giovedì 2 aprile 2009

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI " ZAGAROLO"

COMUNE DI ZAGAROLO
Provincia di Roma

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 19/12/2007

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I.C.I.
INDICE

Capo I – Norme Generali

1. Oggetto e scopo del Regolamento.
2. Presupposto.
3. Descrizione di Fabbricati ed Aree
4. Soggetto passivo
5. Fabbricati Rurali
6. Terreni considerati non fabbricabili.
7. Esenzioni.
8. Pertinenze delle abitazioni principali.
9. Aree divenute inedificabili.
10. Valore aree fabbricabili.
11. Fabbricati fatiscenti.
12. Validità dei versamenti dell’imposta.
13. Rimborsi e compensazione.
14. Limiti per Versamenti e Rimborsi.
15. Modalità dei versamenti – Differimento dei termini e versamenti rateali.

Capo II – Compenso incentivante al personale addetto
16. Compenso incentivante al personale addetto.
17. Utilizzazione del fondo.
Capo III – Sanzioni
18. Sanzioni ed interessi.
19. Ritardati od omessi versamenti.
Capo IV – Norme finali
20. Norme abrogate.
21. Pubblicità del Regolamento e degli atti.
22. Entrata in vigore del Regolamento.
23. Casi non previsti dal presente regolamento.
24. Rinvio dinamico.
CAPO I – NORME GENERALI
Art.1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.



Art. 2 - Presupposto

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.



Articolo 3 - Descrizione di Fabbricati e Aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità’ di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal Comune, ancorché non ancora approvato dalla Regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. L’attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art.4 - Soggetto passivo.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all’Art.2 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.


Articolo 5 - Fabbricati Rurali

1. Non sono soggetti all’imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all’edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purché vengano soddisfatte integralmente tutte le condizioni di cui all’Art.9, comma 3, D.L.557/1993.

2. Ai fini fiscali, sono considerate rurali le costruzioni strumentali per l’esercizio di quelle attività agricole espressamente previste dall’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai medesimi fini, devono essere considerate rurali anche le costruzioni destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché quelle destinate allo svolgimento dell’attività di agriturismo.


Art.6 - Terreni considerati non fabbricabili.

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nell’Art.9, comma 1, del D.Lgs.504/1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.


Art.7 – Esenzioni.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art.7 del D.L.gs. 30 dicembre 1992. n.504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.
Art.8 - Pertinenze delle abitazioni principali.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992.


Art.9 - Aree divenute inedificabili.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili a seguito di atti amministrativi, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi, nonché di vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano la inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta, dovranno essere rimborsate a domanda dell'interessato, da produrre entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Condizioni per aver diritto al rimborso sono:
a) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti.
b) che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso;
c) che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti.



Art.10 - Valore aree fabbricabili.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, artt.52 e 59, comma 1, lettera g)

1. L'amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, art.5, del D.lgs. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all’utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all’art.5, comma 6, del D.Lgs.504/1992.



Art.11 - Fabbricati fatiscenti.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera h)

1. L’esecuzione di lavori di manutenzione non è considerata condizione di dichiarazione di fatiscenza dell’immobile. Ai sensi dell'art.8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, la riduzione alla metà dell'imposta si applica quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.



Art.12 - Validità dei versamenti dell'imposta.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri sono considerati regolarmente effettuati, purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.



Art. 13 - Rimborsi e Compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 5,50 per cento annuo, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse.


Art.14 – Limiti per Versamenti e Rimborsi.

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell’economicità dell’azione amministrativa, si dispone l’esonero dal versamento qualora l’importo relativo ad un singolo anno d’imposta, non sia superiore ad € 12,00.

2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all’ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.

3. Laddove l’importo risulti non superiore al predetto limite, l’ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.

4. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell’ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.

5. Nel caso in cui l’importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l’obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.



Art.15 - Modalità dei versamenti - Differimento dei termini e versamenti rateali.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera o)

1. L'imposta dovuta sia in autotassazione che a seguito di accertamento deve essere corrisposta mediante versamento diretto all’Agente della Riscossione EQUITALIA – GERIT S.p.A.. E' facoltà del contribuente versare mediante utilizzo della Delega F24. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 1° grado.

3. Il Sindaco può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità.

4. E' concessa, previa richiesta dell’interessato da indirizzare all'Ufficio Tributi, la rateizzazione del versamento della maggiore I.C.I. dovuta a seguito di accertamento fino ad un massimo di n.12 rate mensili decorrenti dalla data di notifica.
Il versamento sarà eseguito con le seguenti modalità:
- 1^ rata il 20% dell'intero importo entro 30 giorni dalla data di notifica;
- 2^ rata entro 60 giorni dalla data di notifica;
sulle ulteriori rate dell'importo restante saranno applicati gli interessi al saggio legale.
In caso di mancato versamento anche di una sola rata sarà dato corso alla procedura coattiva.

5. La Giunta Comunale può concedere, previa richiesta dell'interessato, una particolare rateizzazione nel caso in cui il contribuente non possa comunque versare la somma dovuta nei termini previsti dalla legge, sia per l'entità dell'accertamento della maggiore imposta, che per la situazione economica. La richiesta dovrà essere motivata e corredata da documenti giustificativi. A garanzia degli obblighi assunti l'interessato dovrà produrre apposita polizza fidejussoria rilasciata dai competenti uffici. All'importo rateizzato saranno applicati gli interessi al saggio legale.



CAPO II - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art.16 - Compenso incentivante al personale addetto
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera p, del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 10% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.


Art.17 - Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art.16, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche e per l'arredamento dell'ufficio tributi, nella misura del 40%;
b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del 60%.

2. Con la stessa deliberazione di cui ad precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.

3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile dei servizi entro il 31 gennaio successivo.
CAPO III - SANZIONI

Art. 18 - SANZIONI ED INTERESSI

4. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
5. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta.
6. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
7. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
9. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 5,50%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



Art.19 - Ritardati od omessi versamenti.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, art.13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.




CAPO IV – NORME FINALI

Art.20 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.


Art.21 - Pubblicità del Regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.


Art.22 - Entrata in vigore del regolamento.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.52)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2008; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
1.


Art.23 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.


Art.24 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

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