lunedì 2 gennaio 2012

Differenza tra AIA e VIA

TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 1345 dell'8 novembre 2011
Ambiente in genere. Differenza tra AIA e VIA

L’autorizzazione integrata ambientale è un provvedimento che incide specificamente sugli aspetti gestionali dell’impianto, mentre la procedura di V.I.A. investe, più propriamente, i profili localizzativi e strutturali.


N. 01345/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00962/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 962 del 2010, proposto da proposto da “ D.A.S. s.r.l. - Depurazione: Ambiente e Servizi”, in persona dell’Amministratore Unico Vincenzo Cosentini, con sede in via Nazionale n. 80, 87010 San Sosti (CS), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Catanzaro, via Vittorio Veneto, n. 48;

contro

-Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franceschina Talarico, con domicilio eletto presso l’Ufficio dell’Avvocatura Regionale, Palazzo Europa, S. Maria di Catanzaro;
-Comune di Spezzano Albanese, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

per l'annullamento

del parere negativo espresso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale con verbale dell’8 giugno 2010 nonché, quale atto presupposto, della Deliberazione del Consiglio Comunale di Spezzano Albanese n. 9 del 3.06.2010, con cui si è proceduto alla revoca della precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.4.2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Comune di Spezzano Albanese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 21 luglio 2011, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 4.8.2010 e depositato il 24.8.2010, la ricorrente società premetteva che, con istanza del 13.12.2007, di autorizzazione integrata ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, aveva chiesto di poter realizzare, nella contrada Infascinato del Comune di Spezzano Albanese, una piattaforma depurativa di reflui speciali non pericolosi, a ridosso della zona industriale, accanto ad una cava per l’estrazione della sabbia nonché ad un impianto di depurazione a servizio degli insediamenti produttivi, in area ancora formalmente normata come “zona agricola”.

Precisava che, con Deliberazione di C.C. n. 6 del 15.4.2008, veniva favorevolmente esitato il suddetto progetto e, contestualmente, veniva approvato lo schema di convenzione e venivano altresì autorizzate “le procedure relative alla variazione inerente la destinazione urbanistica del P.R.G. del terreno interessato alla realizzazione della piattaforma ecologica, da zona omogenea “E – Agricola” a zona omogenea “D – artigianale – Industriale” e conseguenti al presente atto di impulso”, in quanto l’area di interesse non era sottoposta ad alcun vincolo ed era lontana dal centro abitato.

Esponeva che, dopo aver inviato, presso la Regione Calabria, gli atti per la pronuncia di compatibilità ambientale, il Comune di Spezzano Albanese, con Deliberazione di C.C. n. 8 del 22.5.2008, disponeva la revoca della precitata Deliberazione di C.C. n. 6 del 15.4.2008, a causa di “forti opposizioni in seno alla comunità ed alle forze sociali e politiche sull’opportunità di dare corso a tale proposta”.

Precisava che, avverso la precitata Deliberazione di C.C. n. 8 del 22.5.2008, aveva interposto, presso questo Tribunale, il ricorso R.G. n. 786/2008, che era già stato definito con sentenza n. 88 dell’8.2.2010, di accoglimento per l’assorbente profilo inerente l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Esponeva che il procedimento così riavviato si concludeva con la Delibera di C.C. n. 9 del 3.6.2010, dispositiva di una nuova revoca della precitata delibera di C.C. n. 6 del 15.4.2008, sulla base della motivazione secondo cui, in sostanza, l’opera prevista sarebbe divenuta inutile, a causa degli interventi migliorativi sul depuratore comunale già esistente nonché della necessaria autosufficienza degli insediamenti produttivi, i cui scarichi sarebbero sottoposti ad un pretrattamento alla fonte a carico delle singole imprese.

Con il presente ricorso, lamentava che, a seguito della precitata Delibera di CC n. 9 del 2010 (impugnata con il ricorso R.G. n. 945 del 2010), la Regione Calabria-Dipartimento Politiche dell’Ambiente, pur avendo già rilasciato favorevole parere ambientale con Decreto n. 15044 del 20.1.2008, nella Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. n. 6614 del 7 aprile 2010 per ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale, con verbale del 8.6.2010, concludeva i lavori con un parere negativo al progetto, determinando, così, l’arresto procedimentale.

Avverso l’epigrafato provvedimento, deduceva:

1) violazione dell’art. 14 ter comma 6 bis della legge n. 241/90. Violazione dei principi in tema di conferenza dei servizi. Violazione dell’art. 5 comma 11 del D.Lgs 59/05. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Carenza di motivazione;

Poiché “pareri essenziali” dell’Arpacal e del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza sarebbero stati favorevoli ed anche la Regione Calabria avrebbe già rilasciato il provvedimento di “compatibilità ambientale” con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Ambiente 20 ottobre 2008 n. 15044, non vi sarebbe alcuna valida ragione per non concludere positivamente il procedimento avviato, finalizzato al rilascio dell’A.I.A..

2) invalidità derivata;

Il parere della Conferenza dei Servizi sarebbe illegittimo in via derivata dai vizi inficianti la deliberazione comunale di revoca.

3) violazione del principio dell’affidamento e della buona fede. Violazione dei principi in materia di autotutela. Violazione dell’art. 21-quinquies Difetto di motivazione in ordine alle consolidate posizioni del privato.

La deliberazione di revoca sarebbe motivata unicamente in relazione a ragioni di interesse pubblico, inerneti la sopravvenuta inopportunità dell’intervento, senza tenere affatto conto del sacrificio dell’interesse della società privata e dell’affidamento dalla medesima riposto.

4) carenza dei presupposti per procedere alla revoca. Violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/90. Motivazione illogica e contraddittoria. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere. Violazione del principio dell’affidamento e della buona fede;

Sarebbe illogica la motivazione inerente l’intento di voler mantenere la normazione urbanistica dell’area come “ zona E”, trattandosi di zona compresa fra una fascia di terreno posta tra la S.S. 483 e un altro rilievo collinare “a taglio”, vistosamente deturpato dalla presenza di un’ampia cava di inerti. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto che il progetto in questione servirebbe ad ovviare ad eventuali mal funzionamenti del depuratore comunale esistente, che non avrebbe l’idoneità tecnologica per evitare fenomeni di inquinamento, rispetto ai trattamenti dei reflui industriali degli insediamenti operanti.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 8.9.2010, si costituiva la Regione Calabria e premetteva che, nella specie, sarebbe venuto meno “ab imis” l’atto di impulso per l’attivazione del procedimento (ai sensi dell’art.5, comma 10, del D. Lgvo n. 59 del 2005 nonché ai sensi dei principi generali di cui all’art. 14 e segg. della legge n. 241 del 1990), rappresentato dalla Delibera di C.C. n. 8 del 22.5.2008, poi revocata dal Comune di Spezzano Albanese con Delibera di C.C. n. 9 del 3.6.2010, in conseguenza di una sopravvenuta differente valutazione dell’interesse pubblico.

Nel merito, insisteva per l’infondatezza del gravame e concludeva per la sua reiezione, con ogni conseguente statuizione ai fini delle spese.

Con memoria depositata in data 14.8.2010, si costituiva il Comune di Spezzano Albanese e deduceva l’inammissibilità del ricorso, in quanto, come da relazione depositata dall’Ufficio Tecnico Comunale, l’impianto in questione sarebbe ubicato a circa mq. 25 da un fabbricato e ad una distanza inferiore a m 100 dalla SS n. 283, in difformità dalle prescrizioni imposte dal parere pur positivamente reso dall’ASP, nell’ambito della medesima Conferenza di Servizi (“l’impianto dovrà essere ubicato ad una distanza di almeno 100 mt dalle strade di grande comunicazione e da ogni fabbricato, in modo da realizzare un’area di rispetto di assoluta in edificabilità, al fine di evitare che aerosol contententi sostanze e germi pericolosi per al salute”).

Evidenziava altresì che l’area interessata dall’impianto ricadeva in “ZTO (Zona Territoriale Omogenea) del tipo E-Agricola, non essendo stato ancora avviato il procedimento di variante. Concludeva per l’infondatezza del gravame, con ogni conseguente statuizione ai fini delle spese.

Con memoria depositata in data 21.2.2011, il Comune di Spezzano Albanese deduceva l’inammissibilità del ricorso sotto altro profilo, in quanto interposto avverso una determinazione assunta a conclusione di una conferenza di servizi , non ancora trasfusa in un provvedimento finale.

Alla pubblica udienza del 21 luglio 2011, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. Viene impugnato il parere negativo, reso con verbale dell’8 giugno 2010, a conclusione della Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, indetta a seguito dell’istanza del 13.12.2007, di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, per la realizzazione, nella contrada Infascinato del Comune di Spezzano Albanese, di una piattaforma depurativa di reflui speciali non pericolosi, a ridosso della zona industriale, accanto ad una cava per l’estrazione della sabbia nonché ad un impianto di depurazione a servizio degli insediamenti produttivi, in area ancora formalmente normata come “zona agricola”.

2.1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dal Comune di Spezzano Albanese con memoria depositata in data 21.2.2011, di inammissibilità del presente ricorso, in quanto interposto avverso una determinazione assunta a conclusione di una conferenza di servizi, non ancora trasfusa in un provvedimento finale.

2.2. L’autorizzazione integrata ambientale, prevista dalla Direttiva IPPC 96/61/C.E., introdotta in Italia dal D.L.vo n. 59 del 2005, è un provvedimento rilasciato a seguito di una istruttoria in cui vengono valutati tutti i possibili impatti di una certa attività sull’ambiente, unitariamente e contestualmente, a fini di semplificazione dell’azione amministrativa: infatti, essa sostituisce tutti i provvedimenti riportati nell’Allegato II (tra cui Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Autorizzazione allo scarico di cui al D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti di cui al D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 art. 27).

Come la V.I.A., anche l’A.I.A. è uno strumento a carattere "preventivo e globale".

La Direttiva IPPC 96/61/C.E. precisa che rimangono impregiudicate le disposizioni della Direttiva n. 85/337/C.E.E. sulla V.I.A.

Nella Direttiva n. 85/337/C.E.E., all’art. 2 paragrafo 2 bis (introdotto con la Direttiva 97/11/C.E.), è previsto che gli Stati membri possano prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della direttiva sulla v.i.a. e della direttiva sull’a.i.a.

L’art. 7 D.L.vo n. 59 del 2005 dispone che le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall’applicazione della normativa sulla V.I.A. devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’A.I.A.

L’autorizzazione integrata ambientale è, quindi, un provvedimento che incide specificamente sugli aspetti gestionali dell’impianto, mentre la procedura di V.I.A. investe, più propriamente, i profili localizzativi e strutturali.

Le due autorizzazioni e i due procedimenti, perlomeno nel quadro normativo antecedente al c.d. “terzo correttivo” , introdotto con D. Lgs. 29.6.2010 n.128, rimangono, comunque, distinti anche nel caso in cui uno stesso progetto debba essere sottoposto sia a V.I.A. che ad A.I.A..

Per competezza, non va sottaciuto che il D. Lgs. 29.6.2010 n.128 ha inserito, nella Parte Seconda del D.L.vo n. 152 del 2006, il nuovo Titolo III bis, contenente la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), in precedenza rinvenibile nel più volte citato D.L.vo 18 febbraio 2005 n. 59 (oggi abrogato), e che viene, dunque, ad affiancarsi a quelle della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), in tal modo eliminando una delle più macroscopiche anomalie del sistema previgente nonché realizzando quella disciplina unitaria e coerente delle autorizzazioni ambientali che costituiva uno degli obiettivi dell’originaria legge delega 15 dicembre 2004 n. 308.

Attraverso una rilevante modifica dell’art. 10 del T.U., "sono stati poi meglio definiti i rapporti tra V.I.A. e A.I.A., in modo da evitare le duplicazioni e le disfunzioni che ancora connotavano il funzionamento dei due istituti.

2.2. Nel caso che occupa, in cui viene impugnato il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale con verbale dell’8 giugno 2010, trova applicazione la disciplina di cui al D.L.vo n. 59 del 2009, in base al principio “tempus regit actum” riveniente dall’art. 11 delle preleggi.

In particolare, l’art. 5, comma 10, del precitato D.L.vo n. 59 del 2009 prevede: "L’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14, 14 ter commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14 quater L. 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le Amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, della salute e delle attività produttive".

Il successivo comma 12 del ridetto art.5 del D.L.vo n. 59 del 2009 stabilisce: "Acquisite le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8, l’autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un’autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell’impianto ai requisiti previsti nel presente decreto, oppure nega l’autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti di cui al presente decreto. L’autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all’allegato V del presente decreto è rilasciata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine di cui sopra è sospeso fino alla conclusione di tale procedura. L’autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale".

Il successivo art. 7 prevede: "In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d’impatto ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall’applicazione di tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’autorizzazione." (comma 2).

Il parere in parola, quindi, non conclude il procedimento inteso ad ottenere l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in quanto il modulo procedimentale rilevante, nel caso di specie, è quello della conferenza di tipo istruttorio e, quindi, non rappresenta un mezzo di manifestazione del consenso, quanto, piuttosto, un momento di emersione e di comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

In particolare, le Amministrazioni, chiamate ad esprimere il loro parere sugli insediamenti da realizzare, arricchiscono la visione e la ponderazione della scelta finale, che è, però, affidata, nel momento volitivo e decisionale, all’autorità regionale, competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale: di conseguenza, ad essa non si applicano le disposizioni volte a disciplinare l’eventuale dissenso delle Amministrazioni partecipanti in seno a conferenza di servizi avente competenze di tipo decisorio (Cons. Stato: Sez. VI, 4 giugno 2004 n. 3505; Sez. I , 13 dicembre 2010 36116).

Ne dsicende, per quanto rileva ai fini della definizione del presente giudizio, che il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale con verbale dell’8 giugno 2010 non si pone come atto conclusivo di un procedimento suscettibile di autonoma ed immediata impugnativa, ma si inserisce nel distinto procedimento unico che si sviluppa secondo le forme della conferenza di servizi, quale atto endoprocedimentale, che concorre alla determinazione conclusiva della conferenza stessa.

Ed invero, gli atti endoprocedimentale non sono, di norma, autonomamente impugnabili, fatta eccezione per gli atti di natura vincolata (pareri o proposte), idonei come tali ad incidere sulla determinazione conclusiva del procedimento (in quanto atti aventi natura sostanzialmente decisoria), nonché per gli atti egualmente interlocutori, ma capaci di indurre un arresto procedimentale, così frustrando l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato, e per gli atti soprassessori, che, del pari, rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un analogo arresto a tempo indeterminato del procedimento.

Pertanto, nella specie, si appalesa inammissibile il gravame interposto avverso un atto endoprocedimentale, costituito dal parere negativo, reso con il verbale dell’8 giugno 2010, a conclusione della Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, avviata su istanza della parte ricorrente del 13.12.2007, ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, non ancora trafuso nel provvedimento finale di formazione della volontà dell’Autorità Amministrativa competente.

La peculiarità della fattispecie consiglia di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Referendario

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