mercoledì 24 dicembre 2008

CONTRATTI PER ACQUISTI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI..................

http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/08/consigliere-comunale-di-maggioranza.html
questa non le sembra una prova Sindaco ?
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/12/indennita-al-direttore-generale.html
Risposta del Sindaco leodori all'interrogazione.........

INTERROGAZIONE
PREMESSO CHE
Ø L’art. 23 della Legge 18.04.2005 n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004) dispone che: “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”; Ø L’art. 3, comma 25, del D. L. 203/2005 stabilisce che: “Fino al 31 dicembre 2008, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7.”; Ø L’art. 3, comma 24, del D. L. 203/2005 stabilisce che: “Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le società concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a) fino al 31 dicembre 2008 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.Ø Il parere reso dal Procuratore Generale della Corte dei Conti in data 2 agosto 2007. CONSIDERATO CHE Ø Con la deliberazione di giunta Comunale n. 291 del 29.12.2005 è stata concessa una proroga di due anni, dal 31.12.2005 al 31.12.2007, alla società Globo Tributi s.r.l per il servizio di “accertamento e la riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni”; Ø Con deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 23.11.2007 si è ulteriormente prorogato il contratto di che trattasi per ulteriori tre anni, dal 31.12.2007 al 31.12.2010, con la Ditta Globo Tributi s.r.l. ai sensi dell’art. 3, comma 25 del D.L. 203/2005.


Tutto ciò premesso, lo scrivente: INTERROGA LA S.V.

1) Per conoscere la normativa in base alla quale l’Amministrazione comunale, con deliberazione n. 291 del 29.12.2005 si è arrogata il diritto di prorogare il contratto alla società Globo Tributi s.r.l. scaduto, in data 31.12.2005, per ulteriori due anni, violando conseguentemente le disposizioni comunitarie, ovvero l’art. 23 della Legge n. 62 del 18.04.2005 richiamata in premessa;

2) Per comprendere in base a quale criterio l’art. 3, comma 25 del D. L. 203/2005 può consentire agli enti locali di prorogare i contratti in corso fino al 31.12.2010 per le società iscritte all’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D. Lgs. 446/1997;

3) Per ottenere chiarimenti in merito alla legittimità dell’applicazione dell’art. 3, comma 25 del D. L. 203/2005 che, stante la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 23.11.2007, ha permesso all’Ente di prorogare su base fiduciaria il contratto con la Globo Tributi s.r.l. fino al 31.12.2010. A tal proposito, va preliminarmente precisato che, il contratto di che trattasi era scaduto in data 31.12.2005, ovvero circa due anni prima la data di pubblicazione della deliberazione n. 202 del 31.12.2007; non si comprende pertanto in base a quale normativa italiana ed europea un contratto formalmente scaduto a fine del 2005 può considerarsi in corso a fine del 2007;

4) Per conoscere in che data la Globo Tributi s.r.l. si è iscritta e, se risulta tuttora iscritta, presso l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione dei tributi e quelle di riscossione ai sensi dell’art 53, comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997;

5) Per ottenere chiarimenti circa i criteri per cui la S.V. è solita ricorrere all’affidamento fiduciario di lavori e servizi, violando conseguentemente le varie normative in materia, nonché le disposizioni comunitarie, con dubbie giustificazioni come, a titolo esplicativo quella utilizzata per la proroga fiduciaria concessa alla Globo Tributi s.r.l. per il servizio in questione (Viste le articolate procedure per l’espletamento delle varie fasi di gara e i tempi ristretti…);

6) Per ottenere chiarimenti circa la mediocre funzione di supporto amministrativo resa dall’ex Direttore Generale Dott. Piero Pescatori e dall’attuale Direttore Generale Dott. ssa Daniela Urtesi che, evidentemente “distratti” dalle generose indennità che la S.V. sembra sia solito attribuire, non si impongono nel rispetto della legge e dei vari regolamenti comunali. A tal proposito, a titolo esplicativo, si chiedono puntuali spiegazioni circa le motivazioni per cui l’attuale Direttore Generale Dott. ssa Daniela Urtesi, pur avendo rilevato un danno di natura erariale cagionato dall’Amministrazione e dall’ex Direttore Generale Dott. Piero Pescatori, nell’illegittimo conferimento delle indennità per le c.d. Alte Professionalità, si è ben guardato dal denunciare i fatti alla competente Procura della Corte dei Conti. Di contro, si è reso immediatamente disponibile al recupero forzato delle indennità conferite ai sette Capi Area come fossero stati quest’ultimi ad esigerle e, non la S.V., con il mediocre supporto amministrativo dell’ex Direttore Generale a conferirle, per oscuri fini ed obiettivi che esulano da qualsiasi logica di buon governo amministrativo. Va, in effetti, precisato che lo scrivente ha sollevato molteplici dubbi circa la legittimità di predette indennità fin dalla prima metà del 2006 senza, tuttavia, ottenere la dovuta attenzione sia da parte della S.V. che dall’ex Direttore Generale Dott. Piero Pescatori;

7) Per ottenere chiarimenti in merito alle linee di indirizzo che vorrà adottare al fine di ripristinare ordine e legalità in ambito comunale. Lo scrivente ritiene che, il modus operandi adottato dalla S.V., presto o tardi, finirà sotto la lente d’ingrandimento dei vari organi di controllo e ispezione, con inevitabili ripercussioni sui Capi Area responsabili, sotto l’aspetto gestionale, delle centinaia di illegittimità che è possibile rinvenire nella maggior parte degli atti amministrativi approvati dall’Amministrazione Comunale. Il recupero coatto delle indennità per le c.d. Alte Professionalità, disposto senza troppi scrupoli dalla S.V. e, messo in atto dal Direttore Generale Dott. ssa Daniele Urtesi, ne costituisce una incontrovertibile testimonianza. Forse la S.V. sta aspettando di vedere il “colore politico” o le generalità del prossimo Sindaco di Zagarolo per denunciare ai preposti organi di controllo e sorveglianza (Procura della Corte dei Conti, Procura della Repubblica, Servizi Ispettivi, Prefettura, ecc.) la mediocre gestione amministrativa con cui è stato governato il Comune di Zagarolo nell’ultimo decennio, con gravi e dirette ripercussioni in capo all’organo di gestione? D’altronde, a titolo esplicativo, se il bilancio comunale dovesse presentare un gran numero di lacune ed anomalie, queste non possono essere ricondotte in capo all’organo politico, ma a quello di gestione che sarà tenuto a risponderne in sede amministrativa, civile e penale;
Giova, infine, evidenziare che la Globo Tributi s.r.l. ha instaurato un contratto di natura privata con l’Agenzia All Service di Patrizia Brini, moglie del Consigliere di maggioranza Alfredo Palamidesse, in base al quale il Servizio in questione è stato subappaltato alla All Service s.r.l. Ciò premesso, assunto che non esista alcun rapporto diretto, indiretto o di qualsiasi altra natura tra il Comune di Zagarolo e la All Service, come la S.V. ha tenuto a precisare con nota, prot. n. 18072 del 26.8.2008, la escamotage di assegnare il servizio ad un soggetto “esterno” che, successivamente, lo ha conferito ad un consigliere comunale di maggioranza, peraltro della medesima forza politica di cui la S.V. è capogruppo alla Provincia di Roma, costituisce un becero raggiro che avvilisce l’intelligenza dei Consiglieri Comunali e, più in generale, quella di tutti i cittadini di Zagarolo. In assenza di una risposta nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale in merito ai fatti esposti in narrativa, lo scrivente, avverte sin d’ora che, inoltrerà la presente, corredata con la documentazione che riterrà opportuna, alla competente Procura della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica affinché ne accertino eventuali reati di natura erariale e penale.

Cons. Cav. Mario Procaccini.

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