domenica 9 maggio 2010

Stop alle ipoteche sotto gli 8mila euro"sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 - "

Stop alle ipoteche sotto gli 8mila euro
(26/02/2010)
In un Paese dove nell’ultimo anno i pignoramenti immobiliari sono aumentati del 13,4%, con un picco soprattutto nelle regioni del Centro (+21,1%), questa sentenza della Corte di Cassazione fara’ tornare il sorriso a migliaia di italiani alle prese con l’insopportabile peso delle rate del mutuo, dell’auto o del televisore ogni fine mese.
I supremi Giudici hanno infatti stabilito - con la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 - che sono illegittime le ipoteche iscritte sui beni immobili se il debito reclamato e’ inferiore agli 8.000 euro e se non se ne da’ preavviso al contribuente.
In altre parole, con poche centinaia di euro di non pagate non si rischia piu’ di vedersi mettere un’ipoteca sulla casa.
La storia e’ nota.
Un contribuente di Castellamare di Stabia (Napoli) ha proposto opposizione all’iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprieta’ spiegando che era si’ inadempiente, ma che il suo debito era dipeso dal mancato pagamento di una cartella esattoriale di 916,93 euro tra l’altro mai notificata. Pochi spiccioli, insomma. Tanto che gia’ in primo grado il giudice di Pace aveva annullato l’ipoteca considerandola illegittima (sentenza n. 3770/2007).
Una decisone che, tuttavia, non ha affatto convinto Equitalia che si e’ rivolta alla Cassazione. La societa’ incaricata proprio per la riscossione coatta dei tributi ha, infatti, ritenuto incompetente il giudice di Pace, essendo intervenuta la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie dl 223/2006 e spiegando che il limite di valore interessa unicamente l’espropriazione immobiliare e non anche l’iscrizione di ipoteca.
Ma gli ermellini hanno rigettato questo ricorso ed hanno accolto la difesa e le eccezioni presentate dall’avvocato del contribuente, Angelo Pisani.
Per la suprema Corte e’, infatti, nulla l’iscrizione ipotecaria sui debiti di modico valore. Deve sempre superare gli 8 mila euro l’importo della cartella esattoriale sulla base della quale viene esercitata la formalita’-ipotecaria prevista dall’art. 77 del dpr a. 602/1973. Cio’ in virtu’ del fatto che “l’iscrizione di ipoteca - si legge nella sentenza - e’ un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare e in quanto tale ne eredita le regole operative”.
In conseguenza del rigetto del ricorso l’Equitalia e’ stata anche condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate.
Insomma, una sentenza clamorosa che ora apre le porte per una class action storica contro Equitalia per la revoca di un milione di ipoteche e il risarcimento danni ad un milione di contribuenti, cosi’ come ha promesso Pisani, presidente nazionale dell’associazione Noiconsumatori.it.
SENTENZA
Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077
La Corte,rilevato che con atto di citazione notificato il 13 aprile 2007 alla s.p.a. Gest Line (oggi s.p.a. Equitalia Polis), D.M. Giovanni ha proposto opposizione alla iscrizione ipotecaria effettuata sull'immobile di sua proprietà, sito in [omissis], asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un preteso credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 euro;

che nella contumacia della convenuta, il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha innanzitutto qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e dopo aver ritenuto la propria competenza (rectius, giurisdizione), è passato all'esame del merito, all'esito del quale ha annullato l'iscrizione perche il credito garantito non arrivava agli 8.000,00 euro previsti come limite minimo dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 e succ. mod.;

che la s.p.a. Equitalia Polis ha impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. e) bis del d.lgs. n. 546/1992 (nel testo in vigore dal 12 agosto 2006 per effetto della modifica introdotta dal d.l. n. 223/2006, convertito nella l. n. 248/2006), in quanto il giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che la predetta novella aveva attribuito alle Commissioni Tributarie la cognizione di qualsiasi controversia in materia d'iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973;

che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, in quanto il Legislatore aveva fissato il limite minimo di 8.000,00 euro solo per l'avvio della espropriazione immobiliare, consentendo perciò d'iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia;

che così riassunte le doglianze della ricorrente, osserva il Collegio che il D.M. ha notificato controricorso con il quale ha sostenuto l'infondatezza e, ancor prima, l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, che rivolgendosi contro una sentenza emessa dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con ricorso per cassazione;

che quest'ultima eccezione non può essere condivisa perché nel sistema all'epoca vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni all'esecuzione potevano essere impugnate soltanto con ricorso per cassazione;

che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C. Cass. 2008/14831 e 2009/6593), anche quelle in tema d'iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d'imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594);

che nel ricorso introduttivo la s.p.a. Equitalia ha sostenuto che la controversia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario perche riguardava la legittimità o meno di un'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973;

che nella memoria ex art. 378 c.p.c. ha precisato che si era trattato di un'iscrizione effettuata proprio a garanzia di un credito di natura tributaria, come del resto risultava dal documento n. 3 del fascicolo di prima grado del D.M.;

che tale documento, però, non offre alcuno spunto sicuro, in quanto nell'indicare il titolo del debito non pagato, utilizza l'espressione "totale tributi/entrate", che per la sua equivocità non è assoutamente in grado di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata;

che non emergendo nemmeno dagli altri atti elemento a favore della natura tributaria del credito, va pertanto confermata la sussistenza della giurisdizione ritenuta dal giudice a quo;

che il primo motivo del ricorso va, quindi, rigettato al pari, d'altronde, del secondo, a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro;

che al rigetto del ricorso consegue la condanna della s.p.a. Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la s.p.a. Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Scusi Procaccini,ma cosa vuol dire con quel messaggio in prima pagina in cui dice che le tessere non fatte con lei sono nulle? Che chi ce le ha fatte non ne aveva titolo,si è preso i soldi e ci ha truffati?
Non è per i 20 euro però vorrei saperlo. Grazie.

Mario Procaccini ha detto...

ANONIMO HA DETTO:
Scusi Procaccini,ma cosa vuol dire con quel messaggio in prima pagina in cui dice che le tessere non fatte con lei sono nulle? Che chi ce le ha fatte non ne aveva titolo,si è preso i soldi e ci ha truffati?
Non è per i 20 euro però vorrei saperlo. Grazie.

12 maggio 2010 17.17

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SE LEI HA SOTTOSCRITTO L'ADESIONE A " la destra" CON PERSONA DIVERSA DA ME MI CONTATTI E APPROFONDIREMO LA QUESTIONE.