T.A.R. Lazio (RM) Sez. II quater n. 551 del 20 gennaio 2011
Beni Culturali. Vincolo archeologico
L'imposizione di vincolo archeologico su un determinato terreno non esclude - ferma restando la necessità d'acquisizione dell'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza chiamata a valutare, ai sensi degli art. 11 e 12 l. 1 giugno 1939 n. 1089, la compatibilità della costruzione con la fruibilità dei beni assoggettati a vincolo - la possibilità di eseguire eventuali interventi di bonifica o di contenimento dei terreni né, in linea di principio, l’edificabilità essendo astrattamente concepibile un particolare tipo di costruzione realizzato senza che i reperti archeologici subiscano un uso incompatibile col loro carattere storico o artistico. Ne consegue, che il vincolo archeologico di norma ha carattere conformativo della proprietà, per cui le limitazioni che ne conseguono non costituiscono manifestazione della potestà espropriativa, bensì appunto di quella conformativa della proprietà privata ammessa senza indennizzo dall'art. 42 comma 2 cost.
N. 00551/2011 REG.PROV.COLL.
N. 07765/1993
sabato 5 marzo 2011
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