Art. 616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (1). (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 5, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
329 Obbligo del segreto
1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (358 s.) e dalla polizia giudiziaria (348 s.) sono coperti dal segreto fino a quando l`imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (405).
2. Quando Ë necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puÚ, in deroga a quanto previsto dall`art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono pi˜ coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessitý per la prosecuzione delle indagini, puÚ disporre con decreto motivato:
a) l`obbligo del segreto per singoli atti, quando l`imputato lo consente o quando la conoscenza dell`atto puÚ ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare (414) il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.