venerdì 31 luglio 2009

VIVO PER MIRACOLO.

Sindaco cas'altro deve succedere perchè tu ti metta in moto per proteggere i tuoi cittadini ?
Più volte ho richiesto il tuo intervento per casi come quest'ultimo di Valle Martella ma le mie richieste sono sempre cadute nel vuoto!!
Ritieniti responsabile dell'accaduto
!!!

giovedì 30 luglio 2009

PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE.



tutto rinviato a settembre!!

martedì 28 luglio 2009

FIGLI- FIGLIASTRI.

CARO COMANDANTE LA SUA RISPOSTA E' FORVIANTE ED ELUDE QUANTO DA ME RICHIESTO NELLA INTERROGAZIONE !! NEI PROSSIMI GIORNI LA DELUCIDERO' SUGLI ESERCIZI PUBBLICI E PIU' PRECISAMENTE SUI BAR .

sabato 25 luglio 2009

VALLE MARTELLA USATA DI NUOVO PER SCOPI POLITICI!!

Dott. Valenza,nella risposta da lei data sul giornale del 25.07.09 ho intravisto i soliti giochi di parole per confondere chi legge, mentre nel precedente articolo non spiegava assolutamente che era solo una presa in giro e che non è cambiato nulla.........chi Comando gestisce queste situazioni a proprio comodo, ma chi scrive non dovrebbe sottovalutare l'intelligenza di chi legge.
Cordialità
Cav.Procaccini



( URBANISTICA VALLE MARTELLA )
In risposta all’articolo sul nuovo corriere di Sabato 18.luglio2009.
Carissimo dott. Valenzi,mi sembra strano che Lei faccia delle considerazioni così delicate senza aver un supporto tecnico,credo dunque che il resoconto gli è stato suggerito da una lingua biforcuta della maggioranza.
Se fossero vere le sue considerazioni, su quale BUR Regionale è possibile rintracciare l’esecutività del piano ?
Sarei io il primo ad essere felice se fosse verità,ma già in precedenza il Sindaco in Consiglio Comunale ha deviato questa domanda.
Credo che non sia giusto speculare sulla pelle di quei cittadini che devono risolvere i problemi urbanistici.
In futuro la invito a dare certe notizie con documentazione appropriata.
Cons. Procaccini.

venerdì 24 luglio 2009

ESPOSTO DENUNCIA "ANOMALIE DI BILANCIO"

ALLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL LAZIO, VIA Baimonti, 25 – 00195 Roma

AI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
SETTORE V – VIA BONCOMPAGI, 30 – 00187 ROMA

ALLA PREFETTURA DI ROMA - AREA II
DOTT. FERDINANDO SANTORIELLO
feridinando.santoriello@interni.it

ALLA PREFETTURA DI ROMA - AREA II BIS
DOTT. SSA ENZA CAPORALE
enza.caporale@interni.it

AL PREFETTO DI ROMA
DOTT. GIUSEPPE PECORARO

ESPOSTO
Oggetto: deliberazioni approvate dall’Amministrazione Comunale del comune di Zagarolo che
comportano impegno di spesa, ma sprovviste del parere di regolarità contabile da
parte del responsabile del preposto ufficio di Ragioneria (violazione comma 1 - art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000)


Il sottoscritto Mario Procaccini, nato a Cautano (BN) in data 08/07/1950 e residente in via di Colle Prato Nuovo, n. 111 – 00039 Zagarolo, in qualità di Consigliere Comunale del Comune di Zagarolo, espone e denuncia che la giunta comunale di Zagarolo (Roma), presieduta dal dott. Daniele Leodori, ha approvato negli ultimi mesi numerose deliberazioni di giunta comunale che comportano ingenti impegni di spesa inspiegabilmente sprovviste del prescritto parere di regolarità contabile (comma 1, art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000).

A mero titolo esplicativo, si citano le deliberazioni n. 48 del 07/04/2009, con un impegno di spesa di 543.483,77 euro, la n. 62 del 24/04/2009 con un impegno di spesa di 1.200,00 euro, la n. 51 del 17/04/2009 con un impegno di spesa di 700.000,00 euro, ….

Nel corpo delle deliberazioni di giunta in questione è esplicitamente indicato il capitolo di bilancio e la fonte di finanziamento, ma non è presente il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria e Bilancio.

In altri atti come ad es. la deliberazione n. 163 del 19/12/2008 che comportano un impegno di spesa di 181.424,96 euro, oltre a non essere presente il parere di regolarità contabile, non è neanche specificato il capitolo di bilancio e la spesa è stata imputata a livello di intervento del redigendo bilancio previsionale dell’esercizio finanzio 2009 che, all’epoca dei fatti, non era stato ancora approvato dal Consiglio Comunale.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il sottoscritto espone quanto sopra ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità in cui si ritenga possa essere incorsa l’Amministrazione comunale di Zagarolo che ha approvato le predette deliberazioni di giunta comunale sprovviste del prescritto parere di regolarità contabile. In particolare, lo scrivente, non riuscendo ad ottenere informazioni da parte del Sindaco Daniele Leodori e, non potendo escludere che il Responsabile dell’ufficio di Ragioneria, sig. ra Annalisa Bizzochi si rifiuti di attestarne la regolarità contabile, poiché i fondi dichiarati nel corpo delle deliberazioni non sono presenti nel bilancio comunale e le fonti di finanziamento citate non siano attendibili, si trova, suo malgrado, costretto a richiedere se, nei fatti esposti in narrativa, si possano ravvisare eventuali inadempienze perseguibili in sede amministrativa.
Il sottoscritto chiede di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione da parte del P.M.
Roma,24.07.09 Cons. Cav. Mario Procaccini

mercoledì 22 luglio 2009

documentazione

Comune di Zagarolo
Ufficio Urbanistica
PER TECNICI PROFESSIONISTI
DOCUMENTAZIONE PER PARERE VINCOLI ex L. 1497/39, L. 431/85, ora D.L. 42/04 di subdelega L. 59/95.
1. Domanda in bollo, completa di generalità e di estremi della pratica di condono e degli estremi catastali per la richiesta;
2. N° 5 copie dell’elaborato grafico delle opere in corso di condono edilizio, conformi tra loro e conformi a quelle eventualmente presentate per la richiesta in sanatoria;
3. N° 3 copie della relazione tecnica;
4. N° 4 copie di documentazione fotografica delle opere in oggetto di condono timbrate e datate dal professionista e dal proprietario;
5. Originale della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’epoca di costruzione del fabbricato e n° 1 copia della stessa;
6. Titolo di proprietà in duplice copia;
7. Ricevuta di versamento di €. 110,00 intestato al Comune di Zagarolo – Servizio di Tesoreria Comunale C/C n° 51816007.
2
AL SINDACO DEL COMUNE DI ZAGAROLO



OGGETTO: RICHIESTA NULLA OSTA EX ART. 32 LEGGE 47/85

Il sottoscritto _______________________________________, nato a ________________________________
Il ____________________________________ e residente in _______________________________________
Via ______________________________ cod. fisc. n° _____________________________________________
In riferimento alla domanda di condono edilizio presentata in data____________________________________
Prot. n° _________________, progressivo ufficio tecnico n° ____________________, ai sensi della legge (*) ___________ per la sanatoria di opere abusive realizzate in località___________________________________
_____________ in catasto al foglio n° ________________________, particelle ________________________,
su area di vincolo ______________________________ di Piano Regolatore Generale vigente.

CHIEDE

Il prescritto Nulla Osta, ai sensi dell’art. 32 della legge 28.02.85, n° 47.
A tal fine dichiara che il fabbricato in corso di condono ha ottenuto il preventivo Nulla Osta. (1)
___________________________________ che allega in copia.

Li ______________________

Firma del richiedente
______________________


(*) – indicare se trattasi di legge 28.02.85, n° 47, legge 23.12.94 n° 724 o legge 326/03.
(1) – indicare l’eventuale N.O ottenuto (Regione Lazio Ass.to Urbanistica, Ministero Beni Culturali, ecc.).
Si allega ricevuta di pagamento di €. 110,00 su C.C.P, n° 51816007 intestato a Comune di Zagarolo servizio Tesoreria Comunale.


3DOMANDA PER LA RICHIESTA DEL N.O. VINCOLO IDROGEOLOGICO.

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ZAGAROLO


Il sottoscritto/a (nome) ________________________ (cognome) _________________________________________

nato a ________________________________ il ________________ residente in ____________________________

Via _______________________________________________ , C.F. _______________________________________

in riferimento alla domanda di condono edilizio presentata in data ______________________ , prot. n° ___________

progressivo Ufficio Tecnico n° _____________________ ai sensi della Legge 47 del 28/02/1958 – 724 del 23/12/1994

326 del

per la sanatoria di opere abusive realizzate in località __________________________________________________ ,

in Catasto al Foglio ________ , P.lle ________________________________________________________________ ,

su area di vincolo di PROTEZIONE falde idriche / RISPETTO ASSOLUTO falde idriche,


CHIEDE

Il prescritto N.O., ai sensi dell’art. 32 della Legge 326 .

a tal fine dichiara che il fabbricato in corso di condono, ha ottenuto l’autorizzazione allo scarico n° ______________ ,

del _______________________ , che si allega in copia.


Li________________ ,

Firma del richiedente



SI ALLEGA RICEVUTA DI PAGAMENTO DI €. 110,00 SU C/CP N° 51816007 INTESTATA A COMUNE DI ZAGAROLO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE.

domenica 19 luglio 2009

Urbanistica "Valle Martella"


sabato 18 luglio 2009

ROTATORIA VALLE MARTELLA"RISPOSTA ALL'ANONIMO DI ALESSANDRO MAURA"

ANONIMO HA DETTOCaro sig. MauraLei è sicuramente molto confuso se vuole sapere come stanno realmente le "cose" venga senza timore in comune . Qui trovera tutte le spiegazioni che cerca , non cè alcun bisogno di rivolgersi a un semplice consigliere di minoranza che strumentalizza tutto ciò che di uono fà questo Sindaco e la sua giunta. saluti.14 luglio 2009 20.55.-----------
Gentile Signora........sappiamo tutti chi è che scrive.... e si ricordi che questa Giunta così onesta e brava non Risponde alle mie interrogazioni e quando risponde dice falsità costringendomi a fare ricorso al TAR solo ed esclusivamente per occultare i propri loschi affari ! Cosa che a lei riguarda personalmente!!Cons. PROCACCINI 17luglio 2009 17.36

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Ciao a tutti cari lettori, volevo rispondere all'anonimo/a che pensa e dichiara che sono molto confuso, prima di rispondergli vorrei porgerle qualche domanda caro/a anonimo/a, perché non si firma? Ha forse paura di esporsi in prima persona? Forse perché parla per terzi? o semplicemente perché sa che quello che scrive è FALSO?! Per quanto riguarda i lavori pubblici per la realizzazione della rotatoria di Valle Martella, vorrei mettere a conoscenza l'anonimo/a che probabilmente quello/a confuso/a è lei, o forse è semplicemente non informato/a sulla normativa della SICUREZZA nei cantieri, è vero che io ho richiesto della documentazione per studiare e capire bene lo svolgimento dei lavori per la realizzazione della rotatoria a Valle Martella, ma per vedere la NON messa in SICUREZZA del cantiere non servono documenti e neanche bisogna essere scienziati, basta avere due occhi ed essere a conoscenza del codice della strada (a proposito caro/a anonimo/a, gli consiglio di andarselo a studiare per evitare altre gaf!)infatti l'art. 38 - 39 - 40 e l'art. 217 del regolamento di attuazione(ve ne ho elencati solo una parte) parlano molto chiaro per quanto riguarda la sicurezza e alcune norme per la realizzazione di nuovi svincoli stradali! Probabilmente a questo/a anonimo/a poco interessa della sicurezza dei cittadini, dato che, per la NON OSSERVANZA degli articoli sopra citati ci sono stati già molti disagi e incidenti... Mi chiedo, è mai possibile che deve succedere sempre l'irreparabile per mettere in sicurezza i cantieri?! Si parla tanto di morti sul lavoro, sulla strada... come vedete ad alcune persone non interessa la sicurezza, l'unico loro pensiero è che i cittadini si rivolgano sempre alla maggioranza per qualsiasi informazione... e che ci stanno a fare i consiglieri di minoranza? e poi se veramente volesse essermi utile poteva tranquillamente contattarmi tramite mail, dato che nel commento lasciato su questo blog, chiedevo a chiunque voleva o poteva reperire documenti utili di mettersi in contatto con me, lasciando la mia mai alla fine. E' ovvio che all'anonimo/a non interessa questo, il suo unico interesse è quello di tutelare l'amministrazione e chi per lei, sicuramente NON i CITTADINI!!!Vi terrò aggiornati sullo svolgimento della mia ricerca e sui procedimenti che si riterranno opportuni prendere per avere un cantiere in SICUREZZA!Grazie a Mario che ci dà la possibilità di confrontarci e informarci tutti, chiedo a mario se è possibile pubblicare questa mia risposta come post sotto l'anonimo/a.Passate Parola
Alessandro Maura

giovedì 16 luglio 2009

mercoledì 15 luglio 2009

PROCACCINI . "" DOVE SONO FINETE LE ASSOCIAZIONI DEI COMMERCIANTI"" ?


DANNO ERARIALE PER IL SINDACO"capi area"

Risponde di danno erariale il Sindaco di un Comune, unitamente al Segretario dell'ente, che assuma in staff ex art. 90 T.U.E.L. un soggetto privo di diploma di laurea, corrispondendogli un compenso pari alla categoria D3 per il cui accesso dall'esterno è prevista la laurea, in quanto la spesa sostenuta dall’ Amministrazione risulta al di fuori dei canoni normativi previsti dalla normativa di riferimento: il Regolamento Generale sull’ Ordinamento degli Uffici e Servizi , in attuazione dell’ art. 35 , comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dispone che, per la categoria D), sia necessario il diploma di laurea. La funzione di preposto nell'ufficio di staff del Sindaco, alla cui istituzione gli enti locali sono autorizzati dall’ art. 90 del T.U.E.L., costituente una species del genus degli incarichi a contratto previsti in via generale dall'art. 110, comma 1, TUEL, rappresenta un normale posto di pianta organica e può essere coperto sia con personale interno, che in forza di personale assunto con contratto a tempo determinato, specificando la categoria e il profilo professionale.In tal senso si è espressa la Corte dei Conti SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA con sentenza n.622 del 21.09.2004, che, nel condannnare il Sindaco e il Segretario dell'Ente, riconosce la sussistenza della colpa grave, in quanto il provvedimento era stato adottato in violazione dei minimi criteri di diligenza che devono caratterizzare l’ attività di chi assume un mandato di pubblico amministratore o di chi fa parte del corpo dell'apparato burocratico, in aperta violazione delle comuni regole di prudenza.La Corte specifica che la presenza dell’ elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ ambito di un rapporto di staff, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l’attività dell’AmministrazioneDel danno erariale risponde, oltre al sindaco che ha provveduto alla scelta ed alla conseguente nomina del soggetto in questione, anche il segretario comunale nel cui mandato sono stati realizzati i presupposti fattuali e giuridici fondanti la responsabilità erariale, allorchè lo stesso, in difformità dai suoi doveri istituzionali, abbia reso attività di consulenza fondante l’attività dell’Amministrazione che, in seguito, determinò il danno erariale.Poiché nella quantificazione del danno deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici sottoposti al giudizio di responsabilità (art. 1, comma ter l. 20/1994, siccome modif. dalla l. 639/1996), nel caso di specie la Corte ha riconosciuto un vantaggio valutabile nell'ordine del 50%, in quanto le parti convenute hanno assolto all’ onere della prova della sussistenza delle utilità e dei vantaggi .

Dimissioni.

Giovanni sò delle tue dimissioni dalla carica di vice Presidente Ass. Comm. Valle Martella.
La mia curiosità è, il perchè ti sei dimesso.
Dato atto della tua onestà , sarà forse perchè l'associazione non si è schierata a favore dei cittadini e contro l'operato della maggioranza che ci dissangua ?
cordialità
Cons. Cav. Mario Procaccini

martedì 14 luglio 2009

sabato 11 luglio 2009

""T.A.R.S.U. T.I.A"" UTILI PARERI DAL TUO AMICO PROCACCINI.



"TARSU – TIA” PARERI UTILI DAL TUO AMICO PROCACCINI

Vi chiederete coma mai questo nuovo post. ?.
.... ho sentito che si sta cercando di portare la TIA sul nostro comune e questo post serve per potervi aggiornare sulla “ TIA “, e per rinfrescare il funzionamento a coloro che la conoscono...

Il Decreto Ronchi (d.lgs.22/97, art.49) e il suo regolamento attuativo (d.p.r. 158/99) hanno previsto l'introduzione progressiva della T.I.A. "tariffa di igiene ambientale" al posto della TARSU, la "tassa rifiuti solidi urbani".

I Comuni italiani hanno iniziato ad adeguarsi a quanto previsto dalla legge, introducendo la TIA al posto della TARSU e disciplinandone la riscossione tramite specifici regolamenti. In prima fase era previsto che la quasi totalita' di essi dovesse procedere al passaggio entro Dicembre 2006, ma le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 hanno congelato i termini decretando che i Comuni debbano mantenere, fino a tutto il 2009, lo stesso sistema di tassazione del 2006. Per ultimo, il decreto "ambiente" (dl 208/08, diventato legge 13/2009) ha dato invece facoltà ai Comuni di adottare la TIA a partire dal 30 giugno 2009.

Si e' quindi creata una situazione, non poco confusa, dove continuano a convivere il vecchio e il nuovo sistema, ovvero TARSU e TIA. Cio' in attesa che vengano rese attuative anche le "nuove" disposizioni tariffarie del Codice ambientale.

Vediamo, in pratica, cosa cambia per i contribuenti che risiedono nei comuni dove la TIA e' gia' stata introdotta.

La principale differenza riguarda il metodo di calcolo, che prevede l'uso, oltre a dati fissi come la superficie dell'immobile (tarsu), di parametri piu' variabili e personali, come il numero degli occupanti l'immobile e l'effettiva produzione di rifiuti in termini sia quantitativi che qualitativi.

Gli addebiti, pertanto, dovrebbero risultare piu' equi e meno gravosi per le famiglie numerose che abitano immobili di dimensioni ridotte.

Le tariffe e le agevolazioni continuano ad essere determinate dai Comuni, nel rispetto delle regole e dei metodi di calcolo fissati dalla legge. Cambia la gestione, che diventa totalmente esterna (possono essere utilizzate societa' private specializzate od agenti di riscossione locali), con ovvie conseguenze negative sui costi, e quindi sulle tariffe. Un altro principio che pesa sulla TIA e' che essa deve, per legge, coprire il 100% dei costi del servizio, mentre per la Tarsu parte di essi erano coperti, nel bilancio comunale, da entrate diverse.

Le conseguenze di un mancato o ritardato pagamento non variano molto, perche' nonostante si passi da una "tassa" ad una "tariffa", i metodi di riscossione possono ancora prevedere la cosiddetta "iscrizione a ruolo". Essa comporta l'avvio -in caso di morosita' - di un procedimento di riscossione che passa dall'emissione di una cartella esattoriale a provvedimenti amministrativi come il fermo dell'auto, il pignoramento dei beni o addirittura l'ipoteca della casa (tutto dipende dall'entita' del credito che il comune vanta nei nostri confronti considerando, oltre alla Tarsu o Tia, gli altri tributi locali nonche' le multe al codice della strada).

Entriamo piu' nel dettaglio:
T.A.R.S.U., la "tassa rifiuti solidi urbani"
Istituita dal decreto legislativo 507/93, che ne detta i criteri generali, la Tarsu e' gestita e regolamentata dai singoli comuni, quelli che ancora non sono passati alla TIA, in modo autonomo attraverso regolamenti propri.
Visto che tale tassa interessa, via via, sempre un numero minore di utenti, ci limitiamo a riportarne i tratti generali previsti dalla legge in modo molto schematico:

Quando e' dovuta
La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.
Obblighi dei contribuenti
Coloro che iniziano o cessano di occupare o detenere locali ed aree scoperte hanno l'obbligo di presentare, rispettivamente, "denuncia di nuova utenza" entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o "denuncia di cessazione" al momento del rilascio, su appositi moduli predisposti dal comune. La tassa decorre o cessa dal bimestre successivo a quello di denuncia. Nello stesso termine dev'essere denunciata ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
Criterio di calcolo della tassa
Il criterio base e' l'applicazione di una tariffa al metro quadro, tenendo conto dell'uso specifico del locale e dell'area: casa, ufficio, negozio (diversita' tra merce venduta), campeggio, banca, etc L'ammontare da pagare dipende sia dalla quantita' e qualita' medie dei rifiuti solidi urbani che sono producibili nei locali e aree urbane secondo il loro uso, sia dal costo dello smaltimento rapportato all'utenza tramite dei coefficienti. (il costo può ricoprire da un minimo del 50% ad un massimo del 100%) (nella TIA unicamente all 100%)
Esclusioni
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora la cosa sia documentabile. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti (a meno che non siano di uso esclusivo di uno o piu' condomini).
Riduzioni
La tariffa unitaria puo' essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:
* abitazioni con unico occupante;
* abitazioni o locali adibiti ad uso diverso tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, quando cio' sia stato opportunamente dichiarato.
* utente che, versando nelle circostanze di cui sopra (uso stagionale o discontinuo), risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale.
Riscossione e sanzioni
La riscossione avviene tramite iscrizione a ruolo, con emissione di cartelle suddivise in quattro rate. Le sanzioni applicabili (in caso di mancata o infedele presentazione delle denunce o di mancato o ritardato pagamento) sono quelle "tributarie" previste dalla legge e riportate nella scheda: Sanzioni tributarie amministrative per le abitazioni.
Si fa presente che per questo tributo e' possibile regolarizzare errori ed omissioni, prima che arrivino accertamenti, tramite il "ravvedimento operoso". Approfondimenti in merito possono essere trovati sulla scheda suddetta.

T.I.A., la "tariffa igiene ambientale"
Ogni comune si adegua alla nuova tariffa, introdotta dal d.lgs.22/97, con uno specifico regolamento che deve stabilire, oltre alle tariffe vere e proprie, i soggetti passivi, i casi di esclusione, le agevolazioni, le classi di attivita' per le utenze non domestiche e le modalita' di accertamento e riscossione adottate.

Come regola generale, per quanto prevede la legge:

CHI DEVE PAGARE: ADEMPIMENTI A CARICO DELL'UTENTE
Riguardo ai soggetti passivi la legge e' chiara e stabilisce che la tariffa e' dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato (non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi) a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

Gli adempimenti a carico dell'utente, invece, sono stabiliti soggettivamente da ogni comune. A quanto ci risulta, conformemente alle regole valide per la vecchia tassa, sono previsti precisi obblighi in fase di inizio e cessazione dell'occupazione dei locali, ovvero invio di denunce scritte entro precisi termini (che in genere ci risultano di 60gg dall'evento). Comprensibilmente i regolamenti disporranno l'obbligo di denuncia anche qualora accadano eventi che possono incidere sul calcolo della tariffa (cambio di residenza familiare, variazione della superficie, cambio attivita' delle utenze non domestiche). Ci risulta, invece, che quando cambia il numero di componenti del nucleo familiare (per nascita, morte o trasferimento della residenza di uno di essi) normalmente non e' necessario comunicare alcunche', poiche' il comune segnala direttamente la variazione al gestore. In caso di morte dell'intestatario dell'utenza, invece, e' in genere previsto l'obbligo di denuncia da parte degli eredi.

Presso ogni comune -e spesso anche sui loro siti Internet- sono disponibili i regolamenti e i moduli per le denunce, con istruzioni rispetto al contenuto e alla modalita' di presentazione. Si consiglia, quindi, di informarsi sugli obblighi che riguardano la propria utenza recandosi presso il comune ove si trova l'immobile .

COM'E' CALCOLATA LA TARIFFA
La
tariffa e', normalmente, calcolata per anno solare e dovuta dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui e' iniziata l'occupazione (per le variazioni e le cessazioni e' applicato lo stesso criterio). La legge non specifica niente al riguardo, e di solito i comuni si rifanno ai criteri precedentemente validi per la tarsu, pur avendo la possibilita' di crearne di nuovi.

La normativa, invece, e' piuttosto chiara e dettagliata riguardo al metodo di calcolo della tariffa. Per quanto riguarda le utenze domestiche esso si deve basare sia sulla superficie dell'immobile che sull'effettiva -o presunta- produzione di rifiuti calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare (secondo 6 categorie prestabilite), in modo da privilegiare i nuclei familiari piu' numerosi e le minori dimensioni dei locali.
Per le utenze non domestiche (attivita' commerciali, industriali, produttive, etc.etc.) il criterio e' simile, solo che la potenziale produzione di rifiuti viene calcolata prendendo in considerazione l'attivita' svolta (secondo 30 categorie prestabilite).

Come regola generale, la tariffa e' divisa in due componenti
* quella fissa e' riferita alla copertura dei costi generali e quelli relativi alle attivita' di spezzamento e pulizia strade e aree pubbliche, oltre agli ammortamenti ed investimenti. Viene imputata alla singola utenza in base alla superficie dei locali occupati e al numero dei componenti del nucleo familiare residente.
* quella variabile copre i costi di gestione (raccolta, trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti) ed e' imputata sull'utenza in base alla quantita' di rifiuti -differenziati e non- prodotti, misurata sulla base di specifici criteri. Se non possono utilizzare criteri oggettivi vengono applicati sistemi presuntivi prendendo a riferimento, per le utenze domestiche, la produzione media comunale pro-capite (quindi riferita al numero dei residenti) e per quelle non domestiche il tipo di attivita' svolta.

Per le occupazioni temporanee (che di solito si considerano tali quando durano meno di 183 giorni di un anno solare, come prevede la legge istitutiva della Tarsu) di locali od aree pubbliche di uso pubblico o di aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, i comuni normalmente fissano una tariffa giornaliera calcolata sui metri quadri di superficie occupata e stabilita -per ogni categoria- proporzionalmente rispetto a quella ordinaria.

Attenzione! Per gli immobili dove non figurano residenti, ogni comune ha la facolta' di applicare la tariffa basandosi su un numero di occupanti convenzionale (che puo' essere fisso o variabile da uno a sei a seconda della superficie dei locali).

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESCLUSIONI
La legge stabilisce che i comuni devono avviare servizi di raccolta differenziata (tramite organizzazione di isole ecologiche, raccolta porta a porta, etc.) e prevedere agevolazioni per gli utenti che aderiscono a specifiche iniziative (raccolta delle frazioni umide tramite "compostaggio", in special modo). Tali agevolazioni devono consistere, in pratica, in riduzioni della quota variabile della tariffa in modo proporzionale rispetto ai risultati raggiunti (singolarmente o da un gruppo di utenze). Per le utenze non domestiche devono essere previste riduzioni, invece, nei casi in cui gli utenti dimostrino di aver avviato i rifiuti prodotti al recupero.

Al di la' di questo, in tema di esenzioni e riduzioni i comuni godono di ampia liberta' e discrezionalita', pertanto e' bene informarsi presso agli uffici preposti o consultare il regolamento comunale.

Solitamente, le riduzioni riguardano utenti con redditi inferiori ad un determinato tetto o in stato di disagio familiare, abitazione stagionale dell'immobile, residenza dell'utente all'estero, lontananza dai punti di raccolta, etc.
Le esclusioni, invece, riguardano di solito i locali dello stesso comune, i luoghi di culto, i locali e le aree dove non possono essere prodotti rifiuti a causa della loro natura, per l'uso al quale sono destinati, o perche' palesemente inutilizzabili. Esempi: centrali termiche, cabine elettriche, silos, aree di centri sportivi dedicate esclusivamente all'esercizio dell'attivita' (campi da gioco o da tennis, piscine, etc.), unita' immobiliari prive di mobili ed arredi, chiuse, inutilizzate e non allacciate ai servizi pubblici di rete (acqua, gas, etc.etc.), immobili non agibili, inabitabili o in ristrutturazione.

RISCOSSIONE
I comuni godono di una discreta liberta' anche nel gestire la riscossione, sia volontaria che coattiva. Quest'ultima, in particolare, puo' avvenire sia con l'avvio di un procedimento ingiuntivo presso un giudice, sia tramite iscrizione a ruolo (con emissione di cartella esattoriale) mediante affidamento della gestione al locale concessionario delle riscossioni (come Cerit, Gestline, Esatri, etc.etc.).
L'ente che gestisce la TIA per conto del comune emette delle fatture con cadenza annuale o inferiore (trimestrale, semestrale, etc.) ,comprendenti l'iva al 10% (vedi nota *) ed i tributi ambientali provinciali. La scadenza viene fissata liberamente dal gestore ed il pagamento, oltre che con il classico bollettino postale, puo' avvenire in molti casi attraverso Internet (si veda per esempio il servizio pagoclic organizzato dalla Cerit).
Alcuni comuni prevedono la possibilita', in alcune circostanze come il temporaneo disagio economico, di pagare a rate a determinate condizioni (con limiti di importo e di rate), corrispondendo ovviamente gli interessi legali.
Anche In caso di morosita' ogni comune si muove piuttosto liberamente. Al classico avvio di procedimenti ingiuntivi con addebito di spese ed interessi si affianca la possibilita' di addebitare sanzioni, in alcuni casi analoghe a quelle tributarie previste per la vecchia Tarsu (vedi sopra).

E' indispensabile, se si vogliono conoscere le regole che riguardano la propria utenza, consultare il regolamento del Comune dove questa si trova.

(*) Nota: aliquota iva confermata dall'Agenzia delle entrate con risoluzione del 17/6/08 (n.250/E), con la quale e' stato anche precisato che in caso di rimborso di pagamenti pregressi l'IVA pagata non puo' essere rimborsata.

LINK UTILI
Non esiste un "sito ufficiale" nazionale riguardo alla Tia, perche' la gestione e' locale. Per i comuni toscani in particolare, e in termini generali per tutti, e' attivo il sito gestito dalla Quadrifoglio SpA http://www.tariffa-tia.info/

Ricorsi
In ambedue i casi, quindi sia che si tratti di TARSU che di TIA, l'organo competente in caso di ricorso contro avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle etc. e' il giudice tributario.
Informazioni e dettagli in merito si trovano nella scheda COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA (GIUDICE TRIBUTARIO).

In tutti i casi vi consiglio di rivolgersi al proprio commercialista.

Cons. Procaccini

venerdì 10 luglio 2009

DANNO ERARIALE PER IL SINDACO"capi area"

Risponde di danno erariale il Sindaco di un Comune, unitamente al Segretario dell'ente, che assuma in staff ex art. 90 T.U.E.L. un soggetto privo di diploma di laurea, corrispondendogli un compenso pari alla categoria D3 per il cui accesso dall'esterno è prevista la laurea, in quanto la spesa sostenuta dall’ Amministrazione risulta al di fuori dei canoni normativi previsti dalla normativa di riferimento: il Regolamento Generale sull’ Ordinamento degli Uffici e Servizi , in attuazione dell’ art. 35 , comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dispone che, per la categoria D), sia necessario il diploma di laurea. La funzione di preposto nell'ufficio di staff del Sindaco, alla cui istituzione gli enti locali sono autorizzati dall’ art. 90 del T.U.E.L., costituente una species del genus degli incarichi a contratto previsti in via generale dall'art. 110, comma 1, TUEL, rappresenta un normale posto di pianta organica e può essere coperto sia con personale interno, che in forza di personale assunto con contratto a tempo determinato, specificando la categoria e il profilo professionale.
In tal senso si è espressa la Corte dei Conti SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA con sentenza n.622 del 21.09.2004, che, nel condannnare il Sindaco e il Segretario dell'Ente, riconosce la sussistenza della colpa grave, in quanto il provvedimento era stato adottato in violazione dei minimi criteri di diligenza che devono caratterizzare l’ attività di chi assume un mandato di pubblico amministratore o di chi fa parte del corpo dell'apparato burocratico, in aperta violazione delle comuni regole di prudenza.
La Corte specifica che la presenza dell’ elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ ambito di un rapporto di staff, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l’attività dell’Amministrazione
Del danno erariale risponde, oltre al sindaco che ha provveduto alla scelta ed alla conseguente nomina del soggetto in questione, anche il segretario comunale nel cui mandato sono stati realizzati i presupposti fattuali e giuridici fondanti la responsabilità erariale, allorchè lo stesso, in difformità dai suoi doveri istituzionali, abbia reso attività di consulenza fondante l’attività dell’Amministrazione che, in seguito, determinò il danno erariale.
Poiché nella quantificazione del danno deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici sottoposti al giudizio di responsabilità (art. 1, comma ter l. 20/1994, siccome modif. dalla l. 639/1996), nel caso di specie la Corte ha riconosciuto un vantaggio valutabile nell'ordine del 50%, in quanto le parti convenute hanno assolto all’ onere della prova della sussistenza delle utilità e dei vantaggi .

giovedì 9 luglio 2009

SOLO CONFUSIONE.

IN ALLEGATO LE NORME TECNICHE ( VEDI COMMENTI )



CONCORSI ?

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lunedì 6 luglio 2009

Alessandro MAURA ;


Alessandro Maura ha detto...
Cari cittadini sono un cittadino di valle Martella ed ero presente in consiglio comunale, devo dire che la cosa che mi fa più rabbia è l'assenteismo di Genovese, il capogruppo del PDL deve capire che se vuole essere un candidato a sindaco deve avere il coraggio di presentarsi e discutere i problemi dei cittadini NO SCAPPARE come fa sempre...Vi ricordo che anche al penultimo consiglio(dove si discuteva del problema delle sanatorie presentate ai sensi della L. 326/03) il caro genovese non si presentò! Cittadini che è all'opposizione non può permettersi di venire a Valle Martella promettendo un milione di cose e poi non presentarsi mai!Ho voluto fare questa precisazione perché ho visto i manifesti del PDL (Genovesi) e visto come si comporta sono ridicoli...Diffidate da chi parla, parla e non fa mai i fatti...meno chiacchiere e più fatti!Alessandro Maura
3 luglio 2009 17.37

sabato 4 luglio 2009

PROCACCINI







giovedì 2 luglio 2009

"TARSU" Fin chè la barca va...........



Cari amici,la maggioranza ammette di aver sbagliato ma temporeggia e boccia la mia proposta.
I consiglieri di minoranza Genovese e COLASANTI non si presentano in Consiglio Comunale- Petrassi-Bonini-NATI hanno paura di esporsi e abbandonano l'aula .
In conclusione se ne fregano dei vostri problemi.......l'importante è risolvere i loro.
Io vi invito a fare denuncia alla Corte dei Conti.
Cons. Cav Mario Procaccini
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RIDUZIONE DEI CAPITOLI.

CONSIGLIO COMUNALE DI ZAGAROLO
IL CONSIGLIERE PROCACCINI


OGGETTO:- CREAZIONE FONDO A SOSTEGNO PROBLEMATICHE TARSU :
· SPECCHIO INDICATIVO MODIFICA CAPITOLI DI SPESA BILANCIO
DI PREVISIONE ANNO 2009.
Il sottoscritto Cons. Comunale Mario Procaccini,al fine della creazione del fondo di sostegno problematiche TARSU indica alcuni capitoli di bilancio ove operare tagli:
Capitolo n.1010103 ridurlo di euro 48780,00;
“ “ n.1010201 ridurlo di euro 67460,00
“ “ n.1010301 ridurlo di euro 24360,00
“ “ n.1010303 ridurlo di euro 22300,00
“ “ n.1010403 ridurlo di euro 21200,00
“ “ n.1010503 ridurlo di euro 37160,00
“ “ n.1010601 ridurlo di euro 37440,00 ( uff. tecnico )
“” n.1040503 ridurlo di euro 71000,00
“” n.1050102 ridurlo di euro 2730,00
“” n.1050103 ridurlo di euro 20800,00
“” n.1050105 ridurlo di euro 125000,00( palazzo ...........) trasferimenti 250.000,00
“” n.1050201 ridurlo di euro 109000,00( palazzo...........) trasferimenti 218.000,00
“” n.1050203 ridurlo di euro 17100,00 totale 468.000,00
“” n. 1090 103 ridurlo di euro 12300,00
Totale 616.630,00.

. perchè trasferire tutto questo denaro ?



Zagarolo,24.06. 2009


Cons. Procaccini Mario.