sabato 16 gennaio 2010

finalmente a zagarolo hanno capito a cosa servono i cassonetti!!




CODICE DELLA STRADA: AFFISSIONI IN GENERALE.
E' indispensabile tenere presente che sono egualmente puniti, ai sensi del comma 11, sia le violazioni all’articolo 23 che agli articoli del Regolamento, rubricati dal n. 47 al 59. In tali articoli vengono anche illustrate le caratteristiche delle varie tipologie di mezzi pubblicitari. In questo comma, sono comprese anche le violazioni descritte nel T.U. D.Lgs. 42 del 22/01/2004 sui beni Culturali, quelle del regolamento comunale sulle pubbliche affissioni e pubblicità (D.Lgs. 507/93) e quelle residue della normativa edilizia (D.Lgs. 380/2001).

Il legislatore ha voluto eliminare la responsabilità solidale di chi da incarico per le affissioni elettorali e sanzionare soltanto chi materialmente esegue l’affissione se viene colto sul fatto. Con l'abrogazione del comma 13 quinquies ad opera della Legge Finanziaria 2007, (Legge 296 del 27/12/2006 pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12 S.O. n.244) riprende vigore la normativa precedente, che sanziona anche il soggetto "pubblicizzato" sui manifesti anche nel caso di mancata contestazione immediata nei confronti del trasgressore.

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