venerdì 29 gennaio 2010
mercoledì 27 gennaio 2010
martedì 26 gennaio 2010
lunedì 25 gennaio 2010
O SARACINO OTTIMA CANZONE NAPOLETANA!
http://marioprocaccini.blogspot.com/2010/01/chi-amministra-ha-minestra.html
O Saracino bellissima canzone Napoletana - Peccato però che o SARACINO di Zagarolo ce l'ha messa tutta per cercare di ridurre Zagarolo come Napoli..... Del resto anche a Napoli governa il centro SINISTRA!
O Saracino bellissima canzone Napoletana - Peccato però che o SARACINO di Zagarolo ce l'ha messa tutta per cercare di ridurre Zagarolo come Napoli..... Del resto anche a Napoli governa il centro SINISTRA!
domenica 24 gennaio 2010
ELEZIONI ZAGAROLO 2010!
sabato 23 gennaio 2010
«I GUFI SONO SERVITI»
REGIONALI, BUONASORTE (LA DESTRA):
«I GUFI SONO SERVITI»
(OMNIROMA) Roma, 23 gen -
«La Destra c'è e si è stretta questa mattina intorno al segretario Storace con grande passione e con una partecipazione popolare inaspettata. Renata Polverini è stata accolta con centinaia di bandiere al vento e con militanti che hanno interrotto decine di volte i discorsi degli oratori con le lacrime agli occhi. I gufi, provenienti da molte parti, sono serviti. La Federazione Romana de La Destra e di Gioventù Italiana esprime grande soddisfazione e ringrazia tutta la classe dirigente per aver saputo organizzare un'apertura di campagna elettorale all'insegna della partecipazione, della passione e dell'impegno civico».
Lo dichiara in una nota Roberto Buonasorte, segretario del Partito La Destra di Roma e Provincia.
red 231620 gen 10
FINE DISPACCIO
________________________________________________
REGIONALI: BUONASORTE (LA DESTRA),
SODDISFAZIONE PER APERTURA CAMPAGNA POLVERINI
= Roma, 23 gen. - (Adnkronos) -
«La Destra c'è e si è stretta questa mattina intorno al segretario Storace con grande passione e con una partecipazione popolare inaspettata. Renata Polverini è stata accolta con centinaia di bandiere al vento e con militanti che hanno interrotto decine di volte i discorsi degli oratori con le lacrime agli occhi. I gufi, provenienti da molte parti, sono serviti». Lo dichiara in una nota Roberto Buonasorte, segretario del Partito La Destra di Roma e provincia. «La Federazione Romana de La Destra e di Gioventù Italiana esprime grande soddisfazione - continua Buonasorte - e ringrazia tutta la classe dirigente per aver saputo organizzare un'apertura di campagna elettorale all'insegna della partecipazione, della passione e dell'impegno civico».
(Ana/Zn/Adnkronos) 23-GEN-10 17:35 NNN
FINE DISPACCIO
«I GUFI SONO SERVITI»
(OMNIROMA) Roma, 23 gen -
«La Destra c'è e si è stretta questa mattina intorno al segretario Storace con grande passione e con una partecipazione popolare inaspettata. Renata Polverini è stata accolta con centinaia di bandiere al vento e con militanti che hanno interrotto decine di volte i discorsi degli oratori con le lacrime agli occhi. I gufi, provenienti da molte parti, sono serviti. La Federazione Romana de La Destra e di Gioventù Italiana esprime grande soddisfazione e ringrazia tutta la classe dirigente per aver saputo organizzare un'apertura di campagna elettorale all'insegna della partecipazione, della passione e dell'impegno civico».
Lo dichiara in una nota Roberto Buonasorte, segretario del Partito La Destra di Roma e Provincia.
red 231620 gen 10
FINE DISPACCIO
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REGIONALI: BUONASORTE (LA DESTRA),
SODDISFAZIONE PER APERTURA CAMPAGNA POLVERINI
= Roma, 23 gen. - (Adnkronos) -
«La Destra c'è e si è stretta questa mattina intorno al segretario Storace con grande passione e con una partecipazione popolare inaspettata. Renata Polverini è stata accolta con centinaia di bandiere al vento e con militanti che hanno interrotto decine di volte i discorsi degli oratori con le lacrime agli occhi. I gufi, provenienti da molte parti, sono serviti». Lo dichiara in una nota Roberto Buonasorte, segretario del Partito La Destra di Roma e provincia. «La Federazione Romana de La Destra e di Gioventù Italiana esprime grande soddisfazione - continua Buonasorte - e ringrazia tutta la classe dirigente per aver saputo organizzare un'apertura di campagna elettorale all'insegna della partecipazione, della passione e dell'impegno civico».
(Ana/Zn/Adnkronos) 23-GEN-10 17:35 NNN
FINE DISPACCIO
domenica 17 gennaio 2010
sabato 16 gennaio 2010
finalmente a zagarolo hanno capito a cosa servono i cassonetti!!
CODICE DELLA STRADA: AFFISSIONI IN GENERALE.
E' indispensabile tenere presente che sono egualmente puniti, ai sensi del comma 11, sia le violazioni all’articolo 23 che agli articoli del Regolamento, rubricati dal n. 47 al 59. In tali articoli vengono anche illustrate le caratteristiche delle varie tipologie di mezzi pubblicitari. In questo comma, sono comprese anche le violazioni descritte nel T.U. D.Lgs. 42 del 22/01/2004 sui beni Culturali, quelle del regolamento comunale sulle pubbliche affissioni e pubblicità (D.Lgs. 507/93) e quelle residue della normativa edilizia (D.Lgs. 380/2001).
Il legislatore ha voluto eliminare la responsabilità solidale di chi da incarico per le affissioni elettorali e sanzionare soltanto chi materialmente esegue l’affissione se viene colto sul fatto. Con l'abrogazione del comma 13 quinquies ad opera della Legge Finanziaria 2007, (Legge 296 del 27/12/2006 pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12 S.O. n.244) riprende vigore la normativa precedente, che sanziona anche il soggetto "pubblicizzato" sui manifesti anche nel caso di mancata contestazione immediata nei confronti del trasgressore.
domenica 10 gennaio 2010
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2010 "ZAGAROLO"
La DESTRA Zagarolo, nel contesto delle prossime elezioni amministrative Comunali, si era dichiarata disponibile alla partecipazione coesa all'interno della PDL,nel pieno rispetto degli indirizii politici nazionali.
A tuttoggi,i responsabili locali della PDL,pur avendo effettuato numerose riunioni, non hanno convocato LA DESTRA:
PERTANTO
riscontrato chiaramente che non c'è alcuna volontà di coalizione,LA DESTRA, si rivolge a tutti i cittadini,di qualsiasi idea politica,che vogliano partecipare in forma attiva alla prossima tornata elettorale per restituire ZAGAROLO ai cittadini stessi e non ai soliti politicanti che credono che il comune sia di loro esclusivo dominio.
LA LISTA elettorale sarà compilata con chiunque voglia condividere con noi il progetto di rinnovamento totale nella massima trasparenza e legalità, all'insegna di una lista civica:
Ricordando che i tempi sono molto stretti, si prega voler dare il proprio riscontro.
Telefono 3313625583.
Il segretario territoriale
Claudia Durante.VALLE MARTELLA
Il segretario territoriale
Novelli Stefano -Zagarolo
Il segretario Politico Comunale
Cons. Procaccini Mario.
A tuttoggi,i responsabili locali della PDL,pur avendo effettuato numerose riunioni, non hanno convocato LA DESTRA:
PERTANTO
riscontrato chiaramente che non c'è alcuna volontà di coalizione,LA DESTRA, si rivolge a tutti i cittadini,di qualsiasi idea politica,che vogliano partecipare in forma attiva alla prossima tornata elettorale per restituire ZAGAROLO ai cittadini stessi e non ai soliti politicanti che credono che il comune sia di loro esclusivo dominio.
LA LISTA elettorale sarà compilata con chiunque voglia condividere con noi il progetto di rinnovamento totale nella massima trasparenza e legalità, all'insegna di una lista civica:
Ricordando che i tempi sono molto stretti, si prega voler dare il proprio riscontro.
Telefono 3313625583.
Il segretario territoriale
Claudia Durante.VALLE MARTELLA
Il segretario territoriale
Novelli Stefano -Zagarolo
Il segretario Politico Comunale
Cons. Procaccini Mario.
SICUREZZA SUL TERRITORIO " IMMIGRAZIONE"
CONSIGLIO COMUNALE ZAGAROLO
IL CONSIGLIERE PROCACCINI
SICUREZZA SUL TERRITORIO
L'immigrazione è stato sempre un processo negativo fin dalla storia. Il nostro paese sta attraversando un periodo dove l'immigrazione ha avuto, grazie all'incoscienza di molti, l'assoluta autonomia. I fatti che sono accaduti a Rosarno sono la prova che tutto questo buonismo sta rovinando la nostra società e ha messo in gioco la sicurezza di tutti noi.
Non basta dire che "abbiamo" sbagliato con tutta questa tolleranza, bisogna intervenire tempestivamente.
Il nostro paese non conosce il detto: "meglio intervenire che curare", no, prima accogliamo tutti questi immigrati, poi li lasciamo demolire un intero paese e poi li rimbarchiamo.
Bisogna intervenire ora e con maniere dure, basta con la tolleranza, al diavolo le buone maniere.
Il popolo non deve solo pagare le tasse e votare, deve anche sperare in un futuro migliore, e se serve intervenire prima che sia troppo tardi. Si devono chiudere le frontiere e si deve pensare al nostro popolo, alla nostra gente, alle nostre famiglie.
Miglioriamo la nostra situazione sociale ed economica e facciamo in modo che l'Italia ritorni di nuovo la nostra Italia.
Che futuro abbiamo? Quale sarà la sorte del nostro paese? Mettiamoci una mano sulla coscienza e ammettiamo che abbiamo sbagliato ha dare fiducia a TUTTI questi politici "bamboccioni".
Prima o poi tutti insieme ci riprenderemo la nostra Italia e tutti quelli che non ci hanno tutelati fino ad ora capiranno che il loro tempo è finito, si cambia aria, si cambia vita!
Il segretario territoriale
Claudia Durante.VALLE MARTELLA
Il segretario territoriale
Novelli Stefano -Zagarolo
Il segretario Politico Comunale
Cons. Procaccini Mario.
IL CONSIGLIERE PROCACCINI
SICUREZZA SUL TERRITORIO
L'immigrazione è stato sempre un processo negativo fin dalla storia. Il nostro paese sta attraversando un periodo dove l'immigrazione ha avuto, grazie all'incoscienza di molti, l'assoluta autonomia. I fatti che sono accaduti a Rosarno sono la prova che tutto questo buonismo sta rovinando la nostra società e ha messo in gioco la sicurezza di tutti noi.
Non basta dire che "abbiamo" sbagliato con tutta questa tolleranza, bisogna intervenire tempestivamente.
Il nostro paese non conosce il detto: "meglio intervenire che curare", no, prima accogliamo tutti questi immigrati, poi li lasciamo demolire un intero paese e poi li rimbarchiamo.
Bisogna intervenire ora e con maniere dure, basta con la tolleranza, al diavolo le buone maniere.
Il popolo non deve solo pagare le tasse e votare, deve anche sperare in un futuro migliore, e se serve intervenire prima che sia troppo tardi. Si devono chiudere le frontiere e si deve pensare al nostro popolo, alla nostra gente, alle nostre famiglie.
Miglioriamo la nostra situazione sociale ed economica e facciamo in modo che l'Italia ritorni di nuovo la nostra Italia.
Che futuro abbiamo? Quale sarà la sorte del nostro paese? Mettiamoci una mano sulla coscienza e ammettiamo che abbiamo sbagliato ha dare fiducia a TUTTI questi politici "bamboccioni".
Prima o poi tutti insieme ci riprenderemo la nostra Italia e tutti quelli che non ci hanno tutelati fino ad ora capiranno che il loro tempo è finito, si cambia aria, si cambia vita!
Il segretario territoriale
Claudia Durante.VALLE MARTELLA
Il segretario territoriale
Novelli Stefano -Zagarolo
Il segretario Politico Comunale
Cons. Procaccini Mario.
mercoledì 6 gennaio 2010
lunedì 4 gennaio 2010
RELAZIONE TECNICA SULLA VARIANTE AL P.R.G. COMUNE DI ZAGAROLO
AUGURO CHE QUESTA RELAZIONE CHE PUBBLICO SIA DI AIUTO AGLI ADDETTI AI LAVORI:
Relazione
Gli atti trasmessi dal Comune di Zagarolo sono stati esaminati dal Comitato Regionale per il Territorio nella seduta del 30 Marzo 2006 esprimendo parere favorevole ed inserendo d’ufficio le modifiche. Sono state inviate al Comune in data 27/05/2006 con numero di protocollo del comune n. 83637 al fine di permettere allo stesso di deliberare entro 90 giorni le proprie controdeduzioni al riguardo rispedendole dopo la pubblicazione oppure se entro i 90 giorni nessuna risposta verrà data agli uffici Regionali, le stesse si intenderanno accettate.
Entriamo nel merito della relazione
Le premesse vogliono fare una cronistoria delle premesse della Variante di Piano con le delibere varie succedute e un elenco di atti ad esse allegate.
La Regione Lazio ha anche acquisito pareri per esprimere le sue deduzioni sulla variante, i pareri espressi hanno anche inserito delle modifiche al piano che enunceremo di seguito.
Uso civico
Parere favorevole con nota prot. N. 11114/D3/06 del 06/002/2003 formulando specifiche condizioni, che saranno oggetto di apposito articolo ed integrazione delle NTA della variante a salvaguardia delle aree di demanio civico.
Art. 13 L64/74 (sulla sismica)
Ha espresso parere favorevole con nota AM/165415 del 18/12/2001
Usl
Parere favorevole con nota n. 4590/B1 del 18/10/2002
Osservazioni presentate
In segreteria sono state presentate un totale di 91 osservazioni oggetto di controdeduzioni formulate con Delibera di Consiglio n. 53 del 27/07/2002.
Inquadramento territoriale
(………quello presentato alla variante)
Vincoli
I vincoli paesaggistici specifici emanati ai sensi della L. 1497 del 1939di cui all’art. 139 del DL 42 del 2004:
D.M. 05/07/1971 Zagarolo e zone circostanti;
D.M. 01/02/1971 Zagarolo via Predestina e Colli Pallavicini.
Altri vincoli:
corsi d’acqua pubblico denominato “Fosso Gozzano”:
corsi d’acqua pubblico denominato “Fosso Scalette”;
corsi d’acqua pubblico denominato “Fosso Mole di Corcolle”;
corsi d’acqua pubblico denominato “Fosso Riserano”;
Territori coperti da foreste e da boschi.
Nuclei Abusivi
(…descrizione cronologica delle individuazione dei nuclei abusivi da parte dell’Amministrazione comunale)
Considerazioni ed indirizzo progettuale del piano
Il vigente PRG venne approvato dalla D.G.R. n. 2 del 11/05/1982, la presente variante è stata adottata dal comune con Delibera C.C n. 56 del 29/12/2000.
Il nuovo strumento si è reso necessario a seguito della nuova formazione del Comune di San Cesareo avvenuto a scorporo dell’originario territorio del Comune di Zagarolo.
La variante in esame ha pertanto il compito di aggiornare ed adeguare il PRG ridefinendo il nuovo assetto urbanistico dell’attuale territorio comunale con previsione di area per l’edilizia, si pubblica che privata, dei nuovi insediamenti artigianali e di servizio generale per consentire un nuovo sviluppo socio economico del territorio.
Dallo stato di fatto si rileva una diffusa trasformazione edilizia con localizzazione indifferenziata a seguito di vari fattori quale lo sviluppo abusivo della periferia di Roma, le presenze del territorio di importanti infrastrutture quale la stazione ferroviaria ed i due tracciati autostradali, la presenza di una frammentazione della campagna dando ad uso residenziale legittimo o illegittimo dei cosiddetti “tinelli” per l’uso agricolo del fondo.
Il progettista del piano ha definito gli elementi costitutivi del nuovo piano come di seguito:
• Individuazione delle linee di riassetto territoriale a seguito di una valutazione attenta delle esistenze:
• Definizione di prevedibili funzioni complesse in grado di potenziare e sviluppare quale la stazione ferroviaria come porta virtuale di accesso al territorio in quanto punto di partenza delle relazioni con Roma;
• Assegnare all’area in località Corzano una utilizzazione sovracomunale in quanto ai confini con il territorio di Roma:
• Riordino delle attività produttive, una in prossimità del centro storico e l’altra in prossimità della S.S.155 per Palestrina:
• Valutazione delle specifiche richieste per attività produttive da parte dei singoli privati.
Analisi dei caratteri demografici
Dai dati riportati in tabella risulta evidenziato il progressivo aumento della popolazione la cui percentuale di incremento risulta nell’arco dell’ultimo decennio superiore al 30%.
Analisi del patrimonio edilizio
Il patrimonio edilizio, come evidenziato nella relazione, aumentato del 30% nel decennio 1981/1991, risultaalla data del 1991 costituito da n.4651 abitazioni per n.3468 famiglie.
Dalle suddette abitazioni il 27% pari a 1240 non risultano occupate.
(vedi tabella riassuntiva)
Dimensionamento del piano
I dati definiscono una cubatura stimata complessiva da realizzare pari a 502.195 mc.
Tale cubatura avendo il progettista attribuito un parametro di 135 mc/ab, porterebbe un incremento calcolato di 3791 abitanti. Riconducendo tale dato a 100 mc/ab come prescritto dal Dm 1444 del 1968 gli abitanti risulterebbero di 5022 e comunque contenuti nell’ipotesi di fabbisogno (che è di 5895 abitanti).
Però viene rilevato che nella cubatura abitativa complessiva calcolata dal progettista non risultano inserite le volumetrie relative al nucleo abusivo di Valle Martella, nonché quelle aggiuntive derivanti dall’accoglimento di numerose osservazioni di diverse sottozone della variante.
Per la zona Valle Martella si stima una cubatura aggiuntiva di 150.000 mc mentre per le osservazioni una cubatura di 110.000 mc. Pertanto complessivamente la nuova cubatura di incremento risulterebbe di 762.000 mc, corrispondente a 7620 abitanti da insediare e pertanto superiore a quella prevista pari a 5895 abitanti.
Al fine di ricondurre il giusto incremento volumetrico nella presente variante, si è proceduto a correzione d’ufficio in ciascuna sottozona.
1) Centro storico zona “A”
(………………)
In merito alla zona “A”, si ritiene che:
Prima dell’approvazione di un piano di recupero del centro storico siano consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il piano di recupero potrà meglio definire le effettive e complessive esigenze di trasformazione edilizia
2) Zona “B” mantenimento e di integrazione delle volumetrie esistenti e di completamento dei nuclei edilizi.
(………………)
la zona B si articola in due sottozone
In merito alla sottozona “B1”, si ritiene che:
si prescrive che le stesse vengano classificate “B1 Aree edificate sature” prescrivendo la soppressione delle norme in deroga che consente di sopraelevare costruzioni esistenti o procedere alla loro demolizione e ricostruzione per realizzare edifici la cui altezza sia allineata a quelli degli edifici aderenti e fino ad un massimo di tre piani complessivi compreso l’esistente
Inoltre la Regione esclude da tale sottozona le seguenti aree: aree introdotte dall’osservazione n.7 classificandola come sottozona C4; area a forma triangolare posta a Nord della B1 a confine con la F3.2 classificandola come C4.c
In merito alla sottozona “B2”, si ritiene che per la B2.1a e B2.1c le aree vengano ricondotte a zona agricola E per i motivi di: inadeguatezza della normativa prevista; in considerazione delle ulteriori volumetrie già edificate su aree limitrofi della stessa proprietà.
In conseguenza della riconduzione a zona agricola delle aree ricadenti in tali sub ambiti, vengono respinte le osservazioni accolte dal Comune con Delibera di C.C. n. 53 del 22.07.2002.
Non vengono ricondotte invece a zona agricola ma assumeranno i sub ambiti B2.1b i comparti:
• Due comparti in località Mainello;
• Sub ambito in località Colle del Pero;
• Sub ambito Vigna Santa Apollara
Per il sub ambito B2.1b, di completamento dell’edificato di tipo areale
Per il sub ambito B2.2 di insediamenti estesi e consolidati:
le aree interessate ai suddetti ambiti risultano come nuclei edilizi sorti spontaneamente, realizzati da numerose abitazioni sorte abusivamente, tali aree sono sprovvisti delle opere di urbanizzazione primaria, nonché degli standard urbanistici relativi ai servizi pubblici , cosi si ritiene che l’attuazione degli interventi edilizi ricadenti avvengano tramite approvazione di Piani di Recupero ai sensi della L.R. 28/80 predisposti da consorzi dei proprietari dei singoli comparti con indici meglio specificati nelle note inviate dalla Regione Lazio dimensionando i Piani di Recupero considerando le volumetrie esistenti ed in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del DM 1444 del 1968
e inoltre sempre in riferimento del sub ambito B2.1b si prescrive che le aree ricadenti nei seguenti sub ambiti:
• Colle Lungo;
• Colle Massimo;
• Colle dell’Uliveto
siano ricondotte a zona agricola in quanto le stesse non risultano avere le caratteristiche di nuclei abusivi
in riferimento invece al sub ambito B2.2 si prescrive che:
dal comprensorio denominato Prato Rinaldo sia detratta la superficie delle zone inserite in aree a tutela derivanti dalla Carta Idoneità Territoriale individuate nella planimetria allegata al parere della Regione Lazio;
il comprensorio denominato Vallecchia sia ricondotto a zona Agricola non risultando avere le caratteristiche di nucleo consolidato. Per analoghe considerazioni non si ritiene accogliere l’emendamento n. 5.
Per le osservazioni accolte dal Comune nella Delibera C.C. n. 53 del 22/07/2002 riferite si sub ambiti 2B.1b, 2B.1c, B2.2 si debbano ritenere respinte per motivi di ritenere tali aree appartenenti a territori per lo più integre e per la volumetria che nascerebbe di circa 100.000 mc corrispondenti a circa 1000 abitanti non valutata nel dimensionamento del piano.
3) Zone “C”: di formazione di insediamenti edilizi strutturati
(………………)
In merito alle zone “C”, si ritiene:
Sottozona C1
Dalle analisi eseguite si ritiene di confermare il ricorso a Piani attuativi limitatamente all’ambito delle sottozone ricadenti nella località Palazzuola – Colle della Noce in quanto privi di opere di urbanizzazione primaria e nel quale è prevista una nuova strada di PRG che ridisegna l’intero comprensorio con indici urbanistici meglio evidenziati nella relazione della Regione Lazio, mentre potrà essere completata l’edificazione, con le esclusioni di seguito elencate relativamente sia nell’ambito della zona C1, ricadenti nella collina del versante a nord est del centro storico tra la strada comunale denominata Palombarese sia nell’ambito della collina del versante sud ovest sulla strada Colle Villa – Colle Magnano. Dalle sotto zone C1 denominate Palazzuola e Colle della noce vengono stralciate alcune aree delimitate ricadenti nel vigente PTP n.9 in zone classificate ZA/12 “Fascia di rispetto lungo i fossi ed i corsi d’acqua” riconducendo tali aree a zona agricola E
Per gli ambiti della zona C1 lungo la strada Palombarese e della strada Colle Villa – Colle Magnano in zone meglio specificate nel parere della Regione Lazio lungo le vie Colle Villa – Colle Magnano saranno escluse dall’edificabilità e ricondotte a zona agricola E per motivi conservativi di specifici valori ambientali. Per tale motivazione viene respinto anche l’emendamento n.6 introdotto con delibera C.C n.56 del 29/12/2000. Nella zona ricadente nella collina versante nord est del centro storico, lungo la strada Palombarese dovranno classificarsi come sub ambiti C4 con parametri meglio specificati nella relazione della Regione Lazio.
Sottozona C2 Edilizia Residenziale Pubblica:
Ricondurre nella zona C1 l’area riconducibile al Paino di Zona del comparto in località Colle del Barco.
Sottozona C3
Riscontrato che il piano non provveduto a considerare il peso urbanistico riguardante il nucleo abusivo del vasto territorio in località Valle Martella inserendo lo stesso nella zona C2 senza attribuire alcun parametro Urbanistico – Edilizio ma facendo solo riferimento ad un piano di recupero redatto ai sensi della L.R. 28/8, si è ritenuto riclassificare il suddetto comprensorio come sub ambito B2.2a. La Regione ha attribuito il peso urbanistico di residua edificabilità in 130.000 mc pertanto il Comune dovrà provvedere a definire il Piano di Recupero apportando ai parametri tecnici urbanistici tutte quelle modifiche necessarie a contenere le previsioni di completamento nel peso urbanistico sopra indicato. A tal fine, riscontrato che la Variante Speciale di Valle Martella ha attribuito per il calcolo degli abitanti insediati in rapporto alle volumetrie residenziali esistenti il parametro 166 mc/abitante, si ritiene che nelle norme tecniche di attuazione del Piano di Recupero da rielaborare, qualora rimanga fermo questo parametro, sia inserita una norma che prescrive le volumetrie esistenti non potranno in futuro essere oggetto di successivi interventi di ristrutturazione che prevedano l’incremento di nuove unità abitative.
La Regione determinerà in merito alla Variante Speciale giacente presso gli Uffici.
4) Zona “D” Insediamenti Produttivi
(………………)
In merito alla zona “D”, si ritiene che:
Sottozona D1:
debbano essere escluse dall’area di tale sottozona la parte ricadente ai margini del comparto a confine con la zona agricola del territorio comunale e con il territorio del comune di Palestina situata a Nord est, nonché l’area situata a confine con la S.P. 155 in quanto aree già parzialmente interessate a compromessi di edificabilità di tipo residenziale che agricolo, le quali non consentirebbero un corretto sviluppo dell’area produttiva.
A seguito delle suddette esclusioni l’area della sottozona D1 risulterà ricondotta ad una superficie minore e la restante area individuata sopra ricondotta a zona agricola E. Nella esclusione resterà anche l’area inserita a seguito all’emendamento n. 4 approvata con la Delibera C.C. 56 del 29/12/2000
Inoltre si prescrive che la destinazione d’uso dei fabbricati da realizzare in tale zona dovrà essere esclusivamente di tipo artigianale con possibilità di commercializzare i prodotti derivanti dalla specifica attività artigianale svolta, mentre la destinazione per interventi di attività di tipo industriale e commerciale verrà localizzata nella sottozona I2 in Loc. Corsaro
In merito alla sottozona D2:
Vengono stralciate le aree a seguito del Piano paesistico riconducendolo a zona agricola E. Tale stralcio riguarda anche le zone non ricadenti al piano paesistico risultando zone di valore paesaggistico.
A seguito di tale stralcio vengono a configurarsi tre aree su ciascuna dei quali ricadono dei fabbricati con destinazione d’uso commerciale che possono essere classificati come trasformazione a carattere puntuale, pertanto si ritiene di riclassificare le suddette tre aree come sottozona D4 con delle prescrizioni restrittive meglio evidenziate nella relazione Regione Lazio. In conseguenza di ciò viene ablata la normativa della sottozona D2
Sottozona D3:
Si concorda quello previsto nel piano
Sottozona D4
Si puntualizza che la destinazione urbanistica di zona prevista nella Variante, non costituisce in alcun modo la sanatoria degli immobili. Per i singoli interventi si prescrive che venga accertata la legittimità o legittimazione delle costruzioni e delle specifiche destinazioni d’uso nei singoli interventi produttivi di carattere puntuale con previsione degli standard urbanistici del DM 1444 del 1968
5) Zona “E” Zona agricola
(………………)
6) Zona “F” Attrezzature a servizi di interesse generale
(………………)
In merito alla zona “F”, si ritiene che:
Sottozona F3.1 Verde pubblico attrezzato
La sottozona su indicata risulta individuare una vasta area situata nella Valle del Formale, riscontrato che parte di tale area risulta costituita da area boschiva, fortemente scoscesa e di fatto inutilizzabile, le suddette aree boscate devono essere ricondotte a zona agricola vincolata.
Sottozona F3.2 Impianti sportivi pubblici
Le aree previste dal piano risultano ricadenti in zona ZA/12 ”Fasce di rimboschimento lungo i fossi ed i corsi d’acqua, tali aree devono essere ricondotte a zona agricola vincolata.
Per la sottozona F4 si introducono dei parametri meglio specificati nella relazione Regione Lazio
7) Zona “G” Attrezzature turistiche ricettive
(………………)
In merito alla zona “G1 e G2” vengono riportate le analoghe prescrizioni della zona D4.
In merito alla sottozona G2.3 che prevede una nuova edificazione si prescrive che siano rispettate i parametri tecnici urbanistici relativi alla sottozona C4 tranne per l’indice di fabbricabilità fondiaria, inoltre dovrà essere registrato e trascritto un atto d’obbligo che vincoli la specifica destinazione d’uso ad albergo oltre che reperire le superfici stabilite dal DM 1444 del 1968
8) Zona “I” Ambiti di interventi complessi
(………………)
In merito alla zona “I”, si ritiene che:
Sottozona I1
In considerazione che tale sottozona è in parte compromessa da edificazioni e pertanto inutilizzabili, devono essere escluse da tale sottozona le suddette aree edificate:
area relativa alla funzionalità della stazione ferroviaria nonché area destinata a parcheggio di scambio e suo ampliamento come da variante di piano proposta dall’Amm. Provinciale; area posta a nord della strada di accesso alla stazione eccedente la profondità di m100 dal confine della stessa strada dovranno essere destinate a zona agricola; area compresa tra la strada di accesso alla stazione ed il limite del confine del territorio con il territorio del comune di San Cesareo, in quanto notevolmente compromessa da costruzioni esistenti farà si che le costruzioni , cosi come fornito dal comune, siano prevalentemente attività artigianali destinandoli a zona artigianale D4 e destinando a zona agricola la superficie trapezoidale tra la S.S.155, la ferrovia, la strada di accesso e l’edificato esistente.
Per la sottozona I2 ci sono tutte una serie di prescrizioni e parametri tecnici specificati da una tabella che è meglio evidenziata nella relazione della regione Lazio
________________________________________
Fai tu le considerazioni per me il piano andava oltre che pubblicato anche affisso in visione di chiunque per fare le valutazioni dovuto poiché le prescrizioni che la Regione Lazio non sono tanto superficiali anzi profonde.
Relazione
Gli atti trasmessi dal Comune di Zagarolo sono stati esaminati dal Comitato Regionale per il Territorio nella seduta del 30 Marzo 2006 esprimendo parere favorevole ed inserendo d’ufficio le modifiche. Sono state inviate al Comune in data 27/05/2006 con numero di protocollo del comune n. 83637 al fine di permettere allo stesso di deliberare entro 90 giorni le proprie controdeduzioni al riguardo rispedendole dopo la pubblicazione oppure se entro i 90 giorni nessuna risposta verrà data agli uffici Regionali, le stesse si intenderanno accettate.
Entriamo nel merito della relazione
Le premesse vogliono fare una cronistoria delle premesse della Variante di Piano con le delibere varie succedute e un elenco di atti ad esse allegate.
La Regione Lazio ha anche acquisito pareri per esprimere le sue deduzioni sulla variante, i pareri espressi hanno anche inserito delle modifiche al piano che enunceremo di seguito.
Uso civico
Parere favorevole con nota prot. N. 11114/D3/06 del 06/002/2003 formulando specifiche condizioni, che saranno oggetto di apposito articolo ed integrazione delle NTA della variante a salvaguardia delle aree di demanio civico.
Art. 13 L64/74 (sulla sismica)
Ha espresso parere favorevole con nota AM/165415 del 18/12/2001
Usl
Parere favorevole con nota n. 4590/B1 del 18/10/2002
Osservazioni presentate
In segreteria sono state presentate un totale di 91 osservazioni oggetto di controdeduzioni formulate con Delibera di Consiglio n. 53 del 27/07/2002.
Inquadramento territoriale
(………quello presentato alla variante)
Vincoli
I vincoli paesaggistici specifici emanati ai sensi della L. 1497 del 1939di cui all’art. 139 del DL 42 del 2004:
D.M. 05/07/1971 Zagarolo e zone circostanti;
D.M. 01/02/1971 Zagarolo via Predestina e Colli Pallavicini.
Altri vincoli:
corsi d’acqua pubblico denominato “Fosso Gozzano”:
corsi d’acqua pubblico denominato “Fosso Scalette”;
corsi d’acqua pubblico denominato “Fosso Mole di Corcolle”;
corsi d’acqua pubblico denominato “Fosso Riserano”;
Territori coperti da foreste e da boschi.
Nuclei Abusivi
(…descrizione cronologica delle individuazione dei nuclei abusivi da parte dell’Amministrazione comunale)
Considerazioni ed indirizzo progettuale del piano
Il vigente PRG venne approvato dalla D.G.R. n. 2 del 11/05/1982, la presente variante è stata adottata dal comune con Delibera C.C n. 56 del 29/12/2000.
Il nuovo strumento si è reso necessario a seguito della nuova formazione del Comune di San Cesareo avvenuto a scorporo dell’originario territorio del Comune di Zagarolo.
La variante in esame ha pertanto il compito di aggiornare ed adeguare il PRG ridefinendo il nuovo assetto urbanistico dell’attuale territorio comunale con previsione di area per l’edilizia, si pubblica che privata, dei nuovi insediamenti artigianali e di servizio generale per consentire un nuovo sviluppo socio economico del territorio.
Dallo stato di fatto si rileva una diffusa trasformazione edilizia con localizzazione indifferenziata a seguito di vari fattori quale lo sviluppo abusivo della periferia di Roma, le presenze del territorio di importanti infrastrutture quale la stazione ferroviaria ed i due tracciati autostradali, la presenza di una frammentazione della campagna dando ad uso residenziale legittimo o illegittimo dei cosiddetti “tinelli” per l’uso agricolo del fondo.
Il progettista del piano ha definito gli elementi costitutivi del nuovo piano come di seguito:
• Individuazione delle linee di riassetto territoriale a seguito di una valutazione attenta delle esistenze:
• Definizione di prevedibili funzioni complesse in grado di potenziare e sviluppare quale la stazione ferroviaria come porta virtuale di accesso al territorio in quanto punto di partenza delle relazioni con Roma;
• Assegnare all’area in località Corzano una utilizzazione sovracomunale in quanto ai confini con il territorio di Roma:
• Riordino delle attività produttive, una in prossimità del centro storico e l’altra in prossimità della S.S.155 per Palestrina:
• Valutazione delle specifiche richieste per attività produttive da parte dei singoli privati.
Analisi dei caratteri demografici
Dai dati riportati in tabella risulta evidenziato il progressivo aumento della popolazione la cui percentuale di incremento risulta nell’arco dell’ultimo decennio superiore al 30%.
Analisi del patrimonio edilizio
Il patrimonio edilizio, come evidenziato nella relazione, aumentato del 30% nel decennio 1981/1991, risultaalla data del 1991 costituito da n.4651 abitazioni per n.3468 famiglie.
Dalle suddette abitazioni il 27% pari a 1240 non risultano occupate.
(vedi tabella riassuntiva)
Dimensionamento del piano
I dati definiscono una cubatura stimata complessiva da realizzare pari a 502.195 mc.
Tale cubatura avendo il progettista attribuito un parametro di 135 mc/ab, porterebbe un incremento calcolato di 3791 abitanti. Riconducendo tale dato a 100 mc/ab come prescritto dal Dm 1444 del 1968 gli abitanti risulterebbero di 5022 e comunque contenuti nell’ipotesi di fabbisogno (che è di 5895 abitanti).
Però viene rilevato che nella cubatura abitativa complessiva calcolata dal progettista non risultano inserite le volumetrie relative al nucleo abusivo di Valle Martella, nonché quelle aggiuntive derivanti dall’accoglimento di numerose osservazioni di diverse sottozone della variante.
Per la zona Valle Martella si stima una cubatura aggiuntiva di 150.000 mc mentre per le osservazioni una cubatura di 110.000 mc. Pertanto complessivamente la nuova cubatura di incremento risulterebbe di 762.000 mc, corrispondente a 7620 abitanti da insediare e pertanto superiore a quella prevista pari a 5895 abitanti.
Al fine di ricondurre il giusto incremento volumetrico nella presente variante, si è proceduto a correzione d’ufficio in ciascuna sottozona.
1) Centro storico zona “A”
(………………)
In merito alla zona “A”, si ritiene che:
Prima dell’approvazione di un piano di recupero del centro storico siano consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il piano di recupero potrà meglio definire le effettive e complessive esigenze di trasformazione edilizia
2) Zona “B” mantenimento e di integrazione delle volumetrie esistenti e di completamento dei nuclei edilizi.
(………………)
la zona B si articola in due sottozone
In merito alla sottozona “B1”, si ritiene che:
si prescrive che le stesse vengano classificate “B1 Aree edificate sature” prescrivendo la soppressione delle norme in deroga che consente di sopraelevare costruzioni esistenti o procedere alla loro demolizione e ricostruzione per realizzare edifici la cui altezza sia allineata a quelli degli edifici aderenti e fino ad un massimo di tre piani complessivi compreso l’esistente
Inoltre la Regione esclude da tale sottozona le seguenti aree: aree introdotte dall’osservazione n.7 classificandola come sottozona C4; area a forma triangolare posta a Nord della B1 a confine con la F3.2 classificandola come C4.c
In merito alla sottozona “B2”, si ritiene che per la B2.1a e B2.1c le aree vengano ricondotte a zona agricola E per i motivi di: inadeguatezza della normativa prevista; in considerazione delle ulteriori volumetrie già edificate su aree limitrofi della stessa proprietà.
In conseguenza della riconduzione a zona agricola delle aree ricadenti in tali sub ambiti, vengono respinte le osservazioni accolte dal Comune con Delibera di C.C. n. 53 del 22.07.2002.
Non vengono ricondotte invece a zona agricola ma assumeranno i sub ambiti B2.1b i comparti:
• Due comparti in località Mainello;
• Sub ambito in località Colle del Pero;
• Sub ambito Vigna Santa Apollara
Per il sub ambito B2.1b, di completamento dell’edificato di tipo areale
Per il sub ambito B2.2 di insediamenti estesi e consolidati:
le aree interessate ai suddetti ambiti risultano come nuclei edilizi sorti spontaneamente, realizzati da numerose abitazioni sorte abusivamente, tali aree sono sprovvisti delle opere di urbanizzazione primaria, nonché degli standard urbanistici relativi ai servizi pubblici , cosi si ritiene che l’attuazione degli interventi edilizi ricadenti avvengano tramite approvazione di Piani di Recupero ai sensi della L.R. 28/80 predisposti da consorzi dei proprietari dei singoli comparti con indici meglio specificati nelle note inviate dalla Regione Lazio dimensionando i Piani di Recupero considerando le volumetrie esistenti ed in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del DM 1444 del 1968
e inoltre sempre in riferimento del sub ambito B2.1b si prescrive che le aree ricadenti nei seguenti sub ambiti:
• Colle Lungo;
• Colle Massimo;
• Colle dell’Uliveto
siano ricondotte a zona agricola in quanto le stesse non risultano avere le caratteristiche di nuclei abusivi
in riferimento invece al sub ambito B2.2 si prescrive che:
dal comprensorio denominato Prato Rinaldo sia detratta la superficie delle zone inserite in aree a tutela derivanti dalla Carta Idoneità Territoriale individuate nella planimetria allegata al parere della Regione Lazio;
il comprensorio denominato Vallecchia sia ricondotto a zona Agricola non risultando avere le caratteristiche di nucleo consolidato. Per analoghe considerazioni non si ritiene accogliere l’emendamento n. 5.
Per le osservazioni accolte dal Comune nella Delibera C.C. n. 53 del 22/07/2002 riferite si sub ambiti 2B.1b, 2B.1c, B2.2 si debbano ritenere respinte per motivi di ritenere tali aree appartenenti a territori per lo più integre e per la volumetria che nascerebbe di circa 100.000 mc corrispondenti a circa 1000 abitanti non valutata nel dimensionamento del piano.
3) Zone “C”: di formazione di insediamenti edilizi strutturati
(………………)
In merito alle zone “C”, si ritiene:
Sottozona C1
Dalle analisi eseguite si ritiene di confermare il ricorso a Piani attuativi limitatamente all’ambito delle sottozone ricadenti nella località Palazzuola – Colle della Noce in quanto privi di opere di urbanizzazione primaria e nel quale è prevista una nuova strada di PRG che ridisegna l’intero comprensorio con indici urbanistici meglio evidenziati nella relazione della Regione Lazio, mentre potrà essere completata l’edificazione, con le esclusioni di seguito elencate relativamente sia nell’ambito della zona C1, ricadenti nella collina del versante a nord est del centro storico tra la strada comunale denominata Palombarese sia nell’ambito della collina del versante sud ovest sulla strada Colle Villa – Colle Magnano. Dalle sotto zone C1 denominate Palazzuola e Colle della noce vengono stralciate alcune aree delimitate ricadenti nel vigente PTP n.9 in zone classificate ZA/12 “Fascia di rispetto lungo i fossi ed i corsi d’acqua” riconducendo tali aree a zona agricola E
Per gli ambiti della zona C1 lungo la strada Palombarese e della strada Colle Villa – Colle Magnano in zone meglio specificate nel parere della Regione Lazio lungo le vie Colle Villa – Colle Magnano saranno escluse dall’edificabilità e ricondotte a zona agricola E per motivi conservativi di specifici valori ambientali. Per tale motivazione viene respinto anche l’emendamento n.6 introdotto con delibera C.C n.56 del 29/12/2000. Nella zona ricadente nella collina versante nord est del centro storico, lungo la strada Palombarese dovranno classificarsi come sub ambiti C4 con parametri meglio specificati nella relazione della Regione Lazio.
Sottozona C2 Edilizia Residenziale Pubblica:
Ricondurre nella zona C1 l’area riconducibile al Paino di Zona del comparto in località Colle del Barco.
Sottozona C3
Riscontrato che il piano non provveduto a considerare il peso urbanistico riguardante il nucleo abusivo del vasto territorio in località Valle Martella inserendo lo stesso nella zona C2 senza attribuire alcun parametro Urbanistico – Edilizio ma facendo solo riferimento ad un piano di recupero redatto ai sensi della L.R. 28/8, si è ritenuto riclassificare il suddetto comprensorio come sub ambito B2.2a. La Regione ha attribuito il peso urbanistico di residua edificabilità in 130.000 mc pertanto il Comune dovrà provvedere a definire il Piano di Recupero apportando ai parametri tecnici urbanistici tutte quelle modifiche necessarie a contenere le previsioni di completamento nel peso urbanistico sopra indicato. A tal fine, riscontrato che la Variante Speciale di Valle Martella ha attribuito per il calcolo degli abitanti insediati in rapporto alle volumetrie residenziali esistenti il parametro 166 mc/abitante, si ritiene che nelle norme tecniche di attuazione del Piano di Recupero da rielaborare, qualora rimanga fermo questo parametro, sia inserita una norma che prescrive le volumetrie esistenti non potranno in futuro essere oggetto di successivi interventi di ristrutturazione che prevedano l’incremento di nuove unità abitative.
La Regione determinerà in merito alla Variante Speciale giacente presso gli Uffici.
4) Zona “D” Insediamenti Produttivi
(………………)
In merito alla zona “D”, si ritiene che:
Sottozona D1:
debbano essere escluse dall’area di tale sottozona la parte ricadente ai margini del comparto a confine con la zona agricola del territorio comunale e con il territorio del comune di Palestina situata a Nord est, nonché l’area situata a confine con la S.P. 155 in quanto aree già parzialmente interessate a compromessi di edificabilità di tipo residenziale che agricolo, le quali non consentirebbero un corretto sviluppo dell’area produttiva.
A seguito delle suddette esclusioni l’area della sottozona D1 risulterà ricondotta ad una superficie minore e la restante area individuata sopra ricondotta a zona agricola E. Nella esclusione resterà anche l’area inserita a seguito all’emendamento n. 4 approvata con la Delibera C.C. 56 del 29/12/2000
Inoltre si prescrive che la destinazione d’uso dei fabbricati da realizzare in tale zona dovrà essere esclusivamente di tipo artigianale con possibilità di commercializzare i prodotti derivanti dalla specifica attività artigianale svolta, mentre la destinazione per interventi di attività di tipo industriale e commerciale verrà localizzata nella sottozona I2 in Loc. Corsaro
In merito alla sottozona D2:
Vengono stralciate le aree a seguito del Piano paesistico riconducendolo a zona agricola E. Tale stralcio riguarda anche le zone non ricadenti al piano paesistico risultando zone di valore paesaggistico.
A seguito di tale stralcio vengono a configurarsi tre aree su ciascuna dei quali ricadono dei fabbricati con destinazione d’uso commerciale che possono essere classificati come trasformazione a carattere puntuale, pertanto si ritiene di riclassificare le suddette tre aree come sottozona D4 con delle prescrizioni restrittive meglio evidenziate nella relazione Regione Lazio. In conseguenza di ciò viene ablata la normativa della sottozona D2
Sottozona D3:
Si concorda quello previsto nel piano
Sottozona D4
Si puntualizza che la destinazione urbanistica di zona prevista nella Variante, non costituisce in alcun modo la sanatoria degli immobili. Per i singoli interventi si prescrive che venga accertata la legittimità o legittimazione delle costruzioni e delle specifiche destinazioni d’uso nei singoli interventi produttivi di carattere puntuale con previsione degli standard urbanistici del DM 1444 del 1968
5) Zona “E” Zona agricola
(………………)
6) Zona “F” Attrezzature a servizi di interesse generale
(………………)
In merito alla zona “F”, si ritiene che:
Sottozona F3.1 Verde pubblico attrezzato
La sottozona su indicata risulta individuare una vasta area situata nella Valle del Formale, riscontrato che parte di tale area risulta costituita da area boschiva, fortemente scoscesa e di fatto inutilizzabile, le suddette aree boscate devono essere ricondotte a zona agricola vincolata.
Sottozona F3.2 Impianti sportivi pubblici
Le aree previste dal piano risultano ricadenti in zona ZA/12 ”Fasce di rimboschimento lungo i fossi ed i corsi d’acqua, tali aree devono essere ricondotte a zona agricola vincolata.
Per la sottozona F4 si introducono dei parametri meglio specificati nella relazione Regione Lazio
7) Zona “G” Attrezzature turistiche ricettive
(………………)
In merito alla zona “G1 e G2” vengono riportate le analoghe prescrizioni della zona D4.
In merito alla sottozona G2.3 che prevede una nuova edificazione si prescrive che siano rispettate i parametri tecnici urbanistici relativi alla sottozona C4 tranne per l’indice di fabbricabilità fondiaria, inoltre dovrà essere registrato e trascritto un atto d’obbligo che vincoli la specifica destinazione d’uso ad albergo oltre che reperire le superfici stabilite dal DM 1444 del 1968
8) Zona “I” Ambiti di interventi complessi
(………………)
In merito alla zona “I”, si ritiene che:
Sottozona I1
In considerazione che tale sottozona è in parte compromessa da edificazioni e pertanto inutilizzabili, devono essere escluse da tale sottozona le suddette aree edificate:
area relativa alla funzionalità della stazione ferroviaria nonché area destinata a parcheggio di scambio e suo ampliamento come da variante di piano proposta dall’Amm. Provinciale; area posta a nord della strada di accesso alla stazione eccedente la profondità di m100 dal confine della stessa strada dovranno essere destinate a zona agricola; area compresa tra la strada di accesso alla stazione ed il limite del confine del territorio con il territorio del comune di San Cesareo, in quanto notevolmente compromessa da costruzioni esistenti farà si che le costruzioni , cosi come fornito dal comune, siano prevalentemente attività artigianali destinandoli a zona artigianale D4 e destinando a zona agricola la superficie trapezoidale tra la S.S.155, la ferrovia, la strada di accesso e l’edificato esistente.
Per la sottozona I2 ci sono tutte una serie di prescrizioni e parametri tecnici specificati da una tabella che è meglio evidenziata nella relazione della regione Lazio
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Fai tu le considerazioni per me il piano andava oltre che pubblicato anche affisso in visione di chiunque per fare le valutazioni dovuto poiché le prescrizioni che la Regione Lazio non sono tanto superficiali anzi profonde.
domenica 3 gennaio 2010
CHI AMMINISTRA HA MINESTRA!!
(( ESPOSTO TRASMESSO CON RR NELL'ANNO 2009 ))
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
SETTORE V – VIA BONCOMPAGNI, 30
00187 – ROMA
ALLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL LAZIO, VIA A. BAIMONDI, 25 – 00195 ROMA
Il sottoscritto Mario Procaccini, nato a Cautano (BN), residente in via Prato Nuovo, 111 – 00039 Zagarolo (Roma) in qualità di Consigliere Comunale di minoranza del Comune di Zagarolo, chiede che venga disposto un urgente controllo presso gli Uffici Comunali di Zagarolo teso ad accertare la legittimità di una lunga serie di atti amministrativi approvati dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. Lo scrivente, in qualità di Consigliere Comunale di minoranza, ha proposto decine di interrogazioni al fine di fare chiarezza su tali illegittimità, ottenendo tuttavia risposte vaghe, prive di fondamento giuridico, contraddittorie, oppure, peggio, non ricevendo risposta da parte dell’Amministrazione presieduta dal Sindaco, sig. Daniele Leodori. Considerando che tale situazione si trascina ormai da diversi anni e, non avendo a disposizione altri mezzi, lo scrivente, si rivolge alle SS.LL. affinché dispongano un controllo finalizzato ad accertare in buon governo dell’Ente.
Ciò premesso, il sottoscritto, sintetizza per punti le presunte illegittimità rilevate in ambito Comunale e, si riserva di produrre la relativa documentazione (deliberazioni di Giunta Municipale o di Consiglio, atti amministrativi, risposte rese dal Sindaco a seguito di interrogazioni, dal Segretario Comunale, dai Responsabili di Area, ecc.) attestante le dubbie violazioni sintetizzate in elenco.
1) INDENNITA’ PER LE ALTE PROFESSIONALITA’
Il Comune di Zagarolo è sprovvisto di figure dirigenziali e, in pianta organica prevede sei Responsabili di Area, tutti inquadrati in Cat. D, ma solo uno di questi in possesso di laurea o titolo equipollente. Nessuno di questi ha maturato esperienze professionali di rilievo oppure è in possesso di titoli conseguiti all’interno o all’esterno dell’Ente. Dal 1.1.2006, ai predetti Responsabili di Area, con deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 2.12.2005 viene attribuita una indennità di posizione di importo pari a 16.000,00 euro, ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 22.1.2004. A seguito di svariate interrogazioni proposte dallo scrivente in merito alla legittimità dell’atto in parola, il Sindaco ha fornito tre risposte diverse ed intrinsecamente contraddittorie che pongono in serio dubbio la legittimità dell’atto e non chiariscono la posizione in cui sono stati inquadrati i predetti dipendenti comunali. Giova, inoltre, ricordare che non esiste un atto di Giunta o di Consiglio o di altro genere per mezzo del quale sono state istituite le Alte Professionalità (nota del Direttore Generale, Dott. Piero Pescatori, prot. n. 12379 del 5.6.2008). Si evidenzia, infine, che tale adeguamento delle indennità non risulta concertato con le RSU e OO.SS né il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sig. ra Stefania Panzironi, si è occupata o pronunciata sul caso sebbene esplicitamente coinvolta dallo scrivente.
2) INCARICHI ASSEGNATI DALLA GIUNTA MUNICIPALE SU BASE FIDUCIARIA
La Giunta Comunale è solita assegnare incarichi a professionisti o società private direttamente per mezzo di delibere di Giunta, evitando in tal modo di incaricare i competenti Uffici Tecnici Comunali e, quindi, evitando il ricorso ad appalti, gare e quant’altro previsto dalla legge. Non di rado, per lavori e servizi di importo consistente, la Giunta fraziona il lavoro/servizio al fine di ridurne l’importo sotto la soglia che consente l’affidamento fiduciario. Con tale escamotage i lavori/servizi “frazionati” vengono assegnati su base fiduciaria allo stesso soggetto tramite deliberazione di giunta e senza determinazione da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale. Si segnalano, a titolo esplicativo, le deliberazioni di Giunta Comunale n. 95 del 27.4.2006, n. 159 del 20.7.2006, n. 197 del 15.11.2006, n. 35 del 24.2.2006, n. 123 del 26.7.2007, n. 46 del 25.3.2008, n. 134 del 30.8.2007 e l’avviso pubblico, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP, Geom. Franco Pepe, per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00 per la Realizzazione di una pista ciclabile in loc. Valle della Foresta per un importo presunto di € 460.000,00 affisso all’albo pretorio in data 4.4.2008.
3) DELIBERE DI GIUNTA APPROVATE SENZA VISTO DI COPERTURA CONTABILE
Centinaia di deliberazioni di Giunta vengono approvate ed affisse all’albo pretorio senza che sia chiaramente specificata la copertura finanziaria delle medesime. Generalmente, laddove il fondo per realizzare l’opera o il servizio non è stato ancora determinato, il Responsabile di Area preposto ne attesta la regolarità contabile, inserendo la postilla “previa acquisizione del fondo”. Considerando che con tali atti deliberativi, in generale, la Giunta Municipale affida direttamente incarichi a professionisti o lavori ad imprese private è evidente che, qualora il fondo a copertura non venga acquisito entro l’ultimazione del lavoro o l’espletamento del servizio, il Comune rischia di rendersi inadempiente nei confronti dell’appaltante esponendosi a responsabilità di natura Civile. Si segnala, a titolo esplicativo, l’interrogazione proposta dallo scrivente in data 14.5.2008 al n. 10713 del protocollo generale comunale.
4) INDENNITA CORRISPOSTA AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL SINDACO
Il Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Sindaco, impiegato inquadrato in Cat. C1, percepisce una indennità di 16.000,00 euro attribuita con deliberazione di Giunta n. 216 del 7.10.2005. Non risultano chiari i criteri in base a quali sia stata conferita predetta indennità; la medesima, inoltre, sembra che non sia stata concertata con le RSU e OO.SS.
5) REGOLAMENTO EDILIZIO, SPORTELLO UNICO E COMMISSIONE EDILIZIA
Il vigente Regolamento Edilizio Comunale non viene aggiornato dal 1985 e tuttora non recepisce il D.P.R. n. 380 del 2001. Dalla lettura, pertanto, si desume che la Commissione Edilizia è presieduta dal Sindaco o dall’assessore delegato. Nella realtà dei fatti non è chiaro se figure politiche presiedano le sedute della Commissione Edilizia, mentre è certo che la medesima è chiamata ad esprimersi praticamente su ogni questione in materia di Urbanistica e di Edilizia privata. Lo Sportello Unico è stato istituito, ma in concreto è un mero “accessorio” svuotato di potere ed autorità. La Commissione Edilizia, nella sostanza, entra nel merito di qualsiasi progetto e, chiunque intenda realizzare un’opera, deve ricevere il benestare da parte di predetto organismo che, non ha carattere consultivo ma dispositivo. I dipendenti Comunali del competente Ufficio Tecnico infatti fungono da intermediari tra la CEC e il cittadino, senza fornire significativo valore aggiunto. A titolo esplicativo si cita la delibera di Giunta n. 68 del 16/05/2008. Giova a tal proposito ricordare che, presiede tale organismo dal 2005, l’Architetto Roberto Pinci, che ha ricevuto un gran numero di incarichi su base fiduciaria direttamente tramite deliberazioni di Giunta Comunale.
6) EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI
La Giunta Municipale concede un gran numero di contributi ad associazioni apolitiche e senza fini di lucro (circa 70) senza rispettare il vigente Regolamento Comunale che disciplina l’erogazione dei contributi approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 08.04.1991. La maggior parte di tali Associazioni, nei fatti, sono composte da membri di partiti politici locali, non sono in possesso di Codice Fiscale, non registrate e sono state istituite tramite una semplice scrittura privata. Inoltre, sembra che buona parte di queste Associazioni, a seguito della ricezione di uno o più contributi, non ha provveduto a fornire il prescritto rendiconto né la relativa nota spese. Non è pertanto chiaro in quale voce del bilancio Comunale predetti compensi siano stati imputati. Si segnala, a titolo esplicativo, la deliberazione di Giunta n. 70 del 16.5.2008.
7) OPERE PUBBLICHE LIQUIDATE E MESSE IN ESERCIZIO SENZA LA PRESCRITTA CERTIFICAZIONE
Lungo la strada Comunale di via Valle del Formale in Zagarolo è stato realizzato un nuovo tratto di strada (una sorta di complanare) che ha comportato una spesa di circa un milione e mezzo di euro (esclusa progettazione e coordinamento per la sicurezza). La strada è stata messa in esercizio il 2 ottobre 2007. Tuttora non è stato redatto Certificato di Collaudo. Discorso analogo per una rotatoria realizzata in località Valle martella, liquidata e messa in esercizio dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico dei LL.PP, senza aver redatto un verbale di conformità dei lavori o acquisito documentazione attestante la regolare e conforme esecuzione dell’opera rispetto all’elaborato redatto dal Geom. Marano progettista dell’opera. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Geom. Franco Pepe, sostiene che la conformità dell’opera è attestata dalla liquidazione della fattura alla società appaltante, sebbene l’opera risulti palesemente difforme rispetto all’elaborato redatto dal progettista sia nella struttura che nei materiali utilizzati.
8) NOMINA VICE SEGRETARIO SPROVVISTO DEI PRESCRITTI REQUISITI
In data 19.2.2008 il Sindaco di Zagarolo, sig. Daniele Leodori, con proprio decreto, nominava vicesegretario un dipendente comunale, inquadrato in cat. D, sprovvisto di laurea o titolo equipollente e non titolare di posizione organizzativa conferendogli, inoltre, una indennità di funzione pari al 30% della indennità di posizione attribuita ai Responsabili di Area (16.000,00 euro). Anche a seguito di parere negativo in merito alla legittimità di tale atto, reso dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali, prot. n. gascp_aa 64921 (P) del 28.7.2008, il Sindaco provvedeva a revocare in via cautelativa predetta nomina dal 1.8.2008, contestando tuttavia nel merito il parere reso dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e preannunciando di voler acquisire ulteriori elementi (nota del 26.8.2008 protocollo n. 18074) al fine di ripristinare la nomina summenzionata. Risulta evidente come il Sindaco, sig. Daniele Leodori, oltre a procurare possibili danni all’erario, si arroghi diritti al di fuori del proprio perimetro di competenze.
9) ANOMALIE NEL BILANCIO COMUNALE PREVISIONALE
Diverse pendenze/spese dell’Ente non vengono imputate nel bilancio previsionale dell’Ente. A titolo esplicativo, si cita l’enorme debito dovuto al Comune di San Cesareo relativamente alla ripartizione patrimoniale tra gli enti disposta dalla Giunta della Regione Lazio che, con deliberazione n. 7649 del 15.09.1992 e n. 2548 del 28.03.1995, aveva quantificato la somma spettante al Comune di S. Cesareo in L. 2.099.246.778. Nonostante ciò, il Responsabile dell’Area Ragioneria e Bilancio, continua a non imputare tale voce nel bilancio previsionale né il Collegio dei Revisori dei Conti ha ritenuto di entrare nel merito della questione. Dunque, allo stato attuale, il Comune di Zagarolo è debitore di oltre un milione di euro nei confronti del comune di San Cesareo ma tale importo, per quanto risulta allo scrivente, non risulta imputato nel bilancio previsionale dell’Ente.
10) DUBBIO COMPORTAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il segretario Comunale, Dott. ssa Daniele Urtesi, in servizio presso il Comune dal 01.08.2008, con propria nota, prot. n. 18042 del 26.8.2008 dichiarava che la trasmissione degli atti alla competente Procura della Corte dei Conti non rientra tra gli adempimenti assegnategli. Tuttavia, nella medesima nota, precisava anche che “ove ravvisasse negli atti fondati motivi o rilevanti vizi, è tenuta alla segnalazione ed alla trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, per obbligo di legge, indipendentemente dalle sollecitazioni di terzi”. E’ evidente che la prima affermazione è in chiara antitesi con la seconda. Ciò premesso, nelle sedute consiliari del 30.7.2008 e del 4.8.2008, lo scrivente, a seguito di una oscura e lunga controversia che ha visto l’Ente soccombere nei confronti del Consorzio GAIA S.p.A, ex gestore Comunale del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei RSU, con conseguenti gravi perdite per l’Ente (circa 1.400.000 euro), consapevole di quanto disposto dalla Circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti del 2 agosto 2007, chiedeva al Segretario Comunale la trasmissione degli atti inerenti la vicenda di che trattasi alla competente Procura della Corte dei Conti. Il Segretario Comunale, tuttavia, non provvedeva a trasmettere gli atti né risultano chiare, per quanto sopra descritto, le motivazioni di tale rifiuto.
11) AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA ASP S.P.A DI CIAMPINO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RSU
Il Sindaco di Zagarolo, sig. Daniele Leodori, circa due anni fa, con propria ordinanza, affidava su base fiduciaria il servizio di raccolta e smaltimento dei RSU alla società ASP SpA di Ciampino, nei fatti, violando il contratto con il Consorzio GAIA SpA e, con le conseguenze descritte al punto 10) della presente. Si cita a titolo esplicativo la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 09.04.2008. Nel corso della seduta consiliare del 4.8.2008, il Sindaco di Zagarolo, comunicava di aver assegnato il servizio di raccolta e riciclo dei RSU alla società ASP SpA tramite affidamento in house. Lo scrivente segnala che, dall’analisi della documentazione raccolta, a suo parere, l’ASP di Ciampino non soddisfa il cosiddetto vincolo del “controllo analogo”. Risulta pertanto di dubbia validità giuridica il contratto stipulato dal Sindaco, sig. Daniele Leodori che lega l’Ente per nove anni a predetta società.
12) REALIZZAZIONE ECO-CENTRO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Nella seduta consiliare del 21.6.2008 il Sindaco di Zagarolo, senza eseguire i controlli previsti dalla legge o richiedere le prescritte autorizzazioni, decideva di espropriare alcuni terreni posti al confine del Comune, in località S. Apollaria – Colle Oliveto delle Scossite, a circa 8 Km dal centro abitato, al fine di realizzare un eco-centro per il conferimento dei RSU, nell’ambito del progetto per la raccolta differenziata. A seguito di interrogazione urgente proposta sulla questione sia in ambito Comunale che Provinciale, il Sindaco provvedeva ad annullare predetta delibera consiliare e decideva, anche a seguito di tempestivo intervento da parte del competente Assessore alla Provincia di Roma, Michele Civita, rif. Rep n. 15/Q.T./08, in modo non chiaro, di realizzare l’eco-centro su un altro territorio distante circa 3 Km dal paese. Anche in tal caso, lo scrivente, nutre fondati sospetti che il territorio prescelto ricada in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Parimenti trova quantomeno dubbia la scelta del nuovo sito, posto a distanza non trascurabile dal centro abitato e, come tale, non facilmente raggiungibile dalla cittadinanza. Lo scrivente tiene a precisare che i dubbi sorti e qui segnalati, hanno sostanzialmente origine dalla gestione opaca e, non di rado, approssimativa da parte del Sindaco di Zagarolo, sig. Daniele Leodori il quale, in forza di una maggioranza consiliare schiacciante, non è tendenzialmente propenso ad illustrare con chiarezza e trasparenza le iniziative e le attività portate avanti dall’Amministrazione Comunale né tanto meno ad accogliere le proposte avanzate da questo gruppo consiliare.
13) VENDITA ex CATINA SOCIALE GABINIA
Nel 2004 veniva venduta dall’Amministrazione Comunale l’ex Cantina Sociale Gabinia di Zagarolo, sita in Colle Pallavicini, sembra ad un prezzo ben al di sotto del reale valore dell’immobile. La società acquirente, ditta Masan SRL, nelle intenzioni, ovvero nel piano industriale presumibilmente presentato al Sindaco, avrebbe dovuto convertirla in un impianto di compostaggio dei rifiuti organi. A tal proposito il Sindaco di Zagarolo con propria nota, prot. n. 4801 - marzo del 2004, rassicurava la cittadinanza sulla bontà del progetto in parola e sul basso impatto ambientale che avrebbe comportato sul territorio. Lo scrivente nutre forti perplessità in merito a tale “oscura” vicenda, poiché solo dopo qualche mese, ovvero l’8 luglio 2004, un impianto analogo sito in Magliano Sabina (Rieti) e di proprietà della ditta Masan SRL, fu posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine, poiché pare utilizzato come copertura e base strategica dell’attività illecita di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti. Alla luce di tali fatti e, considerando il successivo abbandono dell’ex Cantina Vinicola Gabinia, ora rifugio di cani randagi ed in evidente stato di degrado, trova quantomeno dubbie le tante rassicurazioni rese all’epoca dei fatti dal Sindaco, come eccessivamente frettolosa la vendita dell’impianto di che trattasi ad una società privata presumibilmente sprovvista dei necessari requisiti.
Si resta in attesa di un gentile riscontro alla presente e si invitano le SS.LL. a disporre un urgente controllo presso l’Ente teso ad accertare le violazioni ivi segnalate.
Distinti saluti
Consigliere Mario Procaccini
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
SETTORE V – VIA BONCOMPAGNI, 30
00187 – ROMA
ALLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL LAZIO, VIA A. BAIMONDI, 25 – 00195 ROMA
Il sottoscritto Mario Procaccini, nato a Cautano (BN), residente in via Prato Nuovo, 111 – 00039 Zagarolo (Roma) in qualità di Consigliere Comunale di minoranza del Comune di Zagarolo, chiede che venga disposto un urgente controllo presso gli Uffici Comunali di Zagarolo teso ad accertare la legittimità di una lunga serie di atti amministrativi approvati dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. Lo scrivente, in qualità di Consigliere Comunale di minoranza, ha proposto decine di interrogazioni al fine di fare chiarezza su tali illegittimità, ottenendo tuttavia risposte vaghe, prive di fondamento giuridico, contraddittorie, oppure, peggio, non ricevendo risposta da parte dell’Amministrazione presieduta dal Sindaco, sig. Daniele Leodori. Considerando che tale situazione si trascina ormai da diversi anni e, non avendo a disposizione altri mezzi, lo scrivente, si rivolge alle SS.LL. affinché dispongano un controllo finalizzato ad accertare in buon governo dell’Ente.
Ciò premesso, il sottoscritto, sintetizza per punti le presunte illegittimità rilevate in ambito Comunale e, si riserva di produrre la relativa documentazione (deliberazioni di Giunta Municipale o di Consiglio, atti amministrativi, risposte rese dal Sindaco a seguito di interrogazioni, dal Segretario Comunale, dai Responsabili di Area, ecc.) attestante le dubbie violazioni sintetizzate in elenco.
1) INDENNITA’ PER LE ALTE PROFESSIONALITA’
Il Comune di Zagarolo è sprovvisto di figure dirigenziali e, in pianta organica prevede sei Responsabili di Area, tutti inquadrati in Cat. D, ma solo uno di questi in possesso di laurea o titolo equipollente. Nessuno di questi ha maturato esperienze professionali di rilievo oppure è in possesso di titoli conseguiti all’interno o all’esterno dell’Ente. Dal 1.1.2006, ai predetti Responsabili di Area, con deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 2.12.2005 viene attribuita una indennità di posizione di importo pari a 16.000,00 euro, ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 22.1.2004. A seguito di svariate interrogazioni proposte dallo scrivente in merito alla legittimità dell’atto in parola, il Sindaco ha fornito tre risposte diverse ed intrinsecamente contraddittorie che pongono in serio dubbio la legittimità dell’atto e non chiariscono la posizione in cui sono stati inquadrati i predetti dipendenti comunali. Giova, inoltre, ricordare che non esiste un atto di Giunta o di Consiglio o di altro genere per mezzo del quale sono state istituite le Alte Professionalità (nota del Direttore Generale, Dott. Piero Pescatori, prot. n. 12379 del 5.6.2008). Si evidenzia, infine, che tale adeguamento delle indennità non risulta concertato con le RSU e OO.SS né il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sig. ra Stefania Panzironi, si è occupata o pronunciata sul caso sebbene esplicitamente coinvolta dallo scrivente.
2) INCARICHI ASSEGNATI DALLA GIUNTA MUNICIPALE SU BASE FIDUCIARIA
La Giunta Comunale è solita assegnare incarichi a professionisti o società private direttamente per mezzo di delibere di Giunta, evitando in tal modo di incaricare i competenti Uffici Tecnici Comunali e, quindi, evitando il ricorso ad appalti, gare e quant’altro previsto dalla legge. Non di rado, per lavori e servizi di importo consistente, la Giunta fraziona il lavoro/servizio al fine di ridurne l’importo sotto la soglia che consente l’affidamento fiduciario. Con tale escamotage i lavori/servizi “frazionati” vengono assegnati su base fiduciaria allo stesso soggetto tramite deliberazione di giunta e senza determinazione da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale. Si segnalano, a titolo esplicativo, le deliberazioni di Giunta Comunale n. 95 del 27.4.2006, n. 159 del 20.7.2006, n. 197 del 15.11.2006, n. 35 del 24.2.2006, n. 123 del 26.7.2007, n. 46 del 25.3.2008, n. 134 del 30.8.2007 e l’avviso pubblico, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP, Geom. Franco Pepe, per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00 per la Realizzazione di una pista ciclabile in loc. Valle della Foresta per un importo presunto di € 460.000,00 affisso all’albo pretorio in data 4.4.2008.
3) DELIBERE DI GIUNTA APPROVATE SENZA VISTO DI COPERTURA CONTABILE
Centinaia di deliberazioni di Giunta vengono approvate ed affisse all’albo pretorio senza che sia chiaramente specificata la copertura finanziaria delle medesime. Generalmente, laddove il fondo per realizzare l’opera o il servizio non è stato ancora determinato, il Responsabile di Area preposto ne attesta la regolarità contabile, inserendo la postilla “previa acquisizione del fondo”. Considerando che con tali atti deliberativi, in generale, la Giunta Municipale affida direttamente incarichi a professionisti o lavori ad imprese private è evidente che, qualora il fondo a copertura non venga acquisito entro l’ultimazione del lavoro o l’espletamento del servizio, il Comune rischia di rendersi inadempiente nei confronti dell’appaltante esponendosi a responsabilità di natura Civile. Si segnala, a titolo esplicativo, l’interrogazione proposta dallo scrivente in data 14.5.2008 al n. 10713 del protocollo generale comunale.
4) INDENNITA CORRISPOSTA AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO AL SINDACO
Il Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Sindaco, impiegato inquadrato in Cat. C1, percepisce una indennità di 16.000,00 euro attribuita con deliberazione di Giunta n. 216 del 7.10.2005. Non risultano chiari i criteri in base a quali sia stata conferita predetta indennità; la medesima, inoltre, sembra che non sia stata concertata con le RSU e OO.SS.
5) REGOLAMENTO EDILIZIO, SPORTELLO UNICO E COMMISSIONE EDILIZIA
Il vigente Regolamento Edilizio Comunale non viene aggiornato dal 1985 e tuttora non recepisce il D.P.R. n. 380 del 2001. Dalla lettura, pertanto, si desume che la Commissione Edilizia è presieduta dal Sindaco o dall’assessore delegato. Nella realtà dei fatti non è chiaro se figure politiche presiedano le sedute della Commissione Edilizia, mentre è certo che la medesima è chiamata ad esprimersi praticamente su ogni questione in materia di Urbanistica e di Edilizia privata. Lo Sportello Unico è stato istituito, ma in concreto è un mero “accessorio” svuotato di potere ed autorità. La Commissione Edilizia, nella sostanza, entra nel merito di qualsiasi progetto e, chiunque intenda realizzare un’opera, deve ricevere il benestare da parte di predetto organismo che, non ha carattere consultivo ma dispositivo. I dipendenti Comunali del competente Ufficio Tecnico infatti fungono da intermediari tra la CEC e il cittadino, senza fornire significativo valore aggiunto. A titolo esplicativo si cita la delibera di Giunta n. 68 del 16/05/2008. Giova a tal proposito ricordare che, presiede tale organismo dal 2005, l’Architetto Roberto Pinci, che ha ricevuto un gran numero di incarichi su base fiduciaria direttamente tramite deliberazioni di Giunta Comunale.
6) EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI
La Giunta Municipale concede un gran numero di contributi ad associazioni apolitiche e senza fini di lucro (circa 70) senza rispettare il vigente Regolamento Comunale che disciplina l’erogazione dei contributi approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 08.04.1991. La maggior parte di tali Associazioni, nei fatti, sono composte da membri di partiti politici locali, non sono in possesso di Codice Fiscale, non registrate e sono state istituite tramite una semplice scrittura privata. Inoltre, sembra che buona parte di queste Associazioni, a seguito della ricezione di uno o più contributi, non ha provveduto a fornire il prescritto rendiconto né la relativa nota spese. Non è pertanto chiaro in quale voce del bilancio Comunale predetti compensi siano stati imputati. Si segnala, a titolo esplicativo, la deliberazione di Giunta n. 70 del 16.5.2008.
7) OPERE PUBBLICHE LIQUIDATE E MESSE IN ESERCIZIO SENZA LA PRESCRITTA CERTIFICAZIONE
Lungo la strada Comunale di via Valle del Formale in Zagarolo è stato realizzato un nuovo tratto di strada (una sorta di complanare) che ha comportato una spesa di circa un milione e mezzo di euro (esclusa progettazione e coordinamento per la sicurezza). La strada è stata messa in esercizio il 2 ottobre 2007. Tuttora non è stato redatto Certificato di Collaudo. Discorso analogo per una rotatoria realizzata in località Valle martella, liquidata e messa in esercizio dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico dei LL.PP, senza aver redatto un verbale di conformità dei lavori o acquisito documentazione attestante la regolare e conforme esecuzione dell’opera rispetto all’elaborato redatto dal Geom. Marano progettista dell’opera. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Geom. Franco Pepe, sostiene che la conformità dell’opera è attestata dalla liquidazione della fattura alla società appaltante, sebbene l’opera risulti palesemente difforme rispetto all’elaborato redatto dal progettista sia nella struttura che nei materiali utilizzati.
8) NOMINA VICE SEGRETARIO SPROVVISTO DEI PRESCRITTI REQUISITI
In data 19.2.2008 il Sindaco di Zagarolo, sig. Daniele Leodori, con proprio decreto, nominava vicesegretario un dipendente comunale, inquadrato in cat. D, sprovvisto di laurea o titolo equipollente e non titolare di posizione organizzativa conferendogli, inoltre, una indennità di funzione pari al 30% della indennità di posizione attribuita ai Responsabili di Area (16.000,00 euro). Anche a seguito di parere negativo in merito alla legittimità di tale atto, reso dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali, prot. n. gascp_aa 64921 (P) del 28.7.2008, il Sindaco provvedeva a revocare in via cautelativa predetta nomina dal 1.8.2008, contestando tuttavia nel merito il parere reso dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e preannunciando di voler acquisire ulteriori elementi (nota del 26.8.2008 protocollo n. 18074) al fine di ripristinare la nomina summenzionata. Risulta evidente come il Sindaco, sig. Daniele Leodori, oltre a procurare possibili danni all’erario, si arroghi diritti al di fuori del proprio perimetro di competenze.
9) ANOMALIE NEL BILANCIO COMUNALE PREVISIONALE
Diverse pendenze/spese dell’Ente non vengono imputate nel bilancio previsionale dell’Ente. A titolo esplicativo, si cita l’enorme debito dovuto al Comune di San Cesareo relativamente alla ripartizione patrimoniale tra gli enti disposta dalla Giunta della Regione Lazio che, con deliberazione n. 7649 del 15.09.1992 e n. 2548 del 28.03.1995, aveva quantificato la somma spettante al Comune di S. Cesareo in L. 2.099.246.778. Nonostante ciò, il Responsabile dell’Area Ragioneria e Bilancio, continua a non imputare tale voce nel bilancio previsionale né il Collegio dei Revisori dei Conti ha ritenuto di entrare nel merito della questione. Dunque, allo stato attuale, il Comune di Zagarolo è debitore di oltre un milione di euro nei confronti del comune di San Cesareo ma tale importo, per quanto risulta allo scrivente, non risulta imputato nel bilancio previsionale dell’Ente.
10) DUBBIO COMPORTAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il segretario Comunale, Dott. ssa Daniele Urtesi, in servizio presso il Comune dal 01.08.2008, con propria nota, prot. n. 18042 del 26.8.2008 dichiarava che la trasmissione degli atti alla competente Procura della Corte dei Conti non rientra tra gli adempimenti assegnategli. Tuttavia, nella medesima nota, precisava anche che “ove ravvisasse negli atti fondati motivi o rilevanti vizi, è tenuta alla segnalazione ed alla trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, per obbligo di legge, indipendentemente dalle sollecitazioni di terzi”. E’ evidente che la prima affermazione è in chiara antitesi con la seconda. Ciò premesso, nelle sedute consiliari del 30.7.2008 e del 4.8.2008, lo scrivente, a seguito di una oscura e lunga controversia che ha visto l’Ente soccombere nei confronti del Consorzio GAIA S.p.A, ex gestore Comunale del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei RSU, con conseguenti gravi perdite per l’Ente (circa 1.400.000 euro), consapevole di quanto disposto dalla Circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti del 2 agosto 2007, chiedeva al Segretario Comunale la trasmissione degli atti inerenti la vicenda di che trattasi alla competente Procura della Corte dei Conti. Il Segretario Comunale, tuttavia, non provvedeva a trasmettere gli atti né risultano chiare, per quanto sopra descritto, le motivazioni di tale rifiuto.
11) AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA ASP S.P.A DI CIAMPINO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RSU
Il Sindaco di Zagarolo, sig. Daniele Leodori, circa due anni fa, con propria ordinanza, affidava su base fiduciaria il servizio di raccolta e smaltimento dei RSU alla società ASP SpA di Ciampino, nei fatti, violando il contratto con il Consorzio GAIA SpA e, con le conseguenze descritte al punto 10) della presente. Si cita a titolo esplicativo la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 09.04.2008. Nel corso della seduta consiliare del 4.8.2008, il Sindaco di Zagarolo, comunicava di aver assegnato il servizio di raccolta e riciclo dei RSU alla società ASP SpA tramite affidamento in house. Lo scrivente segnala che, dall’analisi della documentazione raccolta, a suo parere, l’ASP di Ciampino non soddisfa il cosiddetto vincolo del “controllo analogo”. Risulta pertanto di dubbia validità giuridica il contratto stipulato dal Sindaco, sig. Daniele Leodori che lega l’Ente per nove anni a predetta società.
12) REALIZZAZIONE ECO-CENTRO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Nella seduta consiliare del 21.6.2008 il Sindaco di Zagarolo, senza eseguire i controlli previsti dalla legge o richiedere le prescritte autorizzazioni, decideva di espropriare alcuni terreni posti al confine del Comune, in località S. Apollaria – Colle Oliveto delle Scossite, a circa 8 Km dal centro abitato, al fine di realizzare un eco-centro per il conferimento dei RSU, nell’ambito del progetto per la raccolta differenziata. A seguito di interrogazione urgente proposta sulla questione sia in ambito Comunale che Provinciale, il Sindaco provvedeva ad annullare predetta delibera consiliare e decideva, anche a seguito di tempestivo intervento da parte del competente Assessore alla Provincia di Roma, Michele Civita, rif. Rep n. 15/Q.T./08, in modo non chiaro, di realizzare l’eco-centro su un altro territorio distante circa 3 Km dal paese. Anche in tal caso, lo scrivente, nutre fondati sospetti che il territorio prescelto ricada in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Parimenti trova quantomeno dubbia la scelta del nuovo sito, posto a distanza non trascurabile dal centro abitato e, come tale, non facilmente raggiungibile dalla cittadinanza. Lo scrivente tiene a precisare che i dubbi sorti e qui segnalati, hanno sostanzialmente origine dalla gestione opaca e, non di rado, approssimativa da parte del Sindaco di Zagarolo, sig. Daniele Leodori il quale, in forza di una maggioranza consiliare schiacciante, non è tendenzialmente propenso ad illustrare con chiarezza e trasparenza le iniziative e le attività portate avanti dall’Amministrazione Comunale né tanto meno ad accogliere le proposte avanzate da questo gruppo consiliare.
13) VENDITA ex CATINA SOCIALE GABINIA
Nel 2004 veniva venduta dall’Amministrazione Comunale l’ex Cantina Sociale Gabinia di Zagarolo, sita in Colle Pallavicini, sembra ad un prezzo ben al di sotto del reale valore dell’immobile. La società acquirente, ditta Masan SRL, nelle intenzioni, ovvero nel piano industriale presumibilmente presentato al Sindaco, avrebbe dovuto convertirla in un impianto di compostaggio dei rifiuti organi. A tal proposito il Sindaco di Zagarolo con propria nota, prot. n. 4801 - marzo del 2004, rassicurava la cittadinanza sulla bontà del progetto in parola e sul basso impatto ambientale che avrebbe comportato sul territorio. Lo scrivente nutre forti perplessità in merito a tale “oscura” vicenda, poiché solo dopo qualche mese, ovvero l’8 luglio 2004, un impianto analogo sito in Magliano Sabina (Rieti) e di proprietà della ditta Masan SRL, fu posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine, poiché pare utilizzato come copertura e base strategica dell’attività illecita di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti. Alla luce di tali fatti e, considerando il successivo abbandono dell’ex Cantina Vinicola Gabinia, ora rifugio di cani randagi ed in evidente stato di degrado, trova quantomeno dubbie le tante rassicurazioni rese all’epoca dei fatti dal Sindaco, come eccessivamente frettolosa la vendita dell’impianto di che trattasi ad una società privata presumibilmente sprovvista dei necessari requisiti.
Si resta in attesa di un gentile riscontro alla presente e si invitano le SS.LL. a disporre un urgente controllo presso l’Ente teso ad accertare le violazioni ivi segnalate.
Distinti saluti
Consigliere Mario Procaccini
martedì 29 dicembre 2009
Ecco in breve i contenuti della legge finanziaria 2010
Ecco in breve i contenuti della legge finanziaria 2010:
NUOVE RISORSE: Le nuove risorse vengono reperite attraverso 3,7 miliardi in arrivo dallo scudo fiscale a cui si aggiungono i 3,1 miliardi versati dall'Inps, provenienti dal Tfr dei lavoratori dipendenti del settore privato. I risparmi in arrivo grazie agli accordi con le province di Trento e Bolzano e della regione autonoma Trentino- Alto Adige sono pari a un miliardo. Altri 350 milioni provengono dalla riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili. La dismissione degli immobili da parte dello Stato portera' altri 250 milioni e la riduzione di alcuni altri 420 milioni: 100 mln dal fondo sociale per l'occupazione 100 milioni; 200 mln dal fondo per le aree sottoutilizzate e 120 mln dal fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale. Dalle misure in materia di accertamento delle frodi per invalidita' civile arriveranno altri 50 milioni, dalla riduzione di spesa delle autonomie locali 48 milioni e dei contribuiti delle comunita' montane e dei piccoli comuni 10 milioni. Infine 9,2 milioni arrivano dalla riduzione degli accrediti alle Agenzie.
UTILIZZO: Le maggiori risorse vanno al rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale (584 milioni), del Fondo per le non autosufficienze (400 milioni) e del Fondo Politiche sociali (150 milioni). Un miliardo va all'anticipazione di liquidita' alle regioni interessate dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari per l'estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. Mentre 800 milioni sono destinati alla proroga della disciplina inerente la detassazione dei contratti di produttivita'. Le misure in materia di agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni costano 120 milioni, altri 40 milioni vanno alla contribuzione figurativa per i lavoratori con almeno 35 anni di anzianita' che accettino un'offerta di lavoro che un livello retributivo inferiore, mentre 65 milioni vanno all'inserimento o reinserimento di determinate categorie di lavoratori svantaggiati.La riduzione Irpef per il trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico costa 60 milioni, le risorse per le imprese che investono in ricerca altri 200 milioni. Mentre al rifinanziamento del Fondo per le missioni di pace vanno 750 milioni; all'integrazione dello stanziamento ai fini del rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'Ici 1,7 miliardi. Per la deroga al blocco del turn over per i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco, autorizzati a procedere, secondo specifiche modalita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato servono 115 milioni. All'incremento del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio altri 50 milioni, mentre al rifinanziamento del Fondo solidarieta' incentivi assicurativi in agricoltura 52 milioni e al differimento dei termini di pagamento dei versamenti fiscali e contributivi sospesi in seguito del sisma in Abruzzo 170 milioni. Mentre la sperimentazione dell'aliquota fissa al 20% per gli affitti costa 1,5 milioni. Infine per la costituzione della Banca del Mezzogiorno sono destinati 9,2 milioni.
PATTO SALUTE: Si prevede un incremento di 584 milioni per il 2010 e 419 milioni nel 2011 rispetto alle somme di finanziamento determinate in precedenza. Nel 2012 l'incremento e' del 2,8% sul totale dell'anno precedente. Complessivamente nel 2010 le regioni avranno 106,2 mld, 108,6 mld nel 2011 e 111,6 mld nel 2012. Per le regioni in rosso e' previsto un incremento dell'addizione Irpef (+0,3%) e dell'Irap (+0,15%) e l'utilizzo dei fondi Fas. Le regioni con piani di rientro per l'estinzione dei debiti fino al 2005 potranno chiedere allo Stato un anticipo di un miliardo di euro. Il fondo per le non autosufficienze arriva a 400 milioni di euro.
SCUDO FISCALE: Viene distribuito parte del gettito in arrivo dal rientro dei capitali all'estero. La tabella prevede la destinazione di 2,2 miliardi di euro tra cui figurano: 400 milioni di euro al 5 per mille, di 103 milioni ai libri scolastici, 100 milioni al fondo di solidarieta' per l'agricoltura, 400 milioni per l'universita'. Alle scuole private vanno 130 milioni mentre per l'autotrasporto sono in arrivo 400 milioni. Altri 571 milioni vanno alla stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e agli enti locali danneggiati dal sisma in Abruzzo.
ACCONTO IRPEF: Il decreto legge che contiene la riduzione del 20% dell'acconto Irpef di novembre confluisce nella manovra. La norma sposta parte del pagamento degli acconti dell'imposta sui redditi, al prossimo anno in sede di conguaglio. L'intervento consente, inoltre, di superare l'ostacolo legato a problemi di cassa e competenza dello scudo fiscale, che copre momentaneamente il mancato gettito. La sanatoria, infatti, chiudendo i termini il 15 dicembre 2009 non consentirebbe di utilizzare il gettito sul 2010. Ma grazie alla proroga per il pagamento degli acconti sara' possibile, con la 'restituzione' da parte dei contribuenti del versamento, utilizzare le risorse per le voci indicate dallo scudo. Per chi ha gia' versato l'acconto, si legge nel testo, potra' recuperare l'imposta nei primi pagamenti utili.
PA: Vengono stanziate le risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare si dispongono stanziamenti sia per il personale statale 'contrattualizzato' sia per il personale statale in regime di diritto pubblico. Arriva anche il cedolino unico, per i dipendenti della pubblica amministrazione. Dal primo gennaio 2011 le competenze fisse (stipendio) e le competenze accessorie (straordinari, ecc.) saranno pagate non piu' separatamente, come accade attualmente, ma tutto confluira' nella busta paga. La misure dovrebbe creare un maggior gettito Irpef una tantum di 200 milioni di euro per il 2011.
ABRUZZO: Il versamento dei tributi e' sospeso fino a giugno 2010. I contribuenti dovranno restituire le imposte non versate in rate entro 60 mesi. Solo per L'Aquila viene introdotta, in via sperimentale, la cedolare secca al 20% per gli affitti delle case. IMPRESE: Arriva il credito d'imposta per le regioni che investono in ricerca e innovazione. Rispetto al fondo inizialmente stabilito per il prossimo anno, di 650 milioni di euro, vengono aggiunti altri 200 milioni portando il totale per il prossimo anno a 850 milioni. SCUOLA: Per la messa in sicurezza degli immobili scolastici vengono stanziati 300 milioni di euro. Pertanto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili. AMBULANTI: Il Durc, cioe' il documento di regolarita' contributiva, sara' obbligatorio anche per gli ambulanti, nel caso in cui le regioni lo richiedano. Le regioni inoltre potranno anche stabilire le modalita' con cui i comuni dovranno effettuare le verifiche.
ENTI LOCALI: Arrivano diverse misure che interessano gli enti locali. E' prevista una riduzione del contributo che lo Stato versa a comuni e province che portera', di conseguenza, alla riduzione del 20% del numero di consiglieri comunali. Il risparmio complessivo per il prossimo anno e' stimato in 48 milioni. Riduzione complessiva di 10 milioni per dei contributi a favore delle comunita' montane e dei piccoli comuni con particolari caratteristiche. Per la regione del Trentino Alto Adige e le province di Trento e Bolzano aumenta l'autonomia in compenso di una riduzione delle risorse che lo Stato versa. Gli effetti positivi sul saldo netto da finanziare sono stimati in 1,1 miliardi per il prossimo anno.
MAFIA: I beni confiscati alla mafia potranno essere venduti, se non sono di utilita' sociale. Avranno diritto di prelazione le forze armate e il personale delle forze di polizia, che possono costituire cooperative edilizie. Anche gli enti locali avranno diritto di prelazione.
EDITORIA: viene limitata l'erogazione dei contributi e delle provvidenze all'editoria all'effettivo stanziamento di bilancio. Le risorse vengono quindi ripartite in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante per legge a ogni impresa.
TFR: Anche nel 2010 il fondo del Tfr che non viene destinato alla previdenza complementare continuera' ad essere versato da parte dell'Inps nel bilancio dello Stato, consentendo al governo il suo utilizzo.
ICI: Arrivano i rimborsi per ai comuni, dopo l'abolizione dell'imposta per le prime case, relativi agli anni 2008 e 2009. La trasmissione delle certificazioni del maggiore gettito Ici accertato deve avvenire perentoriamente entro il 31 marzo 2010, a pena di decadenza, con modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Interno.
ROMA CAPITALE: Seicento milioni per il prossimo anno, come anticipo di tesoreria. Le risorse saranno trovate attraverso la dismissione di immobili della Difesa.
MISSIONI INTERNAZIONALI: In arrivo 750 milioni per i rifinanziamento della missioni all'estero.
BANCA DEL SUD: anche il ddl che istituisce la banca del sud confluisce nella finanziaria. L'intenzione di inserire il provvedimento nella manovra era stato annunciato da tempo dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti.
FONDI IMMOBILIARI: Il ministero della Difesa, al fine di reperire le risorse necessarie per soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle forze armate, puo' promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni.
TURN OVER: Ricambio al 100% per le forze di polizia e vigili del fuoco.
AMBIENTE: Un miliardo di euro, il prossimo anno, per il dissesto idrogeologico.
UNIVERSITA' E RICERCA: Per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle universita' e degli enti pubblici di ricerca, nel triennio 2010-2012 la sua crescita non puo' essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario e al 4% per gli enti pubblici di ricerca.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: Viene prorogata al 2010 la detrazione Irpef del 36% e viene trasformato da regime transitorio a regime definitivo l'aliquota Iva agevolata al 10%.
DIFESA SERVIZI SPA: Viene istituita la societa' che sara' controllata dal ministero e che gestira' l'acquisizione dei beni connessi alle prestazioni delle Forze Armate e degli gli immobili militari. Arriva anche il copyright per i marchi delle forze armate.
VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA: Viene integrato con 10 milioni di euro il Fondo della protezione civile destinando ai territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 6 giugno 2009.
AUTORITA': E' previsto il trasferimento di risorse tra autorita' indipendenti. Si prevedono trasferimenti tra le diverse authority (Antitrust, Agcom, Autorita' per l'energia, Isvap).
NUOVE RISORSE: Le nuove risorse vengono reperite attraverso 3,7 miliardi in arrivo dallo scudo fiscale a cui si aggiungono i 3,1 miliardi versati dall'Inps, provenienti dal Tfr dei lavoratori dipendenti del settore privato. I risparmi in arrivo grazie agli accordi con le province di Trento e Bolzano e della regione autonoma Trentino- Alto Adige sono pari a un miliardo. Altri 350 milioni provengono dalla riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili. La dismissione degli immobili da parte dello Stato portera' altri 250 milioni e la riduzione di alcuni altri 420 milioni: 100 mln dal fondo sociale per l'occupazione 100 milioni; 200 mln dal fondo per le aree sottoutilizzate e 120 mln dal fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale. Dalle misure in materia di accertamento delle frodi per invalidita' civile arriveranno altri 50 milioni, dalla riduzione di spesa delle autonomie locali 48 milioni e dei contribuiti delle comunita' montane e dei piccoli comuni 10 milioni. Infine 9,2 milioni arrivano dalla riduzione degli accrediti alle Agenzie.
UTILIZZO: Le maggiori risorse vanno al rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale (584 milioni), del Fondo per le non autosufficienze (400 milioni) e del Fondo Politiche sociali (150 milioni). Un miliardo va all'anticipazione di liquidita' alle regioni interessate dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari per l'estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. Mentre 800 milioni sono destinati alla proroga della disciplina inerente la detassazione dei contratti di produttivita'. Le misure in materia di agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni costano 120 milioni, altri 40 milioni vanno alla contribuzione figurativa per i lavoratori con almeno 35 anni di anzianita' che accettino un'offerta di lavoro che un livello retributivo inferiore, mentre 65 milioni vanno all'inserimento o reinserimento di determinate categorie di lavoratori svantaggiati.La riduzione Irpef per il trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico costa 60 milioni, le risorse per le imprese che investono in ricerca altri 200 milioni. Mentre al rifinanziamento del Fondo per le missioni di pace vanno 750 milioni; all'integrazione dello stanziamento ai fini del rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'Ici 1,7 miliardi. Per la deroga al blocco del turn over per i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco, autorizzati a procedere, secondo specifiche modalita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato servono 115 milioni. All'incremento del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio altri 50 milioni, mentre al rifinanziamento del Fondo solidarieta' incentivi assicurativi in agricoltura 52 milioni e al differimento dei termini di pagamento dei versamenti fiscali e contributivi sospesi in seguito del sisma in Abruzzo 170 milioni. Mentre la sperimentazione dell'aliquota fissa al 20% per gli affitti costa 1,5 milioni. Infine per la costituzione della Banca del Mezzogiorno sono destinati 9,2 milioni.
PATTO SALUTE: Si prevede un incremento di 584 milioni per il 2010 e 419 milioni nel 2011 rispetto alle somme di finanziamento determinate in precedenza. Nel 2012 l'incremento e' del 2,8% sul totale dell'anno precedente. Complessivamente nel 2010 le regioni avranno 106,2 mld, 108,6 mld nel 2011 e 111,6 mld nel 2012. Per le regioni in rosso e' previsto un incremento dell'addizione Irpef (+0,3%) e dell'Irap (+0,15%) e l'utilizzo dei fondi Fas. Le regioni con piani di rientro per l'estinzione dei debiti fino al 2005 potranno chiedere allo Stato un anticipo di un miliardo di euro. Il fondo per le non autosufficienze arriva a 400 milioni di euro.
SCUDO FISCALE: Viene distribuito parte del gettito in arrivo dal rientro dei capitali all'estero. La tabella prevede la destinazione di 2,2 miliardi di euro tra cui figurano: 400 milioni di euro al 5 per mille, di 103 milioni ai libri scolastici, 100 milioni al fondo di solidarieta' per l'agricoltura, 400 milioni per l'universita'. Alle scuole private vanno 130 milioni mentre per l'autotrasporto sono in arrivo 400 milioni. Altri 571 milioni vanno alla stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e agli enti locali danneggiati dal sisma in Abruzzo.
ACCONTO IRPEF: Il decreto legge che contiene la riduzione del 20% dell'acconto Irpef di novembre confluisce nella manovra. La norma sposta parte del pagamento degli acconti dell'imposta sui redditi, al prossimo anno in sede di conguaglio. L'intervento consente, inoltre, di superare l'ostacolo legato a problemi di cassa e competenza dello scudo fiscale, che copre momentaneamente il mancato gettito. La sanatoria, infatti, chiudendo i termini il 15 dicembre 2009 non consentirebbe di utilizzare il gettito sul 2010. Ma grazie alla proroga per il pagamento degli acconti sara' possibile, con la 'restituzione' da parte dei contribuenti del versamento, utilizzare le risorse per le voci indicate dallo scudo. Per chi ha gia' versato l'acconto, si legge nel testo, potra' recuperare l'imposta nei primi pagamenti utili.
PA: Vengono stanziate le risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare si dispongono stanziamenti sia per il personale statale 'contrattualizzato' sia per il personale statale in regime di diritto pubblico. Arriva anche il cedolino unico, per i dipendenti della pubblica amministrazione. Dal primo gennaio 2011 le competenze fisse (stipendio) e le competenze accessorie (straordinari, ecc.) saranno pagate non piu' separatamente, come accade attualmente, ma tutto confluira' nella busta paga. La misure dovrebbe creare un maggior gettito Irpef una tantum di 200 milioni di euro per il 2011.
ABRUZZO: Il versamento dei tributi e' sospeso fino a giugno 2010. I contribuenti dovranno restituire le imposte non versate in rate entro 60 mesi. Solo per L'Aquila viene introdotta, in via sperimentale, la cedolare secca al 20% per gli affitti delle case. IMPRESE: Arriva il credito d'imposta per le regioni che investono in ricerca e innovazione. Rispetto al fondo inizialmente stabilito per il prossimo anno, di 650 milioni di euro, vengono aggiunti altri 200 milioni portando il totale per il prossimo anno a 850 milioni. SCUOLA: Per la messa in sicurezza degli immobili scolastici vengono stanziati 300 milioni di euro. Pertanto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili. AMBULANTI: Il Durc, cioe' il documento di regolarita' contributiva, sara' obbligatorio anche per gli ambulanti, nel caso in cui le regioni lo richiedano. Le regioni inoltre potranno anche stabilire le modalita' con cui i comuni dovranno effettuare le verifiche.
ENTI LOCALI: Arrivano diverse misure che interessano gli enti locali. E' prevista una riduzione del contributo che lo Stato versa a comuni e province che portera', di conseguenza, alla riduzione del 20% del numero di consiglieri comunali. Il risparmio complessivo per il prossimo anno e' stimato in 48 milioni. Riduzione complessiva di 10 milioni per dei contributi a favore delle comunita' montane e dei piccoli comuni con particolari caratteristiche. Per la regione del Trentino Alto Adige e le province di Trento e Bolzano aumenta l'autonomia in compenso di una riduzione delle risorse che lo Stato versa. Gli effetti positivi sul saldo netto da finanziare sono stimati in 1,1 miliardi per il prossimo anno.
MAFIA: I beni confiscati alla mafia potranno essere venduti, se non sono di utilita' sociale. Avranno diritto di prelazione le forze armate e il personale delle forze di polizia, che possono costituire cooperative edilizie. Anche gli enti locali avranno diritto di prelazione.
EDITORIA: viene limitata l'erogazione dei contributi e delle provvidenze all'editoria all'effettivo stanziamento di bilancio. Le risorse vengono quindi ripartite in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante per legge a ogni impresa.
TFR: Anche nel 2010 il fondo del Tfr che non viene destinato alla previdenza complementare continuera' ad essere versato da parte dell'Inps nel bilancio dello Stato, consentendo al governo il suo utilizzo.
ICI: Arrivano i rimborsi per ai comuni, dopo l'abolizione dell'imposta per le prime case, relativi agli anni 2008 e 2009. La trasmissione delle certificazioni del maggiore gettito Ici accertato deve avvenire perentoriamente entro il 31 marzo 2010, a pena di decadenza, con modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Interno.
ROMA CAPITALE: Seicento milioni per il prossimo anno, come anticipo di tesoreria. Le risorse saranno trovate attraverso la dismissione di immobili della Difesa.
MISSIONI INTERNAZIONALI: In arrivo 750 milioni per i rifinanziamento della missioni all'estero.
BANCA DEL SUD: anche il ddl che istituisce la banca del sud confluisce nella finanziaria. L'intenzione di inserire il provvedimento nella manovra era stato annunciato da tempo dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti.
FONDI IMMOBILIARI: Il ministero della Difesa, al fine di reperire le risorse necessarie per soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle forze armate, puo' promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni.
TURN OVER: Ricambio al 100% per le forze di polizia e vigili del fuoco.
AMBIENTE: Un miliardo di euro, il prossimo anno, per il dissesto idrogeologico.
UNIVERSITA' E RICERCA: Per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle universita' e degli enti pubblici di ricerca, nel triennio 2010-2012 la sua crescita non puo' essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario e al 4% per gli enti pubblici di ricerca.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: Viene prorogata al 2010 la detrazione Irpef del 36% e viene trasformato da regime transitorio a regime definitivo l'aliquota Iva agevolata al 10%.
DIFESA SERVIZI SPA: Viene istituita la societa' che sara' controllata dal ministero e che gestira' l'acquisizione dei beni connessi alle prestazioni delle Forze Armate e degli gli immobili militari. Arriva anche il copyright per i marchi delle forze armate.
VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA: Viene integrato con 10 milioni di euro il Fondo della protezione civile destinando ai territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 6 giugno 2009.
AUTORITA': E' previsto il trasferimento di risorse tra autorita' indipendenti. Si prevedono trasferimenti tra le diverse authority (Antitrust, Agcom, Autorita' per l'energia, Isvap).
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0380.htm
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare 7 agosto 2003, n. 4174
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301.
Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia
(G.U. n. 274 del 25 novembre 2003)
1. Premessa.
Con la presente circolare questo Ministero intende far conoscere il proprio avviso sulla disposizione di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recepita dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (in seguito Testo unico), come modificato ed integrato dall'art. 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 (in seguito Testo unico coordinato), che ha compreso nella ristrutturazione edilizia gli interventi di «demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma», assoggettandoli a denuncia di inizio attività.
Ciò al fine di fornire indirizzi per una interpretazione uniforme ed omogenea della norma e per una sua conseguente corretta applicazione, considerata anche la notevole incidenza della stessa sul patrimonio edilizio esistente: è noto, infatti, che gli interventi di recupero e riqualificazione hanno assunto, negli ultimi anni, rilevanza e diffusione crescente e costituiscono componente non secondaria della politica urbanistico-edilizia di molti enti territoriali e che, inoltre, la formazione degli strumenti urbanistici si attiene, sempre più di frequente, a criteri del massimo possibile recupero e riuso del territorio urbanizzato e delle aree edificate esistenti, anche al fine di contenere il ricorso all'edificazione di nuovi ambiti territoriali.
Ulteriori motivi sulla necessità di orientare l'applicazione della norma si individuano nell'importanza, da un lato, di fornire criteri guida in modo da agevolare i comportamenti amministrativi dei comuni evitando possibili assunzioni di atti illegittimi; dall'altro, nell'esigenza di assicurare, mediante una certezza interpretativa, tutela ai professionisti in considerazione delle notevoli responsabilità affidate agli stessi su compiti in precedenza assegnati agli uffici pubblici.
I professionisti, infatti, sono tenuti ad asseverare la conformità dell'intervento oggetto della Dia agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, ed assumono, inoltre, la qualità di persone esercenti un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
Conseguentemente l'amministrazione, in caso di dichiarazioni non veritiere, ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
E' in ogni caso da evidenziare che l'attestazione circa la consistenza delle volumetrie esistenti avviene, da parte del professionista incaricato, tramite adeguata documentazione grafica e fotografica, con le modalità eventualmente stabilite dal regolamento edilizio comunale.
La verifica della legittimità delle preesistenze, nel caso di richiesta di permesso di costruzione, spetta all'amministrazione che, una volta ricevuta la richiesta, provvederà a controllare la sussistenza dei titoli abilitativi originari con relative varianti (permessi di costruzione, concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, denunce di inizio attività, concessioni o autorizzazioni in sanatoria) e dei provvedimenti di disciplina edilizia adottati per eventuali abusi presenti nell'edificio.
Qualora si proceda con Dia, utilizzando la facoltà di cui all'art. 22 del Testo unico coordinato, la situazione delle preesistenze, in quanto presupposto legittimante l'operazione di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, deve essere oggetto di ricognizione nella relazione asseverata di cui all'art. 23, comma 1, del Testo unico, sulla base degli elementi forniti dal proprietario ovvero delle ricerche condotte dal professionista.
Peraltro, considerata la natura ricognitiva di tale attività, il professionista non assume alcuna responsabilità circa l'effettiva situazione della costruzione con riferimento alla disciplina urbanistico-edilizia pregressa, essendo il contenuto della relazione circoscritto ai risultati della ricerca condotta ed ai dati forniti dal proprietario.
Tale incombente potrà in ogni caso assolversi anche mediante richiesta di ogni opportuna informazione e documentazione allo sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5, comma 1, del Testo unico.
Si precisa, infine, che i pareri e gli atti di assenso, nel caso di denuncia di inizio attività, devono essere acquisiti direttamente dall'interessato ed allegati alla richiesta.
E', comunque, facoltà del richiedente produrre pareri ed atti di assenso anche per il rilascio del permesso di costruire, in quanto lo sportello unico è demandato a provvedere solo qualora tale documentazione non sia stata acquisita dal richiedente.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali sull'equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione.
Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la giurisprudenza amministrativa si era occupata più volte della questione relativa alla possibilità di far rientrare, nell'ambito della ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della legge del 5 agosto 1978, n. 457, anche l'intervento di demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato.
Si è venuto, pertanto, a formare un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui «nel concetto di ristrutturazione edilizia devono annoverarsi anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2001, n. 1246; id., 28 marzo 1998, n. 369; id., 14 novembre 1996, n. 1359; id., 9 febbraio 1996, n. 144; id., 23 luglio 1994, n. 807; id., 6 dicembre 1993, n. 1259; id., 3 febbraio 1992, n. 86; id., 3 gennaio 1992, n. 4; id., 4 aprile 1991, n. 430; id., 20 novembre 1990, n. 786; id., 9 luglio 1990, n. 594; id., 30 settembre 1988, n. 946; id., 28 giugno 1988, n. 416; id., 17 ottobre 1987, n. 637; id., 21 dicembre 1984, n. 958).
L'equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione veniva dalla giurisprudenza essenzialmente motivata con la considerazione che «il concetto di ristrutturazione è necessariamente legato concettualmente ad una modifica e a una salvezza finale (quantomeno nelle sue caratteristiche fondamentali) dell'esistente (modifica che può essere generale o particolare e, quindi, dar luogo alla realizzazione di un fabbricato in tutto o in parte «nuovo»), ma non anche alla indispensabile conservazione, nella loro individualità fisica e specifica (tal quali essi sono e si trovano), dei medesimi elementi costitutivi dell'edificio o di alcuni tra essi (i principali)» (così Cons. Stato, sez. V, n. 946/1988).
3. Il recepimento normativo, con parziali innovazioni, dei principi affermati dalla giurisprudenza.
Il Testo unico, recependo il c.d. diritto vivente, costituito dagli orientamenti giurisprudenziali innanzi riportati, all'art. 3 aveva stabilito testualmente: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica».
Tale formulazione è stata in seguito oggetto di una modifica ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera a), del Testo unico coordinato che ha inteso conformarsi alla sopravvenuta norma della legge n. 443/2001. Conseguentemente, il testo definitivo vede sostituito il riferimento alla «fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali a quello preesistente» con «ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella esistente».
4. Conseguenze giuridiche derivanti dall'equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione.
4.1. Con riferimento alla disciplina edilizia.
In forza del ricordato disposto, la nuova definizione di ristrutturazione edilizia, comprendente anche la demolizione e ricostruzione di edifici con il rispetto della volumetria e sagoma preesistenti, prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, come già stabilito dall'art. 31, ultimo comma, della legge n. 457/1978 e confermato all'art. 3, ultimo comma, del Testo unico.
Va osservato, in proposito, che il mancato richiamo - nella nuova definizione voluta dal legislatore della n. 443/2001 - al parametro «dei materiali edilizi» non pone alcun particolare problema, mentre, per quanto riguarda «l'area di sedime», non si ritiene che l'esclusione di tale riferimento possa consentire la ricostruzione dell'edificio in altro sito, ovvero posizionarlo all'interno dello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale.
La prima ipotesi è esclusa dal fatto che, comunque, si tratta di un intervento incluso nelle categorie del recupero, per cui una localizzazione in altro ambito risulterebbe palesemente in contrasto con tale obiettivo; quanto alla seconda ipotesi si ritiene che debbono considerarsi ammissibili, in sede di ristrutturazione edilizia, solo modifiche di collocazione rispetto alla precedente area di sedime, sempreché rientrino nelle varianti non essenziali, ed a questo fine il riferimento è nelle definizioni stabilite dalle leggi regionali in attuazione dell'art. 32 del Testo unico.
Resta in ogni caso possibile, nel diverso posizionamento dell'edificio, adeguarsi alle disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene allineamenti, distanze e distacchi.
In ragione delle considerazioni espresse, per gli interventi di demolizione e ricostruzione inclusi nella ristrutturazione non può trovare applicazione quella parte della normativa vigente che detta prescrizioni per quanto riguarda gli indici di edificabilità ed ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo (altezze, distanze, distacchi, inclinate, ecc.) riferibile alle nuove costruzioni.
Ciò in quanto il relativo rispetto potrebbe risultare inconciliabile con la demolizione e ricostruzione intesa come operazione da effettuarsi con la sola osservanza della sagoma e della volumetria preesistenti (ed in tale prospettiva, qualora non venga utilizzata per intero la sagoma e la volumetria esistenti, l'intervento non può essere incluso nella categoria della ristrutturazione edilizia).
Va però soggiunto che la demolizione e ricostruzione, rientrando per espressa declaratoria legislativa nella ristrutturazione edilizia, dovrà rispettare le prescrizioni ed i limiti dello strumento urbanistico vigente per quanto compatibili con la natura dell'intervento e quindi non in contrasto con la possibilità, esplicitamente prevista dal legislatore, di poter operare la ricostruzione attenendosi al solo rispetto di sagoma e volume.
Più specificatamente la demolizione e ricostruzione può comportare aumenti della superficie utile nei limiti consentiti o non preclusi per la ristrutturazione edilizia: in proposito, deve ritenersi insita nella natura di tale intervento la possibilità di aumento della superficie utile con il conseguente incremento del carico urbanistico, stante la fondamentale ratio legislativa di favorire il rinnovo del patrimonio edilizio anche sotto un profilo tecnico-qualitativo che comporta il più delle volte, per la stessa praticabilità dell'intervento, un diverso dimensionamento della superficie utile.
In relazione a tale indirizzo, nella revisione delle norme tecniche di attuazione dei piani urbanistici, dovrà essere attentamente ponderata la possibilità di estendere (o mantenere) anche per la demolizione e ricostruzione i limiti di aumento della superficie utile fissati in via generale per l'intervento di ristrutturazione edilizia, proprio per non vanificare la finalità di incentivare il ricorso alla demolizione e ricostruzione.
A tal fine, si precisa che qualora gli strumenti urbanistici generali ed i regolamenti edilizi, nelle more del recepimento delle definizioni di cui all'art. 3 del Testo unico, non considerino esplicitamente la demolizione e ricostruzione all'interno della categoria della ristrutturazione edilizia e quindi non disciplinino le modalità di attuazione di tali interventi, si ritiene ammissibile variare le superfici utili - potendo anche prevedere la modifica delle quote di imposta dei solai - nel solo rispetto di sagoma e volume.
In ogni caso, sono da considerare sempre consentiti gli aumenti di superficie dovuti all'adeguamento, in base a specifiche norme di legge, della dotazione di servizi (in relazione all'inserimento di impianti speciali per portatori di handicap, di impianti di sicurezza e simili).
Per quanto concerne lo standard relativo al dimensionamento di posti auto pertinenziali, è auspicabile che gli interventi di che trattasi prevedano l'adeguamento al rapporto minimo stabilito all'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, a meno che documentate motivazioni di carattere tecnico (dovute, ad esempio, a problemi di accessibilità o di collegamento con la viabilità ordinaria o di inidonea struttura e consistenza del terreno) ne rendano impraticabile la realizzazione.
Peraltro, tale adeguamento deve considerarsi obbligatorio in caso di aumenti di superfici utili e nei limiti di tale incremento.
Restano comunque salve e vanno dunque rispettate le eventuali prescrizioni di piano regolatore o dei regolamenti edilizi vigenti di portata generale, valevoli cioè nell'intero territorio comunale o in singole zone urbanistiche, di carattere estetico-architettonico (ad esempio l'uso di alcuni materiali, le indicazioni sul colore per le superfici esterne, ecc.).
Ciò all'evidente fine di un armonico inserimento della nuova costruzione nell'ambiente urbano circostante.
4.2. Con riferimento alla disciplina urbanistica attuativa.
Qualora l'intervento ricada in ambito nel quale il piano attuativo, ritenuto dallo strumento urbanistico presupposto per l'edificazione, non sia ancora approvato, si applica quanto disposto all'art. 9, comma 2, secondo periodo, del Testo unico.
Tuttavia, nei casi in cui le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, in attesa della formazione del piano attuativo, consentano di avviare interventi manutentivi sul patrimonio edilizio esistente e comprendano espressamente, in tale fattispecie, la ristrutturazione edilizia, è possibile procedere alla demolizione e ricostruzione senza gli impegni a favore del comune, di cui al citato art. 9.
4.3. Con riferimento alle costruzioni oggetto di sanatoria.
Per quanto attiene alle modalità di attuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione alle costruzioni oggetto di rilascio di concessione in sanatoria (in forma espressa o a seguito di formazione del silenzio assenso), occorre premettere che, ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, la procedura di sanatoria comporta l'equiparazione delle costruzioni abusive a quelle legittime, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni amministrative, estinzione del reato e libera commerciabilità.
Ciò stante, i parametri da rispettare, in caso di demolizione e ricostruzione, sono quelli che definiscono l'oggetto stesso del condono e si identificano con gli elementi che hanno costituito riferimento per il computo dell'oblazione: quindi, oltre a volumetria e sagoma, anche destinazione d'uso e superficie, quest'ultima calcolata secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 10 maggio 1977, n. 801 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977).
Nel caso di demolizione e ricostruzione di opere eseguite in parziale difformità - per le quali, non potendo procedere alla demolizione per il pregiudizio alla parte eseguita in conformità, è stata applicata una sanzione pari al doppio del costo di produzione - partecipa alla volumetria e sagoma preesistente, in fase di ricostruzione, anche la parte oggetto di applicazione della sanzione.
In presenza di abusi non sanati consistenti in aumenti volumetrici, in caso di sussistenza dei presupposti per una sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 (ora art. 36 del Testo unico), è necessario conseguire prima il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi della richiamata norma, per poter poi procedere alla demolizione e ricostruzione anche dei precisati aumenti. In difetto, le demolizione e ricostruzione dovrà essere limitata alla sola parte legittima.
Va soggiunto peraltro che, in sede di revisione o adeguamento dello strumento urbanistico, possono essere fissati, ove ritenuto necessario, limiti diversificati per le operazioni di demolizione e ricostruzione di immobili condonati, anche per quanto concerne le destinazioni d'uso e le variazioni di superfici utili consentibili, in relazione al grado di contrasto della costruzione condonata con le previsioni dello strumento urbanistico.
Quanto sopra vale sia per gli abusi sparsi che per i nuclei edilizi abusivi.
Diversamente, qualora le opere condonate siano incluse in varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 47/1985, o comunque siano state oggetto di nuova pianificazione successivamente all'entrata in vigore della legge n. 724/1992, i riferimenti normativi sono quelli contenuti nei piani appositamente predisposti.
Roma, 7 agosto 2003
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare 7 agosto 2003, n. 4174
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301.
Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia
(G.U. n. 274 del 25 novembre 2003)
1. Premessa.
Con la presente circolare questo Ministero intende far conoscere il proprio avviso sulla disposizione di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recepita dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (in seguito Testo unico), come modificato ed integrato dall'art. 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 (in seguito Testo unico coordinato), che ha compreso nella ristrutturazione edilizia gli interventi di «demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma», assoggettandoli a denuncia di inizio attività.
Ciò al fine di fornire indirizzi per una interpretazione uniforme ed omogenea della norma e per una sua conseguente corretta applicazione, considerata anche la notevole incidenza della stessa sul patrimonio edilizio esistente: è noto, infatti, che gli interventi di recupero e riqualificazione hanno assunto, negli ultimi anni, rilevanza e diffusione crescente e costituiscono componente non secondaria della politica urbanistico-edilizia di molti enti territoriali e che, inoltre, la formazione degli strumenti urbanistici si attiene, sempre più di frequente, a criteri del massimo possibile recupero e riuso del territorio urbanizzato e delle aree edificate esistenti, anche al fine di contenere il ricorso all'edificazione di nuovi ambiti territoriali.
Ulteriori motivi sulla necessità di orientare l'applicazione della norma si individuano nell'importanza, da un lato, di fornire criteri guida in modo da agevolare i comportamenti amministrativi dei comuni evitando possibili assunzioni di atti illegittimi; dall'altro, nell'esigenza di assicurare, mediante una certezza interpretativa, tutela ai professionisti in considerazione delle notevoli responsabilità affidate agli stessi su compiti in precedenza assegnati agli uffici pubblici.
I professionisti, infatti, sono tenuti ad asseverare la conformità dell'intervento oggetto della Dia agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, ed assumono, inoltre, la qualità di persone esercenti un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
Conseguentemente l'amministrazione, in caso di dichiarazioni non veritiere, ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
E' in ogni caso da evidenziare che l'attestazione circa la consistenza delle volumetrie esistenti avviene, da parte del professionista incaricato, tramite adeguata documentazione grafica e fotografica, con le modalità eventualmente stabilite dal regolamento edilizio comunale.
La verifica della legittimità delle preesistenze, nel caso di richiesta di permesso di costruzione, spetta all'amministrazione che, una volta ricevuta la richiesta, provvederà a controllare la sussistenza dei titoli abilitativi originari con relative varianti (permessi di costruzione, concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, denunce di inizio attività, concessioni o autorizzazioni in sanatoria) e dei provvedimenti di disciplina edilizia adottati per eventuali abusi presenti nell'edificio.
Qualora si proceda con Dia, utilizzando la facoltà di cui all'art. 22 del Testo unico coordinato, la situazione delle preesistenze, in quanto presupposto legittimante l'operazione di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, deve essere oggetto di ricognizione nella relazione asseverata di cui all'art. 23, comma 1, del Testo unico, sulla base degli elementi forniti dal proprietario ovvero delle ricerche condotte dal professionista.
Peraltro, considerata la natura ricognitiva di tale attività, il professionista non assume alcuna responsabilità circa l'effettiva situazione della costruzione con riferimento alla disciplina urbanistico-edilizia pregressa, essendo il contenuto della relazione circoscritto ai risultati della ricerca condotta ed ai dati forniti dal proprietario.
Tale incombente potrà in ogni caso assolversi anche mediante richiesta di ogni opportuna informazione e documentazione allo sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5, comma 1, del Testo unico.
Si precisa, infine, che i pareri e gli atti di assenso, nel caso di denuncia di inizio attività, devono essere acquisiti direttamente dall'interessato ed allegati alla richiesta.
E', comunque, facoltà del richiedente produrre pareri ed atti di assenso anche per il rilascio del permesso di costruire, in quanto lo sportello unico è demandato a provvedere solo qualora tale documentazione non sia stata acquisita dal richiedente.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali sull'equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione.
Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la giurisprudenza amministrativa si era occupata più volte della questione relativa alla possibilità di far rientrare, nell'ambito della ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della legge del 5 agosto 1978, n. 457, anche l'intervento di demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato.
Si è venuto, pertanto, a formare un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui «nel concetto di ristrutturazione edilizia devono annoverarsi anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2001, n. 1246; id., 28 marzo 1998, n. 369; id., 14 novembre 1996, n. 1359; id., 9 febbraio 1996, n. 144; id., 23 luglio 1994, n. 807; id., 6 dicembre 1993, n. 1259; id., 3 febbraio 1992, n. 86; id., 3 gennaio 1992, n. 4; id., 4 aprile 1991, n. 430; id., 20 novembre 1990, n. 786; id., 9 luglio 1990, n. 594; id., 30 settembre 1988, n. 946; id., 28 giugno 1988, n. 416; id., 17 ottobre 1987, n. 637; id., 21 dicembre 1984, n. 958).
L'equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione veniva dalla giurisprudenza essenzialmente motivata con la considerazione che «il concetto di ristrutturazione è necessariamente legato concettualmente ad una modifica e a una salvezza finale (quantomeno nelle sue caratteristiche fondamentali) dell'esistente (modifica che può essere generale o particolare e, quindi, dar luogo alla realizzazione di un fabbricato in tutto o in parte «nuovo»), ma non anche alla indispensabile conservazione, nella loro individualità fisica e specifica (tal quali essi sono e si trovano), dei medesimi elementi costitutivi dell'edificio o di alcuni tra essi (i principali)» (così Cons. Stato, sez. V, n. 946/1988).
3. Il recepimento normativo, con parziali innovazioni, dei principi affermati dalla giurisprudenza.
Il Testo unico, recependo il c.d. diritto vivente, costituito dagli orientamenti giurisprudenziali innanzi riportati, all'art. 3 aveva stabilito testualmente: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica».
Tale formulazione è stata in seguito oggetto di una modifica ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera a), del Testo unico coordinato che ha inteso conformarsi alla sopravvenuta norma della legge n. 443/2001. Conseguentemente, il testo definitivo vede sostituito il riferimento alla «fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali a quello preesistente» con «ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella esistente».
4. Conseguenze giuridiche derivanti dall'equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione.
4.1. Con riferimento alla disciplina edilizia.
In forza del ricordato disposto, la nuova definizione di ristrutturazione edilizia, comprendente anche la demolizione e ricostruzione di edifici con il rispetto della volumetria e sagoma preesistenti, prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, come già stabilito dall'art. 31, ultimo comma, della legge n. 457/1978 e confermato all'art. 3, ultimo comma, del Testo unico.
Va osservato, in proposito, che il mancato richiamo - nella nuova definizione voluta dal legislatore della n. 443/2001 - al parametro «dei materiali edilizi» non pone alcun particolare problema, mentre, per quanto riguarda «l'area di sedime», non si ritiene che l'esclusione di tale riferimento possa consentire la ricostruzione dell'edificio in altro sito, ovvero posizionarlo all'interno dello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale.
La prima ipotesi è esclusa dal fatto che, comunque, si tratta di un intervento incluso nelle categorie del recupero, per cui una localizzazione in altro ambito risulterebbe palesemente in contrasto con tale obiettivo; quanto alla seconda ipotesi si ritiene che debbono considerarsi ammissibili, in sede di ristrutturazione edilizia, solo modifiche di collocazione rispetto alla precedente area di sedime, sempreché rientrino nelle varianti non essenziali, ed a questo fine il riferimento è nelle definizioni stabilite dalle leggi regionali in attuazione dell'art. 32 del Testo unico.
Resta in ogni caso possibile, nel diverso posizionamento dell'edificio, adeguarsi alle disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene allineamenti, distanze e distacchi.
In ragione delle considerazioni espresse, per gli interventi di demolizione e ricostruzione inclusi nella ristrutturazione non può trovare applicazione quella parte della normativa vigente che detta prescrizioni per quanto riguarda gli indici di edificabilità ed ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo (altezze, distanze, distacchi, inclinate, ecc.) riferibile alle nuove costruzioni.
Ciò in quanto il relativo rispetto potrebbe risultare inconciliabile con la demolizione e ricostruzione intesa come operazione da effettuarsi con la sola osservanza della sagoma e della volumetria preesistenti (ed in tale prospettiva, qualora non venga utilizzata per intero la sagoma e la volumetria esistenti, l'intervento non può essere incluso nella categoria della ristrutturazione edilizia).
Va però soggiunto che la demolizione e ricostruzione, rientrando per espressa declaratoria legislativa nella ristrutturazione edilizia, dovrà rispettare le prescrizioni ed i limiti dello strumento urbanistico vigente per quanto compatibili con la natura dell'intervento e quindi non in contrasto con la possibilità, esplicitamente prevista dal legislatore, di poter operare la ricostruzione attenendosi al solo rispetto di sagoma e volume.
Più specificatamente la demolizione e ricostruzione può comportare aumenti della superficie utile nei limiti consentiti o non preclusi per la ristrutturazione edilizia: in proposito, deve ritenersi insita nella natura di tale intervento la possibilità di aumento della superficie utile con il conseguente incremento del carico urbanistico, stante la fondamentale ratio legislativa di favorire il rinnovo del patrimonio edilizio anche sotto un profilo tecnico-qualitativo che comporta il più delle volte, per la stessa praticabilità dell'intervento, un diverso dimensionamento della superficie utile.
In relazione a tale indirizzo, nella revisione delle norme tecniche di attuazione dei piani urbanistici, dovrà essere attentamente ponderata la possibilità di estendere (o mantenere) anche per la demolizione e ricostruzione i limiti di aumento della superficie utile fissati in via generale per l'intervento di ristrutturazione edilizia, proprio per non vanificare la finalità di incentivare il ricorso alla demolizione e ricostruzione.
A tal fine, si precisa che qualora gli strumenti urbanistici generali ed i regolamenti edilizi, nelle more del recepimento delle definizioni di cui all'art. 3 del Testo unico, non considerino esplicitamente la demolizione e ricostruzione all'interno della categoria della ristrutturazione edilizia e quindi non disciplinino le modalità di attuazione di tali interventi, si ritiene ammissibile variare le superfici utili - potendo anche prevedere la modifica delle quote di imposta dei solai - nel solo rispetto di sagoma e volume.
In ogni caso, sono da considerare sempre consentiti gli aumenti di superficie dovuti all'adeguamento, in base a specifiche norme di legge, della dotazione di servizi (in relazione all'inserimento di impianti speciali per portatori di handicap, di impianti di sicurezza e simili).
Per quanto concerne lo standard relativo al dimensionamento di posti auto pertinenziali, è auspicabile che gli interventi di che trattasi prevedano l'adeguamento al rapporto minimo stabilito all'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, a meno che documentate motivazioni di carattere tecnico (dovute, ad esempio, a problemi di accessibilità o di collegamento con la viabilità ordinaria o di inidonea struttura e consistenza del terreno) ne rendano impraticabile la realizzazione.
Peraltro, tale adeguamento deve considerarsi obbligatorio in caso di aumenti di superfici utili e nei limiti di tale incremento.
Restano comunque salve e vanno dunque rispettate le eventuali prescrizioni di piano regolatore o dei regolamenti edilizi vigenti di portata generale, valevoli cioè nell'intero territorio comunale o in singole zone urbanistiche, di carattere estetico-architettonico (ad esempio l'uso di alcuni materiali, le indicazioni sul colore per le superfici esterne, ecc.).
Ciò all'evidente fine di un armonico inserimento della nuova costruzione nell'ambiente urbano circostante.
4.2. Con riferimento alla disciplina urbanistica attuativa.
Qualora l'intervento ricada in ambito nel quale il piano attuativo, ritenuto dallo strumento urbanistico presupposto per l'edificazione, non sia ancora approvato, si applica quanto disposto all'art. 9, comma 2, secondo periodo, del Testo unico.
Tuttavia, nei casi in cui le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, in attesa della formazione del piano attuativo, consentano di avviare interventi manutentivi sul patrimonio edilizio esistente e comprendano espressamente, in tale fattispecie, la ristrutturazione edilizia, è possibile procedere alla demolizione e ricostruzione senza gli impegni a favore del comune, di cui al citato art. 9.
4.3. Con riferimento alle costruzioni oggetto di sanatoria.
Per quanto attiene alle modalità di attuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione alle costruzioni oggetto di rilascio di concessione in sanatoria (in forma espressa o a seguito di formazione del silenzio assenso), occorre premettere che, ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, la procedura di sanatoria comporta l'equiparazione delle costruzioni abusive a quelle legittime, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni amministrative, estinzione del reato e libera commerciabilità.
Ciò stante, i parametri da rispettare, in caso di demolizione e ricostruzione, sono quelli che definiscono l'oggetto stesso del condono e si identificano con gli elementi che hanno costituito riferimento per il computo dell'oblazione: quindi, oltre a volumetria e sagoma, anche destinazione d'uso e superficie, quest'ultima calcolata secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 10 maggio 1977, n. 801 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977).
Nel caso di demolizione e ricostruzione di opere eseguite in parziale difformità - per le quali, non potendo procedere alla demolizione per il pregiudizio alla parte eseguita in conformità, è stata applicata una sanzione pari al doppio del costo di produzione - partecipa alla volumetria e sagoma preesistente, in fase di ricostruzione, anche la parte oggetto di applicazione della sanzione.
In presenza di abusi non sanati consistenti in aumenti volumetrici, in caso di sussistenza dei presupposti per una sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 (ora art. 36 del Testo unico), è necessario conseguire prima il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi della richiamata norma, per poter poi procedere alla demolizione e ricostruzione anche dei precisati aumenti. In difetto, le demolizione e ricostruzione dovrà essere limitata alla sola parte legittima.
Va soggiunto peraltro che, in sede di revisione o adeguamento dello strumento urbanistico, possono essere fissati, ove ritenuto necessario, limiti diversificati per le operazioni di demolizione e ricostruzione di immobili condonati, anche per quanto concerne le destinazioni d'uso e le variazioni di superfici utili consentibili, in relazione al grado di contrasto della costruzione condonata con le previsioni dello strumento urbanistico.
Quanto sopra vale sia per gli abusi sparsi che per i nuclei edilizi abusivi.
Diversamente, qualora le opere condonate siano incluse in varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 47/1985, o comunque siano state oggetto di nuova pianificazione successivamente all'entrata in vigore della legge n. 724/1992, i riferimenti normativi sono quelli contenuti nei piani appositamente predisposti.
Roma, 7 agosto 2003
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