Mercoledì, 12-05-2010
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI GARA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA "A. TIBULLO”
CITTA’ DI ZAGAROLO
PROVINCIA DI ROMA
AREA V
AREA TECNICA, TECNICO-AMMINISTRATIVA E SERVIZI AUSILIARI
SETTORE LL.PP. – TEL. 06.95.769.273 FAX 0695769226
Oggetto: "Annullamento in autotutela del bando di gara per la progettazione dei lavori di ampliamento scuola media A. Tibullo”
Si comunica che con atto dirigenziale n. 189 del 10.05.2010 è stato annullato, in via di autotutela, il bando di gara per per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “ ampliamento scuola media A. Tibullo”
Zagarolo lì 12.05.2010
IL RESPONSABILE DELLA V^
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Giovedì , 13-05-2010
RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Comune di Zagarolo
Riunione straordinaria del Consiglio Comunale, presso l'Aula Consiliare in Palazzo Rospigliosi, per il giorno 17 Maggio 2010 alle ore 9,00, improrogabili, in I convocazione e per il giorno 18 Maggio 2010 alle ore 18,30 in II convocazione per trattare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni del Sindaco
Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale.
Approvazione verbali sedute precedenti.
Risposta ad interrogazioni
Presa d'atto della costituzione dei Gruppi Consiliari.
Nomina delle Commissioni Consiliari permanenti.
Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni.
Nomina rappresentanti del Comune presso la XI Comunità Montana del Lazio.
Giudici Popolari. Nomina Commissione Comunale per la formazione degli elenchi.
Regolamento Imposta Comunale sugli immobili. Modificazioni ed integrazioni.
Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni. Modifica articolo 12 (classificazione dei locali ed aree).
Rettifica atto di alienazione terreno di uso civico. Approvazione cessione transattiva.
Approvazione convenzione con il Consorzio Iricav Uno per la disciplina della coesistenza delle linea Alta Velocità Roma-Napoli con le infrastrutture del Comune
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mercoledì 19 maggio 2010
domenica 16 maggio 2010
RIMBORSI ELETTORALI
http://www.ultimenotizie.tv/
RIMBORSI ELETTORALI
Secondo i dati elaborati dalla Corte dei Conti, dalle elezioni del 1994, le spese dei partiti ammontano a 579 e rotti milioni di euro. I contributi erogati dallo Stato (ergo da noi cittadini), sono arrivati a superare i 2 miliardi e 250 milioni di euro: un'enormità.
Non va molto meglio se diamo uno sguardo ai soldi spesi per le elezioni regionali. Nel 2005, le spese dei partiti ammontarono a 61 milioni di euro (le più basse degli ultimi dieci anni), per un rimborso di 208 milioni di euro.
A questo punto la domanda è lecita: ma come fanno i partiti a ricevere così tanti soldi se è stato abolito, tramite referendum, il finanziamento ai partiti? Semplice. Nell'aprile del 1993 il referendum aveva abolito la gabella incivile e medioevale del finanziamento pubblico ai partiti. Ma solo pochi mesi dopo, il Parlamento dimostrò di avere a cuore gli sprechi pubblici: venne aggiornata una legge già esistente sui rimborsi elettorali, definita "contributo per le spese".
E a quanto ammonterebbe questo contributo nel caso delle elezioni Regionali? Questo lo ha stabilito la legge del 3 giugno 1999, n. 157, poi aggiornata con un'altra legge del 2002. Il meccanismo è semplice: c'è un contributo che è determinato dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,62 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.
Il comma 2 dell'articolo 6 precisa che il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.
è interessante poi capire quali sono i requisiti per partecipare al riparto delle somme previste per i rimborsi elettorali. Viene specificato che le parole, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, "almeno il 3%" sono sostituite con "almeno l'1%". Il che significa che in ......... tutti i partiti che raccolgono anche solo l'1% riceveranno un rimborso economico decisamente più alto dei soldi che hanno investito per la campagna elettorale. Non solo. La normativa viene modificata dalla legge 156/2002, "Disposizioni in materia di rimborsi elettorali". L'ammontare da erogare, per Camera e Senato, nel caso di legislatura completa, più che raddoppia, passando da 193.713.000 euro a 468.853.675 euro. Infine, con la legge 5122/2006, l'erogazione è dovuta per tutti e cinque gli anni di legislatura, indipendentemente dalla sua durata effettiva. Con quest'ultima modifica l'aumento è esponenziale. Con la crisi del governo Prodi del 2008, i partiti iniziano a percepire il doppio dei fondi, giacché ricevono contemporaneamente le quote annuali relative alla XV e alla XVI Legislatura. Cioè se non fosse chiaro: fino al 2011 anche il piccolo partito di..... continuerà a percepire i rimborsi elettorali per la tornata del 2006, mentre i partiti che hanno raccolto almeno l'1% dei consensi stanno prendendo i rimborsi sia relativamente al 2006 che alle elezioni 2008 e sono sistemati fino al 2013.
RIMBORSI ELETTORALI
Secondo i dati elaborati dalla Corte dei Conti, dalle elezioni del 1994, le spese dei partiti ammontano a 579 e rotti milioni di euro. I contributi erogati dallo Stato (ergo da noi cittadini), sono arrivati a superare i 2 miliardi e 250 milioni di euro: un'enormità.
Non va molto meglio se diamo uno sguardo ai soldi spesi per le elezioni regionali. Nel 2005, le spese dei partiti ammontarono a 61 milioni di euro (le più basse degli ultimi dieci anni), per un rimborso di 208 milioni di euro.
A questo punto la domanda è lecita: ma come fanno i partiti a ricevere così tanti soldi se è stato abolito, tramite referendum, il finanziamento ai partiti? Semplice. Nell'aprile del 1993 il referendum aveva abolito la gabella incivile e medioevale del finanziamento pubblico ai partiti. Ma solo pochi mesi dopo, il Parlamento dimostrò di avere a cuore gli sprechi pubblici: venne aggiornata una legge già esistente sui rimborsi elettorali, definita "contributo per le spese".
E a quanto ammonterebbe questo contributo nel caso delle elezioni Regionali? Questo lo ha stabilito la legge del 3 giugno 1999, n. 157, poi aggiornata con un'altra legge del 2002. Il meccanismo è semplice: c'è un contributo che è determinato dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,62 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.
Il comma 2 dell'articolo 6 precisa che il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.
è interessante poi capire quali sono i requisiti per partecipare al riparto delle somme previste per i rimborsi elettorali. Viene specificato che le parole, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, "almeno il 3%" sono sostituite con "almeno l'1%". Il che significa che in ......... tutti i partiti che raccolgono anche solo l'1% riceveranno un rimborso economico decisamente più alto dei soldi che hanno investito per la campagna elettorale. Non solo. La normativa viene modificata dalla legge 156/2002, "Disposizioni in materia di rimborsi elettorali". L'ammontare da erogare, per Camera e Senato, nel caso di legislatura completa, più che raddoppia, passando da 193.713.000 euro a 468.853.675 euro. Infine, con la legge 5122/2006, l'erogazione è dovuta per tutti e cinque gli anni di legislatura, indipendentemente dalla sua durata effettiva. Con quest'ultima modifica l'aumento è esponenziale. Con la crisi del governo Prodi del 2008, i partiti iniziano a percepire il doppio dei fondi, giacché ricevono contemporaneamente le quote annuali relative alla XV e alla XVI Legislatura. Cioè se non fosse chiaro: fino al 2011 anche il piccolo partito di..... continuerà a percepire i rimborsi elettorali per la tornata del 2006, mentre i partiti che hanno raccolto almeno l'1% dei consensi stanno prendendo i rimborsi sia relativamente al 2006 che alle elezioni 2008 e sono sistemati fino al 2013.
giovedì 13 maggio 2010
IN CAMPIDOGLIO"LA DESTRA"RADDOPPIA
Apprendo con gioia e felicità il coraggio di Dario Rossin ad aderire a La Destra.
Un augurio di buon lavoro.
Cav. Mario Procaccini " LA DESTRA" Zagarolo.
.................................................
Oggetto: "IN CAMPIDOGLIO RADDOPPIO DI QUALITA'" di Francesco Storace
In Campidoglio La Destra raddoppia, e soprattutto in qualità.
Aderisce al gruppo consiliare che finora era rappresentato solo da me, l’on. Dario Rossin, che si è dimesso dal Popolo della Libertà, dove fino a poche ore fa guidava un gruppo di trentasei consiglieri comunali.
Ovvero, era il capo della maggioranza consiliare, con un potere non indifferente da gestire, e da adesso guiderà un gruppo di due consiglieri, io e lui.
E’ un altro uomo che ha deciso di dire basta ad un percorso di rinuncia alle proprie idee, e se è il capogruppo in Campidoglio a dire basta, vuol dire che l’amministrazione di Gianni Alemanno ha qualche problema in più che non vuole risolvere per volontà di un sindaco che pensa che il potere sia più importante dei valori.
Il sindaco – che a questo punto non sappiamo se voglia presentarsi o meno all’appuntamento elettorale che lo attende fra tre anni – perde il pezzo più pregiato della sua squadra: un uomo da seimila voti di preferenza personale nella sola città di Roma. La città che alle regionali di marzo ci ha già regalato il privilegio di superare un partito non certo di poco conto come l’Udc, che è rappresentato da un unico consigliere comunale.
E’ il sindaco che rifiutò l’apparentamento con La Destra che lo fece comunque votare. Il mancato apparentamento ci costò perdite dolorose e due seggi in consiglio comunale perchè non potemmo partecipare al premio di maggioranza. Cominciamo a riprenderci un pezzo di quella vittoria che contribuimmo a determinare.
A Dario Rossin va la mia gratitudine personale e credo di poter dire quella dell’intero partito. Sarà cooptato nell’esecutivo, nel gruppo dirigente nazionale, e il segretario della Federazione provinciale di Roma, Roberto Buonasorte, mi ha già anticipato che lo nominerà responsabile delle politiche del partito in città, quale coordinatore del comune di Roma.
E’ una scelta – quella di Rossin – che nasce evidentemente dalla consapevolezza di una voglia identitaria che pareva smarrirsi nel tran tran dell’amministrazione capitolina. Probabilmente, se non ci fosse stata La Destra, Rossin avrebbe potuto abbandonare una politica che non gli piaceva più. Trovarne uomini così. E credo che ne troveremo ancora…
Francesco Storace
Un augurio di buon lavoro.
Cav. Mario Procaccini " LA DESTRA" Zagarolo.
.................................................
Oggetto: "IN CAMPIDOGLIO RADDOPPIO DI QUALITA'" di Francesco Storace
In Campidoglio La Destra raddoppia, e soprattutto in qualità.
Aderisce al gruppo consiliare che finora era rappresentato solo da me, l’on. Dario Rossin, che si è dimesso dal Popolo della Libertà, dove fino a poche ore fa guidava un gruppo di trentasei consiglieri comunali.
Ovvero, era il capo della maggioranza consiliare, con un potere non indifferente da gestire, e da adesso guiderà un gruppo di due consiglieri, io e lui.
E’ un altro uomo che ha deciso di dire basta ad un percorso di rinuncia alle proprie idee, e se è il capogruppo in Campidoglio a dire basta, vuol dire che l’amministrazione di Gianni Alemanno ha qualche problema in più che non vuole risolvere per volontà di un sindaco che pensa che il potere sia più importante dei valori.
Il sindaco – che a questo punto non sappiamo se voglia presentarsi o meno all’appuntamento elettorale che lo attende fra tre anni – perde il pezzo più pregiato della sua squadra: un uomo da seimila voti di preferenza personale nella sola città di Roma. La città che alle regionali di marzo ci ha già regalato il privilegio di superare un partito non certo di poco conto come l’Udc, che è rappresentato da un unico consigliere comunale.
E’ il sindaco che rifiutò l’apparentamento con La Destra che lo fece comunque votare. Il mancato apparentamento ci costò perdite dolorose e due seggi in consiglio comunale perchè non potemmo partecipare al premio di maggioranza. Cominciamo a riprenderci un pezzo di quella vittoria che contribuimmo a determinare.
A Dario Rossin va la mia gratitudine personale e credo di poter dire quella dell’intero partito. Sarà cooptato nell’esecutivo, nel gruppo dirigente nazionale, e il segretario della Federazione provinciale di Roma, Roberto Buonasorte, mi ha già anticipato che lo nominerà responsabile delle politiche del partito in città, quale coordinatore del comune di Roma.
E’ una scelta – quella di Rossin – che nasce evidentemente dalla consapevolezza di una voglia identitaria che pareva smarrirsi nel tran tran dell’amministrazione capitolina. Probabilmente, se non ci fosse stata La Destra, Rossin avrebbe potuto abbandonare una politica che non gli piaceva più. Trovarne uomini così. E credo che ne troveremo ancora…
Francesco Storace
domenica 9 maggio 2010
Stop alle ipoteche sotto gli 8mila euro"sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 - "
Stop alle ipoteche sotto gli 8mila euro
(26/02/2010)
In un Paese dove nell’ultimo anno i pignoramenti immobiliari sono aumentati del 13,4%, con un picco soprattutto nelle regioni del Centro (+21,1%), questa sentenza della Corte di Cassazione fara’ tornare il sorriso a migliaia di italiani alle prese con l’insopportabile peso delle rate del mutuo, dell’auto o del televisore ogni fine mese.
I supremi Giudici hanno infatti stabilito - con la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 - che sono illegittime le ipoteche iscritte sui beni immobili se il debito reclamato e’ inferiore agli 8.000 euro e se non se ne da’ preavviso al contribuente.
In altre parole, con poche centinaia di euro di non pagate non si rischia piu’ di vedersi mettere un’ipoteca sulla casa.
La storia e’ nota.
Un contribuente di Castellamare di Stabia (Napoli) ha proposto opposizione all’iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprieta’ spiegando che era si’ inadempiente, ma che il suo debito era dipeso dal mancato pagamento di una cartella esattoriale di 916,93 euro tra l’altro mai notificata. Pochi spiccioli, insomma. Tanto che gia’ in primo grado il giudice di Pace aveva annullato l’ipoteca considerandola illegittima (sentenza n. 3770/2007).
Una decisone che, tuttavia, non ha affatto convinto Equitalia che si e’ rivolta alla Cassazione. La societa’ incaricata proprio per la riscossione coatta dei tributi ha, infatti, ritenuto incompetente il giudice di Pace, essendo intervenuta la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie dl 223/2006 e spiegando che il limite di valore interessa unicamente l’espropriazione immobiliare e non anche l’iscrizione di ipoteca.
Ma gli ermellini hanno rigettato questo ricorso ed hanno accolto la difesa e le eccezioni presentate dall’avvocato del contribuente, Angelo Pisani.
Per la suprema Corte e’, infatti, nulla l’iscrizione ipotecaria sui debiti di modico valore. Deve sempre superare gli 8 mila euro l’importo della cartella esattoriale sulla base della quale viene esercitata la formalita’-ipotecaria prevista dall’art. 77 del dpr a. 602/1973. Cio’ in virtu’ del fatto che “l’iscrizione di ipoteca - si legge nella sentenza - e’ un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare e in quanto tale ne eredita le regole operative”.
In conseguenza del rigetto del ricorso l’Equitalia e’ stata anche condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate.
Insomma, una sentenza clamorosa che ora apre le porte per una class action storica contro Equitalia per la revoca di un milione di ipoteche e il risarcimento danni ad un milione di contribuenti, cosi’ come ha promesso Pisani, presidente nazionale dell’associazione Noiconsumatori.it.
SENTENZA
Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077
La Corte,rilevato che con atto di citazione notificato il 13 aprile 2007 alla s.p.a. Gest Line (oggi s.p.a. Equitalia Polis), D.M. Giovanni ha proposto opposizione alla iscrizione ipotecaria effettuata sull'immobile di sua proprietà, sito in [omissis], asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un preteso credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 euro;
che nella contumacia della convenuta, il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha innanzitutto qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e dopo aver ritenuto la propria competenza (rectius, giurisdizione), è passato all'esame del merito, all'esito del quale ha annullato l'iscrizione perche il credito garantito non arrivava agli 8.000,00 euro previsti come limite minimo dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 e succ. mod.;
che la s.p.a. Equitalia Polis ha impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. e) bis del d.lgs. n. 546/1992 (nel testo in vigore dal 12 agosto 2006 per effetto della modifica introdotta dal d.l. n. 223/2006, convertito nella l. n. 248/2006), in quanto il giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che la predetta novella aveva attribuito alle Commissioni Tributarie la cognizione di qualsiasi controversia in materia d'iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973;
che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, in quanto il Legislatore aveva fissato il limite minimo di 8.000,00 euro solo per l'avvio della espropriazione immobiliare, consentendo perciò d'iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia;
che così riassunte le doglianze della ricorrente, osserva il Collegio che il D.M. ha notificato controricorso con il quale ha sostenuto l'infondatezza e, ancor prima, l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, che rivolgendosi contro una sentenza emessa dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con ricorso per cassazione;
che quest'ultima eccezione non può essere condivisa perché nel sistema all'epoca vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni all'esecuzione potevano essere impugnate soltanto con ricorso per cassazione;
che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C. Cass. 2008/14831 e 2009/6593), anche quelle in tema d'iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d'imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594);
che nel ricorso introduttivo la s.p.a. Equitalia ha sostenuto che la controversia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario perche riguardava la legittimità o meno di un'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973;
che nella memoria ex art. 378 c.p.c. ha precisato che si era trattato di un'iscrizione effettuata proprio a garanzia di un credito di natura tributaria, come del resto risultava dal documento n. 3 del fascicolo di prima grado del D.M.;
che tale documento, però, non offre alcuno spunto sicuro, in quanto nell'indicare il titolo del debito non pagato, utilizza l'espressione "totale tributi/entrate", che per la sua equivocità non è assoutamente in grado di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata;
che non emergendo nemmeno dagli altri atti elemento a favore della natura tributaria del credito, va pertanto confermata la sussistenza della giurisdizione ritenuta dal giudice a quo;
che il primo motivo del ricorso va, quindi, rigettato al pari, d'altronde, del secondo, a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna della s.p.a. Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la s.p.a. Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
(26/02/2010)
In un Paese dove nell’ultimo anno i pignoramenti immobiliari sono aumentati del 13,4%, con un picco soprattutto nelle regioni del Centro (+21,1%), questa sentenza della Corte di Cassazione fara’ tornare il sorriso a migliaia di italiani alle prese con l’insopportabile peso delle rate del mutuo, dell’auto o del televisore ogni fine mese.
I supremi Giudici hanno infatti stabilito - con la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 - che sono illegittime le ipoteche iscritte sui beni immobili se il debito reclamato e’ inferiore agli 8.000 euro e se non se ne da’ preavviso al contribuente.
In altre parole, con poche centinaia di euro di non pagate non si rischia piu’ di vedersi mettere un’ipoteca sulla casa.
La storia e’ nota.
Un contribuente di Castellamare di Stabia (Napoli) ha proposto opposizione all’iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprieta’ spiegando che era si’ inadempiente, ma che il suo debito era dipeso dal mancato pagamento di una cartella esattoriale di 916,93 euro tra l’altro mai notificata. Pochi spiccioli, insomma. Tanto che gia’ in primo grado il giudice di Pace aveva annullato l’ipoteca considerandola illegittima (sentenza n. 3770/2007).
Una decisone che, tuttavia, non ha affatto convinto Equitalia che si e’ rivolta alla Cassazione. La societa’ incaricata proprio per la riscossione coatta dei tributi ha, infatti, ritenuto incompetente il giudice di Pace, essendo intervenuta la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie dl 223/2006 e spiegando che il limite di valore interessa unicamente l’espropriazione immobiliare e non anche l’iscrizione di ipoteca.
Ma gli ermellini hanno rigettato questo ricorso ed hanno accolto la difesa e le eccezioni presentate dall’avvocato del contribuente, Angelo Pisani.
Per la suprema Corte e’, infatti, nulla l’iscrizione ipotecaria sui debiti di modico valore. Deve sempre superare gli 8 mila euro l’importo della cartella esattoriale sulla base della quale viene esercitata la formalita’-ipotecaria prevista dall’art. 77 del dpr a. 602/1973. Cio’ in virtu’ del fatto che “l’iscrizione di ipoteca - si legge nella sentenza - e’ un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare e in quanto tale ne eredita le regole operative”.
In conseguenza del rigetto del ricorso l’Equitalia e’ stata anche condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate.
Insomma, una sentenza clamorosa che ora apre le porte per una class action storica contro Equitalia per la revoca di un milione di ipoteche e il risarcimento danni ad un milione di contribuenti, cosi’ come ha promesso Pisani, presidente nazionale dell’associazione Noiconsumatori.it.
SENTENZA
Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077
La Corte,rilevato che con atto di citazione notificato il 13 aprile 2007 alla s.p.a. Gest Line (oggi s.p.a. Equitalia Polis), D.M. Giovanni ha proposto opposizione alla iscrizione ipotecaria effettuata sull'immobile di sua proprietà, sito in [omissis], asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un preteso credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 euro;
che nella contumacia della convenuta, il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha innanzitutto qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e dopo aver ritenuto la propria competenza (rectius, giurisdizione), è passato all'esame del merito, all'esito del quale ha annullato l'iscrizione perche il credito garantito non arrivava agli 8.000,00 euro previsti come limite minimo dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 e succ. mod.;
che la s.p.a. Equitalia Polis ha impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. e) bis del d.lgs. n. 546/1992 (nel testo in vigore dal 12 agosto 2006 per effetto della modifica introdotta dal d.l. n. 223/2006, convertito nella l. n. 248/2006), in quanto il giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che la predetta novella aveva attribuito alle Commissioni Tributarie la cognizione di qualsiasi controversia in materia d'iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973;
che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, in quanto il Legislatore aveva fissato il limite minimo di 8.000,00 euro solo per l'avvio della espropriazione immobiliare, consentendo perciò d'iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia;
che così riassunte le doglianze della ricorrente, osserva il Collegio che il D.M. ha notificato controricorso con il quale ha sostenuto l'infondatezza e, ancor prima, l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, che rivolgendosi contro una sentenza emessa dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con ricorso per cassazione;
che quest'ultima eccezione non può essere condivisa perché nel sistema all'epoca vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni all'esecuzione potevano essere impugnate soltanto con ricorso per cassazione;
che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C. Cass. 2008/14831 e 2009/6593), anche quelle in tema d'iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d'imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594);
che nel ricorso introduttivo la s.p.a. Equitalia ha sostenuto che la controversia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario perche riguardava la legittimità o meno di un'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973;
che nella memoria ex art. 378 c.p.c. ha precisato che si era trattato di un'iscrizione effettuata proprio a garanzia di un credito di natura tributaria, come del resto risultava dal documento n. 3 del fascicolo di prima grado del D.M.;
che tale documento, però, non offre alcuno spunto sicuro, in quanto nell'indicare il titolo del debito non pagato, utilizza l'espressione "totale tributi/entrate", che per la sua equivocità non è assoutamente in grado di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata;
che non emergendo nemmeno dagli altri atti elemento a favore della natura tributaria del credito, va pertanto confermata la sussistenza della giurisdizione ritenuta dal giudice a quo;
che il primo motivo del ricorso va, quindi, rigettato al pari, d'altronde, del secondo, a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna della s.p.a. Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la s.p.a. Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
venerdì 7 maggio 2010
VECCHIA INTERROGAZIONE."ATTI CONNESSI "
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INTERROGAZIONE PROPOSTA DURANTE IL MANDATO DA CONSIGLIERE -PER LA QUALE SIAMO ANCORA IN ATTESA DI RISPOSTA.( CHE NON ARRIVERA' )
INTERROGAZIONE URGENTE ( DEP. IN DATA ODIERNA PROT. 006149 )
Il sottoscritto Consigliere Comunale Mario Procaccini appreso dalla stampa nazionale e locale degli arresti avvenuti relativamente ad assegnazione appalti pubblici, invita la S V a verificare se nel Comune di Zagarolo siano stati affidati lavori ove risultano implicate persone di cui sopra.
Il cons. comunale
Cav Mario Procaccini
mercoledì 5 maggio 2010
lunedì 3 maggio 2010
28-29 Marzo 2010 Zagarolo(RM)
sabato 1 maggio 2010
mercoledì 28 aprile 2010
LA DESTRA "STORACE"


PDL, A MONTEROTONDO DUE CONSIGLIERI COMUNALI PASSANO CON STORACE
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Omniroma-PDL, A MONTEROTONDO DUE CONSIGLIERI COMUNALI PASSANO CON STORACE (OMNIROMA) Roma, 27 apr –
«Tris de La Destra al Comune di Monterotondo, importante centro della Provincia di Roma, con i suoi 50mila abitanti. Il gruppo consiliare del partito di Storace passa da uno a tre consiglieri, con l'adesione del capogruppo del Pdl Marco Di Andrea e del consigliere Antonio Terenzi, che vantano entrambi una lunga militanza in Alleanza nazionale. Viva soddisfazione è stata espressa dai consiglieri regionali de La Destra Francesco Storace e Roberto Buonasorte, che hanno inviato ai due esponenti politici i migliori auguri di buon lavoro e dal consigliere comunale di Monterotondo de La Destra Mario Belli». Lo comunica La Destra.
red 271735 apr 10
FINE DISPACCIO
lunedì 26 aprile 2010
domenica 25 aprile 2010
INSEDIAMENTO "DEFINITA.LA GIUNTA REGIONALE" AUGURI PRESIDENTE BUONTEMPO"
Regione, ecco la Giunta:Definita la giunta regionale del Lazio composta di 13 assessori (14 assessorati). Il presidente Renata Polverini ha nominato i seguenti assessori: Fabio Armeni all'Urbanistica e Territorio; Francesco Battistoni alle Politiche agricole; Teodoro Buontempo alla Casa, Tutela dei consumatori e Terzo settore; Giuseppe Cangemi agli Enti locali e Sicurezza; Stefano Cetica al Bilancio; Antonio Cicchetti all’Istruzione e Cultura; Pietro Di Paoloantonio alle Attività produttive e rifiuti; Francesco Lollobrigida alla Mobilità e ai Trasporti; Luca Malcotti alle Infrastrutture e Lavori pubblici; Marco Mattei all'Ambiente; Fabiana Santini all'Arte, Sport e Politiche giovanili; Stefano Zappalà al Turismo e Made in Lazio; Mariella Zezza al Lavoro, Politiche sociali e Famiglia.
Il Presidente Polverini in qualità di commissario straordinario di governo mantiene anche la delega sulla Sanità. La carica di vicepresidente della Giunta è stata assegnata a Fabio Armeni.
Il Presidente Polverini in qualità di commissario straordinario di governo mantiene anche la delega sulla Sanità. La carica di vicepresidente della Giunta è stata assegnata a Fabio Armeni.
sabato 24 aprile 2010
NON C'E' PEGGIOR SORDO DI CHI NON VUOL SENTIRE !
mercoledì 21 aprile 2010
ZAGAROLO (ROMA)TESSERAMENTO 2010 "COMUNICATO STAMPA"

Gentili Sig.re/ri,
si comunica che il termine ultimo per il rinnovo alla propria iscrizione al partito è fissato per giovedì 20 maggio 2010.
Il costo della tessera rimane invariato ad euro 20,00.
Il rinnovo può avvenire o per mezzo del segretario comunale o provinciale del proprio territorio oppure on-line, collegandosi al sito www.la-destra.it .
Per le modalità di pagamento si prega di consultare la circolare che verrà pubblicata nei prossimi giorni sui siti www.la-destra.it, www.ladestranews.it e su tutti i siti ufficiali del partito.
Per qualsiasi informazione siete pregati di contattare la Direzione nazionale del partito allo06-32650421 o direttamente il responsabile nazionale del Tesseramento Luigi D'Eramo allo 329-3808519.
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DIFFIDATE DA QUALSIASI ALTRA PERSONA CHE E' SOLO UN MILLANTATORE.
IL SEGRETARIO POLITICO
LA DESTRA -ZAGAROLO (RM)
CAV MARIO PROCACCINI
giovedì 15 aprile 2010
ANALISI DEL VOTO DEL COMMISSARIO PDL ZAGAROLO : SIG. SERGIO BONINI!
VENERDI 23 aprile 2010 ( MODIFICA POST ORIGINARIO )
HO RIMOSSO IL POST POICHE' IN DATA ODIERNA MI E' PERVENUTA NOTA DI DIFFIDA DA PARTE DI UN LEGALE CHE PARLA A NOME E PER CONTO DEL SIG.SERGIO BONINI.
A MIA VOLTA HO DATO MANDATO AL MIO LEGALE DI FIDUCIA PER LE AFFERMAZIONI FATTE DAL SIGNOR. SERGIO BONINI NEI MIEI CONFRONTI E RESE PUBBLICHE TRAMITE LA STAMPA LOCALE.
IL SEGRETARIO POLITICO
"LA DESTRA"ZAGAROLO
CAV. MARIO PROCACCINI
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CONSIGLIO COMUNALE DI ZAGAROLO
IL CONSIGLIERE PROCACCINI
PROPOSTA
ex art.28-29/ R.C.
OGGETTO:-proposta per la creazione di un fondo speciale a sostegno delle
problematiche TARSU.
PREMESSO
Che , con delibera di giunta n.50 del 14.04.2009 sono state modificate le tariffe per il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Che, già nel corso dell’anno 2008 le tariffe in questione sono state incrementate con un aumento medio del 30-35 %:
Verificato che l’aumento delle tariffe risulta molto elevato, soprattutto per tutti quei locali adibiti ad esercizi commerciali,attività imprenditoriali ed artigianali che sono alla base di una crescita dell’economia cittadina:
Preso atto delle numerose segnalazioni lamentate dalla cittadinanza:
Rilevato che l’avvio della raccolta differenziata è in grave ritardo;
CONSIDERATO
Che, EQUITALIA agente della riscossione della provincia di Roma- ha inviato cartelle avviso di pagamento per la tassa rifiuti solidi urbani;
Che tali comunicazioni hanno gettato nel panico numerose famiglie, in particolare titolari di attività artigianali e commerciali :
IL CONSIGLIO COMUNALE
Impegna l’On.le Sindaco a proporre alla Giunta Comunale, con la massima urgenza, la creazione di un fondo speciale a sostegno delle problematiche TARSU;
A realizzare idonea modulistica,rendendone partecipe tutta la cittadinanza.
Allegasi specchio indicativo modifica capitoli di spesa sul bilancio di previsione 2009.-
Zagarolo,24.06.09.-
Cons. Procaccini Mario.
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CONSIGLIO COMUNALE DI ZAGAROLO
IL CONSIGLIERE PROCACCINI
OGGETTO:- CREAZIONE FONDO A SOSTEGNO PROBLEMATICHE TARSU :
SPECCHIO INDICATIVO MODIFICA CAPITOLI DI SPESA BILANCIO
DI PREVISIONE ANNO 2009.
Il sottoscritto Cons. Comunale Mario Procaccini,al fine della creazione del fondo di sostegno problematiche TARSU indica alcuni capitoli di bilancio ove operare tagli:
Capitolo n.101013 ridurlo di euro 48780,00;
“ “ n.1010201 ridurlo di euro 67460,00
“ “ n.1010301 ridurlo di euro 24360,00
“ “ n.1010303 ridurlo di euro 22300,00
“ “ n.1010403 ridurlo di euro 21200,00
“ “ n.1010503 ridurlo di euro 37160,00
“ “ n.1010601 ridurlo di euro 37440,00
“” n.1040503 ridurlo di euro 71000,00
“” n.1050102 ridurlo di euro 2730,00
“” n.1050103 ridurlo di euro 20800,00
“” n.1050105 ridurlo di euro 125000,00
“” n.1050201 ridurlo di euro 109000,00
“” n.1050203 ridurlo di euro 17100,00
“” n. 1090 103 ridurlo di euro 12300,00
Totale 616.630,00circa
Zagarolo,24.06. 2009
Cons. Procaccini Mario.
HO RIMOSSO IL POST POICHE' IN DATA ODIERNA MI E' PERVENUTA NOTA DI DIFFIDA DA PARTE DI UN LEGALE CHE PARLA A NOME E PER CONTO DEL SIG.SERGIO BONINI.
A MIA VOLTA HO DATO MANDATO AL MIO LEGALE DI FIDUCIA PER LE AFFERMAZIONI FATTE DAL SIGNOR. SERGIO BONINI NEI MIEI CONFRONTI E RESE PUBBLICHE TRAMITE LA STAMPA LOCALE.
IL SEGRETARIO POLITICO
"LA DESTRA"ZAGAROLO
CAV. MARIO PROCACCINI
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CONSIGLIO COMUNALE DI ZAGAROLO
IL CONSIGLIERE PROCACCINI
PROPOSTA
ex art.28-29/ R.C.
OGGETTO:-proposta per la creazione di un fondo speciale a sostegno delle
problematiche TARSU.
PREMESSO
Che , con delibera di giunta n.50 del 14.04.2009 sono state modificate le tariffe per il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Che, già nel corso dell’anno 2008 le tariffe in questione sono state incrementate con un aumento medio del 30-35 %:
Verificato che l’aumento delle tariffe risulta molto elevato, soprattutto per tutti quei locali adibiti ad esercizi commerciali,attività imprenditoriali ed artigianali che sono alla base di una crescita dell’economia cittadina:
Preso atto delle numerose segnalazioni lamentate dalla cittadinanza:
Rilevato che l’avvio della raccolta differenziata è in grave ritardo;
CONSIDERATO
Che, EQUITALIA agente della riscossione della provincia di Roma- ha inviato cartelle avviso di pagamento per la tassa rifiuti solidi urbani;
Che tali comunicazioni hanno gettato nel panico numerose famiglie, in particolare titolari di attività artigianali e commerciali :
IL CONSIGLIO COMUNALE
Impegna l’On.le Sindaco a proporre alla Giunta Comunale, con la massima urgenza, la creazione di un fondo speciale a sostegno delle problematiche TARSU;
A realizzare idonea modulistica,rendendone partecipe tutta la cittadinanza.
Allegasi specchio indicativo modifica capitoli di spesa sul bilancio di previsione 2009.-
Zagarolo,24.06.09.-
Cons. Procaccini Mario.
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CONSIGLIO COMUNALE DI ZAGAROLO
IL CONSIGLIERE PROCACCINI
OGGETTO:- CREAZIONE FONDO A SOSTEGNO PROBLEMATICHE TARSU :
SPECCHIO INDICATIVO MODIFICA CAPITOLI DI SPESA BILANCIO
DI PREVISIONE ANNO 2009.
Il sottoscritto Cons. Comunale Mario Procaccini,al fine della creazione del fondo di sostegno problematiche TARSU indica alcuni capitoli di bilancio ove operare tagli:
Capitolo n.101013 ridurlo di euro 48780,00;
“ “ n.1010201 ridurlo di euro 67460,00
“ “ n.1010301 ridurlo di euro 24360,00
“ “ n.1010303 ridurlo di euro 22300,00
“ “ n.1010403 ridurlo di euro 21200,00
“ “ n.1010503 ridurlo di euro 37160,00
“ “ n.1010601 ridurlo di euro 37440,00
“” n.1040503 ridurlo di euro 71000,00
“” n.1050102 ridurlo di euro 2730,00
“” n.1050103 ridurlo di euro 20800,00
“” n.1050105 ridurlo di euro 125000,00
“” n.1050201 ridurlo di euro 109000,00
“” n.1050203 ridurlo di euro 17100,00
“” n. 1090 103 ridurlo di euro 12300,00
Totale 616.630,00circa
Zagarolo,24.06. 2009
Cons. Procaccini Mario.
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