venerdì 27 luglio 2012

Corte Costituzionale sentenza 24.01.2005 n° 27


Patente a punti: nessuna decurtazione al proprietario che non indica il conducente


Corte Costituzionale sentenza 24.01.2005 n° 27

L’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza.



Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005, precisando che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova comunque applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada.



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