URBANISTICO - Ristrutturazione - Distinzione tra ristrutturazione pesante e
ristrutturazione leggera - Artt. 10, c. 1, lett. c) e 22, c. 1 d.P.R. n.
380/2001 - Titolo abilitante - Sanzioni applicabili in caso di interventi
abusivi.
La distinzione tra le due tipologie di ristrutturazione edilizia
(cd. pesante, disciplinata dall’art. 10, comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001
e cd. leggera, disciplinata dall’art. 22, comma 1 dello stesso D.P.R.) rileva
sotto un duplice profilo: quanto al titolo abilitante all’edificazione e quanto
alle sanzioni applicabili in caso di interventi abusivi. Sotto il primo profilo,
mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante sono subordinati a
permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggeraâ€
sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività ; sotto il secondo
profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante†sono
sanzionati (allorchè abusivi) con la rimozione o la demolizione dell’opera,
ovvero, nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile,
con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art.
33 del D.P.R. 380/2001, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggeraâ€,
invece, possono essere sanzionati (ove abusivi) soltanto con l’applicazione di
una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 D.P.R.
380/2001. Pres. Binachi, Est. Limongelli -
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