martedì 2 aprile 2013
NULLA DI PIU' VILE FINGERSI UN ESPONENTE DELLE FORZE DELL'0RDINE PER TRUFFARE ANZIANI.
Nulla di più vile che fingersi un esponente delle forze dell'ordine per raggirare anziani, così da poterli tranquillamente alleggerire di contanti e gioielli. Ancor più vile poi accanirsi su cavilli "legalesi" per poter alleggerire la propria pena.
Questa però è stata la via maestra di un giovane ligure, che spacciandosi per maresciallo dei carabinieri era riuscito a entrare nella casa di due anziani coniugi, e farsi consegnare una mazzetta di banconote da 50 euro con la scusa di dover verificare l'autenticità (o meno) del loro numero di serie. Sin lì i coniugi non avevano sospettato di nulla, pensando in un servizio "door-to-door"; a far sorgere qualche dubbio era stata invece la richiesta di depositare tutti i loro gioielli su un tavolo. Proprio a questo punto il marito aveva deciso di chiamare i carabinieri, quelli veri però. All'arrivo dei militi, l'aspirante maresciallo aveva spintonato un brigadiere nel tentativo di darsi alla fuga. Naturalmente fallendo.
Nei processi di primo e secondo grado (Tribunale di Savona, sentenza del 1/10/2008 e Corte d'appello di Genova, sentenza del 7/12/2011) l'imputato era stato giudicato colpevole di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Sentenza a cui si era opposto, facendo ricorso in Cassazione.
Motivo principale del ricorso era proprio la natura stessa del proprio crimine, che secondo l'imputato era stata ingiustamente aggravata, passando dall'essere un semplice tentativo di truffa ad uno di rapina. Un cavillo "legalese" che avrebbe causato un'erronea qualificazione giuridica del fatto, e che avrebbe però aggravato, e non di poco, il crimine commesso.
Per la sua difesa la "Corte avrebbe omesso di accertare la direzione finalistica dell'azione tenuta dal ricorrente non avendo considerato che la minaccia di perquisizione rivolta ai coniugi era fisiologica alla riuscita del piano. Ma poi, in concreto, nessuna violenza era stata esercitata, sicché l'affermazione della Corte- secondo la quale l'imputato non avrebbe esitato ad usare violenza o minaccia per conseguire il possesso dei beni- non trovava alcun valido suffragio negli atti né a corroborarla giovava la considerazione che il ricorrente paventò al signor M. e alla di lui moglie di procedere a perquisizione se non avessero esibito i gioielli. Questo comportamento, al più, avrebbe potuto configurare, in caso di effettiva coartazione della vittima, il diverso reato di estorsione ma non quello di tentata rapina."
I giudici della Seconda sezione penale della Suprema Corte, con sentenza 11090/2013, hanno però rigettato il ricorso, ritenendo che "il fatto fosse stato esattamente configurato come una rapina impropria osservando che proprio la presenza delle persone offese e la loro sorveglianza sui beni, richiamata dall'appellante, dimostra che ben difficilmente l'imputato sarebbe riuscito, soprattutto per quanto riguarda i preziosi, a sottrarli con l'inganno; cosicché egli, all'occorrenza, avrebbe fatto ricorso alle condotte tipiche del reato di rapina per ottenere il proprio scopo."
La consegna dei gioielli non avvenne a "mezzo di una condotta decettiva ma con una vera e propria minaccia tant'è che il M. telefonò ai C.C., cosa che, invece, non aveva fatto quando gli era stato chiesto di consegnare le banconote".
domenica 31 marzo 2013
ASS.AMICI ANIMALI.
Atti amministrativi online Comune di Zagarolo
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DETERMINAZIONI
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DETERMINAZIONE
Numero atto137Data atto22/03/2013
OggettoAFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA AreaAREA IV - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Pubblicatodal 25/03/2013 al 02/04/2013Data esecutività20/03/2013Registrazione445 del 25/03/2013
Provenienza documentoInterna
Documenti allegatiNome Descrizione Dimensioni Tipo
det_00137_22-03-2013.pdf 180.6 KB Principale
Comune di Zagarolo
Dichiarazione di accessibilità
BELLO SAREBBE CONOSCERE I RESPONSABILI DI TALE ASSOCIAZIONE ? forse il comune e il sindaco paniccia potrà dirci ?
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Numero atto137Data atto22/03/2013
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martedì 19 marzo 2013
19 marzo festa di san Giuseppe. padre di Gesù.
Essere un genitore è una delle esperienze più complete che una persona possa avere. La cosa più importante che un genitore possa comunque dare ai propri figli, è farli sentire amati. Ricorda solamente che non hai bisogno di essere infallibile per essere un genitore perfetto. Ricorda ancora che nessuno può essere un buon genitore se è un cattivo figlio!
venerdì 8 marzo 2013
mercoledì 6 marzo 2013
ELEZIONI REGIONALI LAZIO
Amici di Zagarolo-San Cesareo -Colonna- Rocca Priora- Montecompatri.
L'on. CARDUCCI ,tramite la mia persona ringrazia tutti coloro che hanno espresso il proprio voto senza costrizioni o ricatti.
Sono grato a tutti voi per avere ottenuto un buon risultatocirca 150 voti.
Sperando in un futuro migliore e che sempre più persone vogliono una vita basata sul rispetto,legalità e uquaglianza fra tutti i cittadini.
Per tutti voi sarò sempre disponibile e nel mio piccolo spero sempre di potervi aiutare.
Cav Mario Procaccini
L'on. CARDUCCI ,tramite la mia persona ringrazia tutti coloro che hanno espresso il proprio voto senza costrizioni o ricatti.
Sono grato a tutti voi per avere ottenuto un buon risultatocirca 150 voti.
Sperando in un futuro migliore e che sempre più persone vogliono una vita basata sul rispetto,legalità e uquaglianza fra tutti i cittadini.
Per tutti voi sarò sempre disponibile e nel mio piccolo spero sempre di potervi aiutare.
Cav Mario Procaccini
giovedì 21 febbraio 2013
martedì 19 febbraio 2013
COMUNICATO STAMPA DALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL P R I
L’Unione di Centro (UDC) ed il Partito Repubblicano Italiano (PRI), nel rispetto delle reciproche autonomie di partito e per rendere più significativa ed incisiva la rispettiva presenza politica nel Paese, intendono instaurare un efficace rapporto di sinergia politica, che prendendo spunto dal prossimo impegno elettorale del 24-25 febbraio si proietti in una prospettiva più strategica di collaborazione organica, recuperando il proficuo e costruttivo rapporto tra la componente politica democratica di ispirazione e di cultura cattolica e quella di riferimento repubblicana, liberal-democratica, che ebbe un’indiscussa efficacia nel percorso di ricostruzione democratica e di rinnovamento politico ed istituzionale dell’Italia.
Barra il simbolo e scrive Carducci una scelta giusta per il tuo futuro!!
Barra il simbolo e scrive Carducci una scelta giusta per il tuo futuro!!
sabato 16 febbraio 2013
La violenza psicologica: cos’è ?
La violenza psicologica: cos’è ?
Sempre di più, sentiamo parlare di violenza coniugale e diversi paesi stanno preparando leggi specifiche a riguardo. Da paragonare al mobbing in versione privata (viene infatti anche chiamata mobbing familiare), la violenza psicologica consiste nel manipolare l’altro per indurre stress, per mantenere od ottenere il potere nella relazione, facendosi burla delle necessità dell’altro, a volte fino a togliergli ogni esistenza personale. Fino ad ora, abbiamo sentito parlare di questo fenomeno soprattutto in campo lavorativo ma, succede anche nel privato.
Nonostante il manipolatore possa essere una donna (la manipolazione “ordinaria” è sovente opera femminile: nella coppia usuale, la donna è spesso quella che tiene le redini della relazione e manipola non poco), la manipolazione perversa e distruttiva dipende più spesso da un uomo, tanto più se alla violenza psicologica si aggiunge quella fisica.
D’altronde, vi è sempre una fase più o meno lunga di violenza psicologica, di manipolazione, prima che venga messa in atto una eventuale violenza fisica. Nessuno accetta di ricevere colpi di punto in bianco. Occorre essere molto innamorati e dipendenti affettivamente per trovare scuse in certe situazioni. Pertanto, è particolarmente importante prevenire ogni forma di sopraffazione e violenza psicologica: sono l’anticamera della violenza fisica, sebbene questa non avvenga sempre.
La violenza psicologica è una tattica vessatoria, fatta di parole o comportamenti ripetuti nel tempo capaci d’intaccare la dignità o l’integrità fisica e mentale del partner. Si tratta di umiliazioni, di abuso di potere, di manovre per isolare l’altro, farlo sentire colpevole ed inadeguato, fino a fargli perdere ogni stima di sé e, a volte, il gusto della vita. Presa separatamente, una parola o un’azione di questo genere può sembrare inoffensiva: è proprio l’accumulo di un tale comportamento che fa sicché sia una violenza psicologica, un mobbing fra le mura domestiche, vera opera di distruzione.
Sempre di più, sentiamo parlare di violenza coniugale e diversi paesi stanno preparando leggi specifiche a riguardo. Da paragonare al mobbing in versione privata (viene infatti anche chiamata mobbing familiare), la violenza psicologica consiste nel manipolare l’altro per indurre stress, per mantenere od ottenere il potere nella relazione, facendosi burla delle necessità dell’altro, a volte fino a togliergli ogni esistenza personale. Fino ad ora, abbiamo sentito parlare di questo fenomeno soprattutto in campo lavorativo ma, succede anche nel privato.
Nonostante il manipolatore possa essere una donna (la manipolazione “ordinaria” è sovente opera femminile: nella coppia usuale, la donna è spesso quella che tiene le redini della relazione e manipola non poco), la manipolazione perversa e distruttiva dipende più spesso da un uomo, tanto più se alla violenza psicologica si aggiunge quella fisica.
D’altronde, vi è sempre una fase più o meno lunga di violenza psicologica, di manipolazione, prima che venga messa in atto una eventuale violenza fisica. Nessuno accetta di ricevere colpi di punto in bianco. Occorre essere molto innamorati e dipendenti affettivamente per trovare scuse in certe situazioni. Pertanto, è particolarmente importante prevenire ogni forma di sopraffazione e violenza psicologica: sono l’anticamera della violenza fisica, sebbene questa non avvenga sempre.
La violenza psicologica è una tattica vessatoria, fatta di parole o comportamenti ripetuti nel tempo capaci d’intaccare la dignità o l’integrità fisica e mentale del partner. Si tratta di umiliazioni, di abuso di potere, di manovre per isolare l’altro, farlo sentire colpevole ed inadeguato, fino a fargli perdere ogni stima di sé e, a volte, il gusto della vita. Presa separatamente, una parola o un’azione di questo genere può sembrare inoffensiva: è proprio l’accumulo di un tale comportamento che fa sicché sia una violenza psicologica, un mobbing fra le mura domestiche, vera opera di distruzione.
lunedì 11 febbraio 2013
D.lgs. 31/12/2012, n. 235
CAPO I
Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia
Art. 1 Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.
Art. 2 Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
ALCUNE NORME
Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia
Art. 1 Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.
Art. 2 Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
ALCUNE NORME
venerdì 8 febbraio 2013
Libertà dalla Solitudine e dalla Sofferenza.
Solitudine e disagio esistenziale sono una delle peggiori afflizioni della nostra epoca, sebbene ciò appaia un paradosso, visto che ci troviamo in un periodo in cui siamo letteralmente sommersi da comunicazioni di tutti i tipi, spesso inutili o dannose. L’uomo moderno è spesso disorientato, ha smarrito il contatto con sé stesso, chiudendosi sempre più ad autentiche esperienze di gioia e di evoluzione interiore. Non possiamo comprendere la causa della solitudine, senza prima conoscere le dinamiche che formano la personalità, realtà tanto presente quanto invisibile, magnetica e affascinante. Attraverso un’analisi psicologica e spirituale dell’uomo nella realtà della sua interezza bio-psico-spirituale, la penetrante saggezza dell’India consente di comprendere l’origine della sofferenza e suggerisce come ritrovare la via illuminata dell’armonia e del benessere.
lunedì 28 gennaio 2013
REGIONE LAZIO
http://www.regione.lazio.it/bur/
ORGANIZZAZIONEPECLA REGIONE
PresidenteGiunta regionaleConsiglio regionaleBollettino ufficialeLeggi regionaliRegolamenti regionaliDelibere della Giunta regionaleStatuto della Regione LazioARGOMENTI
AgricolturaAmbiente e Sviluppo sostenibileBilancio e ProgrammazioneCasa e Terzo SettoreConsumatoriCultura, Arte e SportEnti Locali, Sicurezza, RifiutiInformaticaInfrastrutture e Lavori PubbliciIstruzioneLavoro e FormazioneMobilità e Trasporto PubblicoPersonale, Demanio e PatrimonioPolitiche giovaniliPolitiche Sociali e FamigliaProtezione Civile, Energia, BonificheSanitàSportello EuropaStatisticaSviluppo EconomicoTerritorio e UrbanisticaTributi regionaliTurismoSERVIZI ONLINE
Banca Dati Imprese Bandi di garaConcorsiFAQ - Domande frequentiLuceverde - Traffico in tempo realeOfferte di lavoroPrenotazione prestazioni sanitarieProcedimenti amministrativiRicerca medico e pediatraScelta / revoca medico e pediatraScrivi all'URPURPCERCA A-Z Ricerca a testo libero 08:04
Lunedi 28Gennaio 2013SHOAH: POLVERINI, TENERE VIVA MEMORIA PER ARGINARE ANTISEMITISMO E NEGAZIONISMOSANITA’: SOPRALLUOGO POLVERINI A GALLERIE IPOGEE UMBERTO I
TRASPORTI: REGIONI A CONFRONTO, VIA AL TAVOLO OPERATIVO
Sei in: Home \ concorsi \ dettaglio concorso
CONTENUTI DELLA PAGINA
Determinazione n.A08047 e allegati
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di n. 7 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa da impiegare presso la Direzione regionale Agricoltura per il potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 32, comma 6bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. Approvazione avviso pubblico.
In allegato il testo della Determinazione n.A08047 del 3/08/2012 e i rispettivi allegati.
ALLEGATI
■Determinazione n.A08047 (pdf 81,38KB)
■Allegato 1 - Avviso pubblico (pdf 155,60KB)
■Allegato 2 - Fac simile domanda (pdf 146,67KB)
■Allegato 3 - Criteri di valutazione (pdf 100,92KB)
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Lunedi 28Gennaio 2013SHOAH: POLVERINI, TENERE VIVA MEMORIA PER ARGINARE ANTISEMITISMO E NEGAZIONISMOSANITA’: SOPRALLUOGO POLVERINI A GALLERIE IPOGEE UMBERTO I
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Determinazione n.A08047 e allegati
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di n. 7 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa da impiegare presso la Direzione regionale Agricoltura per il potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 32, comma 6bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. Approvazione avviso pubblico.
In allegato il testo della Determinazione n.A08047 del 3/08/2012 e i rispettivi allegati.
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domenica 13 gennaio 2013
URBANISTICA.INCOMPATIBILITA' "AUTOLAVAGGIO" ATTIVITA' INSALUBRE!
Consiglio di Stato, Sez. IV n. 6022 del 28 novembre 2012.
Urbanistica. Incompatibilità autolavaggio con la destinazione a verde privato
L’impianto di autolavaggio è incompatibile con la destinazione a verde privato, quale che sia la sua collocazione in situ e indipendentemente dalle sue dimensioni o dal fatto che venga utilizzato al solo servizio dell’attività esistente o a servizio di tutti gli utenti, indistintamente. L’impianto di lavaggio costituisce ai sensi dell’art.216 TULS, come integrato dal D.M. 2 marzo 1987, stante la equiparazione con la categoria di “stazioni per automezzi e motocicli”, attività insalubre di seconda categoria. Lo strumento urbanistico comunale e la relativa norma di attuazione del Comune di Barzanò vieta lo svolgimento di attività insalubre di I° e II° categoria in area destinate a verde privato. D’altra parte la non compatibilità urbanistica dell’autolavaggio nell’area destinata a verde privato è rilevabile di per sé dal solo esame delle finalità impresse alla zonizzazione a verde privato, in base ai principi generali fissati dalla materia urbanistica e alla disciplina concreta dettata dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale, nonché alla luce della situazione dello stato dei luoghi che, per come di fatto configurata, non ammette insediamenti del tutto contrastanti con le caratteristiche tipologiche dei vicini edifici e della connessa funzione residenziale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
Urbanistica. Incompatibilità autolavaggio con la destinazione a verde privato
L’impianto di autolavaggio è incompatibile con la destinazione a verde privato, quale che sia la sua collocazione in situ e indipendentemente dalle sue dimensioni o dal fatto che venga utilizzato al solo servizio dell’attività esistente o a servizio di tutti gli utenti, indistintamente. L’impianto di lavaggio costituisce ai sensi dell’art.216 TULS, come integrato dal D.M. 2 marzo 1987, stante la equiparazione con la categoria di “stazioni per automezzi e motocicli”, attività insalubre di seconda categoria. Lo strumento urbanistico comunale e la relativa norma di attuazione del Comune di Barzanò vieta lo svolgimento di attività insalubre di I° e II° categoria in area destinate a verde privato. D’altra parte la non compatibilità urbanistica dell’autolavaggio nell’area destinata a verde privato è rilevabile di per sé dal solo esame delle finalità impresse alla zonizzazione a verde privato, in base ai principi generali fissati dalla materia urbanistica e alla disciplina concreta dettata dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale, nonché alla luce della situazione dello stato dei luoghi che, per come di fatto configurata, non ammette insediamenti del tutto contrastanti con le caratteristiche tipologiche dei vicini edifici e della connessa funzione residenziale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
sabato 5 gennaio 2013
Abusi edilizi: sanzioni pecuniarie - prescrizioni -
Abusi edilizi: sanzioni pecuniarie - prescrizioni -
Il TAR Veneto affronta una questione della prescrizione delle sanzioni pecuniarie comminate in seguito ad accertamento di abuso edilizio, quale illecito permanente, asesrendo che:
9.3. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza è incontestata l'applicabilità alle sanzioni edilizie del principio di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, a norma del quale «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione». Tale disposizione è applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689/1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria;
Il TAR prosegue argomentando:
9.4. Nell'applicare tale regola, tuttavia, con riguardo all'individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, occorre tener conto della particolare natura degli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, i quali, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a, dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni. Inoltre, per la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza; pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge n. 689/1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria , può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere (cfr. Cons. Stato, IV, 16.4.2010, n. 2160; Cons. Stato, V, 13.7. 2006, n. 4420; Cons. Stato, IV, 2.6.2000, n. 3184).
9.5. Più in particolare, per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla sua ultimazione), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l'ulteriore conclusione che se l'Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto «a distanza di tempo» dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente contra jus, ancora sussistente. Se ne ricava, dunque, che nel campo dell'illecito amministrativo la permanenza cessa e il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere o con l'irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell'autorizzazione che, secondo pacifico orientamento, può essere rilasciata anche in via postuma (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., 11.4. 2002, n. 4; Cons. Stato, VI, 12.5. 2003, n. 2653)
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