lunedì 14 aprile 2014
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
Articolo 612 - Minaccia
(aggiornato al 03/01/2013)
Articolo 613 - Stato di incapacità procurato mediante violenza
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale
Articolo 612 bis - Atti persecutori
LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII - Dei delitti contro la persona
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale
Atti persecutori (1)
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, DL 23/2/2009, n. 11.
Note procedurali
competenza: Tribunale monocratico
procedibilità: a querela
arresto: non consentito (primo e secondo comma) facoltativo (terzo comma)
fermo: non consentito
misure cautelari personali: consentite
venerdì 4 aprile 2014
Opposizione all’esecuzione presso terzi (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, 05.06.2007, n. 13069)
Opposizione all’esecuzione presso terzi
Cassazione civile , sez. III, sentenza 05.06.2007 n° 13069 (Ilaria Di Punzio)
L’illegittima apposizione della formula esecutiva al titolo costituisce motivo di opposizione all’esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi? Nel giudizio di opposizione, il terzo pignorato è litisconsorte necessario?
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Opposizione all’esecuzione presso terzi
(Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, 05.06.2007, n. 13069)
di Ilaria Di Punzio
Il quesito:
L’illegittima apposizione della formula esecutiva al titolo costituisce motivo di opposizione all’esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi? Nel giudizio di opposizione, il terzo pignorato è litisconsorte necessario?
Articolo tratto del n° 7/8 luglio/agosto 2007 del supplemento mensile AltalexMese
www.altalexmese.it
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Il caso
Tizio vanta un credito nei confronti di Caio. Richiede e ottiene un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo subordinatamente al rilascio di una cauzione bancaria o assicurativa. La cauzione viene prestata da una compagnia di cauzioni e fideiussioni in liquidazione, non autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa. Viene, comunque, apposta la formula esecutiva e Tizio inizia un procedimento di esecuzione presso terzi, pignorando il credito vantato da Caio nei confronti di Sempronio. Caio si oppone all’esecuzione facendo valere l’illegittima apposizione della formula esecutiva. Tizio, costituendosi in giudizio, eccepisce l’inammissibilità dell’opposizione per decorrenza dei termini di cui all’art. 617 c.p.c. e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Sempronio. Il Tribunale dichiara inammissibile l’opposizione, ma la decisione viene ribaltata dalla Corte d’Appello. Tizio, allora, ricorre in cassazione.
Sintesi della questione. La problematica.
Il caso sopra prospettato pone due distinti quesiti. Il primo concerne la qualificazione giuridica dell’azione di opposizione promossa (opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi?); il secondo, la posizione del terzo pignorato nel giudizio di opposizione (è o non è litisconsorte necessario?). Su entrambi questi problemi, dotati di grande rilevanza pratica, manca un orientamento costante.
La normativa
Codice di Procedura Civile
Articolo 543
Forma del pignoramento
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.
L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.
Articolo 648
Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
Articolo 615
Forma dell'opposizione
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia
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