martedì 16 settembre 2014

Gli avvocati e le liti si sa vanno a braccetto(((( OCCHIO AI RISARCIMENTI ESEMPLARI ))))

TEMERARI DAL GIUDICE: OCCHIO AI RISARCIMENTI ESEMPLARI Il temerario (1975) Gli avvocati e le liti si sa vanno a braccetto, ma talvolta occorre fermarsi e riflettere per non assumere mandati dall’esito “certamente” incerto, scusate il gioco di parole ma poi capirete, o addirittura dannosi per se stessi (in termini di responsabilità professionale) e soprattutto per i propri patrocinati “temerari” che ogni tanto tacciono circostanze importanti pensando in tal modo di far bene. Chi è intenzionato, infatti, a instaurare giudizi (o resistere a domande giudiziali), con la consapevolezza di non averne diritto, rischia di incorrere in quella che viene definita “responsabilità processuale aggravata”, derivante appunto dall’aver costretto l’avversario ad affrontare un processo infondato, sostenendone le spese e lo stress del faticoso percorso giudiziario. L’argomento è oggetto di numerosi interventi, sia da parte degli studiosi del diritto sia da parte della giurisprudenza. In particolare una recente pronuncia del Tribunale di Roma ci fornisce lo spunto per un approfondimento della materia … UN PRINCIPIO DA NON DIMENTICARE MAI “Chi agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave, se soccombente, subisce la condanna al risarcimento del danno cagionato alla controparte”. Il Legislatore ha recepito e tradotto in un’apposita norma questo principio, ovvero nell’art. 96 del codice di procedura civile, ai sensi del quale: 1) Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza. 2) Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. 3) In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. I TEMERARI POI PAGANO Con tale norma, dunque, peraltro oggetto di numerosi interventi sia a livello giurisprudenziale che legislativo, l’ordinamento giuridico intende sanzionare direttamente quel comportamento illecito tenuto da una parte processuale, poi risultata soccombente, che abbia dato luogo alla cosiddetta lite temeraria, ossia abbia agito o resistito nel giudizio medesimo con la consapevolezza o l’ignoranza colposa dell’infondatezza della propria pretesa o difesa, danneggiando la controparte in virtù di tale condotta. Tale responsabilità presuppone quindi l’esistenza di tre elementi: 1) la soccombenza dell’avversario; 2) la prova dell’altrui malafede o colpa grave nell’agire o resistere in giudizio; 3) la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte; MA CHI LAMENTA IL DANNO DEVE FORNIRE PROVE In ragione di ciò, quindi, per poter avanzare una richiesta di risarcimento è necessario dimostrare l’esistenza sia dell’elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza o nell’ignoranza colpevole dell’infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, consistente nel pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo chi lamenta il danno subito dalla condotta temeraria, ha l’onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l’esistenza del medesimo. Sul punto il Tribunale di Roma afferma che “deve essere rigettata la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, allorché la parte richiedente non deduca e non dimostri nel comportamento dell’avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell’ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle suddette tesi, non essendo sufficiente che la prospettazione di tali tesi sia stata riconosciuta errata dal giudice" (Tribunale di Roma, Sezione XIII, Sentenza del 27 novembre 2013). In altra decisione il Tribunale di Palermo ha precisato che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all’art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante sia dell’an e sia del quantum debeatur o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (Tribunale di Palermo, Sezione III, Sentenza del 10 ottobre 2013). IL GIUDICE PUÒ CONDANNARE ANCHE SENZA LA RICHIESTA DEL DANNEGGIATO... L’art. 96 del codice di procedura civile ha subito una modifica ad opera della Legge n. 69 del 2009, che ha introdotto l’ultimo comma, allo scopo di sanzionare i comportamenti che rallentino il regolare e rapido svolgimento del processo. Per tale motivo, quindi, in conseguenza della riforma, il giudice, anche d’ufficio (ossia anche in assenza di una specifica istanza di parte in tal senso) può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore di quella vittoriosa, di una somma equitativamente determinata (cioè in base a quanto appare giusto al giudice), che prescinde dall’esistenza o meno di un danno documentato e preciso nel suo ammontare, ma che comunque viene riconosciuta quale risarcimento per l’aver dovuto subire un processo infondato. ...E RICHIEDERE UN RISARCIMENTO ESEMPLARE! È proprio su questo aspetto che si è focalizzata la riflessione del Tribunale di Roma, nella sentenza che mi ha indotto a scrivere questo post. Il giudice capitolino ha infatti ritenuto che chi introduce una domanda giudiziaria del tutto infondata può essere condannato a pagare ben tre volte le spese di giudizio, sposando l’attuale orientamento a rigore del quale la liquidazione di tale ulteriore somma a titolo di risarcimento per responsabilità processuale aggravata deve essere necessariamente determinata in via equitativa, ossia in base a quanto appare giusto al giudice, non dovendo quest’ultimo necessariamente ancorare la decisione a danni quantificati in modo certo. Nel liquidare la somma anzidetta, vero e proprio strumento nelle mani del giudicante per scoraggiare le azioni giudiziarie infondate, lo stesso dovrà tener conto di una serie di criteri, quali ad esempio lo stato soggettivo del responsabile (in ragione del fatto che il dolo, ossia la cosciente volontarietà della condotta censurabile, è indubbiamente più grave della colpa), nonché la qualifica e le caratteristiche del responsabile, oltre al grado di preparazione dello stesso e la sua concreta possibilità di pervenire a decisioni consapevoli in termini di azione o di resistenza. In altre parole, si tratta di capire se e quanto sia scusabile la condotta di chi abusa del processo, dovendo ovviamente tener presente che tale ulteriore condanna si aggiunge alle conseguenze sanzionatorie che tipicamente discendono dall’azione giudiziaria risultata infondata (Tribunale di Roma, Sentenza del 19 giugno 2014, n. 13416). DIFESA: DIRITTO VS ABUSO In conclusione, ciò che preme maggiormente sottoporre all’attenzione dei lettori è quanto sia diverso, giuridicamente parlando, in termini di conseguenze, l’esercizio del diritto di difesa, assolutamente legittimo e sacrosanto, dall’abuso del medesimo diritto che, invece, comporta responsabilità, anche importanti, in termini sanzionatori, per aver dato vita ad una lite infondata con la consapevolezza che così fosse o con la colpevole ignoranza che tale sarebbe stata, comportamento questo palesemente illecito e assai censurabile. Insomma, per dirla in breve, sfruttare la tipicità del sistema non per l’esercizio di un diritto ma al di là dei limiti determinati dalla funzione che gli è propria e quindi abusando dello stesso diritto non è più cosa consigliabile! Dottoressa Roberta Bonazzoli - Studio Comite Invia tramite emailPostalo sul blogCondividi su TwitterCondividi su FacebookCondividi su Pinterest Pubblicato da Redazione Giuridicamente Parlando a 10:30 Etichette: ABUSO DEL DIRITTO, COMPORTAMENTO ILLECITO, DANNO, DIRITTO DI DIFESA, GIUDIZIO EQUITATIVO, RESPONSABILITA AGGRAVATA, RESPONSABILITA' CIVILE, RISARCIMENTO, TEMERARI, VIA EQUITATIVA Nessun commento:

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