lunedì 14 aprile 2014

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA Articolo 612 - Minaccia (aggiornato al 03/01/2013) Articolo 613 - Stato di incapacità procurato mediante violenza Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale Articolo 612 bis - Atti persecutori LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO XII - Dei delitti contro la persona Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale Atti persecutori (1) Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. ----- (1) Articolo aggiunto dall'art. 7, DL 23/2/2009, n. 11. Note procedurali competenza: Tribunale monocratico procedibilità: a querela arresto: non consentito (primo e secondo comma) facoltativo (terzo comma) fermo: non consentito misure cautelari personali: consentite

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