Cass. Sez. III n. 5498 del 9 febbraio 2009 (Ud. 2 dic. 2008) Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Isola ed altro Urbanistica. Condono edilizio
Il comma ottavo dell' art. 35, va interpretato in coordinamento con l'art. 31, comma 1, legge 47/1985 (entrambi richiamati dall'art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003), che prevede un termine di ultimazione dei lavori come condizione imprescindibile per la sanatoria straordinaria. Ciò significa che solo l'immobile ultimato (al rustico e nella copertura) entro il termine prescritto può accedere al c.d. condono edilizio; e che, solo nel caso in cui l'immobile condonabile era costruito in violazione delle norme tecniche antisismiche, il contravventore ha tempo tre anni dalla presentazione della istanza di sanatori a per eseguire i lavori di adeguamento alle medesime norme antisismiche.
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Con DPCM n. 206/2009, è stato stabilito che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni assenti per malattia dovranno rispettare le seguenti fasce di reperibilità: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il decreto della presidenza del consiglio dei ministri che fissa i nuovi orari (206/2009) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2010. Per espressa disposizione del decreto sono esclusi dall'obbligo i dipendenti la cui assenza sia riconducibile a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- infortuni sul lavoro;
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Sono inoltre esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato
(Data: 23/01/2010 10.00.00 -
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Cass. Sez. III n. 5498 del 9 febbraio 2009 (Ud. 2 dic. 2008)
Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Isola ed altro
Urbanistica. Condono edilizio
Il comma ottavo dell' art. 35, va interpretato in coordinamento con l'art. 31, comma 1, legge 47/1985 (entrambi richiamati dall'art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003), che prevede un termine di ultimazione dei lavori come condizione imprescindibile per la sanatoria straordinaria. Ciò significa che solo l'immobile ultimato (al rustico e nella copertura) entro il termine prescritto può accedere al c.d. condono edilizio; e che, solo nel caso in cui l'immobile condonabile era costruito in violazione delle norme tecniche antisismiche, il contravventore ha tempo tre anni dalla presentazione della istanza di sanatori a per eseguire i lavori di adeguamento alle medesime norme antisismiche.
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