domenica 13 gennaio 2013

URBANISTICA.INCOMPATIBILITA' "AUTOLAVAGGIO" ATTIVITA' INSALUBRE!

Consiglio di Stato, Sez. IV n. 6022 del 28 novembre 2012.
Urbanistica. Incompatibilità autolavaggio con la destinazione a verde privato
L’impianto di autolavaggio è incompatibile con la destinazione a verde privato, quale che sia la sua collocazione in situ e indipendentemente dalle sue dimensioni o dal fatto che venga utilizzato al solo servizio dell’attività esistente o a servizio di tutti gli utenti, indistintamente. L’impianto di lavaggio costituisce ai sensi dell’art.216 TULS, come integrato dal D.M. 2 marzo 1987, stante la equiparazione con la categoria di “stazioni per automezzi e motocicli”, attività insalubre di seconda categoria. Lo strumento urbanistico comunale e la relativa norma di attuazione del Comune di Barzanò vieta lo svolgimento di attività insalubre di I° e II° categoria in area destinate a verde privato. D’altra parte la non compatibilità urbanistica dell’autolavaggio nell’area destinata a verde privato è rilevabile di per sé dal solo esame delle finalità impresse alla zonizzazione a verde privato, in base ai principi generali fissati dalla materia urbanistica e alla disciplina concreta dettata dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale, nonché alla luce della situazione dello stato dei luoghi che, per come di fatto configurata, non ammette insediamenti del tutto contrastanti con le caratteristiche tipologiche dei vicini edifici e della connessa funzione residenziale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)



Nessun commento: