedimento contro cui ricorre l’Azienda Agraria (notificato a quest’ultima)
    espressamente faceva riferimento alla facoltà di impugnare lo stesso o dinanzi al TAR ovvero di
    fronte a questa Commissione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 184/2006.
    Diritto
    La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta di
    annullamento formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dalla Comunità
    Montana.
    A tale specifico riguardo, nonostante il riferimento operato dal provvedimento impugnato
    all’articolo 12 del citato regolamento governativo, si rileva che dal combinato disposto dell’articolo
    25, comma 4, l. n. 241/1990 con la disposizione regolamentare citata, si evince come questa
    Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento
    di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l’accesso, presentati dalഊ23
    soggetto controinteressato, a condizione, però, che l’amministrazione decidente partecipi delle
    caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.
    Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un’amministrazione
    locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico
    competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v’è dubbio che la Comunità Montana del
    …………. sia un’amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le
    determinazioni di quest’ultima non sia competente questa Commissione bensì il Difensore Civico.
    Considerato che l’errore nella presentazione del ricorso è imputabile anche all’indicazione
    contenuta nel provvedimento impugnato, si ritiene che il ricorrente possa essere rimesso in termini
    per la presentazione del ricorso al competente Difensore Civico.
    PQM
    La Commissione dichiara la propria incompetenza.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTE
    Ricorso n. 9)
    Ricorrente: Sig……………
    contro
    Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Arma
    dei Carabinieri
    Fatto
    Il Sig. ……………, Maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso il
    ……….. Reggimento Carabinieri di ………….., inviato temporaneamente in missione in Iraq, ed
    inquadrato nel contingente ……………….. alle dipendenze della Compagnia CC ………… del
    Comando Battaglione a …………., in data ………….., ha richiesto di poter accedere agli atti
    inerenti il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dal Cap. CC. …………., comandante
    della stessa Compagnia ………….ഊ24
    Quest’ultimo, con nota n. ………. del ……………, notificata all’odierno ricorrente negli
    uffici della Compagnia ……….., in particolare, contestava allo stesso la violazione degli artt. 25 e
    36 del Regolamento di Disciplina Militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545,
    relativamente e determinati fatti accaduti nella città di ………. in data …………...
    La Compagnia …………., lo stesso …………., respingeva la suddetta istanza di accesso,
    asserendo di non essere più competente a gestire la pratica, che sarebbe stata comunque trasmessa al
    nuovo Reparto responsabile.
    Il Maresciallo …………., dunque, il giorno successivo presentava una nuova istanza, avente
    il medesimo oggetto, alla compagnia subentrata alla precedente, la Compagnia ……….., in data..
    ………, il comandante della nuova compagnia competente, notificava una nota allo stesso
    maresciallo ………… nella quale gli comunicava “la determinazione di revoca della lettera
    …………..di prot. datata 26 luglio 2006 della Compagnia ………….del Reggimento ………..,
    avente per oggetto “Comportamento tenuto dal Maresciallo Capo CC ………….”.
    Al rientro in Italia, al Maresciallo ………………. veniva notificata, in data ……….., una
    nota sottoscritta dal Comandante dei Carabinieri ……………, con la quale si negava l’accesso alla
    documentazione richiesta “ritenendo non sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale
    all’accesso, nonché giuridicamente rilevante, in ragione dell’avvenuta revoca della lettera di
    contestazione”.
    Pertanto, il Maresciallo …………….. ha presentato ricorso, pervenuto in data 3 ottobre
    2006, alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo che venga ordinato
    all’amministrazione resistente l’esibizione della documentazione richiesta.
    Diritto
    Nel merito, il ricorso è fondato.
    Non si condivide l’affermazione dell’amministrazione resistente che, alla base del proprio
    diniego di accesso, ha opposto la mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale dell’istante ad
    ottenere copia della documentazione richiesta.
    Con la revoca della nota di contestazione l’amministrazione ha espresso il proprio ius
    poenitendi, per il quale in applicazione di un principio generale, può sempre disporre della propria
    volontà, prima che si siano avverati gli effetti delle sue pronunce e/o provvedimenti.
    Vero è che, l’atto di revoca ha efficacia ex nunc, per cui i suoi effetti cessano dal momento
    dell’operatività della revoca stessa, mentre, di regola, sopravvivono gli effetti già prodotti in
    precedenza. Nel caso di specie, dall’analisi dei documenti allegati all’istanza di riesame del diniegoഊ25
    di accesso pervenuta alla scrivente Commissione, sembrerebbe che la nota in cui si contestava al
    Maresciallo ……………… l’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti non abbia
    prodotto alcun effetto, prima che ne sia intervenuta la sua revoca.
    Tuttavia, non si può negare il diritto dell’istante di voler conoscere, comunque, il contenuto
    degli atti inerenti il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dal Cap. CC. ……………..
    ………………., comandante della stessa Compagnia …………….., per valutarne il contenuto ed
    eventuali effetti pregiudizievoli derivati dallo stesso.
    Pertanto, si ritiene che il ricorso proposto dal Maresciallo ………….. sia ammissibile, perché
    sussistente l’interesse previsto dall’art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990.
    PQM
    La Commissione accoglie il ricorso.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTE
    Ricorso n. 10)
    Ricorrente: ………….. S.A. , in persona del presidente e direttore
    generale sig.ra ………………., legalmente domiciliata e difesa
    presso lo studio dell’avv. …………..
    Contro
    Amministrazione resistente: Ministero della Salute
    Fatto
    La …………. S.A. , in persona del presidente e direttore generale sig.ra
    ………….., ha presentato in data 26 maggio 2006 una richiesta di accesso al Ministero della
    Salute, avente ad oggetto il contenuto, la data di ricezione e la provenienza delle segnalazioni
    a seguito delle quali il Ministero ha disposto dei controlli riguardanti il dispositivo medico
    T.B.R. prodotto dalla ricorrente. Specifica la ricorrente che le segnalazioni hanno avviato ilഊ26
    procedimento di verifica e controllo della conformità dei dispositivi medici linea TBR alle
    prescrizioni del decreti legislativi n. 46 del 1957 e n. 507 del 1992.
    L’amministrazione, con nota del 21 luglio 2006, ha consentito l’accesso al contenuto
    delle segnalazioni, nelle quali è indicata anche la data del loro invio, ma ha negato l’accesso
    ai documenti o loro parti dai quali era desumibile la provenienza delle medesime.
    Avverso tal diniego tacito la …………S.A. , in persona del presidente e direttore
    generale sig.ra ……………, legalmente rappresentata e difesa dall’avv. ……………. , ha
    presentato, in data 26 settembre 2006, ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti
    amministrativi, ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare il
    rilascio di copia degli atti e documenti richiesti, ivi comprese le parti relative alla provenienza
    delle denunce da cui ha preso avvio il procedimento di controllo.
    Diritto
    Il ricorso è inammissibile.
    Preliminarmente si osserva che l’art. 12 , comma 4, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184,
    indica i documenti che i ricorrenti sono tenuti ad allegare al momento della presentazione del
    ricorso. Tra gli altri, fondamentale è l’allegazione del provvedimento impugnato poiché dalla
    motivazione addotta dall’amministrazione a fondamento del proprio diniego o accesso
    parziale, la Commissione può trarre utili elementi di giudizio per la decisione. Nel caso in
    esame la ricorrente non ha provveduto ad allegare il provvedimento di diniego parziale,
    pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
    PQM
    La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo
    dichiara inammissibile, per omessa allegazione del provvedimento impugnato.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTEഊ27
    Ricorso n.11)
    Ricorrente: Sig…………..
    Contro
    Amministrazione resistente: Regione Carabinieri
    …………
    Fatto
    Il Maresciallo Capo dei Carabinieri ………………, ha presentato, in data
    ……………., al Comando provinciale dei Carabinieri ………….., una richiesta di accesso al
    documento n. ……….. del ……………..; il Comando Regione ……………Nucleo relazioni
    con il pubblico di …………, in un primo momento, ha consentito l’accesso nella sola forma
    della presa visione, successivamente, a seguito del consenso del controinteressato titolare dei
    dati sensibili contenuti nel documento richiesto, comunicato al Comando dei Carabinieri di
    ……………..dal Comando Provinciale dei Carabinieri – ……………, ha accordato l’accesso
    anche mediante estrazione di copia.
    Successivamente il ricorrente, in data ……….., avendo accertato l’esistenza di atti
    collegati al documento richiesto, quali il documento …………….. del ………… citato nel
    documento di cui ha avuto copia, il maresciallo …………….. ha chiesto, in data …………..,
    al ………….. copia anche di tutti i documenti collegati al n. ………….. del …………...
    Afferma il ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per poter proporre richiesta di
    risarcimento dei danni derivanti dall’utilizzo di un’espressione ingiuriosa, contenuta nella
    notizia di reato n. …………. del ……….. del Comando dei Carabinieri di ……………..,
    nonché per dimostrare che le informazioni fornite al Comando Compagnia Carabinieri di
    …………….. non sono rispettose delle disposizioni impartite dal Comando Generale
    dell’Arma dei Carabinieri ……………….
    L’amministrazione, tuttavia, con nota dell’………….., ha negato il diritto di accesso
    atteso che, afferma l’amministrazione , non esistono altri documenti, ulteriori rispetto a quello
    già fornito in copia, pertinenti con la motivazione addotta dal ricorrente.
    Il ricorrente ha, inoltre presentato, in data ………….., richiesta di accesso al
    Comando Stazione ………………, richiesta di accesso al foglio ………………….del
    ………….sulla base della medesima motivazione posta a fondamento dell’istanza
    precedentemente indicata e presentata al ……………….., ossia la presentazione di una
    richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall’utilizzo di un’espressione ingiuriosa,ഊ28
    contenuta nella notizia di reato n. ………..del …………….. del Comando dei Carabinieri di
    ………….. L’amministrazione, ha inviato il preavviso di provvedimento negativo, in data 21
    settembre 2006, al ricorrente ma non ha, poi, emanato un provvedimento di diniego espresso,
    lasciando formare il silenzio rigetto.
    Il Maresciallo Capo dei Carabinieri ……………. ha, dunque, inviato alla scrivente
    Commissione due ricorsi.
    Il primo, presentato, in data …………….., avverso il provvedimento di diniego
    dell’accesso formulato dalla Regione Carabinieri …………, Comando Provinciale di
    ………….., Reparto Operativo – Nucleo Informativo del…………….., ai sensi dell’articolo
    25, della legge n. 241 del 1990, affinché sia riesaminato il provvedimento di diniego n.
    ………….
    Il secondo, presentato in data ……………, avverso il diniego tacito della stazione al
    Comando Stazione CC di …………….
    Diritto
    Il ricorsi sono riuniti in un’unica trattazione atteso che il ricorrente è il medesimo,
    oggetto del ricorso sono il documento n. …………… del …………, nonché copia di tutti i
    documenti collegati, tra i quali il documento …………. del …………………...
    Il ricorso presentato avverso il diniego tacito della stazione al Comando Stazione CC
    di ………, è inammissibile poichè sulla medesima vicenda si è già espresso il TAR
    Campania, con sentenza n. sentenza n. 2854 del 26 gennaio 2006.
    In effetti, il ricorrente aveva già presentato, in data 8 settembre 2005, istanza di
    accesso alla Stazione dei Carabinieri di………….del fascicolo “P” (personale), custodito
    presso il casellario Stazione di …………, da effettuarsi presso il Comando Regione
    Carabinieri ……………Veneto – Nucleo URP di ………... La Stazione di …………. aveva
    accolto tale istanza e l’aveva inviata al Nucleo Relazioni con il pubblico di …………. del
    Comando Regione Carabinieri …………..
    Tuttavia, il ricorrente, dopo avere constatato che la copia relativa al documento n.
    …………. del ……………. era incompleta a causa dell’inserimento di alcuni omissis, ha
    reiterato la propria istanza al fine di poter estrarre in modo integrale il chiesto documento.
    A fronte del diniego dell’amministrazione basato sull’assunto di avere già
    esaustivamente accolto l’istanza sulla base della motivazione addotta, il sig. …………. aveva
    presentato ricorso al TAR Campania.ഊ29
    Quest’ultimo con sentenza n. 2854 del 26 gennaio 2006, ha respinto il capo della
    domanda intesa ad ottenere l’accesso all’intero fascicolo “P” (permanente), atteso che la
    domanda di accesso è generica e troppo ampia rispetto all’interesse dichiarato in motivazione.
    Pertanto, poiché la tutela amministrativa azionabile esercitabile innanzi la scrivente
    Commissione è alternativa a quella giurisdizionale, il ricorso va dichiarato inammissibile.
    Con riferimento al secondo ricorso inviato alla scrivente Commissione ed avente ad
    oggetto riesame del provvedimento con il quale il Comandante del Comando Provinciale
    Carabinieri – Reparto Operativo Nucleo Informativo - ha consentito l’acceso parziale al
    documento n. …………….. del ……………, nonché copia di tutti i documenti collegati, tra
    i quali il documento …………… del ………………., si osserva che se i documenti richiesti
    sono parte integrante del fascicolo “P” sulla medesima vicenda si è già espresso il TAR
    Campania con la sentenza citata e, dunque, il ricorso è inammissibile.
    Altrimenti, poiché la sommaria esposizione dei fatti descritta nel ricorso e la
    documentazione allegata al medesimo, non consentono alla scrivente Commissione di
    valutare l’effettiva correlazione tra i documenti richiesti e la posizione che si intende tutelare
    mediante il diritto di accesso, e, dunque la fondatezza delle motivazione poste
    dall’amministrazione a base del proprio diniego, il ricorso è dichiarato inammissibile.
    PQM
    La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso del
    20 ottobre 2006, avverso il diniego tacito della stazione al Comando Stazione CC di
    …………, considerato che sulla medesima questione si è già pronunciato il TAR Campania,
    sez. V e che , con sentenza n. 2854 del 2006, lo dichiara inammissibile.
    Con riferimento al ricorso del 20 settembre 2006, avverso il provvedimento di
    diniego dell’accesso formulato dalla Regione Carabinieri …………, Comando Provinciale di
    ………….., Reparto Operativo – Nucleo Informativo dell’11 settembre 2006, considerato che
    non è possibile valutare la correlazione tra i documenti richiesti e l’ interesse ad accedere, lo
    dichiara inammissibile.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTEഊ30
    Ricorso n. 12)
    Ricorrente: Sig. ………………
    contro
    Amministrazione resistente: Comitato
    Provinciale della Croce Rossa Italiana di ……..
    Fatto
    Il Sig. ……………, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 30 agosto
    2006, ha richiesto al Presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di …………, di
    potere prendere visione delle determine amministrative adottate dallo stesso Comitato dal 22
    novembre 2005 al 30 agosto 2006, poiché mai pubblicate e mai portate in visione nelle riunioni del
    Consiglio Direttivo, nonostante le numerose richieste formulate dai consiglieri, e asserendo una
    presunta violazione sulla pubblicità degli atti amministrativi.
    Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro, l’interessato ha presentato ricorso ai sensi
    dell’articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all’amministrazione
    resistente il rilascio della documentazione richiesta.
    Diritto
    Nel merito, il ricorso è infondato.
    In primo luogo, a parere della scrivente Commissione, non si ravvisa la sussistenza, ai sensi
    dell’art. 22 della L.n.241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale dell’istante ad ottenere
    copia della documentazione richiesta, interesse che sia corrispondente ad una situazione
    giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
    Non si ritiene, infatti, che la qualifica di consigliere provinciale della Croce Rossa Italiana
    possa giustificare l’accesso a delle determine dirigenziali che, se non pubblicate, potrebbero anche
    contenere dati di cui si vuole evitare la diffusione.
    Tra l’altro, l’istanza di accesso, oltre che infondata, è in ogni caso eccessivamente onerosa
    per la parte resistente, avendo l’odierno ricorrente richiesto le determine, adottate in un vasto lasso
    di tempo, compreso tra il 22 novembre 2005 ed il 30 agosto 2006.
    In tale richiesta si potrebbe, dunque, ravvisare una forma di controllo dell’attività del
    suddetto Comitato, in palese contrasto con quanto stabilito dall’art. 24, comma 3, che sancisceഊ31
    l’inammissibilità delle istanze di accesso “preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato
    delle pubbliche amministrazioni”.
    PQM
    La Commissione respinge il ricorso.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTE
    Ricorso n. 13)
    Ricorrente: Sig. …………….
    contro
    Amministrazione resistente: ASL n………….
    Fatto
    Il Sig. …………….., avendo sostenuto in data ………………. l’esame-colloquio relativo al
    concorso pubblico di cui al bando pubblicato nel BUR 10 maggio 2004 per l’assunzione di 13
    coadiutori, ha presentato in data 23 agosto 2006 richiesta di accesso alla ASL medesima per avere
    informazioni sulla procedura concorsuale e conoscere l’esito della suddetta prova, unitamente al
    punteggio ottenuto e alla posizione in graduatoria.
    Con ricorso pervenuto a questa Commissione in data 11 ottobre 2006 il ricorrente precisa
    che la procedura concorsuale si è conclusa nel mese di dicembre 2005 e che la graduatoria non è
    ancora stata stilata, segnalando a questa Commissione la violazione dell’articolo 97 Cost. da parte
    dell’amministrazione resistente.
    Diritto
    La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell’istanza formulata dal Sig.
    ……………. in termini di ricorso ai sensi degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n.
    184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con
    le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il
    successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n.ഊ32
    184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l’amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di
    accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo
    sull’istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel
    caso in cui si lamenti l’illegittimo differimento dell’esercizio del diritto di accesso disposto
    dall’amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).
    Nel caso sottoposto all’esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie
    appena riferite, atteso che a monte non è stata formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile
    come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della
    legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere le
    ragioni del ritardo in merito alla pubblicazione della graduatoria del concorso cui il ricorrente ha
    preso parte. Al riguardo si rileva che l’articolo 22 della l. n. 241/90 al comma 4, espressamente
    esclude dalla sfera di operatività della legge le richieste tese all’ottenimento di informazioni non
    incorporate in documenti, come sembrerebbe nel caso portato all’esame di questa Commissione.
    Occorre, tuttavia, considerare che le commissioni esaminatrici sono tenute a redigere
    apposito verbale concernente l’esito delle prove sostenute dai candidati e che, qualora questi
    esistano (la circostanza non è certa), debbono essere rilasciati al richiedente.
    Inoltre, pur non potendo la richiesta formulata dal ricorrente costituire oggetto di ricorso ex
    articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, in quanto non sembrerebbero esistere materialmente i documenti
    richiesti, questa Commissione rileva nell’esercizio dei poteri di cui dispone in base all’articolo 27
    della suddetta legge, che la pubblicazione della graduatoria concorsuale deve essere
    tempestivamente effettuata, in attuazione del più generale principio di trasparenza dell’azione
    amministrativa; principio sulla cui attuazione questa Commissione ha compiti di vigilanza .
    PQM
    La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, fermo restando che il
    comportamento omissivo dell’amministrazione, ove effettivamente verificatosi, sarebbe
    contrario al principio di trasparenza, e possibile aspetto di referto da parte di questa
    Commissione in sede di relazione annuale al Governo e al Parlamento.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTEഊ33
    Ricorso n. 14)
    Ricorrente: Sis………
    contro
    Amministrazione resistente: Questura di
    ………….
    Fatto
    Con “avviso orale” la questura di ……….. ammoniva ……….a cambiare vita ; costui inoltrava istanza
    di revoca di tale avviso , che veniva respinta in base al rilievo che il suo comportamento e la sua
    condotta di vita erano pericolosi per la sicurezza pubblica .
    Successivamente il ……….. , al fine di proporre ricorso gerarchico avverso il diniego di revoca , faceva
    istanza di accesso ai documenti posti a base dell’asserita pericolosità sociale ; l’istanza veniva respinta
    “per motivi di ordine e sicurezza pubblica”.
    Avverso il diniego di accesso il ………… ha proposto ricorso a questa Commissione.
    Diritto
    L’Amministrazione interessata ha negato genericamente l’accesso “per motivi di ordine e sicurezza
    pubblica”.
    Da quanto esposto nel ricorso risulta in punto di fatto che la Questura di ……… ha iniziato nei
    confronti del ricorrente un procedimento che si è allo stato manifestato con il suddetto “avviso orale” :
    sussiste, quindi, ai sensi dell’art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241 , l’interesse diretto, concreto e attuale,
    corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata , del sig. ………… all’accesso ai documenti
    che lo riguardano direttamente.
    Nel contemperamento dei contrapposti interessi, questa Commissione osserva che nel fascicolo
    riguardante il procedimento che ha interessato il sig. ……….. vi sono certamente documenti e
    provvedimenti almeno in parte coperti da segreto relativo all’ordine pubblico : l’autorità competente,
    peraltro, come praticato in casi analoghi, ben può , con opportuni “omissis”, tutelarsi facendo conoscere
    all’interessato quelle che sono le parti necessarie alla sua difesa, anche in linea con la giurisprudenza più
    recente che ha precisato che l’esclusione dall’accesso deve essere limitata esclusivamente ai motivi di
    ordine e sicurezza pubblica che hanno rilevanza generale e non specifica nei confronti dell’accedente.
    Pertanto, il ricorso del sig. ……….. è fondato e va accolto, con i limiti di cui si è detto.
    PQM
    La Commissione accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTEഊ34
    Ricorso n. 15)
    Ricorrente:
    Sig……………………………………………
    Contro
    Amministrazione resistente: Comune di
    ………………..
    Fatto
    Il sig. ………………, ha presentato al Sindaco del Comune di………….., in data 20 luglio
    2006, una richiesta di accesso al progetto strutturale relativo alle
    opere:…………………………………………………………………………………………………..
    La richiesta è stata circoscritta alle opere realizzate, in corso e/o da realizzarsi sull’area identificata
    dal foglio di mappa n. ………….. del Comune di ……………….., particelle n. …………e
    …………. Specifica il ricorrente nell’istanza di accesso di essere comproprietario delle particelle n.
    ………….e n. ………. relative al foglio di mappa n. ………., ed, in particolare, di essere
    proprietario di un fabbricato, posto al numero civico 4 del …………, collocato nella particella n.
    ……………. Prosegue il ricorrente che l’esecuzione delle opere citate ha determinato, nell’area di
    giunzione delle particelle n. …………… e n. ………., uno sbancamento di terreno realizzando una
    scarpata di pendenza 100% ed un dislivello calcolabile tra base e sommità di scarpata intono ai 10
    metri al di sotto delle fondamenta del fabbricato di cui il ricorrente è proprietario. Motiva l’istante
    la propria richiesta sulla necessità di poter verificare se tale dislivello, in considerazione della natura
    geotecnica e idrogeologica dei terreni in questione, possa causare danni sia di natura statica sia di
    natura ambientale, e , dunque costituire un pericolo per il fabbricato di cui è proprietario.
    Il sig. ……………., a seguito del silenzio dell’amministrazione comunale, ha inviato una
    successiva nota, in data 7 settembre 2006, con la quale ha esortato l’amministrazione a dare
    riscontro alla richiesta di accesso.
    In conseguenza dello scadere del termine di trenta giorni, a seguito del quale si è formato il
    silenzio rigetto dell’amministrazione, il sig. …………….. ha presentato, in data 21 settembre 2006,
    ricorso alla scrivente Commissione per l’accesso ai sensi dell’art. 25, l. n. 241 del 1990,
    chiedendole di riesaminare la richiesta di accesso e di ordinare al Comune di ……………..
    l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.ഊ35
    Tuttavia, successivamente alla presentazione del predetto ricorso, è pervenuta alla scrivente
    Commissione una nota con la quale il ricorrente comunica di aver ricevuto dall’amministrazione
    comunale l’invito a recarsi presso i propri Uffici per esercitare il diritto di accesso.
    Diritto
    Preliminarmente si osserva che la competenza avverso le determinazioni con le quali le
    amministrazioni comunali, provinciali regionali negano o differiscono l’esercizio del diritto di
    accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), spetta al difensore civico, mentre la
    Commissione per l’accesso è competente avverso i provvedimenti delle amministrazioni centrali
    e periferiche dello Stato.
    Il ricorso va dichiarato inammissibile, irrilevante essendo in questa sede la circostanza che
    l’amministrazione abbia nel frattempo consentito il chiesto accesso.
    PQM
    La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara
    inammissibile.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTE
    Ricorso n. 16)
    Ricorrente: Sig. ………….. rappresentato e difeso
    dall’avv……….. , presso il quale è elettivamente
    domiciliato in ………….
    Contro
    Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio
    Territoriale del Governo di …………
    Fatto
    Il sig. ………….., nato a ……………, a seguito dell’emanazione del decreto
    prefettizio con il quale l’amministrazione ha disposto il divieto di detenere ogni tipo di arma
    o munizione, ha presentato una richiesta di accesso, nella sola forma della presa visione, allaഊ36
    Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ………………., in data 11 agosto 2006, ai
    documenti inerenti il procedimento volto all’emanazione del predetto decreto. Specifica
    l’istante che la copia dei documenti sarà richiesta, eventualmente, solo a seguito di un loro
    preventivo esame.
    Il ricorrente ha presentato istanza al fine di conoscere i dati e le notizie sulla base dei
    quali i Carabinieri hanno formulato l’informativa, citata nella motivazione del decreto, nella
    quale si affermerebbe che il ricorrente è soggetto a disagi psichici, quali stati confusionali, e
    che il medesimo avrebbe minacciato di morte i congiunti e terze persone.
    Inoltre, poiché nel provvedimento si fa riferimento ad una nota della Questura dalla
    quale “non risulterebbe agli atti titolare di porto d’armi di propria competenza”, il ricorrente
    attraverso l’esercizio del diritto di accesso intende conoscere il significato della nota, nonché
    la rilevanza della medesima rispetto al provvedimento adottato dalla Prefettura.
    Infine, i documenti richiesti sono necessari per integrare la motivazione posta a
    fondamento del ricorso gerarchico proposto in data 21 luglio 2006, per tutelare,
    eventualmente, in sede penale l’onore ed il decoro del ricorrente, e per esercitare la tutela
    giurisdizionale amministrativa.
    L’amministrazione, in data 29 agosto 2006, ha negato il diritto di accesso sulla base
    di una duplice motivazione: in primo luogo, i documenti richiesti in quanto attinenti a vicende
    relative all’ordine ed alla sicurezza pubblica, ed in particolare alla prevenzione di attività
    antigiuridiche, sarebbero esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 24, comma 6 della
    legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 del d.P.R. n. 184 del 2006. Inoltre, alcuni documenti non
    sarebbero detenuti dalla Prefettura – Ufficio del Governo di ………….. ma da altre
    amministrazioni, ossia dal Comando Stazione dei Carabinieri di ………… e dalla Questura di
    ……………… Divisione P.A.S. – Ufficio Armi.
    Avverso tale provvedimento di diniego il sig. ………….., rappresentato e difeso
    dall’avv. ………………., ha presentato, in data 26 settembre 2006, ricorso alla scrivente
    Commissione per l’accesso ai sensi dell’art. 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo di
    dichiarare l’illegittimità del provvedimento di diniego con conseguente accoglimento
    dell’istanza di accesso.
    Diritto
    Il ricorso è fondato.ഊ37
    Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto di accedere agli atti istruttori, informativa
    dei Carabinieri e nota della Questura, sulla base dei quali è stato emanato il decreto prefettizio
    di revoca del provvedimento autorizzativo del porto d’armi.
    La legge n. 241, art. 25, comma 6, autorizza che il Governo ad emanare un
    regolamento inteso a disciplinare i casi di esclusione del diritto di accesso in riferimento ad
    alcune categorie, come nell’ipotesi in cui i documenti “ riguardino le strutture, i mezzi, le
    dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico,
    alla prevenzione d alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche
    investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle
    persone coinvolte, alla attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.
    Il decreto del Ministero dell’Interno n. 415 del 10 maggio 1994, modificato con il
    successivo d.m. n. 508 del 17 novembre 1997, individua le categorie di documenti formati o
    comunque rientranti nell’ambito della disponibilità del Ministero dell’Interno e degli organi
    periferici dipendenti, da ritenere sottratti all’ accesso e, tra questi contempla “ le categorie di
    documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero a fini di prevenzione
    e repressione della criminalità”(art. 3), includendovi, per quel che rileva nel presente ricorso,
    le “relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti
    istruttori relativi a licenze, concessioni ed autorizzazioni comunque denominate od altri
    provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, che contengono notizie relative a
    situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica ed all’attività di prevenzione e
    repressione della criminalità…” (lett. b), nonché “ atti e documenti attinenti ad informazioni
    fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti informali di
    privati…” (lett. c). Tuttavia, tale divieto opera nei limiti in cui il medesimo è necessario per
    assicurare l’ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare
    riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza
    dei beni e delle persone coinvolte.
    La giurisprudenza maggioritaria (v da ultimo TAR Sicilia, sez. I, 18 gennaio 2005,
    n. 4658), orientata ad attribuire la massima difesa al diritto di difesa distinguendo nell’ambito
    della categoria citata quali atti e documenti possano ledere concreti e sovraordinati interessi,
    ha affermato che “va consentito, per garantire il diritto di difesa, l'accesso agli atti istruttori
    della Prefettura che hanno condotto al provvedimento di divieto di detenzione di armi,
    munizioni e materie esplodenti, qualora il diniego opposto ai sensi dell'art. 3, d.m. Interno 10
    maggio 1994 n. 415 sia pretestuoso, in quanto gli atti richiesti non contengano notizie
    d'interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la prevenzione e repressione dellaഊ38
    criminalità, ma mere informazioni sul richiedente il porto d'armi, alcoolista cronico” (TAR
    Liguria , 22 giugno 1999, n. 351).
    Ritiene, pertanto la scrivente Commissione che, a fronte della necessità di parte
    ricorrente di conoscere il contenuto dei documenti, a garanzia del proprio diritto di difesa, il
    ricorso in oggetto debba esser accolto.
    Si ritiene, tuttavia, che non debba essere consentito l’accesso agli atti eventualmente
    afferenti informative penali ed eventuali indagini in corso, anche attraverso il ricorso alla
    tecnica degli “omissis”.
    PQM
    La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso nei limiti
    di cui alla motivazione, e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la
    questione sulla base delle considerazioni svolte.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTE
    Ricorso n. 17)
    Ricorrente: Sig. ………………….
    contro
    Amministrazione resistente: Università degli Studi di
    …………..
    Fatto
    Il Sig. ……………., nella sua qualità di genitore della Sig ……………., in data 16 luglio
    2006 ha chiesto all’amministrazione resistente di poter accedere al curriculum universitario della
    figlia al fine di verificare lo stato di avanzamento del corso di studi intrapreso da sette anni e non
    ancora portato a termine.
    In particolare il Sig. …………. chiedeva di poter accedere ai documenti attestanti:
    - la data di iscrizione della figlia all’Università;
    - il numero di esami sostenuti e la frequenza ai corsi;
    - il recapito del domicilio depositato dalla studentessa presso l’Università.ഊ39
    In data 8 agosto 2006, l’Università dava seguito alla richiesta, negando l’accesso siccome
    non sufficientemente motivato e invitando il richiedente a meglio specificare l’interesse sotteso alla
    richiesta medesima. Nello stesso tempo, inoltre, l’Università faceva correttamente riferimento alla
    necessità di comunicare comunque alla Sig. ……………. il contenuto della richiesta di accesso,
    stante la sua qualità di controinteressata rispetto all’esibizione dei documenti (comunicazione
    effettuata in seguito e precisamente in data 5 ottobre 2006, pervenuta p.c. a questa Commissione il
    16 ottobre successivo).
    In data 15 settembre, il Sig…… presentava ricorso a questa Commissione (pervenuto il 3
    ottobre successivo), chiedendo l’accesso ai documenti suindicati e facendo constare il proprio
    interesse al ricorso allegando memoria depositata al Tribunale civile di ………… ex articolo 183
    c.p.c. nella causa promossa contro la moglie Sig. ……………..
    Diritto
    Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetto controinteressato alla
    richiesta di accesso nella persona di …………. (attesa la sua maggiore età); controinteressato la cui
    presenza è rilevata dalla stessa amministrazione nel provvedimento di diniego dello scorso 8 agosto
    e la cui esistenza, pertanto, doveva considerarsi nota al ricorrente all’atto della presentazione del
    gravame a questa Commissione.
    PQM
    La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso,
    considerato che manca il requisito di cui all’art. 12, comma 4, lettera b), D.P.R n. 184, 12
    aprile 2006, lo dichiara inammissibile
    Roma, 26 ottobre 2006
    IL PRESIDENTE
    Ricorso n. 18)
    Ricorrente: Sig. ……………..
    contro
    Amministrazione resistente: Ministero Ambiente-
    Albo Nazionale gestore rifiuti- Comitato nazionaleഊ40
    Fatto
    Il Sig. ………………. in data 10 aprile 2006 ha inviato all’amministrazione resistente una
    nota con cui segnalava alcune circostanze di fatto e di diritto relative al comportamento tenuto dalle
    Sezioni regionali dell’albo gestori rifiuti in merito al mancato riconoscimento, da parte di queste
    ultime, dei requisiti e dell’esperienza professionale maturata dal ricorrente ai fini dell’iscrizione
    nell’albo dei responsabili tecnici delle imprese del settore in questione.
    La nota inviata all’ufficio del Ministero dell’ambiente era tesa a provocare l’attivazione dei
    poteri di controllo e vigilanza dell’amministrazione centrale sulle articolazioni territoriali
    competenti ad effettuare l’iscrizione richiesta dal ricorrente.
    Il successivo 31 agosto il ricorrente inviava “richiesta di accesso” in ordine all’esito della
    nota suddetta, senza ottenere risposta alcuna nei successivi 30 giorni; per tale motivo, con ricorso
    datato 3 ottobre (pervenuto in data 9 ottobre), il Sig. …………… si è rivolto a questa Commissione
    “…al fine di accedere, in qualità di diretto interessato, all’esito del procedimento originatosi con la
    nota dell’aprile 2006”.
    Diritto
    La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell’istanza formulata dal Sig.
    …………….. in termini di ricorso, per come previsto dagli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12,
    d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore
    primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che
    con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n.
    184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l’amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di
    accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo
    sull’istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel
    caso in cui si lamenti l’illegittimo differimento dell’esercizio del diritto di accesso disposto
    dall’amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).
    Nel caso sottoposto all’esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie
    appena riferite, atteso che non è stata a monte formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile
    come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della
    legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere l’esito
    di un determinato procedimento.
    A tal fine, inoltre, si rileva come nel caso in esame non è nemmeno certo che
    l’amministrazione centrale abbia aperto un procedimento a seguito della nota inviata dal Sig.ഊ41
    …………..; quest’ ultima, invero, costituisce una segnalazione di un accadimento idoneo (in
    astratto) ad attivare l’esercizio dei poteri propri dell’autorità destinataria della nota, senza che vi sia
    alcun obbligo al riguardo, se non quello di prendere in considerazione la rappresentazione
    dell’accaduto.
    PQM
    La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.
    Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTE

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  2. L’art. 22, L. n. 241 cit., infatti, riconosce il diritto in questione “a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, mentre il regolamento attuativo, approvato prima con D.P.R. n. 352/92, successivamente integrato e parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 184/06, specifica nell’art. 2, comma 1, di quest’ultimo che il predetto interesse deve essere “diretto, concreto ed attuale”, e nel successivo art. 4 che le disposizioni in materia si applicano, “anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi”.

    E’ ammissibile il diritto di accesso con riferimento ad attività, la cui disciplina sostanziale (sia pubblicistica che privatistica) non escluda comunque l’applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento, necessari per la corretta gestione di interessi collettivi.

    Il soggetto attivamente legittimato, pertanto, può rivolgersi al legittimato passivo - in base alla normativa in esame - per conoscere singoli atti già materialmente posti in essere, atti che possono essere sia conclusivi che interni, ma che debbono in ogni caso incidere in modo diretto sugli interessi del richiedente, che attraverso l’accesso è messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli interessi coinvolti, nonchè l’esatta assunzione ed elaborazione dei dati decisionali assunti dall’Amministrazione; il medesimo soggetto non può, invece, attivare forme di supervisione di un’attività, che si sospetta inefficiente o inefficace, o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità; in senso preclusivo di tale supervisione dispone, del resto, formalmente l’art. 24, comma 3, della legge n. 241/90, in base al quale “non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni”.

    Questa è la sostanza della pronuncia del Giudice amministrativo di appello che, su domanda di riforma di una sentenza del T.A.R. Lazio, ha (pur solo parzialmente) riconosciuto l’accessibilità degli atti preordinati allo svolgimento di una gara, interpretando restrittivamente la facoltà di accesso per questi ultimi, nel senso sopra evidenziato.


    (Altalex, . Nota di Alessandro Del Dotto)




    Consiglio di Stato

    Sezione VI

    Decisione 27 febbraio 2008, n. 721

    (Pres. Ruoppolo, Est. De Michele)

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

    ha pronunciato la seguente

    DECISIONE

    sul ricorso in appello n. 6796/07, proposto dal COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE OPERE DI INTEGRAZIONE DELL’ACQUEDOTTO SELE-CALORE, GALLERIA DI VALICO CAPOSELE CONZA DETTA PAVONCELLI BIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

    contro

    l’ENTE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CAMPANIA 1 “CALORE IRPINO”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabina Armati e Marco Orlando ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, via Otranto, 18;

    per l'annullamento

    della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 5438 del 14.6.2007, non notificata;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore, alla pubblica udienza del 9 ottobre 2007, il Consigliere Gabriella De Michele;

    Udito l’Avvocato Orlando;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

    FATTO

    Attraverso l’atto di appello in esame, notificato il 30.7.2007, il Commissario Straordinario di Governo per le opere di integrazione dell’Acquedotto Sele-Calore (Galleria di valico Caposele Conza, detta Pavoncelli bis) contestava la sentenza del TAR del Lazio, sede di Roma, sez. III, n. 5938/07 del 14.6.2007, non notificata, con la quale veniva annullato il diniego opposto dal citato Commissario ad una istanza di accesso ai documenti dell’Ente di Ambito Territoriale Ottimale (EATO) Campania 1 – “Calore Irpino” (atto n. 734 in data 8.3.2007), con conseguente riconoscimento del diritto, con tale istanza esercitato.

    Il diritto di cui trattasi si riferiva ad atti, concernenti i lavori di completamento delle opere di integrazione dell’acquedotto Sele-Calore, opere oggetto di gara indetta dal Commissario di Governo, dopo l’interruzione dei lavori della conferenza di servizi, convocata per l’approvazione del progetto previa intesa con le Amministrazioni interessate, tra cui il citato EATO.

    Il predetto Ente, quindi, chiedeva l’accesso ai documenti della procedura in questione e, avendo ottenuto risposta solo in parte positiva, in data 28.12.2006 ribadiva la propria istanza ex artt. 22 e seguenti L. n. 241/90, con riferimento alla seguente documentazione:

    1) ogni atto relativo all’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori, compresa la nomina dei membri della Commissione giudicatrice e gli atti compiuti dalla stessa, incluso il contratto eventualmente siglato dall’affidatario;

    2) ogni atto relativo all’eventuale nomina di una Commissione di collaudo;

    3) ogni eventuale nomina di consulenti tecnici, compresa la procedura di relativa selezione ed ogni perizia eventualmente risultante da tale nomina;

    4) termini del contratto, eventualmente sottoscritto con l’appaltatore dei lavori, relativi alla Galleria “Pavoncelli bis”.

    Con nota n. 734 in data 8.3.2007 l’accesso veniva negato, con provvedimento poi annullato dalla sentenza appellata, nella quale si ribadiva come i documenti richiesti fossero “sufficientemente collegati con l’interesse e le prerogative istituzionali dell’Ente richiedente”, tenuto conto sia degli ambiti di competenza e di tutela, sia delle esigenze di difesa del medesimo Ente, riconducibili al ricorso proposto dall’EATO al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, contro l’ordinanza del Commissario Straordinario del Governo interruttiva della ricordata conferenza di servizi.

    Avverso la predetta sentenza, nel ricorso in appello del citato Commissario Straordinario si contestava l’interesse generale dell’Ente appellato alla tutela della risorsa idrica, spettando al medesimo solo compiti di gestione e programmazione delle infrastrutture necessarie al funzionamento del servizio idrico integrato nel proprio territorio, mentre la tutela e l’uso della risorsa in questione, nonché la promozione di accordi di programma fra le regioni interessate sarebbe stata di competenza delle Autorità di Bacino.

    Le opere idrauliche da realizzare, inoltre, non avrebbero avuto incidenza nell’ambito territoriale di competenza dell’Ente stesso, costituendo la Galleria Pavoncelli bis il “ by pass di un tratto dissestato del canale principale dell’acquedotto Sele-Calore, che serve le popolazioni pugliesi e lucane”; nessun rilievo, infine, avrebbero potuto avere gli atti richiesti nell’ambito del giudizio, pendente davanti al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, giudizio relativo all’esclusione dell’EATO Calore Irpino dalla conferenza di servizi e non alla successiva procedura di affidamento dei lavori.

    DIRITTO

    Il Collegio è chiamato ad accertare i limiti applicativi della disciplina del diritto di accesso, secondo le prescrizioni della legge n. 241/90 - articoli 22 e seguenti - e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 12.4.2006, n. 184, sotto il duplice profilo della legittimazione del soggetto presentatore dell’istanza e dell’idoneità degli atti richiesti ad essere oggetto del diritto potestativo in questione.

    Quanto sopra, con riferimento ad una sentenza emessa in primo grado di giudizio (TAR del Lazio, Roma, sez. III, n. 5938/07), attraverso la quale veniva annullato un provvedimento di diniego (n. 734/CP in data 8.3.2007, ribadito dall’Amministrazione dopo il ricorso avverso un precedente atto preclusivo, innanzi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi), con conseguente riconoscimento del diritto dell’Ente ricorrente di accedere alla documentazione richiesta.

    Sia nel provvedimento impugnato in effetti, sia nel precedente diniego nel medesimo richiamato e confermato (n. 628/CP in data 8.1.2007) – dopo il diverso avviso, espresso dalla citata Commissione per l’accesso il 12.2.2007 – venivano sostenute le seguenti argomentazioni:

    a) assenza di un interesse specifico all’accesso dell’EATO richiedente, in quanto assegnatario di funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato, ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell’opera di cui trattasi;

    b) inidoneità degli atti interni, relativi all’esecuzione dei lavori, ad essere oggetto di accesso, anche per l’assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale;

    c) inibita finalizzazione dell’accesso ad un generalizzato controllo dell’attività svolta dal Commissario di Governo, ex art. 24, comma 3, L. n. 241/90.

    Ad avviso del Collegio, le ragioni esposte nella sentenza appellata possono apparire condivisibili solo per i profili, di cui ai precedenti punti a) e b).

    L’art. 22 L. n. 241 cit., infatti, riconosce il diritto in questione “a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, mentre il regolamento attuativo, approvato prima con D.P.R. n. 352/92, successivamente integrato e parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 184/06, specifica nell’art. 2, comma 1, di quest’ultimo che il predetto interesse deve essere “diretto, concreto ed attuale”, e nel successivo art. 4 che le disposizioni in materia si applicano, “anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi” (cfr. anche, per il principio, Cons. St., sez. VI, 30.3.94, n. 441; Cons. St., sez. IV, 11.1.94, n. 8; TAR Toscana, sez. I, 1.12.93, n. 889): nessun problema dunque, in via di principio, per la legittimazione attiva dell’EATO, in materie attinenti alle finalità statutarie del medesimo, finalità peraltro molto ampie, in quanto connesse alla salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle future generazioni a “fruire di un integro patrimonio ambientale, tutelando gli equilibri ideologici, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatica e prevedendo ogni aspettativa tesa al risparmio e al rinnovo delle risorse idriche”.

    Nella situazione in esame, appare evidente la rilevanza di un intervento infrastrutturale, come quello di cui si discute, sull’equilibrio idrogeologico del territorio in cui viene effettuato l’intervento stesso, trattandosi di intervento incidente sul prelievo della risorsa idrica e sulle modalità di canalizzazione della medesima verso le popolazioni pugliesi e lucane (senza che queste ultime possano ritenersi coinvolte in via esclusiva, tenuto conto delle complesse interconnessioni, che condizionano il regime di deflusso e di raccolta delle acque).

    Detta rilevanza – ampiamente illustrata anche in relazioni tecniche, inerenti la fase difensiva innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – risulta del resto da quest’ultimo confermata attraverso la sentenza n. 123/2007, che ha accolto il ricorso dell’EATO avverso la mancata conclusione dei lavori della conferenza di servizi, cui il medesimo doveva partecipare in ordine alla fattibilità delle medesime opere.

    La sentenza sopra citata in effetti, in quanto coinvolge (con pieno accoglimento delle ragioni dell’EATO ricorrente) anche il bando di gara per le opere di integrazione dell’acquedotto ed il progetto definitivo dei lavori per la galleria di valico, recepisce evidentemente la posizione legittimante dell’ente in ordine all’apporto valutativo da fornire ma pone, semmai, in dubbio solo la persistenza dell’interesse all’accesso, avverso atti almeno in parte consequenziali o comunque connessi a quelli annullati dal medesimo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

    L’ampiezza della domanda di accesso di cui trattasi e la complessità delle fasi procedurali già espletate, tuttavia, inducono a ritenere non superato l’interesse attuale ad una pronuncia, circa la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza, che è oggetto del presente giudizio.

    Quanto poi alla riferibilità degli atti – oggetto della medesima istanza – alla fase esecutiva del progetto di integrazione dell’acquedotto e alla ripresa dei lavori della galleria di valico, detta “Pavoncelli bis”, il Collegio ritiene di poter aderire all’indirizzo giurisprudenziale che – in presenza di una moltiplicazione dei centri di imputazione di interessi pubblici e di crescente ricorso a strumenti privatistici, per il soddisfacimento di tali interessi – ritiene ammissibile il diritto di accesso con riferimento ad attività, la cui disciplina sostanziale (sia pubblicistica che privatistica) non escluda comunque l’applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento, necessari per la corretta gestione di interessi collettivi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 8.6.2000, n. 3253; Cons. St., sez. VI, 5.3.2002, n. 1303, 24.5.2002, n. 2855 e 13.5.2003, n. 2549).

    Le disposizioni sopra riportate debbono però essere coniugate con la ratio del diritto di accesso, enunciata dallo stesso art. 22, che sul punto richiama la trasparenza e l’imparzialità dell’Amministrazione, non anche l’efficienza e l’efficacia del relativo operato.

    Il soggetto attivamente legittimato, pertanto, può rivolgersi al legittimato passivo - in base alla normativa in esame - per conoscere singoli atti già materialmente posti in essere (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 10.4.2003, n. 1925, nonché art. 2 D.P.R. n. 184/06 cit), atti che possono essere sia conclusivi che interni, ma che debbono in ogni caso incidere in modo diretto sugli interessi del richiedente, che attraverso l’accesso è messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli interessi coinvolti, nonchè l’esatta assunzione ed elaborazione dei dati decisionali assunti dall’Amministrazione; il medesimo soggetto non può, invece, attivare forme di supervisione di un’attività, che si sospetta inefficiente o inefficace, o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità; in senso preclusivo di tale supervisione dispone, del resto, formalmente l’art. 24, comma 3, della legge n. 241/90, in base al quale “non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni”.

    Certamente infatti la trasparenza, incentivata dalla legge n. 241, è fattore propulsivo di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, ma il perseguimento di tale obiettivo non può che discendere da un complesso di fattori, non ultimi quelli inerenti al sistema dei controlli, che non debbono essere esercitati in modo atipico, tramite affidamento all’iniziativa di singoli cittadini, ovvero di pur legittimi rappresentanti di interessi collettivi o diffusi.

    Nella situazione in esame, come ricordato nella parte in fatto della presente decisione, è stato richiesto di prendere conoscenza di una serie generalizzata di atti, per i quali appaiono incerti non solo il diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti, ma persino la materiale esistenza alla data della richiesta.

    Come già illustrato, d’altra parte, il diritto di accesso non può trasformarsi - come nella fattispecie si vorrebbe - in un generalizzato conferimento agli amministrati di poteri ispettivi che, per quanto mossi da finalità di pubblico interesse, esulano dalle finalità della legge n. 241/90 e rientrano propriamente nella disciplina dei controlli (cui possono essere di giovamento e di impulso, ma senza alcuna confusione, gli istituti partecipativi, previsti dalla legge sul procedimento).

    Se da una parte, dunque, l’EATO di cui trattasi aveva titolo a partecipare alla fase preparatoria, coordinata in sede di conferenza di servizi (come ormai riconosciuto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche) è anche vero che l’interruzione di tale conferenza non poteva conferire al medesimo Ente, in via surrogata, un diverso titolo di ingerenza preventiva nelle condizioni generali del contratto da stipulare, nelle ulteriori (presumibilmente non ancora avviate) fasi di direzione lavori e di collaudo delle opere, nonché persino nelle dichiaratamente “eventuali” (e, quindi, meramente ipotizzate) consulenze tecniche, disposte con scelta discrezionale dal Commissario di Governo (ferma restando, viceversa, la possibilità di accedere a singoli atti delle fasi sopra indicate in presenza di specifici episodi della fase esecutiva, di rilevata incidenza su questioni di competenza dell’EATO, nei termini di cui al già citato art. 2 del D.P.R. n. 184/06).

    Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso possa essere accolto solo in parte, dovendo essere confermato l’annullamento del diniego opposto dal Commissario Straordinario del Governo, solo per quanto riguarda la denegata legittimazione del soggetto richiedente e l’astratta inidoneità della fase di esecuzione dell’appalto come possibile oggetto di diritto di accesso; risulta invece fondato il richiamo, da parte del medesimo Commissario, dell’art. 24, comma 3 della legge n. 241/90, con conseguente legittimità del diniego sotto tale profilo, in rapporto agli atti genericamente e cumulativamente indicati nell’istanza; quanto alle spese giudiziali, infine, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle ragioni difensive della parte appellante

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte, l’appello n. 6796/07, specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla parzialmente la sentenza del TAR del Lazio n. 5938/07 del 14.6.2007, nei termini di cui in motivazione; Compensa le spese giudiziali.

    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma, il dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2007, con l'intervento dei Signori:

    Giovanni Ruoppolo Presidente

    Carmine Volpe Consigliere

    Domenico Cafini Consigliere

    Francesco Caringella Consigliere

    Gabriella De Michele Consigliere est.

    Presidente

    GIOVANNI RUOPPOLO

    Consigliere Segretario

    GABRIELLA DE MICHELE GIOVANNI CECI

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27/02/2008

    (Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

    Il Direttore della Sezione

    MARIA RITA OLIVA

    CONSIGLIO DI STATO

    In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

    Addì ................................... copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero .............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n. 642.

    Il Direttore della Segreteria

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