Si comunica che a seguito di numerosi solleciti per la problematica idrica sul territorio,a richiesta di alcune persone, questo dirigente regionale che con il proprio gruppo, si è riunito con urgenza con alcuni residenti di Zagarolo centro e Valle Martella e durante l'incontro sono state raccolte le lamentele sulla mancanza di approviggionamento idrico delle famiglie per i primari fabbisogni, nell'incontro ci siamo impegnati a rappresentare, sia a l'amministrazione locale che al garante per il servizio idrico regionale,l'annosa problematica.
Fiduciosi che da parte degli organi preposti si vorrà risolvere il problema e grata l'occasione per porgere distinti saluti a tutti.
PROCACCINI MARIO - FABRIZI ALDO - ELIO SENSOLINI - DI MICHELE GIANCARLO
mercoledì 27 luglio 2011
venerdì 8 luglio 2011
OGGI 62 ANNI DI FELICITA'.

NONOSTANTE LE AVVERSITA' DELLA VITA ,POSSO DIRE AL MIO 62° ANNO DI AVER TRASCORSO UNA BUONA E FELICE VITA CHE HA CONTRIBUITO A FORMARMI CARATTERIALMENTE E QUESTO LO DEVO ANCHE A TUTTI I CONOSCENTI ,GLI AMICI MA, SOPRATTUTTO ALLA MIA MERAVIGLIOSA FAMIGLIA,CON LA SPERANZA DI PROSEGUIRE ALLO STESSO MODO PER GLI ANNI AVVENIRE.
lunedì 4 luglio 2011
SANATORIA"URBANISTICA" tar campania
T.A.R. Campania (NA) Sez. VII n. 2562 del 6 maggio 2011
Urbanistica. Sanatoria
Dal chiaro tenore letterale dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 (che ha sostituito l’art. 13 della legge n. 47/1985) si desume che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria consegue necessariamente ad un’istanza dell’interessato, mentre al Comune compete, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, l’esercizio della vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia che si svolge nel territorio comunale. Pertanto, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza del prescritto permesso di costruire, l’Amministrazione comunale deve senz’altro disporne la demolizione, non essendo tenuta a valutare preventivamente la sanabilità delle stesse
N. 02562/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03531/2007 REG.RIC.
Urbanistica. Sanatoria
Dal chiaro tenore letterale dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 (che ha sostituito l’art. 13 della legge n. 47/1985) si desume che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria consegue necessariamente ad un’istanza dell’interessato, mentre al Comune compete, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, l’esercizio della vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia che si svolge nel territorio comunale. Pertanto, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza del prescritto permesso di costruire, l’Amministrazione comunale deve senz’altro disporne la demolizione, non essendo tenuta a valutare preventivamente la sanabilità delle stesse
N. 02562/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03531/2007 REG.RIC.
sabato 2 luglio 2011
LA POLITICA NON TAGLIA I RAMI SU CUI E' SEDUTA!
LA POLITICA NON TAGLIA I RAMI SU CUI È SEDUTA
Mettiamoci l’anima in pace. La Riforma che tutti aspettano, la più amata dagli italiani, non verrà mai. Chi si aspettava qualcosa dalla Manovra dovrà accontentarsi di briciole. Parlo della Grande Riforma della Politica, i tagli alla casta per intenderci. Berlusconi avrebbe tutto l’interesse a farla, sarebbe per lui un trionfo. Manon può farla. Perché una vera riforma della politica non può essere varata dalla politica. La riforma che chiede il Paese contrappone in modo inconciliabile il popolo sovrano al parlamento. Chi realmente tentasse di dimezzare il costo della politica perderebbe la maggioranza in parlamento perché nessun parlamento decreta la propria amputazione. La classe politica non taglia i rami su cui è seduta. La formula magica è dimezzare: da mille a cinquecento parlamentari, dimezzate le authority, i consigli d’amministrazione, il personale di supporto, auto blu, pensioni e benefit, comunità montane; le Province in alternativa alle Regioni, o le une o le altre, o meglio una via di mezzo: al loro posto distretti omogenei che ricalchino grosso modo le trentotto circoscrizioni elettorali di un tempo. La politica dimezzata sarebbe l’equivalente in risparmi di una finanziaria all’anno, selezionerebbe e responsabilizzerebbe il personale politico, dimezzerebbe i rischi di corruzione e malaffare, ridarebbe fiducia ai cittadini, darebbe più volontariato in politica. Ma se non ci riesce Berlusconi, ancor meno ci possono riuscire le coalizioni di partiti. E soprattutto la sinistra, che vive di politica a tempo pieno. Sul piano fiscale la riforma Tremonti è la più lieve ed efficace
che si potesse varare in queste condizioni. Altri avrebbero fatto peggio. Ma i taglietti, venti indennità di ministri o robetta del genere, sono solo doni simbolici alla sovranità popolare, sacrifici offerti al Moloch per placarlo. Niente più, e non per colpa di Tremonti. Raccogliete firme, indite referendum, aizzate i magistrati, sollevate la protesta, ma riforme così può farle solo un premier con ampi poteri, indipendente dal parlamento. Cioè se davvero ci fosse un sovrano assoluto o quasi. Ma il costo, a quel punto, rischia di superare il ricavo.
fonte: Il Giornale – 2 luglio 2011 – articolo di Marcello Veneziani
Mettiamoci l’anima in pace. La Riforma che tutti aspettano, la più amata dagli italiani, non verrà mai. Chi si aspettava qualcosa dalla Manovra dovrà accontentarsi di briciole. Parlo della Grande Riforma della Politica, i tagli alla casta per intenderci. Berlusconi avrebbe tutto l’interesse a farla, sarebbe per lui un trionfo. Manon può farla. Perché una vera riforma della politica non può essere varata dalla politica. La riforma che chiede il Paese contrappone in modo inconciliabile il popolo sovrano al parlamento. Chi realmente tentasse di dimezzare il costo della politica perderebbe la maggioranza in parlamento perché nessun parlamento decreta la propria amputazione. La classe politica non taglia i rami su cui è seduta. La formula magica è dimezzare: da mille a cinquecento parlamentari, dimezzate le authority, i consigli d’amministrazione, il personale di supporto, auto blu, pensioni e benefit, comunità montane; le Province in alternativa alle Regioni, o le une o le altre, o meglio una via di mezzo: al loro posto distretti omogenei che ricalchino grosso modo le trentotto circoscrizioni elettorali di un tempo. La politica dimezzata sarebbe l’equivalente in risparmi di una finanziaria all’anno, selezionerebbe e responsabilizzerebbe il personale politico, dimezzerebbe i rischi di corruzione e malaffare, ridarebbe fiducia ai cittadini, darebbe più volontariato in politica. Ma se non ci riesce Berlusconi, ancor meno ci possono riuscire le coalizioni di partiti. E soprattutto la sinistra, che vive di politica a tempo pieno. Sul piano fiscale la riforma Tremonti è la più lieve ed efficace
che si potesse varare in queste condizioni. Altri avrebbero fatto peggio. Ma i taglietti, venti indennità di ministri o robetta del genere, sono solo doni simbolici alla sovranità popolare, sacrifici offerti al Moloch per placarlo. Niente più, e non per colpa di Tremonti. Raccogliete firme, indite referendum, aizzate i magistrati, sollevate la protesta, ma riforme così può farle solo un premier con ampi poteri, indipendente dal parlamento. Cioè se davvero ci fosse un sovrano assoluto o quasi. Ma il costo, a quel punto, rischia di superare il ricavo.
fonte: Il Giornale – 2 luglio 2011 – articolo di Marcello Veneziani
mercoledì 29 giugno 2011
martedì 28 giugno 2011
LA CATTIVERIA!!

Che cos'è la cattiveria
Mi sono sempre chiesta che cosa è la cattiveria e come un individuo possa essere crudele o cattivo... e quanto spesso capita di essere “cattivi”, duri, intolleranti, acidi. A volte pensi che la “cattiveria” o la durezza possono avere diverse origini. In molti casi nasce dall’egoismo, dall’arroganza, dalla avidità, dalla voglia di prevaricare o dal desiderio di perseguire fini personali, questo quasi sempre e a volte anche dalla superficialità di certi atteggiamenti.
Dopo riflessioni ed esperienze personali, ho compreso che l'uomo nasce già dotato di strumenti 'innati' in cui sono racchiusi cattiveria vera e propria, che si ingrandisce e si sviluppa durante la crescita sotto lo stimolo dell'ambiente, della famiglia e del gruppo in cui vive ( perché non è amato e non ama, neanche se stesso: dunque soffre e fa soffrire. Non amando se stesso, non riesce ad amare nessun altro e non è riamato).
La cattiveria, come ho già detto, nasce con noi insieme come la bontà, ma spesso si dimentica. Chi esprime cattiveria ha bisogno di esserlo per sentirsi gratificato, quindi le azioni cattive hanno lo scopo di soddisfare l'Io della persona. Sguardo e mente sono sempre attenti e vigili, un intera vita usata a cercare di distruggere il prossimo, calpestando ogni valore, qualsiasi morale … persino la propria dignità.
La cattiveria fa paura, perchè ti isola dal mondo, perché ti fa portare dentro un sentimento d’odio profondo, capace di farti perdere lucidità ... non ti fa vedere, non ti fa sentire, non ti fa capire … prima di tutto fa male a noi stessi. La cattiveria è pericolosa, a volte si colora di diverse sfumature, una di queste è l’invidia, capace di manipolare ogni nostro pensiero.
La cattiveria è qualcosa che tutti conoscono, ma sulla quale forse non si riflette abbastanza. La cattiveria è intelligenza e furbizia, è frustrazione, insoddisfazione, ma più di ogni altra cosa è infelicità.
La cattiveria nasce da sentimenti negativi come la solitudine, la tristezza e la rabbia. Viene da un vuoto dentro di te che sembra scavato con il coltello, un vuoto in cui rimani abbandonato quando qualcosa di molto importante ti viene strappato via.
lunedì 27 giugno 2011
AMBIENTE "AUTORIZZAZIONE"

Cass. Sez. III n. 21782 del 31 maggio 2011 (Ud. 27 apr. 2011)
Pres. Petti Est. Fiale Ric. Nicosia ed altro
Beni ambientali. Autorizzazione
Nelle aree vincolate il legislatore, imponendo la necessità dell’autorizzazione, ha inteso assicurare l’immediata informazione e la preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell’impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesistiche, al fine di impedire che la stessa P.A., in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale, sia posta di fronte al fatto compiuto. La fattispecie incriminatrice è rivolta a tutelare, dunque, sia l’ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l’interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione: la salvaguardia del bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale.
sabato 25 giugno 2011
giovedì 23 giugno 2011
NOTIZIE.

COMUNICATO STAMPA
COMUNE DI ZAGAROLO
PROVINCIA DI ROMA
Ass.to Servizi Sociali
La scorsa settimana alla presenza dell'Ass.re ai Servizi Sociali del Comune di Zagarolo Piero Petrassi, della Responsabile dei Servizi Sociali Simona Petrassi e del referente di zona della ditta MGG Marco Nicodemi, è stata rinnovata, per altri quattro anni, la convenzione tra l'assessorato ai Servizi Sociali e la ditta MGG (Mobilità Gratuita Garantita), nell'intento di dare alla popolazione anziana e disabile, ma anche alle persone malate e comunque non in grado di condurre la macchina, migliori condizioni di mobilità.
Il piano prevede la concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Zagarolo di un auto, esattamente un Fiat Scudo cinque posti per il trasporto di persone, da utilizzare per usi in campo sociale, nell'ambito degli interventi e dei servizi alla persona promossi dal Comune.
Il Comune di Zagarolo, già quattro anni fa, aveva usufruito di un mezzo, FIAT DOBLO', in comodato d'uso gratuito, per il trasporto di anziani e disabili.
La MGG offre la possibilità ai Comuni di dotarsi di mezzi idonei per le esigenze di mobilità dei cittadini più disagiati, attraverso il reperimento di contributi da parte di aziende locali che vedranno, in cambio, il proprio logo iscrtitto sulle fiancate dell'automezzo.
Il mezzo, ovviamente è adeguatamente accessoriato per trasportare persone che hanno handicap fisici o motori.
30/05/2011
Dal:
26/05/2011
mercoledì 22 giugno 2011
Urbanistica. Omessa presentazione DURC

Pres. Petti Est. Fiale Ric. Ceccanti ed altro
Urbanistica. Omessa presentazione DURC
Per le omissioni riferite alla trasmissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) cosiddetto il legislatore non ha inteso prevedere sanzioni penali che non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione di cui all’articolo 44 lettera A) D.P.R. 380\01
venerdì 17 giugno 2011
INIZIATIVE REGIONALI " LA DESTRA" LARIANO

LA DESTRA LARIANO
OGGETTO: VERBALE DI SEZIONE
Nella mattinata di oggi 17 Giugno 2011 si è riunita la sezione della Destra di Lariano con la partecipazione del Dirigente Regionale Cav. Mario Procaccini, il Segretario della Sezione Nicolò Donato ed il Vice-segretario Mario Antonetti, con inoltre i seguenti iscritti:
Viviana Ricci, Gianfranco Graziosi, Alessandro Antonetti, Catia Recine, per discutere e affrontare tematiche di carattere sezionale e comunale.
Durante l’incontro si sono affrontati i seguenti punti di discussione:
1) Il Segretario ha fatto presente al Dirigente Regionale la difficoltà creata da un soggetto da poco entrato a far parte della Sezione.
2) Sono state discusse problematiche relative al tesseramento.
3) Si è discusso il problema della sede, luogo determinante per la crescita del Partito,constatando che le altre entità politiche presenti sul luogo, ne sono provviste.
Lariano, 17 Giugno 2011
I presenti
Cav. Mario Procaccini
Dott. Nicolò Donato
Mario Antonetti
Viviana Ricci
Gianfranco Graziosi
Alessandro Antonetti
Catia Recine
lunedì 13 giugno 2011
URBANISTICA.SANZIONI AMMINISTRATIVE
Urbanistica - Giur.Amm. T.a.r.
TAR Veneto Sez. II n. 678 del 22 aprile 2011
Urbanistica. Sanzioni amministrative
E' incontestata l'applicabilità alle sanzioni edilizie del principio di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981. Tale disposizione è applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689/1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria.
N. 00678/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2011, proposto da Antonio Spinetta, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Caverzan, con domicilio eletto presso l’avvocato Alvise Biscontin in Venezia - Mestre, via Lazzari, 22/10;
contro
il Comune di Montebelluna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Galzignato, con domicilio eletto presso l’avvocato Marco Tonon in Venezia, Dorsoduro 2486;
nei confronti di
Gottardo Visentin, Maurizio Salvador, Michele Cavasotto, Sergio Cavasatto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto di ingiunzione ai sensi del R.D. 14.4.1919 n. 639, prot. n. 1125, in data 11.1.2011, emesso dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Montebelluna, con cui il Comune ha ingiunto all'ing. Spinetta di pagare, entro 30 giorni, in solido con i signori Visentin Gottardo, Salvador Maurizio, Cavasotto Michele e Cavasotto Sergio, la sanzione pecuniaria conseguentemente all'annullamento parziale della concessione edilizia del 3.2.1989 n. 1351/87, per il complessivo importo di euro 225.844,35;
- dell'ordinanza del 28.1.1991 n. 3945, prot. n. 1680, con cui il Comune ha irrogato la sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all'annullamento parziale in via di autotutela della concessione edilizia previamente rilasciata e della comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune di Montebelluna di data 19.9.2007, prot. n. 34190.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montebelluna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il referendario Marina Perrelli e uditi l’avvocato Scaccianoce, in sostituzione dell’avvocato Caverzan, per il ricorrente e l’avvocato Galzignato per il Comune intimato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna l’atto con il quale il Comune di Montebelluna gli ha ingiunto di pagare in solido con i sigg.ri Gottardo Visentin, Maurizio Salvador, Michele Cavasotto e Sergio Cavasotto la somma di euro 225.844,35, a titolo di sanzione pecuniaria conseguente all’annullamento parziale della concessione edilizia n. 1351/1987 del 3.2.1989 per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un fabbricato a uso commerciale, direzionale e di civile abitazione.
2. Con provvedimento prot. n. 20151 del 23.10.1989 il Comune resistente annullava in via di autotutela la concessione edilizia n. 1351/1987 limitatamente alla parte eccedente la quota di gronda più alta esistente, ma non ordinava la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, riservandosi di ingiungere una sanzione pecuniaria. Quindi, con l’ordinanza n. 3945 del 28.1.1991 prot. n. 1680 il Comune resistente determinava in euro 198.009,58 la sanzione amministrativa sostitutiva della demolizione, specificando che il relativo pagamento avrebbe prodotto gli effetti della concessione in sanatoria.
3. Gli allora proprietari dell’immobile impugnavano, con autonomi ricorso, sia l’annullamento in autotutela che l’ordinanza irrogativa della sanzione pecuniaria la cui efficacia veniva sospesa dal T.A.R. con ordinanza n. 237/1991. Quindi, a seguito del fallimento di uno dei ricorrenti, il T.A.R. interrompeva i giudizi recanti i numeri R.G. 107/1990 e 902/1991.
4. Successivamente con scrittura privata del 12.12.2006 il Comune di Montebelluna e i ricorrenti sottoscrivevano un atto di transazione relativo alle predette controversie e con le sentenze n. 1576/2007 e n. 1577/2007 i ricorsi R.G. n. 107/1990 e n. 902/1991 venivano dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Con raccomandata del 19.9.2007 il Comune resistente comunicava, quindi, al ricorrente e agli aventi causa dagli originari proprietari l’avvio del procedimento per il pagamento della residua quota di sanzione amministrativa pecuniaria ancora dovuta e, quindi, con il provvedimento impugnato ingiungeva, ai sensi del R.D. 639/1910, il pagamento della somma di euro 112.469,44, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre a euro 113.374,91, a titolo di interessi.
6. Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato:
1) per violazione degli artt. 11 e 13 della legge n. 47/1985, degli artt. 36 e 38 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 96 della L.R. n. 61/1985, nonché per eccesso di potere per carenza di presupposto, contraddittorietà e illogicità manifesta in quanto il destinatario dell’ordine di reintegrazione, del quale la sanzione pecuniaria è mera sostituzione, è il proprietario del bene immobile e non anche il direttore dei lavori che non solo non ha alcun potere di disposizione sul, ma non ritrae alcun vantaggio economico dalla sua mancata demolizione;
2) per violazione degli artt. 1304 e 1305 c.c. essendo intervenuta una transazione realtiva all’intera pretesa creditoria tra il Comune ricorrente e alcuni degli obbligati, transazione della quale il ricorrente intende avvalersi;
3) per violazione dell’art. 28 della legge n. 689/1981 e dell’art. 1310 c.c., nonché per eccesso di potere per carenza di presupposto, essendosi ormai prescritto il diritto dell’Amministrazione a pretendere il pagamento della sanzione pecuniaria a seguito del decorso di cinque anni senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione;
4) per violazione degli artt. 11 e 13 della legge n. 47/1985; degli artt. 36 e 38 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 96 della L.R. n. 61/1985, nonché per eccesso di potere per carenza di presupposto, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità grave e manifesta, sviamento giacché dalla lettura dell’atto transattivo non emerge alcun collegamento tra l’importo corrisposto da alcuni degli obbligati e la quota millesimale di relativa spettanza;
5) per violazione dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910.
7. Il Comune di Montebelluna, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.
8. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
9. Il Collegio ritiene dirimente ai fini della decisione l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in relazione all’ordinanza di pagamento impugnata.
9.1. Il ricorrente deduce, infatti, che l’ordinanza n. 3945 del 28.1.1991 con la quale il Comune resistente gli aveva ingiunto, in qualità di direttore dei lavori, di pagare in solido con gli originari proprietari la somma di euro 198.009,58, a titolo di sanzione amministrativa sostitutiva della demolizione, gli è stata notificata il 4.2.1991. In seguito, solo il 19.9.2007 il Comune resistente comunicava al ricorrente e agli aventi causa degli originari proprietari l’avvio del procedimento per il pagamento della residua quota di sanzione amministrativa pecuniaria ancora dovuta e, quindi, con il provvedimento impugnato ne ingiungeva, ai sensi del R.D. 639/1910, il pagamento.
Orbene, secondo la prospettazione del ricorrente, siccome dal 4.2.1991 al 19.9.2007, primo atto interruttivo della prescrizione sono decorsi più di cinque anni, il diritto dell’Amministrazione resistente a riscuotere la sanzione deve ritenersi prescritto ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689/1981, non potendo valere nei suoi confronti la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza ingiunzione disposta da questo Tribunale nel giudizio pendente tra gli altri obbligati in solido e il Comune di Montebelluna.
9.2. L’Amministrazione comunale ha controdedotto alla predetta eccezione di prescrizione affermando la natura imprescrittibile dell’illecito edilizio in considerazione della sua natura permanente e la conseguente possibilità di esercitare il potere repressivo senza limiti di tempo. Il Comune ha, inoltre, evidenziato che nel caso di specie il T.A.R. aveva sospeso l’efficacia dell’ordinanza ingiunzione e che, quindi, non era possibile azionare la stessa nei soli confronti del solo ricorrente, sebbene effettivamente egli non avesse impugnato in via giurisdizionale, né in alcun modo contestato il predetto provvedimento. Ne discende pertanto che, secondo la prospettazione dell’Amministrazione resistente, il termine di prescrizione è rimasto sospeso anche nei confronti del ricorrente dal 23.4.1991 – data dell’ordinanza di sospensiva – sino al 17.5.2007, data di pubblicazione delle sentenze di improcedibilità dei ricorsi proposti dagli obbligati in solido con il sig. Spinetta.
9.3. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza è incontestata l'applicabilità alle sanzioni edilizie del principio di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, a norma del quale «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione». Tale disposizione è applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689/1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria .
9.4. Nell'applicare tale regola, tuttavia, con riguardo all'individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, occorre tener conto della particolare natura degli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, i quali, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a, dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni. Inoltre, per la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza; pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge n. 689/1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria , può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere (cfr. Cons. Stato, IV, 16.4.2010, n. 2160; Cons. Stato, V, 13.7. 2006, n. 4420; Cons. Stato, IV, 2.6.2000, n. 3184).
9.5. Più in particolare, per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla sua ultimazione), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l'ulteriore conclusione che se l'Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto «a distanza di tempo» dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente contra jus, ancora sussistente. Se ne ricava, dunque, che nel campo dell'illecito amministrativo la permanenza cessa e il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere o con l'irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell'autorizzazione che, secondo pacifico orientamento, può essere rilasciata anche in via postuma (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., 11.4. 2002, n. 4; Cons. Stato, VI, 12.5. 2003, n. 2653).
9.6. Alla luce dei richiamati principi deve, pertanto, essere accolta l’eccezione di prescrizione della sanzione irrogata con il provvedimento impugnato per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Da un lato, infatti, la sospensione dell’efficacia dell’originaria ordinanza di pagamento n. 3945 del 28.1.1991 da parte del T.A.R. non vale a interrompere il decorso della prescrizione nei confronti dell’odierno ricorrente, estraneo al giudizio nell’ambito del quale è stata concessa la misura cautelare; dall’altro alla data del 19.9.2007, cioè all’atto della comunicazione di avvio del procedimento per il pagamento della sanzione residua, era ampiamente decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981, il cui dies a quo è rappresentato dal 4.2.1991, cioè dalla data di irrogazione della sanzione pecuniaria.
10. Per tali ragioni il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
11. Appaiono nondimeno sussistere giustificati motivi, in considerazione della natura della controversia e delle circostanze di fatto esaminate dal Collegio, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Marina Perrelli, Referendario, Estensore
Brunella Bruno, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2011
TAR Veneto Sez. II n. 678 del 22 aprile 2011
Urbanistica. Sanzioni amministrative
E' incontestata l'applicabilità alle sanzioni edilizie del principio di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981. Tale disposizione è applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689/1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria.
N. 00678/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2011, proposto da Antonio Spinetta, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Caverzan, con domicilio eletto presso l’avvocato Alvise Biscontin in Venezia - Mestre, via Lazzari, 22/10;
contro
il Comune di Montebelluna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Galzignato, con domicilio eletto presso l’avvocato Marco Tonon in Venezia, Dorsoduro 2486;
nei confronti di
Gottardo Visentin, Maurizio Salvador, Michele Cavasotto, Sergio Cavasatto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto di ingiunzione ai sensi del R.D. 14.4.1919 n. 639, prot. n. 1125, in data 11.1.2011, emesso dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Montebelluna, con cui il Comune ha ingiunto all'ing. Spinetta di pagare, entro 30 giorni, in solido con i signori Visentin Gottardo, Salvador Maurizio, Cavasotto Michele e Cavasotto Sergio, la sanzione pecuniaria conseguentemente all'annullamento parziale della concessione edilizia del 3.2.1989 n. 1351/87, per il complessivo importo di euro 225.844,35;
- dell'ordinanza del 28.1.1991 n. 3945, prot. n. 1680, con cui il Comune ha irrogato la sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all'annullamento parziale in via di autotutela della concessione edilizia previamente rilasciata e della comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune di Montebelluna di data 19.9.2007, prot. n. 34190.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montebelluna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il referendario Marina Perrelli e uditi l’avvocato Scaccianoce, in sostituzione dell’avvocato Caverzan, per il ricorrente e l’avvocato Galzignato per il Comune intimato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna l’atto con il quale il Comune di Montebelluna gli ha ingiunto di pagare in solido con i sigg.ri Gottardo Visentin, Maurizio Salvador, Michele Cavasotto e Sergio Cavasotto la somma di euro 225.844,35, a titolo di sanzione pecuniaria conseguente all’annullamento parziale della concessione edilizia n. 1351/1987 del 3.2.1989 per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un fabbricato a uso commerciale, direzionale e di civile abitazione.
2. Con provvedimento prot. n. 20151 del 23.10.1989 il Comune resistente annullava in via di autotutela la concessione edilizia n. 1351/1987 limitatamente alla parte eccedente la quota di gronda più alta esistente, ma non ordinava la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, riservandosi di ingiungere una sanzione pecuniaria. Quindi, con l’ordinanza n. 3945 del 28.1.1991 prot. n. 1680 il Comune resistente determinava in euro 198.009,58 la sanzione amministrativa sostitutiva della demolizione, specificando che il relativo pagamento avrebbe prodotto gli effetti della concessione in sanatoria.
3. Gli allora proprietari dell’immobile impugnavano, con autonomi ricorso, sia l’annullamento in autotutela che l’ordinanza irrogativa della sanzione pecuniaria la cui efficacia veniva sospesa dal T.A.R. con ordinanza n. 237/1991. Quindi, a seguito del fallimento di uno dei ricorrenti, il T.A.R. interrompeva i giudizi recanti i numeri R.G. 107/1990 e 902/1991.
4. Successivamente con scrittura privata del 12.12.2006 il Comune di Montebelluna e i ricorrenti sottoscrivevano un atto di transazione relativo alle predette controversie e con le sentenze n. 1576/2007 e n. 1577/2007 i ricorsi R.G. n. 107/1990 e n. 902/1991 venivano dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Con raccomandata del 19.9.2007 il Comune resistente comunicava, quindi, al ricorrente e agli aventi causa dagli originari proprietari l’avvio del procedimento per il pagamento della residua quota di sanzione amministrativa pecuniaria ancora dovuta e, quindi, con il provvedimento impugnato ingiungeva, ai sensi del R.D. 639/1910, il pagamento della somma di euro 112.469,44, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre a euro 113.374,91, a titolo di interessi.
6. Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato:
1) per violazione degli artt. 11 e 13 della legge n. 47/1985, degli artt. 36 e 38 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 96 della L.R. n. 61/1985, nonché per eccesso di potere per carenza di presupposto, contraddittorietà e illogicità manifesta in quanto il destinatario dell’ordine di reintegrazione, del quale la sanzione pecuniaria è mera sostituzione, è il proprietario del bene immobile e non anche il direttore dei lavori che non solo non ha alcun potere di disposizione sul, ma non ritrae alcun vantaggio economico dalla sua mancata demolizione;
2) per violazione degli artt. 1304 e 1305 c.c. essendo intervenuta una transazione realtiva all’intera pretesa creditoria tra il Comune ricorrente e alcuni degli obbligati, transazione della quale il ricorrente intende avvalersi;
3) per violazione dell’art. 28 della legge n. 689/1981 e dell’art. 1310 c.c., nonché per eccesso di potere per carenza di presupposto, essendosi ormai prescritto il diritto dell’Amministrazione a pretendere il pagamento della sanzione pecuniaria a seguito del decorso di cinque anni senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione;
4) per violazione degli artt. 11 e 13 della legge n. 47/1985; degli artt. 36 e 38 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 96 della L.R. n. 61/1985, nonché per eccesso di potere per carenza di presupposto, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità grave e manifesta, sviamento giacché dalla lettura dell’atto transattivo non emerge alcun collegamento tra l’importo corrisposto da alcuni degli obbligati e la quota millesimale di relativa spettanza;
5) per violazione dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910.
7. Il Comune di Montebelluna, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.
8. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
9. Il Collegio ritiene dirimente ai fini della decisione l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in relazione all’ordinanza di pagamento impugnata.
9.1. Il ricorrente deduce, infatti, che l’ordinanza n. 3945 del 28.1.1991 con la quale il Comune resistente gli aveva ingiunto, in qualità di direttore dei lavori, di pagare in solido con gli originari proprietari la somma di euro 198.009,58, a titolo di sanzione amministrativa sostitutiva della demolizione, gli è stata notificata il 4.2.1991. In seguito, solo il 19.9.2007 il Comune resistente comunicava al ricorrente e agli aventi causa degli originari proprietari l’avvio del procedimento per il pagamento della residua quota di sanzione amministrativa pecuniaria ancora dovuta e, quindi, con il provvedimento impugnato ne ingiungeva, ai sensi del R.D. 639/1910, il pagamento.
Orbene, secondo la prospettazione del ricorrente, siccome dal 4.2.1991 al 19.9.2007, primo atto interruttivo della prescrizione sono decorsi più di cinque anni, il diritto dell’Amministrazione resistente a riscuotere la sanzione deve ritenersi prescritto ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689/1981, non potendo valere nei suoi confronti la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza ingiunzione disposta da questo Tribunale nel giudizio pendente tra gli altri obbligati in solido e il Comune di Montebelluna.
9.2. L’Amministrazione comunale ha controdedotto alla predetta eccezione di prescrizione affermando la natura imprescrittibile dell’illecito edilizio in considerazione della sua natura permanente e la conseguente possibilità di esercitare il potere repressivo senza limiti di tempo. Il Comune ha, inoltre, evidenziato che nel caso di specie il T.A.R. aveva sospeso l’efficacia dell’ordinanza ingiunzione e che, quindi, non era possibile azionare la stessa nei soli confronti del solo ricorrente, sebbene effettivamente egli non avesse impugnato in via giurisdizionale, né in alcun modo contestato il predetto provvedimento. Ne discende pertanto che, secondo la prospettazione dell’Amministrazione resistente, il termine di prescrizione è rimasto sospeso anche nei confronti del ricorrente dal 23.4.1991 – data dell’ordinanza di sospensiva – sino al 17.5.2007, data di pubblicazione delle sentenze di improcedibilità dei ricorsi proposti dagli obbligati in solido con il sig. Spinetta.
9.3. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza è incontestata l'applicabilità alle sanzioni edilizie del principio di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, a norma del quale «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione». Tale disposizione è applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689/1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria .
9.4. Nell'applicare tale regola, tuttavia, con riguardo all'individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, occorre tener conto della particolare natura degli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, i quali, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a, dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni. Inoltre, per la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza; pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge n. 689/1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria , può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere (cfr. Cons. Stato, IV, 16.4.2010, n. 2160; Cons. Stato, V, 13.7. 2006, n. 4420; Cons. Stato, IV, 2.6.2000, n. 3184).
9.5. Più in particolare, per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla sua ultimazione), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l'ulteriore conclusione che se l'Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto «a distanza di tempo» dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente contra jus, ancora sussistente. Se ne ricava, dunque, che nel campo dell'illecito amministrativo la permanenza cessa e il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere o con l'irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell'autorizzazione che, secondo pacifico orientamento, può essere rilasciata anche in via postuma (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., 11.4. 2002, n. 4; Cons. Stato, VI, 12.5. 2003, n. 2653).
9.6. Alla luce dei richiamati principi deve, pertanto, essere accolta l’eccezione di prescrizione della sanzione irrogata con il provvedimento impugnato per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Da un lato, infatti, la sospensione dell’efficacia dell’originaria ordinanza di pagamento n. 3945 del 28.1.1991 da parte del T.A.R. non vale a interrompere il decorso della prescrizione nei confronti dell’odierno ricorrente, estraneo al giudizio nell’ambito del quale è stata concessa la misura cautelare; dall’altro alla data del 19.9.2007, cioè all’atto della comunicazione di avvio del procedimento per il pagamento della sanzione residua, era ampiamente decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981, il cui dies a quo è rappresentato dal 4.2.1991, cioè dalla data di irrogazione della sanzione pecuniaria.
10. Per tali ragioni il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
11. Appaiono nondimeno sussistere giustificati motivi, in considerazione della natura della controversia e delle circostanze di fatto esaminate dal Collegio, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Marina Perrelli, Referendario, Estensore
Brunella Bruno, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2011
domenica 12 giugno 2011
LA SPERANZA!!
"...Non posso perdere l'unica cosa che mi mantiene vivo: la speranza.
Una parola che, spesso, si trova con noi al mattino, viene ferita nel corso della giornata e muore all'imbrunire, ma risuscita con l'aurora..."
Di: MARIO PROCACCINI
Una parola che, spesso, si trova con noi al mattino, viene ferita nel corso della giornata e muore all'imbrunire, ma risuscita con l'aurora..."
Di: MARIO PROCACCINI
venerdì 10 giugno 2011
MAZZETTE.
Cosa Dove Estendi a provincia Labico, mazzette a funzionario comunale per ottenere licenze Ncc: tre arresti
Stampa Notizia
Pubblicato il 6 Giu 2011 11:01 Fonte: Il Messaggero Roma
I carabinieri della stazione di Labico hanno dato esecuzione questa mattina a tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Velletri nell'ambito dell'inchiesta sulla concessione di licenze per Noleggio con conducente. In manette, con pena da scontare ai domiciliari, sono finiti un cinquantenne ed una quarantenne di Roma, titolari di concessioni autorizzate dal Comune di Labico, e un funzionario 55enne del municipio del centro in provincia di Roma, responsabile della pratica. A convincere il giudice della necessità delle misure cautelari, il rischio concreto di reiterazione dei reati. I carabinieri, che circa tre mesi fa avevano provveduto a
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Pubblicato il 6 Giu 2011 11:01 Fonte: Il Messaggero Roma
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mercoledì 8 giugno 2011
URBANISTICA.
Giurisp.Penale Cass.
Cass. Sez. III n. 17834 del 9 maggio 2011 (Ud. 25 gen. 2011)
Pres. Petti Est. Fiale Ric. Casamento ed altro
Urbanistica. Lottizzazione e anticipazione dei lavori di costruzione degli edifici residenziali, rispetto alle opere di urbanizzazione primaria.
La anticipazione dei lavori di costruzione degli edifici residenziali, rispetto alla compiuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria poste a carico dei lottizzanti, integra inadempimento della convenzione di lottizzazione e non costituisce violazione di un mero obbligo civilistico, poiché le convenzioni di lottizzazione si presentano quale momento indefettibile del complesso procedimento di pianificazione urbanistica che si conclude con l’approvazione del piano di lottizzazione, sicché le stesse configurano un modulo organizzativo attraverso il quale si imprime un determinato statuto ai beni che ne formano oggetto
Cass. Sez. III n. 17834 del 9 maggio 2011 (Ud. 25 gen. 2011)
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Urbanistica. Lottizzazione e anticipazione dei lavori di costruzione degli edifici residenziali, rispetto alle opere di urbanizzazione primaria.
La anticipazione dei lavori di costruzione degli edifici residenziali, rispetto alla compiuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria poste a carico dei lottizzanti, integra inadempimento della convenzione di lottizzazione e non costituisce violazione di un mero obbligo civilistico, poiché le convenzioni di lottizzazione si presentano quale momento indefettibile del complesso procedimento di pianificazione urbanistica che si conclude con l’approvazione del piano di lottizzazione, sicché le stesse configurano un modulo organizzativo attraverso il quale si imprime un determinato statuto ai beni che ne formano oggetto
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