Giudice di pace Roma sentenza 9468/04 del 22/01/2004
L' art. 173 co. 2, C.d.S. vieta al conducente di far uso durante la guida di apparecchi radio o cellulari o cuffie auricolari, a meno che non si adotti un sistema di viva voce, oppure le cuffie consentano una normale percezione uditiva ad entrambe le orecchie e un normale utilizzo delle mani, che non ne risulti ostacolato.
In caso di violazione di tale norma, la legge prevede la decurtazione di 5 punti dalla patente, nonche' sanzioni amministrative pecuniarie.
La contravvenzione e' valida pero' soltanto se avviene l'immediata contestazione da parte delle forze dell'ordine. E' pertanto necessario che il conducente venga fermato e venga in effetti accertato il fatto, anche per dare la possibilita' di immediata "difesa" al conducente stesso.
Non deve pertanto esserci alcun dubbio sul fatto contestato, e l'uso del cellulare da parte del conducente deve essere accertato nelle forme piu' idonee e certe possibili.
Nel caso invece le forze dell'ordine non abbiano eseguito immediata contestazione, e non sussistano validi motivi per non aver contestato subito l'infrazione, l'art. 23 penultimo comma, della L. 689/81 prevede che il Giudice di Pace, a seguito del ricorso alla contravvenzione, annulli la contravvenzione stessa per mancanza di prove sufficienti.
Nella sentenza de quo, l'agente di polizia aveva sanzionato un conducente in quanto alla guida con cellulare senza auricolare, senza pero' effettuare la contestazione immediata, adducendo come motivo a verbale che il veicolo non poteva essere arrestato in quanto si trovava ad eccessiva distanza dal posto di polizia.
Il Giudice di pace, nella sentenza riportata sotto, accertanta la mancata contestazione immediata, e affermato che il motivo riportato, cioe' l'eccessiva distanza del veicolo, sia proprio in netta contraddizione con la possibilita' di accertare senza dubbio l'infrazione effettiva, ha dichiarato illegittimo e quindi annullato il verbale di contravvenzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.° 51384/03 R.G.
TRA
XXX, domiciliato in Roma, Viale degli Ammiragli n. 46, presso lo studio del proprio procuratore e difensore avv. Simone Pacifici
Ricorrente
CONTRO
Sindaco p.t. del comune di Roma, domiciliato in Roma, Via del Campidoglio, 1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ex art. 23 L. 689/1981 avverso verbale di accertamento di violazione n. 300077171 allegato alla presente sentenza in copia conforme e della quale ne fa parte integrante.
CONCLUSIONI. Come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5/06/2003 il ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento di cui sopra deducendone la illegittimità per mancata contestazione immediata ed illogicità della motivazione.
Non si costituiva l'Amministrazione
Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta.
Il ricorrente contesta di aver fatto uso del telefono cellulare, e la possibilità di accertamento da parte del verbalizzante per essere lontano dal posto di rilevazione.
In fatto, il verbalizzante giustifica l'omissione della contestazione immediata per l'impossibilità di arresto del veicolo in quanto lontano dal posto di accertamento; tale circostanza lascia dubbi sulla sicura percezione dell'uso, da parte del ricorrente, di un telefono cellulare privo di auricolare o di sistema a viva voce. Nel dubbio, questo Giudice ritiene debba applicarsi l'art. 23, penultimo comma, della L. 689/81, come modificato dal D. Lgs. N. 507/1999.
Le spese di causa come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace di Roma, nella persona dell'Avv. Fernando Savarese, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda proposta da XXX, dichiara illegittimo il processo verbale di contravvenzione e, per quanto di ragione, lo annulla.
Condanna la resistente Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dr. Simone Pacifici.
Così deciso in Roma lì 22/01/2004
IL GIUDICE DI PACE
Fernando Savarese
martedì 30 settembre 2008
mercoledì 24 settembre 2008
Acquistata nuova auto per... ?... la Polizia Locale di Zagarolo
L'Amministrazione ha provveduto ad acquistare una nuova autovettura di servizio per la Polizia Locale.
Un passo decisivo per consentire alla Polizia Locale di espletare con maggiore efficienza i compliti istituzionali che è chiamata a svolgere nell'ambito del territorio comunale.
In questo caso e, salvo sorprese, non si può che elogiare l'attenzione dell'Amministrazione nei confronti della sicurezza del cittadino.
Una sola cosa non ci è chiara... come mai viene parcheggiata nell'area destinata alle autovetture di rappresentanza Comunali e non nei pressi del Comando della Polizia Locale?
martedì 23 settembre 2008
CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.09.2008 IL SINDACO MODIFICA IL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO SUL PIANO DI RECUPERO PER VALLE MARTELLA
Consiglio Comunale del 24.09.08, il Sindaco modifica il punto 4 dell'ordine del giorno da:
- Piano Particolareggiato di Recupero di Valle Martella approvato con delibera di Consiglio Comunale n.47/2007. Presa d'atto della mancata presentazioni di osservazioni della Regione Lazio: Approvazione piano ai sensi della legge regionale n.36/87
IN
-Piano Particolareggiato di Recupero di Valle Martella approvato con delibera del Consiglio Comunale n.47/2007. Esame osservazioni della Regione Lazio. Approvazione piano ai sensi della legge Regionale n. 36/87.
SINDACO.... cosa si cela dietro questo cambiamento di rotta?
Abbiamo innestato un'altra volta la retromarcia ?
Cons. Cav Mario Procaccini
- Piano Particolareggiato di Recupero di Valle Martella approvato con delibera di Consiglio Comunale n.47/2007. Presa d'atto della mancata presentazioni di osservazioni della Regione Lazio: Approvazione piano ai sensi della legge regionale n.36/87
IN
-Piano Particolareggiato di Recupero di Valle Martella approvato con delibera del Consiglio Comunale n.47/2007. Esame osservazioni della Regione Lazio. Approvazione piano ai sensi della legge Regionale n. 36/87.
SINDACO.... cosa si cela dietro questo cambiamento di rotta?
Abbiamo innestato un'altra volta la retromarcia ?
Cons. Cav Mario Procaccini
mercoledì 17 settembre 2008
Deliberazione di Consiglio del 30/7/2008 -- Stato piani di recupero per Valle Martella --




Dopo le interrogazioni fantasma, le indennità pazze, la farsa sulle Alte Professionalità e gli allegri "Amici del Gemellaggio" ora è il turno del fantomatico "silenzio-assenso" dalla Regione Lazio per i piani di recupero a Valle Martella.
Eppure nel corso del consiglio comunale del 30 luglio scorso, a domanda puntuale sullo stato dei piani di recupero a Valle Martella, il primocittadino restava in religioso "silenzio"... chissà, forse in cenno di "dissenso" per la domanda posta alla quale non mi sembra che abbia fornito una risposta...
Amici di Valle Martella, basta con questi amministratori buoni solo a far promesse pre-elettorali. Il Sig. Leodori da oltre 12 anni governa la città e da oltre 5 che è consigliere alla provincia di Roma.
Se dopo tutto questi anni sta ancora indugiando su parziali piani di recupero, silenzio-assenso e altro di questo genere senza aver messo in atto nulla e' evidente che ci sta prendendo in giro.
Un saluto,
Consigliere Mario Proccacini.
lunedì 15 settembre 2008
SILENZIO ASSENSO - O SILENZIO RIFIUTO - O SILEZIO RIGETTO - DEI PIANI DI RECUPERO EX LEGGE 28/1980""
TRATTASI DI SILENZIO ASSENSO O DI SILENZIO RIFIUTO O DI SILENZIO RIGETTO ?
QUANTO SI E' IN PRESENZA DI AREE SOTTOPOSTE AL RISPETTO DEL VINCOLO FALDE IDRICHE- VINCOLO ARCHEOLOGICO- VINCOLO DEI FOSSI ?
Il Sindaco ( Signor Dott Leodori Daniele ) parla di silenzio assenso - per i piani di recupero per la frazione di Valle Martella, inviati alla Regione Lazio solo dopo l'interrogazione avanzata dal Consigliere Procaccini (:)
Caro Sindaco i pareri sui vincoli sono stati acquisiti ?
Caro Sindaco dia risposta all'interrogazione proposta da questo Consigliere nella seduta del 30.07.2008 che di seguito riporto .
""" Si interroga il Sindaco per sapere quando saranno efficaci i piani di recupero di Valle Martella, se sono stati inviati alla Regione Lazio ed il relativo stato dei vincoli""
Noi siamo in attesa delle sue risposte.
Legge reg. Lazio n.36 del 02.luglio 1987.
( alcune norme sul silenzio assenso-D.L. n.269/2003 )
Sentenza Consiglio di stato n. 1642/2008.
CONS PROCACCINI
gradirei la correttezza- nel lasciare i commenti, grazie
QUANTO SI E' IN PRESENZA DI AREE SOTTOPOSTE AL RISPETTO DEL VINCOLO FALDE IDRICHE- VINCOLO ARCHEOLOGICO- VINCOLO DEI FOSSI ?
Il Sindaco ( Signor Dott Leodori Daniele ) parla di silenzio assenso - per i piani di recupero per la frazione di Valle Martella, inviati alla Regione Lazio solo dopo l'interrogazione avanzata dal Consigliere Procaccini (:)
Caro Sindaco i pareri sui vincoli sono stati acquisiti ?
Caro Sindaco dia risposta all'interrogazione proposta da questo Consigliere nella seduta del 30.07.2008 che di seguito riporto .
""" Si interroga il Sindaco per sapere quando saranno efficaci i piani di recupero di Valle Martella, se sono stati inviati alla Regione Lazio ed il relativo stato dei vincoli""
Noi siamo in attesa delle sue risposte.
Legge reg. Lazio n.36 del 02.luglio 1987.
( alcune norme sul silenzio assenso-D.L. n.269/2003 )
Sentenza Consiglio di stato n. 1642/2008.
CONS PROCACCINI
gradirei la correttezza- nel lasciare i commenti, grazie
domenica 14 settembre 2008
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)
[ ... ]
Articolo 45
Trattamento economico(Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:a) alla produttivita' individuale;b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:a) alla produttivita' individuale;b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
[ ... ]
Segnaliamo a tal proposito la recente sentenza della Procura della Corte dei Conti n. 457/08.
Un pò lunga, ma di estremo interesse... soprattutto per le ex Alte Professionalità!
Buona lettura.
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)
[ ... ]
Articolo 45
Trattamento economico(Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:a) alla produttivita' individuale;b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:a) alla produttivita' individuale;b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
[ ... ]
Segnaliamo a tal proposito la recente sentenza della Procura della Corte dei Conti n. 457/08.
Un pò lunga, ma di estremo interesse... soprattutto per le ex Alte Professionalità!
Buona lettura.
mercoledì 10 settembre 2008
NASCE IL BLOG " LA DESTRA PER VALLE MARTELLA"
Amici di Valle Martella,
da oggi è stato attivato il blog "La Destra per Valle Martella" dedicato ad esporre ed illustrare l'attività svolta dal gruppo de La Destra a Valle Martella.
Il blog è raggiugibile cliccando sul seguente link: La Destra per Valle Martella
Saluti,
Cons. Cav. Mario Procaccini.
da oggi è stato attivato il blog "La Destra per Valle Martella" dedicato ad esporre ed illustrare l'attività svolta dal gruppo de La Destra a Valle Martella.
Il blog è raggiugibile cliccando sul seguente link: La Destra per Valle Martella
Saluti,
Cons. Cav. Mario Procaccini.
domenica 7 settembre 2008
"" ALTE PROFESSIONALITA' "" - ZAGAROLO: IL SINDACO LEODORI "INNESTA LA ...........RETROMARCIA ! "
(risposta interrogazione prot. 18074 -18077 prot. uscita )
M A N I F E S T O
A seguito delle innumerevoli INTERROGAZIONI presentate dal Consigliere Comunale Mario PROCACCINI al Sindaco di Zagarolo sulle indennità corrisposte ai responsabili di Area e Ufficio supporto del Sindaco , nonchè sulla nomina del Vice Segretario Generale, l'amministrazione Comunale è stata costretta a rivedere l'intero procedimento seguito dal Sindaco per quanto riguarda l'individuazione delle "ALTE PROFESSIONALITA' " e gli incarichi ai " RESPONSABILI di AREA " unitamente alle indennità ad essi corrisposte , riconducendole , nei limiti fissatti non più per le alte professionalità, ma nei limiti fissati per le posizioni organizzative ( Riducento l'importo corrisposto ) :
Nello stesso tempo è stato revocato la nomina del vice Segretario Generale, al quale veniva corrisposta una indennità pari al 30% di quella fissata per i Capi Area !
L'opposizione svolta dal Consigliere PROCACCINI nel Consiglio Comunale di Zagarolo comincia a dare i suoi frutti : RICONDURRE L'AMMINISTRAZIONE DI ZAGAROLO AD AGIRE NELLA LEGALITA' !
A questo punto ci viene spontaneo pronunciare le parole "" FATIDICHE "" ....... per fortuna che c'e' MARIO !!!.
""" LA DESTRA PER ZAGAROLO """
M A N I F E S T O
A seguito delle innumerevoli INTERROGAZIONI presentate dal Consigliere Comunale Mario PROCACCINI al Sindaco di Zagarolo sulle indennità corrisposte ai responsabili di Area e Ufficio supporto del Sindaco , nonchè sulla nomina del Vice Segretario Generale, l'amministrazione Comunale è stata costretta a rivedere l'intero procedimento seguito dal Sindaco per quanto riguarda l'individuazione delle "ALTE PROFESSIONALITA' " e gli incarichi ai " RESPONSABILI di AREA " unitamente alle indennità ad essi corrisposte , riconducendole , nei limiti fissatti non più per le alte professionalità, ma nei limiti fissati per le posizioni organizzative ( Riducento l'importo corrisposto ) :
Nello stesso tempo è stato revocato la nomina del vice Segretario Generale, al quale veniva corrisposta una indennità pari al 30% di quella fissata per i Capi Area !
L'opposizione svolta dal Consigliere PROCACCINI nel Consiglio Comunale di Zagarolo comincia a dare i suoi frutti : RICONDURRE L'AMMINISTRAZIONE DI ZAGAROLO AD AGIRE NELLA LEGALITA' !
A questo punto ci viene spontaneo pronunciare le parole "" FATIDICHE "" ....... per fortuna che c'e' MARIO !!!.
""" LA DESTRA PER ZAGAROLO """
domenica 10 agosto 2008
Il Cavaliere Nero

Si ringraziano i cortesi "anonimi" (anonimi? Si fa per dire...) per l'attività di volantinaggio messa gratuitamente in atto sul territorio, a favore dei successi e delle tante attività promosse da La Destra a beneficio della legalità, della sicurezza, del lavoro, dell'ambiente e contro gli sprechi e l'inefficienza di alcuni servizi pubblici nell'ambito del Comune di Zagarolo.
Cons. Cav. Mario Procaccini
sabato 2 agosto 2008
INCOMPATIBILTA' del Consigliere Comunale di Maggioranza Alfredo Palimedessa
INTERROGAZIONE
Oggetto: incompatibilità del Consigliere Comunale sig. Alfredo Palamidesse.
Premesso che il Consigliere Comunale di maggioranza sig. Alfredo Palamidesse è il coniuge della sig. ra Patrizia Brini, titolare della agenzia All Services sita in Corso Garibaldi, n. 46 che gestisce il servizio di affissione e pubblicità nell’ambito del Comune di Zagarolo per la società Globo Tributi SRL, concessionaria del servizio in parola come attesta la nota acclarata al protocollo comunale al n. 00159752 del 19.7.2004.
Considerando l’art. 16, comma 1, lettera b) della L. R. n. 4/1995;
Visto il parere reso dall’ANCI, in data 26.02.2001, che richiama la sentenza della Cassazione Civile 11.3.1980, n. 112;
Considerato inoltre il parere reso dall’ANCI in data 18.12.2003, in merito alla incompatibilità di un Consigliere Comunale parente entro il secondo grado del titolare di una ditta fornitrice del Comune.
Tutto ciò premesso lo scrivente
INTERROGA LA S.V.
Per richiedere chiarimenti in merito alla posizione del Consigliere Alfredo Palamidesse che, in virtù della nota dell’ANCI richiamata in premessa, risulta formalmente incompatibile con la carica politica rivestita in ambito consiliare. Si richiedono altresì chiarimenti circa le misure che vorrà adottare nei confronti del medesimo, affinché venga risolta l’incompatibilità di che trattasi.
Si resta in attesa di riscontro scritto alla presente nei tempi previsti dal Regolamento Comunale. In assenza di una risposta giuridicamente fondata alla presente, la medesima, sarà inoltrata alla competente Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, affinché ne accertino se nei fatti esposti in narrativa si possano ravvisare eventuali reati di natura erariale e penale.
Cons. Cav. Mario PROCACCINI
Si allega parere reso dall’ANCI in data 18.12.2003.
..................................................................................
PARERE ANCI:
Incompatibilità del consigliere/assessore comunale
titolare di una Ditta fornitrice del Comune
(18.12.2003)
QUESITO:
Sussiste causa di incompatibilità per un consigliere/assessore comunale che sia titolare di un’impresa commerciale fornitrice del Comune?
RISPOSTA:
La materia delle cause di incompatibilità dei consiglieri comunali, applicabili anche agli assessori, è disciplinata dall’articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (“Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale”). In particolare la lettera b) del comma 1 prevede che non può ricoprire la carica di Sindaco, Vicesindaco e Consigliere comunale “colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione”. La norma è diretta a prevenire un conflitto di interessi tra l’ente, che usufruisce delle prestazioni, ed il consigliere, che in qualità di titolare, amministratore o dirigente, le effettua.
Il consigliere comunale, per incorrere nella suddetta causa di incompatibilità, deve aver parte in un contratto di somministrazione, nel senso che deve partecipare ai risultati della gestione ed esserne quindi interessato economicamente in proprio, direttamente in quanto tale condizione si verifica per lo stesso amministratore od indirettamente quando il conflitto di interessi si verifica rispetto a familiari entro il secondo grado (Cfr. Parere ANCI del 26.02.2001 che cita la sentenza della Cassazione Civile 11.03.1980, n. 112). L’esecuzione del contratto deve essere ancora in corso, in quanto la causa di incompatibilità non sussiste quando la prestazione sia già stata eseguita e sia ancora in corso soltanto l’obbligazione del pagamento del prezzo convenuto (Cfr. Parere ANCI del 24.05.1999 che cita la sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, n. 10238/1995).
Il rapporto contrattuale deve inoltre riferirsi ad un contratto di pubblica fornitura (corrispondente al contratto di somministrazione di diritto privato) consistente nella consegna di quantità determinate di beni mobili di carattere periodico e continuativo alla Pubblica Amministrazione. Due sono gli elementi caratterizzanti tale contratto:
1) la prevalenza delle prestazioni di “dare” rispetto a quelle del “facere” (Cass. Civ., V, 04.10.1993, n. 980);
2) la continuità e la periodicità della prestazione di “dare”.
Ai sensi dell’articolo 1559 del Codice Civile per somministrazioni debbono intendersi le prestazioni periodiche o continuative di cose, verso il corrispettivo di un prezzo. Pertanto, nell’interpretare la suddetta previsione normativa sembra potersi affermare che mancando i caratteri della periodicità o della continuità non si abbia un contratto di somministrazione.
Se è certo che l’effettuazione di forniture occasionali non ha rilievo ai fini del radicarsi della causa ostativa, rimane in dubbio se la regolarità o la ripetizione della fornitura non soddisfino il requisito della continuità. Se non ricorresse quest’ultimo requisito si sarebbe in presenza di un normale contratto di compravendita e non sussisterebbe alcuna causa di incompatibilità. Dottrina e giurisprudenza sembrano infatti concordi nel ritenere che sono esclusi dalla norma i rapporti di compravendita riferiti ad acquisti correnti che non si inquadrano in un preesistente vincolo giuridico, aventi carattere di continuità.
Va tuttavia segnalato che la giurisprudenza ha avuto un orientamento costante nel ritenere che non occorre un contratto formale da cui il rapporto tragga origine, bastando l’esistenza in fatto di prestazioni effettuate con un minimo di continuità per determinare il potenziale conflitto tra l’eletto e l’ente locale (In tal senso I. Militerni – G. Saporito, in La nuova legge elettorale, Napoli, 1982, pag. 106, che cita le sentenze della Cassazione Civile 31.01.1969, n. 288 e 11.02.1995, n. 533).
Tutto ciò premesso - in assenza di una precisa definizione dei rapporti esistenti tra il Comune e la Ditta fornitrice - per verificare se sussista o meno la causa di incompatibilità prevista per legge, occorre innanzitutto stabilire se il ricorso alla Ditta in questione avviene “una tantum” per specifiche forniture o se abitualmente, per diversi motivi, il Comune si rivolge sempre alla medesima Ditta per gli stessi acquisti, anche in mancanza di un formale affidamento della fornitura in oggetto. Nella prima ipotesi si è sicuramente in presenza di un contratto di compravendita, per cui non sussiste causa di incompatibilità, mentre nel secondo caso risulta essere più complicato dimostrare che si tratti di una compravendita piuttosto che di una somministrazione. Essendo quest’ultima un tipico contratto di durata, destinato a soddisfare un bisogno continuativo o periodico, per far rientrare la fornitura in un rapporto di compravendita dovrà esserne principalmente dimostrato il carattere saltuario e occasionale, ancorché ricorrente.
In conclusione, a prescindere dal caso specifico, si ritiene che qualora il Comune si rifornisca regolarmente (anche in assenza di contratto ma, ad esempio, mediante emissione di buoni d’ordine ai sensi del Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia) presso l’esercizio commerciale di proprietà del consigliere/assessore comunale, si verifichi per quest’ultimo la condizione ostativa di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), della L.R. n. 4/1995.
Oggetto: incompatibilità del Consigliere Comunale sig. Alfredo Palamidesse.
Premesso che il Consigliere Comunale di maggioranza sig. Alfredo Palamidesse è il coniuge della sig. ra Patrizia Brini, titolare della agenzia All Services sita in Corso Garibaldi, n. 46 che gestisce il servizio di affissione e pubblicità nell’ambito del Comune di Zagarolo per la società Globo Tributi SRL, concessionaria del servizio in parola come attesta la nota acclarata al protocollo comunale al n. 00159752 del 19.7.2004.
Considerando l’art. 16, comma 1, lettera b) della L. R. n. 4/1995;
Visto il parere reso dall’ANCI, in data 26.02.2001, che richiama la sentenza della Cassazione Civile 11.3.1980, n. 112;
Considerato inoltre il parere reso dall’ANCI in data 18.12.2003, in merito alla incompatibilità di un Consigliere Comunale parente entro il secondo grado del titolare di una ditta fornitrice del Comune.
Tutto ciò premesso lo scrivente
INTERROGA LA S.V.
Per richiedere chiarimenti in merito alla posizione del Consigliere Alfredo Palamidesse che, in virtù della nota dell’ANCI richiamata in premessa, risulta formalmente incompatibile con la carica politica rivestita in ambito consiliare. Si richiedono altresì chiarimenti circa le misure che vorrà adottare nei confronti del medesimo, affinché venga risolta l’incompatibilità di che trattasi.
Si resta in attesa di riscontro scritto alla presente nei tempi previsti dal Regolamento Comunale. In assenza di una risposta giuridicamente fondata alla presente, la medesima, sarà inoltrata alla competente Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, affinché ne accertino se nei fatti esposti in narrativa si possano ravvisare eventuali reati di natura erariale e penale.
Cons. Cav. Mario PROCACCINI
Si allega parere reso dall’ANCI in data 18.12.2003.
..................................................................................
PARERE ANCI:
Incompatibilità del consigliere/assessore comunale
titolare di una Ditta fornitrice del Comune
(18.12.2003)
QUESITO:
Sussiste causa di incompatibilità per un consigliere/assessore comunale che sia titolare di un’impresa commerciale fornitrice del Comune?
RISPOSTA:
La materia delle cause di incompatibilità dei consiglieri comunali, applicabili anche agli assessori, è disciplinata dall’articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (“Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale”). In particolare la lettera b) del comma 1 prevede che non può ricoprire la carica di Sindaco, Vicesindaco e Consigliere comunale “colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione”. La norma è diretta a prevenire un conflitto di interessi tra l’ente, che usufruisce delle prestazioni, ed il consigliere, che in qualità di titolare, amministratore o dirigente, le effettua.
Il consigliere comunale, per incorrere nella suddetta causa di incompatibilità, deve aver parte in un contratto di somministrazione, nel senso che deve partecipare ai risultati della gestione ed esserne quindi interessato economicamente in proprio, direttamente in quanto tale condizione si verifica per lo stesso amministratore od indirettamente quando il conflitto di interessi si verifica rispetto a familiari entro il secondo grado (Cfr. Parere ANCI del 26.02.2001 che cita la sentenza della Cassazione Civile 11.03.1980, n. 112). L’esecuzione del contratto deve essere ancora in corso, in quanto la causa di incompatibilità non sussiste quando la prestazione sia già stata eseguita e sia ancora in corso soltanto l’obbligazione del pagamento del prezzo convenuto (Cfr. Parere ANCI del 24.05.1999 che cita la sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, n. 10238/1995).
Il rapporto contrattuale deve inoltre riferirsi ad un contratto di pubblica fornitura (corrispondente al contratto di somministrazione di diritto privato) consistente nella consegna di quantità determinate di beni mobili di carattere periodico e continuativo alla Pubblica Amministrazione. Due sono gli elementi caratterizzanti tale contratto:
1) la prevalenza delle prestazioni di “dare” rispetto a quelle del “facere” (Cass. Civ., V, 04.10.1993, n. 980);
2) la continuità e la periodicità della prestazione di “dare”.
Ai sensi dell’articolo 1559 del Codice Civile per somministrazioni debbono intendersi le prestazioni periodiche o continuative di cose, verso il corrispettivo di un prezzo. Pertanto, nell’interpretare la suddetta previsione normativa sembra potersi affermare che mancando i caratteri della periodicità o della continuità non si abbia un contratto di somministrazione.
Se è certo che l’effettuazione di forniture occasionali non ha rilievo ai fini del radicarsi della causa ostativa, rimane in dubbio se la regolarità o la ripetizione della fornitura non soddisfino il requisito della continuità. Se non ricorresse quest’ultimo requisito si sarebbe in presenza di un normale contratto di compravendita e non sussisterebbe alcuna causa di incompatibilità. Dottrina e giurisprudenza sembrano infatti concordi nel ritenere che sono esclusi dalla norma i rapporti di compravendita riferiti ad acquisti correnti che non si inquadrano in un preesistente vincolo giuridico, aventi carattere di continuità.
Va tuttavia segnalato che la giurisprudenza ha avuto un orientamento costante nel ritenere che non occorre un contratto formale da cui il rapporto tragga origine, bastando l’esistenza in fatto di prestazioni effettuate con un minimo di continuità per determinare il potenziale conflitto tra l’eletto e l’ente locale (In tal senso I. Militerni – G. Saporito, in La nuova legge elettorale, Napoli, 1982, pag. 106, che cita le sentenze della Cassazione Civile 31.01.1969, n. 288 e 11.02.1995, n. 533).
Tutto ciò premesso - in assenza di una precisa definizione dei rapporti esistenti tra il Comune e la Ditta fornitrice - per verificare se sussista o meno la causa di incompatibilità prevista per legge, occorre innanzitutto stabilire se il ricorso alla Ditta in questione avviene “una tantum” per specifiche forniture o se abitualmente, per diversi motivi, il Comune si rivolge sempre alla medesima Ditta per gli stessi acquisti, anche in mancanza di un formale affidamento della fornitura in oggetto. Nella prima ipotesi si è sicuramente in presenza di un contratto di compravendita, per cui non sussiste causa di incompatibilità, mentre nel secondo caso risulta essere più complicato dimostrare che si tratti di una compravendita piuttosto che di una somministrazione. Essendo quest’ultima un tipico contratto di durata, destinato a soddisfare un bisogno continuativo o periodico, per far rientrare la fornitura in un rapporto di compravendita dovrà esserne principalmente dimostrato il carattere saltuario e occasionale, ancorché ricorrente.
In conclusione, a prescindere dal caso specifico, si ritiene che qualora il Comune si rifornisca regolarmente (anche in assenza di contratto ma, ad esempio, mediante emissione di buoni d’ordine ai sensi del Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia) presso l’esercizio commerciale di proprietà del consigliere/assessore comunale, si verifichi per quest’ultimo la condizione ostativa di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), della L.R. n. 4/1995.
martedì 29 luglio 2008
Lettera aperta ai cittadini di Zagarolo
Cari Amici,
Negli ultimi tempi la Destra a Zagarolo, suo malgrado, è stata costretta a rivolgersi alla Procura della Repubblica a seguito di dubbi comportamenti e reiterate omissioni da parte dell’Amministrazione Leodori. Siamo certi che se ci fosse stata disponibilità al dialogo ed alla collaborazione tutto ciò sarebbe stato evitato e si sarebbe addivenuto ad equi compromessi e/o soluzioni a salvaguardia del bene comune. Il Sindaco Leodori, invece, ha scelto la strada dello scontro politico senza alcuna apertura al dialogo fattivo e costruttivo, supportato peraltro da una maggioranza schiacciante e da una opposizione che da anni ha smarrito ruolo, obiettivi ed identità, finendo per diventare una sorta di "accessorio" al servizio del medesimo.
L’assoluta mancanza di dialogo da parte della maggioranza, l’arroganza politica dei suoi elementi di spicco e la sostanziale inerzia da parte dell’opposizione, ha costretto la Destra a rivolgersi alla Procura con il solo fine di fare chiarezza su questioni di interesse collettivo, di estrema importanza, nei confronti delle quali la maggioranza non ha intenso aprire un dialogo né confrontarsi in modo aperto e leale.
Ciò premesso, ci domandiamo a chi vanno attribuite le responsabilità politiche dei troppi comportamenti superficiali ed approssimativi che, frequentemente, hanno creato e, tuttora creano, ingiuste disparità tra la popolazione, pericoli per l’incolumità della stessa, nonché mediocre e dubbia gestione del patrimonio pubblico?
A titolo esplicativo, la responsabilità del distributore di carburante sito in via Valle del Formale va attribuita alla Destra che, dopo infruttuosi tentativi tesi ad identificare una soluzione con l’Amministrazione è stata costretta a rivolgersi alla Procura della Repubblica, oppure, all’incapacità amministrativa e gestionale del sig. Leodori che ha consentito o, quantomeno non ha ostacolato, l’apertura del distributore di GPL nell’area di servizio anzidetta, sebbene il progetto fosse in evidente difetto da un punto di vista della sicurezza?
Noi de La Destra siamo dispiaciuti per quanto accaduto, ma avendo come obiettivo prioritario la sicurezza sul territorio e, non avendo trovato forme di collaborazione con le altre forze politiche, non ci è rimasto che esporre i fatti alle preposte autorità giudiziarie con il solo e dichiarato obiettivo di evitare tragici eventi per la cittadinanza che nessuno poteva escludere come, peraltro, la successiva ordinanza sindacale di chiusura del GPL, negli orari di apertura del mercato settimanale, ha tangibilmente dimostrato.
Dunque a chi va attribuita la responsabilità politica di tale episodio? Al sig. Leodori che, in tanti anni di amministrazione politica non ha inteso esercitare le necessarie oltre che opportune forme di controllo, atte a scongiurare pericoli di impatto devastante, oppure, al movimento de La Destra che, dopo aver subito i consueti attacchi isterici in sede di consiglio comunale, si è limitata ad esporre i fatti alla Procura dimostrando, tra l’altro che, la preoccupazione più volte esternata e sempre sottovalutata o, peggio derisa dalla maggioranza, in concreto, costituiva un potenziale pericolo di enormi proporzioni per la popolazione, non esclusi i gestori dell’area medesima?
Peraltro, analizzando il problema da altra prospettiva, gli stessi gestori della stazione di carburante non possono ritenersi dei "privilegiati" della politica messa in atto da Leodori sul territorio; in effetti, se i lavori fossero stati eseguiti a regola d’arte, ovvero se i preposti uffici comunali avessero vigilato con la dovuta attenzione e fossero tempestivamente intervenuti al fine di far rispettare le varie normative in materia di sicurezza e, non solo, siamo certi che le numerose "leggerezze" commesse in fase di progettazione ed esecuzione della stazione sarebbero state evitate, consentendo al proprietario di contenere i costi di realizzazione, ottenere un’area di servizio completa, funzionale e sicura a tutto vantaggio del medesimo e della città di Zagarolo.
Insomma, da qualsiasi parte si analizzino i fatti, le responsabilità a carico dell’Amministrazione ed, in particolare del sig. Leodori, risultano evidenti e di difficile giustificazione considerando sia i mezzi e le risorse di cui dispone che l’ampio margine di manovra politica di cui gode in ambito consiliare, ma di cui si avvale in modo superficiale, complice il deprimente curriculum vitae il quale denota tangibilmente una preparazione professionale e lavorativa praticamente inesistente.
In sintesi, il sig. Leodori potrebbe tranquillamente avvalersi di competenze professionali di valenza nazionale o internazionale per la messa in sicurezza delle zone più critiche del territorio e per la progettazione di opere di significativa rilevanza e, non avrebbe certamente problemi nel far passare tale linea politica in sede di giunta o di consiglio, dal momento che gode di un supporto politico praticamente incondizionato. Di contro, il medesimo, preferisce circondarsi dei soliti quattro/cinque professionisti, nessuno dei quali in possesso di expertise di significativa rilevanza e qualcuno di questi neanche in possesso di titolo di laurea in ingegneria o architettetura, a cui vengono assegnati a turno i lavori di progettazione della maggior parte delle opere, non escluse quelle per cui sarebbe necessario tutt’altro livello di esperienza, competenza e professionalità.
Da qui l’origine dei pasticci del nuovo tratto di strada di via Valle del Formale, degli interminabili lavori di restauro a Palazzo Rospigliosi e di tante altre opere pubbliche la cui progettazione è stata affidata a professionisti privi dei necessari requisiti.
Siamo consapevoli che il sig. Leodori, e non solo, ha strumentalizzato l’episodio dell’area di servizio di via Valle del Formale in sede di campagna elettorale per le Provinciali 2008, attribuendo alla Destra la responsabilità dell’ordinanza di chiusura del GPL; in realtà, analizzando in modo più attento le circostanze, emerge chiaramente che la responsabilità dell’accaduto è da attribuirsi esclusivamente all’evidente incapacità del medesimo che, per quanto sopra esposto, non è stato in grado di imprimere un indirizzo politico teso a mantenere un adeguato livello di sicurezza sul territorio, non ha inteso aprire un dialogo costruttivo con la Destra anche su questioni di fondamentale importanza e, come se non bastasse, in tutti questi anni, ha ostentato un atteggiamento di ridicola "onniscienza" se relazionato alle misere esperienze professionali maturate nel mondo del lavoro.
Nella fattispecie, la politica de La Destra, tesa a mettere in primo piano la sicurezza sul territorio e il benessere della popolazione, probabilmente, non ha riscosso il successo che meritava dalle urne, complice il processo di mistificazione messo in atto dal Sindaco tramite i costosi mezzi mediatici di cui si è avvalso. Siamo tuttavia fiduciosi che nel medio periodo il nostro modo di far politica restituirà i consensi perduti a causa di tale ignobile ed irresponsabile propaganda elettorale, poiché La Destra ha operato nell’interesse della collettività mentre il sig. Leodori per sé stesso, per la ristretta schiera di amici e parenti, lasciando al resto dei suoi elettori l’amarezza di promesse che il tempo sta già dimostrando mera propaganda elettorale prive di futuro.
Inoltre, teniamo a ribadire, che siamo decisamente più soddisfatti dell’avvenuta messa in sicurezza dell’area di servizio a beneficio dell’intera popolazione, piuttosto che qualche dozzina di consensi in più che ci avrebbero distrutto sia come politici che come uomini, qualora fosse accaduto qualcosa di spiacevole in corrispondenza dell’impianto di GPL a causa della superficialità e delle leggerezze dell’attuale Amministrazione.
Orbene, questa è la mediocre realtà politica che da quasi un decennio spadroneggia sul territorio comunale e con la quale La Destra è costretta a confrontarsi quotidianamente. L’esposto volto alla messa in sicurezza della colonnina del GPL in via Valle del Formale, costituisce una delle tante follie della gestione Leodori, ma purtroppo non è l’unica né costituisce un episodio isolato.
A scopo esplicativo, vale la pena rammentare, le generose indennità di posizione attribuite ad un ristretto numero di dipendenti comunali di cui l’Amministrazione non ha saputo neanche fornire riferimenti normativi consistenti tesi a legittimarne la validità, la farraginosa ed ingombrante Commissione Edilizia Comunale che, nonostante le varie richieste di chiarimento inoltrate da La Destra, non è tuttora chiaro né che compiti abbia né come si collochi nei confronti dello Sportello Unico per l’Edilizia, il nuovo tratta di strada realizzato in via Valle del Formale, tutt’oggi, sprovvisto di certificato di collaudo sebbene l’opera sia in esercizio dallo scorso ottobre 2007, l’opera di spartitraffico in località Valle Martella realizzata in modo difforme rispetto al progetto originario, il degrado in cui versa la Cappella in località Colle dei Frati nonostante la posizione ad alto rischio che occupa nei pressi delle scuole medie e del liceo scientifico, la confusionaria gestione del progetto “Centro di conferimento – Ecocentro” che dopo la frettolosa deliberazione di Consiglio volta all’esproprio di alcuni terreni localizzati ai confini del comune e relativa variante al PRG è già oggetto di ripensamento a seguito delle prime richieste di chiarimento inoltrate da La Destra sul progetto in questione.
Un ultimo accenno alla variante del PRG recentemente adottata in sede di consiglio e tesa a ridurre il vincolo cimiteriale di edificabilità; tale variante costituisce l’ennesimo atto di arroganza politica del sig. Leodori il quale, colpito da sindrome di onnipotenza, non intende risolvere i problemi tramite mediazione e dialogo tra le forze politiche presenti in ambito comunale, ma si impone con soluzioni superficiali ed approssimative, da quanto ci risulta illegali e, come tali infruttuose, sia per la collettività che per i pochi beneficiari della variante in questione.
Siamo certi che se il problema di che trattasi fosse stato affrontato in modo collegiale e con l’ausilio di specifiche e qualificate competenze tecniche, si sarebbe trovata una soluzione alternativa altrettanto efficace e legalmente inattaccabile che avrebbe risolto il problema, senza creare malintesi, dar adito ai dubbi e dissapori che tale forzatura politica ha inevitabilmente sollevato, evitando tra l’altro di creare ulteriori problemi sul territorio di cui ne pagheranno le conseguenze le future generazioni.
Di questi giorni stiamo esaminando le risposte rese dall’Amministrazione a seguito delle tante interrogazioni proposte da La Destra negli ultimi mesi. Le risposte, nella maggioranza dei casi, ricadono nel solito stereotipo ben collaudato dalla squadra Leodori: superficialità, approssimazione, arroganza, demagogia e copia & incolla. Abbiamo già iniziato a pubblicare le risposte e continueremo per i successivi mesi estivi. Purtroppo siamo costretti a procedere a rilento, poiché ciascuno di noi svolge una professione nella vita e nessuno fa di mestiere il "politico" a tempo pieno. Possiamo, dunque, solo dedicare i ritagli di tempo all’analisi politica della città; continuiamo tuttavia ad augurarci che le forze di centro-destra e, non solo, presenti sul territorio e desiderose di spazzare via il marciume che da anni governa il territorio, si decida a convergere in un progetto di ampio respiro teso a riportare la legalità e la giustizia al centro del paese.
Cons. Cav. Mario Procaccini
Gruppo “LA DESTRA “
Zagarolo.
Negli ultimi tempi la Destra a Zagarolo, suo malgrado, è stata costretta a rivolgersi alla Procura della Repubblica a seguito di dubbi comportamenti e reiterate omissioni da parte dell’Amministrazione Leodori. Siamo certi che se ci fosse stata disponibilità al dialogo ed alla collaborazione tutto ciò sarebbe stato evitato e si sarebbe addivenuto ad equi compromessi e/o soluzioni a salvaguardia del bene comune. Il Sindaco Leodori, invece, ha scelto la strada dello scontro politico senza alcuna apertura al dialogo fattivo e costruttivo, supportato peraltro da una maggioranza schiacciante e da una opposizione che da anni ha smarrito ruolo, obiettivi ed identità, finendo per diventare una sorta di "accessorio" al servizio del medesimo.
L’assoluta mancanza di dialogo da parte della maggioranza, l’arroganza politica dei suoi elementi di spicco e la sostanziale inerzia da parte dell’opposizione, ha costretto la Destra a rivolgersi alla Procura con il solo fine di fare chiarezza su questioni di interesse collettivo, di estrema importanza, nei confronti delle quali la maggioranza non ha intenso aprire un dialogo né confrontarsi in modo aperto e leale.
Ciò premesso, ci domandiamo a chi vanno attribuite le responsabilità politiche dei troppi comportamenti superficiali ed approssimativi che, frequentemente, hanno creato e, tuttora creano, ingiuste disparità tra la popolazione, pericoli per l’incolumità della stessa, nonché mediocre e dubbia gestione del patrimonio pubblico?
A titolo esplicativo, la responsabilità del distributore di carburante sito in via Valle del Formale va attribuita alla Destra che, dopo infruttuosi tentativi tesi ad identificare una soluzione con l’Amministrazione è stata costretta a rivolgersi alla Procura della Repubblica, oppure, all’incapacità amministrativa e gestionale del sig. Leodori che ha consentito o, quantomeno non ha ostacolato, l’apertura del distributore di GPL nell’area di servizio anzidetta, sebbene il progetto fosse in evidente difetto da un punto di vista della sicurezza?
Noi de La Destra siamo dispiaciuti per quanto accaduto, ma avendo come obiettivo prioritario la sicurezza sul territorio e, non avendo trovato forme di collaborazione con le altre forze politiche, non ci è rimasto che esporre i fatti alle preposte autorità giudiziarie con il solo e dichiarato obiettivo di evitare tragici eventi per la cittadinanza che nessuno poteva escludere come, peraltro, la successiva ordinanza sindacale di chiusura del GPL, negli orari di apertura del mercato settimanale, ha tangibilmente dimostrato.
Dunque a chi va attribuita la responsabilità politica di tale episodio? Al sig. Leodori che, in tanti anni di amministrazione politica non ha inteso esercitare le necessarie oltre che opportune forme di controllo, atte a scongiurare pericoli di impatto devastante, oppure, al movimento de La Destra che, dopo aver subito i consueti attacchi isterici in sede di consiglio comunale, si è limitata ad esporre i fatti alla Procura dimostrando, tra l’altro che, la preoccupazione più volte esternata e sempre sottovalutata o, peggio derisa dalla maggioranza, in concreto, costituiva un potenziale pericolo di enormi proporzioni per la popolazione, non esclusi i gestori dell’area medesima?
Peraltro, analizzando il problema da altra prospettiva, gli stessi gestori della stazione di carburante non possono ritenersi dei "privilegiati" della politica messa in atto da Leodori sul territorio; in effetti, se i lavori fossero stati eseguiti a regola d’arte, ovvero se i preposti uffici comunali avessero vigilato con la dovuta attenzione e fossero tempestivamente intervenuti al fine di far rispettare le varie normative in materia di sicurezza e, non solo, siamo certi che le numerose "leggerezze" commesse in fase di progettazione ed esecuzione della stazione sarebbero state evitate, consentendo al proprietario di contenere i costi di realizzazione, ottenere un’area di servizio completa, funzionale e sicura a tutto vantaggio del medesimo e della città di Zagarolo.
Insomma, da qualsiasi parte si analizzino i fatti, le responsabilità a carico dell’Amministrazione ed, in particolare del sig. Leodori, risultano evidenti e di difficile giustificazione considerando sia i mezzi e le risorse di cui dispone che l’ampio margine di manovra politica di cui gode in ambito consiliare, ma di cui si avvale in modo superficiale, complice il deprimente curriculum vitae il quale denota tangibilmente una preparazione professionale e lavorativa praticamente inesistente.
In sintesi, il sig. Leodori potrebbe tranquillamente avvalersi di competenze professionali di valenza nazionale o internazionale per la messa in sicurezza delle zone più critiche del territorio e per la progettazione di opere di significativa rilevanza e, non avrebbe certamente problemi nel far passare tale linea politica in sede di giunta o di consiglio, dal momento che gode di un supporto politico praticamente incondizionato. Di contro, il medesimo, preferisce circondarsi dei soliti quattro/cinque professionisti, nessuno dei quali in possesso di expertise di significativa rilevanza e qualcuno di questi neanche in possesso di titolo di laurea in ingegneria o architettetura, a cui vengono assegnati a turno i lavori di progettazione della maggior parte delle opere, non escluse quelle per cui sarebbe necessario tutt’altro livello di esperienza, competenza e professionalità.
Da qui l’origine dei pasticci del nuovo tratto di strada di via Valle del Formale, degli interminabili lavori di restauro a Palazzo Rospigliosi e di tante altre opere pubbliche la cui progettazione è stata affidata a professionisti privi dei necessari requisiti.
Siamo consapevoli che il sig. Leodori, e non solo, ha strumentalizzato l’episodio dell’area di servizio di via Valle del Formale in sede di campagna elettorale per le Provinciali 2008, attribuendo alla Destra la responsabilità dell’ordinanza di chiusura del GPL; in realtà, analizzando in modo più attento le circostanze, emerge chiaramente che la responsabilità dell’accaduto è da attribuirsi esclusivamente all’evidente incapacità del medesimo che, per quanto sopra esposto, non è stato in grado di imprimere un indirizzo politico teso a mantenere un adeguato livello di sicurezza sul territorio, non ha inteso aprire un dialogo costruttivo con la Destra anche su questioni di fondamentale importanza e, come se non bastasse, in tutti questi anni, ha ostentato un atteggiamento di ridicola "onniscienza" se relazionato alle misere esperienze professionali maturate nel mondo del lavoro.
Nella fattispecie, la politica de La Destra, tesa a mettere in primo piano la sicurezza sul territorio e il benessere della popolazione, probabilmente, non ha riscosso il successo che meritava dalle urne, complice il processo di mistificazione messo in atto dal Sindaco tramite i costosi mezzi mediatici di cui si è avvalso. Siamo tuttavia fiduciosi che nel medio periodo il nostro modo di far politica restituirà i consensi perduti a causa di tale ignobile ed irresponsabile propaganda elettorale, poiché La Destra ha operato nell’interesse della collettività mentre il sig. Leodori per sé stesso, per la ristretta schiera di amici e parenti, lasciando al resto dei suoi elettori l’amarezza di promesse che il tempo sta già dimostrando mera propaganda elettorale prive di futuro.
Inoltre, teniamo a ribadire, che siamo decisamente più soddisfatti dell’avvenuta messa in sicurezza dell’area di servizio a beneficio dell’intera popolazione, piuttosto che qualche dozzina di consensi in più che ci avrebbero distrutto sia come politici che come uomini, qualora fosse accaduto qualcosa di spiacevole in corrispondenza dell’impianto di GPL a causa della superficialità e delle leggerezze dell’attuale Amministrazione.
Orbene, questa è la mediocre realtà politica che da quasi un decennio spadroneggia sul territorio comunale e con la quale La Destra è costretta a confrontarsi quotidianamente. L’esposto volto alla messa in sicurezza della colonnina del GPL in via Valle del Formale, costituisce una delle tante follie della gestione Leodori, ma purtroppo non è l’unica né costituisce un episodio isolato.
A scopo esplicativo, vale la pena rammentare, le generose indennità di posizione attribuite ad un ristretto numero di dipendenti comunali di cui l’Amministrazione non ha saputo neanche fornire riferimenti normativi consistenti tesi a legittimarne la validità, la farraginosa ed ingombrante Commissione Edilizia Comunale che, nonostante le varie richieste di chiarimento inoltrate da La Destra, non è tuttora chiaro né che compiti abbia né come si collochi nei confronti dello Sportello Unico per l’Edilizia, il nuovo tratta di strada realizzato in via Valle del Formale, tutt’oggi, sprovvisto di certificato di collaudo sebbene l’opera sia in esercizio dallo scorso ottobre 2007, l’opera di spartitraffico in località Valle Martella realizzata in modo difforme rispetto al progetto originario, il degrado in cui versa la Cappella in località Colle dei Frati nonostante la posizione ad alto rischio che occupa nei pressi delle scuole medie e del liceo scientifico, la confusionaria gestione del progetto “Centro di conferimento – Ecocentro” che dopo la frettolosa deliberazione di Consiglio volta all’esproprio di alcuni terreni localizzati ai confini del comune e relativa variante al PRG è già oggetto di ripensamento a seguito delle prime richieste di chiarimento inoltrate da La Destra sul progetto in questione.
Un ultimo accenno alla variante del PRG recentemente adottata in sede di consiglio e tesa a ridurre il vincolo cimiteriale di edificabilità; tale variante costituisce l’ennesimo atto di arroganza politica del sig. Leodori il quale, colpito da sindrome di onnipotenza, non intende risolvere i problemi tramite mediazione e dialogo tra le forze politiche presenti in ambito comunale, ma si impone con soluzioni superficiali ed approssimative, da quanto ci risulta illegali e, come tali infruttuose, sia per la collettività che per i pochi beneficiari della variante in questione.
Siamo certi che se il problema di che trattasi fosse stato affrontato in modo collegiale e con l’ausilio di specifiche e qualificate competenze tecniche, si sarebbe trovata una soluzione alternativa altrettanto efficace e legalmente inattaccabile che avrebbe risolto il problema, senza creare malintesi, dar adito ai dubbi e dissapori che tale forzatura politica ha inevitabilmente sollevato, evitando tra l’altro di creare ulteriori problemi sul territorio di cui ne pagheranno le conseguenze le future generazioni.
Di questi giorni stiamo esaminando le risposte rese dall’Amministrazione a seguito delle tante interrogazioni proposte da La Destra negli ultimi mesi. Le risposte, nella maggioranza dei casi, ricadono nel solito stereotipo ben collaudato dalla squadra Leodori: superficialità, approssimazione, arroganza, demagogia e copia & incolla. Abbiamo già iniziato a pubblicare le risposte e continueremo per i successivi mesi estivi. Purtroppo siamo costretti a procedere a rilento, poiché ciascuno di noi svolge una professione nella vita e nessuno fa di mestiere il "politico" a tempo pieno. Possiamo, dunque, solo dedicare i ritagli di tempo all’analisi politica della città; continuiamo tuttavia ad augurarci che le forze di centro-destra e, non solo, presenti sul territorio e desiderose di spazzare via il marciume che da anni governa il territorio, si decida a convergere in un progetto di ampio respiro teso a riportare la legalità e la giustizia al centro del paese.
Cons. Cav. Mario Procaccini
Gruppo “LA DESTRA “
Zagarolo.
martedì 22 luglio 2008
Esposto denuncia - Certificato di Collaudo opere pubbliche
ESPOSTO DENUNCIAALLA PROCURA DELLA REPUBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Oggetto: opere pubbliche in esercizio nell’ambito del Comune di Zagarolo sprovviste del certificato di collaudo
Il sottoscritto Mario Procaccini, nato a Cautano (BN) in data 8/7/1950 e residente in via di Colle Prato Nuovo, n. 111 – 00039 Zagarolo, in qualità di Consigliere Comunale del Comune di Zagarolo, espone e denuncia quanto segue:
In data 17 giugno 2008 inoltrava richiesta al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Geom. Franco Pepe e per conoscenza all’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonella Bonamoneta, al Comandante della Polizia Locale, Aniello Nunziata e al Sindaco Daniele Leodori di Zagarolo, prot. n. 0013275, tesa a ottenere la certificazione di collaudo e la composizione della relativa commissione, ai sensi dell’art. 28 della L. 109/94 e degli artt. 187 e segg. del D.P.R. n. 554/99, per le seguenti opere pubbliche realizzate nell’ambito del territorio di Zagarolo:
1) Tratto di strada in via Valle del Formale nella zona antistante agli impianti sportivi;
2) Rotatoria in prossimità dell’incrocio stradale tra via di Sassobello e via Einaudi, in località Valle Martella;
In data 23 giugno 2008, lo scrivente, acquisiva presso la segreteria municipale del comune di Zagarolo, nota di risposta resa dal Geom. Franco Pepe, prot. n. 0013599 del 20.6.2008 per mezzo della quale il medesimo comunicava che, il certificato di collaudo del nuovo tratto di strada realizzato lungo via Valle del Formale è in corso di redazione da parte dell’Ing. Claudio Mirti, mentre per l’opera sita in località Valle Martella, dichiarava di aver già prodotto copia della documentazione richiesta in data 9.6.2006, prot. n. 0020553.
Lo scrivente, precisa che, in predetta documentazione non ha rinvenuto il certificato di regolare esecuzione che, doveva essere prodotto dal progettista dell’opera e, sulla scorta del quale il responsabile del procedimento, Geom. Franco Pepe, poteva e doveva effettuare le necessarie verifiche.
CONSIDERANDO CHE:
Il nuovo tratto di strada di via Valle del Formale, nella zona antistante agli impianti sportivi, è stato aperto alla circolazione stradale nello scorso ottobre 2007;
Il costo dell’opera in parola è stato di gran lunga superiore a € 500.000,00 e, conseguentemente, a mente del comma 3 dell’art. 23 del D. Lgs. 163/2006 (art. 28, L. 109/94) il certificato di collaudo non può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione reso dal direttore dei lavori;
Ai sensi dell’art. 28 della L. 109/94 e artt. Dal 187 al 210 del regolamento D.P.R n. 554/99 la mancanza del certificato di collaudo che attesta l’avvenuto collaudo dell’opera in questione, impossibilita l’ente locale comunale all’accertamento della conformità dell’opera rispetto ai patti contrattuali ed alle regole dell’arte. Pertanto in assenza di tale documentazione, non si comprende in base a quali criteri e normative di legge il preposto Ufficio comunale abbia potuto accertare la buona esecuzione dell’opera e liquidare il corrispettivo all’appaltatore;
La rotatoria realizzata in località Valle Martella, in prossimità dell’incrocio di via di Sassobello e via Einaudi è in esercizio da gennaio 2006, sebbene già a suo tempo fu oggetto di interrogazione da parte del sottoscritto, poiché realizzata in modo apparentemente difforme rispetto al progetto presentato dal Geom. Marano ed approvato dall’Amministrazione del Comune di Zagarolo;
L’importo corrisposto alla ditta appaltante per la rotatoria di Valle Martella è ben inferiore a € 500.000,00, quindi, nel caso specifico, a mente del comma 3 dell’art. 23 del D. Lgs. 163/2006, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione reso dal direttore lavori. Lo scrivente tuttavia evidenzia che nella documentazione fornita dal Geom. Franco Pepe, responsabile del procedimento in questione, tale documentazione non risulta presente.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il sottoscritto espone quanto sopra ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità amministrative e penali in cui si ritenga possa essere incorso il funzionario responsabile dello svolgimento del procedimento in parola, della relativa istruttoria e della decisione conclusiva. In particolare, lo scrivente, non riuscendo ad ottenere informazioni rassicuranti circa lo stato dei collaudi per le opere pubbliche in oggetto né dal responsabile del procedimento Geom. Franco Pepe, né dall’Assessore ai Lavori Pubblici Antonella Bonamoneta (la quale condivide uno Studio Tecnico Commerciale con il Geom. Sandro Marano), né dal Sindaco Daniele Leodori si trova, suo malgrado, costretto a richiedere se, nei fatti esposti in narrativa, si ravvisino inadempienze e mancate verifiche che possano mettere a rischio la pubblica incolumità.In particolare, lo scrivente, chiede di verificare se per le opere in parola, non esistano i presupposti per chiuderle al pubblico uso non avendo potuto il responsabile del procedimento, Geom. Franco Pepe, aver effettuato la necessaria verifica tesa ad accertare la buona esecuzione dell’opera, ai sensi degli articoli di legge richiamati in premessa, in quanto sprovvisto della necessaria documentazione di collaudo.Il sottoscritto a norma degli artt. 90 e 408 C.P.P. chiede di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione da parte del P.M.
Cons. Cav. Mario ProcacciniSi allegano alla presente copia della seguente documentazione:
1) Richiesta tesa ad ottenere i certificati di collaudo per le opere in questione;
2) Risposta resa dal Geom. Franco Pepe, responsabile area Lavori Pubblici e Commercio del Comune di Zagarolo;
3) Documentazione resa dal Geom. Franco Pepe in data 20.6.2006
venerdì 18 luglio 2008
Consegna "composter" a domicilio per la differenziazione e smaltimento dell'umido
Amici, mi risulta che da qualche tempo vengono consegnati a domicilio degli appositi contenitori denominati "composter" che servono per la differenziazione e lo smaltimento dell'umido (rifiuti derivanti da prodotti di origine animale o vegetale come avanzi di cibo, verdure, fiori e frutta ed ogni altro materiale organico degradabile) per la produzione domestica di terriccio fertilizzante.
Vi chiedo se qualcuno di voi ha ricevuto tali composter, chi ve li ha consegnati nelle vostre case (ad es. impiegati comunali, personaggi politici locali, personale dell'ASP, ecc.), vi è stato richiesto un contributo per averli o sono stati consegnati gratuitamente, se avete ricevuto adeguate spiegazioni per l'uso e, se per ottenerli, avete inoltrata apposita domanda presso gli Uffici Comunali oppure vi sono stati consegnati senza averne mai fatto richiesta.
Alcuni amici hanno già segnalato in questo blog di aver ricevuto tali "composter" presso le proprie abitazioni consegnati direttamente dall'assessore Saracini e di aver speso 10 euro per l'acquisto.
Vi sarei particolarmente grato se rilasciaste qualche commento su questa vicenda in modo da fare chiarezza in ambito comunale anche su questa questione.
Un caro saluto
Cons. Cav. Mario PROCACCINI
domenica 13 luglio 2008
NOTA SULLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con una sentenza depositata il 3 marzo 2008, fa il punto sulla possibilità di affidamento “in house”.Con la pronuncia in commento, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato interviene nella delicata materia concernente i presupposti che legittimano gli affidamenti di un appalto secondo lo schema dell’in house providing, ovvero di quel fenomeno di “autoproduzione” di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione che, in sostanza, acquisisce un bene o un servizio attingendoli all’interno della propria compagine organizzativa, senza ricorrere al mercato tramite gara (così detta esternalizzazione).In merito, è noto che la giurisprudenza, sia comunitaria che nazionale, ha più volte sottolineato che il ricorso a siffatto istituto possa ritenersi consentito solo in presenza di talune specifiche condizioni.In particolare, è stato affermato che un legittimo affidamento “in house” possa aver luogo solo qualora l’ente affidante eserciti sulla società affidataria un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e la seconda realizzi la parte più importante della propria attività verso l’ente o gli enti che la controllano (C. giust. CE, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal).Unicamente in presenza degli elementi rappresentati dal “controllo analogo” e dalla “destinazione prevalente dell`attività”, infatti, la società affidataria può essere qualificata come una “derivazione”, o una longa manus, dell’ente affidante, talché la gestione dell’appalto o del servizio pubblico ad essa affidato appare, in qualche misura, riconducibile allo stesso ente affidante ovvero ad una sua articolazione.In questo quadro, invero, interviene la sentenza in commento, per evidenziare anzitutto che la sussistenza del “controllo analogo” è da ritenersi esclusa in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato, dal momento che la partecipazione, sia pure minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una società, alla quale partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare su detta società un controllo assimilabile a quello che essa svolge sui propri servizi (in termini, cfr anche C. giust. CE: sez. II, 19 aprile 2007, C-295/05, Asociacion de Empresas Forestales c. Transformacion Agraria SA (TRASGA); 21 luglio 2005, C-231/03, Consorzio Corame; 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2006, n. 4440).Ma i giudici di Palazzo Spada si spingono oltre, precisando altresì che la partecipazione pubblica totalitaria, se necessaria, non è tuttavia sufficiente, essendo altresì indispensabile la presenza di taluni penetranti strumenti di controllo da parte dell’ente, ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto civile, così sintetizzabili:
a) lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati;
b) il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all’ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale;
c) l’impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che renda precario il controllo dell’ente pubblico e che risulterebbe, tra l’altro: dall’ampliamento dell’oggetto sociale; dall’apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall’espansione territoriale dell`attività della società a tutta l’Italia e all’estero;
d) le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante. La pronuncia in esame, pertanto, merita attenzione in quanto, nel ribadire che la modalità di affidamento “in house” comporta una sostanziale limitazione al principio di libera concorrenza, ne delimita ulteriormente le condizioni legittimanti, riaffermando altresì la necessità che la loro interpretazione sia sempre in senso restrittivo.
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