http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/11/storie-italiane-paese-che-vai.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2007/11/legge-regionale-n82001-carburanti.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/10/oggetto-nota-interpretativa-richiesta.html
sindaco I commercianti di Zagarolo sono tutti " UGUALI" la legge dice si!!!!!!! lei?
3° CAPITOLO : IL DELITTO DI CONCUSSIONE NELL’ATTUALE TESTO DELL’ART. 317 : IN PARTICOLARE NELLA FORMA DELL’INDUZIONE.
1. LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 86 / 90.
La norma dell’articolo 317 , così come modificato dall’art. 4 della legge 26 aprile 1990 , n° 86 , stabilisce che :
“ Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che , abusando della sua qualità o dei suoi poteri , costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo , danaro o altra utilità , è punito con la reclusione da quattro a dodici anni “.
Rispetto al vecchio testo si evidenziano dunque le seguenti modifiche :
1) estensione dell’incriminazione all’incaricato di un pubblico servizio ;
2) sostituzione dell’espressione “ abuso delle funzioni “ con quella “ abuso di poteri
come si rileva nella nota sono presenti due ufficiali di polizia giudiziaria! avranno applicata la legge ?
Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui gia' compiuto, la pena e' della reclusione fino ad un anno (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
2 commenti:
alcune normative:
LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 03-11-2003
REGIONE LAZIO
"Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti""
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 32
del 20 novembre 2003
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 6
Indice:
Articoli della Legge:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
La seguente legge:
ARTICOLO 18
(Modifiche all’articolo 27 della l.r. 8/2001)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 8/2001 sono
aggiunti i seguenti:
“2 bis. Il criterio di priorità di cui all’articolo 4, comma 2 bis non
si applica alle domande presentate prima del 30 settembre
2003.
2 ter. I titolari degli impianti esistenti di cui agli articoli 21 e 21
bis sprovvisti dell’autorizzazione comunale devono richiederla
entro il 30 settembre 2004. Decorso inutilmente tale termine, il
comune competente per territorio dispone la chiusura
dell’impianto e la cessazione dell’esercizio.
2 quater. Entro il 30 settembre 2004 i comuni effettuano, in
contraddittorio con i titolari delle autorizzazioni d’esercizio
interessati, le verifiche degli impianti di distribuzione di
carburanti esistenti, comunicando al titolare dell’autorizzazione
l’esito della verifica ed invitandolo, in caso di incompatibilità ai
sensi dell’articolo 12, a presentare idoneo progetto di
adeguamento entro novanta giorni. Nel caso in cui il progetto
non venga presentato o non venga realizzato entro dodici mesi
dalla sua autorizzazione da parte del comune, il comune stesso
notifica all’interessato la decadenza dell’autorizzazione, salvo
che, limitatamente agli impianti funzionanti alla data del 17
luglio 2003, in considerazione della peculiare realtà territoriale
e delle caratteristiche del singolo impianto, ne consenta la
prosecuzione dell’attività. Per gli impianti non insistenti su
strade di competenza comunale le verifiche sono effettuate di
concerto con l’ente proprietario della strada.
2 quinquies. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 5 del d.lgs. 32/1998 e dell’articolo 3,
comma 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.
2 sexies. Alle domande di nuovi impianti presentate entro il 31
dicembre 2003, la cui istruttoria non è ancora conclusa, si
applicano, ove più favorevoli per il richiedente, gli indici di
edificabilità commerciale già previsti ed adottati dai comuni.”.
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE
Legge Regionale LAZIO Numero 8 del 2001 Art. 27
MODIFICA TESTUALE
Legge Regionale LAZIO Numero 8 del 2001
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LAZIO Numero 8 del 2001 Art. 4
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LAZIO Numero 8 del 2001
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LAZIO Numero 8 del 2001 Art. 21
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LAZIO Numero 8 del 2001 Art. 12
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 32 del 1998 Art. 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 32 del 1998
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 346 del 1999 Art. 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 346 del 1999
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Lazio.
Data a Roma, addì 3 novembre 2003
vedi anche il piano paisistico della regione Lazio
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