sabato 2 agosto 2008

INCOMPATIBILTA' del Consigliere Comunale di Maggioranza Alfredo Palimedessa

INTERROGAZIONE


Oggetto: incompatibilità del Consigliere Comunale sig. Alfredo Palamidesse.


Premesso che il Consigliere Comunale di maggioranza sig. Alfredo Palamidesse è il coniuge della sig. ra Patrizia Brini, titolare della agenzia All Services sita in Corso Garibaldi, n. 46 che gestisce il servizio di affissione e pubblicità nell’ambito del Comune di Zagarolo per la società Globo Tributi SRL, concessionaria del servizio in parola come attesta la nota acclarata al protocollo comunale al n. 00159752 del 19.7.2004.

Considerando l’art. 16, comma 1, lettera b) della L. R. n. 4/1995;

Visto il parere reso dall’ANCI, in data 26.02.2001, che richiama la sentenza della Cassazione Civile 11.3.1980, n. 112;

Considerato inoltre il parere reso dall’ANCI in data 18.12.2003, in merito alla incompatibilità di un Consigliere Comunale parente entro il secondo grado del titolare di una ditta fornitrice del Comune.

Tutto ciò premesso lo scrivente

INTERROGA LA S.V.

Per richiedere chiarimenti in merito alla posizione del Consigliere Alfredo Palamidesse che, in virtù della nota dell’ANCI richiamata in premessa, risulta formalmente incompatibile con la carica politica rivestita in ambito consiliare. Si richiedono altresì chiarimenti circa le misure che vorrà adottare nei confronti del medesimo, affinché venga risolta l’incompatibilità di che trattasi.


Si resta in attesa di riscontro scritto alla presente nei tempi previsti dal Regolamento Comunale. In assenza di una risposta giuridicamente fondata alla presente, la medesima, sarà inoltrata alla competente Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, affinché ne accertino se nei fatti esposti in narrativa si possano ravvisare eventuali reati di natura erariale e penale.


Cons. Cav. Mario PROCACCINI

Si allega parere reso dall’ANCI in data 18.12.2003.



..................................................................................

PARERE ANCI:


Incompatibilità del consigliere/assessore comunale
titolare di una Ditta fornitrice del Comune
(18.12.2003)

QUESITO:

Sussiste causa di incompatibilità per un consigliere/assessore comunale che sia titolare di un’impresa commerciale fornitrice del Comune?

RISPOSTA:

La materia delle cause di incompatibilità dei consiglieri comunali, applicabili anche agli assessori, è disciplinata dall’articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (“Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale”). In particolare la lettera b) del comma 1 prevede che non può ricoprire la carica di Sindaco, Vicesindaco e Consigliere comunale “colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione”. La norma è diretta a prevenire un conflitto di interessi tra l’ente, che usufruisce delle prestazioni, ed il consigliere, che in qualità di titolare, amministratore o dirigente, le effettua.

Il consigliere comunale, per incorrere nella suddetta causa di incompatibilità, deve aver parte in un contratto di somministrazione, nel senso che deve partecipare ai risultati della gestione ed esserne quindi interessato economicamente in proprio, direttamente in quanto tale condizione si verifica per lo stesso amministratore od indirettamente quando il conflitto di interessi si verifica rispetto a familiari entro il secondo grado (Cfr. Parere ANCI del 26.02.2001 che cita la sentenza della Cassazione Civile 11.03.1980, n. 112). L’esecuzione del contratto deve essere ancora in corso, in quanto la causa di incompatibilità non sussiste quando la prestazione sia già stata eseguita e sia ancora in corso soltanto l’obbligazione del pagamento del prezzo convenuto (Cfr. Parere ANCI del 24.05.1999 che cita la sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, n. 10238/1995).

Il rapporto contrattuale deve inoltre riferirsi ad un contratto di pubblica fornitura (corrispondente al contratto di somministrazione di diritto privato) consistente nella consegna di quantità determinate di beni mobili di carattere periodico e continuativo alla Pubblica Amministrazione. Due sono gli elementi caratterizzanti tale contratto:
1) la prevalenza delle prestazioni di “dare” rispetto a quelle del “facere” (Cass. Civ., V, 04.10.1993, n. 980);
2) la continuità e la periodicità della prestazione di “dare”.

Ai sensi dell’articolo 1559 del Codice Civile per somministrazioni debbono intendersi le prestazioni periodiche o continuative di cose, verso il corrispettivo di un prezzo. Pertanto, nell’interpretare la suddetta previsione normativa sembra potersi affermare che mancando i caratteri della periodicità o della continuità non si abbia un contratto di somministrazione.

Se è certo che l’effettuazione di forniture occasionali non ha rilievo ai fini del radicarsi della causa ostativa, rimane in dubbio se la regolarità o la ripetizione della fornitura non soddisfino il requisito della continuità. Se non ricorresse quest’ultimo requisito si sarebbe in presenza di un normale contratto di compravendita e non sussisterebbe alcuna causa di incompatibilità. Dottrina e giurisprudenza sembrano infatti concordi nel ritenere che sono esclusi dalla norma i rapporti di compravendita riferiti ad acquisti correnti che non si inquadrano in un preesistente vincolo giuridico, aventi carattere di continuità.

Va tuttavia segnalato che la giurisprudenza ha avuto un orientamento costante nel ritenere che non occorre un contratto formale da cui il rapporto tragga origine, bastando l’esistenza in fatto di prestazioni effettuate con un minimo di continuità per determinare il potenziale conflitto tra l’eletto e l’ente locale (In tal senso I. Militerni – G. Saporito, in La nuova legge elettorale, Napoli, 1982, pag. 106, che cita le sentenze della Cassazione Civile 31.01.1969, n. 288 e 11.02.1995, n. 533).

Tutto ciò premesso - in assenza di una precisa definizione dei rapporti esistenti tra il Comune e la Ditta fornitrice - per verificare se sussista o meno la causa di incompatibilità prevista per legge, occorre innanzitutto stabilire se il ricorso alla Ditta in questione avviene “una tantum” per specifiche forniture o se abitualmente, per diversi motivi, il Comune si rivolge sempre alla medesima Ditta per gli stessi acquisti, anche in mancanza di un formale affidamento della fornitura in oggetto. Nella prima ipotesi si è sicuramente in presenza di un contratto di compravendita, per cui non sussiste causa di incompatibilità, mentre nel secondo caso risulta essere più complicato dimostrare che si tratti di una compravendita piuttosto che di una somministrazione. Essendo quest’ultima un tipico contratto di durata, destinato a soddisfare un bisogno continuativo o periodico, per far rientrare la fornitura in un rapporto di compravendita dovrà esserne principalmente dimostrato il carattere saltuario e occasionale, ancorché ricorrente.

In conclusione, a prescindere dal caso specifico, si ritiene che qualora il Comune si rifornisca regolarmente (anche in assenza di contratto ma, ad esempio, mediante emissione di buoni d’ordine ai sensi del Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia) presso l’esercizio commerciale di proprietà del consigliere/assessore comunale, si verifichi per quest’ultimo la condizione ostativa di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), della L.R. n. 4/1995.

44 commenti:

Anonimo ha detto...

bravo questo consigliere ?

Anonimo ha detto...

Super Mario sei meglio di super pippo !!!Sempre alla caccia di qualche scup ..

Anonimo ha detto...

Non penso che il consigliere in questione sia incompatibile,bisogna evitare di infangare il nome delle brave persone Palamidesse è una brava persona e anche onesto.

Anonimo ha detto...

anonimo ha detto bisogna evitare di infangare le brave persone.
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caro anonimo vai visione la comunicazione della Globo tributi e poi parla, sperando che sei anche tu una brava persona ?

Anonimo ha detto...

tutti sti signori si fanno eleggere solo per avere un pezzetto di torta alla faccia del povero cittadino elettore....

Anonimo ha detto...

Allora anche Mario prende la torta????????? non ci credo AFFATTO
cI SONO POLITICI ONESTI CHE VOGLIONO SOLO IL BENE DEL PAESE !!
nON FACCIAMO DEMAGOGIA ...PER FAVORE !!!!!

Anonimo ha detto...

L'immobiliaRE Cleopatra cosè ?????

Anonimo ha detto...

Valle Martella Supermercato "EUROPA" cosè ?

Anonimo ha detto...

Allora anche Mario prende la torta????????? non ci credo AFFATTO
cI SONO POLITICI ONESTI CHE VOGLIONO SOLO IL BENE DEL PAESE !!
nON FACCIAMO DEMAGOGIA ...PER FAVORE !!!!!
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se mario prendesse un pezzetto di torta, sterebbe buono, o sbaglio?
i politici di zagarolo VOGLIONO il bene proprio e dei loro accoliti.

Anonimo ha detto...

forse ti riferisce al problema GAIA ? Al mancato invio dei Piani di recupero per Valle Martella alla Regione ?- alle difformità della Rotatoria di Vaslle Martella?- al 1.173,000 Euri spesi per via Valle del Formale?- alla villa del Sindaco che gode gia dei servizi acqua luce-gas. ? al pozzo dei Cancelletti di Valle Martella?- ai tanti usocapioni fatti su Valle Martella?- alla riduzione del vincolo cimiteriale così i terreni dell'assessore restano liberi ? dimmi tu di quale verità parli- firmati e poi parliamo !!!

Anonimo ha detto...

Firmati Tu .... stai vannegiando

Anonimo ha detto...

alla villa del Sindaco che gode gia dei servizi acqua luce-gas. ?


confermo....confermo....

Anonimo ha detto...

stai vaneggiando.
sarebbo bello sapere chi sei tu.
visto che ilsindaco la villa ce la i serviuzi ce la , se tu che non sei quello che vuoi

Anonimo ha detto...

ragazzi su sappiamo tutti che lsa politica e sporca- ad esempio il supermercato Europa a Valle di chi ?
date qualche rispostA ?

Anonimo ha detto...

Sei molto ambiguo caro consigliere.perche non ci racconti cosa........eh eh ..hai capito allora stai zitto !!

Anonimo ha detto...

taglia i capelli e stai zitto

Unknown ha detto...

Non penso che il consigliere in questione sia incompatibile,bisogna evitare di infangare il nome delle brave persone Palamidesse è una brava persona e anche onesto.
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L'interrogazione proposta non "infanga" nessuno, ma pone solo in evidenza un aspetto della legge che qualsiasi cittadino è tenuto a rispettare.
Se poi non ti convince il contenuto dell'interrogazione, dai un'occhiata al comma 2, art. 18 del Regolamento Comunale; non sembra fornire una chiave di lettura diversa.

Anonimo ha detto...

stai vaneggiando.
sarebbo bello sapere chi sei tu.
visto che ilsindaco la villa ce la i serviuzi ce la , se tu che non sei quello che vuoi
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stai vaneggiandu tu.....
vogliamo andare a vedere da quando è sindaco quali e quanti servizi sono stai portati, a spese di tutti, presso la propria abitazione? e quanti invece nella mia che sono un comune mortale a cui è richiesto di pagare le tasse e zitto?

Anonimo ha detto...

signor LUCIANI ma lei da che parte sta ?

Anonimo ha detto...

chi è Lucian...???
cosa vuoi fare ????

Anonimo ha detto...

mche ce frega a noi dei faccendieri di turno!!! i problemi ci sono e rimangono....

Anonimo ha detto...

Mitiko PROCACCINI LI STAI STANANDO TUTTI.!!!!!!

TRA POCO SARAI UN EROE POPOLARE, ANZI NAZIONAL POPOLARE

MEGLIO DI PIPPO BAUDO

SEI GRANDE !!!!!

Anonimo ha detto...

si pippo baudo.......pippo e basta

Anonimo ha detto...

Non fare lo spiritoso ,se sei tanto corragioso dici chi sei,non fare battute anonime,Mario è grande e aormai a zagarolo è divenuto un istituzione.

Anonimo ha detto...

taglia i capelli e stai zitto

Anonimo ha detto...

i capelli li taglia l'amico tuo o di bonamoneta che fino a prova contraria non so mica a chi è più amico e poi er barbiere non esiste più si è gia bruciato.cmq resti sempre ciarlatano

Anonimo ha detto...

nuovo trio comico politico Procaccini Vernini Colasanti presidente onorario Genovese

Anonimo ha detto...

dicono che Procaccini fa la lista con vie sindaco Bonnini,e presidente del consiglio salvatore ...vi risulta??

Anonimo ha detto...

hbla bla bla

Anonimo ha detto...

bella questa..............///////
IL CAVALIERE NERO.

Mario Procaccini ha detto...

DECRETO MINISTERIALE 2 APRILE 1968, N. 1444

LIMITI INDEROGABILI DI DENSITÀ EDILIZIA, DI ALTEZZA, DI DISTANZA FRA I FABBRICATI E RAPPORTI MASSIMI TRA SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI E SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, AL VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI DA OSSERVARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI O DELLA REVISIONE DI QUELLI ESISTENTI, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967, N. 765

Art. 1.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

Art. 2.

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 della legge 6-8-1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondi`ria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a mc/mq 1,5;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Art. 3.

RAPPORTI MASSIMI, TRA GLI SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E GLI SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI

Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 - penultimo comma - della legge n.765, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;

b) mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici poste e telegrafi, protezione civile, ecc.) ed altre;

c) mq 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;

d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente mq 25 di superficie lorda abitabile (pari a circa mc 80 vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a mq 5 (pari a circa mc 20 vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

Art. 4.

QUANTITÀ MINIME DI SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI DA OSSERVARE IN RAPPORTO AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NELLE SINGOLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

La quantità minima di spazi - definita al precedente articolo in via generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive.

1 - Zone A): l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.

2 - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità - detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e delle organizzazioni dei trasporti pubblici.

Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.

3 - Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'art. 3.

Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera a) dell'art. 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi mc/mq 1.

Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.

4 - Zone E): la quantità minima è stabilita in mq 6, da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3.

5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:

1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);

1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;

15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.

Art. 5.

RAPPORTI MASSIMI TRA GLI SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E GLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI

I rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;

2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a mq 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.

Art. 6.

MANCANZA DI AREE DISPONIBILI

I comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti artt. 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell'art. 3 lettera d) e dell'art. 5, n. 2 della legge n. 765.

Art. 7.

LIMITI DI DENSITÀ EDILIZIA

I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:

1) Zone A):

per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;

per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i mc/mq 5;

2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli artt. 3, 4 e 5.

Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti:

mc/mq 7 per comuni superiori ai 200 mila abitanti;

mc/mq 6 per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;

mc/mq 5 per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.

Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di adozione del piano.

Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.

3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.

4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc 0,03 per metro quadro.

Art. 8.

LIMITI DI ALTEZZA DEGLI EDIFICI

Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue.

1) Zone A): non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;

_ per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico- artistico.

2) Zone B): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.

3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.

4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

LIMITI DI DISTANZA TRA I FABBRICATI

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue.

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

ml 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7;

ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;

ml 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Anonimo ha detto...

sempre incompatibile rimane

Anonimo ha detto...

finalmente sembra che i piani di recupero per valle siano stati inviati in Regione,passeranno ?

Anonimo ha detto...

valle martella- società sportiva ?
cosa sappiamo ?

Anonimo ha detto...

cavaliere nero cosa sappiamo ???

Anonimo ha detto...

sempre incompatibile rimane

inutile che se agitano

Anonimo ha detto...

Forza Mario ,tra breve sono finite le vacanze e si torna alla Politikka quella vera della DESTRA
IL tuo modo di fare politica sarà premiato dalla gente onesta.
Stiamo con te !!

Anonimo ha detto...

se questo consigliere comunale si dovesse dimette per incompatibilità; chi prenderebbe il suo posto?

Anonimo ha detto...

Mastrangeli dovrebbe essre il primo dei non eletti,comunque non credo che il consigliere in questione sia incompatibile.

Anonimo ha detto...

Mastrangeli dovrebbe essre il primo dei non eletti,comunque non credo che il consigliere in questione sia incompatibile.
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....Bà..... dalla padella si finisce direttamente nella brace!!!!!

Anonimo ha detto...

mastrangeli: ma l'associazione a scopo d'intrallazzo --amici del gemellaggio--?

Anonimo ha detto...

mi sembra sia cambiata l'insegna, in via Garibaldi ,non più Comune di Zagarolo- servizio affissioni- ma globo tributi ?
Allora questo consigliere di Maggioranza riscuoteva la tassa si o no ?

Anonimo ha detto...

Anch'io ho notato che ha cambiato l'insegna fuori l'agenzia... fino a qualche giorno fa era blu ora e' bianca.

Se non aveva nessun problema come diceva e dicevano chissa' perche' ha cambiato l'insegna... ?

Anonimo ha detto...

questo ci insegna che qui qualcosa non va .....dobbiamo essere vigil e portare queste cosa all'attenzione dei cittadini