mi auguro che il nuovo anno porti tranquillità a tutti e che non si parli solo di violenza sulle donne...ma si parli anche della viiolenza nelle mure domestike!quante donne accoltellano i mariti? Non deve fare scandolo solo la morte di una donna......la violenza è sempre violenza da qualsiasi parte arrivi.AUGURI di buon anno a tutti!
lunedì 31 dicembre 2012
venerdì 28 dicembre 2012
URBANISTICO - Ristrutturazione - Distinzione tra ristrutturazione pesante e
URBANISTICO - Ristrutturazione - Distinzione tra ristrutturazione pesante e
ristrutturazione leggera - Artt. 10, c. 1, lett. c) e 22, c. 1 d.P.R. n.
380/2001 - Titolo abilitante - Sanzioni applicabili in caso di interventi
abusivi.
La distinzione tra le due tipologie di ristrutturazione edilizia
(cd. pesante, disciplinata dall’art. 10, comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001
e cd. leggera, disciplinata dall’art. 22, comma 1 dello stesso D.P.R.) rileva
sotto un duplice profilo: quanto al titolo abilitante all’edificazione e quanto
alle sanzioni applicabili in caso di interventi abusivi. Sotto il primo profilo,
mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante sono subordinati a
permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggeraâ€
sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività ; sotto il secondo
profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante†sono
sanzionati (allorchè abusivi) con la rimozione o la demolizione dell’opera,
ovvero, nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile,
con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art.
33 del D.P.R. 380/2001, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggeraâ€,
invece, possono essere sanzionati (ove abusivi) soltanto con l’applicazione di
una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 D.P.R.
380/2001. Pres. Binachi, Est. Limongelli -
ristrutturazione leggera - Artt. 10, c. 1, lett. c) e 22, c. 1 d.P.R. n.
380/2001 - Titolo abilitante - Sanzioni applicabili in caso di interventi
abusivi.
La distinzione tra le due tipologie di ristrutturazione edilizia
(cd. pesante, disciplinata dall’art. 10, comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001
e cd. leggera, disciplinata dall’art. 22, comma 1 dello stesso D.P.R.) rileva
sotto un duplice profilo: quanto al titolo abilitante all’edificazione e quanto
alle sanzioni applicabili in caso di interventi abusivi. Sotto il primo profilo,
mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante sono subordinati a
permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggeraâ€
sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività ; sotto il secondo
profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante†sono
sanzionati (allorchè abusivi) con la rimozione o la demolizione dell’opera,
ovvero, nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile,
con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art.
33 del D.P.R. 380/2001, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggeraâ€,
invece, possono essere sanzionati (ove abusivi) soltanto con l’applicazione di
una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 D.P.R.
380/2001. Pres. Binachi, Est. Limongelli -
lunedì 24 dicembre 2012
BUON NATALE
Auguro inoltre a tutti Voi di accogliere l'Anno Nuovo con tutte le speranze e le aspettative che Vi hanno accompagnato fino ad ora, nell'attesa di costruire insieme tutte quelle che si realizzeranno per rendere migliore la qualità della nostra vita.
martedì 18 dicembre 2012
SINCERI AUGURI DI BUONE FESTIVITA'
Sinceri auguri di Buone Festività
Carissimi, condivido con Voi e le Vostre famiglie, il calore e i valori del Santo Natale.
Auguro inoltre a tutti Voi di accogliere l'Anno Nuovo con tutte le speranze e le aspettative che Vi hanno accompagnato fino ad ora, nell'attesa di costruire insieme tutte quelle che si realizzeranno per rendere migliore la qualità della nostra vita.
Cav. Procaccini Mario
mercoledì 5 dicembre 2012
E' NATALE
E' NATALE se ami, è natale se doni,se chiami qualcuno che è solo a stare con te, è natale se vivi,se dai un sorriso a chi non sa farlo,se sei vicino a c hi soffre più di te: E' NATALE se stringi al tuo cuore un bambino come se fosse tuo figlio anche se non lo è, E' natale ogni giorno se sai dare amore anche a chi non sa amare. E' NATALE auguri con amore a tutti voi.
Cav Mario Procaccini
Cav Mario Procaccini
martedì 13 novembre 2012
Cassazione: Non commette reato l’ex che non versa l’assegno di mantenimento se la moglie può mantenere i figli
8/10/10
Cassazione: Non commette reato l’ex che non versa l’assegno di mantenimento se la moglie può mantenere i figli
Cambio di rotta della Cassazione sugli obblighi verso i figli. Infatti, l’ex marito che non versa l’assegno di mantenimento alla moglie e ai figli non commette reato, se la donna non è indigente e non fa mancare ai minori i mezzi di sussistenza. Si tratta di un’inadempienza civilistica che non ha alcuna rilevanza penale.
Lo ha sancito la Suprema Corte che, con la sentenza 36190 di oggi, ha accolto il ricorso di un padre condannato per violazione degli obblighi familiari. L’uomo non aveva versato l’assegno di appena duecento euro che doveva dare all’ex moglie per contribuire al mantenimento dei figli, e sia il Tribunale di Taranto sia la Corte d’Appello di Lecce l’avevano condannato per il reato previsto dall’art. 570 del codice penale, che punisce chi fa mancare ai figli i mezzi di sussistenza. Condanna annullata dalla sesta sezione penale, con una decisione che sembra andare controcorrente rispetto alla linea solitamente adottata dalla giurisprudenza sul tema, che ha più volte ribadito come il padre non possa sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli, solo perché questi sono aiutati economicamente da terzi. Senza andare troppo in là nel tempo, proprio una sentenza del 2009, la 2736, aveva stabilito che “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza.” La decisione di oggi assolve invece il padre dal reato, se la madre può comunque provvedere ai figli. “L'unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati” si legge infatti in sentenza “si realizza allorché l'omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell'assegno, ne consegue che non risponde del reato di cui al comma 1 dell’art. 570 c.p. il coniuge che non versa l’assegno di mantenimento ai figli, qualora la capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza.”
ECCO L'ESTRATTO DELLA SENTENZA:
Ex coniuge non versa l’assegno di mantenimento - Non si configura un reato ma solo una inadempienza senza rilievo penale se la moglie non versa in stato di indigenza
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 08.10.2010, n. 36190
FATTO
Chiamato a rispondere del reato ex artt. 388-570 cpv. cp., per non avere ottemperato all’obbligo di corrispondere, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, fra cui uno minore, l’assegno mensile di € 206,58 disposto con sentenza di separazione passata in giudicato il 21.10.1999, così facendo mancare i mezzi di sussistenza, (…) ritenuto responsabile dal Tribunale di Taranto del reato di cui al comma 1 dell’art. 570 cp., così modificata la rubrica, essendosi ritenuto che l’accertata inadempienza dell’imputato al predetto obbligo civilistico non potesse integrare l‘ipotesi di cui al cpv. del cit art. 570 c.p., stante l’assenza delle condizioni di indigenza in capo alla ex moglie del (…) affidataria dei figli.
Adita dall’impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, con sentenza del 12.02.2009, confermava la pronuncia di primo grado.
Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo che la Corte di merito non ha adeguatamente motivato in ordine alla capacità economica del (…) e ha illegittimamente respinto l’eccezione con cui si era denunciata l’impossibilità di ricondurre la condotta ascritta alla fattispecie di cui all’art. 570, comma 1,c.p.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.
Nella specie, invero, il Tribunale, dando rilievo alla capacità economica della ex moglie affidataria dei figli, ebbe, da un lato, ad escludere che la condotta omissiva contestata all’imputato avesse fatto loro mancare i mezzi di sussistenza, e ritenne, dall’altro, che la condotta stessa integrasse la fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 570 c.p., per la quale condannò il prevenuto, previa modificazione della rubrica.
La decisione del primo giudice, non impugnata dal P.M., è stata confermata dalla Corte di appello.
E’ evidente che in tal modo i giudici di merito sono incorsi nel duplice errore di omettere di pronunciare l’assoluzione del (…) per insussistenza del fatto, così come contestatogli, e al riqualificare la (residua) mera inadempienza civilistica, di per sé penalmente irrilevante, come reato previsto e punito a sensi del primo comma dell’art. 570 c.p.
E’ noto, infatti, che nell’art. 570 c.p. sono previste due diverse ipotesi criminose, la prima (comma 1) relativa alla violazione degli obblighi di assistenza morale, la seconda (comma 2) relativa alla mancata assistenza materiale (v., fra le altre, Cass. 01.05.1973 e che l’unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati, si realizza allorché l’omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiaci dell’assegno (Cass. 21.11.1991)
Alla stregua di tanto, ed essendo mancata nella specie ogni impugnativa da parte del P.M.
non può che annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al comma 2 dell’art. 570 c.p, così sussiste riqualificata I’imputazione, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all’art. 570, secondo comma, c.p., così riqualificata l’imputazione, perché il fatto non sussiste.
Depositata in Cancelleria il 08.10.2010
Cassazione: Non commette reato l’ex che non versa l’assegno di mantenimento se la moglie può mantenere i figli
Cambio di rotta della Cassazione sugli obblighi verso i figli. Infatti, l’ex marito che non versa l’assegno di mantenimento alla moglie e ai figli non commette reato, se la donna non è indigente e non fa mancare ai minori i mezzi di sussistenza. Si tratta di un’inadempienza civilistica che non ha alcuna rilevanza penale.
Lo ha sancito la Suprema Corte che, con la sentenza 36190 di oggi, ha accolto il ricorso di un padre condannato per violazione degli obblighi familiari. L’uomo non aveva versato l’assegno di appena duecento euro che doveva dare all’ex moglie per contribuire al mantenimento dei figli, e sia il Tribunale di Taranto sia la Corte d’Appello di Lecce l’avevano condannato per il reato previsto dall’art. 570 del codice penale, che punisce chi fa mancare ai figli i mezzi di sussistenza. Condanna annullata dalla sesta sezione penale, con una decisione che sembra andare controcorrente rispetto alla linea solitamente adottata dalla giurisprudenza sul tema, che ha più volte ribadito come il padre non possa sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli, solo perché questi sono aiutati economicamente da terzi. Senza andare troppo in là nel tempo, proprio una sentenza del 2009, la 2736, aveva stabilito che “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza.” La decisione di oggi assolve invece il padre dal reato, se la madre può comunque provvedere ai figli. “L'unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati” si legge infatti in sentenza “si realizza allorché l'omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell'assegno, ne consegue che non risponde del reato di cui al comma 1 dell’art. 570 c.p. il coniuge che non versa l’assegno di mantenimento ai figli, qualora la capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza.”
ECCO L'ESTRATTO DELLA SENTENZA:
Ex coniuge non versa l’assegno di mantenimento - Non si configura un reato ma solo una inadempienza senza rilievo penale se la moglie non versa in stato di indigenza
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 08.10.2010, n. 36190
FATTO
Chiamato a rispondere del reato ex artt. 388-570 cpv. cp., per non avere ottemperato all’obbligo di corrispondere, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, fra cui uno minore, l’assegno mensile di € 206,58 disposto con sentenza di separazione passata in giudicato il 21.10.1999, così facendo mancare i mezzi di sussistenza, (…) ritenuto responsabile dal Tribunale di Taranto del reato di cui al comma 1 dell’art. 570 cp., così modificata la rubrica, essendosi ritenuto che l’accertata inadempienza dell’imputato al predetto obbligo civilistico non potesse integrare l‘ipotesi di cui al cpv. del cit art. 570 c.p., stante l’assenza delle condizioni di indigenza in capo alla ex moglie del (…) affidataria dei figli.
Adita dall’impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, con sentenza del 12.02.2009, confermava la pronuncia di primo grado.
Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo che la Corte di merito non ha adeguatamente motivato in ordine alla capacità economica del (…) e ha illegittimamente respinto l’eccezione con cui si era denunciata l’impossibilità di ricondurre la condotta ascritta alla fattispecie di cui all’art. 570, comma 1,c.p.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.
Nella specie, invero, il Tribunale, dando rilievo alla capacità economica della ex moglie affidataria dei figli, ebbe, da un lato, ad escludere che la condotta omissiva contestata all’imputato avesse fatto loro mancare i mezzi di sussistenza, e ritenne, dall’altro, che la condotta stessa integrasse la fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 570 c.p., per la quale condannò il prevenuto, previa modificazione della rubrica.
La decisione del primo giudice, non impugnata dal P.M., è stata confermata dalla Corte di appello.
E’ evidente che in tal modo i giudici di merito sono incorsi nel duplice errore di omettere di pronunciare l’assoluzione del (…) per insussistenza del fatto, così come contestatogli, e al riqualificare la (residua) mera inadempienza civilistica, di per sé penalmente irrilevante, come reato previsto e punito a sensi del primo comma dell’art. 570 c.p.
E’ noto, infatti, che nell’art. 570 c.p. sono previste due diverse ipotesi criminose, la prima (comma 1) relativa alla violazione degli obblighi di assistenza morale, la seconda (comma 2) relativa alla mancata assistenza materiale (v., fra le altre, Cass. 01.05.1973 e che l’unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati, si realizza allorché l’omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiaci dell’assegno (Cass. 21.11.1991)
Alla stregua di tanto, ed essendo mancata nella specie ogni impugnativa da parte del P.M.
non può che annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al comma 2 dell’art. 570 c.p, così sussiste riqualificata I’imputazione, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all’art. 570, secondo comma, c.p., così riqualificata l’imputazione, perché il fatto non sussiste.
Depositata in Cancelleria il 08.10.2010
domenica 4 novembre 2012
Ristorante "That's Amore" Via Porta Napoletana 1/3
Oggi bellissima giornata in Valmontone, presso il ristorante "That's Amore". Una giornata da non dimenticare sia per il pranzo, per il posto, con una panoramica bellissima ed il ristorante pieno di belle persone. Servizio perfetto e tante cose da mangiare veramente buone. La mia non vuole essere pubblicità, ma abbiamo mangiato veramente bene.
sabato 20 ottobre 2012
La destinazione d’uso di un immobile non si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e ciò in quanto la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia strutturale dell’immobile – quale individuata nel titolo edilizio –, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori
TAR Emilia Romagna (BO) Sez.I n.566 del 17 settembre 2012
Urbanistica. Destinazione d'uso di immobile
La destinazione d’uso di un immobile non si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e ciò in quanto la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia strutturale dell’immobile – quale individuata nel titolo edilizio –, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2012, proposto da:
Salvatore Dargenio e Angela Fiorella, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Paola Marani, Alberto Della Fontana, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;,
contro
Comune di Modena, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Maini, Vincenzo Villani, Raffaella Maritan, con domicilio eletto presso Raffaella Maritan in Bologna, via Larga 22/2;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Cesa Costruzioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Orienti, Maria Elena Maratia, con domicilio eletto presso Francesca Minotti in Bologna, Galleria Marconi N.2;
per l'annullamentodel provvedimento prot. n. 143975/11 in data 5 dicembre 2011 del Dirigente Responsabile del Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia del Comune di Modena, nonchè, in quanto occorrer possa, dell'allegata lettera di motivazioni prot. n. 133386 in data 14.11.2011 a firma del medesimo Dirigente, notificati il 13.12.2011, con il quale è stato ingiunto ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 9 comma 1 L.R. 23/2004, di demolire nel termine di novanta giorni le pannellature ed i portoni basculanti installati a chiusura di due posti auto ubicati nell'interrato dell'immobile sito in Modena, Via Cattaneo 30/a, identificato catastalmente al foglio 154 mappali 206-207, al fine di ripristinare la destinazione delle relative aree a "spazi per sosta e parcheggi pubblici in interrato".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Proprietari pro indiviso di due posti-auto ubicati nel piano interrato dell’immobile di via Cattaneo n. 30/A del Comune di Modena, i ricorrenti si vedevano ingiunta dall’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2004, la demolizione delle pannellature e dei portoni basculanti in acciaio ivi installati, al fine di rimuovere i “…box auto chiusi destinati al solo utilizzo privato …” e ripristinarne la destinazione a “spazi per sosta e parcheggi pubblici in interrato” (v. provvedimento prot. n. 143975/11 del 5 dicembre 2011, a firma del Dirigente responsabile del Settore Trasformazione urbana e Qualità edilizia - Unità Abusivismo e Condono edilizio).
Avverso tale provvedimento hanno proposto impugnativa gli interessati. Assumono erroneo il presupposto secondo cui tutti i posti auto del piano interrato di quell’immobile costituirebbero, sebbene privati, parcheggi funzionali alle attività terziarie e direzionali insediate negli edifici del comparto realizzato con il piano particolareggiato del 1991, e quindi rappresenterebbero “spazi per sosta e parcheggi pubblici in interrato”, ai sensi dell’art. 81.2 delle n.t.a. del piano regolatore dell’epoca, ovvero spazi destinati ad operare come strutture aperte non suddivise in box; adduce che, in realtà, la concessione edilizia rilasciata nel 1993 riguardava l’esecuzione di lavori di “interrato sottopiazza ad uso parcheggi di pertinenza” e che le convenzioni urbanistiche a suo tempo stipulate tra il Comune di Modena e la Agoracinque S.c.a.r.l. – soggetto attuatore del piano particolareggiato – non contemplavano il diritto di uso pubblico dei posti-auto, tanto che nessuna servitù pubblica o altro similare onere di carattere reale è stato mai trascritto per gli effetti di cui agli artt. 2643 e 2644 cod.civ.; insistono, quindi, per la qualificazione di detti posti-auto come ordinari parcheggi di pertinenza ex art. 41-sexies della legge urbanistica, anche per non potersi opporre un eventuale vincolo di destinazione pubblica – non trascritto – ai terzi acquirenti degli stessi e per non risultare neppure applicabile lo ius superveniens di cui alle nuove norme di PSC-POC-RUE; invoca, infine, il principio, codificato nell’art. 26, comma 3, della legge reg. n. 31 del 2002, secondo cui la destinazione d’uso dell’immobile è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha autorizzato la costruzione. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato, previa accertamento incidenter tantum (art. 8 cod.proc.amm.) dell’inesistenza di qualsivoglia diritto o servitù di uso pubblico sui posti-auto di proprietà del ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Modena, resistendo al gravame.
Ha spiegato atto di intervento ad adiuvandum la CESA Costruzioni S.p.A., che aveva illo tempore venduto al ricorrente i posti-auto oggetto della controversia.
All’udienza del 12 luglio 2012, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la destinazione d’uso di un immobile non si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 9 febbraio 2001 n. 583; TAR Liguria, Sez. I, 25 gennaio 2005 n. 85), e ciò in quanto la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia strutturale dell’immobile – quale individuata nel titolo edilizio –, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori (v., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 7 maggio 1992 n. 219). Tale principio, d’altra parte, risulta codificato anche nella legislazione della Regione Emilia-Romagna, laddove è previsto che la “destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l’ultimo intervento e recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti” (art. 26, comma 3, legge reg. n. 31/2002).
Ciò posto, emerge dagli atti di causa che, allorquando la Agoracinque S.c.a.r.l. chiese in data 29 aprile 1992 il rilascio della concessione edilizia per i lavori di «interrato sottopiazza ad uso parcheggi di pertinenza», l’Amministrazione comunale istruiva la pratica e acquisiva l’avviso positivo del Settore Gestione controlli trasformazioni urbanistiche (con la precisazione: “…Il Planivolumetrico prevedeva la realizzazione nell’interrato di posti auto da utilizzarsi come parcheggi di pertinenza al servizio delle attività direzionali dei fabbricati limitrofi. Parere favorevole a condizione che siano ricavati parcheggi di pertinenza anziché box chiusi. 16-7-92 …”) e il parere favorevole della Commissione edilizia (con la motivazione: “…a condizione … che venga rispettato il P.P. e vengano ricavati nell’interrato parcheggi di pertinenza di uso pubblico e non garages o box chiusi …”), atti istruttori che, per venire in modo esplicito richiamati nella concessione edilizia del 18 febbraio 1993, non impugnata, rappresentano evidentemente elementi costitutivi della volontà ivi espressa dall’Amministrazione comunale e quindi indici essenziali per definire la reale portata del provvedimento. Ben si comprende, allora, come il titolo abilitativo, nel quadro del piano particolareggiato c.d. “zona Corassori” e delle relative dotazioni di standard, intendesse destinare quei posti-auto al soddisfacimento delle necessità di parcheggio degli utenti della attività direzionali insediate nel comparto, vincolo di destinazione che – come si è detto – viene a connotare in modo stabile le relative opere, indipendentemente dall’uso che se ne è poi in concreto fatto nel periodo successivo da parte degli interessati, e che resta quindi ancora rilevante quando, pur a distanza di un considerevole arco di tempo, le caratteristiche strutturali di quelle aree sono state modificate in termini tali (trasformazione in veri e propri “box auto” chiusi) da renderle oggettivamente inidonee all’uso a suo tempo autorizzato, giustificando l’intervento repressivo dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2004 (“Lo Sportello unico per l’edilizia, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso, su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici … ordina l’immediata sospensione dei lavori e ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso di provvedere entro novanta giorni alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi …”). Resta naturalmente estranea al presente giudizio, in assenza di una domanda giudiziale in tal senso, ogni verifica circa la conformità della concessione edilizia del 1993, non impugnata, rispetto alla disciplina di piano dell’area allora vigente, primaria o attuativa.
Né contrasta la suindicata conclusione la circostanza, addotta dal ricorrente, che l’omessa trascrizione del vincolo nei registri immobiliari si tradurrebbe nella inopponibilità dello stesso ai terzi acquirenti del bene. In realtà, essendo il vincolo di destinazione d’uso il risultato dell’efficacia costitutiva del rilascio della concessione edilizia, le limitazioni connesse a tale destinazione si risolvono in una qualità obiettiva del fondo che, proprio perché formata da un provvedimento amministrativo, si presenta opponibile anche ai terzi acquirenti, fatti salvi i rimedi giurisdizionali e amministrativi azionabili nei confronti del titolo abilitativo eventualmente illegittimo; d’altra parte, come è noto, la tutela dei terzi è assicurata in materia con la pacifica accessibilità agli atti urbanistico/edilizi del comune e con la conseguente possibilità di conoscenza della destinazione d’uso impressa ad ogni singolo immobile oggetto di interesse dei consociati, secondo modalità che garantiscono un’adeguata pubblicità e quindi una sufficiente circolazione delle informazioni. Quanto, poi, all’obiezione secondo cui dall’art. 81.2 delle n.t.a. del piano regolatore dell’epoca si evincerebbe un vero e proprio “obbligo di trascrizione” della convenzione da redigere per la costituzione della servitù di pubblico passaggio relativa ai parcheggi, osserva il Collegio che, quale che sia l’effettivo àmbito di operatività della norma di piano invocata, una sua eventuale disapplicazione non pregiudicherebbe in ogni caso l’efficacia della concessione edilizia allora rilasciata e il conseguente vincolo di destinazione ivi previsto, a fronte – come si è detto – dell’autonoma capacità del medesimo vincolo ad esplicare effetti verso gli aventi causa dell’originario richiedente.
In conclusione, per risultare sufficientemente legittimato l’ordine di demolizione dalla destinazione d’uso impressa dalla concessione edilizia del 1993, si può prescindere dalle questioni che investono direttamente il piano particolareggiato c.d. “zona Corassori”. Di qui il rigetto del ricorso.
Attesa la peculiarità della controversia, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Urbanistica. Destinazione d'uso di immobile
La destinazione d’uso di un immobile non si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e ciò in quanto la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia strutturale dell’immobile – quale individuata nel titolo edilizio –, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2012, proposto da:
Salvatore Dargenio e Angela Fiorella, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Paola Marani, Alberto Della Fontana, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;,
contro
Comune di Modena, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Maini, Vincenzo Villani, Raffaella Maritan, con domicilio eletto presso Raffaella Maritan in Bologna, via Larga 22/2;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Cesa Costruzioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Orienti, Maria Elena Maratia, con domicilio eletto presso Francesca Minotti in Bologna, Galleria Marconi N.2;
per l'annullamentodel provvedimento prot. n. 143975/11 in data 5 dicembre 2011 del Dirigente Responsabile del Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia del Comune di Modena, nonchè, in quanto occorrer possa, dell'allegata lettera di motivazioni prot. n. 133386 in data 14.11.2011 a firma del medesimo Dirigente, notificati il 13.12.2011, con il quale è stato ingiunto ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 9 comma 1 L.R. 23/2004, di demolire nel termine di novanta giorni le pannellature ed i portoni basculanti installati a chiusura di due posti auto ubicati nell'interrato dell'immobile sito in Modena, Via Cattaneo 30/a, identificato catastalmente al foglio 154 mappali 206-207, al fine di ripristinare la destinazione delle relative aree a "spazi per sosta e parcheggi pubblici in interrato".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Proprietari pro indiviso di due posti-auto ubicati nel piano interrato dell’immobile di via Cattaneo n. 30/A del Comune di Modena, i ricorrenti si vedevano ingiunta dall’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2004, la demolizione delle pannellature e dei portoni basculanti in acciaio ivi installati, al fine di rimuovere i “…box auto chiusi destinati al solo utilizzo privato …” e ripristinarne la destinazione a “spazi per sosta e parcheggi pubblici in interrato” (v. provvedimento prot. n. 143975/11 del 5 dicembre 2011, a firma del Dirigente responsabile del Settore Trasformazione urbana e Qualità edilizia - Unità Abusivismo e Condono edilizio).
Avverso tale provvedimento hanno proposto impugnativa gli interessati. Assumono erroneo il presupposto secondo cui tutti i posti auto del piano interrato di quell’immobile costituirebbero, sebbene privati, parcheggi funzionali alle attività terziarie e direzionali insediate negli edifici del comparto realizzato con il piano particolareggiato del 1991, e quindi rappresenterebbero “spazi per sosta e parcheggi pubblici in interrato”, ai sensi dell’art. 81.2 delle n.t.a. del piano regolatore dell’epoca, ovvero spazi destinati ad operare come strutture aperte non suddivise in box; adduce che, in realtà, la concessione edilizia rilasciata nel 1993 riguardava l’esecuzione di lavori di “interrato sottopiazza ad uso parcheggi di pertinenza” e che le convenzioni urbanistiche a suo tempo stipulate tra il Comune di Modena e la Agoracinque S.c.a.r.l. – soggetto attuatore del piano particolareggiato – non contemplavano il diritto di uso pubblico dei posti-auto, tanto che nessuna servitù pubblica o altro similare onere di carattere reale è stato mai trascritto per gli effetti di cui agli artt. 2643 e 2644 cod.civ.; insistono, quindi, per la qualificazione di detti posti-auto come ordinari parcheggi di pertinenza ex art. 41-sexies della legge urbanistica, anche per non potersi opporre un eventuale vincolo di destinazione pubblica – non trascritto – ai terzi acquirenti degli stessi e per non risultare neppure applicabile lo ius superveniens di cui alle nuove norme di PSC-POC-RUE; invoca, infine, il principio, codificato nell’art. 26, comma 3, della legge reg. n. 31 del 2002, secondo cui la destinazione d’uso dell’immobile è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha autorizzato la costruzione. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato, previa accertamento incidenter tantum (art. 8 cod.proc.amm.) dell’inesistenza di qualsivoglia diritto o servitù di uso pubblico sui posti-auto di proprietà del ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Modena, resistendo al gravame.
Ha spiegato atto di intervento ad adiuvandum la CESA Costruzioni S.p.A., che aveva illo tempore venduto al ricorrente i posti-auto oggetto della controversia.
All’udienza del 12 luglio 2012, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la destinazione d’uso di un immobile non si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 9 febbraio 2001 n. 583; TAR Liguria, Sez. I, 25 gennaio 2005 n. 85), e ciò in quanto la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia strutturale dell’immobile – quale individuata nel titolo edilizio –, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori (v., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 7 maggio 1992 n. 219). Tale principio, d’altra parte, risulta codificato anche nella legislazione della Regione Emilia-Romagna, laddove è previsto che la “destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l’ultimo intervento e recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti” (art. 26, comma 3, legge reg. n. 31/2002).
Ciò posto, emerge dagli atti di causa che, allorquando la Agoracinque S.c.a.r.l. chiese in data 29 aprile 1992 il rilascio della concessione edilizia per i lavori di «interrato sottopiazza ad uso parcheggi di pertinenza», l’Amministrazione comunale istruiva la pratica e acquisiva l’avviso positivo del Settore Gestione controlli trasformazioni urbanistiche (con la precisazione: “…Il Planivolumetrico prevedeva la realizzazione nell’interrato di posti auto da utilizzarsi come parcheggi di pertinenza al servizio delle attività direzionali dei fabbricati limitrofi. Parere favorevole a condizione che siano ricavati parcheggi di pertinenza anziché box chiusi. 16-7-92 …”) e il parere favorevole della Commissione edilizia (con la motivazione: “…a condizione … che venga rispettato il P.P. e vengano ricavati nell’interrato parcheggi di pertinenza di uso pubblico e non garages o box chiusi …”), atti istruttori che, per venire in modo esplicito richiamati nella concessione edilizia del 18 febbraio 1993, non impugnata, rappresentano evidentemente elementi costitutivi della volontà ivi espressa dall’Amministrazione comunale e quindi indici essenziali per definire la reale portata del provvedimento. Ben si comprende, allora, come il titolo abilitativo, nel quadro del piano particolareggiato c.d. “zona Corassori” e delle relative dotazioni di standard, intendesse destinare quei posti-auto al soddisfacimento delle necessità di parcheggio degli utenti della attività direzionali insediate nel comparto, vincolo di destinazione che – come si è detto – viene a connotare in modo stabile le relative opere, indipendentemente dall’uso che se ne è poi in concreto fatto nel periodo successivo da parte degli interessati, e che resta quindi ancora rilevante quando, pur a distanza di un considerevole arco di tempo, le caratteristiche strutturali di quelle aree sono state modificate in termini tali (trasformazione in veri e propri “box auto” chiusi) da renderle oggettivamente inidonee all’uso a suo tempo autorizzato, giustificando l’intervento repressivo dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2004 (“Lo Sportello unico per l’edilizia, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso, su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici … ordina l’immediata sospensione dei lavori e ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso di provvedere entro novanta giorni alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi …”). Resta naturalmente estranea al presente giudizio, in assenza di una domanda giudiziale in tal senso, ogni verifica circa la conformità della concessione edilizia del 1993, non impugnata, rispetto alla disciplina di piano dell’area allora vigente, primaria o attuativa.
Né contrasta la suindicata conclusione la circostanza, addotta dal ricorrente, che l’omessa trascrizione del vincolo nei registri immobiliari si tradurrebbe nella inopponibilità dello stesso ai terzi acquirenti del bene. In realtà, essendo il vincolo di destinazione d’uso il risultato dell’efficacia costitutiva del rilascio della concessione edilizia, le limitazioni connesse a tale destinazione si risolvono in una qualità obiettiva del fondo che, proprio perché formata da un provvedimento amministrativo, si presenta opponibile anche ai terzi acquirenti, fatti salvi i rimedi giurisdizionali e amministrativi azionabili nei confronti del titolo abilitativo eventualmente illegittimo; d’altra parte, come è noto, la tutela dei terzi è assicurata in materia con la pacifica accessibilità agli atti urbanistico/edilizi del comune e con la conseguente possibilità di conoscenza della destinazione d’uso impressa ad ogni singolo immobile oggetto di interesse dei consociati, secondo modalità che garantiscono un’adeguata pubblicità e quindi una sufficiente circolazione delle informazioni. Quanto, poi, all’obiezione secondo cui dall’art. 81.2 delle n.t.a. del piano regolatore dell’epoca si evincerebbe un vero e proprio “obbligo di trascrizione” della convenzione da redigere per la costituzione della servitù di pubblico passaggio relativa ai parcheggi, osserva il Collegio che, quale che sia l’effettivo àmbito di operatività della norma di piano invocata, una sua eventuale disapplicazione non pregiudicherebbe in ogni caso l’efficacia della concessione edilizia allora rilasciata e il conseguente vincolo di destinazione ivi previsto, a fronte – come si è detto – dell’autonoma capacità del medesimo vincolo ad esplicare effetti verso gli aventi causa dell’originario richiedente.
In conclusione, per risultare sufficientemente legittimato l’ordine di demolizione dalla destinazione d’uso impressa dalla concessione edilizia del 1993, si può prescindere dalle questioni che investono direttamente il piano particolareggiato c.d. “zona Corassori”. Di qui il rigetto del ricorso.
Attesa la peculiarità della controversia, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
martedì 18 settembre 2012
VIALE UNGHERIA?
DALLA REGIONE LAZIO IL BURL DI OGGI SU VIALE UNGHERIA (ZAGAROLO)
BUONA LETTURA.
Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 31 luglio 2012, n. A07897
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS EX ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS. MM. II.
PROGRAMMA INTEGRATO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE IN VIALE UNGHERIA NEL COMUNE DI ZAGAROLO RELAZIONE
ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DI VERIFICA
18/09/2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 47
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
Vista la Legge regionale n.6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m. e i;
Visto la Delibera di Giunta Regionale n.362 del 20/07/2012 con la quale è stata confermata all’Ing. Giuseppe Tanzi la
titolarità della Direzione Regionale Ambiente;
Visto l’Atto di Organizzazione A301 del 08/04/2011 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area
Valutazione d’Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica al Dott. Paolo Menna;
Visto il Decreto Dirigenziale n. A12114 del 30/12/2011 concernente “Delega ex art 166 del r.r. 1/2002 al Direttore
della Direzione regionale Ambiente del potere di adottare determinazioni dirigenziali, nonché, di stipulare contratti di
competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio.
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientali e s.m.e i.”;
Vista la Legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”
Vista la Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-
2013”;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. “ Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la Legge 30 dicembre 1991, n.412 “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.
Vista l’istanza acquisita con prot. n. 64227 del 15/02/2012;
Considerato che la competente Area VIA e VAS ha redatto la relazione istruttoria, da considerarsi parte integrante
della presente determinazione;
Ritenuto di dover procedere all’espressione del provvedimento di verifica di VAS, escludendo il piano alla valutazione
di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs.152/2006, sulla base dell’istruttoria tecnica effettuata dagli uffici dell’Area VIA e
VAS;
D E T E R M I N A
di esprimere, ai sensi dell’art.12 del D.lgs 152/2006, provvedimento di esclusione dalla VAS secondo le risultanze di
cui alla relazione istruttoria effettuata dall’Area VIA e VAS, da considerarsi parte integrante della presente
determinazione
Il presente provvedimento sarà inoltrato all’autorità procedente.
Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e non sostituisce nessun
altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.
Del presente provvedimento si dovrà tenere conto e dare riscontro in sede di approvazione definitiva del piano in
oggetto.
Del presente provvedimento verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con pubblicazione integrale,
unitamente alla relazione istruttoria, sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente
18/09/2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 47
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al d.lgs 2 luglio 2010, n.104, ovvero,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
Il Direttore
Tanzi
18/09/2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 47
La Determinazione può essere visionata in versione integrale sulla pagina web regionale, sezione
impatto ambientale, nonché presso l’Area VIA e VAS, sita in Viale del Tintoretto, n. 432, Roma.
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BUONA LETTURA.
Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 31 luglio 2012, n. A07897
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS EX ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS. MM. II.
PROGRAMMA INTEGRATO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE IN VIALE UNGHERIA NEL COMUNE DI ZAGAROLO RELAZIONE
ISTRUTTORIA - PROVVEDIMENTO DI VERIFICA
18/09/2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 47
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
Vista la Legge regionale n.6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m. e i;
Visto la Delibera di Giunta Regionale n.362 del 20/07/2012 con la quale è stata confermata all’Ing. Giuseppe Tanzi la
titolarità della Direzione Regionale Ambiente;
Visto l’Atto di Organizzazione A301 del 08/04/2011 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area
Valutazione d’Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica al Dott. Paolo Menna;
Visto il Decreto Dirigenziale n. A12114 del 30/12/2011 concernente “Delega ex art 166 del r.r. 1/2002 al Direttore
della Direzione regionale Ambiente del potere di adottare determinazioni dirigenziali, nonché, di stipulare contratti di
competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio.
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientali e s.m.e i.”;
Vista la Legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”
Vista la Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-
2013”;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. “ Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la Legge 30 dicembre 1991, n.412 “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.
Vista l’istanza acquisita con prot. n. 64227 del 15/02/2012;
Considerato che la competente Area VIA e VAS ha redatto la relazione istruttoria, da considerarsi parte integrante
della presente determinazione;
Ritenuto di dover procedere all’espressione del provvedimento di verifica di VAS, escludendo il piano alla valutazione
di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs.152/2006, sulla base dell’istruttoria tecnica effettuata dagli uffici dell’Area VIA e
VAS;
D E T E R M I N A
di esprimere, ai sensi dell’art.12 del D.lgs 152/2006, provvedimento di esclusione dalla VAS secondo le risultanze di
cui alla relazione istruttoria effettuata dall’Area VIA e VAS, da considerarsi parte integrante della presente
determinazione
Il presente provvedimento sarà inoltrato all’autorità procedente.
Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e non sostituisce nessun
altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.
Del presente provvedimento si dovrà tenere conto e dare riscontro in sede di approvazione definitiva del piano in
oggetto.
Del presente provvedimento verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con pubblicazione integrale,
unitamente alla relazione istruttoria, sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente
18/09/2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 47
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al d.lgs 2 luglio 2010, n.104, ovvero,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
Il Direttore
Tanzi
18/09/2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 47
La Determinazione può essere visionata in versione integrale sulla pagina web regionale, sezione
impatto ambientale, nonché presso l’Area VIA e VAS, sita in Viale del Tintoretto, n. 432, Roma.
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mercoledì 12 settembre 2012
ON Francesco Carducci capo gruppo regione Lazio
mailto:fcarducci@regione.lazio.it Auguri Presidente Cav Mario Procaccini
martedì 11 settembre 2012
CONSIGLIO COMUNALE!! OGGI 11.09.2012????
L'ASSOCIAZIONE IL RIONE DEGLI SCORDATI DI INFORMA
Consiglio Comunale presso l'Aula Consiliare di Palazzo Rospigliosi 11 Settembre 2012 alle ore 19,00in Avvisi
La riunione straordinaria del Consiglio Comunale, presso l'Aula Consiliare di Palazzo Rospigliosi, per il giorno 11 Settembre 2012 alle ore 19,00, per trattare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Mozione dei Consiglieri Conti Michelino, Bonini Marco, Panzironi Marco a sostegno della sovranità popolare. Impegno di sollecito alla Camera dei Deputati per l'approvazione della riforma per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini.
2. Risposta ad interrogazioni.
3. Art. 7 L.R. n. 21\2009 e L.R. n. 10\2011. Approvazione programmi preliminari di intervento. Approvazione bando concorsuale.
4. Documento del Consiglio della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini per un modello di sviluppo territoriale ed istituzionale. Adesione.
5. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 27\7\2012 avente per oggetto: “Variazione al Bilancio ed al Piano Esecutivo di Gestione”.
6. Aliquote IMU 2012. Rettifica delibera Consiglio Comunale n. 28\2012.
7. Piano Integrato Viale Ungheria. Acquisizione pareri e approvazione.
8. Comunicazione aggiornamento iter di approvazione dei piani di Colle Farina e Prato Rinaldo.
9. Alienazione porzione di terreno in Largo San Sebastiano
Il Presidente del Consiglio Comunale
Roberto Sesto
domenica 9 settembre 2012
OGGI SI COSTITUISCE IL COMITATO " RIONE DEGLI SCORDATI"
SIMBOLO " IL RIONE DEGLI SCORDATI"
COMUNICATO X GLI AMICI DEL CAV. MARIO PROCACCINI:-
E' CON GRANDE GIOIA E SODDISFAZIONE CHE VI COMUNICO LA NASCITA DEL NOSTRO COMITATO : " RIONE DEGLI SCORADATI "EDE' CON SORPRESA E ORGOGLIO CHE PRENDO ATTO DELLE VISITE ALQUANTO INSOLITE NEL RIONE,MAI STATO ONORATO PRIMA DI QUESTA SERA DA PERSONAGGI ILLUSTRI E LORO AFFINI" —
PRECISO AMICI CHE I COSTITUENTI PRESO ATTO DELLA VOLONTA DEGLI ABITANTI HANNO DELEGATO IL SOCIO MARIO PROCACCINI A RAPPRESENTARLI NELLE GIUSTI SEDI, A DIFESA DI TUTTI I CITTADINI VITTEME DELL'INCURIA E DELL'INCAPACITA' DELLE PERSONE CHE CI AMMINISTRANO.GRAZIE AMICI FARO' DEL MIO MEGLIO COME SEMPRE!!
COMUNICATO X GLI AMICI DEL CAV. MARIO PROCACCINI:-
E' CON GRANDE GIOIA E SODDISFAZIONE CHE VI COMUNICO LA NASCITA DEL NOSTRO COMITATO : " RIONE DEGLI SCORADATI "EDE' CON SORPRESA E ORGOGLIO CHE PRENDO ATTO DELLE VISITE ALQUANTO INSOLITE NEL RIONE,MAI STATO ONORATO PRIMA DI QUESTA SERA DA PERSONAGGI ILLUSTRI E LORO AFFINI" —
PRECISO AMICI CHE I COSTITUENTI PRESO ATTO DELLA VOLONTA DEGLI ABITANTI HANNO DELEGATO IL SOCIO MARIO PROCACCINI A RAPPRESENTARLI NELLE GIUSTI SEDI, A DIFESA DI TUTTI I CITTADINI VITTEME DELL'INCURIA E DELL'INCAPACITA' DELLE PERSONE CHE CI AMMINISTRANO.GRAZIE AMICI FARO' DEL MIO MEGLIO COME SEMPRE!!
domenica 2 settembre 2012
Urbanistica. Direttore dei lavori
TAR Abruzzo (PE) Sez. I n.247 del 4 giugno 2012
Urbanistica. Direttore dei lavori
Il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori ed ha, pertanto, l’obbligo di esercitare un’attiva vigilanza sulle opere realizzate, per cui - esclusi i casi in cui abbia puntualmente svolto l’attività prevista dal predetto II comma - è responsabile anche delle violazioni edilizie commesse in sua assenza, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica
N. 00247/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANo
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2010, proposto da:
Giovanni Mariotti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristiano Bertoncini e Carlo Perrozzi, con domicilio eletto presso Massimo Biscardi in Pescara, viale Pindaro, 19;
contro
Comune di San Salvo, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Penta, con domicilio eletto presso Domenico Russi in Pescara, viale D'Annunzio, 229;
per l'annullamento
del provvedimento 3 giugno 2010, n. 11384, con il quale il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di San Salvo ha irrogato al ricorrente la sanzione pecuniaria di cui all’art. 33, II comma, del D.P.R. 2001, n. 380; nonché degli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Salvo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Michele Eliantonio e udito l'avv. Luigi Di Penta per il Comune resistente; nessuno presente per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le società Idea Costruzioni s.r.l. e Immobiliare Casa s.r.l. hanno realizzato un fabbricato nel Comune di San Salvo, in via Ferruccio Parri, 2, in difformità del titolo edilizio assentito.
Poiché relativamente ad alcune delle opere abusivamente realizzate non era possibile il ripristino dello stato dei luoghi in quanto la loro demolizione avrebbe compromesso la staticità delle opere realizzate conformemente al progetto approvato, il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di San Salvo con provvedimento 3 giugno 2010, n. 11384, ha irrogato, ai sensi dell’art. 33, II comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al committente dei lavori (la società Idea Costruzioni s.r.l.), agli esecutori materiali delle opere (Immobiliare Casa s.r.l. e Zappetti Costruzioni s.r.l.) ed al direttore dei lavori (ing. Giovanni Mariotti) la sanzione pecuniaria di € 329.525,06, pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile.
Con il ricorso in esame l’ing. Mariotti è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale atto.
Ha dedotto le seguenti censure:
1) che la sanzione pecuniaria non avrebbe potuto avere come destinatario anche il Direttore dei lavori, in quanto questo alla data del 29 ottobre 2008, con la richiesta di rilascio del certificato di agibilità, aveva terminato la propria attività;
2) che il ricorrente, una volta accertata il 20 luglio 2009 l’esistenza di abusi edilizi aveva, in base al disposto dell’art. 29 del D.P.R. 380/01, informato il Comune e rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di direttore dei lavori;
3) che le controdeduzioni da lui presentate non erano state esaminate dal Comune;
4) che non gli era stata data comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;
5) che il provvedimento impugnato non indicava né la base di calcolo, né i parametri per la sua determinazione e che, in ogni caso, i calcoli effettuati erano errati in quanto non si erano considerati i titoli edilizia in sanatoria intervenuti, relativi ai balconi; inoltre, poiché l’immobile non ricade in zona residenziale ed i sottotetti non sono abitabili, andava calcolato il solo costo di costruzione, senza l’aumento (coefficiente 1,25), previsto per la tipologia degli immobili ad uso abitazione.
Tali doglianze il ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 13 aprile 2012.
Il Comune di San Salvo si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 15 novembre 2010 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2012 la causa è stata trattenuta a decisione.
.
DIRITTO
1. - Con il ricorso in esame - come sopra esposto - è stato impugnato il provvedimento 3 giugno 2010, n. 11384, con il quale il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di San Salvo ha irrogato, ai sensi dell’art. 33, II comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al committente dei lavori (la società Idea Costruzioni s.r.l.), agli esecutori materiali delle opere (Immobiliare Casa s.r.l. e Zappetti Costruzioni s.r.l.) ed al direttore dei lavori (ing. Giovanni Mariotti) la sanzione pecuniaria di cui all’art. 33, II comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile.
Tale articolo dispone, invero, per la parte che qui interessa, che “qualora sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere”; tale norma precisa, inoltre, le modalità di calcolo di tale aumento di valore.
Con l’atto in questa sede impugnato l’Amministrazione ha rilevato che le seguenti opere edilizie abusivamente realizzate non erano demolibili, in quanto la loro demolizione comprometteva la staticità delle opere realizzate conformemente ai progetti approvati:
1) locale al piano terra, con aumento di altezza utile da m. 2.40 a m. 3,00, originariamente previsto a garage collettivo e ora destinato ad abitazione;
2) piano terzo sottotetto, interessato dall'annullamento del permesso di costruire n. 238/2007, interamente destinato ad abitazione, con aumento di altezze da m. 2,70 al colmo e m. 1,70 alla gronda a m. 3,00 al colmo e m. 2,00 alla gronda;
3) piano sottotetto del corpo di fabbrica indipendente sul lato ovest adiacente al fabbricato principale, anch’esso interessato dall’annullamento del permesso di costruire n. 238/2007 ed attualmente destinato ad abitazione, con aumento dell’altezza della gronda da m. 2,00 a m. 2.25.
Dopo aver determinato in € 367.629,76 il valore dell’immobile approvato ed in € 532.392,29 il valore dell’immobile realizzato, ha, pertanto, fissato in € 329.525,06 la sanzione da applicare, cioè nel doppio dell’aumento di valore dell’opera abusivamente realizzata (532.392,29 - 367.629,76 = 164.762,53 x 2).
2. - Con il presente gravame il Direttore dei lavori ha contestato la legittimità di tale atto, deducendo nella sostanza le seguenti censure:
a) che la sanzione pecuniaria non avrebbe potuto avere come destinatario anche il Direttore dei lavori, in quanto questo non solo alla data del 29 ottobre 2008, con la richiesta di rilascio del certificato di agibilità, aveva terminato la propria attività, ma, una volta accertata il 20 luglio 2009 l’esistenza di abusi edilizi aveva, in base al disposto dell’art. 29 del D.P.R. 380/01, informato il Comune e rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di direttore dei lavori;
b) che non era corretto l’iter procedimentale seguito, in quanto le controdeduzioni da lui presentate non erano state esaminate dal Comune e non gli era stata data comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;
c) che erano errati i conteggi effettuati dal Comune in quanto :
- per un verso il provvedimento impugnato non indicava né la base di calcolo, né i parametri per la sua determinazione;
- per altro verso non si erano considerati i titoli edilizia in sanatoria intervenuti, relativi ai balconi;
- per altro verso ancora, non ricadendo l’immobile in zona residenziale e non essendo i sottotetti abitabili, andava calcolato il solo costo di costruzione senza l’aumento del coefficiente (1,25), previsto per la tipologia ad uso abitazione.
Tali censure, va subito precisato, non sono fondate.
3. - Quanto alla censura sopra indicata alla lettera a), va osservato che l’art. 29 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ha previsto, in via generale, che il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili, unitamente al direttore dei lavori, ai fini e per gli effetti delle norme in esso contenute, della conformità delle opere al permesso ed alle modalità esecutive in esso stabilite.
Tale norma dispone, in particolare, che tali soggetti siano tenuti al pagamento anche delle sanzioni pecuniarie, “salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso”. Il secondo comma di tale articolo dispone, in particolare, che “il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire … fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve, inoltre, rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente”.
Ora, interpretando tale normativa, la giurisprudenza, specie quella penale, ha già avuto modo di chiarire che il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori ed ha, pertanto, l’obbligo di esercitare un’attiva vigilanza sulle opere realizzate, per cui - esclusi i casi in cui abbia puntualmente svolto l’attività prevista dal predetto II comma - è responsabile anche delle violazioni edilizie commesse in sua assenza, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica (così, da ultimo, Cass. Pen., sez. III, 17 giugno 2000, n. 34602, e 20 gennaio 2009, n. 14504).
Ciò detto, in relazione alle due questioni proposte con la censura in esame, va osservato per un verso che l’incarico di direttore dei lavori non si era di certo concluso con la presentazione della richiesta di rilascio del certificato di agibilità e per altro verso che, una volta accertata il 20 luglio 2009 l’esistenza di abusi edilizi, questi - come risulta dalla comunicazione inviata al Comune e depositata in atti - non aveva svolto tutti gli adempienti di cui al predetto art. 29 del D.P.R. 380/01, in quanto non aveva adeguatamente inviato al Comune quella “motivata comunicazione della violazione” posta in essere in ordine ai piani sottotetti, richiesta dalla norma in parola.
Né, infine, allo stato degli atti - non essendo state depositate in giudizio dal ricorrente le piante ed i prospetti, cui si fa riferimento negli scritti difensivi - risulta dimostrato l’assunto dedotto secondo il quale l’abuso relativo all’aumento dell’altezza del sottotetto avrebbe potuto essere realizzato anche dopo la realizzazione delle strutture e dopo il completamento dell’edificio.
4. Con le censure sopra riassunte alla lettera b), il ricorrente ha censurato l’iter procedimentale seguito, rilevando che le controdeduzioni da lui presentate non erano state esaminate dal Comune e non gli era stata data comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Anche tali censure non hanno pregio.
Quanto alla prima va osservato, in punto di fatto, che dagli atti di causa non risulta in alcun modo documentato che l’interessato, dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, avesse presentato il 23 novembre 2009 delle osservazioni “circa le proprie responsabilità inerenti gli abusi rilevati”. Inoltre, va rilevato che nell’atto impugnato si precisa testualmente che, in epoca successiva, con nota n. 7402 del 8 aprile 2010, notificata agli interessati il 14 aprile successivo, era stata inviata una nuova comunicazione di avvio del procedimento, per cui le precedenti osservazioni, ove fossero state in effetti inviate, sono state poi superate dagli atti successivamente assunti.
Quanto alla seconda, basta ricordare che, secondo un costante e consolidato orientamento degli organi di giustizia amministrativa, il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge 241/1990 é dovuto solo nei procedimenti ad istanza di parte e non in quelli attivati d’ufficio.
5. - Con le ultime censure dedotte, sopra riassunte alla lettera c), il ricorrente ha contestato la correttezza dei conteggi effettuati dal Comune in quanto non erano stati indicati la base di calcolo ed i parametri per la sua determinazione, non si erano considerati i titoli edilizia in sanatoria intervenuti e si era erroneamente ipotizzato che i sottotetti fossero abitabili.
Va sul punto osservato che l’atto impugnato richiama la scheda di calcolo della predetta sanzione, che - come espressamente precisato nell’atto - è “depositata agli atti di questo servizio”, con possibilità da parte degli interessati di “prenderne visione ed acquisire copie”. Tali conteggi, di certo conosciuti dal ricorrente, che con i successivi motivi ne ha analiticamente contestato la correttezza, sono stati, peraltro, versati in giudizio dall’Amministrazione resistente. Per cui appare priva di pregio la prima delle doglianze dedotte.
Quanto alla mancata considerazione dei titoli edilizi in sanatoria intervenuti, al di là delle genericità di tale doglianza, va osservato che nella specie sono state sanzionate le opere poste al piano terra e nel sottotetto, mentre è stata ordinata la demolizione delle opere abusive riscontrate in altri piani; per cui i conteggi effettuati hanno considerato esclusivamente il piano terra ed i sottotetti. Di conseguenza, la circostanza che successivamente ed in corso di causa siano stati rilasciati dei titoli edilizi a sanatoria relativamente alle opere realizzate in altri piani non incide di certo sulla valutazione del predetto aumento di valore del piano terra e dei sottotetti; né, infine, sul punto la parte ricorrente ha fornito puntuali ed analitici elementi di riscontro.
Con l’ultima censura è stata contestata la correttezza dei calcoli in questione in quanto i sottotetti sarebbero stati, ad avviso del ricorrente, erroneamente considerati come abitabili.
Anche tale censura non è fondata.
Va, invero, osservato che tali locali con l’atto impugnato sono stati nella sostanza resi utilizzabili a fini abitativi ed, in effetti, tali locali risultano oggi accatastati come locali destinati ad uso abitativo.
Nella determinazione del valore di tali locali l’Amministrazione, pertanto, non avrebbe potuto non considerare tale uso abitativo, oggi reso pienamente legittimo.
6. - Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto per essere prive di pregio le predette doglianze così come dedotte.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
Urbanistica. Direttore dei lavori
Il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori ed ha, pertanto, l’obbligo di esercitare un’attiva vigilanza sulle opere realizzate, per cui - esclusi i casi in cui abbia puntualmente svolto l’attività prevista dal predetto II comma - è responsabile anche delle violazioni edilizie commesse in sua assenza, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica
N. 00247/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANo
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2010, proposto da:
Giovanni Mariotti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristiano Bertoncini e Carlo Perrozzi, con domicilio eletto presso Massimo Biscardi in Pescara, viale Pindaro, 19;
contro
Comune di San Salvo, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Penta, con domicilio eletto presso Domenico Russi in Pescara, viale D'Annunzio, 229;
per l'annullamento
del provvedimento 3 giugno 2010, n. 11384, con il quale il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di San Salvo ha irrogato al ricorrente la sanzione pecuniaria di cui all’art. 33, II comma, del D.P.R. 2001, n. 380; nonché degli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Salvo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Michele Eliantonio e udito l'avv. Luigi Di Penta per il Comune resistente; nessuno presente per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le società Idea Costruzioni s.r.l. e Immobiliare Casa s.r.l. hanno realizzato un fabbricato nel Comune di San Salvo, in via Ferruccio Parri, 2, in difformità del titolo edilizio assentito.
Poiché relativamente ad alcune delle opere abusivamente realizzate non era possibile il ripristino dello stato dei luoghi in quanto la loro demolizione avrebbe compromesso la staticità delle opere realizzate conformemente al progetto approvato, il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di San Salvo con provvedimento 3 giugno 2010, n. 11384, ha irrogato, ai sensi dell’art. 33, II comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al committente dei lavori (la società Idea Costruzioni s.r.l.), agli esecutori materiali delle opere (Immobiliare Casa s.r.l. e Zappetti Costruzioni s.r.l.) ed al direttore dei lavori (ing. Giovanni Mariotti) la sanzione pecuniaria di € 329.525,06, pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile.
Con il ricorso in esame l’ing. Mariotti è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale atto.
Ha dedotto le seguenti censure:
1) che la sanzione pecuniaria non avrebbe potuto avere come destinatario anche il Direttore dei lavori, in quanto questo alla data del 29 ottobre 2008, con la richiesta di rilascio del certificato di agibilità, aveva terminato la propria attività;
2) che il ricorrente, una volta accertata il 20 luglio 2009 l’esistenza di abusi edilizi aveva, in base al disposto dell’art. 29 del D.P.R. 380/01, informato il Comune e rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di direttore dei lavori;
3) che le controdeduzioni da lui presentate non erano state esaminate dal Comune;
4) che non gli era stata data comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;
5) che il provvedimento impugnato non indicava né la base di calcolo, né i parametri per la sua determinazione e che, in ogni caso, i calcoli effettuati erano errati in quanto non si erano considerati i titoli edilizia in sanatoria intervenuti, relativi ai balconi; inoltre, poiché l’immobile non ricade in zona residenziale ed i sottotetti non sono abitabili, andava calcolato il solo costo di costruzione, senza l’aumento (coefficiente 1,25), previsto per la tipologia degli immobili ad uso abitazione.
Tali doglianze il ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 13 aprile 2012.
Il Comune di San Salvo si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 15 novembre 2010 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2012 la causa è stata trattenuta a decisione.
.
DIRITTO
1. - Con il ricorso in esame - come sopra esposto - è stato impugnato il provvedimento 3 giugno 2010, n. 11384, con il quale il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di San Salvo ha irrogato, ai sensi dell’art. 33, II comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al committente dei lavori (la società Idea Costruzioni s.r.l.), agli esecutori materiali delle opere (Immobiliare Casa s.r.l. e Zappetti Costruzioni s.r.l.) ed al direttore dei lavori (ing. Giovanni Mariotti) la sanzione pecuniaria di cui all’art. 33, II comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile.
Tale articolo dispone, invero, per la parte che qui interessa, che “qualora sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere”; tale norma precisa, inoltre, le modalità di calcolo di tale aumento di valore.
Con l’atto in questa sede impugnato l’Amministrazione ha rilevato che le seguenti opere edilizie abusivamente realizzate non erano demolibili, in quanto la loro demolizione comprometteva la staticità delle opere realizzate conformemente ai progetti approvati:
1) locale al piano terra, con aumento di altezza utile da m. 2.40 a m. 3,00, originariamente previsto a garage collettivo e ora destinato ad abitazione;
2) piano terzo sottotetto, interessato dall'annullamento del permesso di costruire n. 238/2007, interamente destinato ad abitazione, con aumento di altezze da m. 2,70 al colmo e m. 1,70 alla gronda a m. 3,00 al colmo e m. 2,00 alla gronda;
3) piano sottotetto del corpo di fabbrica indipendente sul lato ovest adiacente al fabbricato principale, anch’esso interessato dall’annullamento del permesso di costruire n. 238/2007 ed attualmente destinato ad abitazione, con aumento dell’altezza della gronda da m. 2,00 a m. 2.25.
Dopo aver determinato in € 367.629,76 il valore dell’immobile approvato ed in € 532.392,29 il valore dell’immobile realizzato, ha, pertanto, fissato in € 329.525,06 la sanzione da applicare, cioè nel doppio dell’aumento di valore dell’opera abusivamente realizzata (532.392,29 - 367.629,76 = 164.762,53 x 2).
2. - Con il presente gravame il Direttore dei lavori ha contestato la legittimità di tale atto, deducendo nella sostanza le seguenti censure:
a) che la sanzione pecuniaria non avrebbe potuto avere come destinatario anche il Direttore dei lavori, in quanto questo non solo alla data del 29 ottobre 2008, con la richiesta di rilascio del certificato di agibilità, aveva terminato la propria attività, ma, una volta accertata il 20 luglio 2009 l’esistenza di abusi edilizi aveva, in base al disposto dell’art. 29 del D.P.R. 380/01, informato il Comune e rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di direttore dei lavori;
b) che non era corretto l’iter procedimentale seguito, in quanto le controdeduzioni da lui presentate non erano state esaminate dal Comune e non gli era stata data comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;
c) che erano errati i conteggi effettuati dal Comune in quanto :
- per un verso il provvedimento impugnato non indicava né la base di calcolo, né i parametri per la sua determinazione;
- per altro verso non si erano considerati i titoli edilizia in sanatoria intervenuti, relativi ai balconi;
- per altro verso ancora, non ricadendo l’immobile in zona residenziale e non essendo i sottotetti abitabili, andava calcolato il solo costo di costruzione senza l’aumento del coefficiente (1,25), previsto per la tipologia ad uso abitazione.
Tali censure, va subito precisato, non sono fondate.
3. - Quanto alla censura sopra indicata alla lettera a), va osservato che l’art. 29 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ha previsto, in via generale, che il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili, unitamente al direttore dei lavori, ai fini e per gli effetti delle norme in esso contenute, della conformità delle opere al permesso ed alle modalità esecutive in esso stabilite.
Tale norma dispone, in particolare, che tali soggetti siano tenuti al pagamento anche delle sanzioni pecuniarie, “salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso”. Il secondo comma di tale articolo dispone, in particolare, che “il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire … fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve, inoltre, rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente”.
Ora, interpretando tale normativa, la giurisprudenza, specie quella penale, ha già avuto modo di chiarire che il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori ed ha, pertanto, l’obbligo di esercitare un’attiva vigilanza sulle opere realizzate, per cui - esclusi i casi in cui abbia puntualmente svolto l’attività prevista dal predetto II comma - è responsabile anche delle violazioni edilizie commesse in sua assenza, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica (così, da ultimo, Cass. Pen., sez. III, 17 giugno 2000, n. 34602, e 20 gennaio 2009, n. 14504).
Ciò detto, in relazione alle due questioni proposte con la censura in esame, va osservato per un verso che l’incarico di direttore dei lavori non si era di certo concluso con la presentazione della richiesta di rilascio del certificato di agibilità e per altro verso che, una volta accertata il 20 luglio 2009 l’esistenza di abusi edilizi, questi - come risulta dalla comunicazione inviata al Comune e depositata in atti - non aveva svolto tutti gli adempienti di cui al predetto art. 29 del D.P.R. 380/01, in quanto non aveva adeguatamente inviato al Comune quella “motivata comunicazione della violazione” posta in essere in ordine ai piani sottotetti, richiesta dalla norma in parola.
Né, infine, allo stato degli atti - non essendo state depositate in giudizio dal ricorrente le piante ed i prospetti, cui si fa riferimento negli scritti difensivi - risulta dimostrato l’assunto dedotto secondo il quale l’abuso relativo all’aumento dell’altezza del sottotetto avrebbe potuto essere realizzato anche dopo la realizzazione delle strutture e dopo il completamento dell’edificio.
4. Con le censure sopra riassunte alla lettera b), il ricorrente ha censurato l’iter procedimentale seguito, rilevando che le controdeduzioni da lui presentate non erano state esaminate dal Comune e non gli era stata data comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Anche tali censure non hanno pregio.
Quanto alla prima va osservato, in punto di fatto, che dagli atti di causa non risulta in alcun modo documentato che l’interessato, dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, avesse presentato il 23 novembre 2009 delle osservazioni “circa le proprie responsabilità inerenti gli abusi rilevati”. Inoltre, va rilevato che nell’atto impugnato si precisa testualmente che, in epoca successiva, con nota n. 7402 del 8 aprile 2010, notificata agli interessati il 14 aprile successivo, era stata inviata una nuova comunicazione di avvio del procedimento, per cui le precedenti osservazioni, ove fossero state in effetti inviate, sono state poi superate dagli atti successivamente assunti.
Quanto alla seconda, basta ricordare che, secondo un costante e consolidato orientamento degli organi di giustizia amministrativa, il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge 241/1990 é dovuto solo nei procedimenti ad istanza di parte e non in quelli attivati d’ufficio.
5. - Con le ultime censure dedotte, sopra riassunte alla lettera c), il ricorrente ha contestato la correttezza dei conteggi effettuati dal Comune in quanto non erano stati indicati la base di calcolo ed i parametri per la sua determinazione, non si erano considerati i titoli edilizia in sanatoria intervenuti e si era erroneamente ipotizzato che i sottotetti fossero abitabili.
Va sul punto osservato che l’atto impugnato richiama la scheda di calcolo della predetta sanzione, che - come espressamente precisato nell’atto - è “depositata agli atti di questo servizio”, con possibilità da parte degli interessati di “prenderne visione ed acquisire copie”. Tali conteggi, di certo conosciuti dal ricorrente, che con i successivi motivi ne ha analiticamente contestato la correttezza, sono stati, peraltro, versati in giudizio dall’Amministrazione resistente. Per cui appare priva di pregio la prima delle doglianze dedotte.
Quanto alla mancata considerazione dei titoli edilizi in sanatoria intervenuti, al di là delle genericità di tale doglianza, va osservato che nella specie sono state sanzionate le opere poste al piano terra e nel sottotetto, mentre è stata ordinata la demolizione delle opere abusive riscontrate in altri piani; per cui i conteggi effettuati hanno considerato esclusivamente il piano terra ed i sottotetti. Di conseguenza, la circostanza che successivamente ed in corso di causa siano stati rilasciati dei titoli edilizi a sanatoria relativamente alle opere realizzate in altri piani non incide di certo sulla valutazione del predetto aumento di valore del piano terra e dei sottotetti; né, infine, sul punto la parte ricorrente ha fornito puntuali ed analitici elementi di riscontro.
Con l’ultima censura è stata contestata la correttezza dei calcoli in questione in quanto i sottotetti sarebbero stati, ad avviso del ricorrente, erroneamente considerati come abitabili.
Anche tale censura non è fondata.
Va, invero, osservato che tali locali con l’atto impugnato sono stati nella sostanza resi utilizzabili a fini abitativi ed, in effetti, tali locali risultano oggi accatastati come locali destinati ad uso abitativo.
Nella determinazione del valore di tali locali l’Amministrazione, pertanto, non avrebbe potuto non considerare tale uso abitativo, oggi reso pienamente legittimo.
6. - Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto per essere prive di pregio le predette doglianze così come dedotte.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
mercoledì 8 agosto 2012
Beni Ambientali. Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità
Corte Costituzionale sent. 207 del 24 luglio 2012
Oggetto: Tutela del paesaggio - D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 intitolato "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" - Previsione dell'obbligo, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, di adottare entro centottanta giorni le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del d.P.R. stesso, "in ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste" - Lamentata inidoneità di un atto di normazione secondaria a condizionare la potestà legislativa della Provincia, quantunque qualificato come attinente a "livelli essenziali delle prestazioni" e "di grande riforma economico sociale", o in subordine mancata acquisizione del parere della Provincia richiesto per gli atti di indirizzo e coordinamento.
Dispositivo: respinge il ricorso
SENTENZA N. 207
ANNO 2012
sabato 4 agosto 2012
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