venerdì 28 dicembre 2012

URBANISTICO - Ristrutturazione - Distinzione tra ristrutturazione pesante e

URBANISTICO - Ristrutturazione - Distinzione tra ristrutturazione pesante e


ristrutturazione leggera - Artt. 10, c. 1, lett. c) e 22, c. 1 d.P.R. n.

380/2001 - Titolo abilitante - Sanzioni applicabili in caso di interventi

abusivi.
La distinzione tra le due tipologie di ristrutturazione edilizia
(cd. pesante, disciplinata dall’art. 10, comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001

e cd. leggera, disciplinata dall’art. 22, comma 1 dello stesso D.P.R.) rileva

sotto un duplice profilo: quanto al titolo abilitante all’edificazione e quanto

alle sanzioni applicabili in caso di interventi abusivi. Sotto il primo profilo,

mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante sono subordinati a

permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”

sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività; sotto il secondo

profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” sono

sanzionati (allorchè abusivi) con la rimozione o la demolizione dell’opera,

ovvero, nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile,

con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art.

33 del D.P.R. 380/2001, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”,

invece, possono essere sanzionati (ove abusivi) soltanto con l’applicazione di

una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 D.P.R.

380/2001. Pres. Binachi, Est. Limongelli -

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