martedì 8 settembre 2009

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA: LA CONFISCA NEI CONFRONTI DEL TERZO ALLA RESA DEI CONTI


LOTTIZZAZIONE ABUSIVA: LA CONFISCA NEI CONFRONTI DEL TERZO ALLA RESA DEI CONTI
Il rigoroso orientamento della terza sezione della Cassazione, sostenuto in modo granitico da circa 20 anni - secondo cui, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, la confisca, di cui al secondo comma dell’art. 44 DPR 380/01, deve essere disposta, quale sanzione amministrativa ‘reale’, nei confronti di tutti i proprietari dei terreni lottizzati e delle opere ivi esistenti, ancorché imputati prosciolti o terzi in buona fede - viene sconfessato da questa sentenza che opera una significativa inversione di rotta, in senso personalistico, ed esclude dal novero dei destinatari della misura ablatoria patrimoniale i soggetti estranei alla commissione del reato e dei quali sia stata accertata la buona fede.
La repentinità del ripensamento induce a ritenere che esso sia finalizzato ad ammortizzare gli effetti delle pronunce del 30/8/07 e del 20/1/09 (ric. n. 75909 Sud Fondi + 2 contro Italia) con cui la CoEDU, equiparando la confisca nei confronti dei soggetti incolpevoli ad una espropriazione senza indennizzo, ha censurato la rigorosa impostazione tradizionale della Cassazione per contrasto con l’art. 7 della CEDU e con l’art. 1 del Protocollo 1 della CEDU, ponendola, di fatto, in rotta di collisione con l’art. 117, 1° comma, della Costituzione che prevede il rispetto delle norme internazionali pattizie.
L’attenzione verso gli "obblighi internazionali", però, non deve fare dimenticare la funzione che il legislatore ha inteso conferire alla confisca ‘da lottizzazione abusiva’, pena il rischio di vistose disarmonie nel quadro delle misure urbanistiche ripristinatorie demandate al giudice penale.
Sommario 1. Effetto dirompente della sentenza nello scenario complessivo. – 2. Individuazione delle categorie dei soggetti che non possono subire gli effetti della confisca. – 3. Natura di sanzione amministrativa della confisca. – 4. Ragionevolezza, proporzionalita’ e possibile effetto domino della sentenza. – 5. Funzione della confisca: la madre di tutte le questioni. – 6. Corte Costituzionale e modello onnivalente di confisca nei confronti del terzo in buona fede. – 7. L’intrinseca illiceita’ della res nell’art. 240 c.p. e nella lottizzazione abusiva.
1) EFFETTO DIROMPENTE DELLA SENTENZA NELLO SCENARIO COMPLESSIVO
La sentenza in rassegna si segnala per la sua portata fortemente innovativa.
Essa rompe il fronte compatto riconducibile ad un ventennio di giurisprudenza di legittimità1 che, in modo assolutamente prevalente e solo sino a qualche settimana prima2, aveva qualificato la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite di cui all’art. 44, DPR n.
1 Cass. pen., Sez.III, 18/12/1990, Licastro, in questa rivista, 1992, 1308 con nota di MENDOZA e in Giur. It., 1991, II, p. 118; Cass. pen., Sez.III, 18/11/1997, Farano, in questa rivista., 1998, p. 3087 e in Urbanistica e appalti, 1998, p. 917; Cass., sez. III, 18 marzo 2002, Montalto, in Questione giustizia, 2002, 936; Cass. pen., Sez. III, 07/07/2004, n.38730, Vittorioso, in Guida al Diritto, 2004, 48, 84 con nota di FORLENZA e in Giur. It., 2005, 1911 con nota di VINCIGUERRA; Cass. pen., Sez. III, 07/07/2004, n.38728, Lazzara, in Guida al Diritto, 2004, 42, 88, in Foro It., 2005, 2, 290 e in Riv. Pen., 2005, 1232; Cass. pen., Sez. III, 07/07/2004, n.38727, Bennici, in Guida al Diritto, 2004, 42, 88 e in Riv. Pen., 2005, 1232; Cass. pen., Sez. III, 27/01/2005, n.10037, Vitone, in Riv. Pen., 2006, 3, 349; Cass., sez. III, 29 maggio 2007, n. 21125, Licciardello, in C.E.D. Cass. N. 236737; Cass. pen., Sez.III, 29/01/2001, Matarrese, in Riv. Giur. Edil., 2001, I, p. 726 e in Giur. It., 2001, p. 1919; Cass. pen., Sez. III, 22/03/2005, n.17424, in Riv. Pen., 2006, 6, 747.
2 Cass. pen., Sez. III, 2/10/2008, n. 37472, Belloi, in C.E.D. Cass. N. 241100.
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380/01, come una sanzione amministrativa ‘reale’, irrogata dal giudice penale, in funzione di supplenza della P.A.3 che, in presenza di lottizzazione edilizia abusiva, accertata anche con sentenza di proscioglimento con formula diversa da quella per ‘insussistenza del fatto’, deve essere disposta nei confronti dell’imputato prosciolto per difetto dell’elemento psicologico o per prescrizione del reato o per altra causa di estinzione del reato stesso, nonchè del terzo in buona fede e ricomprende tutta l'area interessata dall'intervento lottizzatorio, inclusi i lo
3 Anche se la Cassazione, talvolta, precisa che il potere di irrogare la confisca edilizia del Giudice penale non è residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto all’autorità amministrativa, in quanto il territorio è oggetto di tutela della normativa penale urbanistica (da ultimo: Cass. pen., Sez. III, 1/10/08, n. 37274, Varvara, in C.E.D. Cass. N. 241157), l’immagine del ‘Giudice supplente’, adottata da questa e dalla maggioranza delle sentenze, ha il merito di evidenziare che il suo provvedimento ablatorio svolge innegabilmente una funzione di supporto dell’azione amministrativa, nel senso che persegue il medesimo obiettivo che la P.A. si prefigge in termini di interesse pubblico, diventa inutile se l’obiettivo è stato raggiunto con l’azione amministrativa e deve essere revocato se, nelle more, diventa incompatibile con un provvedimento di ‘recupero’ dell’abuso edilizio ad opera della P.A..
4 Con riferimento alla specifica questione dell’area da confiscare cfr. le ultime tre sentenze della nota 1.
5 Cass. pen., Sez. III, 27/01/2005, n.10037, Vitone, cit.; Cass. pen., Sez. III, 15/02/07, n. 6396, Cieri, in C.E.D. Cass. N. 236076; Cass., sez. III, 29 maggio 2007, n. 21125, Licciardello, cit; Cass. pen., Sez. III, 2/10/2008, n. 37472, Belloi, cit. E’ stato , invece, un Giudice del merito a sollevare la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, la Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 9 aprile 2008 (in G.U. n.38 del 10/9/08) , in questa rivista., 2008, 11, p. 4326. In dottrina i dubbi di costituzionalità sono sostenti da BRESCIANO-PADALINO, I reati urbanistici, Giuffrè, 2000, 319; BARBUTO, Reati edilizi e urbanistici, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, Utet, 1995, pg.574; MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Giuffrè, 2001, p. 142-143; LECCESE: Sulla natura giuridica della confisca disposta in caso di lottizzazione abusiva in Diritto Formazione, 2/2004.
6 Cass. III, 16/11/1995, Besana, in Riv. Giur. Edil.,I, 1996, 402.
Questa sentenza censura tale indiscriminata individuazione dei soggetti passivi della misura ablatoria patrimoniale distinguendo, nell’ipotesi di lottizzazione abusiva accertata con sentenza di proscioglimento, la posizione del ‘soggetto in buona fede estraneo alla commissione del reato’ da quella dell’‘imputato prosciolto per intervenuta prescrizione del reato’ e limitando solo a quest’ultimo, l’ambito di operatività dell’art. 44, comma secondo, DPR n. 380/01, al fine di salvaguardare l’interpretazione costituzionalmente compatibile di tale norma.
In vero, nel ribadire l’orientamento dominante, la Corte di Cassazione aveva sistematicamente rintuzzato i tentativi di rilevarne la incostituzionalità per violazione degli artt. 27 e 42 della Costituzione, dichiarando sempre la manifesta infondatezza della questione in quanto il principio di cui all’art. 27 "si riferisce alla responsabilità penale mentre la confisca prescinde da una sentenza di condanna ed ha natura amministrativa" ed "in quanto stante la funzione sociale della proprietà nel contrasto tra l’interesse collettivo alla corretta pianificazione territoriale e quello del privato è ragionevole la prevalenza del primo"5.
D’altra parte, prima della sentenza in rassegna, nel corso dell’ultimo decennio, le pronunce che si sono discostate dall’ indirizzo dominante sono rimaste isolate nel panorama complessivo. Alcune hanno escluso la possibilità di estendere la confisca a tutti i terzi estranei al processo senza alcuna distinzione6, altre solo ai terzi che avessero "dimostrato di non avere alcuna responsabilità e
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7 Cass. III, 11/5/2005, Stiffi in Riv. Pen., 2006, 49; Cass. pen., Sez.III, 08/11/2000, n.12989, Petracchi, in questa rivista., 2001, p. 3164, in Riv. Giur. Edil., 2001, I, p. 529 e in Urbanistica e appalti, 2001, p. 225; Cass. pen., Sez. III, 04/04/1995, n.1089, Marraro e altri, in questa rivista., 1997, 193 e in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 1996, 1116.; Cass. pen., Sez. III, 18/5/1999, Negro, in Giustizia Penale, 2000, II, 375.
8 In questa rivista., 2008, 9, p. 3503 con nota di BALSAMO.
9 Sentenza reperibile al sito www.coe.int/...
neppure colpa al riguardo"7. In tutti questi casi, però, la esclusione dei terzi dal novero dei destinatari della confisca è sempre avvenuta per incidens e, nell’economia generale delle motivazioni, il principio non sembra mai propugnato con convinzione. Nella sentenza Besana del ’95 vi è un mero cenno con formula quasi dubitativa ( "...non appare possibile" estendere ai terzi la confisca) senza alcuna argomentazione a sostegno; nelle sentenze Stiffi, Petracchi e Negro rispettivamente del 2005, del 2002 e del 1999, il principio viene ricavato da un parallelo, privo di qualsiasi motivazione, con l’istituto (sul quale si tornerà più avanti) dell’acquisizione gratuita ed automatica del terreno ai sensi del terzo comma dell’art.31 DPR 380/01, in materia di demolizione del manufatto abusivo. Mai, peraltro, è stato prospettato lo spettro della incostituzionalità della predetta interpretazione dominante.
La sentenza che si commenta, invece, presenta, ictu oculi, un peso specifico diverso non tanto perché la tesi della non estensibilità ai terzi in buona fede è sostenuta con più convinzione interpretando l’art. 42 della Costituzione in modo inverso, apertis verbis, rispetto all’orientamento dominante (del quale, in rappresentanza, viene espressamente citata la sent. 15/02/07, n. 6396, Cieri; cfr la nota n. 3), quanto perché, rispetto al passato, vi è una novità che la Corte prende in considerazione, costituita dall’intervento, nell’agosto 2007, della CoEDU che, con una decisione interlocutoria (sez. II, 30/8/07, caso Sud Fondi srl + 2 contro Italia, ricorso n. 75909, decisione sulla ricevibilità8), poi, comunque, confermata dalla sentenza della sez. II CoEDU del 20/1/099, ha ritenuto la confisca una sanzione penale e non una sanzione amministrativa inferendone, pertanto, l’incompatibilità con il principio di legalità di cui all’art. 7 della CEDU e con l’art. 1 del Protocollo 1 della CEDU, nella misura in cui riguardi soggetti incolpevoli.
Per il vero, la prima volta che la Cassazione si è confrontata con questa pronuncia di ricevibilità della CoEDU (sentenza Belloi dell’ottobre 2008 citata alla nota n. 1), con cospicua motivazione, l’aveva ritenuta ininfluente rispetto alla sua posizione tradizionale, sostenendo che "le nozioni di reato e di materia penale della CEDU risultano oggetto di valutazione autonoma da parte degli organi della Convenzione" rispetto "alla peculiarità delle legislazioni degli Stati membri" e aveva ribadito l’infondatezza delle questioni di incostituzionalità dell’art. 44, secondo comma DPR 380/01, così come interpretato nella sua massima estensione.
Questa volta, invece, pur richiamando la non sovrapponibilità della nozione di illecito penale accolta dalla Convenzione rispetto a quelle delle diverse legislazioni degli Stati membri e
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pur respingendo il tentativo, operato proprio con il grimaldello della CEDU, di scardinare la giurisprudenza tradizionale circa la qualifica da attribuire alla confisca, così mantenendo sui binari della sanzione amministrativa l’intero impianto, essa opera una significativa inversione di tendenza con riferimento alla estensibilità della confisca rispetto ai soggetti estranei al reato ed alla interpretazione costituzionalmente compatibile del suddetto comma dell’art. 44, anche perché "ai sensi dell’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU la compressione del diritto di proprietà deve essere caratterizzata(...) dal rispetto del principio di proprorzionalità; principio da ritenersi violato, nell’ipotesi di misure ablatorie della proprietà per ragioni di pubblico interesse cui non corrisponda alcuna forma di indennizzo."
Questo repentino ripensamento consente di ritenere che, soprattutto dopo la suddetta sentenza della Corte di Strasburgo del 20/1/09, nel seno della terza sezione della Suprema Corte, sia in corso, sul tema, un acceso dibattito i cui sviluppi non sono attualmente del tutto prevedibili.
2) INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DEI SOGGETTI CHE NON POSSONO SUBIRE GLI EFFETTI DELLA CONFISCA
In presenza di accertata lottizzazione edilizia abusiva, possono essere individuate cinque categorie di soggetti: quella dell’imputato condannato, quella dell’imputato prosciolto per la prescrizione del reato o per altra causa di estinzione del reato, quella dell’imputato prosciolto per difetto dell’elemento psicologico, quella del terzo (rispetto al processo) che non sia in buona fede, rectius, di cui non sia necessario accertare la buona fede e quella del terzo in buona fede.
Nella gran parte dei casi gli imputati sono i primi proprietari e/o costruttori dell’immobile e i terzi sono gli acquirenti di porzione dell’immobile realizzato o realizzando. Naturalmente non possono escludersi, nella varietà delle concrete fattispecie, le ipotesi di primi proprietari rimasti terzi rispetto al processo poiché non coinvolti dal Pubblico Ministero per evidente estraneità rispetto al reato ovvero di acquirenti che, invece, non siano terzi rispetto al processo ma coinvolti in esso poiché ritenuti, dal Pubblico Ministero, correi.
La sentenza in commento, di tipo cautelare - pur escludendo, nel caso di specie, dal novero dei soggetti destinatari della misura ablatoria patrimoniale i"terzi, acquirenti(…) soggetti venuti in possesso in buona fede dell’immobile"e non i titolari della società costruttrice del complesso edilizio, indagati e, pertanto, ancora sub iudice - nella enunciazione del principio, definisce la categoria alla quale non è possibile applicare la confisca, come quella dei soggetti estranei, non al
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10 Cass. Pen, Sez. I, 21/4/04, n. 21860, Dragomirescu, in Guida al D., 2004, 23, 94; Cass. Pen, Sez. VI, 8/7/04, n. 37888, in Riv. Pen., 2005, 1407; Cass. Pen, Sez. I, 9/12/04, n. 1927, Ambrono, in Riv. Pen., 2006, 2, 253; Cass. Pen, Sez. V, 8/10/03, n.45083, Banco di Sicilia, in Guida al D., 2004, 8, 79.
11 Anche in questo caso, la Cassazione si pone nel solco tracciato di recente dalle Sezioni Unite, (Sez. U, 10/7/08, n. 38834, De Maio, in CED, 240565) che, comunque non hanno limitato il principio (di applicazione della confisca nei casi di proscioglimento per estinzione del reato) alle ipotesi di confisca quale sanzione amministrativa ma lo hanno esteso anche alle ipotesi di confisca quale misura di sicurezza ed, anzi, richiamando una recente sentenza della Corte Costituzionale (sent. n. 85 del 2008), hanno riconosciuto al Giudice un potere di accertamento del fatto finalizzato all’applicazione della misura patrimoniale.
processo, ma "alla commissione del reato e dei quali sia stata accertata la buona fede", così accomunando terzi in buona fede e imputati assolti per difetto dell’elemento psicologico.
Con riferimento ai terzi, dunque, la sentenza limita il principio della salvaguardia ai soggetti in buona fede, ponendosi nel solco di quella giurisprudenza di legittimità10 e costituzionale (C. Cost. n. 1 10/1/97) che, con una vera e propria inversione dell’onere della prova, chiede a coloro che sono rimasti fuori dal processo di dimostrare, al fine di non subire la confisca della res, l’affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza. E’ evidente, poi, che il principio è di portata generale e prescinde dal tipo di sentenza (di condanna o di proscioglimento) poiché, diversamente, la disparità di trattamento, per il terzo in buona fede, dipenderebbe da un evento a lui non riconducibile.
Per quanto riguarda l’imputato prosciolto, invece, la Corte distingue la posizione del "soggetto di cui sia stata accertata la buona fede", che non subisce gli effetti della confisca, da quella dell’autore della violazione per il quale non si sia pervenuti ad una pronuncia di condanna per intervenuta prescrizione, in quanto l’estinzione del reato non è affatto ostativa alla applicazione della confisca "quale sanzione amministrativa, regolata da disposizioni diverse da quelle proprie del diritto penale"11.
Per converso, le categorie di soggetti nei confronti dei quali può essere eseguita la confisca sono quella degli imputati condannati, quella degli imputati prosciolti con una sentenza che, accertato il fatto, abbia dichiarato la estinzione del reato e quella dei terzi che non abbiano dimostrato la loro estraneità al fatto.
3) NATURA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA CONFISCA
Le motivazioni che sostengono la svolta della Suprema Corte gravitano attorno alla nozione di ‘sanzione amministrativa’.
Secondo la sentenza, infatti, la storica qualificazione della confisca in termini di ‘sanzione amministrativa’ rende imprescindibile calare l’istituto nel contesto " dei principi generali che regolano l’applicazione delle sanzioni amministrative". Tali principi, previsti dalla L. 24/11/81 n. 689, sono di tipo personalistico poiché condizionano l’applicazione della sanzione alla "esistenza di una condotta che risponda ai necessari requisiti soggettivi della coscienza e volontà dell’agente e
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12 La tendenza di conformare la sanzione amministrativa sulla falsariga di quella penale, in dottrina risale a tempi di molto precedenti alla riforma operata con la legge del 1981: ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, Torino, 1924.
13 Cass., sez. III, 18 marzo 2002, Montalto, cit; Cass., sez. III, 29 maggio 2007, n. 21125, Licciardello, cit. Per l’ordine di riduzione in pristino di cui all’art. 182 D.lvo n. 42/04 cfr: Cass.pen Sez. III, 4 febbraio 2000, n. 3679, Del Rosso, in CED n.215461.
14 In questa categori rientra, quale sanzione amministrativa accessoria, la confisca di cui all’art. 20 L.n.689/81.
15 In dottrina GALLI, GALLI Corso di diritto amministrativo, Cedam, 2001, II, 1073 e 1088.
16 Secondo PALIERO-TRAVI Sanzioni amministrative, in Enc. Dir., XLI, 1989, 345, alcune di queste figure prescindono addirittura dall’esistenza di un illecito e, pertanto, non sono neanche definibili ‘sanzioni’ o ‘confische’, come la sottrazione al proprietario della cava o della torbiera non sfruttata (art. 45 l. miner.), giacchè essa rappresenta un mero effetto giuridico del regime vincolistico del bene, o l’acquisizione gratuita dei bergamotti non consegnati all’ammasso (L. n. 835/73) giacchè si tratta di una normale conseguenza giuridica del regime d’ammasso cui questo prodotto soggiace.
sia caratterizzata quanto meno dall’elemento psicologico della colpa (art. 2 e 3 della legge citata)". In altri termini, non è necessario spostare la confisca nel terreno tipicamente penalistico, come sostenuto dalla CoEDU, per recuperarne la dimensione di responsabilità personale, poiché è sufficiente rifarsi ai principi della responsabilità amministrativa per mettere fuori gioco qualsiasi forma di responsabilità oggettiva12.
In realtà, la giurisprudenza tradizionale aveva ben tenuto conto della natura personale della responsabilità amministrativa specificando chiaramente, in alcune sentenze13 che occorre distinguere due tipi diversi di sanzione amministrativa, dai regimi giuridici e dalle funzioni completamente diverse tra loro, quella in senso stretto, che consegue all’accertamento amministrativo di una responsabilità ed ha lo scopo di punire gli autori dell’abuso14 e quella in senso lato, che non è sanzione amministrativa ispirata al principio personalistico ma è una categoria che, per evitare confusioni terminologiche, è meglio definire ‘misura amministrativa di esecuzione’ o ‘misura di sicurezza amministrativa’, la quale ricomprende figure tra loro diverse, eterogenee, come la demolizione del manufatto abusivo o la confisca introdotta per i beni delle associazioni fasciste o segrete dalle leggi n. 645 del 1952 e n. 17 del 1982 ed ha la funzione di "ripristinare una situazione di legalità materiale, restaurando direttamente un bene o interesse leso e eliminando le conseguenze materiali della lesione"15.La sanzione amministrativa in senso stretto e la misura di sicurezza amministrativa, prosegue la Corte con la sentenza Licciardello del 2007 (citata in nota 10), svolgono, dunque, funzioni diverse, al pari della confisca della cosa intrinsecamente criminosa che, sul versante penale, svolge una funzione diversa rispetto alla sanzione penale.
La giurisprudenza tradizionale, dunque, non ha mai inteso ricondurre alla tipologia della sanzione amministrativa in senso stretto la confisca dei terreni lottizzati ma, sia pure con la equivoca definizione di sanzione amministrativa reale, l’ha inquadrata in questa ampia categoria di provvedimenti ablatori amministrativi completamente avulsi dal vincolo della ‘responsabilità propria’16.
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17 VIRGA, Diritto amministrativo, I Principi, Giuffrè, 1983, I, 396.
18 Per autorevole dottrina, per queste ragioni, il riferimento costituzionale alla necessità dell’indennizzo per l’espropriazione, sarebbe un dato superfluo: GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1989, 695.
4) RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITA’ E POSSIBILE EFFETTO DOMINO DELLA SENTENZA
Secondo la sentenza in commento l’interesse pubblico che giustifica la misura ablatoria patrimoniale di cui al secondo comma dell’art. 44 DPR 380/01, è quello di consentire alla PA di intervenire per il riassetto dell’area. Richiamando espressamente l’art. 43, comma terzo, della Costituzione, la Cassazione opera un accostamento (in linea con i principi espressi dalle suddette pronunce della CoEDU) tra l’espropriazione per pubblico interesse e la confisca estensibile al terzo in buona fede che, pertanto, in assenza di qualsiasi previsione di indennizzo, sarebbe incostituzionale per violazione del principio di proporzionalità.
La questione merita un approfondimento che non è possibile in questa sede. Una primissima riflessione induce, però, ad evidenziare le diversità tra i due istituti che sembrano giustificare, per la confisca applicata a carico di soggetti incolpevoli, l’assenza della previsione di un indennizzo. Innanzitutto, per l’espropriazione la valutazione della sussistenza della pubblica utilità è rimessa all’apprezzamento discrezionale della PA17 ed è finalizzata alla esecuzione di opere di pubblica utilità che, dunque, costituiscono un quid pluris, un valore aggiunto per la cosa pubblica. Ne consegue che la connotazione tipica dell’espropriazione e di tutti gli altri procedimenti ablatori reali ad essa equiparati (servitù pubbliche, superfici coattive, occupazioni di fondi, requisizioni in proprietà ecc.), è data dalla coesistenza necessaria del profilo privativo e di quello acquisitivo che, in base al principio immanente al nostro ordinamento della onerosità degli acquisti (confermato nell’istituto civilistico dell’indebito arricchimento di cui all’art. 2041 c.c.), rende ingiustificato uno spostamento patrimoniale a favore di un soggetto senza che sussista la c.d. contropartita indennitaria18.
La confisca, al contrario, trae origine dalla violazione di un precetto. Pertanto, nelle ipotesi in cui è prevista dalla legge, essa, svincolata da qualsiasi valutazione discrezionale, persegue il fine di ripristinare la legalità violata e non, certo, quello di conseguire un ‘arricchimento’ per il patrimonio pubblico. Il terzo in buona fede che subisce la confisca, poi, non è destinato a vedere inesorabilmente depauperato il suo patrimonio ma potrà rivendicare i suoi diritti, in sede civile, nei confronti di chi, con il suo comportamento, ha reso necessaria la misura ablatoria. Il danno subito dal terzo, infatti, trae la sua origine da un illecito cui la confisca tende a porre rimedio e, pertanto, i principi che regolano il suo ristoro gravitano nell’orbita della figura del risarcimento del danno piuttosto che in quella dell’indennizzo.
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19 Cass. III, 5/11/98, n. 2882, Frati, in questa rivista., 2000, p.501.
20 Corte Cost., 15/7/91, n. 345, cit.
In verità, la sensazione che aleggia sulla sentenza in rassegna è che la Corte di Cassazione abbia voluto prevenire le conseguenze della decisione della CoEDU (poi giunta puntualmente il 20/1/09) confermativa dei principi richiamati nella suddetta pronuncia di ricevibilità (circa la natura penale della confisca), anticipando la svolta in senso personalistico dell’istituto e ridimensionando il dibattito sulla sua qualificazione giuridica. Occorre chiedersi, però, se la sentenza non rischi di determinare una sorta di effetto domino con conseguenze che finirebbero per rendere necessario riscrivere tutto il sistema delle misure ripristinatorie urbanistiche.
Il problema si pone, innanzitutto, con riferimento all’ordine giudiziale di demolizione del manufatto abusivo, pacificamente estensibile al terzo in buona fede. Sino ad oggi i due istituti sono stati accomunati nella categoria della ‘sanzione amministrativa’; pertanto, o il riconoscimento dei caratteri personalistici della sanzione amministrativa coinvolgerà anche l’ordine di demolizione che non potrà più essere dato a carico del terzo in buona fede, in tal modo contravvenendo evidentemente alla previsione di legge così come, pacificamente interpretata dalla stessa Cassazione19 e ‘valutata’ dalla Corte Costituzionale20, oppure tra le due misure dovrà essere introdotta una differenziazione, per nulla scontata nella sentenza in commento, che consenta di escludere la misura dell’ordine di demolizione dalla categoria della sanzione amministrativa in senso stretto e di preservarne la natura ‘reale’.
Tale differenziazione, però, finirebbe per fare i conti con il principio di proporzionalità e ragionevolezza poiché rappresenterebbe una disarmonia nel contesto normativo atteso che gli interessi urbanistici compromessi dal reato cui consegue l’ordine di demolizione (esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire di cui alla lett. b, art. 44 DPR 380/01) sono meno pregnanti rispetto a quelli coinvolti dal reato di lottizzazione abusiva che attiene ad una forma di intervento ben più incisiva, in quanto idonea a compromettere la programmazione edificatoria del territorio. In questa ottica, infatti, si spiega, come attestato dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 148 del 21/4/94 e n. 107 del 16/3/89, il diverso trattamento riservato alle due fattispecie dal legislatore che, dal punto di vista delle cause di estinzione del reato, ha previsto solo per il reato meno grave, di cui alla lett. b art. 44 DPR 380/01, la possibilità del rilascio in sanatoria (in senso stretto) del permesso di costruire (art. 36 DPR 380/01) e del rilascio in sanatoria mediante oblazione (condoni edilizi di cui agli artt. 31 L.47/85, 39 L.n.724/94 e 32 D.L.269/03). Soprattutto si spiega perché il legislatore agganci alla sentenza di condanna solo l’ordine di demolizione e non la confisca che, invece, è prevista per la mera sussistenza del fatto. Nel primo caso, infatti, quando l’imputato è prosciolto pur sussistendo il fatto, l’abuso edilizio, potrà, comunque, essere ‘assorbito’ nell’ambito della programmazione edificatoria della P.A. che
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21 La tutela del terzo, peraltro, stride con la nullità degli atti di compravendita dei terreni, espressamente prevista dalla legge penale in caso di lottizzazione abusiva.
22 Per una esauriente disamina del principio cfr: DELLI PRISCOLI e FIORENTIN ‘Trattamento sanzionatorio eccessivo e principio di ragionevolezza’ in questa rivista, 2008, 10, 3910.
23 Un diverso approccio al problema emerge in un condivisibile orientamento dottrinario (MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali…, cit.; BALSAMO, nota a Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. II, 30/8/07, cit.) che collega la violazione del principio di proporzionalità a tutte quelle ipotesi in cui la confisca viene applicata in relazione a lottizzazioni abusive di carattere formale, connessi alla mancanza di un’autorizzazione che, comunque, sarebbe compatibile con la disciplina urbanistica di quell’area.
24 La Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 348 del 2007, ha affermato che l’incompatibilità tra la norma legislativa ordinaria e la norma CEDU si presenta come una questione di legittimità costituzionale per eventuale violazione dell’art. 117, primo comma, Cost..
non ne rimane irrimediabilmente pregiudicata; nel secondo, invece, il fatto consiste proprio in tale pregiudizio della pianificazione del territorio e, pertanto, la sua gravità non consente di limitare la misura ripristinatoria alle pronunce di condanna.
In tale contesto risulta, allora, contraddittoria la tutela del terzo in buona fede che sarebbe garantita solo nell’ipotesi criminosa di maggiore offensività (la lottizzazione abusiva accertata, indifferentemente, con sentenza di condanna o di proscioglimento) ed a costo della definitiva rinuncia alla programmazione edificatoria del territorio (si pensi alla lottizzazione per realizzazione di un imponente complesso edilizio in cui la presenza di un solo acquirente in buona fede, di una singola unità immobiliare, renderebbe impossibile il ripristino dell’intera area compromessa) e non per il reato di realizzazione di un singolo manufatto abusivo, accertato con sentenza di condanna e inidoneo a pregiudicare, allo stesso modo, la pianificazione del territorio21.
Questa ricostruzione rappresenterebbe la violazione del principio di proporzionalità per palese irragionevolezza del bilanciamento degli interessi da parte del legislatore22 che farebbe prevalere la tutela del terzo in buona fede solo nell’ambito del reato di lottizzazione edilizia dall’elevato indice di offensività, così sacrificando il relativo bene giuridico e, viceversa, salvaguarderebbe, a discapito del terzo, il meno pregnante bene giuridico tutelato dalla lett. b dell’art. 44 DPR 380/0123.
Inoltre non è da sottovalutare il rischio di avvitamento a cui la Cassazione andrebbe incontro se il nuovo orientamento prevalesse su quello tradizionale al fine di porsi in linea, sotto il profilo sostanziale, con la giurisprudenza di Strasburgo e di evitare la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 44 DPR 380/01 (nella sua interpretazione più rigorosa) per eventuale violazione dell’art. 117 della Costituzione24. La Corte europea dei diritti dell’uomo, infatti, nella suddetta sentenza del 20/1/09, ha comunque ritenuto conforme al principio del giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della collettività al corretto sviluppo del territorio e la tutela della proprietà privata (art. 1 del Protocollo 1 della CEDU) una norma che, in presenza di una lottizzazione abusiva con proscioglimento dell’imputato per difetto dell’elemento psicologico, prevedesse in ogni caso la demolizione delle opere abusive e l’annullamento della lottizzazione.
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25Cass. pen., Sez. III, 07/07/2004, n.38730, Vittorioso, cit.
26 Cass. pen., Sez. III, 1/10/08, n. 37274, Varvara, cit.
Ma una siffatta legge, allo stato, non esiste nel nostro ordinamento e il dispositivo di proscioglimento dell’imputato per difetto dell’elemento psicologico nel reato di lottizzazione abusiva, sarebbe incompatibile con l’ordine di demolizione dei manufatti abusivi (che necessita di una sentenza di condanna per il reato di cui alla lett. b dell’art. 44 D.P.R. 380/01) poiché se l’imputato non è ‘rimproverabile’ per la lottizzazione non lo sarà neanche per la realizzazione dell’opera abusiva. La posizione della Corte di Cassazione si rivelerebbe più ‘oltranzista’(ma questa volta nel senso opposto rispetto a quello dell’orientamento tradizionale) di quella della Corte di Strasburgo.
Comunque, sarà la legge che, verosimilmente, nel prossimo futuro, toglierà dall’ imbarazzo la Corte di Cassazione. Non va dimenticato, infatti, che il legislatore, con la L. 25/2/08, n. 34, ha delegato il Governo a disciplinare - nell'ambito dell’attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24/2/05, relativa alla confisca di beni - "i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato…" (lett. c, art. 31) prevedendo che "in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto" (lett. g, art. 31). L’auspicio è che il decreto legislativo, che, comunque, dovrà operare il necessario coordinamento dei principi comunitari con le disposizioni vigenti, affronti specificante la problematica della confisca da lottizzazione abusiva, attesa la sua peculiarità.
5) FUNZIONE DELLA CONFISCA: LA MADRE DI TUTTE LE QUESTIONI
Alla luce di queste premesse, si impone, allo stato, per la Suprema Corte, al di là di questioni terminologiche o di classificazioni sistematiche, una imprescindibile e prioritaria scelta di campo sul versante della funzione che il legislatore ha inteso affidare alla confisca dei terreni abusivamente lottizzati, se sia di tipo sanzionatorio, con finalità di tipo punitivo-rieducativo, ed allora sarà inevitabile fare i conti con il principio personalistico di cui all’art. 27 della Costituzione, nei termini posti dalla sentenza che si commenta; ovvero se, come già sostenuto dalla tesi dominante della Suprema Corte, sia (esclusivamente) diretta ad "impedire che la lesione della riserva pubblica di programmazione del territorio sia portata a ulteriori conseguenze"25 ed a consentire al giudice di "disporre provvedimenti ripristinatori specifici qualora perduri la situazione offensiva dell’interesse protetto dalla norma penale"26. In questo secondo caso, la confisca sarebbe una sorta di valvola di sicurezza del sistema, diretta ad evitare che il Comune sia costretto a rinunciare alla realizzazione dello sviluppo del suo territorio così come pianificato dagli
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27 Cass. III, 11/5/2005, Stiffi, cit.; Cass. pen., Sez.III, 08/11/2000, Petracchi, cit.; in dottrina BRESCIANO-PADALINO, I reati urbanistici, cit., pg. 319.
strumenti urbanistici. Si tratterebbe di ipotesi in cui la res, ex se considerata, costituisce un pregiudizio per l’ordinamento e la sua ablazione, escluse valutazioni di responsabilità personale, sarebbe un irrinunciabile rimedio per ripristinare la legalità; di talchè la sua applicabilità anche nei confronti del soggetto incolpevole sarebbe ineludibile.
Questa imprescindibile scelta di campo non può essere evitata con inversioni di metodo, come è avvenuto nella sentenza che si commenta, che non ricava la funzione sanzionatoria della confisca enucleando, dalla lettera della norma, la volontà del legislatore, ma la riconosce al solo fine di garantire la "interpretazione costituzionalmente compatibile" della norma.
La interpretazione costituzionalmente compatibile è, evidentemente, opportuna, ed, anzi, doverosa, ma solo dopo avere individuato le interpretazioni astrattamente possibili della norma sulla base dei criteri dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., poichè, come ricordava Celso, le parole scritte sono l’involucro che racchiude una volontà: scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Occorreva, dunque, argomentare il cambio di rotta sotto il profilo della voluntas legis (che invece, con una vera e propria petizione di principio, viene data per scontata) e, così, evitare il rischio di mantenere in vita una norma teleologicamente orientata verso obiettivi che il legislatore non ha preso in considerazione.
Né possono condividersi le facili scorciatoie che sono state utilizzate quando l’intera ‘vertenza’ è stata sommariamente risolta evocando l’istituto dell’acquisizione dei terreni al patrimonio comunale (art. 31, comma 3, DPR 380/01) e calamitando nell’orbita dei principi personalistici che lo caratterizzano, anche la confisca dei terreni lottizzati solo perché, tra i due istituti, vi è coincidenza sotto il profilo degli effetti27. Non possono prendersi le mosse dalla coincidenza degli effetti di due istituti, per pervenire ad una assimilazione della loro natura e funzione.
La dicotomia tra funzione sanzionatoria e funzione ripristinatoria della legalità, anzi, emerge, con chiarezza, proprio nella sentenza della Corte Costituzionale n. 345 del 15/7/91 che si è occupata dell’istituto dell’acquisizione dei terreni (prevista in caso di inottemperanza all’ingiunzione a demolire un manufatto abusivo ed a ripristinare lo stato dei luoghi da parte del responsabile dell’abuso) e che, in questa sede, vale la pena richiamare per larghi tratti.
Chiamata a pronunciarsi sulla possibile violazione dell’art. 3 della Costituzione nella misura in cui la norma "colpirebbe con la stessa sanzione comportamenti diversi, e cioè quello del proprietario del terreno responsabile dell’abuso edilizio e quello del proprietario incolpevole, nell’ipotesi che l’abuso edilizio sia stato compiuto da un terzo, come avvenuto nel caso oggetto del giudizio a quo da parte del conduttore del fondo, ed il proprietario non abbia la possibilità di
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28 REYNAUD, (La disciplina dei reati urbanistici, Utet, 2007, pg 546) sostiene che la Corte Costituzionale, in quell’inciso, stesse pensando proprio alla confisca prevista per le condotte di lottizzazione abusiva. Occorre riconoscere che sono tanti gli indizi che vertono in questa direzione.
29 Sez. U, 10/7/08, n. 38834, De Maio, cit.; in materia di responsabilità degli enti, Sez. U, 27/3/08, n. 26654, Fisia Italimpianti spa, in questa rivista, 2008, 12, 4544, con nota di PISTORELLI.
30Le Sezioni Unite intervenute in materia di responsabilità degli enti (Sez. U, 27/3/08, n. 26654, cit.), puntualizzano che, nell’ambito della stessa norma (D.lg. n. 231 del 2001), è possibile riscontrare tre diverse forme di confisca del profitto, di cui una (prevista dall’art. 6 comma 5) consegue non al riconoscimento ma alla negazione della responsabilità dell’ente, ed ha, pertanto, finalità tutt’altro che sanzionatorie, ma dirette a ristabilire l’equilibrio economico alterato.
ottemperare direttamente all’ordine di demolizione, per essere il bene nell’esclusiva disponibilità del conduttore autore dell’abuso", la Corte ha chiaramente attestato la funzione sanzionatoria dell’acquisizione dell’area, in quanto essa non è una misura strumentale all’ordinato ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione del manufatto, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue alla inottemperanza all’ingiunzione della demolizione. Essa, come tutte le sanzioni, svolge una funzione di deterrenza poiché "è ispirata dall’intento di costringere il responsabile dell’abuso ad eseguire egli stesso la demolizione nel termine stabilito", ed una funzione di punizione e, pertanto, non può operare "(come avviene talvolta per la confisca quando questa costituisce misura accessoria di altra sanzione o misura strumentale diretta ad impedire l’ulteriore produzione dell’illecito o l’utilizzazione dei proventi di questo)"nei confronti di persone diverse dal responsabile dell’abuso "e in particolare nei confronti del proprietario dell’area quando risulti in modo inequivocabile la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva". Ne consegue che il terzo incolpevole può subire, nella sua qualità di proprietario, la demolizione del manufatto ma non l’acquisizione dell’area di sedime.
La Corte, dunque, di fronte alla previsione di legge dell’atto materiale dell’acquisizione di una res da parte della P.A., prospetta, per l’interprete, un bivio tra natura sanzionatoria del provvedimento ablatorio (come, appunto, nel caso dell’acquisizione dell’area ai sensi del comma terzo dell’art. 31 DPR 380/011) e natura ripristinatoria, strumentalmente diretta ad impedire l’ulteriore produzione dell’illecito e, pertanto, suscettibile di coinvolgere anche il soggetto in buona fede (come nel caso della confisca richiamata, sia pure incidentalmente, dalla Corte come istituto di carattere generale28).
D’altra parte, le stesse Sezioni Unite29 hanno, da ultimo e per più di una volta, ribadito come, nello scenario legislativo codicistico e speciale, con lo stesso nomen iuris, si identificano misure ablative dal medesimo contenuto (la privazione di beni economici) ma dalla natura e dalle finalità diverse che vanno, pertanto, prioritariamente individuate30.
6) CORTE COSTITUZIONALE E MODELLO ONNIVALENTE DI CONFISCA NEI CONFRONTI DEL TERZO IN BUONA FEDE
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31La Corte, in via più generale, quando si è pronunciata sulla compatibilità con l’art. 27 Cost. della lett. c) del previgente art. 26 L. n. 963/1965 che, in materia di pesca, stabiliva, quale pena accessoria, la sospensione della validità del permesso di pesca col conseguente divieto dell’uso, per la pesca, del natante, divieto che, in tal modo, finiva per colpire non solo il contravventore ma anche il contitolare estraneo alla violazione del precetto, ha attestato che, per quest’ultimo, "non si tratta di sanzione, bensì di pregiudizio di mero fatto, di cui molti esempi si danno nel nostro ordinamento" (C. Cost. sent. n. 105/14/4/1974).
32 Nella Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, si legge che "la pena e la misura di sicurezza si pongono,come istituti eventualmente concorrenti, ma nella loro essenza distinti. L’una rimane veramente espressione immancabile e specifica del reato e, nel momento applicativo, forma di attività tipicamente giurisdizionale; l’altra è, viceversa, funzione di polizia, forma di attività amministrativa, che, nel reato, di regola trova la sua premessa, ma non è indispensabile conseguenza. L’una è sanzione criminale per eccellenza; l’altra non è affatto una sanzione e, tanto meno, una sanzione criminale". La confisca, poi, tende ad eliminare cose per sé stesse pericolose che "provenendo da fatti illeciti penali, o in alcuna guisa collegandosi alla loro esecuzione, mantengono viva l’idea del reato"Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, I, 244.
33 Corte Cost. n. 53/68 in Giur Cost., 1973, 848.
L’opportunità di questo percorso logico giuridico trova conferma, per altro verso, nel panorama della giurisprudenza costituzionale che, fornendo ‘copertura costituzionale’ anche alla confisca disposta a carico del terzo in buona fede (a condizione che la sua funzione sia di tipo ripristinatorio piuttosto che sanzionatorio), smentisce la necessità, ravvisata da questa sentenza, di invertire la rotta rispetto alla tesi tradizionale, proprio al fine di assicurare "l’interpretazione costituzionalmente compatibile del secondo comma dell’art. 44 DPR n. 380/01" .
La Corte, infatti, si è occupata della confisca applicabile ai soggetti in buona fede in diverse occasioni, adottando una linea certamente rigorosa ma riconoscendone la piena compatibilità col dettato costituzionale.
Sin dagli anni ’60 essa ha stabilito il principio, di portata generale, secondo cui, quando "incide obiettivamente sui beni ovunque e presso chiunque si trovino"(e, dunque, anche nei confronti del terzo incolpevole), la confisca è una misura amministrativa che svolge una funzione restitutoria e riparatoria e non una sanzione penale (sentenze n. 46 del 1964 e n. 29 del 1961, espressamente richiamate, peraltro, dalle due suddette sentenze delle SS.UU.). La natura amministrativa di tale misura, poi, non ha impedito alla Corte (quando ha dato il suo ‘benestare’ all’ art. 240 cp ultima ipotesi) di riconoscere la costituzionalità della confisca nei confronti del terzo incolpevole anche nell’ambito tipicamente penalistico, per le "cose nelle quali sia insita una illiceità oggettiva in senso assoluto", che "devono essere confiscate presso chiunque le detenga a qualsiasi titolo" (sent. n. 229 del 17/7/1974 e n. 1 del 10/01/97)31.
Peraltro, non sembra utile soffermarsi a considerare se il legislatore abbia inserito nell’art. 240 cp una misura amministrativa o se, addirittura, abbia dedicato alle misure amministrative l’intero Titolo VIII del libro primo del codice penale, la cui intestazione definisce "amministrative" le misure di sicurezza. In tal modo si finirebbe per ricadere nell’annosa querelle della natura, penale o amministrativa, delle misure di sicurezza,32 disputa, la cui valenza meramente formale è oggi condivisa sia dalla dottrina, sia dalla Corte Costituzionale33. Occorre, invece, ricavare, tra le righe
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34 La Corte Costituzionale (n. 53/68 cit.) ha stabilito che il processo di sicurezza deve svolgersi come un vero e proprio procedimento giurisdizionale, con le garanzie della difesa e del contraddittorio.
delle pronunce della Consulta che hanno filtrato le figure di confisca (applicabile ai soggetti in buona fede) presenti in modo trasversale nei diversi rami dell’ordinamento, un modello, costituzionalmente compatibile, da confrontare con la confisca di cui all’art. 44 DPR 380/01.
Il punto è cruciale perchè il legislatore, talvolta, ha adottato nei due contesti, penale e amministrativo, lo stesso paradigma, anzi, la stessa terminologia. La lettera dell’art. 240 cp (ultima ipotesi), ad esempio, è sovrapponibile a quella dell’art 213 del D. Lvo n. 285 30/4/1992 (codice della strada) che prevede la confisca dei veicoli, poiché, in entrambi i casi, il legislatore prevede l’operatività della misura ablatoria, applicabile anche ai soggetti in buona fede, nelle ipotesi in cui l’uso della cosa costituisca illecito (reato in un caso, violazione amministrativa nell’altro) e non possa essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
D’altro canto, la Corte Costituzionale ha adottato, con riferimento ad entrambi i casi, lo stesso metro di valutazione poiché, così come ha limitato la confisca di cui all’art. 240, ultima ipotesi, c.p. alle cose intrinsecamente criminose, ha ritenuto ragionevole, proporzionata e costituzionalmente compatibile la confisca obbligatoria di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori (artt. 93, 97 e 213 codice della strada), solo se i veicoli non siano oggettivamente idonei alla circolazione a causa di "un’alterazione delle caratteristiche tecniche del mezzo" o se non vi sia "alcuna possibilità di regolarizzazione" di un documento di circolazione non valido (C. Cost. n. 371, 27/10/94; n. 349, 21/11/97; n. 435, 23/12/97).
La diversità del regime giuridico che caratterizza queste confische, a seconda del versante, amministrativo o penale, in cui esse vivono (basti pensare che sola la confisca di cui all’art. 240 cp è disposta all’esito di un procedimento giurisdizionale34), non può nascondere, dunque, il filo che le riconduce ad unità. In tutti questi casi, la necessità di espungere dal contesto sociale ed economico la res al fine di distruggerla o ripristinarne le condizioni di legalità, giustifica, secondo la Corte Costituzionale, il ‘sacrificio’ che l’ordinamento chiede al soggetto in buona fede; di talchè, funzione ripristinatoria della confisca e intrinseca illiceità della res sono due facce della stessa medaglia.
Alla luce di queste premesse, appare inevitabile confrontare con questo schema, la confisca di cui all’art. 44 DPR 380/01 per la quale, il legislatore, non ha utilizzato la stessa terminologia, né poteva farlo, attesa la peculiarità del reato di lottizzazione abusiva.
La Corte di Cassazione, per il vero, si è cimentata spesso nel raffronto tra la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e quella di cui all’art. 240 c.p., ma, pur mantenendo la sua rigorosa posizione circa la estensibilità degli effetti della prima confisca al soggetto incolpevole, ha ritenuto
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35 Cass. III, 16/11/1995, Besana, cit; Cass. pen., Sez. III, 18/5/1999, Negro, cit; Cass. pen., Sez. III, 7/7/04, n. 38729, Cascino, in Guida al diritto, 2004, 43, 62. Fuori dal coro: Cass. pen., Sez. III, 04/04/1995, n.1089, Marraro, cit; Cass. pen., Sez. III, 09/11/2000, n.12999, Lanza e altri, in questa rivista., 2001, 3165, che, invece, riconducono la confisca nella categoria della misura di sicurezza patrimoniale e, senza motivare sul punto, hanno riconosciuto la oggettiva illiceità dei terreni. Per la dottrina: NOVARESE : La lottizzazione abusiva: forme e modalità di accertamento in Riv. Giur. Edil., 1994, 4-5, pgg. 155 e segg.. A. FIALE, E. FIALE, Diritto urbanistico, XII ediz. Napoli, 2007, 1119; LECCESE: Sulla natura giuridica della confisca cit.
36 Corte Costituz. n. 345/91, cit.
37 Corte Costituz. 17/7/1974, n. 229, cit.
incolmabili le distanze tra i due istituti35. Questo ha reso vulnerabile il suo tradizionale orientamento, pure sostenuto con grande spiegamento di forze nel corso degli anni, ed ha offerto il destro alle censure della dottrina ed ai ripensamenti della sentenza in rassegna. Non tanto per aver fatto derivare la natura di sanzione amministrativa della confisca, in via residuale, dalle difficoltà di includerla nel novero delle misure di sicurezza reali del codice penale, ostandovi la diversità del regime giuridico (in tal modo circumnavigando il cuore del problema senza toccarlo), quanto per aver escluso che i terreni abusivamente lottizzati costituiscano un bene intrinsecamente criminoso "giacchè è la specifica destinazione che viene considerata antigiuridica se non autorizzata". Questa affermazione, infatti, è contraddetta dal suddetto schema, di provata costituzionalità, che, invece, condiziona la confisca a carico del terzo alla intrinseca illiceità della cosa: Hic Rhodus, hic salta!
E’ auspicabile, allora, che il dibattito cui, certamente, questa sentenza darà la stura, approfondisca se il concetto di ‘terreno abusivamente lottizzato’ non sia riconducibile, salvi gli inevitabili adattamenti, alla categoria codicistica dell’ ‘oggetto intrinsecamente criminoso’ e, se, conseguentemente, non meritino di essere accorciate le distanze (meno timidamente di quanto ha fatto la sentenza ‘Licciardello’ del 2007 cfr supra par. 3) tra le due confische, sotto il profilo della loro comune funzione - svolta specularmente in ambiti diversi (penale e amministrativo) e con regimi giuridici diversi (si pensi al destinatario dell’oggetto della confisca che è lo Stato in un caso e il Comune nell’altro) - di "misura strumentale diretta ad impedire l’ulteriore produzione dell’illecito"36 secondo "i criteri cui si ispira la prevenzione sul piano generale e di cui le misure di sicurezza patrimoniali costituiscono un aspetto"37 .
7) L’INTRINSECA ILLICEITA’ DELLA RES NELL’ART. 240 C.P. E NELLA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA
Questo raffronto, però, non può prescindere da una rapida escursione nella giurisprudenza della Cassazione, al fine di enucleare l’interpretazione ‘vivente’ del concetto normativo di ‘cosa il cui uso costituisce illecito e non può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa’.
‘Cosa il cui uso costituisce illecito’, innanzitutto, significa che deve trattarsi di una res che non sia utilizzabile diversamente rispetto alla modalità criminosa; è evidente che se un
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38 Cass. pen., Sez. I, 07/10/1993, Faresin, in questa rivista, 1995, 150; Sez. I, n. 5731, 6/2/95, Flori, in CED n. 200344; Sez. III, n. 8127, 25/2/04 , De Gaetano, in CED n.. 227553; Sez IV, n. 13298, 18/3/04, Pani, CED n.. 227886.
39 Cass, sez. I, n. 5731, 6/2/95, cit.
soprammobile viene utilizzato per percuotere una persona, non per questo acquisisce la natura di oggetto intrinsecamente criminoso in quanto, dopo il fatto criminoso, potrebbe tornare a svolgere la funzione ornamentale per la quale, per altro, è stato realizzato. Viceversa, gli apparecchi e i congegni per i giochi d’azzardo, le autovetture oggettivamente e specificamente predisposte, attraverso modificazioni, per l’attività criminosa ad es. del trasporto e dell’occultamento della sostanza stupefacente, un’arma alterata ovvero un vino adulterato, sono certamente cose intrinsecamente illecite poiché non potrebbero essere utilizzate diversamente38.
Il principio, però, è destinato ad essere mitigato da tre corollari logico-giuridici. In via del tutto teorica, infatti, una bottiglia di vino adulterato potrebbe essere (lecitamente) utilizzata come soprammobile e un’autovettura illecitamente trasformata potrebbe essere oggetto di una esposizione o destinata ad un luna park per lo svago degli avventori. In tal modo, però, non esisterebbe, in rerum natura, un oggetto intrinsecamente illecito, ragione per la quale la struttura intrinseca della res, nell’ottica dello stesso art. 240 c.p., non rileva dal punto di vista delle caratteristiche fisiche del bene ex se considerate, ma scaturisce dalla incompatibilità tra le caratteristiche fisiche assunte dal bene in funzione del fatto illecito e la sua naturale destinazione. Se la naturale destinazione di un’autovettura è la sua circolazione o la sua commercializzazione, è evidente che un’autovettura, già alterata in funzione del fatto illecito, non consente di ipotizzare un utilizzo lecito e, pertanto, è da ritenersi intrinsecamente illecita.
In secondo luogo, un vino adulterato potrebbe essere sottoposto ad un trattamento tale da riacquisire i suoi connotati di liceità, sotto il profilo giuridico, e di sicurezza, sotto quello alimentare, così come un’autovettura prima modificata per l’attività criminosa potrebbe strutturalmente riacquisire i suoi connotati originari, ecc. Anche in tal caso non esisterebbe, in rerum natura, un oggetto intrinsecamente illecito, ragione per la quale la Cassazione ha fugato ogni equivoco, stabilendo che l’illiceità va valutata rebus sic stantibus e che, ai fini dell’applicazione della confisca, il giudice deve tener conto dei requisiti di illiceità posseduti dalle cose al momento in cui fu commesso il reato, senza considerare le caratteristiche che le stesse potrebbero acquisire per effetto di modifiche, trasformazioni o adattamenti che vi fossero successivamente apportati39.
L’ultimo corollario, meno scontato di quanto possa sembrare, è che l’illiceità va valutata alla luce della normativa vigente, nel senso che non rileva la astratta possibilità di una futura modifica
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40 Cass. pen., Sez. I, 29/10/1997, n.413, Caracciolo, in questa rivista., 1999, 2955
41La violazione dello strumento urbanistico è equiparata dalla Suprema Corte, ai fini della configurabilità dell’art. 323 c.p., alla violazione di legge, proprio perchè è la legge (artt. 31 L. 17 agosto 1942 n. 1150, 1 e 4 L. 28 gennaio 1977 n. 10) che condiziona la liceità della trasformazione del territorio alle previsioni dello strumento urbanistico (Cass. pen., Sez. VI, 08/10/2003, n.708, Mannello, in Guida al Diritto, 2004, 17, 96).
legislativa circa le condizioni di liceità della res, che consenta, ad es. per il vino, trattamenti sino a quel momento proibiti.
Infine, l’impossibilità che quell’uso della res sia "consentito mediante autorizzazione amministrativa" significa che non può essere ordinata la confisca della cosa che appartiene a persona estranea al reato se l’ "uso" della cosa costituisce reato non in modo assoluto, ma per l’assenza di un’autorizzazione amministrativa; è il caso dell’arma il cui utilizzo può essere consentito mediante autorizzazione40.
Passando, adesso, al vaglio di queste generali considerazioni, la massima della Cassazione secondo cui "i terreni abusivamente lottizzati non costituiscano un bene intrinsecamente criminoso giacchè è la specifica destinazione che viene considerata antigiuridica se non autorizzata", affiorano, con immediatezza, alcune incongruenze.
Il presupposto di questa massima è la distinzione concettuale tra il terreno, sotto il profilo delle sue caratteristiche fisiche ex se considerate (ritenuto evidentemente res intrinsecamente lecita) e la sua destinazione. La conseguenza è che i terreni lottizzati sarebbero abusivi solo sino a quando la loro specifica destinazione non sia ‘autorizzata’.
Invece, vieppiù nel ramo del diritto penale-urbanistico, il terreno non rileva sotto il profilo delle sue caratteristiche fisiche ex se considerate, ma sotto quello della sua naturale vocazione a costituire un’area ‘urbana’ poichè la destinazione del terreno, da parte della PA, ad un certo tipo di fruizione (agricola, residenziale ecc.) connota il terreno, detta il suo statuto e ne condiziona la oggettiva liceità41.
Occorre, allora, distinguere l’ipotesi del terreno in cui non siano intraprese (né si intenda intraprendere) opere di trasformazione, da quella del terreno oggetto di una trasformazione effettiva (lottizzazione materiale) o potenziale (lottizzazione negoziale). Nel primo caso, in cui è possibile isolare concettualmente il terreno nella sua ‘materialità’, dal tipo di destinazione che potrebbe acquisire, non sarebbe corretto applicare il ‘codice di decriptazione’ dell’intrinseca criminosità della res poiché il terreno rimane una res indifferente dal punto di vista della sua liceità, allo stesso modo di una materia prima, dalla quale non si sa se si ricaverà un’ automobile con caratteristiche che ne consentano l’omologazione o un’automobile strutturalmente predisposta all’attività criminosa.
Nel secondo, invece, la struttura intrinseca del terreno si confonde con la specifica destinazione assunta in concreto dal terreno stesso e sarà da ritenersi lecita o illecita a seconda della sua rispondenza alle previsioni di piano.
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42 "L’attività edificatoria(…..) volta a trasformare in zona residenziale una zona che, nelle previsioni di piano, ha destinazione agricola, non può essere consentito in nessun caso, neppure attraverso un piano di lottizzazione" : Sez. III, n. 1197, 30/12/96 ,Urtis, in CED n.11249; Sez. Un., 8/2/02, n. 5115, Salvini, in Guida al d., 2002, 10, 67.
43 Sez. III, n. 1197, 30/12/96 ,Urtis, in CED n.11249. Pur essendo, la lottizzazione abusiva materiale, un reato a consumazione alternativa, quella della "trasformazione dei terreni in violazione delle prescrizioni.."è la forma più pregnante di lottizzazione abusiva che, a ben vedere, ricomprende anche quella dell’intervento edilizio in assenza di autorizzazione lottizzatoria (prevista dalle prescrizioni), a meno che il reato non sia solo ‘formale’ essendo l’intervento edilizio autorizzabile ma non autorizzato, ma in tal caso non vi sarebbe violazione del bene interesse, quanto meno sotto il profilo del corretto assetto del territorio.
44 MENDOZA, Lottizzazione abusiva: confisca obbligatoria e sentenza di accertamento, in questa rivista, 1992, 1308, nota a Cass. pen., 18/12/1990, Licastro, cit.
Per elidere l’antigiuridicità di una lottizzazione abusiva, dunque, non è sufficiente un’autorizzazione amministrativa (che, come è noto, non ha le potenzialità di fissare il regime giuridico dei suoli e si limita a rimuovere un ostacolo alla fruizione di una facoltà inerente ad un diritto soggettivo42), ma sarebbe necessario modificare le condizioni di liceità del terreno variando lo strumento urbanistico e modificando il regime giuridico di quel bene. Tale astratta possibilità di una futura modifica delle condizioni di liceità della res, però, non vale a rendere la res intrinsecamente lecita.
Per questa ragione il legislatore ha ritenuto inutile, nella fattispecie, il ricorso alla formula (dell’art. 240 cp e degli articoli 93, 97 e 213 del codice della strada) che condiziona la confisca a carico del terzo in buona fede all’accertamento che, in seguito al fatto illecito, le connotazioni assunte dalla res siano strutturali e non sia possibile consentire il suo utilizzo con autorizzazione amministrativa. Nel reato di lottizzazione edilizia abusiva, infatti, le due suddette condizioni della confisca a carico del terzo in buona fede costituiscono l’essenza del reato stesso che si manifesta con il "conferimento ad una porzione del territorio comunale di un diverso assetto, rispetto alle previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione, realizzato mediante opere di interesse privato e di interesse collettivo, in modo da creare una nuova maglia del tessuto urbano"43.
La conferma perviene, d’altra parte, dalla applicazione, al caso di specie, dei principi enucleati dalla sopra richiamata giurisprudenza della Cassazione circa l’ultima ipotesi dell’art. 240 cp., che portano a chiedersi, innanzitutto, se la porzione di territorio, così come trasformata, possa avere un utilizzo diverso rispetto a quello criminoso, oppure se sia diventata, inevitabilmente, ‘cosa il cui uso costituisce reato’44.
Se una porzione di territorio destinata dallo strumento urbanistico all’uso agricolo, acquisisce, in seguito alle opere ivi abusivamente costruite, una destinazione di tipo residenziale caratterizzata dalla presenza delle relative opere di urbanizzazione (strade, fognature ecc.), è evidente che non può ipotizzarsi un uso diverso da quello criminoso, alla stessa stregua in cui
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45 MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali.., cit.. La CoEDU ha ritenuto che una previsione normativa di questo tipo svolgerebbe ugualmente una efficace funzione ripristinatoria e sarebbe compatibile con la convenzione. Ma, naturalmente, discorso diverso è quello concernente gli scenari normativi futuri che potrebbero ipotizzarsi dopo la suddetta sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
46 Inoltre, proprio la fattispecie della sentenza in rassegna, - in cui è stato attribuito un diverso assetto urbanistico ad un area, modificando la destinazione d’uso di un complesso immobiliare già edificato, da turistico alberghiera a residenziale per uso abitativo privato (cfr anche: Cass. pen., Sez. III, 21/3/2005, n. 10889, Garbari, in C.E.D. Cass. N. 230976) - dimostra che, in questi casi, l’unico modo per ripristinare la destinazione lecita dei manufatti è sottrarli a chi li utilizza in modo diverso, sia pure dopo averli acquistati in buona fede.
47 Sez. III, 26/1/98, Ganci, in Rivista Penale, 1998, 459; Sez. III, 20/3/98, Stea, in Riv. Giur. Edil., 1998, I, 1252. La linea di demarcazione tra le due fattispecie di reato (punite, rispettivamente, dalla lett. b e dalla lett c dell’art. 44 DPR 380/01) viene spesso persa di vista soprattutto all’estero dove non esistono ordinamenti che contemplino un istituto come la lottizzazione abusiva, previsto, invece, dal nostro legislatore per tutelare un patrimonio, quello del territorio, di altissimo valore. In realtà occorre considerare che la prima fattispecie (lett. b) presuppone un confronto tra un’opera edilizia ed un provvedimento di tipo autorizzatorio (permesso di costruire), la seconda (lett.c) tra l’assetto conferito al territorio e la pianificazione urbanistica.
un’autovettura strutturalmente modificata, un’arma contraffatta o un vino adulterato non possono essere utilizzati in modo diverso da quello illecito. In tutti questi casi ‘la specifica destinazione criminosa del bene’ è strutturale e permanente, non occasionale e momentanea come quella del soprammobile utilizzato per colpire la vittima.
Inoltre, la possibilità di trasformare nuovamente l’area mediante, ad es. la demolizione delle opere abusive, non vale ad escludere la illiceità intrinseca del bene che va valutata, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, "al momento in cui fu commesso il reato". Non è, pertanto, condivisibile la posizione di chi ritiene che non può parlarsi di mera finalità ripristinatoria della confisca (e deve quindi riconoscersi una finalità di tipo punitivo) poiché sarebbe stato sufficiente, per la cessazione della lottizzazione, la demolizione delle opere già costruite45. Anche per un’autovettura strutturalmente modificata (la cui confisca obbligatoria è, pacificamente, di tipo ripristinatorio) sarebbe stato sufficiente ordinarne il ripristino, ma, giova ripetersi, in tal modo non esisterebbe, in rerum natura, un oggetto intrinsecamente illecito 46.
Infine, non possono essere distinti i terreni inedificati rispetto a quelli sui quali sono realizzate le opere abusive, al fine di limitare solo a questi ultimi (o solo ai manufatti abusivi) il carattere di intrinseca illiceità, poiché non lo consente la natura specifica del reato di lottizzazione abusiva. Se una porzione di territorio è abusivamente destinata ad ospitare residenze, lo saranno anche i terreni ivi compresi, rimasti inedificati ma facenti parti della lottizzazione poichè causalmente orientati a realizzarla in termini di indice volumetrico, di strade, di spazi che segnano le distanze tra gli edifici, di servizi, di altre opere di urbanizzazione, ecc. Il carattere intrinsecamente criminoso della lottizzazione abusiva rimane distinto rispetto a quello della singola opera abusiva la cui realizzazione, che costituisce reato autonomo e concorrente47, non è idonea a conferire un particolare assetto alla porzione di territorio. Sarebbe come voler differenziare le parti dell’autovettura rimaste inalterate (volante, ruote ecc.), da quelle modificate per il trasporto della sostanza stupefacente; è evidente che non sono suscettibili di autonoma e lecita utilizzazione (a
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meno che non siano scorporate), alla stessa stregua in cui non lo è un’area interposta tra edifici che gravano su una porzione del territorio.
Ciro Angelillis

lunedì 7 settembre 2009

COMUNICATO STAMPA" TARSU e TIA

COMUNICATO STAMPA
ROMA, ILLEGALE RICHIEDERE L’IVA SULLA TA.RI
(TARIFFA RIFIUTI)
CODICI: PREANNUNCIAMO RICORSI A TUTELA DEI CITTADINI CHE
VOGLIANO FAR VALERE I PROPRI DIRITTI
Purtroppo la maggior parte dei cittadini romani non ne è a conoscenza ma la Corte
Costituzionale con sentenza n. 238 del 16/07/2009 (pubblicata in G.U.
24/07/2009) ha definito la Tar.S.U. e la Tia “tributi” su cui non può essere
applicata l’Iva.
Roma è stata la prima grande città d’Italia a sostituire la Tar.S.U. con la Ta.Ri.
ma vale la stessa sentenza: è illegale, quindi che ai cittadini della capitale
venga addebitata, tra le singole voci determinanti il costo della bolletta, anche
l’Iva.
L’Ama, l’azienda municipalizzata che si occupa dei servizi ambientali su Roma, continua
quindi a riscuotere indebitamente, e lo fa ormai da parecchi anni, l’Iva sulla Tariffa Rifiuti
per un totale di diversi milioni di euro.
“Adiremo le vie legali qualora non vengano immediatamente predisposti, per
i cittadini, meccanismi di rimborso automatici sulle somme che l’Ama ha
richiesto indebitamente negli ultimi 10 anni” dichiara l’Avv. Carmine
Laurenzano, Responsabile CODICI Roma.
“Auspichiamo, inoltre che il Sindaco, Gianni Alemanno, prenda ,
urgentemente in mano la situazione, intervenendo concretamente sulla
vicenda convocando le Associazioni dei Consumatori”.
“Dal canto nostro” aggiunge la dott.ssa Valentina Coppola Resp. Naz. Sportelli Legali
CODICI “continueremo a fare informazione, daremo ai nostri associati e a chiunque si
rivolga alla nostra Associazione informazioni utili affiché i diritti di ognuno vengano
rispettati. A tal proposito, il 10 settembre, saremo presenti, dalle 17 alle 19 a Gallicano nel
Lazio con “Sportelli in Piazza”, un’ottima occasione per fornire agli utenti consulenze e
informazioni anche su questa questione”.
“Il CODICI preannuncia quindi ricorsi e un’azione inibitoria” conclude
Laurenzano.
Per i cittadini intenzionati a far valere i loro diritti l’Associazione metterà,
inoltre a disposizione gli sportelli legali. Gli uffici sono aperti dalle ore 9 alle
ore 13 e dalle ore 15 alle 18. I legali sono contattabili inviando una e-mail
all’indirizzo sportelloalcittadino@codici.org.
Alessandra De Giorgi
Dipartimento Comunicazione CODICI
0655301808/3498692186
ufficio_stampa@codici.org

domenica 6 settembre 2009

DEBITI FUORI BILANCIO

http://marioprocaccini.blogspot.com/2009/07/esposto-denuncia-anomalie-di-bilancio.html
CONSIGLIO COMUNALE ZAGAROLO
IL CONS. PROCACCINI


AL SIGNOR PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
AL SIGNOR PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI


INTERROGAZIONE.



In data 24.07.2009 ho depositato presso la Corte dei Conti esposto denuncia per anomalie sulle deliberazioni approvate dall’Amministrazione Comunale(violazione comma 1 - art. 49del D. Lgs. n. 267/2000)(.)
Ciò premesso, si interroga la S V e chiedo conoscere con massima urgenza se gli uffici Comunali abbiano accertato eventuali debiti fuori bilancio alla data odierna.-
Nel caso di risposta affermativa si chiede conoscere il dettaglio dell’importo.-

Si ringrazia


Cons. Procaccini Mario.

giovedì 3 settembre 2009

-PROGRAMMA ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE -ZAGAROLO 2010-

CULTURA & TURISMO -ATTIVITA' PRODUTTIVE-POLITICHE SOCIALI-POLITICHE AMBIENTALI- SICUREZZA URBANA-URBANISTICA-MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO-PARTECIPAZIONE SOCIALE- GESTIONE AMMINISTRATIVA- SPORT.
_____________________________________________________________
" SICUREZZA SUL TERRITORIO"
OGNI AMMINISTRAZIONE COMUNALE TUTELA LA SICUREZZA DEI CITTADINI FAVORENDO O INCREMENTANDO TUTTE LE INIZIATIVE IN TAL SENSO PER UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.
QUALITA' DELLA VITA CHE, E' STRETTAMENTE LEGATA ALLA SENSAZIONE DI SICUREZZA NEL VIVERE QUOTIDIANO DEL CITTADINO.
IN SETTE PUNTI IL MIO PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA DA SVILUPPARE:
1-Nuova politica gestionale del sistema rifiuti;
Tavolo operativo con gli organi preposti- basilare è la sinergia con gli organi addetti alla
pubblica sicurezza ( VV.UU- CC - P.S.) .
2 Aumento dei sistemi di videosorveglianza;
3 Contrasto del fenomeno della clandestinità;
4 Realizzazione dell'ufficio della Polizia di Stato in Valle Martella per compiti amministrativi;
5 Iniziative volte a favorire la sicurezza sui luoghi di lavoro e di vita della COMUNITA'
Zagarolese;
6 Mappatura della circolazione stradale-intervenendo in modo concreto per limitare il numero
di incidenti stradali e migliorare la sicurezza URBANA;
7 Attivazione degli sportelli di Sicurezza integrata.

Cav Procaccini

mercoledì 2 settembre 2009

AUTOVELOX

Data: 21/08/2009 12:15
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Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Stop alla gestione degli autovelox a societa' private; mai piu' pattuglie nascoste per la rilevazione della velocita'; massima tutela della privacy": sono soltanto alcuni dei contenuti della direttiva del ministro dell'Interno Roberto Maroni, sottolineati in una nota dalla Polizia di Stato, "volta a garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocita' sulle strade, emanata proprio a ridosso dei rientri dalle vacanze". La direttiva inviata ai Prefetti e agli organi di polizia stradale - si ricorda - mira a "disciplinare l'utilizzo degli strumenti di controllo della velocita' ispirandosi a criteri di efficienza e trasparenza. L'obiettivo e' la prevenzione sulle strade, in vista del traguardo fissato dalla Commissione Europea di dimezzare entro il 2010 il numero delle vittime per incidenti stradali. La direttiva affida ai Prefetti il compito di monitorare sul territorio il fenomeno della velocita' e di pianificare le attivita' di controllo, avvalendosi del contributo delle conferenze provinciali permanenti, dove sono rappresentati tutti i soggetti pubblici interessati alla materia". In particolare, "dovranno essere individuati i punti critici per la circolazione dove si registrano piu' incidenti (con riferimento al biennio precedente) e dovra' essere previsto il diffuso impiego della tecnologia di controllo remoto, che consente il controllo di tutti i conducenti che passano in un determinato tratto di strada con contestazione successiva della violazione. La Polizia Stradale, quale Specialita' della Polizia di Stato, attuera' il coordinamento operativo dei servizi con il compito anche di monitorare i risultati dell'attivita' di controllo svolta da tutte le forze di polizia e dalle polizie locali". Questi i contenuti principali della direttiva: gestione delle apparecchiature solo dagli operatori di Polizia; controllo periodico di funzionalita' degli apparecchi; modalita' di segnalazione della presenza delle postazioni di controllo improntate alla massima trasparenza; modalita' di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di velocita', tenendo conto che non e' sempre richiesto il fermo del veicolo per contestare la violazione; tutela della riservatezza: le foto o le riprese video devono essere trattate solo da personale degli organi di polizia incaricati al trattamento e alla gestione dei dati.

L'ILLECITO EDILIZIO HA CARATTERE PERMANENTE

TAR Veneto Sez. II sent. 1723 del 10 giugno 2009 Urbanistica. Permanenza dell'illecito edilizio L’illecito edilizio ha carattere permanente. Ne consegue che l’illecito permane nel caso di trasferimento dell’immobile.
N. 01723/2009 REG.SEN. N. 01062/1995 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 1062 del 1995, proposto da: Solda' Remigio, rappresentato e difeso dall’Avv. Federica Verdi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alessandra Arrobbio in Venezia-Mestre, via San Donà n° 73/1; contro Comune di Venezia Assessorato All'Edilizia Privata - (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Maddalena Morino, Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso Giulio Gidoni in Venezia, Avv.Ra Civica - Municipio; nei confronti di Iezzi Donato; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza in data 31 dicembre 1994 prot. n° 94/11408/468, avente ad oggetto la demolizione di una canna fumaria; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia Assessorato All'Edilizia Privata - (Ve); Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/05/2009 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Con il provvedimento impugnato è stato ordinato di demolire una canna fumaria in eternit esterna al fabbricato ed eseguita senza autorizzazione, con avviso che in caso di inottemperanza sarà dato corso alla procedura stabilita dall’art. 10 della legge n° 47 del 1985. DIRITTO Il ricorrente lamenta che l’abuso non è a sé attribuibile, perché egli non ha compiuto alcuna opera. Egli sostiene che, dal momento in cui ha acquistato l’immobile, la canna fumaria è sempre esistita. La doglianza è infondata. L’illecito edilizio ha carattere permanente. Ne consegue che l’illecito permane nel caso di trasferimento dell’immobile. Il ricorrente lamenta che, ai sensi dell’art. 94 della legge regionale n° 61 del 1985, i provvedimenti sanzionatori devono essere adottati dal Sindaco. La doglianza è infondata. Infatti la competenza dirigenziale all’emanazione del provvedimento impugnato, è stata introdotta dall’art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia, adottato in attuazione della legge n° 142 del 1990 e in vigore nel momento in cui è stato adottato il provvedimento impugnato. 3. Con il provvedimento impugnato si da’ atto che esso revoca e sostituisce la precedente pari numero del 13 dicembre 1994 a seguito di ricorso. Sotto tale profilo è irrilevante che il ricorrente non abbia avuto notizia di precedenti provvedimenti o che non abbia presentato alcun ricorso. 4. Il ricorrente lamenta che, trattandosi di intervento soggetto ad autorizzazione, andava applicata la sanzione pecuniaria e non la demolizione. La doglianza è inammissibile per carenza d’interesse. Infatti con il provvedimento impugnato è previsto che nel caso di inottemperanza all’ordine di demolizione sarà applicata proprio la sanzione pecuniaria. In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, rigetta il ricorso di cui in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Venezia, delle spese e degli onorari di giudizio, nella misura di Euro 2.000 (duemila/00), oltre I.V.A. e c.p.a.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28/05/2009 con l'intervento dei Magistrati: Giuseppe Di Nunzio, Presidente Angelo Gabbricci, Consigliere Marco Morgantini, Consigliere, Estensore IL PRESIDENTE L'ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/06/2009 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO

URBANISTICA - SEQUESTRO PREVENTIVO-

Cass. Sez. III n. 15717 del 15 aprile 2009 (Cc 11 feb. 2009) Pres. Onorato Est. Petti Ric. Bianchi e altriUrbanistica. Sequestro preventivoIl provvedimento di sequestro preventivo non deve essere inutilmente vessatorio, ma deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato. (Fattispecie di intervenuto sequestro, per abusi edilizi, di intere unità abitative a fronte di difformità riguardanti le sole mansarde delle stesse).
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglioDott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 11/02/2009Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZADott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 258Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALEDott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 35585/2008ha pronunciato la seguente:SENTENZAsul ricorso proposto da:difensori di:BIANCHI DONATELLA, nata ad Artena il 14/10/1948;SCACCIA DEBORA, nata a Veroli il 2/3/1975;FERRANTE DANIELA LILIANA nata a Corate il 25/12/1972;CIOCCHETTI RITA, nata a Paliano il 17/12/1960;DI CORI GIORGIO, nato ad Artena il 26/12/1962;CARELLA ROSINA nata a Colleferro il 27/9/1979;IMPEROLI LORETTA nata a Colleferro il 26/4/1974;CRETACCI ALESSANDRA, nata a Valmontone il 26/1/1975;BIZZONI AMEDEO, nato a Veltri il 18/2/1949;BARBARINO FRANCESCO, nato a Napoli il 15/3/1969;TINTISONA ROBERTO, nato a Velletri il 27/9/1957;DAL PRATO ALESSANDRO nato a Roma il 18/7/1973;MATTOZZI Luana nata a Colleferro il 22 agosto del 1978;avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Roma del 19 settembre del 2008;udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PETTI Ciro;sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;sentito il difensore avv. Manfellotto Raffaele, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. FATTOIl tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 19 settembre del 2008, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Zandonati Pietrino e delle altre persone indicate in epigrafe, avverso il decreto di sequestro preventivo di un complesso immobiliare realizzato dalla società Zeta Costruzioni, società a responsabilità limitata.In base all'ordinanza impugnata Zandonati Pietrino, legale rappresentante della srl Zeta Costruzioni ed esecutore delle opere in contestazione, è indagato insieme con Migliorelli Luigi, direttore dei lavori, della contravvenzione di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), testo unico sull'edilizia, per avere realizzato quattro palazzine e un villino con una volumetria complessiva di mc. 17002, maggiore di mc. 1824 di quella assentita (mc. 15177) e maggiore di mc. 1800 di quella assentibile (mc. 15196), con la precisazione che risultano parzialmente ultimati ed occupati gli edifici A e B, mentre gli altri sono in fase di esecuzione nonché, in concorso con Rocca Antonio, Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Artena, di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) per avere ottenuto due permessi di costruire in sanatoria con cui si autorizzava il cambio della destinazione d'uso delle soffitte delle palazzine A) e B).La richiesta di riesame era stata avanzata dallo Zandonati, quale costruttore, e dagli altri quali acquirenti di unità abitative diverse dalle soffitte trasformate in mansarde.Il tribunale per quanto ancora rileva in questa fase, dopo avere premesso che l'inosservanza del termine di cui all'art. 324 c.p.p., comma 3, non determina l'inefficacia della misura, a fondamento della decisione osservava che l'abuso in questione non riguardava solo le mansarde, ma gli stabili nel loro complesso in quanto tutta la struttura era stata realizzata in funzione di un quarto piano abitabile; che i singoli appartamenti in quanto inseriti in un contesto diverso da quello legalmente autorizzabile non potevano essere considerati avulsi dalla struttura nella quale erano inseriti;che l'esigenza cautelare andava ravvisata nella necessità di garantire la confiscabilità del manufatto e non aggravare il carico urbanistico.Ricorrono per cassazione la Mattozzi e gli altri acquirenti indicati in epigrafe con due autonomi ricorsi.La prima deduce:La violazione dell'art. 321 c.p.p. perché il giudice pur non convalidato il sequestro emesso d'urgenza dalla polizia giudiziaria aveva ritenuto ugualmente di accogliere la richiesta avanzata dal pubblico ministero emettendo autonomo provvedimento cautelare;la violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 3, per l'inosservanza del termine indicato nella norma anzidetta.Gli altri ricorrenti deducono:violazione della norma incriminatrice e di quella contenuta nell'art. 321 c.p.p. nonché travisamento del fatto: i ricorrenti dopo avere premesso e ribadito che in base alla stessa richiesta del pubblico ministero la difformità riguardava solo il cambio di destinazione d'uso dei sottotetti, in quanto per il resto non vi erano difformità, ma trascurabili aumenti di cubatura contenuti nei limiti di tolleranza e che la potenziale confisca riguardava solo le soffitte trasformate in appartamenti assumono che le mansarde sarebbero unità abitative autonome per cui il sequestro avrebbe dovuto essere limitato a tale unità, come peraltro statuito dal medesimo tribunale in altra fattispecie analoga;violazione dell'art. 321 per l'insussistenza delle esigenze cautelari ed omessa motivazione sul punto: assumono che; trattandosi di un comparto, superamento della volumetria complessiva poteva essere determinato solo a seguito del completamento delle altre strutture;che la potenziale confiscabilità riguarda le sole mansarde; la violazione degli artt. 324 e 325 c.p.p., nonché travisamento del motivo di riesame:assumono che il sequestro era stato disposto sul presupposto che lo Zandonati fosse ancora proprietario dello stabile, invece, non essendo più proprietario delle unità abitative, non potrebbe per mezzo di esse aggravare il reato contestato o commettere altri reati e, d'altra parte, il giudice non aveva indicato altre ragioni idonee a configurare il periculum in mora posto che la potenziale confiscabilità e l'aggravamento del carico urbanistico riguarda solo le mansarde.DIRITTOIl ricorso proposto nell'interesse della Mazzotti è infondato. In materia di sequestro d'urgenza ordinato dal pubblico ministero o disposto dalla polizia giudiziaria l'inosservanza del termine di 48 ore stabilito dall'art. 321, comma 3 bis, non preclude al giudice il potere, attribuitogli in via ordinaria, di imporre ugualmente il vincolo reale per cui è possibile che il giudice neghi la convalida e disponga autonomamente il sequestro con efficacia ex nunc, stante la netta distinzione tra i due provvedimenti (cfr Cass22 novembre 1993, El Badaoni Abderrahaman; 18 dicembre 1995, Pastena). Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte la mancata trasmissione degli atti processuali nel termine fissato dall'articolo 324 terzo comma non determina l'inefficacia del sequestro (Cass18 settembre 1997 Scibilia) e ciò perché in tema di misure cautelari reali tale sanzione consegue soltanto alla mancata decisione nei dieci giorni e non anche alla mancata trasmissione nel termine previsto degli atti perché, a causa dell'omesso coordinamento dopo l'emanazione della novella di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 332, il richiamo all'art. 309, commi 9 e 10, deve intendersi riferito al testo previgente di dette norme (cfr. Cass. 4 marzo 1999, Rocca, 15 novembre 1999, Caruso).La Mattozzi tuttavia, quale proprietaria di un'unità abitativa diversa dalle mansarde, potrebbe giovarsi dei motivi di ricorso, non esclusivamente personali, dedotti nell'interesse degli altri acquirenti.Il ricorso proposto nell'interesse degli altri ricorrenti è invece fondato e può giovare anche alla Mattozzi. In punto di fatto si è accertato che dei quattro fabbricati ne erano stati completati solo due e che le difformità riguardano esclusivamente i sottotetti trasformati in mansarde con conseguente aumento dei volumi e della stessa altezza. Sulla base di tale premessa il tribunale ha ritenuto di mantenere il sequestro dell'intero fabbricato, consentendo peraltro l'uso delle singole unità abitative diverse dalle mansarde. L'assunto non può essere condiviso il provvedimento di sequestro preventivo non deve essere inutilmente vessatorio, ma deve essere limitato alle cose o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui effettivamente il vincolo imposto sulla cosa serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato. La riprova è costituita dal fatto che a norma dell'art. 324 c.p.p., comma 7, il giudice del riesame ha il potere di revocare parzialmente il sequestro qualora ovviamente le sue condizioni di legittimità sussistano solo con riguardo ad alcuni beni sottoposti alla misura cautelare.Nel caso in esame il sequestro dell'intero immobile era sproporzionato sia con riferimento al fumus che alle esigenze cautelari.Con riguardo al fumus si deve rilevare che la difformità totale rispetto al progetto riguardava solo i sottotetti trasformati in mansarde, le quali avevano una propria autonomia funzionale ed economica ed erano nettamente distinte dalle altre unità abitative facenti parte dello stesso complesso sequestrate in danno di persone estranee al reato. In materia edilizia allorché trattasi di complesso costituito da più unità abitative autonome se la ritenuta difformità totale rispetto al progetto approvato non riguardi l'intero complesso ma consiste nella modificazione della destinazione d'uso di una o più unità abitative ovvero nella creazione sul lastrico solare e nell'interrato di corpi aggiuntivi, non è necessario disporre il sequestro dell'intero immobile potendo la misura cautelare essere circoscritta alle sole parti effettivamente contrastanti con il progetto approvato o con gli strumenti urbanistici.Con riguardo alle esigenze cautelari si osserva che il provvedimento è stato giustificato per garantire la confisca e per non aumentare il carico urbanistico.Orbene tali esigenze cautelari non sussistono con riferimento agli appartamenti degli attuali ricorrenti.Invero, per quanto concerne la confisca, premesso che in materia edilizia, fatta eccezione per la lottizzazione questa misura di sicurezza non è prevista, essendo invece prevista la demolizione, si osserva che solo le mansarde potrebbero essere confiscate non per l'abuso edilizio, ma quale profitto del reato di abuso d'ufficio contestato a soggetti diversi dagli attuali ricorrenti. Gli altri appartamenti non sono suscettibili di confisca.Per quanto concerne il carico urbanistico, trattandosi di un comparto non ancora completato, l'aggravamento non è attuale ma si verificherà solo allorché l'intero comparto sarà edificato con il superamento della cubatura massima assentibile.In ogni caso il carico urbanistico non è aggravato dalle unità abitative diverse dalle mansarde perché la loro realizzazione non è in contrasto con il progetto. D'altra parte il provvedimento di sequestro delle unità diverse dalle mansarde con facoltà d'uso per gli occupanti è persino contraddittorio, in quanto l'aggravio del carico urbanistico non si evita concedendo l'uso dell'immobile sequestrato.Alla stregua delle considerazioni svolte fermo restando il sequestro delle mansarde, va disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alle unità abitative diverse dalle mansarde.P.Q.M.LA CORTELetto l'art. 620 c.p.p..Annulla l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo limitatamente alle unità immobiliari diverse dalle mansarde disponendo la loro restituzione agli aventi diritto. Rigetta nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..Così deciso in Roma, il 11 febbraio del 2009.Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2009

IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

TAR Veneto Sez. III n. 1805 del 16 giugno 2009 Urbanistica. Impianti distribuzione carburante Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere ubicati in tutte le zone urbanistiche salvo eccezioni espresse basate su particolari ragioni o vincoli
N. 01805/2009 REG.SEN. N. 04024/1997 REG.RIC. N. 04025/1997 REG.RIC. N. 02065/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 4024 del 1997, proposto da: Vi.Sca. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G; contro Comune di Venezia, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Maddalena Morino, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica nel domicilio Municipale; nei confronti di So.Co.Ve. Srl, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bianchini e Vincenzo Pelaggi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, Piazzale Roma, 464; Sul ricorso numero di registro generale 4025 del 1997, proposto da: Vi.Sca. Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G; contro Comune di Venezia - (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Maddalena Morino, con domicilio eletto presso eletto presso l’Avvocatura Civica nel domicilio Municipale; nei confronti di So.Co.Ve. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Bianchini, Vincenzo Pelaggi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, Piazzale Roma, 464; Sul ricorso numero di registro generale 2065 del 2006, proposto da: Vi. Sca. Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G; contro Comune di Venezia - (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, con domicilio eletto presso eletto presso l’Avvocatura Civica nel domicilio Municipale; nei confronti di Societa' Servizi Lagunari Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Longanesi Cattani e Alessandro Veronese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, Piazzale Roma, 443; per l'annullamento - quanto al ricorso n. 4024 del 1997: dell’autorizzazione in favore della controinteressata all’installazione di un impianto di carburante ad uso natanti a Venezia, S. Pietro in Volta rilasciata con provvedimento prot. n. 97/28328 del 25 giugno 1997 ed atti connessi; - quanto al ricorso n. 4025 del 1997: della concessione edilizia in favore della controinteressata alla realizzazione di un impianto di carburante ad uso natanti a Venezia, S. Pietro in Volta rilasciata con provvedimento prot. n. 5283 - del 28 febbraio 1997 ed atti connessi;quanto al ricorso n. 2065 del 2006: del provvedimento dirigenziale prot. n. 2006.261305 del 27 giugno 2006 con il quale il Comune di Venezia ha annullato in autotutela la nota prot. n. 2005.319488 dell’8 agosto 2005, con la quale si è preso atto del cambio di titolarità dell’impianto di distribuzione di carburante ad uso natanti a Venezia, S. Pietro in Volta. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visto gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia; Visti gli atti di costituzione in giudizio di So.Co.Ve. Srl; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Societa' Servizi Lagunari Srl; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/03/2009 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO La ricorrente Società Vi.sca. Srl espone di avere presentato domanda di rilascio di un’autorizzazione per l’installazione di un impianto di distribuzione di carburanti per automezzi e natanti nell’isola di Pellestrina, nel Comune di Venezia. L’istanza è stata respinta relativamente all’impianto per gli automezzi, mentre al momento della proposizione del ricorso, non era stata ancora definita quella ad uso dei natanti. Con provvedimento prot. n. 97/28328 del 25 giugno 1997, la controinteressata Società So.co.ve. Srl, ha ottenuto l’autorizzazione per l’installazione di un impianto di carburante ad uso natanti, nell’isola di Pellestrina, in località Portosecco. Tale provvedimento è impugnato con il primo ricorso (r.g. 4024 del 1997) con un unico motivo, con il quale la ricorrente Vi.sca. Srl lamenta la violazione dell’art. 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, del piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 1068 del 16 marzo 1990, il travisamento e la carenza dei presupposti. Sostiene che sulle aree in disponibilità della controinteressata, che il piano regolatore generale classifica come B5 “aree produttive”, non potrebbero essere localizzati impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico, ammissibili invece solo nelle aree classificate come B6 “aree e attrezzature ad uso pubblico”, ma solo impianti ad esclusivo servizio dell’attività produttiva, nel caso di specie quella cantieristica, accessibili esclusivamente a quanti usufruiscono dei servizi del cantiere. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Venezia e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione perché infondato. Con ordinanza n. 102 del 14 gennaio 1998, è stata respinta la domanda cautelare. Con il secondo ricorso (r.g. 4025 del 1997) la ricorrente, nell’ambito della medesima vicenda, impugna la concessione edilizia prot. n. 5283 del 28 febbraio 1997, rilasciata alla controinteressata, per la parte in cui ammette la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti per natanti ad uso pubblico anziché privato, per le censure di violazione dell’art. 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, contraddittorietà e violazione degli artt. 11 e 19 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore allegate alla variante dell’isola di Pellestrina approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3078 del 5 luglio 1994, travisamento e carenza di presupposti. Anche in questo caso la ricorrente riproponendo le medesime censure sotto il profilo edilizio, afferma che la concessione edilizia sarebbe illegittima perché l’impianto ad uso pubblico ricade in area classificata B5 sulla quale sarebbero ammissibili solo impianti ad uso privato di quanti si avvalgono dei servizi del cantiere. Si sono costituiti il Comune di Venezia e la controinteressata So.co.ve. eccependo l’inammissibilità del ricorso e concludendo per la reiezione del medesimo in quanto infondato. Con ordinanza n. 16 dell’8 gennaio 1998 è stata respinta la domanda cautelare. Successivamente la Società servizi lagunari Srl ha comunicato al Comune di aver acquistato dalla So.co.ve. Srl l’impianto chiedendone l’intestazione. Il Comune con nota prot. n. 2005.319488 dell’8 agosto 2005, nel prendere atto del trasferimento della titolarità dell’impianto, ha aggiunto una prescrizione secondo la quale doveva intendersi vietato il rifornimento “dei natanti che non utilizzano i servizi del cantiere”. La Società servizi lagunari Srl ha proposto un ricorso avverso tale prescrizione e il Comune, eseguita una ricognizione degli atti pregressi, previa comunicazione di avvio del procedimento alle parti interessate, ivi compresa l’odierna ricorrente, con provvedimento prot. n. 2006.261305 del 27 giugno 2006, ha annullato in autotutela la nota prot. n. 2005.319488 dell’8 agosto 2005, con la quale aveva preso atto del trasferimento della titolarità dell’impianto, nella parte in cui vietava il rifornimento dei natanti che non utilizzano i servizi del cantiere. Tale provvedimento è impugnato dalla Società Vi.sca. Srl per le seguenti censure: I) illogicità, contraddittorietà e carenza di presupposti perché il provvedimento di annullamento in autotutela fa riferimento ad un parere dell’Avvocatura civica non allegato; II) violazione degli artt. 1, 2 e 3 del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 32 e degli artt. 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, della deliberazione del Consiglio regionale n. 3 del 18 febbraio 1998 e n. 497 del 18 febbraio 2005, illogicità e contraddittorietà, travisamento, carenza di presupposti e difetto di motivazione. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Venezia e la controinteressata Società servizi lagunari Srl eccependo l’inammissibilità del ricorso e concludendo per la sua reiezione. Alla pubblica udienza del 26 marzo 2009, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, le cause sono state trattenute in decisione. DIRITTO 1. Disposta la riunione dei ricorsi, soggettivamente ed oggettivamente connessi, devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni con le quali il Comune di Venezia e le controinteressate So.co.ve. Srl e Società servizi lagunari Srl, sostengono che i ricorsi sono inammissibili per difetto di legittimazione e carenza di interesse. In primo luogo eccepiscono che la ricorrente al momento della proposizione del ricorso non era titolare di un impianto di distribuzione di carburanti, ma aveva solo presentato una domanda per il rilascio di un’autorizzazione senza che il relativo procedimento si fosse ancora concluso. Un’autorizzazione per la medesima area risulterebbe invece rilasciata ad un diverso soggetto, l’Agip petroli Spa. In secondo luogo affermano che la distanza di 5 km tra gli impianti sarebbe tale da escludere la possibilità di un pregiudizio per l’attività economica che la ricorrente ha intenzione di svolgere. Le eccezioni devono essere respinte. Come chiarito documentalmente (cfr. copia dei contratti e delle convenzioni intercorrenti tra Vi.sca Srl e Agip Petroli depositati nel giudizio di cui al ricorso r.g. 2065 del 2008) la ricorrente gestisce nell’isola di Pellestrina un impianto di carburanti per natanti sotto le insegne dell’Agip Petroli Srl, autorizzato con provvedimento prot. n. 97/36280 del 22 agosto 1997, sulla base delle originarie domande. E’ pertanto un’impresa del medesimo settore in cui opera la controinteressata, ed ha evidente interesse e legittimazione a sindacare la legittimità degli atti, anche di carattere edilizio, con i quali la controinteressata è stata autorizzata a realizzare ed esercitare nella medesima isola un’attività economica che comporta un’offerta concorrenziale aggiuntiva la quale, incidendo sul proprio bacino di utenza (nell’isola di Pellestrina non esistono altri distributori di carburanti), comporta un pregiudizio economico (cfr. Tar Marche, Sez. I, 1 settembre 2006 , n. 547). 2. Nel merito i ricorsi sono infondati e devono essere respinti. L’elemento centrale della controversia, che viene riproposto in ciascuno dei tre ricorsi e richiede pertanto una trattazione unitaria, riguarda la compatibilità urbanistica dell’impianto di carburanti per natanti. La ricorrente infatti sostiene che nell’area della controinteressata, classificata come B5 dal piano regolatore generale, non sarebbero ammissibili impianti di carburante ad uso pubblico ma solo impianti ad uso privato accessori all’attività cantieristica di servizio alla navigazione. Tale conclusione viene raggiunta sulla base della considerazione che la possibilità di realizzare impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico è espressamente contemplata dall’art. 14 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore allegate alla variante dell’isola di Pellestrina approvato don deliberazione della Giunta regionale n. 3078 del 5 luglio 1994 per la sottozona B6 “aree e attrezzature ad uso pubblico” e non per la sottozona B5 “aree produttive”, entro cui sono classificate le aree della controinteressata. Secondo quanto dedotto, nella sottozona B5 sarebbero pertanto possibili interventi di ristrutturazione di impianti produttivi esistenti come quello assentito alla controinteressata, mediante il quale è stato recuperato un edificio destinato ad attività cantieristiche di manutenzione, alaggio e rimessaggio di piccoli natanti da diporto con offerta di tutti i servizi necessari ad uso dei natanti, quali l’officina meccanica, il magazzino per i pezzi di ricambio e gli accessori, ma le pompe di erogazione di carburanti dovrebbero essere accessorie all’attività del cantiere e quindi ad uso privato dei natanti che usano i suoi servizi. 2.1 La tesi della ricorrente è priva di fondamento. Contrariamente a quanto dedotto, l’art. 14 delle norme tecniche di attuazione non ammette la localizzazione di impianti di carburante solo nella sottozona B6, ma, al comma 5, dispone che “nella aree a parcheggio possono essere localizzate stazioni di servizio per autoveicoli e rifornimento di carburante”. La norma invocata è pertanto inconferente ai fini della presente controversia, in quanto riguarda una diversa tipologia di impianti, quelli stradali a servizio di autoveicoli e non quelli a servizio di natanti, e non contiene un divieto di localizzazione in aree diverse dalla sottozona B6. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere ubicati in tutte le zone urbanistiche salvo eccezioni espresse basate su particolari ragioni o vincoli (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giungo 2008, n. 2857; id. 23 gennaio 2007, n. 192; id. 13 dicembre 2006, n. 7377; Tar Veneto, Sez. III, 1 agosto 2007, n. 2626). Ne discende che la mancanza di limiti o divieti alla loro localizzazione implica il riconoscimento della compatibilità dell’intervento anche con la destinazione urbanistica ad aree produttive, e tale conclusione appare ragionevole ove si consideri che l’impianto è rivolto in favore dei natanti nell’ambito di un’attività, quella cantieristica, che si propone di fornire tutti i servizi di cui necessita tale tipo di utenza, coerentemente agli indirizzi espressi dal l’art. 23 della deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2004, n. 1562, recante “criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti”, secondo cui “l'impianto di carburante per natanti è costituito da un unitario complesso commerciale per la vendita di prodotti destinati al rifornimento ed alla manutenzione dei natanti”. 2.2 A sostegno della propria tesi la ricorrente richiama anche alcune espressioni contenute in note redatte dal Comune in risposta ai plurimi esposti dalla stessa presentati o in atti autorizzativi rilasciati nel corso degli anni a modifica dell’impianto. In particolare sottolinea che il Comune: - con nota prot. n. 96/5283 del 18 settembre 1998 ha affermato che l’utilizzo delle pompe carburanti doveva intendersi quale servizio necessario per lo svolgimento del ciclo produttivo finalizzato all’attività cantieristica; - in accoglimento di un’istanza volta a modificare l’autorizzazione con atto n. 66 del 21 ottobre 2002, ha specificato che l’impianto doveva intendersi “ad uso esclusivo natanti vincolato all’utilizzo dell’area ad attività cantieristica” con divieto di “dare all’impianto una destinazione diversa da quella assegnata”; - con nota prot. n. 2003/434655 del 31 ottobre 2003, ha affermato che “le pompe di carburanti sono state concesse all’interno di un’area cantieristica e sono da intendersi quale servizio necessario allo svolgimento del ciclo produttivo, finalizzato all’esercizio dell’attività nell’area in questione”. Orbene, come chiarito dall’articolata motivazione con la quale il Comune di Venezia ha annullato in autotutela la nota prot. n. 2005.319488 dell’8 agosto 2005, che erroneamente aveva affermato per la prima volta di considerare vietato il rifornimento dei natanti che non utilizzavano i servizi del cantiere, le predette affermazioni, sebbene non sempre perspicue, in realtà si sono limitate a ribadire che la destinazione dell’area della controinteressata era compatibile con la localizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti ad uso dei natanti in ragione della presenza dell’attività di cantiere, fermo restando il solo divieto di rifornimento degli autoveicoli, e non hanno mai posto limiti all’esercizio dell’attività. Sempre a sostegno della propria tesi, la ricorrente produce un precedente diniego opposto dal Comune ad altra ditta (Novello ed altri) che aveva chiesto di installare un impianto di carburanti nella sottozona B5. Anche questa circostanza è poco significativa, atteso che quella domanda riguardava un impianto stradale, tipologia menzionata dall’art. 14 delle norme tecniche di attuazione per le sottozone B6, e non un impianto per natanti. Da quanto esposto emerge pertanto l’infondatezza delle censure proposte con il primo e secondo ricorso (r.g. 4024 e 4025 del 1997), in quanto il rilascio dei titoli edilizi e autorizzativi sono conformi alle previsioni del piano regolatore e rimane priva di fondamento la pretesa della ricorrente di circoscrivere l’utilizzo dell’impianto ad una sorta di uso limitato in favore dell’utenza di quanti usufruiscono degli altri servizi del cantiere (infatti gli impianti ad uso privato dovrebbero essere rivolti a mezzi di proprietà o di uso esclusivo con il divieto di erogare o di vendere il prodotto a terzi pena la revoca dell' autorizzazione: cfr. art. 7, comma 9, della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23). Parimenti infondata risulta la medesima censura proposta con il terzo ricorso (r.g. 2065 del 2006) avverso il provvedimento dirigenziale prot. n. 2006.261305 del 27 giugno 2006, con il quale il Comune di Venezia ha annullato in autotutela la nota prot. n. 2005.319488 dell’8 agosto 2005. 2.3 Con ulteriori censure proposte con il terzo ricorso (r.g. 2065 del 2006) la Società Vi.sca. Srl, afferma che gli atti autorizzativi sarebbero inoltre illegittimi per violazione degli artt. 9 e 15 della deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2004, n. 1562, la quale impone particolari accorgimenti, quali il mascheramento con opere di mitigazione, nell’ipotesi in cui gli interventi siano ubicati, come nel caso di specie, in aree assoggettate a vincolo paeseggistico, nonché la violazione dell’art. 23 della medesima deliberazione, la quale prevede che il rilascio di autorizzazioni relative a impianti di carburante per natanti sono consentite solo in presenza di reali e comprovate necessità. Le doglianze sono irricevibili perché tardivamente formulate per la prima volta nel ricorso r.g. 2065 del 2006, avverso il provvedimento con il quale il Comune ha preso atto del subentro della Società servizi lagunari Srl nella gestione dell’impianto, e non avverso l’autorizzazione dell’8 agosto 2005, impugnata con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe. Vi è da soggiungere peraltro che l’intervento edilizio ha ottenuto l’autorizzazione della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ed è stato pertanto autorizzato sotto il profilo paesaggistico, mentre gli invocati artt. 9 e 15 della deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2004, n. 1562, si riferiscono in realtà ai soli impianti stradali e non a quelli per natanti. 2.4 E’ infine priva di consistenza la prima censura del ricorso r.g. 2065 del 2006, con cui la ricorrente lamenta che il provvedimento di autotutela contiene un riferimento ad un parere legale dell’Avvocatura civica non allegato. Il provvedimento di annullamento in autotutela contiene infatti un’ampia motivazione di per sé sufficiente a dare piena contezza dell’iter logico seguito dall’Amministrazione, cosicché l’esistenza del parere legale viene ad assumere il valore di un mero antecedente istruttorio e non di una motivazione per relationem. In ogni caso neppure quest’ultima imporrebbe la materiale messa a disposizione o la contestuale comunicazione degli atti richiamati. In definitiva pertanto i ricorsi devono essere respinti. In considerazione della non precisa formulazione delle norme tecniche di attuazione che ha concorso a dare origine alla controversia sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009 con l'intervento dei Magistrati: Elvio Antonelli, Presidente Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore Marina Perrelli, Referendario IL PRESIDENTE L'ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/06/2009