lunedì 31 dicembre 2012

buon 2013

mi auguro che il nuovo anno porti tranquillità a tutti e che non si parli solo di violenza sulle donne...ma si parli anche della viiolenza nelle mure domestike!quante donne accoltellano i mariti? Non deve fare scandolo solo la morte di una donna......la violenza è sempre violenza da qualsiasi parte arrivi.AUGURI di buon anno a tutti!


venerdì 28 dicembre 2012

URBANISTICO - Ristrutturazione - Distinzione tra ristrutturazione pesante e

URBANISTICO - Ristrutturazione - Distinzione tra ristrutturazione pesante e


ristrutturazione leggera - Artt. 10, c. 1, lett. c) e 22, c. 1 d.P.R. n.

380/2001 - Titolo abilitante - Sanzioni applicabili in caso di interventi

abusivi.
La distinzione tra le due tipologie di ristrutturazione edilizia
(cd. pesante, disciplinata dall’art. 10, comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001

e cd. leggera, disciplinata dall’art. 22, comma 1 dello stesso D.P.R.) rileva

sotto un duplice profilo: quanto al titolo abilitante all’edificazione e quanto

alle sanzioni applicabili in caso di interventi abusivi. Sotto il primo profilo,

mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante sono subordinati a

permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”

sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività; sotto il secondo

profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” sono

sanzionati (allorchè abusivi) con la rimozione o la demolizione dell’opera,

ovvero, nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile,

con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art.

33 del D.P.R. 380/2001, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”,

invece, possono essere sanzionati (ove abusivi) soltanto con l’applicazione di

una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 D.P.R.

380/2001. Pres. Binachi, Est. Limongelli -

lunedì 24 dicembre 2012

BUON NATALE

Auguro inoltre a tutti Voi di accogliere l'Anno Nuovo con tutte le speranze e le aspettative che Vi hanno accompagnato fino ad ora, nell'attesa di costruire insieme tutte quelle che si realizzeranno per rendere migliore la qualità della nostra vita.







martedì 18 dicembre 2012

SINCERI AUGURI DI BUONE FESTIVITA'




Sinceri auguri di Buone Festività

Carissimi, condivido con Voi e le Vostre famiglie, il calore e i valori del Santo Natale.

Auguro inoltre a tutti Voi di accogliere l'Anno Nuovo con tutte le speranze e le aspettative che Vi hanno accompagnato fino ad ora, nell'attesa di costruire insieme tutte quelle che si realizzeranno per rendere migliore la qualità della nostra vita.

Cav. Procaccini Mario

mercoledì 5 dicembre 2012

E' NATALE

E' NATALE se ami, è natale se doni,se chiami qualcuno che è solo a stare con te, è natale se vivi,se dai un sorriso a chi non sa farlo,se sei vicino a c hi soffre più di te: E' NATALE se stringi al tuo cuore un bambino come se fosse tuo figlio anche se non lo è, E' natale ogni giorno se sai dare amore anche a chi non sa amare. E' NATALE auguri con amore a tutti voi.
Cav Mario Procaccini

martedì 13 novembre 2012

Cassazione: Non commette reato l’ex che non versa l’assegno di mantenimento se la moglie può mantenere i figli

8/10/10

Cassazione: Non commette reato l’ex che non versa l’assegno di mantenimento se la moglie può mantenere i figli
Cambio di rotta della Cassazione sugli obblighi verso i figli. Infatti, l’ex marito che non versa l’assegno di mantenimento alla moglie e ai figli non commette reato, se la donna non è indigente e non fa mancare ai minori i mezzi di sussistenza. Si tratta di un’inadempienza civilistica che non ha alcuna rilevanza penale.
Lo ha sancito la Suprema Corte che, con la sentenza 36190 di oggi, ha accolto il ricorso di un padre condannato per violazione degli obblighi familiari. L’uomo non aveva versato l’assegno di appena duecento euro che doveva dare all’ex moglie per contribuire al mantenimento dei figli, e sia il Tribunale di Taranto sia la Corte d’Appello di Lecce l’avevano condannato per il reato previsto dall’art. 570 del codice penale, che punisce chi fa mancare ai figli i mezzi di sussistenza. Condanna annullata dalla sesta sezione penale, con una decisione che sembra andare controcorrente rispetto alla linea solitamente adottata dalla giurisprudenza sul tema, che ha più volte ribadito come il padre non possa sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli, solo perché questi sono aiutati economicamente da terzi. Senza andare troppo in là nel tempo, proprio una sentenza del 2009, la 2736, aveva stabilito che “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza.” La decisione di oggi assolve invece il padre dal reato, se la madre può comunque provvedere ai figli. “L'unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati” si legge infatti in sentenza “si realizza allorché l'omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell'assegno, ne consegue che non risponde del reato di cui al comma 1 dell’art. 570 c.p. il coniuge che non versa l’assegno di mantenimento ai figli, qualora la capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza.”
ECCO L'ESTRATTO DELLA SENTENZA:
Ex coniuge non versa l’assegno di mantenimento - Non si configura un reato ma solo una inadempienza senza rilievo penale se la moglie non versa in stato di indigenza
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 08.10.2010, n. 36190
FATTO

Chiamato a rispondere del reato ex artt. 388-570 cpv. cp., per non avere ottemperato all’obbligo di corrispondere, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, fra cui uno minore, l’assegno mensile di € 206,58 disposto con sentenza di separazione passata in giudicato il 21.10.1999, così facendo mancare i mezzi di sussistenza, (…) ritenuto responsabile dal Tribunale di Taranto del reato di cui al comma 1 dell’art. 570 cp., così modificata la rubrica, essendosi ritenuto che l’accertata inadempienza dell’imputato al predetto obbligo civilistico non potesse integrare l‘ipotesi di cui al cpv. del cit art. 570 c.p., stante l’assenza delle condizioni di indigenza in capo alla ex moglie del (…) affidataria dei figli.

Adita dall’impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, con sentenza del 12.02.2009, confermava la pronuncia di primo grado.

Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo che la Corte di merito non ha adeguatamente motivato in ordine alla capacità economica del (…) e ha illegittimamente respinto l’eccezione con cui si era denunciata l’impossibilità di ricondurre la condotta ascritta alla fattispecie di cui all’art. 570, comma 1,c.p.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.

Nella specie, invero, il Tribunale, dando rilievo alla capacità economica della ex moglie affidataria dei figli, ebbe, da un lato, ad escludere che la condotta omissiva contestata all’imputato avesse fatto loro mancare i mezzi di sussistenza, e ritenne, dall’altro, che la condotta stessa integrasse la fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 570 c.p., per la quale condannò il prevenuto, previa modificazione della rubrica.

La decisione del primo giudice, non impugnata dal P.M., è stata confermata dalla Corte di appello.

E’ evidente che in tal modo i giudici di merito sono incorsi nel duplice errore di omettere di pronunciare l’assoluzione del (…) per insussistenza del fatto, così come contestatogli, e al riqualificare la (residua) mera inadempienza civilistica, di per sé penalmente irrilevante, come reato previsto e punito a sensi del primo comma dell’art. 570 c.p.

E’ noto, infatti, che nell’art. 570 c.p. sono previste due diverse ipotesi criminose, la prima (comma 1) relativa alla violazione degli obblighi di assistenza morale, la seconda (comma 2) relativa alla mancata assistenza materiale (v., fra le altre, Cass. 01.05.1973 e che l’unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati, si realizza allorché l’omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiaci dell’assegno (Cass. 21.11.1991)
Alla stregua di tanto, ed essendo mancata nella specie ogni impugnativa da parte del P.M.
non può che annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al comma 2 dell’art. 570 c.p, così sussiste riqualificata I’imputazione, perché il fatto non sussiste.


P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all’art. 570, secondo comma, c.p., così riqualificata l’imputazione, perché il fatto non sussiste.
Depositata in Cancelleria il 08.10.2010



domenica 4 novembre 2012

Ristorante "That's Amore" Via Porta Napoletana 1/3

Oggi bellissima giornata in Valmontone, presso il ristorante "That's Amore". Una giornata da non dimenticare sia per il pranzo, per il posto, con una panoramica bellissima ed il ristorante pieno di belle persone. Servizio perfetto e tante cose da mangiare veramente buone. La mia non vuole essere pubblicità, ma abbiamo mangiato veramente bene.

sabato 20 ottobre 2012

La destinazione d’uso di un immobile non si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e ciò in quanto la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia strutturale dell’immobile – quale individuata nel titolo edilizio –, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori

TAR Emilia Romagna (BO) Sez.I n.566 del 17 settembre 2012


Urbanistica. Destinazione d'uso di immobile

La destinazione d’uso di un immobile non si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e ciò in quanto la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia strutturale dell’immobile – quale individuata nel titolo edilizio –, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2012, proposto da:
Salvatore Dargenio e Angela Fiorella, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Paola Marani, Alberto Della Fontana, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;,
contro
Comune di Modena, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Maini, Vincenzo Villani, Raffaella Maritan, con domicilio eletto presso Raffaella Maritan in Bologna, via Larga 22/2;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:

Cesa Costruzioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Orienti, Maria Elena Maratia, con domicilio eletto presso Francesca Minotti in Bologna, Galleria Marconi N.2;
per l'annullamentodel provvedimento prot. n. 143975/11 in data 5 dicembre 2011 del Dirigente Responsabile del Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia del Comune di Modena, nonchè, in quanto occorrer possa, dell'allegata lettera di motivazioni prot. n. 133386 in data 14.11.2011 a firma del medesimo Dirigente, notificati il 13.12.2011, con il quale è stato ingiunto ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 9 comma 1 L.R. 23/2004, di demolire nel termine di novanta giorni le pannellature ed i portoni basculanti installati a chiusura di due posti auto ubicati nell'interrato dell'immobile sito in Modena, Via Cattaneo 30/a, identificato catastalmente al foglio 154 mappali 206-207, al fine di ripristinare la destinazione delle relative aree a "spazi per sosta e parcheggi pubblici in interrato".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Proprietari pro indiviso di due posti-auto ubicati nel piano interrato dell’immobile di via Cattaneo n. 30/A del Comune di Modena, i ricorrenti si vedevano ingiunta dall’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2004, la demolizione delle pannellature e dei portoni basculanti in acciaio ivi installati, al fine di rimuovere i “…box auto chiusi destinati al solo utilizzo privato …” e ripristinarne la destinazione a “spazi per sosta e parcheggi pubblici in interrato” (v. provvedimento prot. n. 143975/11 del 5 dicembre 2011, a firma del Dirigente responsabile del Settore Trasformazione urbana e Qualità edilizia - Unità Abusivismo e Condono edilizio).
Avverso tale provvedimento hanno proposto impugnativa gli interessati. Assumono erroneo il presupposto secondo cui tutti i posti auto del piano interrato di quell’immobile costituirebbero, sebbene privati, parcheggi funzionali alle attività terziarie e direzionali insediate negli edifici del comparto realizzato con il piano particolareggiato del 1991, e quindi rappresenterebbero “spazi per sosta e parcheggi pubblici in interrato”, ai sensi dell’art. 81.2 delle n.t.a. del piano regolatore dell’epoca, ovvero spazi destinati ad operare come strutture aperte non suddivise in box; adduce che, in realtà, la concessione edilizia rilasciata nel 1993 riguardava l’esecuzione di lavori di “interrato sottopiazza ad uso parcheggi di pertinenza” e che le convenzioni urbanistiche a suo tempo stipulate tra il Comune di Modena e la Agoracinque S.c.a.r.l. – soggetto attuatore del piano particolareggiato – non contemplavano il diritto di uso pubblico dei posti-auto, tanto che nessuna servitù pubblica o altro similare onere di carattere reale è stato mai trascritto per gli effetti di cui agli artt. 2643 e 2644 cod.civ.; insistono, quindi, per la qualificazione di detti posti-auto come ordinari parcheggi di pertinenza ex art. 41-sexies della legge urbanistica, anche per non potersi opporre un eventuale vincolo di destinazione pubblica – non trascritto – ai terzi acquirenti degli stessi e per non risultare neppure applicabile lo ius superveniens di cui alle nuove norme di PSC-POC-RUE; invoca, infine, il principio, codificato nell’art. 26, comma 3, della legge reg. n. 31 del 2002, secondo cui la destinazione d’uso dell’immobile è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha autorizzato la costruzione. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato, previa accertamento incidenter tantum (art. 8 cod.proc.amm.) dell’inesistenza di qualsivoglia diritto o servitù di uso pubblico sui posti-auto di proprietà del ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Modena, resistendo al gravame.
Ha spiegato atto di intervento ad adiuvandum la CESA Costruzioni S.p.A., che aveva illo tempore venduto al ricorrente i posti-auto oggetto della controversia.
All’udienza del 12 luglio 2012, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la destinazione d’uso di un immobile non si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 9 febbraio 2001 n. 583; TAR Liguria, Sez. I, 25 gennaio 2005 n. 85), e ciò in quanto la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia strutturale dell’immobile – quale individuata nel titolo edilizio –, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori (v., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 7 maggio 1992 n. 219). Tale principio, d’altra parte, risulta codificato anche nella legislazione della Regione Emilia-Romagna, laddove è previsto che la “destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l’ultimo intervento e recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti” (art. 26, comma 3, legge reg. n. 31/2002).
Ciò posto, emerge dagli atti di causa che, allorquando la Agoracinque S.c.a.r.l. chiese in data 29 aprile 1992 il rilascio della concessione edilizia per i lavori di «interrato sottopiazza ad uso parcheggi di pertinenza», l’Amministrazione comunale istruiva la pratica e acquisiva l’avviso positivo del Settore Gestione controlli trasformazioni urbanistiche (con la precisazione: “…Il Planivolumetrico prevedeva la realizzazione nell’interrato di posti auto da utilizzarsi come parcheggi di pertinenza al servizio delle attività direzionali dei fabbricati limitrofi. Parere favorevole a condizione che siano ricavati parcheggi di pertinenza anziché box chiusi. 16-7-92 …”) e il parere favorevole della Commissione edilizia (con la motivazione: “…a condizione … che venga rispettato il P.P. e vengano ricavati nell’interrato parcheggi di pertinenza di uso pubblico e non garages o box chiusi …”), atti istruttori che, per venire in modo esplicito richiamati nella concessione edilizia del 18 febbraio 1993, non impugnata, rappresentano evidentemente elementi costitutivi della volontà ivi espressa dall’Amministrazione comunale e quindi indici essenziali per definire la reale portata del provvedimento. Ben si comprende, allora, come il titolo abilitativo, nel quadro del piano particolareggiato c.d. “zona Corassori” e delle relative dotazioni di standard, intendesse destinare quei posti-auto al soddisfacimento delle necessità di parcheggio degli utenti della attività direzionali insediate nel comparto, vincolo di destinazione che – come si è detto – viene a connotare in modo stabile le relative opere, indipendentemente dall’uso che se ne è poi in concreto fatto nel periodo successivo da parte degli interessati, e che resta quindi ancora rilevante quando, pur a distanza di un considerevole arco di tempo, le caratteristiche strutturali di quelle aree sono state modificate in termini tali (trasformazione in veri e propri “box auto” chiusi) da renderle oggettivamente inidonee all’uso a suo tempo autorizzato, giustificando l’intervento repressivo dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2004 (“Lo Sportello unico per l’edilizia, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso, su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici … ordina l’immediata sospensione dei lavori e ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso di provvedere entro novanta giorni alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi …”). Resta naturalmente estranea al presente giudizio, in assenza di una domanda giudiziale in tal senso, ogni verifica circa la conformità della concessione edilizia del 1993, non impugnata, rispetto alla disciplina di piano dell’area allora vigente, primaria o attuativa.
Né contrasta la suindicata conclusione la circostanza, addotta dal ricorrente, che l’omessa trascrizione del vincolo nei registri immobiliari si tradurrebbe nella inopponibilità dello stesso ai terzi acquirenti del bene. In realtà, essendo il vincolo di destinazione d’uso il risultato dell’efficacia costitutiva del rilascio della concessione edilizia, le limitazioni connesse a tale destinazione si risolvono in una qualità obiettiva del fondo che, proprio perché formata da un provvedimento amministrativo, si presenta opponibile anche ai terzi acquirenti, fatti salvi i rimedi giurisdizionali e amministrativi azionabili nei confronti del titolo abilitativo eventualmente illegittimo; d’altra parte, come è noto, la tutela dei terzi è assicurata in materia con la pacifica accessibilità agli atti urbanistico/edilizi del comune e con la conseguente possibilità di conoscenza della destinazione d’uso impressa ad ogni singolo immobile oggetto di interesse dei consociati, secondo modalità che garantiscono un’adeguata pubblicità e quindi una sufficiente circolazione delle informazioni. Quanto, poi, all’obiezione secondo cui dall’art. 81.2 delle n.t.a. del piano regolatore dell’epoca si evincerebbe un vero e proprio “obbligo di trascrizione” della convenzione da redigere per la costituzione della servitù di pubblico passaggio relativa ai parcheggi, osserva il Collegio che, quale che sia l’effettivo àmbito di operatività della norma di piano invocata, una sua eventuale disapplicazione non pregiudicherebbe in ogni caso l’efficacia della concessione edilizia allora rilasciata e il conseguente vincolo di destinazione ivi previsto, a fronte – come si è detto – dell’autonoma capacità del medesimo vincolo ad esplicare effetti verso gli aventi causa dell’originario richiedente.
In conclusione, per risultare sufficientemente legittimato l’ordine di demolizione dalla destinazione d’uso impressa dalla concessione edilizia del 1993, si può prescindere dalle questioni che investono direttamente il piano particolareggiato c.d. “zona Corassori”. Di qui il rigetto del ricorso.
Attesa la peculiarità della controversia, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.

martedì 18 settembre 2012

VIALE UNGHERIA?

DALLA REGIONE LAZIO IL BURL DI OGGI SU VIALE UNGHERIA (ZAGAROLO)


BUONA LETTURA.
Regione Lazio

DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 31 luglio 2012, n. A07897

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS EX ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS. MM. II.

PROGRAMMA INTEGRATO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE IN VIALE UNGHERIA NEL COMUNE DI ZAGAROLO RELAZIONE

ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DI VERIFICA
18/09/2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 47
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

Vista la Legge regionale n.6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del

Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m. e i;

Visto la Delibera di Giunta Regionale n.362 del 20/07/2012 con la quale è stata confermata all’Ing. Giuseppe Tanzi la

titolarità della Direzione Regionale Ambiente;

Visto l’Atto di Organizzazione A301 del 08/04/2011 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area

Valutazione d’Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica al Dott. Paolo Menna;

Visto il Decreto Dirigenziale n. A12114 del 30/12/2011 concernente “Delega ex art 166 del r.r. 1/2002 al Direttore

della Direzione regionale Ambiente del potere di adottare determinazioni dirigenziali, nonché, di stipulare contratti di

competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientali e s.m.e i.”;

Vista la Legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”

Vista la Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-

2013”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. “ Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la Legge 30 dicembre 1991, n.412 “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.

Vista l’istanza acquisita con prot. n. 64227 del 15/02/2012;

Considerato che la competente Area VIA e VAS ha redatto la relazione istruttoria, da considerarsi parte integrante

della presente determinazione;

Ritenuto di dover procedere all’espressione del provvedimento di verifica di VAS, escludendo il piano alla valutazione

di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs.152/2006, sulla base dell’istruttoria tecnica effettuata dagli uffici dell’Area VIA e

VAS;

D E T E R M I N A

di esprimere, ai sensi dell’art.12 del D.lgs 152/2006, provvedimento di esclusione dalla VAS secondo le risultanze di

cui alla relazione istruttoria effettuata dall’Area VIA e VAS, da considerarsi parte integrante della presente

determinazione

Il presente provvedimento sarà inoltrato all’autorità procedente.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e non sostituisce nessun

altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Del presente provvedimento si dovrà tenere conto e dare riscontro in sede di approvazione definitiva del piano in

oggetto.

Del presente provvedimento verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con pubblicazione integrale,

unitamente alla relazione istruttoria, sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente

18/09/2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 47

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale

del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al d.lgs 2 luglio 2010, n.104, ovvero,

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore

Tanzi
18/09/2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 47

La Determinazione può essere visionata in versione integrale sulla pagina web regionale, sezione

impatto ambientale, nonché presso l’Area VIA e VAS, sita in Viale del Tintoretto, n. 432, Roma.

18/09/2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 47Non mi piace più · ·Segui postNon seguire più il post · 10 ore faVisualizzato da 26Ti piace...

mercoledì 12 settembre 2012

ON Francesco Carducci capo gruppo regione Lazio

mailto:fcarducci@regione.lazio.it        Auguri Presidente Cav Mario Procaccini

martedì 11 settembre 2012

CONSIGLIO COMUNALE!! OGGI 11.09.2012????



L'ASSOCIAZIONE IL RIONE DEGLI SCORDATI DI INFORMA
Consiglio Comunale presso l'Aula Consiliare di Palazzo Rospigliosi 11 Settembre 2012 alle ore 19,00


in Avvisi

La riunione straordinaria del Consiglio Comunale, presso l'Aula Consiliare di Palazzo Rospigliosi, per il giorno 11 Settembre 2012 alle ore 19,00, per trattare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Mozione dei Consiglieri Conti Michelino, Bonini Marco, Panzironi Marco a sostegno della sovranità popolare. Impegno di sollecito alla Camera dei Deputati per l'approvazione della riforma per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini.
2. Risposta ad interrogazioni.
3. Art. 7 L.R. n. 21\2009 e L.R. n. 10\2011. Approvazione programmi preliminari di intervento. Approvazione bando concorsuale.
4. Documento del Consiglio della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini per un modello di sviluppo territoriale ed istituzionale. Adesione.
5. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 27\7\2012 avente per oggetto: “Variazione al Bilancio ed al Piano Esecutivo di Gestione”.
6. Aliquote IMU 2012. Rettifica delibera Consiglio Comunale n. 28\2012.
7. Piano Integrato Viale Ungheria. Acquisizione pareri e approvazione.
8. Comunicazione aggiornamento iter di approvazione dei piani di Colle Farina e Prato Rinaldo.
9. Alienazione porzione di terreno in Largo San Sebastiano
Il Presidente del Consiglio Comunale

Roberto Sesto

domenica 9 settembre 2012

OGGI SI COSTITUISCE IL COMITATO " RIONE DEGLI SCORDATI"

                                               SIMBOLO " IL RIONE DEGLI SCORDATI"
COMUNICATO X GLI AMICI DEL CAV. MARIO PROCACCINI:-
E' CON GRANDE GIOIA E SODDISFAZIONE CHE VI COMUNICO LA NASCITA DEL NOSTRO COMITATO : " RIONE DEGLI SCORADATI "EDE' CON SORPRESA E ORGOGLIO CHE PRENDO ATTO DELLE VISITE ALQUANTO INSOLITE NEL RIONE,MAI STATO ONORATO PRIMA DI QUESTA SERA DA PERSONAGGI ILLUSTRI E LORO AFFINI" — 
PRECISO AMICI CHE I COSTITUENTI PRESO ATTO DELLA VOLONTA DEGLI ABITANTI HANNO DELEGATO IL SOCIO MARIO PROCACCINI A RAPPRESENTARLI NELLE GIUSTI SEDI, A DIFESA DI TUTTI I CITTADINI VITTEME DELL'INCURIA E DELL'INCAPACITA' DELLE PERSONE CHE CI AMMINISTRANO.GRAZIE AMICI FARO' DEL MIO MEGLIO COME SEMPRE!!



domenica 2 settembre 2012

Urbanistica. Direttore dei lavori

TAR Abruzzo (PE) Sez. I n.247 del 4 giugno 2012


Urbanistica. Direttore dei lavori
Il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori ed ha, pertanto, l’obbligo di esercitare un’attiva vigilanza sulle opere realizzate, per cui - esclusi i casi in cui abbia puntualmente svolto l’attività prevista dal predetto II comma - è responsabile anche delle violazioni edilizie commesse in sua assenza, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica
N. 00247/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANo
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo



sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente



SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 393 del 2010, proposto da:

Giovanni Mariotti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristiano Bertoncini e Carlo Perrozzi, con domicilio eletto presso Massimo Biscardi in Pescara, viale Pindaro, 19;



contro



Comune di San Salvo, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Penta, con domicilio eletto presso Domenico Russi in Pescara, viale D'Annunzio, 229;



per l'annullamento



del provvedimento 3 giugno 2010, n. 11384, con il quale il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di San Salvo ha irrogato al ricorrente la sanzione pecuniaria di cui all’art. 33, II comma, del D.P.R. 2001, n. 380; nonché degli atti presupposti e connessi.







Visti il ricorso e i relativi allegati;



Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Salvo;



Viste le memorie difensive;



Visti tutti gli atti della causa;



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Michele Eliantonio e udito l'avv. Luigi Di Penta per il Comune resistente; nessuno presente per la parte ricorrente;



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.







FATTO







Le società Idea Costruzioni s.r.l. e Immobiliare Casa s.r.l. hanno realizzato un fabbricato nel Comune di San Salvo, in via Ferruccio Parri, 2, in difformità del titolo edilizio assentito.



Poiché relativamente ad alcune delle opere abusivamente realizzate non era possibile il ripristino dello stato dei luoghi in quanto la loro demolizione avrebbe compromesso la staticità delle opere realizzate conformemente al progetto approvato, il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di San Salvo con provvedimento 3 giugno 2010, n. 11384, ha irrogato, ai sensi dell’art. 33, II comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al committente dei lavori (la società Idea Costruzioni s.r.l.), agli esecutori materiali delle opere (Immobiliare Casa s.r.l. e Zappetti Costruzioni s.r.l.) ed al direttore dei lavori (ing. Giovanni Mariotti) la sanzione pecuniaria di € 329.525,06, pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile.



Con il ricorso in esame l’ing. Mariotti è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale atto.



Ha dedotto le seguenti censure:



1) che la sanzione pecuniaria non avrebbe potuto avere come destinatario anche il Direttore dei lavori, in quanto questo alla data del 29 ottobre 2008, con la richiesta di rilascio del certificato di agibilità, aveva terminato la propria attività;



2) che il ricorrente, una volta accertata il 20 luglio 2009 l’esistenza di abusi edilizi aveva, in base al disposto dell’art. 29 del D.P.R. 380/01, informato il Comune e rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di direttore dei lavori;



3) che le controdeduzioni da lui presentate non erano state esaminate dal Comune;



4) che non gli era stata data comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;



5) che il provvedimento impugnato non indicava né la base di calcolo, né i parametri per la sua determinazione e che, in ogni caso, i calcoli effettuati erano errati in quanto non si erano considerati i titoli edilizia in sanatoria intervenuti, relativi ai balconi; inoltre, poiché l’immobile non ricade in zona residenziale ed i sottotetti non sono abitabili, andava calcolato il solo costo di costruzione, senza l’aumento (coefficiente 1,25), previsto per la tipologia degli immobili ad uso abitazione.



Tali doglianze il ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 13 aprile 2012.



Il Comune di San Salvo si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 15 novembre 2010 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.



Alla pubblica udienza del 24 maggio 2012 la causa è stata trattenuta a decisione.



.



DIRITTO







1. - Con il ricorso in esame - come sopra esposto - è stato impugnato il provvedimento 3 giugno 2010, n. 11384, con il quale il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di San Salvo ha irrogato, ai sensi dell’art. 33, II comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al committente dei lavori (la società Idea Costruzioni s.r.l.), agli esecutori materiali delle opere (Immobiliare Casa s.r.l. e Zappetti Costruzioni s.r.l.) ed al direttore dei lavori (ing. Giovanni Mariotti) la sanzione pecuniaria di cui all’art. 33, II comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile.



Tale articolo dispone, invero, per la parte che qui interessa, che “qualora sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere”; tale norma precisa, inoltre, le modalità di calcolo di tale aumento di valore.



Con l’atto in questa sede impugnato l’Amministrazione ha rilevato che le seguenti opere edilizie abusivamente realizzate non erano demolibili, in quanto la loro demolizione comprometteva la staticità delle opere realizzate conformemente ai progetti approvati:



1) locale al piano terra, con aumento di altezza utile da m. 2.40 a m. 3,00, originariamente previsto a garage collettivo e ora destinato ad abitazione;



2) piano terzo sottotetto, interessato dall'annullamento del permesso di costruire n. 238/2007, interamente destinato ad abitazione, con aumento di altezze da m. 2,70 al colmo e m. 1,70 alla gronda a m. 3,00 al colmo e m. 2,00 alla gronda;



3) piano sottotetto del corpo di fabbrica indipendente sul lato ovest adiacente al fabbricato principale, anch’esso interessato dall’annullamento del permesso di costruire n. 238/2007 ed attualmente destinato ad abitazione, con aumento dell’altezza della gronda da m. 2,00 a m. 2.25.



Dopo aver determinato in € 367.629,76 il valore dell’immobile approvato ed in € 532.392,29 il valore dell’immobile realizzato, ha, pertanto, fissato in € 329.525,06 la sanzione da applicare, cioè nel doppio dell’aumento di valore dell’opera abusivamente realizzata (532.392,29 - 367.629,76 = 164.762,53 x 2).



2. - Con il presente gravame il Direttore dei lavori ha contestato la legittimità di tale atto, deducendo nella sostanza le seguenti censure:



a) che la sanzione pecuniaria non avrebbe potuto avere come destinatario anche il Direttore dei lavori, in quanto questo non solo alla data del 29 ottobre 2008, con la richiesta di rilascio del certificato di agibilità, aveva terminato la propria attività, ma, una volta accertata il 20 luglio 2009 l’esistenza di abusi edilizi aveva, in base al disposto dell’art. 29 del D.P.R. 380/01, informato il Comune e rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di direttore dei lavori;



b) che non era corretto l’iter procedimentale seguito, in quanto le controdeduzioni da lui presentate non erano state esaminate dal Comune e non gli era stata data comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;



c) che erano errati i conteggi effettuati dal Comune in quanto :



- per un verso il provvedimento impugnato non indicava né la base di calcolo, né i parametri per la sua determinazione;



- per altro verso non si erano considerati i titoli edilizia in sanatoria intervenuti, relativi ai balconi;



- per altro verso ancora, non ricadendo l’immobile in zona residenziale e non essendo i sottotetti abitabili, andava calcolato il solo costo di costruzione senza l’aumento del coefficiente (1,25), previsto per la tipologia ad uso abitazione.



Tali censure, va subito precisato, non sono fondate.



3. - Quanto alla censura sopra indicata alla lettera a), va osservato che l’art. 29 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ha previsto, in via generale, che il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili, unitamente al direttore dei lavori, ai fini e per gli effetti delle norme in esso contenute, della conformità delle opere al permesso ed alle modalità esecutive in esso stabilite.



Tale norma dispone, in particolare, che tali soggetti siano tenuti al pagamento anche delle sanzioni pecuniarie, “salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso”. Il secondo comma di tale articolo dispone, in particolare, che “il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire … fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve, inoltre, rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente”.



Ora, interpretando tale normativa, la giurisprudenza, specie quella penale, ha già avuto modo di chiarire che il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori ed ha, pertanto, l’obbligo di esercitare un’attiva vigilanza sulle opere realizzate, per cui - esclusi i casi in cui abbia puntualmente svolto l’attività prevista dal predetto II comma - è responsabile anche delle violazioni edilizie commesse in sua assenza, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica (così, da ultimo, Cass. Pen., sez. III, 17 giugno 2000, n. 34602, e 20 gennaio 2009, n. 14504).



Ciò detto, in relazione alle due questioni proposte con la censura in esame, va osservato per un verso che l’incarico di direttore dei lavori non si era di certo concluso con la presentazione della richiesta di rilascio del certificato di agibilità e per altro verso che, una volta accertata il 20 luglio 2009 l’esistenza di abusi edilizi, questi - come risulta dalla comunicazione inviata al Comune e depositata in atti - non aveva svolto tutti gli adempienti di cui al predetto art. 29 del D.P.R. 380/01, in quanto non aveva adeguatamente inviato al Comune quella “motivata comunicazione della violazione” posta in essere in ordine ai piani sottotetti, richiesta dalla norma in parola.



Né, infine, allo stato degli atti - non essendo state depositate in giudizio dal ricorrente le piante ed i prospetti, cui si fa riferimento negli scritti difensivi - risulta dimostrato l’assunto dedotto secondo il quale l’abuso relativo all’aumento dell’altezza del sottotetto avrebbe potuto essere realizzato anche dopo la realizzazione delle strutture e dopo il completamento dell’edificio.



4. Con le censure sopra riassunte alla lettera b), il ricorrente ha censurato l’iter procedimentale seguito, rilevando che le controdeduzioni da lui presentate non erano state esaminate dal Comune e non gli era stata data comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.



Anche tali censure non hanno pregio.



Quanto alla prima va osservato, in punto di fatto, che dagli atti di causa non risulta in alcun modo documentato che l’interessato, dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, avesse presentato il 23 novembre 2009 delle osservazioni “circa le proprie responsabilità inerenti gli abusi rilevati”. Inoltre, va rilevato che nell’atto impugnato si precisa testualmente che, in epoca successiva, con nota n. 7402 del 8 aprile 2010, notificata agli interessati il 14 aprile successivo, era stata inviata una nuova comunicazione di avvio del procedimento, per cui le precedenti osservazioni, ove fossero state in effetti inviate, sono state poi superate dagli atti successivamente assunti.



Quanto alla seconda, basta ricordare che, secondo un costante e consolidato orientamento degli organi di giustizia amministrativa, il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge 241/1990 é dovuto solo nei procedimenti ad istanza di parte e non in quelli attivati d’ufficio.



5. - Con le ultime censure dedotte, sopra riassunte alla lettera c), il ricorrente ha contestato la correttezza dei conteggi effettuati dal Comune in quanto non erano stati indicati la base di calcolo ed i parametri per la sua determinazione, non si erano considerati i titoli edilizia in sanatoria intervenuti e si era erroneamente ipotizzato che i sottotetti fossero abitabili.



Va sul punto osservato che l’atto impugnato richiama la scheda di calcolo della predetta sanzione, che - come espressamente precisato nell’atto - è “depositata agli atti di questo servizio”, con possibilità da parte degli interessati di “prenderne visione ed acquisire copie”. Tali conteggi, di certo conosciuti dal ricorrente, che con i successivi motivi ne ha analiticamente contestato la correttezza, sono stati, peraltro, versati in giudizio dall’Amministrazione resistente. Per cui appare priva di pregio la prima delle doglianze dedotte.



Quanto alla mancata considerazione dei titoli edilizi in sanatoria intervenuti, al di là delle genericità di tale doglianza, va osservato che nella specie sono state sanzionate le opere poste al piano terra e nel sottotetto, mentre è stata ordinata la demolizione delle opere abusive riscontrate in altri piani; per cui i conteggi effettuati hanno considerato esclusivamente il piano terra ed i sottotetti. Di conseguenza, la circostanza che successivamente ed in corso di causa siano stati rilasciati dei titoli edilizi a sanatoria relativamente alle opere realizzate in altri piani non incide di certo sulla valutazione del predetto aumento di valore del piano terra e dei sottotetti; né, infine, sul punto la parte ricorrente ha fornito puntuali ed analitici elementi di riscontro.



Con l’ultima censura è stata contestata la correttezza dei calcoli in questione in quanto i sottotetti sarebbero stati, ad avviso del ricorrente, erroneamente considerati come abitabili.



Anche tale censura non è fondata.



Va, invero, osservato che tali locali con l’atto impugnato sono stati nella sostanza resi utilizzabili a fini abitativi ed, in effetti, tali locali risultano oggi accatastati come locali destinati ad uso abitativo.



Nella determinazione del valore di tali locali l’Amministrazione, pertanto, non avrebbe potuto non considerare tale uso abitativo, oggi reso pienamente legittimo.



6. - Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto per essere prive di pregio le predette doglianze così come dedotte.


Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere

mercoledì 8 agosto 2012

Beni Ambientali. Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità



Corte Costituzionale sent. 207 del 24 luglio 2012


Oggetto: Tutela del paesaggio - D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 intitolato "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" - Previsione dell'obbligo, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, di adottare entro centottanta giorni le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del d.P.R. stesso, "in ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste" - Lamentata inidoneità di un atto di normazione secondaria a condizionare la potestà legislativa della Provincia, quantunque qualificato come attinente a "livelli essenziali delle prestazioni" e "di grande riforma economico sociale", o in subordine mancata acquisizione del parere della Provincia richiesto per gli atti di indirizzo e coordinamento.

Dispositivo: respinge il ricorso
SENTENZA N. 207
ANNO 2012



sabato 4 agosto 2012

ARRESTI ECCELLENTI.


 arresti eccellenti

venerdì 3 agosto 2012

DANNO CREATO OCCASIONALMENTE-

Con la sentenza n. 10643/2012, la terza civile della Corte di Cassazione, in tema di risarcimento danni da cose in custodia, ha ricordato che la pubblica amministrazione non è responsabile ex art. 2051 c.c. se il danno è prodotto da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione. La decisione arriva a seguito del ricorso di un automobilista che, in una curva di una strada cittadina, slittava con la sua vettura a causa di una macchia d'olio presente sull'asfalto, finendo contro il guard-rail.
Nel 2006, il danneggiato agiva giudizialmente per il risarcimento dei danni riportati dal mezzo nei confronti dell'Anas spa. Il giudice di pace di Agrigento e il giudice di appello rigettavano però con sentenza la domanda del danneggiato che ricorreva per Cassazione con un unico motivo (violazione degli artt. 2051 c.c. e 14 del codice della strada). Investita della questione la Suprema Corte ha ricordato che se il danno è stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione all'articolo 2051 Cc. Il caso della macchia d'olio sull'asfalto è assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

Consulta testo sentenza n. 10643/2012

venerdì 27 luglio 2012

Corte Costituzionale sentenza 24.01.2005 n° 27


Patente a punti: nessuna decurtazione al proprietario che non indica il conducente


Corte Costituzionale sentenza 24.01.2005 n° 27

L’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza.



Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005, precisando che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova comunque applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada.



martedì 24 luglio 2012

CORTE COSTITUZIONALE "URBANISTICA"

Corte Costituzionale




Corte Costituzionale sent. 188 del 16 luglio 2012



Oggetto: Edilizia e urbanistica - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Previsione che, decorso il termine di trenta giorni, sia consentito all'amministrazione di intervenire solo nelle ipotesi di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale - Lamentata impossibilità di intervenire dopo il termine di trenta giorni a tutela dell'ordinato sviluppo del territorio ovvero di ulteriori e diversi interessi pubblici specifici - Prospettazione di una interpretazione del censurato comma 4, ritenuta costituzionalmente conforme, che consentirebbe l'ultrattività del potere inibitorio anche dopo la scadenza del termine; Conferma delle disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. n. 380/2001, con salvezza dell'applicazione del comma 4 della legge regionale censurata - Ritenuta vanificazione delle disposizioni formalmente confermate - Prospettazione di una interpretazione del censurato comma 4, ritenuta costituzionalmente conforme, che consentirebbe l'ultrattività del potere inibitorio anche dopo la scadenza del termine.


Dispositivo: inammissibilità
SENTENZA N. 188
ANNO 2012



martedì 10 luglio 2012

CASSAZIONE: va assolto il padre che tarda a versare il mantenimento per temporanee difficoltà economiche


Cassazione: va assolto il padre che tarda a versare il mantenimento per temporanee difficoltà economiche

Un padre che versa in ritardo l'assegno di mantenimento non può essere condannato se tale ritardo è dovuto a temporanee difficoltà economiche. E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione (sentenza n. 25596/2012) occupandosi del caso di un papà separato che pur avendo sempre cercato di pagare entro i termini stabiliti dal giudice, si era trovato in una temporanea difficoltà e, per alcuni mesi, i suoi versamenti erano stati irregolari. La ex moglie, infastidita dai ritardi aveva sporto denuncia contro l'ex marito e la corte d'appello di Caltanissetta aveva ritenuto l'uomo responsabile del reato di "sottrazione agli obblighi di assistenza famigliare" Di diverso avviso i giudici di piazza Cavour che hanno ribaltato il verdetto facendo notare innanzitutto che il reato previsto dall'art. 570 del codice penale (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), non può essere configurato da qualsiasi tipo di inadempimento e, in secondo luogo, che per una condanna penale è anche necessario che sia accertata una volontà dolosa di sottrarsi all'adempimento degli obblighi di assistenza. Non solo. Secondo la Corte, perché si possa parlare di reato non basta un inadempimento sporadico ma occorre che ci sia un "inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire". Se quindi in linea di principio la violazione della norma penale può ritenersi integrata anche in caso di semplice ritardo, sarà compito del giudice valutarne la gravità e "l'attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare". Nel caso di specie, spiega la Cassazione, ci sono stati solo dei ritardi brevi e dovuti a problemi economici temporanei.

(03/07/2012 - N.R.) - Cita nel tuo sito

lunedì 9 luglio 2012

Dovrà capitare prima o poi che due anime selvatiche che non vogliono sentirsi strette da nessuno, né chiuse agli angoli del mondo e che si amano abbastanza da non scappare né inseguire, si fermino a comprendere che completarsi è questo. È chiudersi all’aperto sapendo che a nessuno dall’esterno sarà permesso entrare dentro. Si può rischiare di restare insieme tutta la vita così, senza che sia una minaccia ma solo un sublime stato di grazia e di strafottente e imbarazzante felicità. [M. Bisotti]


giovedì 7 giugno 2012

giovedì 31 maggio 2012

ALMENO TRE BUONI MOTIVI PER NON TESSERARSI ALLA DESTRA DI STORACE.

3 BUONI MOTIVI PER NON RINNOVARE LA TESERA NE FARNE UNA NUOVA:
1Il segretario nazionale Storace difende i traditori del suo stesso partito;
2 Usano i lecchini;

3 La presenza di bonasorte nel partito ( il suo motto chi non è con me è contro di me ) lo invito nel smentirmi!!

venerdì 18 maggio 2012

CI SARANNO DEI COSTI PER I ZAGAROLESI ??

La Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini aderisce alla mostra mercato Tramando Tessendo


La Comunità Montana , da sempre sostiene e promuove le iniziative delle associazioni del territorio impegnate in attività culturali e sociali che sono diventate ormai un appuntamento fisso per molti paesi.
“ Tramando …Tessendo ” – Mostra Mercato di Artigianato Tessile, arrivata quest’anno alla IV Edizione, è senza dubbio una delle iniziative più importanti nella programmazione degli eventi del Comune di Zagarolo.
La mostra-mercato, organizzata dall'Associazione Sinergie, in collaborazione con l'Istituzione di Palazzo Rospigliosi - Museo del Giocattolo, è patrocinata dal Consiglio Regionale del Lazio , dalla Provincia di Roma , dalla Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini , dal Comune di Zagarol o , dal Museo Didattico della Seta di Como e dall’ Associazione Assocanapa.
L’evento sarò inaugurato venerdì 25 maggio alle ore 16.00 nelle sale dello storico Palazzo Rospigliosi di Zagarolo e si concluderà il 27 maggio.
Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di tessitura, tombolo, ricamo, patchwork, merletto, filet e molto altro, un punto di riferimento del settore tessile nell’Italia centro-meridionale.
Saranno presenti artigiani provenienti dall’Italia e dall’estero, rivenditori di filati, mercerie e stoffe, e saranno offerte dimostrazioni delle tecniche di lavorazione. Durante i tre giorni della manifestazione gli artigiani terranno presso i propri stand MINI-CORSI.
L’elenco degli espositori è disponibile sul sito dell’Associazione SINERGIE, www.associazionesinergie.com .
In concomitanza con la mostra mercato sarà possibile visitare, all'interno delle Sale del Museo del Giocattolo la Mostra: L’ARTE DEL TOMBOLO , dal Classico al Contemporaneo, una rassegna di preziosi manufatti di ieri e di oggi, con particolare riferimento all’arte e alla tecnica del merletto. Espongono: il Museo del Merletto di Offida e Al filò del Lundì di Javrè, da un’idea e con la collaborazione di Alessandra Caputo di Merletto Italiano .
Inoltre Domenica 27 maggio, alle ore 11, si terrà il CONVEGNO: Dal Fuso al Fusello - Analogie e contaminazioni tra la tessitura a mano e il merletto a tombolo, presentato da Alessandra Caputo.
Un appuntamento che arricchisce il percorso ideale e l'ispirazione della Manifestazione-

Infine nelle sale affrescate di Palazzo Rospigliosi (normalmente chiuse al pubblico) sarà anche possibile ammirare (per tutta la durata della manifestazione) le 47 opere presentate e premiate al concorso a premi La Fiaba, .



lunedì 14 maggio 2012

ALTRA VARIANTE AL P.R.G """MA ???????""

http://marioprocaccini.blogspot.it/2010/02/nuovo-spot-elettorale.html
COMUNE DI ZAGAROLO


Provincia di Roma

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11 del 27/04/2012

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL P.R.G. IN LOCALITÀ STAZIONE-COLLE GENTILE. PRESA D'ATTO E PRECISAZIONI VOTO N. 194\5 DEL 13\10\2011 DEL COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO.

L'anno 2012 il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 19:00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO

PRESENZA

NOMINATIVO

PRESENZA

SESTO ROBERTO

presente

VERGINELLI ANTONIO

presente

GENOVESE SALVATORE

assente

FUSCO ROBERTA

presente

PANICCIA GIOVANNI

presente

PETRASSI PIERO

presente

SARACINI ENRICO

presente

MASTRANGELI ARDUINO

presente

BONAMONETA ANTONELLA

assente

BONINI MARCO

presente

LEODORI DANIELE

assente

CONTI MICHELINO

presente

PAGLIA ALESSANDRO

presente

PANZIRONI MARCO

presente

PROCESI LUCA

presente

COLABUCCI MAURIZIO

assente

SALVI GABRIELE

presente

VERNINI GIACOMO

presente

REGA IVANA

presente

VECCHIONI ANDREA

assente

NATI SEBASTIANA

presente

PRESENTI: 16 ASSENTI: 5

Partecipano gli assessori: D'OCCHIO CARMELA

Assiste Segretario Generale il Segretario Comunale Urtesi Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sesto Roberto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Vengono nominati scrutatori i consiglieri : FUSCO ROBERTA, MASTRANGELI ARDUINO, BONINI MARCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Zagarolo, dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n° 324 del 22/05/2007, ha adottato, con Deliberazione di C.C. n° 67 del 22/12/2008, ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 36 del 02 Luglio 1987 il “ Piano Particolareggiato in Variante al P.R.G. in località Stazione – Colle Gentile”;

- La richiamata deliberazione, unitamente agli atti ed elaborati progettuali del Piano Particolareggiato in parola, è stata depositata a norma di legge, per 30 (trenta) giorni consecutivi nella Segreteria Generale del Comune, dal 21/03/2009 al 21/04/2009 e resa pubblica la notizia tramite avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 11, parte terza del 21/03/2009; attraverso manifesti affissi in luogo pubblico; all’Albo Pretorio del Comune ed attraverso la pubblicazione sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Messaggero” edizione del 21/03/2009;

- A seguito della pubblicazione e deposito degli elaborati presso la Segreteria Comunale, non sono state presentate osservazioni in opposizione e che della qualcosa il C.C. ne ha preso atto con propria deliberazione n° 34 del 30/05/2009;

- Con nota prot. 35911 del 16/12/2009 il Comune di Zagarolo ha presentato, alla Regione Lazio – Assessorato Urbanistica – Assetto del Territorio – Dipartimento Urbanistica e Casa, Richiesta di Approvazione del Piano in parola, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 2 Luglio 1987, n° 36 ed ha trasmesso, con la medesima nota i seguenti atti amministrativi ed elaborati tecnici:ATTI AMMINISTRATIVI:

-Scheda riepilogativa;

-D.C.C. n° 67 del 22/12/2008 di approvazione del P.P. in variante al P.R.G.;

-D.C.C. n° 34 del 30/05/2009 di presa d’atto delle mancate osservazioni;

-Certificazione delle modalità di pubblicazione;

-Certificazione di deposito degli atti in segreteria comunale;

-Copia della pubblicazione dell’avviso di deposito (B.U.R. n° 11 del 21/03/2009, parte III^)

-Attestazione di conformità delle copie degli elaborati grafici;

-Manifesto di avviso di pubblicazione;ELABORATI GRAFICI:

ELEBORATO 0.1 – INDUADRAMENTO GENERALE:

Estratto I.G.M. foglio n° 150 II N.E. - scala 1:25.000

Estratto C.T.R. foglio 375150 - scala 1:10.000

Estratto foto aerea – scala 1:5.000

-INDIVIDUAZIONE VINCOLI:

Estratto P.T.P. n° 9 Tav. E3 - Scala 1:25.000

Estratto P.T.P.R. Tav. A25 – foglio 375 – scala 1:5.000

Estratto P.T.P.R. Tav. B25 – Foglio 375 – scala 1:5.000

-INQUADRAMENTO URBANISTICO:

Graficizzazione P.R.G. presentato al C.T.R. – scala 1:5.000

Estratto P.R.G. Tav. 3.C – scala 1:5.000

Assetto Urbano proposto – scala 1:5.000.

ELABORATO 0.2 – PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ATTUAZIONE:

Assetto Urbano Proposto – scala 1:2.000

Comparti di Attuazione – scala 1:2.000

Schema delle Opere di Urbanizzazione – scala 1:2.000.

ELABORATO 0.3 – RELAZIONE TECNICA

ELABORATO 0.4 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.PARERI ED ATTESTAZIONI:

-Parere favorevole condizionato, espresso ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n° 380/01 e della D.G.R. n° 2649/99 della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Difesa del Suolo, con nota prot. 189193 – fascicolo 7405 del 30/09/2009;

-Attestazione in merito alla inesistenza dei gravami di uso civico ai sensi dell’art. 6 della L.R. n° 59/95;

-Parere favorevole condizionato igienico/sanitario rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale RMG con nota prot. 4315 del 25/09/2009.

- La richiesta di Approvazione in parola è stata recepita dalla Regione Lazio in data 30/12/2009 ed assunta al protocollo della Direzione Regionale al n° 274916 ; dalle considerazioni fatte dalla Regione Lazio sulla variante Urbanistica associatala al piano attuativo così come presentato e per le quali si suggerisce l’opportunità di non percorrere le procedure semplificate ma di assumere le caratteristiche di una variante urbanistica puntuale al P.R.G. ai sensi dell’art.10 della Legge 1150/42, l’amministrazione comunale con nota prot. 82794 del 23/2/2011 ritiene oggetto di approvazione le sole proposte zonizzative.

- Gli atti e gli elaborati tecnici di che trattasi, sono stati sottoposti all’esame del “Comitato Regionale per il territorio” in quale, con Voto 194/5 reso nella Seduta del 13 ottobre 2011, ha espresso il Parere che la Variante presentata sia meritevole di approvazione con le modifiche indicate nel Voto stesso, introdotte d’Ufficio, in sede di approvazione;

- Ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 Agosto 1967, n° 765 l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di deliberare, entro 90 gg., le proprie controdeduzioni consiliari al riguardo;

Tutto ciò premesso:

Vista la nota prot. n° 58491 del 13/02/2012, recepita al protocollo generale del Comune al n° 0004757/E del 16/02/2012 con la quale la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha fatto pervenire a questa Amministrazione il richiamato voto n. 194/5 reso in data 13 ottobre 2011 dal Comitato Regionale per il Territorio;

Viste le modifiche introdotte d’ufficio alla variante in questione dal C.T.R. indicate nel voto stesso;

Dato Atto che tra le modifiche introdotte d’ufficio si è rilevato che il richiamato Voto Regionale contiene tra l’altro un “mero errore” di battitura contenuto nella tabella a pag. 6/9 poiché appare evidente che il primo termine della tabella riassuntiva della riclassificazione è errato (rappresenta il quantitativo contenuto nella precedente tabella relativa all’esistente e si riferisce alle aree a zonizzazione F1, pari appunto.) e l’indice della svista risulta essere la mancata verifica del quantitativo totale della tabella stessa, risultando quindi chiaro che il termine di 5.598= mq. indicato è da ritenersi di mq. 18.979= come desumibili anche dal calcolo medesimo operato per differenza, partendo dal totale aree interessate, come indicato dalla relazione istruttoria medesima;

Dato altresì atto che per quanto in ordine alle aree vincolate, fermo restando che una qualsivoglia porzione di area vincolata sarà da ricondurre a zona agricola, si ribadisce di rimandare la verifica formale della presenza del bene secondo quanto indicato dall’art. 10 della L.R. n. 24/98, alla prevista relazione agronomica da realizzarsi nella fase di definizione del piano attuativo;

Ritenuto dover deliberare le proprie controdeduzioni consiliari al riguardo ovvero dover procedere, diversamente, alla presa d’atto ed alla approvazione delle modifiche introdotte d’ufficio dal Comitato Tecnico regionale;

Vista la legge urbanistica 17 Agosto 1942, n° 1150 così come modificata ed integrata con legge 6 Agosto 1967, n° 765;

Vista la Legge Regionale 2 Luglio 1987, n° 36;

Con voti favorevoli 12, contrari 1 (Vernini), astenuti 3 (Bonini, Conti Panzironi)

D E L I B E R A

Per le motivazioni sopra esposte,

1) di prendere atto di quanto riportato nel Voto n. 194/5 del 13 Ottobre 2011 del Comitato Regionale per il Territorio sul “ Piano Particolareggiato in Variante al P.R.G. in località Stazione – Colle Gentile”, trasmesso con nota prot. n° 58491 del 13/02/2012, recepita al protocollo generale del Comune al n° 0004757/E del 16/02/2012 dalla Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, evidenziando comunque che nel predetto Voto n. 194/5, tra le modifiche introdotte d’ufficio si è rilevato che il richiamato Voto Regionale contiene tra l’altro un “mero errore” di battitura contenuto nella tabella a pag. 6/9 poiché appare evidente che il primo termine della tabella riassuntiva della riclassificazione è errato (rappresenta il quantitativo contenuto nella precedente tabella relativa all’esistente e si riferisce alle aree a zonizzazione F1, pari appunto.) e l’indice della svista risulta essere la mancata verifica del quantitativo totale della tabella stessa, risultando quindi chiaro che il termine di 5.598= mq. indicato è da ritenersi di mq. 18.979= come desumibili anche dal calcolo medesimo operato per differenza, partendo dal totale aree interessate, come indicato dalla relazione istruttoria medesima e che in ordine alle aree vincolate, fermo restando che una qualsivoglia porzione di area vincolata sarà da ricondurre a zona agricola, si ribadisce di rimandare la verifica formale della presenza del bene secondo quanto indicato dall’art. 10 della L.R. n. 24/98, alla prevista relazione agronomica da realizzarsi nella fase di definizione del piano attuativo;

2) di demandare al Sindaco ed agli Uffici Comunali i successivi atti di competenza;

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 27/04/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore AREA IV - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

li 23/04/2012

Il Responsabile dell'Area

F.to Rinaldi Cesare

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Presidente del Consiglio Comunale

F.to Sesto Roberto

Segretario Generale

F.to Urtesi Daniela

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

li, 10/05/2012

Segretario Generale

Urtesi Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva decorso il termine di DIECI giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

il

Segretario Generale

F.to Urtesi Daniela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Zagarolo, 10/05/2012

Segretario Generale

Urtesi Daniela









giovedì 10 maggio 2012

PIANO CASA, DA GIUNTA LAZIO SECONDA CIRCOLARE ESPLICATIVA

08/05/2012 - La Giunta Polverini ha approvato la seconda circolare esplicativa che indica ulteriori indirizzi e disposizioni, per tutto il Lazio, per la piena ed uniforme applicazione della legge regionale n. 21/2009 integrata e modificata dalla L.R. n. 10/11 e che costituisce il “Piano Casa” della Regione Lazio. “Questo provvedimento – dichiara la presidente Renata Polverini – fa seguito alla prima circolare esplicativa adottata dalla Giunta e vuole contribuire ad agevolare i comuni nel recepire e dare attuazione al nuovo Piano Casa affinché famiglie e imprese possano coglierne appieno le opportunità”. Con la circolare prosegue il percorso esplicativo ed interpretativo della legge regionale, fornendo ulteriori specificazioni e direttive per la corretta applicazione in particolare degli articoli 3 ter, 4 e 5 riguardanti il cambio di destinazione d’uso, la sostituzione edilizia e gli interventi di recupero di edifici non residenziali o delle loro parti per destinarli a residenza. “Si punta – spiega l’assessore regionale all’Urbanistica, Luciano Ciocchetti - alla riutilizzazione ai fini abitativi degli immobili dismessi o inutilizzati, con la finalità di limitare nuovo consumo di suolo e riservando una quota variabile del 30-35%, a seconda dei casi, per gli alloggi a canone concordato. Un risultato importante, dando ancora più forza alla legge regionale sul Piano Casa, che mette in campo strumenti efficaci per il rilancio dell’economia e dell’edilizia, la riqualificazione delle aree urbane degradate e la tutela il territorio”.
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sabato 21 aprile 2012

TRE buoni motivi per non rinnovare la tessera a "LA DESTRA"

Cari amici, non rinnovate la tessera a "LA DESTRA" perchè ci sono  persone  che hanno tradito il partito,sospese dalllo stesso per tradimento  ed oggi ricoprono incarchi.
CHI di voi vuole informazioni più dettagliate può scrivermi com  mail procmic@tiscali.it.
http://marioprocaccini.blogspot.it/2012/03/amici-di-destra-giudicate-voi-e-non.html

3 BUONI MOTIVI PER NON RINNOVARE LA TESERA NE FARNE UNA NUOVA:

  1Il segretario nazionale Storace difende i traditori del suo stesso partito;
  2 Usano i lecchini;
  3 La presenza di bonasorte nel partito ( il suo motto chi non è con me  è contro di me )  lo invito nel smentirmi!!

giovedì 19 aprile 2012

servizi pubblici / disciplina ,



L. n.166/2009, recante conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
(GU n. 274 del 24-11-2009 - Suppl. Ordinario n.215)
legge
Materia: servizi pubblici / disciplina

LEGGE 20 novembre 2009 , n. 166
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee. (09G0180)
Art. 1

1. Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 20 novembre 2009



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009 , n. 135

Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2009), coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee». (09A14362)



Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 , recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso - Procedura d’infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui al comma 3, direttamente, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.»;

b) all’articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 -bis . Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) , adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.».



Art. 2.

Modifiche all’ articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 , recante attuazione della direttiva 2001/12/CE , della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria - Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva 2004/49/CE

1. All’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all’aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 -bis . Ai fini di cui al comma 1, all’ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell’ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 -bis . L’organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:

a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all’accesso ed all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell’uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000 ;

b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;

c) qualora i destinatari di una richiesta dell’organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;

d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a) , b) e c) , ad irrogare una sanzione fi no al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati dall’organismo di regolazione.».

2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e nel limite del numero di unità di personale compatibile con l’applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell’ambito delle suddette risorse , fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 6, lettera a) , dello stesso decreto, al personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell’Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l’equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera è approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2- bis. All’articolo 4- bis, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «paragrafi 2, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafi 2, 4 e 5».

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07

1. All’articolo 38, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture , di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , dopo la lettera m - ter ) è aggiunta, in fi ne, la seguente:

«m -quater ) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».

2. All’articolo 38, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«Ai fini del comma 1, lettera m -quater ), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.».

3. L’articolo 34, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , è abrogato.

4. All’articolo 49, comma 2, lettera e) , del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.

4- bis. All’articolo 70, comma 11, lettera b) , primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «l’offerta», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il contratto».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.



Art. 3 -bis

Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009

1. Nelle more della piena attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, dall’anno 2009 è autorizzata l’implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, nelle more dell’organico recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonché allo scopo di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull’attività di pesca attraverso l’accrescimento, sul piano operativo, della capacità dell’attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare, dall’anno 2009 è autorizzato l’avvio di un programma pluriennale per l’implementazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per l’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, cui affluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1º ottobre 2009, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi dall’anno 2009, non ancora impegnate alla data del 1º ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 3 -ter

Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali - Società miste ANAS-regioni

1. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 289 è sostituito dal seguente:

«289. Al fi ne della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall’ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni».

2. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell’articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell’articolo 2, commi 289 e 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



Art. 3 -quater

Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all’interno di apparati

1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2010, i motori elettrici, anche all’interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della citata direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005.

3. All’articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.

4. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 163 è abrogato.



Art. 3 -quinquies

Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell’Expo Milano 2015

1. Il prefetto della provincia di Milano, quale prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

2. Al fi ne di assicurare l’efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell’articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per l’Expo Milano 2015 (GICEX), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.

4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l’osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l’applicazione del presente comma.

6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».



Art. 4.

Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/ CE e per la promozione dell’ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni

1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonché per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 2, sono abrogate le seguenti lettere: a -bis ) e a -ter );

b) all’articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono sostituite dalla seguente: «avvio»;

c) all’articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituite dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima , nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8 »;

d) all’articolo 13, comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e aggiornamenti»;

e) all’articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell’anno solare precedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore complessivo delle emissioni indicate nella dichiarazione medesima»;

f) all’articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» è sostituita dalla seguente: «rilasciate»;

g) all’articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza di», sono inserite le seguenti: «aggiornamento della».

2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell’ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all’incremento dell’efficienza energetica negli impianti di cui all’allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori minimi previsti dalle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili di cui all’articolo 4 dell’anzidetto decreto legislativo, prevedendo l’attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e parametri, nonché garantendo un approccio integrato ed una elevata protezione dell’ambiente nel suo complesso.

3 -bis . Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fi ni della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali i termini istruttori previsti dal citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonché, per gli impianti di nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla metà. Nei casi di cui al presente comma l’autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.

5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresì i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11 dell’articolo 5del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; l’autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono rilasciati dall’autorità competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. Nei casi di cui al presente comma l’autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.

5 -bis . All’articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «e all’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefi ci di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20

Art. 4 -bis

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico -Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei porti in cui l’Autorità competente è l’Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d’intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fi ne, la regione cura altresì le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifi uti, d’intesa con l’Autorità marittima per i fini di interesse di quest’ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».



Art. 5.

Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti

1. Ai fini dell’elaborazione delle quote di mercato di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all’articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell’anno 2006 comunicato al Registro al momento dell’iscrizione.

2. Per consentire l’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all’articolo 3 del citato decreto n. 185 del 2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l’allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.



Art. 5 -bis

Attuazione della direttiva 2004/35/CE - Procedura di infrazione n. 2007/4679, ex articolo 226 Trattato CE

1. Ai fini di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell’Allegato II alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 311, al comma 2, le parole da: «al ripristino » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalità prescritte dall’Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all’articolo 314, comma 2, del presente decreto. Quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all’articolo 317, comma 5»;

b) all’articolo 311, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell’Allegato II alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell’eccessiva onerosità, avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2.»;

c) all’articolo 303, al comma 1, lettera f) , sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «i criteri di determinazione dell’obbligazione risarcitoria stabiliti dall’articolo 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell’articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell’articolo 315 del presente decreto;»;

d) all’articolo 317, al comma 5, alinea, le parole da:

«sono versate» fino a: «della spesa» sono sostituite dalle seguenti: «affluiscono al fondo di cui all’articolo 7- quinquies , comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle seguenti finalità»;

e) all’articolo 317, il comma 6 è abrogato.

2. All’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cui all’articolo 7- quinquies , comma 1, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ”».



Art. 6.

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari

1. All’allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 , n. 109 , come modificato dal comma 1 dell’articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, lettera a) , le parole: «incluso destrosio e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché»;

b) al punto 1, lettera b) , le parole: «a base di grano e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano, nonché prodotti derivati purché»;

c) al punto 6, lettera a) , le parole: «grasso di soia raffi nato e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «grasso di soia raffi nato, nonché prodotti derivati purché».

2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 -bis dell’articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto dal comma 3 dell’articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88.



Art. 7.

Disposizioni per i sistemi di misura installati nell’ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all’uso e al commercio degli stessi - Procedura d’infrazione n. 2007/4915

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l’interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all’applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, è assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o più decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.

2- bis . Al fine di dare corretta esecuzione all’obbligo di cui all’articolo 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto definito dall’articolo 2, lettera l) , della medesima direttiva, al comma 19 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «dall’anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2012». 3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti per l’esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Art. 8.

Numero di emergenza unico europeo - Attuazione direttiva n. 2002/22/CE - Procedure d’infrazione n. 2006/2114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE

1. Ai fini della realizzazione degli interventi connessi con l’implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui all’articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di 42 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti stati di previsione, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.



Art. 8 -bis

Destinazione di risorse al Centro nazionale trapianti

1. All’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nell’ambito del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dal predetto articolo 22, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

«A valere sul fondo di cui al presente comma un importo, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, è destinato al Centro nazionale trapianti, al fine dell’attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché in materia di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive 2006/17/ CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, e 2006/86/ CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, in corso di recepimento».



Art. 9.

Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, infine, è aggiunto il seguente periodo:

«Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l’Autorità competente è il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.».



Art. 10.

Eliminazione dell’obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri - Procedura d’infrazione n. 2008/4421

1. All’articolo 4 -bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il comma 6 è aggiunto, in fi ne, il seguente:

«6 -bis . Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell’Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.».



Art. 11.

Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia - Procedura d’infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C- 244/08

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell’articolo 17:

1) nel primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

2) nel quarto periodo, dopo le parole: «soggetto non residente» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

b) al primo comma dell’articolo 38 -ter :

1) nel primo periodo, dopo le parole: «Stati membri dell’Unione europea» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

2) il terzo periodo è soppresso.



Art. 12.

Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d’infrazione n. 2008/4524

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 141 è inserito il seguente:

«141 -bis . Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresì alle società residenti negli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze adottato ai sensi del comma 1 dell’articolo 168 - bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare. Dal periodo d’imposta da cui ha effetto l’opzione per il regime speciale, il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.».



Art. 13.

Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d’infrazione n. 2004/2190

1. All’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione “oli usati” deve intendersi riferita agli oli usati raccolti in Italia» sono soppresse.

2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 62, nel comma 5:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all’imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione.»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21.»;

b) nell’allegato I, l’aliquota relativa all’imposta di consumo sugli oli lubrificanti è determinata in euro 750,00 per mille chilogrammi.

3. Limitatamente alle basi ed agli oli lubrificanti rigenerati che, alle ore zero della data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino giacenti, per fini commerciali, in quantità complessivamente non inferiore a 1.000 chilogrammi, presso depositi commerciali nazionali e non ancora assoggettati all’imposta di consumo di cui all’articolo 62 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è applicata l’imposta di consumo prevista, per gli oli e le basi rigenerate, dal medesimo articolo 62 nella formulazione in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. All’articolo 236, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere i) e l) sono sostituite dalle seguenti:

« i) concordare con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l’avvio alla rigenerazione;

l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;»;

b) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

l -bis ) “ cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;

l -ter ) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffi nazione e del prezzo ricavabile dall’avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all’impresa stessa;

l -quater ) assicurare l’avvio alla combustione dell’olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell’olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell’olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento.».



Art. 14.

(Soppresso).



Art. 15.

Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. All’articolo 23 -bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.»;

a- bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:

«sono determinati» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»;

b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) , le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifi ci compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4 -bis . I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 4.»;

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta ‘‘in house’’ cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 ;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015 .

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, che, in Italia o all’estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti . »;

e) al comma 10, nell’alinea le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» è sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;

g) al comma 10, la lettera e) è abrogata .

1 -bis . Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23 - bis , comma 8, lettera e) , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1 -ter . Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all’articolo 23 -bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio»

2. All’ articolo 9 -bis , comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , il quarto periodo è soppresso.

2 -bis . All’articolo 195, comma 2, lettera e) , secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”.

2 -ter . All’articolo 6, comma 1, lettera p) , del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: “31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010”.

2 -quater . All’articolo 8 -sexies , comma 2, terzo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: “centoventi” è sostituita dalla seguente: “duecentodieci”».



Art. 16.

Made in Italy e prodotti interamente italiani

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.

3. Ai fini dell’applicazione del comma 4, per uso dell’indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l’apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall’articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

5. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49 -bis ,».

6. Dopo il comma 49 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:

«49 -bis . Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49 -ter . È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49 -bis , salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell’illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L’articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

8 -bis . Al fine di consentire una maggiore competitività dei prodotti agro alimentari italiani e sostenere il made in Italy, dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono inseriti i seguenti:

«2 -bis . Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamento emanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le condizioni e le modalità legate all’attività di smarchiatura.

2 -ter . L’autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere comunicata dal soggetto interessato all’organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo».



Art. 17.

6° Censimento generale dell’agricoltura

1. In considerazione della necessità e urgenza di far fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola, è autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per l’anno 2010 in favore dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l’esecuzione del 6° Censimento generale dell’agricoltura.

2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l’affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all’obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell’incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l’esecuzione dei censimenti.

3. Per le regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT.

4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all’esecuzione del censimento, l’ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell’ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi dell’articolo 19, comma 2. A tale fine le risorse sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini del trasferimento all’ISTAT.



Art. 17 -bis

Disposizioni in materia di fascicolo aziendale delle imprese di pesca

1. Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli articoli 71 e 83 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, e non incorrere nelle procedure di infrazione comunitarie e nelle rettifiche finanziarie di cui all’articolo 97 del medesimo regolamento, il fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, relativo a ciascuna impresa di pesca deve contenere anche i dati relativi agli impianti, alle quote, alle quantità di pescato, alle dotazioni strutturali, agli equipaggi e agli esiti dei controlli, delle ispezioni e dei pagamenti effettuati nei confronti di ciascuna impresa o beneficiario, sulla base delle disposizioni impartite dall’autorità di audit di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c) , del predetto regolamento (CE) n. 1198/2006».



Art. 18.

Disposizioni in materia di prelievo mensile

1. Al fine di completare l’attuazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita le trattenute e i versamenti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 , vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo successivo, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008.



Art. 19.

Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE

1. All’ articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 -bis . In sede di determinazione della base imponibile, ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società di cui al comma 1. Ai fini della corretta determinazione della base imponibile, gli accertamenti emessi dall’Agenzia delle entrate possono essere in ogni caso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di tali accertamenti.».

2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate quanto ad euro 128.580.000, alla copertura dell’ articolo 17 e per la parte residua sono riversate alla contabilità speciale di cui all’ articolo 13 -bis , comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , per essere destinate alle finalità di cui al predetto articolo 13 - bis , comma 8, previo riversamento all’entrata del bilancio dello Stato.



Art. 19 -bis

Perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita e coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r) , della Costituzione, e per l’istituzione della banca dati per l’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonchè agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all’Allegato 1 al presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione.

2. A decorrere dall’esercizio 2008 e fino a tutto l’anno 2011 le certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi, previste dal decreto del Ministero dell’interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati concernenti i predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell’interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. All’articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «Contestualmente all’adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010.».



Art. 19 -ter

Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime

1. Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale ai principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è trasferito a titolo gratuito, da Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del capitale sociale della:

a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla regione Campania;

b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla regione Sardegna;

c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla regione Toscana.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono posti in essere gli atti di perfezionamento del trasferimento delle società di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1.

3. Entro i novanta giorni successivi al completamento degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2, la regione Campania cede, per il tramite della società Caremar, alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo d’azienda di tale società costituito dal complesso delle attività, passività e risorse umane utilizzate per l’esercizio dei collegamenti con l’arcipelago pontino.

4. Le società di cui al comma 1, lettere a) , b) e c) , sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le attività e passività connesse.

5. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sotto l’aspetto contabile, non determinano sui bilanci rispettivamente della società Tirrenia di navigazione e della società Caremar riflessi di carattere economico ma solo patrimoniale.

6. Al fi ne di assicurare le condizioni per la migliore valorizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all’articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, nelle more della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento del processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fi no a tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai commi da 16 a 18.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una regione sono esercitati dalla stessa regione. Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto dei relativi statuti.

Per le regioni di cui ai commi 1, lettere a) , b) e c) , e 3, la gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore.

8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., nonchè la Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., la Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono privatizzate, in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un prezzo di mercato, le quali, relativamente alle privatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio, Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l’affi damento dei servizi marittimi sia l’apertura del capitale ad un socio privato.

9. Ai fi ni di cui al comma 8:

a) entro il 31 dicembre 2009:

1) è pubblicato il bando di gara per la privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonché, per effetto dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, della Siremar- Sicilia Regionale Marittima S.p.a.;

2) è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a otto anni con la Tirrenia di navigazione S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);

3) è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a dodici anni con la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);

4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e di Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.;

5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti altresì atti delle gare di cui al numero 4);

b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di quanto disposto dal comma 3:

1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. e della società della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d’azienda di cui al comma 3;

2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, rispettivamente, Caremar e quella della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d’azienda di cui al comma 3, costituenti altresì atti delle gare di cui al numero 1).

10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati all’atto del completamento delle procedure di gara di cui al medesimo comma 9.

11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei limiti degli stanziamenti di cui ai commi da 16 a 18, determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di effi cientamento volti a ridurre i costi del servizio per l’utenza, nonché forme di fl essibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. I contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole.

12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale delle singole società esercenti i servizi oggetto di convenzione o contratto di servizio di due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’economia e delle fi nanze.

Per le società Siremar S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a. il rappresentante designato dal Ministero dell’economia e delle fi nanze assume le funzioni di presidente.

13. Per la privatizzazione dell’intero capitale della Tirrenia di navigazione S.p.a., che, a seguito dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, comporta altresì la cessione dell’intero capitale sociale della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1 a 7, nonché dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 99 del 30 aprile 2009.

14. Qualora, ai fi ni delle procedure di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine per il relativo esercizio è di trenta giorni dall’avvio del procedimento.

15. All’articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifi cazioni, il secondo periodo è soppresso.

16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:

a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;

b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895;

c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna: euro 13.686.441;

d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro 13.005.441;

e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania: euro 29.869.832.

17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio del ramo d’azienda per l’esercizio dei collegamenti con l’arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di cui al comma 16, lettera e), sono così ripartite:

ramo Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.

18. Il contributo dello Stato alle regioni a copertura degli oneri di servizio pubblico sui contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15 è incrementato, senza maggiori oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in misura parametrata al maggiore onere derivante dall’attuazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dell’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

19. Nell’ambito delle risorse iscritte in conto residui, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’importo di 7 milioni di euro, per l’anno 2009, è fi nalizzato all’ammodernamento e all’adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza marittima della fl otta del gruppo Tirrenia.

20. Previa richiesta delle regioni interessate al processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il CIPE, su proposta del Ministro dell’economia e delle fi nanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, delibera in ordine all’utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 137 del 16 giugno 2009, per fare fronte a specifi che criticità nel settore del cabotaggio marittimo.

21. Al fi ne di garantire la continuità territoriale con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico sono riconosciuti alle società oggetto del processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15 il mantenimento degli accosti già assegnati e la priorità nell’assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle procedure di competenza delle Autorità portuali e marittime e dei princìpi sanciti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dal codice della navigazione.

22. All’articolo 7 -sexies , comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modifi cazioni, ai dipendenti delle società del Gruppo Tirrenia, delle società da queste derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o affi ttano aziende o rami d’azienda, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, può concedere per dodici mesi l’intero trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge, con la relativa contribuzione fi gurativa e gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti».

23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a 184.942.251 euro a decorrere dal 2010, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo fi nalizzati, pari a 181.370.249 euro annui, quanto a 3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell’articolo 13 -bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze, e quanto a 22.002 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro a decorrere dall’anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

24. Per le regioni a statuto speciale l’effi cacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 è subordinata all’emanazione, ove occorrente, di apposite norme di attuazione.

25. L’articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l’articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

26. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono soppressi.

27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle risorse iscritte per l’anno 2009 sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modifi cazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è versata all’entrata del bilancio dello Stato, per essere trasferita nell’anno 2010 alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell’articolo 13- bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. È altresì trasferito alla citata contabilità speciale di cui al periodo precedente, con le medesime modalità, l’importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 7 -quinquies , comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, intendendosi corrispondentemente ridotta la predetta autorizzazione di spesa.



Art. 19-quater

Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Causa C-561/07 - Procedura d'infrazione 2005/2433

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee l'11 giugno 2009 nella causa C-561/07, all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attivita'»;

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «aziende o unita' produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o».





Art. 20.

Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219

1. All'articolo 100, dopo il comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' inserito il seguente:

«4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a societa' che svolgono attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonche' dell'acquisizione da parte di tali societa' di partecipazioni in societa' affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».



Art. 20-bis

Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE

1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo»;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 130 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche', per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

c) previsione che le modalita' tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e' intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalita' dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.

3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante»;

c) all'articolo 162: 1) al comma 2-bis, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo».

2. Il registro previsto dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del medesimo codice.

3. All'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «sino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135».

4. All'articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».

5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Art. 20-ter

Modifiche agli articoli 14 e 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 - 1. Il passaporto ordinario e' individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.

2. Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorita' competente al rilascio del passaporto»;

b) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:

«Art. 17 - 1. Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni.

La validita' del passaporto puo' essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facolta' a norma di legge.

2. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' del passaporto e' di tre anni; per i minori di eta' compresa tra tre e diciotto anni, la validita' del passaporto e' di cinque anni.

3. Incaso di urgenza ovvero in caso di impossibilita' temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, puo' essere emesso un passaporto temporaneo, di validita' pari o inferiore a dodici mesi».



Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.