domenica 2 giugno 2013

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ProvvedimentiDecreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012: disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile


15 maggio 2012

SintesiTesto integraleIl decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, con l’articolo 1, modifica e integra questi provvedimenti:



- Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile (legge n. 225 del 24 febbraio 1992);



- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011,) aggiungendo due commi all’art. 31;



- Legge quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 21 novembre 2000) modificando l’articolo 7;



- Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011) modificando l’articolo 2, comma 2-septies;



- Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito dalla legge n. 26 del 26 febbraio 2010) abrogando il comma 2 dell’art. 15.



Il testo prevede inoltre, all’articolo 1-bis e all’articolo 3, ulteriori disposizioni per il generale riordino della protezione civile e sopprime l’articolo 2 del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, relativo alle assicurazioni dei rischi di danni diretti da calamità naturali ai fabbricati.



Il testo modificato dalla legge n. 100/2012 è in vigore dal 14 luglio 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 100/2012.







Modifiche alla legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (art. 1, comma 1, del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)



Inserimento dell’art. 1-bis

Modifiche all'art. 2

Modifiche all'art. 3

Inserimento dell'art. 3-bis

Inserimento dell'art. 3-ter

Modifiche all'art. 5

Modifiche all'art.14

Modifiche all'art.15

Modifiche all'art.20



Inserimento dell’art. 1-bis



Servizio Nazionale della Protezione Civile. È riproposta la definizione di Servizio Nazionale della Protezione Civile, già prevista dall’art. 1 della legge n. 225/1992 che tuttavia, secondo alcune interpretazioni, risultava abrogato da parte della normativa di settore successivamente emanata. Si riafferma che la promozione e il coordinamento di tutte le attività del Servizio Nazionale sono in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può a tal fine delegare un “Ministro con portafoglio” o il “Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio” e non “un Ministro” (come previsto dal decreto legge n. 90 del 31 maggio 2005, convertito dalla legge n. 152 del 26 luglio 2005, che aveva modificato la legge n. 225/1992). Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, si avvalgono del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Modifiche all’art. 2



Eventi di tipo c). Cambia la definizione degli eventi di tipo c) che sono definiti come “calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”. Vengono in questo modo precisate le tempistiche per l’impiego dei mezzi e poteri straordinari per fronteggiare l’emergenza.



Modifiche all’art. 3



Attività di protezione civile. Accanto alle attività di “previsione e prevenzione dei rischi”, “soccorso delle popolazioni” e “superamento dell’emergenza” vengono meglio specificate come ulteriori attività necessarie e indifferibili anche quelle dirette al “contrasto dell’emergenza” e alla “mitigazione del rischio”. Viene poi precisato che le amministrazioni competenti provvedono alle attività di protezione civile nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Previsione. L’idea di previsione prevista dalla legge n. 225/1992 viene superata con l’introduzione del concetto di “identificazione degli scenari di rischio probabili”. Inoltre si specifica che sono attività di previsione quelle dirette “dove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di rischio attesi”.



Prevenzione. Nella generale definizione di prevenzione prevista dalla legge n. 225/1992 – che rimane invariata - si esplicitano le singole attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite “non strutturali”, sono: l’allertamento, la pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l’informazione alla popolazione, l’applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni.



Soccorso. La finalità del soccorso è assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza e ciò si realizza, nella nuova definizione della legge n. 100/2012, con interventi “integrati e coordinati”.



Superamento dell’emergenza. Non subisce modifiche la definizione di superamento dell’emergenza che consiste nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative - necessarie e non rinviabili - volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. Le modalità con cui si realizza tale attuazione sono disciplinate dall’art. 5 che è stato modificato e integrato per definire con chiarezza come avviene il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria.



Piani e programmi territoriali. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani regionali di protezione civile. La modifica di questo comma ribalta la precedente impostazione che prevedeva che fossero le attività di protezione civile a doversi armonizzare con i programmi territoriali.



Inserimento dell’art. 3-bis



Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Il Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, nelle sue componenti statale e regionale, viene inquadrato in modo organico nell’art. 3-bis che richiama i diversi provvedimenti che negli ultimi anni hanno disciplinato le attività di allertamento per fini di protezione civile, definendone compiti e responsabilità. In particolare, si evidenzia che il Sistema è costituito dagli strumenti, i metodi e le modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, che riguardano il preannuncio, l’insorgenza e l’evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi definiti dall’art. 2 della legge n. 225/1992. Finalità del sistema è allertare e attivare il Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.



Il governo e la gestione del Sistema di allerta nazionale sono assicurati da:

- Dipartimento della Protezione Civile e Regioni, attraverso la Rete dei Centri funzionali;

- Servizio meteorologico nazionale distribuito – Smnd, che deve essere realizzato entro sei mesi dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, con i compiti che verranno stabiliti da un decreto del Presidente della Repubblica;

- Reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza;

- Presidi territoriali;

- Centri di competenza;

- Ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a queste reti.



Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, definirà i principi per individuare e far funzionare i Centri di competenza.



Sulla base dei livelli di rischio, ogni Regione determina le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale.



Viene poi precisato che le amministrazioni competenti provvedono alle attività di protezione civile nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Inserimento dell’art. 3-ter



Reti di monitoraggio e radiofrequenze. Per la gestione delle reti strumentali e di monitoraggio le Regioni sono esentate da alcuni pagamenti relativi alla concessione d’uso delle radiofrequenze. Le frequenze vengono individuate con un decreto del Presidente del Consiglio di Ministri da adottare su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge. Lo schema di decreto verrà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni apporta le modifiche al decreto dovute agli aggiornamenti del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze o all’evoluzione normativa.



L’attuazione di quanto previsto da questo articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Modifiche all’art. 5



La legge n. 100/2012 modifica e integra in modo significativo l’art. 5 della legge n. 225/1992, sul quale era intervenuta prima la legge n. 10/2011, poi la sentenza n. 22 del 13-16 febbraio 2012 della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittimi i commi 5-quater e 5-quinquies.



Dichiarazione dello stato di emergenza. Lo stato di emergenza può essere dichiarato anche “nell’imminenza” e non solo “al verificarsi” di calamità naturali oppure connesse all'attività dell'uomo che per intensità ed estensione devono essere fronteggiate con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari. Lo stato di emergenza viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio. La richiesta può giungere anche dal Presidente della Regione interessata, di cui comunque va acquisita l’intesa.



Viene definita la durata e l’estensione territoriale dello stato di emergenza. La durata non può, di regola, superare i 90 giorni e può essere prorogata, di regola, per un massimo di 60 giorni, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.



In relazione all’emergenza, viene individuata anche “l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria” che coordina gli interventi conseguenti l’evento allo scadere dello stato di emergenza.



Ordinanze. Agli interventi si provvede anche con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge, ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dell’ordinamento giuridico.



Le ordinanze sono emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, se non è diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. L’attuazione delle ordinanze è curata, in ogni caso, dal Capo del Dipartimento. Prima, le ordinanze venivano emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. L’emanazione richiede l’acquisizione preventiva delle regioni territorialmente interessate.



Le ordinanze dispongono relativamente a:



servizi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento;

messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono una minaccia per l’incolumità pubblica e privata;

ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita;

interventi volti a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.

Le ordinanze vengono trasmesse per informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro con portafoglio delegato. Le ordinanze emanate entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza non richiedono il concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono immediatamente efficaci. Una volta emanate vengono trasmesse anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo i 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze limitatamente ai profili finanziari.



Realizzazione degli interventi e soggetti responsabili. Per attuare gli interventi previsti nelle ordinanze, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile si avvale delle Componenti e delle Strutture operative del Servizio Nazionale e ne coordina le attività impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze individuano i soggetti responsabili per l’attuazione degli interventi previsti, scegliendo tra quanti sono ordinariamente competenti per i diversi ambiti di attività. Se il Capo Dipartimento si avvale di Commissari delegati, il provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità d’intervento. I Commissari delegati sono scelti tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico. Le funzioni del Commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza.



Compensi. Non è previsto alcun compenso per il Capo Dipartimento della Protezione Civile e per i Commissari delegati nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Nel caso si tratti di altri soggetti, il compenso è commisurato alla durata dell’incarico, nel limite massimo del 70% del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di Cassazione.



Subentro dell’amministrazione competente in ordinario. Vengono definiti i tempi e i modi per il subentro dell’amministrazione competente in ordinario. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dello stato emergenziale, il Capo Dipartimento emana un’ordinanza, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per favorire e regolare il subentro dell’Amministrazione competente in ordinario a coordinare gli interventi necessari successivi. Questa ordinanza può anche contenere deroghe, per un massimo di sei mesi non prorogabili, per l’affidamento di lavori pubblici e per l’acquisizione di beni e servizi. Può essere inoltre individuato il soggetto dell’Amministrazione pubblica competente a cui intestare la contabilità speciale aperta per l’emergenza, per il tempo necessario a completare gli interventi previsti dalle ordinanze. Alla chiusura della contabilità speciale, le risorse rimanenti sono trasferite alla Regione o all’Ente locale competente in ordinario, oppure, se si tratta di altra Amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.



Relazione annuale al Parlamento. Ogni anno il Governo riferisce al Parlamento sulle attività di protezione civile che riguardano le azioni di previsione, prevenzione, mitigazione del rischio e pianificazione dell’emergenza, oltre che sull’utilizzo del Fondo per la protezione civile.



Rendicontazione. I rendiconti dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali e quelli dei soggetti a cui viene intestata la contabilità speciale con l’ordinanza di subentro sono trasmessi, completi di documentazione giustificativa e di eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei Conti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, al Dipartimento della Protezione Civile, alle Commissioni parlamentari competenti e al Ministero dell’Interno. I rendiconti sono inoltre pubblicati sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile.



Imposta regionale. Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può aumentare l’imposta regionale di ulteriori cinque centesimi per litro rispetto al massimo consentito.



Fondi statali. Alle spese necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza si provvede con risorse del Fondo nazionale di protezione civile, che deve essere annualmente finanziato. Le risorse vengono assegnate alle amministrazioni interessate con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel caso si utilizzi il Fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero dell’Economia e delle Finanze, questo è reintegrato in tutto o in parte, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, tramite la riduzione delle voci di spesa rimodulabili, indicate nell’elenco allegato alla legge stessa. Un decreto del Presidente del Consiglio individua l’ammontare delle riduzioni delle dotazioni finanziarie, le voci di spesa interessate e le modifiche degli obiettivi del Patto di stabilità interno, così da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere affinché entro 20 giorni le Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario esprimano il proprio parere.



In combinazione con questa riduzione delle voci di spesa, il Fondo di riserva per le spese impreviste è reintegrato, in tutto o in parte, con le entrate che derivano dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, e dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante. L’eventuale aumento, di massimo cinque centesimi al litro, è stabilito in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri, con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane.



Sospensione dei mutui. In caso di gravi difficoltà per il tessuto economico-sociale dei territori colpiti dall’emergenza, ai soggetti titolari di mutui relativi ad immobili resi inagibili dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi. Alla copertura di questi oneri si provvede con ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell’aliquota di accisa.



Pagamento dei mutui. Il pagamento delle rate dei mutui contratti dalle Regioni per finanziare interventi di ricostruzione e riparazione dei danni provocati dalle maggiori calamità naturali che si sono verificate negli scorsi anni è effettuato non più dal Dipartimento della Protezione Civile ma direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.



Modifiche all’art. 14



Competenze del Prefetto. La principale modifica è al comma 2 e prevede che al verificarsi di un evento di tipo b) o c) il Prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il Presidente della Regione, oltre che raccordando le proprie iniziative con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati. Rimane, invece, sostanzialmente inalterata la formulazione del comma 3: il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, opera quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dell’art. 5 della legge 225/1992. Tale disposizione, tuttavia, trova effettiva attuazione soltanto nel caso in cui sia espressamente richiamata dalla deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Se ciò non avviene, l’esercizio del potere di ordinanza resta attribuito al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come previsto dal comma 2 dell’art. 5 della stessa legge.



Modifiche all’art. 15



Attribuzioni del sindaco. La legge n. 100/2012 ribadisce il ruolo del Sindaco autorità comunale di protezione civile e precisa, al comma 3, che il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.



Piano di emergenza comunale. Entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, ciascun comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale - redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali - e provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento. Copia del piano deve essere trasmessa alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti. Dall’attuazione di queste nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.ù



Modifiche all’art. 20



Monitoraggio delle ordinanze di protezione civile. La legge 100/2012 sostituisce l’art. 20 della legge 225/1992 e stabilisce che entro sei mesi dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa disposizione, si provveda a disciplinare un sistema di monitoraggio e di verifica dell’attuazione, anche sotto l’aspetto finanziario, delle ordinanze di protezione civile e dei provvedimenti ad esse relativi e delle ispezioni. Questo sistema sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Unificata. L’attuazione della disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dall’entrata in vigore di questo dpcm sarà abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 30 gennaio 1993 che disciplina le ispezioni sugli interventi di emergenza.


Modifiche alla legge n. 183/2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012” (Art. 1, comma 1-bis, del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)



Patto di stabilità. Nell’ambito di quanto già previsto, i nuovi commi introdotti stabiliscono che le spese per gli interventi realizzati direttamente dai Comuni e dalla Province in caso di eventi di tipo c) siano escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Queste spese devono però risultare effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi. La disposizione si attua nei limiti delle risorse rese disponibili con l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. (Inserimento dei commi 8-bis e 8-ter all’art. 31 alla legge 12 novembre 2011, n. 183)







Modifiche alla legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” (Art. 1, comma 2, del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012 )



Flotta aerea antincendio boschivo. La flotta aerea antincendio del Dipartimento della Protezione Civile è trasferita al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Per la definizione dei tempi e delle modalità del trasferimento si rimanda ad un regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno. Preventivamente andranno individuate le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre restano validi i contratti vigenti relativi all’uso della flotta da parte del Dipartimento della Protezione Civile. (Modifiche all’art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353)

Modifiche alla legge n. 10/2011 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (Art. 1, comma 3, del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)


Controllo della Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha sette giorni di tempo per esprimere il proprio parere sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione di ordinanze di protezione civile. Oltre questo termine, i provvedimenti si considerano efficaci. (Modifiche all’articolo 2, comma 2-septies, della dl n.225 del 29 dicembre 2010 convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011)







Modifiche alla legge n. 26/2010 “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile” (Art. 1, comma 4, del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012)



Livelli minimi organizzativi. È abrogata la disposizione che prevedeva l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del Sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza. (abrogazione del comma 2, art. 15, del dl n.195 del 30 dicembre 2009 convertito nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010)







Ulteriori disposizioni per il generale riordino della protezione civile (Art. 1-bis e art. 3 del dl n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012 )



Piano regionale di protezione civile. Entro sei mesi dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge, le Regioni possono approvare il Piano regionale di protezione civile, che individua criteri e modalità d’intervento in caso di emergenza, sulla base delle indicazioni operative del Dipartimento, e un piano di prevenzione dei rischi. Il Piano può prevedere l’istituzione di un fondo regionale per realizzare gli interventi necessari a fronteggiare le prime fasi dell’emergenza. (art. 1-bis)



Grandi eventi. La gestione dei grandi eventi, come sancito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non rientra più nelle competenze della protezione civile. Sono, tuttavia, confermate le disposizioni relative allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 e del VII incontro mondiale delle famiglie a Milano 2012 (che si è svolto nel maggio scorso).



I Commissari delegati individuati per la realizzazione del Nuovo Auditorium Parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del cinema e dei congressi di Venezia possono protrarre di sei mesi la gestione operativa della contabilità speciale, solo per consentire i pagamenti relativi ad attività concluse o in via di completamento.
Le gestioni commissariali che operano all’entrata in vigore del decreto legge n. 59/2012 non possono essere prorogate, se non una volta sola ma comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile viene regolato il subentro dell’Amministrazione competente in ordinario a coordinare gli interventi necessari successivi. Questa ordinanza può anche contenere deroghe, per un massimo di sei mesi non prorogabili, per l’affidamento di lavori pubblici e per l’acquisizione di beni e servizi. Può essere inoltre individuato il soggetto dell’Amministrazione pubblica competente a cui intestare la contabilità speciale aperta per l’emergenza, per il tempo necessario a completare gli interventi previsti dalle ordinanze. Alla chiusura della contabilità speciale, le risorse rimanenti sono trasferite alla Regione o all’Ente locale competente in ordinario, oppure, se si tratta di altra Amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
È istituita, inoltre, un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi. Le informazioni relative agli appalti e ai soggetti affidatari sono pubblicate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. (art. 3, commi 1, 2 e 5-bis)

Emergenze insediamenti comunità nomadi. Con la sentenza n. 6050 del 16 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo lo stato di emergenza connesso agli insediamenti di comunità nomadi nelle Regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto e per il quale erano stati nominati Commissari delegati i Prefetti dei rispettivi capoluoghi di regione.

La legge n. 100/2012 stabilisce che le somme messe a disposizione dei Commissari delegati con ordinanze di protezione civile per la gestione di tale emergenza non ancora impegnate alla data di notificazione della sentenza sono riassegnate al Ministero dell’Interno per il completamento degli interventi già programmati (art. 3, comma 3).
Termovalorizzatore di Acerra. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 necessarie per l’acquisto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 355.550.240,84 euro, sono trasferite direttamente alla società creditrice, già proprietaria dell’impianto. Per il 2012, sono ridotti di 138 milioni di euro i limiti di spesa previsti dal patto di stabilità della Regione Campania. (art. 3, commi 4, 4-bis e 5)

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