sabato 27 dicembre 2008

SICUREZZA STRADALE "AREA MERCATO"

http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/10/oggetto-nota-interpretativa-richiesta.html
sindaco siamo sempre in attesa di capire la verità...... anche su questa Nuova richiesta di variante .......forse in DIA?


Cass. Sez. III n. 47108 del 19 dicembre 2008 (Ud. 25 nov. 2008) Pres. Lupo Est. Lupo Ric. Lumini ed altri Urbanistica. Opere in totale difformità L'art.7, primo comma, della legge n.47/85 (ora art.31, comma 1, d.P.R. 6/6/2001 n.380) definisce le "opere eseguite in totale difformità dalla concessione" (la cui realizzazione concretizza il reato previsto dal successivo art.20, lettera b), includendovi quelle che comportano "l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile". Sulla base di tale definizione si ha totale difformità quando si costruisce qualcosa di nuovo rispetto al provvedimento amministrativo e che ha una sua autonomia e funzionalità tale da potere essere considerato a sé stante. La definizione non si pone in contrasto con l'orientamento già affermato secondo cui si ha totale difformità quando sono stati realizzati lavori nuovi o aggiuntivi rispetto a quelli per cui fu data la concessione, rispetto ai quali, se considerati autonomamente, sarebbe stata necessaria la concessione edilizia


Sindaco aspetto le sue risposte per capire.













mercoledì 24 dicembre 2008

CONTRATTI PER ACQUISTI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI..................

http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/08/consigliere-comunale-di-maggioranza.html
questa non le sembra una prova Sindaco ?
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/12/indennita-al-direttore-generale.html
Risposta del Sindaco leodori all'interrogazione.........

INTERROGAZIONE
PREMESSO CHE
Ø L’art. 23 della Legge 18.04.2005 n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004) dispone che: “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”; Ø L’art. 3, comma 25, del D. L. 203/2005 stabilisce che: “Fino al 31 dicembre 2008, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7.”; Ø L’art. 3, comma 24, del D. L. 203/2005 stabilisce che: “Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le società concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a) fino al 31 dicembre 2008 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.Ø Il parere reso dal Procuratore Generale della Corte dei Conti in data 2 agosto 2007. CONSIDERATO CHE Ø Con la deliberazione di giunta Comunale n. 291 del 29.12.2005 è stata concessa una proroga di due anni, dal 31.12.2005 al 31.12.2007, alla società Globo Tributi s.r.l per il servizio di “accertamento e la riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni”; Ø Con deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 23.11.2007 si è ulteriormente prorogato il contratto di che trattasi per ulteriori tre anni, dal 31.12.2007 al 31.12.2010, con la Ditta Globo Tributi s.r.l. ai sensi dell’art. 3, comma 25 del D.L. 203/2005.


Tutto ciò premesso, lo scrivente: INTERROGA LA S.V.

1) Per conoscere la normativa in base alla quale l’Amministrazione comunale, con deliberazione n. 291 del 29.12.2005 si è arrogata il diritto di prorogare il contratto alla società Globo Tributi s.r.l. scaduto, in data 31.12.2005, per ulteriori due anni, violando conseguentemente le disposizioni comunitarie, ovvero l’art. 23 della Legge n. 62 del 18.04.2005 richiamata in premessa;

2) Per comprendere in base a quale criterio l’art. 3, comma 25 del D. L. 203/2005 può consentire agli enti locali di prorogare i contratti in corso fino al 31.12.2010 per le società iscritte all’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D. Lgs. 446/1997;

3) Per ottenere chiarimenti in merito alla legittimità dell’applicazione dell’art. 3, comma 25 del D. L. 203/2005 che, stante la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 23.11.2007, ha permesso all’Ente di prorogare su base fiduciaria il contratto con la Globo Tributi s.r.l. fino al 31.12.2010. A tal proposito, va preliminarmente precisato che, il contratto di che trattasi era scaduto in data 31.12.2005, ovvero circa due anni prima la data di pubblicazione della deliberazione n. 202 del 31.12.2007; non si comprende pertanto in base a quale normativa italiana ed europea un contratto formalmente scaduto a fine del 2005 può considerarsi in corso a fine del 2007;

4) Per conoscere in che data la Globo Tributi s.r.l. si è iscritta e, se risulta tuttora iscritta, presso l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione dei tributi e quelle di riscossione ai sensi dell’art 53, comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997;

5) Per ottenere chiarimenti circa i criteri per cui la S.V. è solita ricorrere all’affidamento fiduciario di lavori e servizi, violando conseguentemente le varie normative in materia, nonché le disposizioni comunitarie, con dubbie giustificazioni come, a titolo esplicativo quella utilizzata per la proroga fiduciaria concessa alla Globo Tributi s.r.l. per il servizio in questione (Viste le articolate procedure per l’espletamento delle varie fasi di gara e i tempi ristretti…);

6) Per ottenere chiarimenti circa la mediocre funzione di supporto amministrativo resa dall’ex Direttore Generale Dott. Piero Pescatori e dall’attuale Direttore Generale Dott. ssa Daniela Urtesi che, evidentemente “distratti” dalle generose indennità che la S.V. sembra sia solito attribuire, non si impongono nel rispetto della legge e dei vari regolamenti comunali. A tal proposito, a titolo esplicativo, si chiedono puntuali spiegazioni circa le motivazioni per cui l’attuale Direttore Generale Dott. ssa Daniela Urtesi, pur avendo rilevato un danno di natura erariale cagionato dall’Amministrazione e dall’ex Direttore Generale Dott. Piero Pescatori, nell’illegittimo conferimento delle indennità per le c.d. Alte Professionalità, si è ben guardato dal denunciare i fatti alla competente Procura della Corte dei Conti. Di contro, si è reso immediatamente disponibile al recupero forzato delle indennità conferite ai sette Capi Area come fossero stati quest’ultimi ad esigerle e, non la S.V., con il mediocre supporto amministrativo dell’ex Direttore Generale a conferirle, per oscuri fini ed obiettivi che esulano da qualsiasi logica di buon governo amministrativo. Va, in effetti, precisato che lo scrivente ha sollevato molteplici dubbi circa la legittimità di predette indennità fin dalla prima metà del 2006 senza, tuttavia, ottenere la dovuta attenzione sia da parte della S.V. che dall’ex Direttore Generale Dott. Piero Pescatori;

7) Per ottenere chiarimenti in merito alle linee di indirizzo che vorrà adottare al fine di ripristinare ordine e legalità in ambito comunale. Lo scrivente ritiene che, il modus operandi adottato dalla S.V., presto o tardi, finirà sotto la lente d’ingrandimento dei vari organi di controllo e ispezione, con inevitabili ripercussioni sui Capi Area responsabili, sotto l’aspetto gestionale, delle centinaia di illegittimità che è possibile rinvenire nella maggior parte degli atti amministrativi approvati dall’Amministrazione Comunale. Il recupero coatto delle indennità per le c.d. Alte Professionalità, disposto senza troppi scrupoli dalla S.V. e, messo in atto dal Direttore Generale Dott. ssa Daniele Urtesi, ne costituisce una incontrovertibile testimonianza. Forse la S.V. sta aspettando di vedere il “colore politico” o le generalità del prossimo Sindaco di Zagarolo per denunciare ai preposti organi di controllo e sorveglianza (Procura della Corte dei Conti, Procura della Repubblica, Servizi Ispettivi, Prefettura, ecc.) la mediocre gestione amministrativa con cui è stato governato il Comune di Zagarolo nell’ultimo decennio, con gravi e dirette ripercussioni in capo all’organo di gestione? D’altronde, a titolo esplicativo, se il bilancio comunale dovesse presentare un gran numero di lacune ed anomalie, queste non possono essere ricondotte in capo all’organo politico, ma a quello di gestione che sarà tenuto a risponderne in sede amministrativa, civile e penale;
Giova, infine, evidenziare che la Globo Tributi s.r.l. ha instaurato un contratto di natura privata con l’Agenzia All Service di Patrizia Brini, moglie del Consigliere di maggioranza Alfredo Palamidesse, in base al quale il Servizio in questione è stato subappaltato alla All Service s.r.l. Ciò premesso, assunto che non esista alcun rapporto diretto, indiretto o di qualsiasi altra natura tra il Comune di Zagarolo e la All Service, come la S.V. ha tenuto a precisare con nota, prot. n. 18072 del 26.8.2008, la escamotage di assegnare il servizio ad un soggetto “esterno” che, successivamente, lo ha conferito ad un consigliere comunale di maggioranza, peraltro della medesima forza politica di cui la S.V. è capogruppo alla Provincia di Roma, costituisce un becero raggiro che avvilisce l’intelligenza dei Consiglieri Comunali e, più in generale, quella di tutti i cittadini di Zagarolo. In assenza di una risposta nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale in merito ai fatti esposti in narrativa, lo scrivente, avverte sin d’ora che, inoltrerà la presente, corredata con la documentazione che riterrà opportuna, alla competente Procura della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica affinché ne accertino eventuali reati di natura erariale e penale.

Cons. Cav. Mario Procaccini.

domenica 21 dicembre 2008

LA LEGGE NON AMMETTE" IGNORANZA"

http://marioprocaccini.blogspot.com/2007/12/richiesta-discussione-al-presidente-del.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/11/storie-italiane-paese-che-vai.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2007/11/legge-regionale-n82001-carburanti.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/10/oggetto-nota-interpretativa-richiesta.html

sindaco I commercianti di Zagarolo sono tutti " UGUALI" la legge dice si!!!!!!! lei?




3° CAPITOLO : IL DELITTO DI CONCUSSIONE NELL’ATTUALE TESTO DELL’ART. 317 : IN PARTICOLARE NELLA FORMA DELL’INDUZIONE.

1. LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 86 / 90.

La norma dell’articolo 317 , così come modificato dall’art. 4 della legge 26 aprile 1990 , n° 86 , stabilisce che :
“ Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che , abusando della sua qualità o dei suoi poteri , costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo , danaro o altra utilità , è punito con la reclusione da quattro a dodici anni “.
Rispetto al vecchio testo si evidenziano dunque le seguenti modifiche :
1) estensione dell’incriminazione all’incaricato di un pubblico servizio ;
2) sostituzione dell’espressione “ abuso delle funzioni “ con quella “ abuso di poteri


come si rileva nella nota sono presenti due ufficiali di polizia giudiziaria! avranno applicata la legge ?











Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui gia' compiuto, la pena e' della reclusione fino ad un anno (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

venerdì 19 dicembre 2008

lA VERA OPPOSIZIONE "" MARIO PROCACCINI" LA DESTRA ZAGAROLO

http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/06/e-io-pa-go.html

Oggi la destra ( il consigliere procaccini ) finalmente ha visto realizzato un suo progetto , LA MESSA in sicurezza dell'incrocio del CIMITERO.
LA DESTRA C'E' e ci sarà !!
Da oltre quattro anni ho lottato e fatto battaglie per questo...........
L'opposizione di Mario Procaccini forse come dicono e' TROPPO.... però è l'unica opposizione al mal governo del SINDACO Leodori:




Sicurezza Stradale -Valle Martella .

http://marioprocaccini.blogspot.com/2007/11/ad-capi-area.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/05/al-presidente-commissione-bilancio.html
Valle Martella via Prenestina dove sono i punti luce ?
assessori .....cosa ne penseranno i vostri elettori di queste foto ?
Chi deve fare ..... faccia non dorma !
Altrimenti si abbia la forza di rimettere il mandato ricevuto.
LA DESTRA C'E' e lo richiederà con forza.















giovedì 18 dicembre 2008

AL DIRETTORE GENERALE COMUNE "ZAGAROLO"

http://marioprocaccini.blogspot.com/2007/11/storia-de-piano-regolatore-generale-sua.html

D.ssa siamo in attesa di ricevere la documentazione richiesta.
D.ssa come mai gli uffici non trovano tempo per risponedere alle richieste dei consiglieri Comunale, mentre trovano il tempo per preparare Varianti di Piano gia bocciate dalla Regione Lazio?
Richiesta atti inoltrata tramite il Consiglio Comunale del 4.12.2008.




regolamento Comunale
Conv. Consiglio del 22.12.08 " 5" richieste di variante al PR G! Scusi Sindaco colle lungo-mi sembre che fu ricondotto a zona agricola..... perchè oggi una nuova variante... cosa si cela dietro questa nuova variante ? forse la riduzione del vincolo CIMITERIALE.

P R G Comune Zagarolo- approvato dalla Regione Lazio- nell'anno 2006.

"" un passo del PRG " e inoltre sempre in riferimento del sub ambito B2.1b si prescrive che le aree ricadenti nei seguenti sub ambiti:
· Colle Lungo;
· Colle Massimo;
· Colle dell’Uliveto
siano ricondotte a zona agricola in quanto le stesse non risultano avere le caratteristiche di nuclei abusivi





domenica 14 dicembre 2008

NE E' VALSA LA PENA?????

http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/12/il-cimitero-il-luogo-che-misura-la.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/10/vacanze-new-york.html

Al Direttore Generale
Dott. ssa Daniela Urtesi

Oggetto: richiesta informazioni in merito alla “delegazione per la firma dell’accordo di programma tra il comune di Zagarolo e il Touro College” - deliberazione di giunta comunale n. 232 del 26.10.2005.
.

Ai fini dell’espletamento del proprio mandato consiliare e, con riferimento alla deliberazione di giunta comunale n. 232 del 26.10.2005 , si chiede di conoscere:

1) le generalità di coloro che effettivamente si sono recate a New York, presso la
sede della Touro University, per la firma dell’accordo in oggetto;
2) la durata del viaggio;
3) la spesa complessiva sostenuta dall’ente;
4) le spese sostenute da ciascun componente della delegazione;
5) il capitolo di bilancio in cui è stata imputata la spesa;
6) copia delle fatture attestanti le spese sostenute per ciascun componente.

Si resta in attesa di una risposta nei tempi stabiliti dal vigente Regolamento Comunale.


Cons. Cav. Mario PROCACCINI.

venerdì 12 dicembre 2008

ABUSIVISMO EDILIZIO" CERCASI CHIAREZZA "

NEWS dal LAZIO (e non solo...):Abusivismo edilizio a Riano: sequestrati 117 edificiROMA (10 dicembre) - Un intero paese sorto dal nulla: 117 edifici costruiti su 16 lottizzazioni abusive per una superficie pari a 131 ettari. Sono i numeri del maxi sequestro effettuato questa mattina dal corpo forestale a Riano, piccolo Comune alle porte della Capitale. L'area interessata dal sequestro si trova a pochi chilometri dal centro storico della cittadina, tra le vie Flaminia e Tiberina. L'operazione, una delle più vaste contro l'abusivismo edilizio condotte dalla Forestale negli ultimi anni, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli e ha visto iscritte sul registro degli indagati 193 persone, alle quali è stato contestato il reato di lottizzazione abusiva. Nell'area del sequestro, classificata come zona agricola, sarebbe stata consentita l'edificazione strettamente correlata all'attività e allo sviluppo delle imprese agricole, con la sola possibilità, ma a specifiche e tassative condizioni, di realizzare dei borghetti agricoli. Sono stati invece costruiti immobili, già in parte abitati, che mancavano di ogni presupposto legato al processo di coltivazione dei terreni. Gli interventi edilizi abusivi hanno letteralmente stravolto, rendendola ormai irriconoscibile, l'intera area. Oltre ai 117 edifici a destinazione residenziale, sono state costruite recinzioni e strade ed effettuati diversi interventi di urbanizzazione. Tra i 193 indagati figurano i titolari delle singole concessioni edilizie, i direttori dei lavori, i costruttori e alcuni funzionari dell'Ufficio tecnico del Comune di Riano. Legambiente: le ruspe cancellino lo scempio. «Ora la parola va data alle ruspe, se necessario operando da parte della regione Lazio con i poteri sostitutivi nei confronti del Comune; non c'è altra soluzione per mettere la parola fine a questo scempio». Questa la proposta del presidente di Legambiente Lazio Lorenzo Parlati. «I furbetti di Riano hanno finito di divertirsi a danno del territorio e della legalità - ha aggiunto Parlati - Da un lato, è assurdo assistere ancora oggi a fatti di questa gravità. È inconcepibile e folle fare sfascio delle istituzioni in questo modo e pensare di utilizzare 131 ettari abusivamente e impunemente». Nell'area del sequestro, ha spiegato Parlati, «sono stati costruiti immobili, già in parte abitati, che mancavano di ogni presupposto legato al processo di coltivazione dei terreni. Gli interventi edilizi abusivi hanno letteralmente stravolto, rendendola ormai irriconoscibile, l'intera area».I Verdi: la Regione apra un'indagine. Il capogruppo dei Verdi alla Regione Lazio Enrico Fontana invita la Regione ad aprire «un'indagine amministrativa che porti, come previsto dalla nuova legge regionale sul contrasto all'abusivismo edilizio, alla revoca delle concessioni, alle procedure per l'abbattimento degli immobili illegali e alla nomina del commissario ad acta».

giovedì 11 dicembre 2008

VALLE MARTELLA FOGNE A CIELO APERTO.

L'art. 260 del 152/2006 recita che "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni".
La storia si ripete.............oggi 15.12.2008 0re 10,30 via Cimabue Escrementi sul manto stradale!

http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/05/al-presidente-commissione-bilancio.html (Contributi)

L'uomo sulla luna la c a..a nelle case! Assessore - Sindaco ecco il risultato della vostra amministrazione! Vergognatevi!




Foto 2 Via Gimabue



foto n.1.

Assessore Bonamoneta cosa ne penseranno i suoi elettori di questa foto? Si dimetta e così farà qualcosa di buono per il suo territorio!








http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/06/valle-martella-problematiche-vecchie-e.html
http://irpinianelmondo.wordpress.com/2008/07/18/caserta-rifiuti-tossici-e-discariche-abusive-bliz-contro-le-ecomafie/
http://marioprocaccini.blogspot.com/2007/12/lettera-di-un-cittadino-di-zagarolo.html
http://it.youtube.com/watch?v=urfg7jLlb-M
http://it.youtube.com/0sasel0
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/11/aaa-vendesi-terreno-comunale-al.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/05/al-presidente-commissione-bilancio.html
Lavori fatti sempre con approssimazione e al Risparmio..........ecco i risultati !
OGGI 11.12.2008 FOGNE A CIELO APERTO -VALLE MARTELLA FRAZ. DI ZAGAROLO (RM) IN VIA GIMABUE SI POTEVA AMMIRARE UN TORRENTE DI "ESCREMENTI " SUL MANTO STRADALE !
In questo caso non si può far finta di nulla, LA DESTRA chiede formalmente le dimissioni dell’assessore ai Lavori Pubblici Antonella BONAMONETA .

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Nel nostro Comune esiste l'assessore preposto per le aree Cimiteriali ?





venerdì 5 dicembre 2008

LEODORI RIDUCE IL VINCOLO CIMITERIALE -LE SOLITE SPECULAZIONI URBANISTICHE.

ECCO COSA SI CELA DIETRO LA RIDUZIONE DEL VINCOLO CIMITERIALE.
TUTTE LE GRANDI CIVILTA' DEL PASSATO AVEVANO RISPETTO VERSO I DEFUNTI.....
MENTRE TU LI TRATTI COME IMMONDIZIA. VERGOGNATI !
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Caro LEODORI prendi nota..............
Il cimitero è il luogo che misura la cultura e la civiltà di un popolo.
Questo dovrebbe valere anche per gli amministratori di Zagarolo che invece pensano che il Cimitero è solo uno ostacolo ai lori affari .Non penso che al posto del cuore avete una pietra,dimostratelo tirate fuori i sentimenti e vi renderete conto quanto è spiacevole e irratante essere molestati in un momento di raccoglimento dal frastuono delle industrie che voi volete realizzare.

Regolamento di Polizia Mortuaria.
Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali
Articolo 54
1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
Articolo 55
1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.
Articolo 56
1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, dalle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.
Articolo 57
1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni.
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.
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Direbbe l'0n. DI PIETRO- che ci 'azzecca l'art.47 ?
Articolo 47
1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili


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FORSE AL NOSTRO SINDACO SFUGGE CHE PRIMA O POI ANCHE LUI DOVRA' FINIRE LI.
-riportiamo alcune norme-
Le finalità perseguite dalla normativa (cfr. attualmente art. 28 l. 1 agosto 2002 n. 166) in tema di vincolo cimiteriale sono di superiore rilievo pubblicistico e rivolte essenzialmente a garantire la futura espansione del cimitero, a garantire il decoro di un luogo di culto nonché, non da ultimo, assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri. Trattasi, quindi, di una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul bene e non suscettibile di deroghe di fatto, siccome riconducibile a previsione generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di beni che si trovino in una determinata situazione, e perciò individuabili a priori (cfr Cass. Civ. sez. I, 29.11.2006 n.25364). La natura assoluta del vincolo non si pone in contraddizione logica con la possibilità che nell’area indicata insistano delle preesistenze, e/o che ad esse vengano assegnate destinazioni compatibili con la esistenza del vincolo (Cass. Civ. sez. I, 16.07.1997, n.6510), ma essa mira essenzialmente ad impedire l’ulteriore addensamento edilizio dell’area giudicato ex lege incompatibile con le prioritarie esigenze di tutela igienico-sanitaria, e di tutela del culto sottese alla imposizione del vincolo