lunedì 30 marzo 2009

Art.616 codice penale " art.329 codice di procedura penale



Art. 616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (1). (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 5, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

329 Obbligo del segreto
1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (358 s.) e dalla polizia giudiziaria (348 s.) sono coperti dal segreto fino a quando l`imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (405).
2. Quando Ë necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puÚ, in deroga a quanto previsto dall`art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono pi˜ coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessitý per la prosecuzione delle indagini, puÚ disporre con decreto motivato:
a) l`obbligo del segreto per singoli atti, quando l`imputato lo consente o quando la conoscenza dell`atto puÚ ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare (414) il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.


2 commenti:

Anonimo ha detto...

Ettore Saletti eletto segretario regionale del Pri Lazio/Tracciate nel suo discorso le linee politiche e programmatiche per il partito

Coordinare le diverse problematiche

La Direzione regionale del PRI del Lazio, ha eletto Ettore Saletti segretario regionale del Partito.

Nel porgere il saluto della Segreteria nazionale Franco Torchia ha ricordato come la nomina del Segretario regionale e del nuovo esecutivo completa il percorso del rinnovo degli organismi dirigenti del Partito resosi possibile con i congressi della Federazione provinciale di Roma e dell'Unione romana tenutisi nel mese di dicembre.

Il nuovo segretario regionale Saletti, nel suo discorso di insediamento, dopo aver ringraziato i componenti la Direzione per la fiducia accordatagli, ha tracciato le linee politiche e programmatiche dell'attività futura.

Sul piano politico, ribadita la validità delle scelte di politica nazionale sancite da ben quattro congressi nazionali, Saletti ha precisato che, anche per le prossime elezioni amministrative, la linea politica prevalente non potrà che essere quella di adeguamento alle scelte nazionali.

A tale proposito, in vista delle elezioni amministrative di primavera per il rinnovo dell'Amministrazione Provinciale e del Comune di Roma, il Partito dovrà fare ogni sforzo per presentare il simbolo dell'Edera, sostenuto da precisi impegni programmatici e da liste di candidati rappresentativi della società oltre che del Partito.

Sul piano organizzativo, il segretario Saletti ha precisato che il primo sforzo che dovrà essere compiuto dall'Esecutivo regionale dovrà essere quello di verificare, con estrema urgenza, la reale consistenza politica ed organizzativa delle strutture del Partito dell'intero territorio laziale.

Ciò dovrà avvenire mediante una serie di riunioni nelle varie province laziali per coordinare le problematiche specifiche delle varie zone e raccordarle in un disegno politico di respiro regionale che possa far conoscere all'opinione pubblica le posizioni del Partito sui temi più scottanti del territorio, quali la sanità, i trasporti, la politica ambientale, il riequilibrio tra le varie realtà della regione.

A tale proposito non va sottovalutato il fatto che il Partito, dopo anni di assenza dal Consiglio regionale potrà contare anche sull'apporto della consigliera regionale dei Repubblicani, liberali e riformisti Antonietta Brancati che si è dichiarata estremamente interessata al progetto di rilancio del Partito nel Lazio.

Nel corso del dibattito sono intervenuti gli amici Miraglia, Casciana, Grazioli, Furina, e Masini, che hanno espresso valutazioni interessanti e pertinenti sia sugli aspetti programmatici che su quelli politici ed organizzativi, arricchendo con i loro contributi la problematica generale indicata da Saletti.

La Direzione ha eletto il Comitato esecutivo del Partito nelle persone di Battista Franco, Camerucci Philip, Canzoneri Salvatore, Furina Agazio, Masini Sergio, Miraglia Diego, Procaccini Mario, Simeoni Egidio.

Nel corso delle prossime riunioni verranno individuate le varie responsabilità all'interno dell'esecutivo, indicando fin da ora uno dei vice segretari nella persona dell'amico Miraglia.

Saletti ha, a conclusione dei lavori, precisato che ai lavori dell'Esecutivo saranno invitati a partecipare i responsabili provinciali del Partito e gli eletti nelle istituzioni locali.

La Direzione regionale del PRI del Lazio eletta dal Congresso del 16 dicembre 2007

Agate Giovanni Battista

Battista Franco

Bugiaretti Fabrizio

Calò Emanuele

Camerucci Philip

Canzoneri Salvatore

Casciana Rocco

Colasanti Paolo

Conti Diego

Dispenza Antonino

Fabbri Fernando

Fianco Mauro

Furina Agazio

Grazioli Silvio

Masini Sergio

Miraglia Diego

Moriconi Enzo

Picanza Giovanni

Procaccini Mario

Ranucci Mario

Saletti Ettore

Santoprete Elenio

Simeoni Egidio

Mario Procaccini ha detto...

Corte di Cassazione – Sentenza n. 11001/2009
Marzo 17, 2009 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari
Rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio


Corte di Cassazione - Sezione Sesta - Sentenza del 12 marzo 2009, n. 11001

Fatto e diritto
Con la sentenza indicata il epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Savona all’esito dell’udienza preliminare ha dichiarato n.d.p. perché il fatto non costituisce reato nei confronti di R. Gabriele per il reato di cui all’art. 326 cp., per avere, quale responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bardineto, a seguito di un esposto per abuso edilizio, commesso da C. Riccardo, dopo avere eseguito i primi accertamenti, trasmesso la denuncia alla Procura della Repubblica e predisposta l’ordinanza di sospensione dei lavori, nel comunicare telefonicamente all’autore dell’abuso la notizia di reato e l’ordinanza di sospensione dei lavori, rivelato notizie, che dovevano rimanere segrete ai sensi dell’art. 329 cpp. e 28 legge 241/1990.
In motivazione il giudicante riteneva che la notizia propalata telefonicamente non fosse tutelata dal segreto di ufficio né ai sensi della legge 241/90, trattandosi di notizia, per la quale era riconosciuto il diritto di accesso ai sensi dell’art. 22 legge cit. nella forma scritta. Sia pure nella specie non osservata, né ai sensi dell’art. 329 cpp., trattandosi di atto non riservato, emanato nello svolgimento di attività istituzionale amministrativa, e che in ogni caso non poteva escludersi la buona fede dell’imputato.
Di diverso avviso è il P.M. che ricorre per cassazione, deducendo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione con il primo motivo l’erronea applicazione dell’art. 326 cpp., sostenendo che l’imputato non aveva seguito la procedura amministrativa dettata dalla normativa di cui alla legge 241/90 cit., avendo avvisato il denunciato prima ancora dell’avvio del procedimento amministrativo e in assenza di una specifica richiesta del medesimo, con il secondo motivo il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della insussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Al ricorso ha replicato la difesa dell’imputato, che con una articolata memoria, depositata in data 16/2/08, ne denuncia conclusivamente nel rito la inammissibilità, nel merito la contraddittorietà del primo motivo e in ogni caso la insussistenza di tutti i vizi rilevati nell’impugnazione.
Osserva il collegio che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ed invero il delitto di rivelazione di segreti di ufficio ha come fondamento giuridico il dovere del pubblico dipendente di non divulgare notizie, delle quali sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle funzioni pubbliche sino a quando la loro diffusione non sia legittimamente ammessa, e non soltanto le notizie sottratte in ogni tempo e nei confronti di chiunque alla divulgazione.
Questa Corte già si è espressa nel senso, condiviso dal collegio, secondo cui, ai fini della rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio da parte di impiegati dello Stato, il contenuto dell’obbligo, la cui violazione è sanzionata dall’art. 326 cp., deve essere desunto dal nuovo testo del DPR 10/1/1957 n. 3, art. 15, come sostituito dalla legge 8/6/1990 n. 241, art. 28, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e da tale disposizione emerge che il divieto di divulgazione comprende non solo informazioni sottratte all’accesso, ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni, che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti.
In tale contesto normativo la nozione di “notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete” assume non solo il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione, per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste (Cass. Sez. VI 4/3-24/6/98 n. 7483 Rv. 211244; 23/4-24/7/07 n. 30148 Rv. 237605).
Ma v’è di più. Con l’entrata in vigore della citata legge n. 241/1990 e l’introduzione del principio generale della trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, la violazione del dovere di segretezza va correlato non tanto alla qualità del soggetto agente, quanto piuttosto alla natura delle notizie rivelate, e ciò perché assume primaria importanza anche l’esigenza di tutelare - con la sanzione penale - il dovere di fedeltà del funzionario, ancorché strumentalmente alla garanzia del buon funzionamento dell’amministrazione.
Il dovere di segretezza in capo al soggetto attivo costituisce il presupposto del reato e la notizia d’ufficio deve rimanere segreta tutte le volte che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio abbia l’obbligo giuridico di non rilevarla.
Ne consegue che non può che essere affermato riaffermato il principio, secondo cui il divieto di divulgazione comprende non solo informazioni sottratte all’accesso, ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni, che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, nonché quelle svelate a soggetti non titolari del diritto di accesso o senza il rispetto delle modalità previste.
Ciò posto, nel caso in esame il diritto all’acceso da parte dei destinatari dell’ordinanza di sospensione dei lavori, non era ancora maturato, come lo stesso giudice procedente ha dato atto, onde in ordine al contestato delitto di cui all’art. 326 cp., di cui anche il profilo soggettivo si prestava a soluzioni alternative e aperte, si imponeva il passaggio del processo alla fase dibattimentale.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Savona, che nel demandato nuovo esame, dovrà tenere conto dei principi sopra enunciati.



P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Savona.