sabato 14 dicembre 2013

Sinceri auguri di Buone Festività


Carissimi,
condivido con Voi e le Vostre famiglie, il calore e i valori del Santo Natale.
Auguro inoltre a tutti Voi di accogliere l'Anno Nuovo con tutte le speranze e le aspettative che Vi hanno accompagnato fino ad ora, nell'attesa di costruire insieme tutte quelle che si realizzeranno per rendere migliore la qualità della nostra vita.
Cav. Procaccini Mario

sabato 30 novembre 2013

DANNO AMBIENTALE!! NON VA PAGATO SE SONO TRASCORSI ANNI 5 art 2947 CODICE CIVILE.

(FAX SIMILE RICHIESTA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DANNO AMBIENTALLE) eventuali chiarimenti ut. tel .3298732732.

AL SINDACO DEL COMUNE DI_________
e per opportuna conoscenza
Area Urbanistica

OGGETTO:- Richiesta annullamento in autotutela  determina n________________ emessa in data_______ dal dirigente Area________________
         
     IL\ la sottoscritta\o  _____________________--nato a ______________ il  _____________res___________ in ____________via_____n._
A frontre della vostra richiesta corre l'obbligo di comunicarvi che nessuna somma  è dovuta dal sottoscritto\a in quanto è decorso il termine quinquennale di prescrizione della pretesa in oggetto:
Infatti,a norma dell'art 2947 comma 1 codice civile il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive nel termine breve di anni 5 che decorre dal  momento in cui il fatto si è verificato.
Nel caso  di specie, il " dies a quo " non può che essere il _______( indicare la data di rilascio permesso a costruire),data di rilascio del permesso di costruire in sanatoria e ,pertanto,la richiesta di pagamento dell'indennità risarcitoria da danno ambientale è irrimediabilmente prescritta.
  A fronte di quanto sopra si invita SV a voler procedere all'annullamento in autotutela dell'ordinanza dirigenziale in oggetto richiamata.
Restando in attesa di un vostro positivo riscontro alla presente,porgo distinti saluti:

Si allegano   in fotocopia : lettera vostra richiesta;
                             permesso a costruiore in sanatoria;
                             documento d'identità.






 _______________li__________________                            Firma il richiedente

mercoledì 13 novembre 2013

mercoledì 23 ottobre 2013

fermiamo queste violenze!! sembra una scena di un film.... ma non è così!


È inutile vivere pensando al domani, soprattutto se il domani ti rovina il presente... E poi, chi puo' essere così sicuro di essere ancora vivo domani?

lunedì 21 ottobre 2013

UN ATTIMO E NON CI SEI PIU'


È inutile vivere pensando al domani, soprattutto se il domani ti rovina il presente... E poi, chi puo' essere così sicuro di essere ancora vivo domani?

giovedì 17 ottobre 2013

SENECA


Dove ci porta la morte? Ci porta in quella pace dove noi fummo prima di nascere. La morte è il non-essere: è ciò che ha preceduto l'esistenza. Sarà dopo di me quello che era prima di me. Se la morte è uno stato di sofferenza, doveva essere così prima che noi venissimo alla luce: ma non sentimmo, allora, alcuna sofferenza. Tutto ciò che fu prima di noi è la morte. Nessuna differenza è tra il non-nascere e il morire, giacché l'effetto è uno solo: non essere.

mercoledì 9 ottobre 2013

Condominio: l’amministratore non ha diritto a ulteriori compensi per il contratto di appalto

Corte di Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 22313 del 30 settembre 2013. Non sussiste il diritto dell'amministratore condominiale a ottenere un compenso ulteriore per la stipula del contratto di appalto per i lavori di manutenzione dell'immobile, dovendosi escludere la presunzione di onerosità del mandato affidatogli, laddove la delibera assembleare che lo incarica della stipula del negozio nulla dispone nel senso di compensi ulteriori e dovendosi dunque ritenere che detta attività rientri nella somma annuale forfetariamente prevista in favore del professionista interessato.
E' il principio stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 30 settembre 2013, n. 22313. Nel caso trattato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, il ricorrente- amministratore di condominio sostiene che il compenso pattuito per l'amministratore condominiale riguardava unicamente le prestazioni professionali da questi svolte nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e non l'attività esulante dall'ordinaria amministrazione, quale la redazione del contratto di appalto e le attività connesse: era quindi dovuto il compenso aggiuntivo per l'opera professionale, essendo altrimenti configurabile un ingiustificato arricchimento del condominio. In tema di condominio, precisa la Suprema Corte, l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte (cfr. Cassaz. n. 3596/2003). Peraltro, non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosità del mandato allorchè sia stabilito un compenso forfettario a favore dell'amministratore, spettando comunque all'assemblea condominiale il compito generale di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore che, quindi, non può esigere neppure il rimborso di spese da lui anticipare, non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea (cfr. Cassaz. N. 14197/2011).

 

domenica 29 settembre 2013

Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose.

Codice
Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose.
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 163. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 211 a euro 843 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 316 a euro 1.285. Si applica la sanzione da euro 369 a euro 1.476 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.686.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.054. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 369 a euro 1.476. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.686.
8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 653.
9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 324 a euro 1.294. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.865 a euro 7.460, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 324 a euro 1.294 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Articolo prima modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, dall'art. 3, comma 14, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 30, L. 29 luglio 2010, n. 120).
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Aggiornamenti all'articolo
Data Pubblicazione  
12/02/2002 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9 (in SO n.28, relativo alla G.U. 12/02/2002, n.36) ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 174, commi 3 e 14.
30/06/2003 Il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 (in G.U. 30/06/2003, n.149) , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 (in SO n.133, relativo alla G.U. 12/08/2003, n. 186) ha disposto (con l'art. 3, comma 14, lettera a)) la modifica dell'art. 174, comma 4; (con l'art. 3, comma 14, lettera b)) la modifica dell'art. 174, comma 5 e (con l'art. 3, comma 14, lettera d)) l'introduzione del comma 7-bis all'art. 174.
29/07/2010 La LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 (in SO n.171, relativo alla G.U. 29/07/2010, n.175) ha disposto (con l'art. 30, comma 1) la modifica dell'art. 174.
Decurtazione punti (Art. 126-bis CdS)
Articolo Comma Ipotesi Descrizione infrazione Punti decurtati Punti decurtati (neo patentati) In vigore
174 4 1N CONDUCENTE DI AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PERSONE NON OSSERVAVA I PERIODI DI GUIDA O PAUSA PREVISTI. 2 4  
174 4 2N CONDUCENTE DI AUTOVEICOLO PER TRASPORTO COSE NON OSSERVAVA I PERIODI DI GUIDA O PAUSA PREVISTI. 2 4  
174 5 1N CONDUCENTE DEL VEICOLO TRASPORTO COSE NON EFFETTUAVA IL PRESCRITTO RIPOSO GIORNALIERO. 2 4 Fino al 12/08/2010
174 5 2N CONDUCENTE DEL VEICOLO TRASPORTO PERSONE NON EFFETTUAVA IL PRESCRITTO RIPOSO GIORNALIERO. 2 4 Fino al 12/08/2010
174 5 3N CONDUCENTE DEL VEICOLO TRASPORTO COSE NON OSSERVAVA I PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALE. 2 4 Fino al 12/08/2010
174 5 4N CONDUCENTE DEL VEICOLO TRASPORTO PERSONE NON OSSERVAVA I PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALE. 2 4 Fino al 12/08/2010
174 5 5N CONDUCENTE VEICOLO ADIBITO TRASPORTO AI SENSI ART. 14 REG.CEE 3820/85 ERA SPROVVISTO DELL'ESTRATTO DEL REGISTRO DI SERVIZIO O DELLA COPIA DELL'ORARIO DI SERVIZIO . 2 4 Fino al 12/08/2010
174 5B 1N CONDUCENTE DI AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PERSONE AL FINE DI RAGGIUNGERE LUOGO IDONEO ALLA SOSTA SUPERAVA I TERMINI DEI PRESCRITTI PERIODI DI GUIDA O DI PAUSA PER UN TEMPO NON SUPERIORE A 45 MINUTI 2 4  
174 5B 2N CONDUCENTE DI AUTOVEICOLO PER TRASPORTO COSE AL FINE DI RAGGIUNGERE LUOGO IDONEO ALLA SOSTA SUPERAVA I TERMINI DEI PRESCRITTI PERIODI DI GUIDA O DI PAUSA PER UN TEMPO NON SUPERIORE A 45 MINUTI 2 4  
174 5B 9N CONDUCENTE DEL VEICOLO TRASPORTO COSE AL FINE DI RAGGIUNGERE LUOGO IDONEO ALLA SOSTA PER EFFETTUARE IL PRESCRITTO RIPOSO GIORNALIERO SUPERAVA PER UN TEMPO NON SUPERIORE A 45 MINUTI LO SCADERE DEI TERMINI PREVISTI 2 4  
Articolo Comma Ipotesi Descrizione infrazione Punti decurtati Punti decurtati (neo patentati) In vigore
174 5B AN CONDUCENTE DEL VEICOLO TRASPORTO PERSONE AL FINE DI RAGGIUNGERE LUOGO IDONEO ALLA SOSTA PER EFFETTUARE IL PRESCRITTO RIPOSO GIORNALIERO SUPERAVA PER UN TEMPO NON SUPERIORE A 45 MINUTI LO SCADERE DEI TERMINI PREVISTI 2 4  
174 5B BN CONDUCENTE DEL VEICOLO TRASPORTO COSE AL FINE DI RAGGIUNGERE LUOGO IDONEO ALLA SOSTA PER EFFETTUARE IL PRESCRITTO RIPOSO SETTIMANALE SUPERAVA PER UN TEMPO NON SUPERIORE A 45 MINUTI LO SCADERE DEI TERMINI PREVISTI 2 4  
174 5B CN CONDUCENTE DEL VEICOLO TRASPORTO PERSONE AL FINE DI RAGGIUNGERE LUOGO IDONEO ALLA SOSTA PER EFFETTUARE IL PRESCRITTO RIPOSO SETTIMANALE SUPERAVA PER UN TEMPO NON SUPERIORE A 45 MINUTI LO SCADERE DEI TERMINI PREVISTI 2 4  
174 7 3N CONDUCENTE VEICOLO ADIBITO TRASPORTO AI SENSI ART. 14 REG.CEE 3820/85 TENEVA ESTRATTO REGISTRO O COPIA ORARIO SERVIZIO INCOMPLETI O ALTERATI 1 2 Fino al 12/08/2010
174 7 4N CONDUCENTE VEICOLO ADIBITO TRASPORTO AI SENSI ART. 14 REG.CEE 3820/85 NON ERA IN GRADO DI ESIBIRE L'ESTRATTO DEL REGISTRO DI SERVIZIO O COPIA DELL'ORARIO DI SERVIZIO 1 2 Fino al 12/08/2010
174 5 6N ART.174/5 CDS CONDUCENTE DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE SUPERAVA DEL 10% IL LIMITE GIORNALIERO MASSIMO RELATIVO AI PERIODI DI GUIDA 2 4 Dal 13/08/2010
174 5 7N ART.174/5 E 10 CDS MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE SUPERAVA DEL 10% IL LIMITE GIORNALIERO MASSIMO RELATIVO AI PERIODI DI GUIDA 2 4 Dal 13/08/2010
174 5 8N ART.174/5 CDS CONDUCENTE DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE NON EFFETTUAVA PER OLTRE IL 10% IL PERIODO MINIMO GIORNALIERO DI RIPOSO 5 10 Dal 13/08/2010
174 5 9N ART.174/5 E 10 CDS MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE NON EFFETTUAVA PER OLTRE IL 10% IL PERIODO MINIMO GIORNALIERO DI RIPOSO 5 10 Dal 13/08/2010
174 6 1N ART.174/6 CDS CONDUCENTE DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE SUPERAVA DI OLTRE IL 20% IL LIMITE GIORNALIERO MASSIMO RELATIVO AI PERIODI DI GUIDA 10 20 Dal 13/08/2010
Articolo Comma Ipotesi Descrizione infrazione Punti decurtati Punti decurtati (neo patentati) In vigore
174 6 2N ART.174/6 E 10 CDS MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE SUPERAVA DI OLTRE IL 20% IL LIMITE GIORNALIERO MASSIMO RELATIVO AI PERIODI DI GUIDA 10 20 Dal 13/08/2010
174 6 3N ART.174/6 CDS CONDUCENTE DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE NON EFFETTUAVA PER OLTRE IL 20% IL PERIODO MINIMO DI RIPOSO GIORNALIERO 10 20 Dal 13/08/2010
174 6 4N ART.174/6 E 10 CDS MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE NON EFFETTUAVA PER OLTRE IL 20% IL PERIODO MINIMO DI RIPOSO GIORNALIERO 10 20 Dal 13/08/2010
174 7 5N ART.174/7 CDS CONDUCENTE DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE SUPERAVA DI OLTRE IL 10% IL LIMITE SETTIMANALE MASSIMO RELATIVO AI PERIODI DI GUIDA 1 2 Dal 13/08/2010
174 7 6N ART.174/7 E 10 CDS MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE SUPERAVA DI OLTRE IL 10% IL LIMITE SETTIMANALE MASSIMO RELATIVO AI PERIODI DI GUIDA 1 2 Dal 13/08/2010
174 7 7N ART.174/7 CDS CONDUCENTE DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE SUPERAVA DI OLTRE IL 10% IL LIMITE BISETTIMANALE MASSIMO RELATIVO AI PERIODI DI GUIDA 1 2 Dal 13/08/2010
174 7 8N ART.174/7 E 10 CDS MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE SUPERAVA DI OLTRE IL 10% IL LIMITE BISETTIMANALE MASSIMO RELATIVO AI PERIODI DI GUIDA 1 2 Dal 13/08/2010
174 7 9N ART.174/7 CDS CONDUCENTE DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE NON EFFETTUAVA PER OLTRE IL 10% IL PERIODO MINIMO SETTIMANALE DI RIPOSO 3 6 Dal 13/08/2010
174 7 AN ART.174/7 E 10 CDS MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE NON EFFETTUAVA PER OLTRE IL 10% IL PERIODO MINIMO SETTIMANALE DI RIPOSO 3 6 Dal 13/08/2010
174 7 BN ART.174/7 CDS CONDUCENTE DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE SUPERAVA DI OLTRE IL 20% IL LIMITE SETTIMANALE MASSIMO RELATIVO AI PERIODI DI GUIDA 2 4 Dal 13/08/2010
Articolo Comma Ipotesi Descrizione infrazione Punti decurtati Punti decurtati (neo patentati) In vigore
174 7 CN ART.174/7 E 10 CDS MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE SUPERAVA DI OLTRE IL 20% IL LIMITE SETTIMANALE MASSIMO RELATIVO AI PERIODI DI GUIDA 2 4 Dal 13/08/2010
174 7 DN ART.174/7 CDS CONDUCENTE DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE SUPERAVA DI OLTRE IL 20% IL LIMITE BISETTIMANALE MASSIMO RELATIVO AI PERIODI DI GUIDA 2 4 Dal 13/08/2010
174 7 EN ART.174/7 E 10 CDS MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE SUPERAVA DI OLTRE IL 20% IL LIMITE BISETTIMANALE MASSIMO RELATIVO AI PERIODI DI GUIDA 2 4 Dal 13/08/2010
174 7 FN ART.174/7 CDS CONDUCENTE DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE NON EFFETTUAVA PER OLTRE IL 20% IL PERIODO MINIMO SETTIMANALE DI RIPOSO 5 10 Dal 13/08/2010
174 7 GN ART.174/7 E 10 CDS MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE NON EFFETTUAVA PER OLTRE IL 20% IL PERIODO MINIMO SETTIMANALE DI RIPOSO 5 10 Dal 13/08/2010
174 8 1N ART.174/8 CDS CONDUCENTE DI VEICOLO A TRASPORTO DI PERSONE O COSE NON RISPETTAVA LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INTERRUZIONI ALLA GUIDA 2 4 Dal 13/08/2010
174 8 2N ART.174/8 E 10 CDS MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DI VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE NON RISPETTAVA LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INTERRUZIONI ALLA GUIDA 2 4 Dal 13/08/2010

Giurisprudenza 
La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall'art. 205 del d.lgs. n. 285 del 1992 all'autorità giudiziaria ordinaria (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato la sentenza del giudice di pace che l'aveva denegata a motivo della asserita esistenza di una giurisdizione dell'Ispettorato del lavoro, in materia di lavoro, in controversia relativa ad opposizione a sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 174 del d.lgs. n. 285 del 1992, sui limiti di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose). (Cassa e dichiara giurisdizione, Giud. pace Messina, 4 Novembre 2004)
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-12-2007, n. 25833 (rv. 600823)  Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007
In relazione alle violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, di cui ai regolamenti comunitari n. 3820 e 3821 del 1985, la competenza ad eseguire i controlli previsti dal D.M.12 luglio 1995 sulle imprese di trasporto ricadenti nella provincia autonoma di Bolzano, nonché ad emettere le conseguenti ordinanze ingiuntive per le relative sanzioni previste dagli artt. 174 e 179 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, spetta all'ispettorato del lavoro di quella provincia (alla quale sono devolute le particolari funzioni rientranti nella competenza degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), atteso che l'art. 194, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285., richiamato dal citato art. 179, stesso codice, fa salva l'applicabilità delle disposizioni generali contenute nelle sezioni prima e seconda del capo primo della L. 14 novembre 1981 n. 689, fra le quali è compreso l'art. 17 di tale legge che prevede che nelle materie di competenza delle regioni (e quindi anche delle province autonome ad esse parificate) il rapporto è presentato all'ufficio regionale (o provinciale) competente; ne consegue, altresì, che non trova applicazione, nei confronti del predetto ispettorato, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 204, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per la pronuncia sul ricorso eventualmente presentato dal trasgressore.
Cass. civ. Sez. lavoro, 11-09-2003, n. 13364 Mass. Giur. It., 2003; Arch. Civ., 2004, 918; Arch. Giur. Circolaz., 2004, 923
Per quanto la previsione di limiti temporali nella guida di automezzi, contenuta negli artt. 6 e 7 Reg. (CEE) n. 3820/85, sia finalizzata a ragioni, oltre che di sicurezza dei trasporti su strada, anche di tutela dei lavoratori del settore, tuttavia il superamento di quei limiti è previsto e punito come illecito amministrativo dall'art. 174 del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ossia da un testo normativo in materia di circolazione stradale; pertanto, questa essendo la materia regolata dalla norma che prevede l'illecito, non può trovare applicazione la deroga in favore del tribunale - prevista dall'art. 22-bis, comma secondo, lett. a), legge n. 689 del 1981 (aggiunto dall'art. 98 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) "quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia (...) di tutela del lavoro (...) e di prevenzione degli infortuni sul lavoro" - alla generale competenza del Giudice di pace in materia di opposizioni ai sensi dell'art. 22 della stessa legge n. 689 del 1981.
Cass. civ. Sez. I, 18-03-2005, n. 5977 (rv. 580827) Mass. Giur. It., 2005
 
In relazione alle violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, di cui ai regolamenti comunitari n. 3820 e 3821 del 1985, la competenza ad eseguire i controlli previsti dal D.M.12 luglio 1995 sulle imprese di trasporto ricadenti nella provincia autonoma di Bolzano, nonché ad emettere le conseguenti ordinanze ingiuntive per le relative sanzioni previste dagli artt. 174 e 179 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, spetta all'ispettorato del lavoro di quella provincia (alla quale sono devolute le particolari funzioni rientranti nella competenza degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), atteso che l'art. 194, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285., richiamato dal citato art. 179, stesso codice, fa salva l'applicabilità delle disposizioni generali contenute nelle sezioni prima e seconda del capo primo della L. 14 novembre 1981 n. 689, fra le quali è compreso l'art. 17 di tale legge che prevede che nelle materie di competenza delle regioni (e quindi anche delle province autonome ad esse parificate) il rapporto è presentato all'ufficio regionale (o provinciale) competente; ne consegue, altresì, che non trova applicazione, nei confronti del predetto ispettorato, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 204, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per la pronuncia sul ricorso eventualmente presentato dal trasgressore.
 Cass. civ. sez. lav. 11-09-2003, n. 13364 Ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano c. Bassani, Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2004, 918, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 923
 

Un servizio di trasporto di viaggiatori svolto a più riprese, nell'ambito di una prenotazione di gruppo effettuata da un organizzatore di viaggi, per un semplice viaggio di andata tra un aeroporto ed un albergo con, se del caso, una fermata nel luogo di un'attrazione turistica, senza che sia stato predeterminato l'itinerario da seguire, non costituisce un servizio regolare ai sensi dell'articolo 4, punto 3, del regolamento (CEE) n. 3820 del 1985.
Causa 47/97, sent. del 30-04-1998, E. Clarke & Sons (Coaches) Ltd c. D.J. Ferne.
L'art. 4, punto 6, del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato, allorché include tra le categorie di trasporti esclusi dal campo d'applicazione del regolamento quelli effettuati per mezzo di "veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana", nel senso che comprende i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti di tutti i tipi che non costituiscano oggetto di una disciplina più specifica, nonché al loro trasporto a breve distanza, nell'ambito di un servizio generale di interesse pubblico effettuato direttamente dalle autorità pubbliche o da imprese private sotto il controllo di queste.
Causa 39/95, sent. del 21-03-1996, Procedimento penale a carico di Pierre Goupil.
L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica anche ai trasporti su strada effettuati all'interno della Comunità con automezzi immatricolati in uno Stato membro a destinazione di o in provenienza da Paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada, ovvero in transito attraverso detti Paesi.
Causa 313/92, sent. del 02-06-1994, Van Swieten Bv.
La deroga all'obbligo di montare e utilizzare il tachigrafo sui veicoli adibiti ai trasporti su strada di viaggiatori o di merci e immatricolati in uno Stato membro, disposta a favore dei veicoli adibiti al servizio del gas dal combinato disposto dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e dell'art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, si applica solo ai veicoli utilizzati, nel momento considerato, per trasporti interamente ed esclusivamente legati alla produzione, trasmissione o distribuzione del gas, o alla manutenzione degli impianti a tal fine necessari. Tale deroga non si applica invece ai veicoli totalmente o parzialmente utilizzati, nel momento considerato, per il trasporto di apparecchi domestici a gas.
Causa 116/92, sent. del 25-06-1992, procedimento penale a carico di Kevin Albert Charlton ed altri.

La nozione di "giorno", ai sensi del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento n. 3821/85, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, dev'essere intesa come equivalente a quella di "periodo di 24 ore", riferentesi ad ogni arco di tempo di tale durata che abbia inizio nel momento in cui il conducente mette in funzione il tachigrafo, dopo la fine di un periodo di riposo settimanale o giornaliero.
Causa 394/92, sent. del 09.06.1994, procedimento a carico di Marc Michielsen

Corte di Giustizia CE - Causa 394/92, sent. del 09-06-1994, Procedimento penale a carico di Marc Michielsen e Geybels Transport Service Nv.
 
L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica anche ai trasporti su strada effettuati all'interno della Comunità con automezzi immatricolati in uno Stato membro a destinazione di o in provenienza da Paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada, ovvero in transito attraverso detti Paesi.
Corte di Giustizia CE  Causa 313/92, sent. del 02-06-1994, Van Swieten Bv.
 
Un servizio di trasporto di viaggiatori svolto a più riprese, nell'ambito di una prenotazione di gruppo effettuata da un organizzatore di viaggi, per un semplice viaggio di andata tra un aeroporto ed un albergo con, se del caso, una fermata nel luogo di un'attrazione turistica, senza che sia stato predeterminato l'itinerario da seguire, non costituisce un servizio regolare ai sensi dell'articolo 4, punto 3, del regolamento (CEE) n. 3820 del 1985.
Corte di Giustizia CE  Causa 47/97, sent. del 30-04-1998, E. Clarke & Sons (Coaches) Ltd c. D.J. Ferne.
 
L'art. 4, punto 6, del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato, allorché include tra le categorie di trasporti esclusi dal campo d'applicazione del regolamento quelli effettuati per mezzo di "veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana", nel senso che comprende i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti di tutti i tipi che non costituiscano oggetto di una disciplina più specifica, nonché al loro trasporto a breve distanza, nell'ambito di un servizio generale di interesse pubblico effettuato direttamente dalle autorità pubbliche o da imprese private sotto il controllo di queste.
Corte di Giustizia CE Causa 39/95, sent. del 21-03-1996, Procedimento penale a carico di Pierre Goupil.
 
La deroga all'obbligo di montare e utilizzare il tachigrafo sui veicoli adibiti ai trasporti su strada di viaggiatori o di merci e immatricolati in uno Stato membro, disposta a favore dei veicoli adibiti al servizio del gas dal combinato disposto dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e dell'art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, si applica solo ai veicoli utilizzati, nel momento considerato, per trasporti interamente ed esclusivamente legati alla produzione, trasmissione o distribuzione del gas, o alla manutenzione degli impianti a tal fine necessari. Tale deroga non si applica invece ai veicoli totalmente o parzialmente utilizzati, nel momento considerato, per il trasporto di apparecchi domestici a gas.
Corte di Giustizia CE - Causa 116/92, sent. del 25-06-1992, procedimento penale a carico di Kevin Albert Charlton ed
altri.
 
L'articolo 8, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato nel senso che un conducente che sceglie di rinviare il suo periodo di riposo settimanale alla settimana successiva a quella in cui il riposo è dovuto deve prendere, nel corso di tale seconda settimana, due periodi di riposo settimanali consecutivi e senza interruzione tra di essi.
Corte di Giustizia CE - Causa 193/99, sent. del 28-09-2000, procedimento penale c. Graeme Edgar Hume.
 
L'espressione "periodo di 24 ore" figurante nell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3820/85 dev'essere intesa come riferentesi a qualsiasi arco di tempo di questa durata avente inizio nel momento in cui, dopo un periodo di riposo settimanale o giornaliero, il conducente mette in funzione il tachigrafo. Nel caso in cui il riposo giornaliero sia preso in due o tre periodi separati, il calcolo deve iniziarsi alla fine del periodo di durata non inferiore alle otto ore. Infatti solo questa interpretazione fa sì che sia osservata un'alternanza dei periodi di guida e di riposo che garantisca la sicurezza stradale e migliori le condizioni di lavoro dei conducenti, scopi perseguiti dal regolamento.
Corte di Giustizia CE - Causa 313/92, sent. del 02-06-1994, procedimento penale a carico di Van Swieten Bv.
 
La deroga accordata ai veicoli usati dalle autorità pubbliche per servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali, prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985 n. 3820, n. 1, lett. b), relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, non si applica ai veicoli appartenenti ad un'impresa il cui capitale è detenuto da un'autorità pubblica e che gestisce un servizio di trasporto collettivo di viaggiatori nell'ambito di un contratto che le conferisce, a seguito di una gara d'appalto concorrenziale, un diritto di esclusiva per un periodo limitato.
Corte di Giustizia CE- Causa 387/96, sent. del 17-03-1998, Anders Sjöberg.
 
L'obbligo stabilito dall'articolo 14, n. 5, del regolamento n. 3820 del 1985 per ciascun conducente adibito ad un servizio di cui all'articolo 14, n. 1, di essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio non è adempiuto se l'estratto del registro di servizio riguarda solo il giorno in cui è effettuato il controllo.
Corte di Giustizia CE  Causa 387/96, sent. del 17-03-1998, Anders Sjöberg.
 
Il termine "impresa" di cui all'art. 15 del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, riguarda un soggetto di diritto autonomo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che svolge in modo duraturo un'attività di trasporto e che ha il potere di organizzare e di controllare il lavoro dei conducenti e dei membri dell'equipaggio.
Corte di Giustizia CE - Causa 7/90, sent. del 02-10-1991, procedimento penale a carico di Paul Vandevenne ed altri.
 
L'art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, limitandosi a stabilire che gli Stati membri puniscono con sanzioni le violazioni delle norme stabilite da detto regolamento, non può far sorgere, al pari dell'art. 5 del trattato CEE, l'obbligo per gli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche. Le violazioni dell'art. 15 del regolamento, che pone specifici obblighi di impegno a carico dell'impresa, distinti da quelli imposti ai conducenti, possono essere punite mediante l'applicazione di disposizioni conformi ai princìpi fondamentali del diritto penale nazionale, purché le sanzioni che ne conseguono abbiano un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo. Peraltro, poiché gli Stati membri conservano un potere discrezionale quanto alla scelta delle sanzioni, purché esse siano adeguate, non è imposto né è vietato ad essi di istituire un sistema di responsabilità oggettiva a carico dell'impresa in caso d'inosservanza degli obblighi da parte dei suoi preposti.
Corte di Giustizia CE - Causa 7/90, sent. del 02-10-1991, procedimento penale a carico di Paul Vandevenne ed altri.
 
Il "periodo di lavoro giornaliero", ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 3821/85, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, include il tempo di guida, tutti gli altri tempi di lavoro, il tempo di disponibilità, le interruzioni di guida e il periodo di riposo giornaliero, purché esso non superi la durata di un'ora, nel caso in cui il conducente suddivida detto tempo di riposo in due o tre periodi. Il periodo di cui trattasi ha inizio nel momento in cui, dopo un periodo di riposo settimanale o giornaliero, il conducente mette in funzione il tachigrafo o, nel caso di frazionamento del riposo giornaliero, alla fine del periodo di riposo la cui durata non sia inferiore a otto ore. Esso termina all'inizio di un periodo di riposo giornaliero o, nel caso di frazionamento del riposo giornaliero, all'inizio di un periodo di riposo di almeno otto ore consecutive.
Corte di Giustizia CE - Causa 394/92, sent. del 09-06-1994, procedimento penale a carico di Marc Michielsen e  Geybels Transport Service Nv.
 
L'art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, limitandosi a stabilire che gli Stati membri puniscono con sanzioni le violazioni delle norme stabilite da detto regolamento, non può far sorgere, al pari dell'art. 5 del trattato CEE, l'obbligo per gli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche. Le violazioni dell'art. 15 del regolamento, che pone specifici obblighi di impegno a carico dell'impresa, distinti da quelli imposti ai conducenti, possono essere punite mediante l'applicazione di disposizioni conformi ai princìpi fondamentali del diritto penale nazionale, purché le sanzioni che ne conseguono abbiano un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo. Peraltro, poiché gli Stati membri conservano un potere discrezionale quanto alla scelta delle sanzioni, purché esse siano adeguate, non è imposto né è vietato ad essi di istituire un sistema di responsabilità oggettiva a carico dell'impresa in caso d'inosservanza degli obblighi da parte dei suoi preposti.
Corte di Giustizia CE - Causa 7/90, sent. del 02-10-1991, procedimento penale a carico di Paul Vandevenne ed altri.
 
L'art. 18, n. 2, del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ai sensi del quale i riferimenti al regolamento (CEE) n. 543/69 che il n. 1 dello stesso articolo abroga "devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento", dev'essere interpretato nel senso che riguarda i riferimenti operati da altri provvedimenti comunitari, ma non i riferimenti al regolamento abrogato contenuti nelle disposizioni di legge nazionali recanti provvedimenti di esecuzione di quest'ultimo regolamento.
Corte di Giustizia CE - Causa 8/90, sent. del 02-10-1991, Procedimento penale a carico di Willy Kennes e Pvba Verkooyen.



L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica anche ai trasporti su strada effettuati all'interno della Comunità con automezzi immatricolati in uno Stato membro a destinazione di o in provenienza da Paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada, ovvero in transito attraverso detti Paesi.
Corte di Giustizia CE  Causa 313/92, sent. del 02-06-1994, Van Swieten Bv.
 
Un servizio di trasporto di viaggiatori svolto a più riprese, nell'ambito di una prenotazione di gruppo effettuata da un organizzatore di viaggi, per un semplice viaggio di andata tra un aeroporto ed un albergo con, se del caso, una fermata nel luogo di un'attrazione turistica, senza che sia stato predeterminato l'itinerario da seguire, non costituisce un servizio regolare ai sensi dell'articolo 4, punto 3, del regolamento (CEE) n. 3820 del 1985.
Corte di Giustizia CE  Causa 47/97, sent. del 30-04-1998, E. Clarke & Sons (Coaches) Ltd c. D.J. Ferne.
 
L'art. 4, punto 6, del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato, allorché include tra le categorie di trasporti esclusi dal campo d'applicazione del regolamento quelli effettuati per mezzo di "veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana", nel senso che comprende i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti di tutti i tipi che non costituiscano oggetto di una disciplina più specifica, nonché al loro trasporto a breve distanza, nell'ambito di un servizio generale di interesse pubblico effettuato direttamente dalle autorità pubbliche o da imprese private sotto il controllo di queste.
Corte di Giustizia CE Causa 39/95, sent. del 21-03-1996, Procedimento penale a carico di Pierre Goupil.
 
La deroga all'obbligo di montare e utilizzare il tachigrafo sui veicoli adibiti ai trasporti su strada di viaggiatori o di merci e immatricolati in uno Stato membro, disposta a favore dei veicoli adibiti al servizio del gas dal combinato disposto dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e dell'art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, si applica solo ai veicoli utilizzati, nel momento considerato, per trasporti interamente ed esclusivamente legati alla produzione, trasmissione o distribuzione del gas, o alla manutenzione degli impianti a tal fine necessari. Tale deroga non si applica invece ai veicoli totalmente o parzialmente utilizzati, nel momento considerato, per il trasporto di apparecchi domestici a gas.
Corte di Giustizia CE - Causa 116/92, sent. del 25-06-1992, procedimento penale a carico di Kevin Albert Charlton ed
altri.
 
L'articolo 8, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato nel senso che un conducente che sceglie di rinviare il suo periodo di riposo settimanale alla settimana successiva a quella in cui il riposo è dovuto deve prendere, nel corso di tale seconda settimana, due periodi di riposo settimanali consecutivi e senza interruzione tra di essi.
Corte di Giustizia CE - Causa 193/99, sent. del 28-09-2000, procedimento penale c. Graeme Edgar Hume.
 
L'espressione "periodo di 24 ore" figurante nell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3820/85 dev'essere intesa come riferentesi a qualsiasi arco di tempo di questa durata avente inizio nel momento in cui, dopo un periodo di riposo settimanale o giornaliero, il conducente mette in funzione il tachigrafo. Nel caso in cui il riposo giornaliero sia preso in due o tre periodi separati, il calcolo deve iniziarsi alla fine del periodo di durata non inferiore alle otto ore. Infatti solo questa interpretazione fa sì che sia osservata un'alternanza dei periodi di guida e di riposo che garantisca la sicurezza stradale e migliori le condizioni di lavoro dei conducenti, scopi perseguiti dal regolamento.
Corte di Giustizia CE - Causa 313/92, sent. del 02-06-1994, procedimento penale a carico di Van Swieten Bv.
 
La deroga accordata ai veicoli usati dalle autorità pubbliche per servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali, prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985 n. 3820, n. 1, lett. b), relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, non si applica ai veicoli appartenenti ad un'impresa il cui capitale è detenuto da un'autorità pubblica e che gestisce un servizio di trasporto collettivo di viaggiatori nell'ambito di un contratto che le conferisce, a seguito di una gara d'appalto concorrenziale, un diritto di esclusiva per un periodo limitato.
Corte di Giustizia CE- Causa 387/96, sent. del 17-03-1998, Anders Sjöberg.
 
L'obbligo stabilito dall'articolo 14, n. 5, del regolamento n. 3820 del 1985 per ciascun conducente adibito ad un servizio di cui all'articolo 14, n. 1, di essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio non è adempiuto se l'estratto del registro di servizio riguarda solo il giorno in cui è effettuato il controllo.
Corte di Giustizia CE  Causa 387/96, sent. del 17-03-1998, Anders Sjöberg.
 
Il termine "impresa" di cui all'art. 15 del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, riguarda un soggetto di diritto autonomo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che svolge in modo duraturo un'attività di trasporto e che ha il potere di organizzare e di controllare il lavoro dei conducenti e dei membri dell'equipaggio.
Corte di Giustizia CE - Causa 7/90, sent. del 02-10-1991, procedimento penale a carico di Paul Vandevenne ed altri.
 
L'art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, limitandosi a stabilire che gli Stati membri puniscono con sanzioni le violazioni delle norme stabilite da detto regolamento, non può far sorgere, al pari dell'art. 5 del trattato CEE, l'obbligo per gli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche. Le violazioni dell'art. 15 del regolamento, che pone specifici obblighi di impegno a carico dell'impresa, distinti da quelli imposti ai conducenti, possono essere punite mediante l'applicazione di disposizioni conformi ai princìpi fondamentali del diritto penale nazionale, purché le sanzioni che ne conseguono abbiano un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo. Peraltro, poiché gli Stati membri conservano un potere discrezionale quanto alla scelta delle sanzioni, purché esse siano adeguate, non è imposto né è vietato ad essi di istituire un sistema di responsabilità oggettiva a carico dell'impresa in caso d'inosservanza degli obblighi da parte dei suoi preposti.
Corte di Giustizia CE - Causa 7/90, sent. del 02-10-1991, procedimento penale a carico di Paul Vandevenne ed altri.
 
Il "periodo di lavoro giornaliero", ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 3821/85, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, include il tempo di guida, tutti gli altri tempi di lavoro, il tempo di disponibilità, le interruzioni di guida e il periodo di riposo giornaliero, purché esso non superi la durata di un'ora, nel caso in cui il conducente suddivida detto tempo di riposo in due o tre periodi. Il periodo di cui trattasi ha inizio nel momento in cui, dopo un periodo di riposo settimanale o giornaliero, il conducente mette in funzione il tachigrafo o, nel caso di frazionamento del riposo giornaliero, alla fine del periodo di riposo la cui durata non sia inferiore a otto ore. Esso termina all'inizio di un periodo di riposo giornaliero o, nel caso di frazionamento del riposo giornaliero, all'inizio di un periodo di riposo di almeno otto ore consecutive.
Corte di Giustizia CE - Causa 394/92, sent. del 09-06-1994, procedimento penale a carico di Marc Michielsen e  Geybels Transport Service Nv.
 
L'art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, limitandosi a stabilire che gli Stati membri puniscono con sanzioni le violazioni delle norme stabilite da detto regolamento, non può far sorgere, al pari dell'art. 5 del trattato CEE, l'obbligo per gli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche. Le violazioni dell'art. 15 del regolamento, che pone specifici obblighi di impegno a carico dell'impresa, distinti da quelli imposti ai conducenti, possono essere punite mediante l'applicazione di disposizioni conformi ai princìpi fondamentali del diritto penale nazionale, purché le sanzioni che ne conseguono abbiano un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo. Peraltro, poiché gli Stati membri conservano un potere discrezionale quanto alla scelta delle sanzioni, purché esse siano adeguate, non è imposto né è vietato ad essi di istituire un sistema di responsabilità oggettiva a carico dell'impresa in caso d'inosservanza degli obblighi da parte dei suoi preposti.
Corte di Giustizia CE - Causa 7/90, sent. del 02-10-1991, procedimento penale a carico di Paul Vandevenne ed altri.
 
L'art. 18, n. 2, del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ai sensi del quale i riferimenti al regolamento (CEE) n. 543/69 che il n. 1 dello stesso articolo abroga "devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento", dev'essere interpretato nel senso che riguarda i riferimenti operati da altri provvedimenti comunitari, ma non i riferimenti al regolamento abrogato contenuti nelle disposizioni di legge nazionali recanti provvedimenti di esecuzione di quest'ultimo regolamento.
Corte di Giustizia CE - Causa 8/90, sent. del 02-10-1991, Procedimento penale a carico di Willy Kennes e Pvba Verkooyen.


Regolamento 

non riportata

Legislazione complementare 

Note:
Art. 3, c. 55, lett. c), legge 15 luglio 2009, n. 209 (in vigore dall'8 agosto 2009). Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni»
Circ. 10 luglio 2012, n. 300/A/5145/12/111/20/3 - D.M. 20 giugno 2007. Deroga dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal Reg. (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni. (Emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che l'ha pubblicata con il numero di protocollo 116118/RU/08.05.10).Quadro normativo
Il Reg. (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica il Reg. (CEE) n. 3821/85 e il Reg. (CEE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il Reg. (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, prevede all'articolo 13, paragrafo 1 che ogni Stato membro possa stabilire, per il proprio territorio, deroghe alle disposizioni dello stesso regolamento concernenti i tempi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo del personale viaggiante, applicabili a trasporti effettuati impiegando alcune tipologie di veicoli, elencale nel medesimo paragrafo.
Con D.M. 20 giugno 2007 del Ministro dei trasporti, pubblicato in G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007, in attuazione delle possibilità previste dal sopra citato articolo 13, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 561/2006, sono state individuate alcune tipologie di trasporti, tra quelle elencate, per le quali è stata stabilita la deroga dall'applicazione delle norme relative ai tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali.
Il decreto prevede anche, in attuazione dell'articolo 3 del Reg. (CEE) n. 3821/85, come modificato dall'articolo 26, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 561/2006, che i veicoli, ove e quando impiegati nelle tipologie di trasporto ammesse alla deroga, siano, conseguentemente, non soggetti dall’obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo.
Problematiche
Alcune problematiche sono sorte in merito alle modalità di attuazione delle deroghe previste, in particolare relativamente a tipologie di trasporto elencate nella lettera h) dell'articolo 13, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 561/2006, specificamente riguardo all'attività di manutenzione delle reti. Al fine di garantire, seppur nell'ambito di attività svolte in regime di deroga dall'ordinaria regolamentazione, il rispetto degli obiettivi di armonizzazione della concorrenza tra le imprese di trasporto stradale, del miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale, richiamati dall'articolo 1 del Reg. (CE) n. 561/2006, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni che consentano agli organi di controllo di svolgere agevolmente i propri compiti ed evitare incertezze nelle imprese di trasporto stradale che operano nell'ambito delle attività di manutenzione delle reti indicate nella già citata lettera h) dell'articolo 13, paragrafo 1.
Documentazione di controllo
Ai fini della verifica dell'esistenza delle condizioni che consentono di usufruire della deroga nazionale in materia, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, dalla lettera h) del Reg. (CE) n. 561/2006, è necessario tenere conto dell'attività effettivamente posta in essere, nonché, se del caso, dell'utilizzo permanente del veicolo medesimo per una delle attività per le quali è riconosciuta la possibilità di non dotare il veicolo stesso dell'apparecchio di controllo.
In occasione dei controlli su strada, pertanto, in mancanza dell'apparecchio di controllo o della sua attivazione, qualora il conducente del veicolo dichiari di effettuare una delle attività di manutenzione delle reti previste dal già citato articolo 13, paragrafo 1, lettera h), gli agenti sono tenuti a verificare la congruenza di tale dichiarazione, tenendo presenti le diverse possibili situazioni, in particolare:
- il veicolo considerato può essere in disponibilità di un'impresa che gestisce direttamente o ha in concessione uno dei servizi di manutenzione tra quelli indicati. Dalla documentazione presente a bordo del veicolo stesso deve risultare tale condizione;
- il veicolo può essere, invece, in disponibilità di impresa diversa da quella che gestisce direttamente o è concessionaria di uno dei servizi di manutenzione indicati. A bordo dello stesso deve essere presente ed esibita, su richiesta, all'agente che sta effettuando il controllo, la documentazione che comprova che il veicolo in questione svolge, sulla base di un contratto, che lega l'ente gestore o concessionario del servizio all'impresa, in maniera esclusiva o per un periodo temporalmente limitato, una delle attività di manutenzione previste.
Tale documentazione deve consistere in una dichiarazione, redatta su carta intestata, datata e regolarmente firmata da un responsabile dell'ente gestore o concessionario del servizio, in cui si dichiara, assumendone la responsabilità, che l'impresa che ha in disponibilità il veicolo svolge, in nome e per conto dello stesso, una delle attività di manutenzione in questione;
- il veicolo può essere in disponibilità di impresa che ha sub-appaltato l'attività da altra impresa appaltante dell'ente gestore o concessionario del servizio. La documentazione, in tal caso, presente a bordo ed esibita, su richiesta, all'agente di controllo, deve essere costituita da due dichiarazioni, una da cui risulti il rapporto di sub-appalto tra l'impresa che svolge l'attività e l'impresa che ha in appalto la stessa, l'altra da cui risulti il rapporto che lega quest'ultima con l'ente gestore o concessionario del servizio.
Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dalle disposizioni in ordine al campo di applicazione della normativa in materia di autotrasporto e da quelle del Reg. (CEE) n. 3821/85 e del Reg. (CE) n. 561/2006, riguardo alla dotazione ed all'uso dell'apparecchio di controllo, i veicoli impegnati nelle attività di manutenzione che usufruiscono di deroga, si attengono, limitatamente ai casi di svolgimento di tale attività, a quanto previsto dall'articolo 2 del D.M. 20 giugno 2007.
In occasione della revisione annuale dei veicoli, ordinariamente obbligati a montare l'apparecchio di controllo di cui al Reg. (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, in presenza della destinazione permanente ad una delle attività per le quali il citato decreto ministeriale ha concesso la possibilità di usufruire della deroga in ordine a tale dotazione, la menzionata condizione dovrà essere parimenti verificata dagli uffici che effettuano la revisione, se del caso, attraverso il controllo della documentazione sopra specificata, da esibirsi a cura del soggetto che richiede l'operazione di revisione.
 
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Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 -  Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010. 23. Interventi in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose - Art. 174 C.d.S.
La nuova normativa si inquadra in un contesto di maggiore attenzione da una parte per Ie esigenze delle imprese, che rispondono in modo autonomo delle violazioni commesse dal conducente dei veicoli commerciali e dall' altra per Ia tutela della salute dei Iavoratori e della sicurezza stradale. Prevede infatti pili elevate sanzioni amministrative pecuniarie per Ie imprese che nell' esecuzione dei trasporti non osservano Ie disposizioni del Regolamento (CE) n. 5611200, ovvero non tengono i documenti prescritti o li tengono scaduti, incompleti alterati ( su questo punto la norma e stata meglio formulata sostituendo la congiunzione "e" con il termine "ovvero") nonche, in caso di ripetute inadempienze, la sospensione ed eventualmente Ia revoca dei titoli abilitativi, per il trasporto sia di persone che di cose in conto proprio e in conto terzi.
A carico dei conducenti,invece, la nuova normativa interviene in modo graduale sull'impianto sanzionatorio, punendo in modo progressivamente pili grave chi viola Ie disposizioni in materia di durata minima dei periodi di riposo e di guida. Attuaimente, infatti, Ia sanzione e unica, qualunque sia Ia durata temporale dello sforamento dei Iimiti, penalizzando, di fatto, allo stesso modo chi commette violazioni gravi rispetto a chi realizza minimi illeciti.
Per un quadro pili esaustivo del nuovo assetto sanzionatorio, rapportato alIa gravita delle violazioni determinata in termini percentuaIi, si rimanda alIa scheda allegata (Allegato n. 2). Le sanzioni in essa elencate si applicano anche agli altri membri dell' equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal Regolamento (CE) n. 56112006.
L'attenzione del Iegislatore alIa tutela della sicurezza stradale si e manifestata tra l' altro prevedendo che, in caso di incidente stradale con conseguenze mortali 0 con Iesioni gravi che coinvoiga un veicolo munito di cronotachigrafo 0 di tachigrafo digitale, l' autorita competente possa disporre Ia verifica dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo dell'anno in corso presso il vettore, nonche controlli amministrativi presso il committente, il caricatore ed il proprietario della merce. In tali casi, percio, I' organa di polizia stradale che ha eseguito i rilievi deve inoltrare una circostanziata comunicazione ai competenti Uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e).
II comma 11 dell' art. 174 C.d.S. dispone che nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra richiamate deve provvedere al ritiro temporaneo dei documenti di guida (patente e carte di circolazione), intimare al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione 0 di riposo e disporre che, con Ie cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un Iuogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario.
Sia dell'avvenuto ritiro dei documenti di guida che dell'intimazione deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, suI quale deve essere indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende I' organo accertatore ove, completati Ie interruzioni o i riposi prescritti, il conducente sara poi autorizzato a recarsi per ottenere Ia restituzione dei documenti in precedenza ritirati. Solamente dopo avere constatato che il viaggio puo essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 174 C.d.S il comando o l'ufficio restituisce Ia patente e Ia carta di circolazione del veicolo all'interessato.
La circolazione durante il periodo di intimazione a non proseguire il viaggio e punita con la sanzione amministrativa da euro 1.769 a euro 7.078 e con il ritiro immediato della patente di guida, se non gia ritirata in precedenza in occasione dell'accertamento della violazione da cui deriva l'intimazione. In ogni caso la patente sara restituita solo dopo che siano stato completati Ie interruzioni o i riposi prescritti. Giova, inoltre, richiamare l'attenzione sui comma 12 dell'articolo in esame, secondo cui Ie violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida e di riposo commesse in un altro Stato membro dell 'Unione europea che vengono accertate in Italia sono assoggettate alle sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che Ia contestazione non sia gia avvenuta in un altro Stato membro; per I' esercizio dei ricorsi previsti dagii articoli 203 e 204-bis del C.d.S, il luogo della commessa violazione si considera quello dove e stato operato I' accertamento in Italia.
Infine, per effetto della novita introdotta dall' articolo 202, comma 2-his, Ia violazione dei commi 5,6 e 7 dell' art. 174, C.d.S (sono esc1usi I commi 4 e 8, quindi non oltre il 10% e Ie interruzioni) comporta l' obbligo del pagamento in misura ridotta nelle mani dell' agente accertatore, analogamente a quanta accade per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE di cui all'articolo 207 C.d.S.
LE NUOVE REGOLE
L'art. 30 della legge n. 120 del 29 luglio 2010 ridefinisce – secondo i principi dettati dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006 – la disciplina in materia di tempi di guida e di riposo e di documentazione dei conducenti professionali di veicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, precisando gli obblighi ed aggravando le relative sanzioni.
In particolare, le modifiche hanno interessato sia l’art. 174 del C.d.S., per quei veicoli equipaggiati con l’apparecchio di controllo (cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale), sia l’art. 178 del C.d.S., per quei veicoli non muniti di tali dispositivi ma che comunque hanno l’obbligo di documentare l’attività di guida svolta dal conducente.
Per quanto concerne l’art. 174 del CDS:
• comma 4: è stata ridotta la sanzione per il superamento dei periodi di guida, ora pari ad una somma da euro 38,00 ad euro 152,00, mentre viene aumentata la sanzione per l'inosservanza dei tempi di riposo giornaliero, ora pari ad una somma da euro 200,00 a euro 800,00.
L’applicazione di tali sanzioni è circoscritta ai soli casi in cui il superamento del limite massimo di durata della guida (giornaliera, settimanale o bisettimanale) o la mancata osservanza del tempo minimo di riposo giornaliero siano contenuti entro il 10 per cento rispetto ai corrispondenti limiti prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006. In caso contrario (e, cioè, quando risultasse superata la soglia del 10% di tali limiti comunitari), si applicheranno le specifiche sanzioni previste dai successivi commi del medesimo art. 174.
• comma 5: quando le violazioni in materia di tempi di guida giornaliera hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata della guida, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 1.200,00, con la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida del trasgressore;
• comma 5: quando le violazioni in materia di tempi di riposo giornaliero hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al tempo minimo prescritto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350,00 a euro 1.400,00, con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del trasgressore;
• comma 6: quando le violazioni in materia di tempi di guida giornaliera e di riposo giornaliero hanno durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00, con la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida del trasgressore;
• comma 7, primo periodo: quando il conducente supera per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00, con la decurtazione di 1 punto dalla patente di guida del trasgressore (12
(12) Qualora il superamento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale sia contenuto entro il 10 per cento si applica – a carattere residuale – il comma 4° dell'art. 174 del CDS (che fa generico riferimento al superamento della durata dei periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali e bisettimanali). .
• comma 7, secondo periodo: quando il conducente non osserva per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350,00 a euro 1.400,00, con la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida del trasgressore;
Non si procederà ad alcuna contestazione qualora la mancata osservanza del limite minimo dei periodi di riposo settimanale sia contenuto entro il 10 per cento;
• comma 7, terzo periodo: quando il conducente supera per oltre il 20 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00, con la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida del trasgressore;
• comma 7, terzo periodo: quando il conducente non osserva per oltre il 20 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00, con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del trasgressore;
Per le sopra elencate violazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 174 del CDS si applicano le nuove disposizioni contenute nell’art. 202, commi 2-bis e successivi, del CDS.
• comma 8: quando il conducente durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni (c.d. pause) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 620,00, con la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida del trasgressore.
Non trovano applicazione le nuove disposizioni di cui all’art. 202, commi 2-bis e successivi, del CDS (che – si rammenta ancora una volta – sono circoscritte alle sole violazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 174 del CDS);
• comma 9: quando il conducente è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307,00 a euro 1.228,00. Nella medesima sanzione
incorre chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato la predetta documentazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
Le sopra elencate sanzioni si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006.
Il comma 11 dell’art. 174 dispone, infine, che nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra richiamate deve:
• provvedere al ritiro temporaneo dei documenti di guida (compreso il documento di circolazione);
• intimare al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo;
• disporre che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario.
Come già accadeva con la precedente formulazione dell’art. 174 del CDS, sia dell’avvenuto ritiro dei documenti di guida (e di circolazione), che dell’intimazione deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, sul quale deve essere indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore ove, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente sarà poi autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati (patente di guida e carta di circolazione).
Solamente dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 174 del CDS. il comando o l’ufficio «restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo» all’interessato.
In ultima analisi si osserva come le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea che vengono accertate in Italia sono assoggettate alle sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis del CDS, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.
COSA È CAMBIATO
È stato interamente riformulato l’intero impianto sanzionatorio degli artt. 174 e 178 del CDS, con un graduale incremento dell’entità delle sanzioni pecuniaria connesso alla gravità del mancato rispetto (da calcolare in percentuale) dei limiti legali fissati dalla disciplina comunitaria in materia di durata della guida e del riposo dei conducenti professionali (Regolamento 561/2006).
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(5) L'autorita competente e da individuarsi nella Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) ove ha sede l'impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, ossia Ie DPL (art. 2/30 comma del decreto legislativo n. 144/2008 di attuazione della direttiva 2006/22/CE)
Durata dei tempi di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose e periodi di riposo dei conducenti (illeciti e relative sanzioni amministrative pecuniarie)

 
Norma precedente
Sanzione precedente amm.va
Nuova norma
Nuova sanzione amm.va
Superamento del periodo di guida giornaliero prescritto dall'art. 6, p. 1, del Reg. (CE) n. 561/2006
Art. 174, c. 4
da € 150 a € 599
Art. 174, c. 4
da € 40 a € 162, per superam. fino al 10%
     
Art. 174, c. 5
da € 316 a € 1.265, per superam. oltre il 10%
     
Art. 174, c. 6
da € 422 a € 1.686, per superam. oltre il 20%
Mancata osservanza de l periodo di riposo giornaliero prescrìtto dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 561/2006
Art. 174, c. 5
da € 150 a € 599
Art. 174, c. 4
da € 211 a € 843, per mancato rispetto fino al 10% oltre il limite
     
Art. 174, c. 5
da € 369 a € 1.476, per mancato rispetto oltre il 10% del limite
     
Art. 174, c. 6
da € 422 a € 1.686, per mancato rispetto oltre il 20% del limite
Superamento del periodo di guida settimanale prescritto dall'art. 6, p. 2 del Reg. (CE) n. 561/2006
Art, 174, c. 4
da € 150 a € 599
Art. 174, c. 4
da € 40 a € 160, per superam. fino al 10%
     
Art. 174, c. 7
da € 264 a € 1.054, per superam. oltre il 10%
     
Art. 174, c. 7
da € 422 a € 1.686, per superam. oltre il 20%
Mancata osservanza dei periodi di riposo settimanale prescritti dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 561/2006
Art. 174, c. 5
da € 150 a € 599
Art. 174, c. 4 [*]
da € 211 a € 843, per mancato rispetto fino al 10% oltre il limite
     
Art. 174, c. 7
da € 369 a € 1.476, per mancato rispetto oltre il 10% del limite
     
Art. 174, c. 7
da € 422 a € 1.686, per mancato rispetto oltre il 20% del limite
Superamento del periodo di guida durante due settimane consecutive, prescritto dall'art. 6, p. 3, del Reg. (CE) n. 561/2006
Art. 174, c. 4
da € 150 a € 599
Art. 174, c. 4
da € 40 a € 163
Mancata effettuazione delle interruzioni previste dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 561/2006
Art. 174, c. 4
da € 150 a € 599
Art. 174, c. 8
da € 163 a € 653
Mancata tenuta regolare dell'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio di cui al Reg. (CE) n. 561/2006
Art. 174, c. 7
da € 155 a € 624
Art. 174, c. 9
da € 324 a €1.294
Mancata osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni di cui all'art. 10 del Reg. (CE) n. 561/2006
Art. 174, c. 9
da € 78 a € 311, per ciascun dipendente cui la violazione sì riferisce
Art. 174, c. 14
da € 324 a € 1.294, per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce






 TABELLE
VERIFICA DEL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
CALCOLO RISPETTO ALLE 9 ORE

CALCOLO RISPETTO ALLE 10 ORE (consentite 2 volte in una settimana)

Percentuale
Eccedenza
Percentuale    
Eccedenza
Entro il 10%
Fino a 54 minuti. Periodo di guida giornaliero superiore a
 9 ore e 1 minuto
 fino a 9 ore e 54 minuti.
Entro il 10%
Fino a 1 ora.
Periodo di guida giornaliero  
superiore a 10 ore e 1 minuto
fino a 11 ore.
Oltre il 10%
ma entro il 20%
Da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti.
Periodo di guida giornaliero superiore a 9 ore e 54 minuti
fino a 10 ore e 48 minuti.
Oltre il 10%
ma entro il 20%
Da 1 ora e 1 minuto a 2 ore.
Periodo di guida giornaliero superiore a 11 ore
 fino a 12 ore.
Oltre il 20%
Oltre 1 ora e 48 minuti.
Periodo di guida giornaliero superiore alle 10 ore e 48 minuti.
Oltre il 20%

Oltre 2 ore.
Periodo di guida giornaliero superiore a 12 ore.
                            

VERIFICA DEL PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO
CALCOLO RISPETTO ALLE 11 ORE(riposo giornaliero regolare)


CALCOLO RISPETTO ALLE 12 ORE
(cui è possibile frazionare il riposo giornaliero regolare con due periodi di almeno 3 ore e 9 ore)

CALCOLO RISPETTO ALLE 9 ORE
(cui è possibile ridurre il riposo giornaliero per 3 volte nell’arco di una stessa settimana)

Percentuale
Riduzione

Percentuale

Riduzione

Percentuale
Riduzione

Entro il 10%
Fino ad 1 ora e 6 minuti. Riposo giornaliero regolare che risulti compreso tra le
10 ore e 59 minuti
e le 9 ore e 54 minuti.


Entro il 10%

Fino ad 1 ora e 12 minuti.
Riposo giornaliero regolare complessivo che risulti compreso tra
le 11 ore e 59 minuti
e le 10 ore e 48 minuti.

Entro il 10%

Fino a 54 minuti.
Riposo giornaliero ridotto che risulti compreso tra le 8 ore e 59 minuti
e le 8 ore e 6 minuti.

Oltre il 10% ma entro il 20%

Da 1 ora e 7 minuti a 2 ore e 12 minuti.
Riposo giornaliero regolare che risulti compreso tra
le 9 ore e 53 minuti
e le 8 ore e 48 minuti.
Oltre il 10% ma entro il 20%
Da 1 ora e 13 minuti a 2 ore e 24 minuti.
Riposo giornaliero regolare complessivo che risulti compreso tra
le 10 ore e 47 minuti
e le 9 ore e 36 minuti.
Oltre il 10% ma entro il 20%
Da 55 minuti fino a 1 ora e 48 minuti.
Riposo giornaliero ridotto che risulti compreso tra
le 8 ore e 5 minuti
e 7 ore e 12 minuti.
Oltre il 20%
Oltre le 2 ore e 12 minuti.
Riposo giornaliero regolare che risulti inferiore a
8 ore e 48 minuti.
Oltre il 20%
Oltre le 2 ore e 24 minuti.
Riposo giornaliero regolare complessivo che risulti inferiore a
9 ore e 36 minuti.
Oltre il 20%

Oltre 1 ora e 49 minuti.
Riposo giornaliero ridotto che risulti inferiore a
7 ore e 12 minuti.

VERIFICA DEL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE
CALCOLO RISPETTO ALLE 45 ORE
(riposo settimanale regolare)

CALCOLO RISPETTO ALLE 24 ORE
(cui è possibile ridurre il riposo settimanale)

Percentuale
Riduzione
Percentuale
Riduzione
Entro il 10%
Fino a 4 ore e 30 minuti.
Riposo settimanale regolare che risulti compreso tra le 44 ore e 59 minuti
e le 40 ore e 30 minuti.
Non si applica però alcuna sanzione.
Entro il 10%

Fino a 2 ore e 24 minuti.
Riposo settimanale ridotto che risulti compreso tra le 23 ore e 59 minuti e le 21 ore e 36 minuti.
Non si applica però alcuna sanzione.

Oltre il 10% ma entro il 20%

Da 4 ore e 31 minuti fino a 9 ore.
Riposo settimanale regolare che risulti compreso tra
le 40 ore e 29 minuti
e le 36 ore.

Oltre il 10% ma entro il 20%
Da 2 ore e 25 minuti fino a 4 ore e 48 minuti.
Riposo settimanale ridotto che risulti compreso tra
le 21 ore e 35 minuti
e le 19 ore e 12 minuti.
Oltre il 20%
Oltre 9 ore.
Riposo settimanale regolare che risulti inferiore a 36 ore.
Oltre il 20%
Oltre 4 ore e 48 minuti.
Riposo settimanale ridotto che risulti inferiore a 19 ore e 12 minuti.


VERIFICA DEL PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE E BISETTIMANALE
CALCOLO RISPETTO ALLE
56 ORE SETTIMANALI


CALCOLO RISPETTO ALLE
90 ORE BISETTIMANALI


Percentuale
Eccedenza

Percentuale

Eccedenza

Entro il 10%
Periodo di guida settimanale fino a 61 ore e 36 minuti.
Si applica a carattere residuale il comma 4° dell'art 174 del Nuovo Codice della Strada (che fa generico riferimento al superamento della durata dei periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali o bisettimanali).
Entro il 10%
Fino a 9 ore.
Periodo di guida settimanale fino a 99 ore.
Si applica a carattere residuale il comma 4° dell'art 174 C.d.S. (che fa generico riferimento ai periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali o bisettimanali).
Oltre il 10%
ma entro il 20%
Da 5 ore e 37 minuti fino a 11 ore e 12 minuti.
Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti compreso tra
le 61 ore e 37 minuti
e le 67 ore e 12 minuti.

Oltre il 10%
ma entro il 20%

Da 99 ore e 1 minuto fino a 18 ore.
Periodo di guida settimanale che risulti compreso tra
le 99 ore e 1 minuto
e le 108 ore.
Oltre il 20%
Oltre 11 ore e 12 minuti.
Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti superiore a 67 ore e 12 minuti.
Oltre il 20%

Oltre 108 ore.
Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti superiore a 108 ore.


DECRETO LEGISLATIVO - 4 agosto 2008, n. 144 Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE (G.U. n. 218 del 17.9.2008).
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
          Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
        Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2007 - ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
        Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
        Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
        Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
        Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga e sostituisce la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
        Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;
        Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2008;
        Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
        Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;
 
Emana
il seguente decreto legislativo:  
Art. 1 Ambito di applicazione
        1. Il presente decreto disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985.  
Art. 2 Autorità competenti
        1. Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e i trasporti intermodali - Direzione generale del trasporto stradale, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione a legislazione vigente.         2. L'Ufficio di coordinamento:
a)
assicura il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri nelle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 8;
b)
definisce gli obiettivi dell'attività nazionale di controllo;
c)
trasmette alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;
d)
rappresenta l'organismo principale di riferimento per la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.
        3. Le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.         4. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.
 
Art. 3 Sistemi di controllo
        1. I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto di cui all'articolo 1, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà portata al 3 per cento, dopo il 1° gennaio 2010. A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare potrà essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che potrà dare la Commissione europea conformemente a quanto disposto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.         2. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.
 
Art. 4 Determinazione del numero dei controlli
        1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all'Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.         2. L'individuazione dei veicoli soggetti ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 è effettuata, al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati nel sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.
        3. In relazione ai dati di cui al presente articolo, l'Ufficio di coordinamento determina il numero minimo dei controlli da garantire ai sensi dell'articolo 3.
 
Art. 5 Comunicazione dei dati relativi ai controlli
        1. Il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano all'Ufficio di coordinamento i dati e le informazioni di loro competenza, riferiti all'anno precedente, utilizzando il formulario approvato con decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993.         2. L'Ufficio di coordinamento, sulla base dei suddetti dati, comunica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione ivi prevista.
 
Art. 6 Controlli su strada
        1. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo può essere concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.         2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione può essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.
        3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio; quando è necessario a tutelare l'incolumità delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle loro vicinanze.
        4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.
        5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
        6. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al presente articolo, è stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 7 Controlli nei locali delle imprese
        1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella parte A e B dell'allegato I.         2. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.
        3. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
        4. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al comma 3, è stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
        5. I controlli nei locali delle imprese si effettuano, inoltre, quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a tal fine il Ministero dell'interno comunica ogni tre mesi all'Ufficio di coordinamento l'elenco delle imprese, stabilite in Italia o in uno dei Paesi membri, sanzionate per le infrazioni di cui all'allegato III della direttiva 2006/22/CE.
        6. L'Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero dell'interno e tenuto anche conto delle informazioni eventualmente fornite dagli organismi di collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro l'elenco delle imprese italiane da controllare.
        7. L'Ufficio di coordinamento compila altresì l'elenco delle imprese stabilite negli altri Stati membri che hanno commesso gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul territorio nazionale e ne dà comunicazione alle rispettive autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.
 
Art. 8 Controlli concertati
        1. L'Ufficio di coordinamento, sulla base di appositi accordi con le autorità competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, e di concerto con le competenti strutture del Ministero dell'interno, organizza almeno sei volte l'anno, operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.  
Art. 9 Modulo di controllo delle assenze dei conducenti
        1. L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.         2. Il modulo di cui al comma 1 è conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
        3. Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con sè il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.
        4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che non ha con sè ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
        5. Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
 
Art. 10 Scambio di informazioni
        1. Il Ministero dell'interno comunica due volte all'anno, entro il mese di settembre ed entro il mese di marzo all'Ufficio di coordinamento, i dati semestrali relativi alle infrazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 commesse da vettori non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni.         2. Sulla base di tali dati, l'Ufficio di coordinamento, con cadenza semestrale, provvede a comunicare le informazioni previste dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 561/2006 e dall'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 alle autorità competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.
        3. L'Ufficio di coordinamento, a seguito di richiesta specifica da parte della autorità competente di un Paese membro, comunica le informazioni di cui al comma 2, anche in relazione a singoli casi.
 
Art. 11 Sistema di classificazione del rischio
        1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto anche conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono definiti i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.         2. Sulla base del decreto di cui al comma 1, l'Ufficio di coordinamento, provvede ad attribuire alle imprese stesse un indicatore della classe di rischio.
        3. Le imprese che presentano un indicatore della classe di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.
 
Art. 12 Migliori prassi
        1. L'Ufficio di coordinamento, elabora ogni due anni, un programma di formazione, destinato agli operatori addetti al controllo, tenuto conto degli orientamenti pubblicati nella relazione biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate nell'ambito dell'Unione europea.         2. L'Ufficio di coordinamento organizza, almeno una volta all'anno, scambi formativi e scambi del personale con gli organismi di collegamento intracomunitario di altri Stati membri.
        3. L'Ufficio di coordinamento promuove, inoltre, anche mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, la formazione periodica degli addetti ai controlli, in generale sulla funzione di controllo e, in particolare, sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
 
Art. 13 Norma finanziaria
        1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nè minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.  
Art. 14 Disposizioni finali
        1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1995.  
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a Roma, addì 4 agosto 2008
  Allegato I al DLG 4.8.2008 n. 144 (previsto dall'art. 6, comma 1)
 
PARTE A Controlli su strada.
        Nei controlli su strada occorre verificare, almeno i seguenti punti:
1)
i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;
2)
per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
3)
all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
4)
il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.

PARTE B Controlli nei locali delle imprese.
 
        Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a quanto stabilito nella Parte A:
1)
i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;
2)
l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;
3)
i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente.
        Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.   regolamento CEE n. 3820/85

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