Avv. Concetta Spatola - Il diritto di abitazione del
coniuge superstite – art. 540 2° comma - Cass. Sez. Unite n.4847 del
27.2.2013 Cass. II sez. n.20703 del 10.09.2013 - di Concetta Spatola -
L’art.540
c.c. al 2° comma dispone che: “Al coniuge, anche quando concorra con
altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa
adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che corredano, se di
proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione
disponibile e, quando questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla
quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai
figli.”.
Tale previsione normativa ha non pochi risvolti pratici e
merita attenzione: sotto il profilo civilistico costituisce, difatti,
una tutela, di non poco valore accordata al coniuge superstite
sull’abitazione che fu della coppia nonostante la diversa ripartizione
delle quote successorie; dal punto di vista fiscale garantisce la
possibilità di usufruire di tutti i benefici fiscali previsti per
l’abitazione principale dichiarandone il possesso al 100%. Sappiamo
difatti che il legittimato passivo di imposta – sia sul reddito che sul
patrimonio – è il titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto,
uso e abitazione). Di conseguenza ne traggono benefici anche gli eredi
nella misura in cui, nonostante il loro diritto di proprietà pro-quota,
non dovranno dichiarare l’immobile ai fini fiscali sin quando esiste il
diritto di abitazione di cui sopra.
Nel mese di marzo del 2013 le
Sezioni Unite con sentenza n.4847 hanno analizzato la fattispecie in
maniera veramente approfondita concludendo con l’affermazione che nella
successione legittima, come in quella testamentaria, al coniuge, oltre
la quota di riserva, spetta il diritto di abitazione e di uso di tutti
gli arredi della casa che fu coniugale. A parere della Corte ciò trova
immediato riscontro nella volontà del Legislatore di garantire la
parificazione dei coniugi anche sotto il profilo patrimoniale. Il
diritto di abitazione al coniuge superstite, difatti, va a perire in
caso di nuove nozze del titolare, venendone meno il fondamento di
tutela. Diverse dottrine si sono affermate negli anni rispetto
all’applicabilità dell’art.540 2° comma anche alle successioni
legittime. La Corte in questa sentenza ha inteso sciogliere
inequivocabilmente ogni dubbio ritenendo assolutamente condivisibile
l’orientamento che propende a garantire la tutela al coniuge superstite a
prescindere dal tipo di successione. La dottrina prevalente, presa in
considerazione dai Magistrati, ha, ormai, da diverso tempo ritenuta
fondata l’applicazione del dettato normativo del 540 c.c. 2° comma anche
alle successioni legittime. Lo stesso art.584 ne prevede esplicitamente
l’estensione anche nel caso di successione del coniuge putativo
disponendo che “quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la
morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la
quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica
altresì la disposizione del secondo comma dell’art.540”. Si ritiene,
pertanto, che il Legislatore abbia inteso stabilire che, a prescindere
del tipo di successione, al coniuge spetta in ogni caso tale tutela.
Riconosce
la Corte che in tema di successione necessaria spettano al coniuge,
anche quando concorre con altri chiamati, i diritti di abitazione sulla
casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano,
se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla
porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il
rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla
quota riservata ai figli.
Resta da individuare, a tal punto, il criterio di imputazione di tale diritto sulla successione.
La
dottrina sull’argomento non è unanime: alcuni ritengono che
l’abitazione e l’uso raffigurino dei diritti, che al coniuge sono
riservati come prelegati, oltre la sua quota di riserva; altri ritengono
che nelle successioni legittime non possono trovare applicazione gli
istituti della disponibile e della quota di riserva; altri ancora che
occorre distinguere tra successione legittima e successione
testamentaria per poterne individuare il criterio di imputabilità
corretto. La Corte scioglie ogni dubbio ritenendo che, a prescindere dal
tipo di successione, il diritto di abitazione e di uso dei beni mobili
che la corredano gravano sull’intero asse ereditario e, quindi,
proporzionalmente, sulle singole quote degli eredi. Testualmente afferma
la Corte in modo chiaro e preciso da non lasciare dubbi che: “Il regime
va ricostruito tenuto conto che uno dei presupposti per l’attribuzione
dei diritti di cui si dice è quello che la casa e i mobili che la
corredano devono potersi considerare come quella di abituale
coabitazione, ciò significa che l’esigenze che quell’attribuzione
intende garantire è il diritto all’abitazione, quale minimo, che il
Legislatore vuole assicurare al coniuge superstite in ragione di quella
solidarietà coniugale che ha animato il rapporto tra i coniugi, un
diritto questo ed una solidarietà coniugale garantiti anche dalla
Costituzione (artt.47 e 2 cost) quali esigenze a garanzia di un pieno ed
integrale sviluppo della persona. Vi è ragione, pertanto, di ritenere
che quei diritti vanno posti a carico dell’intero patrimonio ereditario.
Con la precisazione che nella successione legittima, non trovando
applicazione gli istituti della riserva e della disponibile quei diritti
vanno imputati all’asse ereditario e proporzionalmente sulle quote
legittime degli eredi compreso il coniuge”.
La Corte di Cassazione è
ritornata sull’argomento proprio con una recentissima decisione del 10
settembre 2013, la n.20703 che ne ha confermato integralmente il
dettato.
Avv. Concetta Spatola
Via Madre Serafina n.35 – CAPRI
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