sabato 21 marzo 2009

CORTE DEI CONTI ""USO DELLO STRAORDINARIO""



1 commento:

Mario Procaccini ha detto...

ACCORDO SUCCESSIVO

Al SENSI DELL’ARTICOLO 19 COMMA 5 DEL CCNL DEL

COMPARTO MINISTERI

TIPOLOGIE ED ARTICOLAZIONE DEGLI

ORARI DI LAVORO

PREMESSA:

Sulla materia è stato emesso, in data 14 giugno 1995, un comunicato congiunto, al fine di fornire chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 19 del CCNL relativo all'orario di lavoro. Detto comunicato viene allegato al presente Accordo. Tenuto conto che : - le parti, nel sottoscrivere il presente accordo ribadiscono l'impegno per la riduzione del ricorso al lavoro straordinario, già avviata con l'art. 33 del CCNL, e si propongono l'obiettivo di privilegiare altre tipologie di orario, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 19, comma 4, del CCNL in nove ore di lavoro massime giomaliere, comprensive del lavoro straordinario; da tali limiti si intendono escluse le funzioni di diretta collaborazione con l'opera dei Ministri, di cui all'art. 19 della legge n. 734 del 1973, nonché le funzioni la cui prosecuzione nel tempo sia obbligatoria per effetto di norme di legge;

- le applicazioni a livello decentrato degli istituti individuati nel presente Accordo devono essere sottoposte alle procedure di informazione e di confronto previste dagli art. 7, 8 e 19 comma 2 del CCNL; - sull'argomento vanno tenute in considerazione le proposte formulate dai Comitati per le Pari Opportunità; - l'esame congiunto effettuato dai dirigenti delle Amministrazioni e dai Sindacati sull'insieme degli orari deve contemperare le diverse esigenze in campo, avuto riguardo alle competenze attribuite in materia ai Sindaci dall'articolo 36 della legge 142/90 ed a quelle previste per i Comitati metropolitani dall'articolo 17 del D.Igs. 152/91;

- le diverse tipologie di orario individuate possono coesistere tra loro all'intemo di una stessa amministrazione; - nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale, devono essere opportunamente valutate particolari specifiche esigenze espresse dal personale, per motivazioni adeguatamente documentate; - le Amministrazioni favoriscono l'attuazione del nuovo orario di lavoro, in particolare attraverso la predisposizione di adeguati servizi sociali per il personale interessato; si concorda quanto segue:

ARTICOLO 1

(Turnazioni)

La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su 5, 6, o 7 giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.

2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:

a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso esame con le OO.SS., in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;

b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; c) l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;

il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di custodia del Ministero dei Beni Culturali i predetti limiti possono essere elevati a I 0 turni notturni per mese ed alla metà dei giorni festivi dell'anno; in tal caso la contrattazione decentrata di amministrazione, di cui al successivo terzo comma, dovrà stabilire apposite maggiorazioni rispetto alle ordinarie indennità di turno definite nella stessa sede;

e) all’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;

f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successive. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. 3. Le indennità di turno sono determinate a livello di contrattazione decentrata di amministrazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 36 del CCNL, secondo le seguenti fattispecie: a) indennità di importo eguale

per ciascun segmento delle 24 ore; b) indennità che retribuiscono esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o notturno. Al fine di offrire un punto di riferimento comune tra le indennità di turno erogate dalle diverse amministrazioni gli importi minimi sono fissati come segue: lire 25.000 lorde per ciascun turno festivo; lire 25.000 lorde per ciascun turno notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b); lire 50.000 lorde per ciascun turno notturno-festivo. Per il Dipartimento delle Dogane il sistema delle turnazioni e gli importi sono quelli attualmente in vigore, sulla base delle norme vigenti.

4. Il personale di cui al comma 2 del successive art. 3 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

(Per quanto disposto dal successivo articolo 10 (disapplicazioni), dalla data di entrata in vigore del presente accordo diviene inapplicabile l'art. 12 del D.PR. 266187 (Turnazioni) che si riporta di seguito:

1. Qualora l'orario ordinario e l’orario flessibile non siano sufficienti ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni, ovvero lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due o più turni.

2. I criteri direttivi che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i

seguenti:

a) prima di ricorrere all'organizzazione del lavoro su turni necessita valutare se i risultati da conseguire non possano essere raggiunti mediante la contemporanea adozione dell'orario ordinario e dell'orario flessibile;

b) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche collegate od interdipendenti, ovvero dalla necessità di rispettare tempi tecnici di attesa; c) l'adozione di turni può essere altresì correlata, e quindi limitata nel tempo, allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento, ovvero a scadenze periodiche che, ancorché conosciute, non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamente di specifici processi, specie tecnici; a) l'adozione dei turni può anche prevedere, per limitate aliquote di personale del turno subentrante, una sovrapposizione, da definirsi in sede di negoziazione decentrata, con il turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni, ovvero di affiancamento per esecuzione di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme;

e) il ricorso al lavoro su turni presuppone, specie quando non connessi a particolari fasi del processo produttivo, la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi, dell'interesse dell'amministrazione su ogni altro;

f) il numero dei turni pomeridiani e/o notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun operatore non può essere superiore a dieci, facendo comunque salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.)

ARTICOLO 2

(Orario plurisettimanale)

1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario prevista dall'art. 19, comma 3 del CCNL, viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno a seguito di esame con le OO.SS, secondo le forme previste dal CCNL.

2. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:

- il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore; - al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono esser individuati contestualmente di anno in anno e di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane.

3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

(Per quanto disposto dal successivo articolo 10 (disapplicazioni), dalla data di entrata in vigore del presente accordo diventano inapplicabili i comma 7 ed 8 dell'art, 9 del D.P.R. 266187 che si riportano di seguito:

"7. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, purché sia assicurata la presenza quotidiana in servizio contemporaneamente per quattro ore di tutte le unità addette ad ogni singolo ufficio.

8. La programmazione dell'orario plurisettimanale, entro i limiti di ventiquattro ore minime e quarantotto massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi due nell'anno)

ARTICOLO 3

(Orario di lavoro flessibile)

1. Una volta stabilito l'orario di servizio e la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Nella definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di esame congiunto a livello locale, occorre tenere conto sia delle esigenze di servizio sia delle esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio. Va altresì individuato l'arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico. 2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (L. 1204/ 71, L. 903/77, L. 104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza.

(Per quanto disposto dal successivo articolo 10 (disapplicazioni), dalla data di entrata in vigore del presente accordo diventano inapplicabili gli articoli 10 ed Il del D.PR. 266187 che si riportano di seguito:

l'art. 10. Orario flessibile.

1. In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile secondo i seguenti criteri e limiti.

2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

In ogni caso tutto il personale deve trovarsi contemporaneamente in servizio tra le ore nove e le ore tredici, salvo quello impegnato nelle turnazioni.

L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.

6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 6 dell'art. 9, saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva della o delle unità organiche interessate all'orario flessibile.

7. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario devono di norma essere programmate per almeno tre ore consecutive; esse non danno luogo ad alcun emolumento aggiuntivo. 8. Qualora, per esigenze di servizio, si debba prestare attività, anche al difuori della sede di ufficio secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa, oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore ha diritto al recupero delle ore eccedenti.

Tale recupero può avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo, corrispondente al numero delle ore eccedenti.

art. 11. Partecipazione all'orario flessibile.

1. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi, quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro, può essere attuato su turni di partecipazione.

2. Non potranno essere comprese nei turni di flessibilità quelle aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) collegato funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva della o delle unità organiche interessate all'orario flessibile. ")

ARTICOLO 4

(Rilevazione dell’orario)

1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. Nei luoghi di lavoro in cui si verifichino ripetute situazioni di addensamento del personale durante le operazioni di registrazione dell'entrata e/o dell'uscita presso impianti di rilevazione automatica delle presenze, si darà luogo ad un esame finalizzato ad individuate le soluzioni più opportune, ai sensi dell'art. 8 del CCNL.

2. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

ARTICOLO 5

(Ritardi)

1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successive a quello in cui si è verificato il ritardo.

2. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'articolo 34 del CCNL.

ARTICOLO 6

(Recupero e riposi compensativi)

1. Qualora, per verificate esigenze di servizio, il dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo.

2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro 30 giomi dalla data della richiesta.

ARTICOLO 7

(Pausa)

1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non turnista, imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.

2. La durata e la collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita ed in funzione della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della dislocazione delle sedi delle aríiministrazioni in relazione alla città, tenendo conto delle differenze tra grandi e piccole città.

3. Una diversa durata della pausa giomaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il personale di cui all'articolo 3 comma 2.

ARTICOLO 8

(Reperibilità)

1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giomate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre fonne di articolazione dell'orario, riferite alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica di difesa estema, di relazioni intemazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei ministri. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.

2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.

3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.

4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 36 del CCNL per il tumo di 12 ore è corrisposta una indennità di misura non inferiore a lire 33.600. Per tumi di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del IO per cento. 5. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.

ARTICOLO 9

(Personale in servizio all'estero)

1. In sede di contrattazione decentrata possono definirsi, nel rispetto dei principi generali del presente Accordo, particolari tipologie dell'orario di lavoro per il personale che presta servizio all'estero.

ARTICOLO 10

(Disapplicazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono inapplicabili le seguenti disposizioni: a) con riferimento all'articolo I (tumazioni), l'articolo 12 del D.P.R. 266/87; b) con riferimento all'articolo 2 (orario plurisettimanale), l'articolo 9, commi 7 e 8 del D.P.R. 266/87; c) con riferimento all'articolo 3 (orario flessibile), gli articoli IO e I I del D.P.R. 266/87.

COMUNICATO CONGIUNTO

In materia di orario di lavoro nel comparto Ministeri

le parti dichiarano quanto segue

Il CCNL regola all'art. 19 la durata e la distribuzione dell'orario di lavoro. Su tale materia sono stati sollevati quesiti che hanno investito l'applicazione della norma contrattuale.

Il CCNL, per quanto attiene all'orario di lavoro del personale, ha provveduto.

1) a definire l'orario settimanale, confermando la durata di 36 ore (art. 19 I' comma);

2) ad indicare le diverse tipologie di articolazione dello stesso orario (art. 19, commi successivi); tali tipologie verranno disciplinate più compiutamente in sede di accordo successivo da stipularsi tra l'AR,4N e le OO.SSfirmatarie del contratto a livello di comparto, e non in sede di contrattazione decentrata ex art. 6 del medesimo CCNL;

3) a regolare laprocedura di svolgimento dell'esame congiunto con le OO.SS, da applicarsi anche in materia di orario di lavoro (art. 8), successivamente alla preventiva informazione; a tale riguardo, va sottolineata l'obbligatorietà ditali regole, sia perle amministrazioni che per le organizzazioni sindacali;

4) infine, a richiamare le disposizioni di cui alla legge n. 142190, art. 36, comma 3, a proposito della competenza del Sindaco nell'articolazione degli orari dei servizi nella città.

Come accade nel settore privato, infatti, anche nei comparti dei dipendenti da pp. aa. i CCNL, oltre a determinare quantitativamente l'orario di lavoro settimanale, individuano varie possibilità di articolazione, dette anche "regimi di orario ", rimettendo alle singole aziende la scelta tra le medesime, infunzione delle rispettive esigenze organizzativi, che Possono differenziarsi anche tra i diversi

settori all'interno della stessa azienda,- ciò, attraverso il confronto con le OO.SS., nellaforma dell'esame congiunto.Oggetto dell'esame è l'orario di lavoro; anche le articolazioni dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico formano oggetto dell'esame congiunto, ove richiesto dalle OO.SS., come previstodal2'commadell'art. ]9che richiama l'art. 22, 3' comma, della legge n. 724194; la norma contrattuale contempla altresì i seguenti criteri di determinazione dell'orario di lavoro: - ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni,

ampliamento dellafruibilità dei servizi da parte dell'utenza;

- miglioramento dei rapporti funzionari con altri uffici ed altre amministrazioni.

Nel rispetto della normativa vigente e della procedura contrattuale, l'orario di servizio, l'orario di apertura alpubblico e l'orario di lavoro costituiscono un insieme che le Amministrazioni e i Dirigenti, ai rispettivi livelli, provvedono a disciplinare, a partire dall'orario di servizio, sulla base delle esigenze funzionali e de lproprio potere di organizzazione.

L'esame congiunto operato da dirigenti delle Amministrazioni e dai Sindacati sull'insieme degli orari deve contemperare le dìverse esigenze in campo, avuto riguardo alle competenze attribuite in materia ai Sindaci dall'art. 36 della legge 142190 ed a quellepreviste per i Comitati metropolitani dall'art. I 7 del d. lgs. 152/91; ciò per tener conto del raccordo degli orari dei servizi della città, della presenza di adeguati servizi sociali e degli interessi della cittadinanza.