Sindaco perchè sono stati tagliati i lineari dei Colli ? Cosa si cela dietro la Variante Generale del Piano Regolatore Generale ?
Aspettiamo risposte!
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/12/contratti-per-acquisti-e-forniture-di.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/02/sicurezza-sul-territorio-attivita.html
http://www.repubblica.it/interstitial/interstitial1411701.html
Valle Martella morto di freddoe solitudine(vedi blog la Destra per Valle Martella)
Noi -"LA DESTRA" gli elettori dei Colli -della frazione di Valle Martella - le chiedono perchè sono stati tagliati i LINEARI dei Colli dalla Variante Generale del Piano Regolatore ?
Perchè su Valle Martella non si condonano tutte le abitazioni presenti ?
ASPETTIAMO RISPOSTE ESAUSTIVE!!!!!
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DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2008
sulla tutela penale dell’ ambiente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL ’ UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,in particolare
l ’ articolo 175,paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1 ),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all ’ articolo 251 del
trattato (2 ),
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell ’ articolo 174,paragrafo 2,del trattato,la
politica comunitaria in materia di ambiente deve mirare
ad un elevato livello di tutela.
(2)La Comunità è preoccupata per l ’ aumento dei reati am
bientali e per le loro conseguenze,che sempre più fre
quentemente si estendono al di là delle frontiere degli
Stati in cui i reati vengono commessi.Questi reati rap
presentano una minaccia per l ’ ambiente ed esigono per
tanto una risposta adeguata.
(3)L ’ esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti
non sono sufficienti per garantire la piena osservanza
della normativa in materia di tutela dell ’ ambiente.Tale
osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la
disponibilità di sanzioni penali,che sono indice di una
riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa
rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi
risarcitori di diritto civile.
(4)L ’ introduzione di regole comuni sui reati consente di
usare efficaci metodi d ’ indagine e di assistenza,all ’ interno
di uno Stato membro o tra diversi Stati membri.
(5)Un ’ efficace tutela dell ’ ambiente esige,in particolare,san
zioni maggiormente dissuasive per le attività che danneg
giano l ’ ambiente,le quali generalmente provocano o pos
sono provocare un deterioramento significativo della
qualità dell ’ aria,compresa la stratosfera,del suolo,del
l ’ acqua,della fauna e della flora,compresa la conserva
zione delle specie.
(6)L ’ inosservanza di un obbligo di agire può avere gli stessi
effetti del comportamento attivo e dovrebbe quindi essere
parimenti passibile di sanzioni adeguate.
(7)Pertanto,tali condotte dovrebbero essere perseguibili pe
nalmente in tutto il territorio della Comunità qualora
siano state poste in essere intenzionalmente o per grave
negligenza.
(8)La legislazione elencata negli allegati della presente diret
tiva contiene disposizioni che dovrebbero essere soggette
a misure di diritto penale per garantire che le norme sulla
tutela dell ’ ambiente siano pienamente efficaci.
(9)Gli obblighi imposti dalla presente direttiva riguardano
unicamente le disposizioni della legislazione elencata ne
gli allegati della presente direttiva che obbligano gli Stati
membri,in sede di attuazione della legislazione,a preve
dere misure di divieto.
(10)La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere
nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in rela
zione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto co
munitario in materia di tutela dell ’ ambiente.La presente
direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l ’ applica
zione di tali sanzioni,o di altri sistemi di applicazione
della legge disponibili,in casi specifici.
IT L 328/28 Gazzetta ufficiale dell ’ Unione europea 6.12.2008
(1 )GU C 10 del 15.1.2008,pag.47.
(2 )Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale)e decisione del Consiglio del
24 ottobre 2008.pot.com/2007/11/ad-capi-area.html
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