venerdì 24 aprile 2009

nomadi...risposta del sindaco


1 commento:

Mario Procaccini ha detto...

Cass. Sez. III n. 5498 del 9 febbraio 2009 (Ud. 2 dic. 2008)
Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Isola ed altro
Urbanistica. Condono edilizio

Il comma ottavo dell' art. 35, va interpretato in coordinamento con l'art. 31, comma 1, legge 47/1985 (entrambi richiamati dall'art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003), che prevede un termine di ultimazione dei lavori come condizione imprescindibile per la sanatoria straordinaria. Ciò significa che solo l'immobile ultimato (al rustico e nella copertura) entro il termine prescritto può accedere al c.d. condono edilizio; e che, solo nel caso in cui l'immobile condonabile era costruito in violazione delle norme tecniche antisismiche, il contravventore ha tempo tre anni dalla presentazione della istanza di sanatori a per eseguire i lavori di adeguamento alle medesime norme antisismiche.