lunedì 14 aprile 2014
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
Articolo 612 - Minaccia
(aggiornato al 03/01/2013)
Articolo 613 - Stato di incapacità procurato mediante violenza
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale
Articolo 612 bis - Atti persecutori
LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII - Dei delitti contro la persona
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale
Atti persecutori (1)
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, DL 23/2/2009, n. 11.
Note procedurali
competenza: Tribunale monocratico
procedibilità: a querela
arresto: non consentito (primo e secondo comma) facoltativo (terzo comma)
fermo: non consentito
misure cautelari personali: consentite
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