sabato 24 agosto 2013

Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse""CODICE DEGLI APPALTI"

Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse 1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. (comma così sostituito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009) 1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. (comma introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009) 2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. (comma così modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009) 3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. (comma così sostituito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009) 4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. (comma così modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009) 5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione. 6. (comma soppresso dall'articolo 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. (comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, poi modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009) ELENCO LEGGI COLLEGATE: art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999 GIURISPRUDENZA COLLEGATA: GIURISPRUDENZA: VALUTAZIONE CONGRUITÀ OFFERTA - AFFIDABILITÀ GLOBALE - TAR PUGLIA LE (2009) L'art. 88, comma 7, del codice stabilisce che, all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante dichiara l'eventuale esclusione dell'offerta che risulta, "nel suo complesso", inaffidabile. La giurisprudenza ha ribadito che la valutazione dell'amministrazione deve verificare l'affidabilità globale dell'offerta; l'esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante (T.A.R. Toscana, sez. II, 4 giugno 2007 n. 825; Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2002 n. 2334). Nella specie, in particolare, con riferimento ai costi dell’assicurazione RCA dei veicoli, l’Amm.ne ha ritenuto che la ricorrente abbia sottodimensionato i costi avendo considerato solo 200 giorni di servizio anziché l’intero periodo scolastico pari a 9 mesi. Il Collegio ritiene che, sotto l’aspetto indicato, l’offerta della ricorrente non presenti profili di inattendibilità, risultando la stessa coerente con le indicazioni del bando di gara, il quale, alla voce “valore e stima dell’appalto-importo presunto a base d’asta-modalità di finanziamento prevede che “ ai fini contrattuali, l’importo annuo del servizio è stimato in € 102.292,73 oltre IVA al 10%. Detto importo con riferimento al personale da impiegare, ai chilometri percorsi giornalmente per le due tratte per 200 giorni di percorrenza per un totale annuo di 32.100 km stima…”. Inoltre, secondo il bando di gara il servizio deve essere espletato per 6 giorni settimanali; pertanto, questi ultimi moltiplicati per 9 mesi concretano 212 giorni( 6x4x9), dai quali devono essere detratte le festività natalizie, pasquali e le altre ricorrenze legislativamente previste. Da ciò consegue la correttezza o, comunque, l’attendibilità dell’offerta della ricorrente sotto tale aspetto. GIURISPRUDENZA: GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA - ESCLUSIONE DALLA GARA - LIMITI - TAR PUGLIA LE (2009) Il Collegio ritiene che il contraddittorio successivo debba consentire alle imprese partecipanti, le cui offerte siano sospettate di anomalia, la piena facoltà di far valere le proprie ragioni e di esporre i chiarimenti necessari, posto che funzione dei giustificativi richiesti in sede preliminare è solo quella di far avere alla stazione appaltante una prima indicazione relativamente alla congruità del prezzo offerto. Ne consegue che le clausole del bando di gara, che contemplino la presentazione di giustificazioni a corredo dell’offerta, costituiscono strumenti di celerità e semplificazione del procedimento; pertanto l’eventuale incompletezza dei giustificativi richiesti preliminarmente non esonera l’Amministrazione dall’espletamento della successiva fase in contraddittorio. La richiesta dei giustificativi, anche se formulata dalle regole della gara ai fini della partecipazione alla stessa, non costituisce un elemento dell’offerta richiesto ai fini dell’ammissione, ma un corredo dell’offerta funzionale alla verifica di anomalia. La prescrizione del bando che impone la presentazione delle giustificazioni unitamente all’offerta al fine di accelerare l’iter del procedimento va correlata alle esigenze essenziali dello stesso, quali chiarite dall’interpretazione del giudice comunitario. L’assenza o l’incompletezza delle giustificazioni presentate ex ante non influisce sulla regolarità della gara perché non altera la par condicio,né si può ritenere che rientri nei poteri della stazione appaltante di richiedere il relativo adempimento a pena di esclusione. La necessità, più volte ribadita dal giudice comunitario,che la valutazione di anomalia avvenga in base ad un completo contraddittorio con l’impresa interessata, porterebbe infatti alla disapplicazione della prescrizione, perché contrastante con la disciplina comunitaria. L’Amministrazione avrebbe dunque dovuto, considerando i giustificativi insufficienti, procedere al riesame degli stessi in contraddittorio con l’impresa interessata, essendo impedito alla Amministrazione di procedere ex abrupto all’esclusione del concorrente per incompletezza dei giustificativi. In altri termini, la Commissione di gara, prima di formulare qualsivoglia definitivo giudizio di anomalia dell’offerta, doveva richiedere le giustificazioni ulteriori prescritte dai successivi artt. 87 e 88 del citato D.lgs. 163/06 in contraddittorio (art. 87, “quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima”). GIURISPRUDENZA: SISTEMA DI CALCOLO - VERIFICA ANOMALIA OFFERTA - TAR CAMPANIA NA (2009) Innanzitutto, il giudizio di anomalia e la conseguente esclusione della società ricorrente traggono autonoma forza anche dal rimanente motivo non contestato in questa sede, consistente nella riscontrata discrasia tra le giustificazioni preventive e quelle successive. Soccorre in merito il fondamentale principio giurisprudenziale secondo il quale, quando un provvedimento sia fondato su una pluralità di ragioni, tutte egualmente idonee a sorreggerne la parte dispositiva, l’eventuale illegittimità di uno dei motivi presi in considerazione dall’amministrazione non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004 n. 6301). In secondo luogo, deve ritenersi indenne da errori metodologici il sistema di calcolo applicato dalla commissione, la quale ha correttamente individuato le ore di effettivo lavoro imposte dall’esecuzione dell’appalto traendole dal monte ore teoriche e non da quello delle ore mediamente lavorate (il quale è al netto delle assenze giustificate del lavoratore, che vengono coperte dall’impiego di altri lavoratori disponibili, così assicurando il raggiungimento del tetto delle ore teoriche). Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare il seguente condivisibile concetto: “gli oneri per la sostituzione dei lavoratori … giustificatamente assenti vengono pur sempre ad incidere sul datore di lavoro e conseguentemente determinano un valore incrementale del costo orario stesso; il quale ove computato con riferimento alle sole ore effettivamente lavorate, si ragguaglierebbe ad un valore comunque sottostimato rispetto all’incidenza reale del costo della manodopera impiegata nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto” (così TAR Lazio Roma, Sez. I, 18 febbraio 2008 n. 1446; negli stessi termini la Sez. I^ bis, 22 dicembre 2006 n. 15610). Ne consegue che un sistema di calcolo che, come quello propugnato dalla ricorrente, tiene conto unicamente delle ore annue mediamente lavorate e non anche delle ore annue teoriche produce una stima dei relativi costi avente valenza intuitivamente distorsiva (cfr. TAR Lazio Roma, n. 15610/2006 cit.). PRASSI: VERIFICA OFFERTA ANOMALA - AVCP (209) Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso. GIURISPRUDENZA: GIUDIZIO ANOMALIA OFFERTA - SINDACATO STAZIONE APPALTANTE - TAR CAMPANIA NA (2009) Il giudizio di verifica sull'anomalia di un'offerta rappresenta un accertamento sulla serietà, congruità ed attendibilità dell’offerta stessa e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione appaltante, non sindacabile in sede di legittimità, a meno che le valutazioni siano immotivate o manifestamente illogiche, ovvero fondate su errori di fatto o deficienze istruttorie, o derivino da un procedimento viziato (Cons. St., sez. IV, 20/5/2008, n. 2348; sez. VI, 25/9/2007, n. 4933). Il sindacato giurisdizionale sulle determinazioni amministrative riguardanti il giudizio di anomalia delle offerte non può consistere nella integrale ripetizione delle operazioni valutative compiute dalla stazione appaltante, ma mira piuttosto a verificare, nei limiti della domanda, la correttezza del procedimento e la ragionevolezza delle scelte conclusive, fermo restando che vanno considerate le giustificazioni delle offerte anomale presentate nell'ambito del procedimento amministrativo di verifica, essendo inammissibili quelle articolate, per la prima volta, nel corso del giudizio di impugnazione dell'esclusione (cfr. Cons. St., sez. V, 18/9/2008, n. 4494). Inoltre, è stato precisato che, nel corso del procedimento finalizzato alla verifica dell’anomalia dell’offerta, è sufficiente a suffragare una valutazione di inattendibilità dell’offerta l’accertamento dell'incongruità delle giustificazioni prodotte dall’interessato e, di conseguenza, delle sottostanti voci di prezzo dell'offerta (cfr. Cons. St., sez. V, 18/9/2008, n. 4493). GIURISPRUDENZA: VERIFICA ANOMALIA OFFERTA IN CONTRADDITORIO - TAR LAZIO RM (2009) Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione. La ratio sottesa alla produzione delle giustificazioni dell'anomalia dell'offerta è quella di consentire all'eventuale aggiudicatario di fornire chiarimenti sulle ragioni che consentono all'impresa di operare a condizioni particolarmente favorevoli per l'amministrazione, garantendo, nel contempo, la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 marzo 2008 , n. 2502). La circostanza che l’offerente abbia assunto su di se’ il rischio della variazione dei prezzi di mercato non può impedire alla stazione appaltante di considerare tale offerta non affidabile. Infatti, è evidente che al fine della valutazione di affidabilità dell’offerta, che è la ratio della valutazione di anomalia, la stazione appaltante deve considerare la concreta sostenibilità dell’offerta nel corso della durata dell’appalto. GIURISPRUDENZA: VERIFICA OFFERTE ANORMALMENTE BASSE - COMMISSIONE GIUDICATRICE - TRGA TRENTINO ALTO ADIGE (2009) La verifica dell’offerta anomala sulla base delle giustificazioni presentate dalla ditta interessata spetta, ai sensi degli artt. 84, 86, 87 ed 88 del D. Lgs. n. 163/2006, che disciplinano i criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse nonché il relativo procedimento, alla stessa commissione giudicatrice incaricata della valutazione tecnica, in quanto dotata delle necessarie competenze tecniche. GIURISPRUDENZA: CHIARIMENTI AI FINI DEL GIUDIZIO DI ANOMALIA - CONSIGLIO DI STATO (2009) Il termine concesso dall’amministrazione ai soggetti che partecipano alla gara al fine di fornire i chiarimenti ai fini del giudizio di anomalia, non ha carattere oggettivamente perentorio. Infatti in assenza di specifica comminatoria in tal senso in seno alla legge ed alla lex specialis, l’amministrazione ha il potere discrezionale di prorogare il termine originariamente concesso ovvero di chiedere ulteriori approfondimenti. D’altra parte lo stesso principio del contraddittorio che permea la fase della verifica di anomalia impedisce di accedere a soluzioni rigide che annettano al decorso del termine l’effetto inesorabile ed automatico dell’esclusione dalla procedura, precludendo alla p.a. ogni ulteriore approfondimento istruttorio in merito alla rispondenza, in termini di affidabilità e serietà, dell’offerta alle esigenze perseguite dalla stazione appaltante. In definitiva, come chiarito allo stesso art. 88 del codice dei contratti pubblici, la concessione all’aggiudicataria di un termine ulteriore costituisce facoltà dell’amministrazione che non integra in sé violazione dei principi che informano lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica. In merito all’utile d’impresa soccorre invero il condivisibile orientamento giurisprudenziale a tenore del quale non esiste un quota rigida di utili al di sotto della quale l’offerta debba reputarsi incongrua, assumendo invece rilievo la circostanza che l’offerta si appalesi seria, e cioè non animata dall’intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Nella specie la Commissione ha formulato un ragionevole e motivato giudizio di complessiva affidabilità, stante il ricordato e persuasivo chiarimento fornito dall’aggiudicataria in ordine alle ragioni per cui i ribassi delle singole voci di prezzo sono giustificabili e non incidono negativamente sull’utile d’impresa. GIURISPRUDENZA: ANOMALIA OFFERTA: MOTIVAZIONE - TAR PIEMONTE (2008) é il giudizio di non anomalia, ovvero di congruità dell’offerta a non dover essere analiticamente motivato, avendo recente giurisprudenza sancito che "il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede di regola una motivazione puntuale e analitica, poiché le giustificazioni presentate dall'offerente possono costituire per relationem la motivazione del provvedimento."(T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 febbraio 2008, n. 1026; ID, 19.2.2008, n., 1462; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. I, 17 aprile 2007, n. 1774; Consiglio Stato , sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1658).Si impone invece una motivazione particolarmente diffusa ed analitica in caso di giudizio di anomalia, che porta a non procedere all’aggiudicazione a favore dell’impresa che abbia formulato il migliore ribasso (in tal senso,Consiglio Stato , sez. V, 23 agosto 2006, n. 4949;T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 12 gennaio 2007, n. 23;T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 07 novembre 2007, n. 3740).Già da tempo la giurisprudenza ha definito i contorni del giudizio di anomalia, predicandone la natura di valutazione connotata da discrezionalità tecnica, che deve peraltro caratterizzarsi per un esame complessivo dell’affidabilità finale dell’offerta, non potendo appuntarsi solo su singole componenti del prezzo globale, del tutto avulse e decontestualizzate dalla visione globale dell’offerta nel suo insieme.Si è infatti condivisibilmente stabilito che "In sede di gara d'appalto di lavori pubblici, il giudizio di anomalia è finalizzato a verificare l'affidabilità complessiva dell'offerta contrattuale" (T.A.R. Sardegna Cagliari, 6 aprile 2001, n. 428) e che "il giudizio di anomalia dell'offerta è finalizzato a verificare l'affidabilità complessiva dell'offerta contrattuale, rispondendo al pubblico interesse il criterio di evitare che un ribasso eccessivo sia significativo di un'offerta non affidabile" (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 22 ottobre 2003, n. 2189).Rieditando le riferite acquisizioni giurisprudenziali si è, più di recente, ribadito che "L'affidabilità, la sostenibilità complessiva dell'offerta è il criterio giuda al quale deve conformarsi la commissione nella valutazione di anomalia dell'offerta."(T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 31 gennaio 2008, n. 136)Il T.A.R. centrale ha poi efficacemente puntualizzato che "nella valutazione dei giustificativi, poi, l'amministrazione è tenuta a considerare l'affidabilità complessiva dell'offerta e non limitarsi ad aspetti risultanti da singole voci che, in ipotesi, si discostino dai valori medi di mercato" (T.A.R. Lazio- Roma, sez. III, 03 luglio 2007, n. 5955).Da quanto rammentato consegue che la stessa ratio del microsistema di accertamento e verifica della congruità delle offerte nei pubblici appalti induce a ritenere che l’obiettivo che l’organo tecnico deve perseguire è l’acclaramento della sostanziale affidabilità dell’offerta, onde assodarne l’effettiva remuneratività. Siffatto carattere costituisce espressione di un principio, predicabile per tutte le gare ad evidenza pubblica, siccome sotteso alle norme e al procedimento di verifica di anomalia, onde scongiurare il rischio di affidare la commessa a prezzi insostenibili, forieri di disservizi e svariati disagi nell’esecuzione del contratto, a tutto detrimento del pubblico interesse (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 9.9.2008, n. 1887). GIURISPRUDENZA: CONSORZIO STABILE E VERIFICA ANOMALIA OFFERTE - TAR TOSCANA FI (2008) L'orientamento giurisprudenziale per il quale, quando il consorzio stabile agisca per mezzo di un proprio consorziato, quest’ultimo debba essere qualificato in proprio, è del tutto minoritario e allo stesso si contrappone una più consolidata interpretazione giurisprudenziale la quale, al contrario, ritiene che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono sempre essere posseduti e comprovati in capo al consorzio, con il cumulo dei requisiti posseduti dalle singole consorziate, senza che ciò cambi quando, come è possibile, il consorzio indichi che eseguirà i lavori a mezzo di una impresa consorziata (TAR Lazio, sez. III, 9 agosto 2006, n. 7115). Questa seconda lettura appare l’unica coerente con le caratteristiche proprie del consorzio stabile, soggetto dotato di autonoma struttura imprenditoriale e titolare di una propria qualificazione, con l’effetto che, come è stato sintetizzato in sede dottrinale, ogni accertamento sulla qualificazione si esaurisce nella verifica del possesso da parte del consorzio medesimo della qualificazione richiesta dal bando di gara, l’altra lettura finendo per snaturare l’essenza del consorzio stabile e per ricondurlo alla logica della riunione d’imprese o del consorzio ordinario, rendendo inutile la qualificazione autonoma del consorzio stabile. Il superamento di tale impostazione, comprensibile nei fini che possono essere quelli di garantire la specifica qualificazione in capo a chi esegue i lavori, avrebbe bisogno di un aggancio normativo sicuro, che non pare nella specie sussistere, tali non potendosi ritenere le norme del DPR 554 del 1999, anteriori alla stessa introduzione del sistema di qualificazione a mezzo SOA. A conforto di quanto qui rilevato si consideri che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, nella determinazione n. 6 dell’8 febbraio 2001, ha chiarito, da un lato, che i consorzi stabili possono eseguire i lavori appaltati con la propria organizzazione d’impresa oppure assegnarne l’esecuzione ai propri consorziati senza che ciò costituisca subappalto, e, dall’altro, che il consorzio stabile è assimilato dalla legge al consorzio tra imprese cooperative e al consorzio tra imprese artigiane, che sono figure consortili “tradizionalmente qualificate ex se e che per ius receptum hanno la facoltà di assegnare la materiale esecuzione delle lavorazioni alle imprese consorziate senza subordinarne l’esercizio alla previa verifica della loro qualificazione”, con il risultato conclusivo cui l’Autorità giunge che “consente di ritenere che tale facoltà si estenda anche al consorzio stabile”. In tema di verifica dell'offerta anomala, nel termine minimo di dieci giorni, di cui all’art. 88 del Codice, non deve essere computato il “dies a quo”, secondo il generale principio risultante dagli artt. 2963, comma 2, cod. civ. e 155 cod. proc. civ., cominciando quindi il termine stesso a correre dal giorno successivo alla richiesta di giustificazioni, ciò al fine di garantire che tale ridotto termine possa essere integralmente fruito nella sua completa estensione dall’approntamento della documentazione di giustificazione e difesa in seno al sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte. GIURISPRUDENZA: COSTO DEL LAVORO E TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO - TAR FRIULI TS (2008) Il costo del lavoro determinato dal Ministero – osserva il Collegio - costituisce una componente dell’offerta rispetto alla quale – fermo restando il trattamento salariale minimo inderogabile previsto dalla contrattazione collettiva – dev’essere comunque consentita la possibilità di presentare giustificazioni, sia anticipatamente a corredo dell’offerta ex art. 87 comma 2 lettera g) del D. Lgs. n. 163/2006, sia – soprattutto - successivamente in sede di verifica di congruità ex art. 88 D. Lgs. n. 163/2006. In buona sostanza, altro è il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dai C.C.N.L. di categoria, altra è la determinazione del costo del lavoro in misura inferiore rispetto a quella rilevata periodicamente nelle apposite tabelle dal Ministro del lavoro, rispetto alla quale, essendo espressamente ammessa dalla legge la possibilità di presentare giustificazioni, non può certo ipotizzarsi un’automatica esclusione dalla gara. In ogni caso, in sede di procedura di verifica in contraddittorio dell’anomalia, ai sensi dell’art. 86 e segg. del D.Lgs. n.163/2006, l’Amministrazione ha provveduto a verificare in modo puntuale l’anomalia dell’offerta della controinteressata ATI sia sotto il profilo del costo del lavoro sia sotto quello del rispetto dei livelli minimi salariali: l’esito è stato favorevole alla controinteressata, la quale ha ottenuto l’aggiudicazione, prima provvisoria poi definitiva, del servizio. GIURISPRUDENZA: MANCATA SPECIFICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA - TAR PUGLIA LE (2008) Nel caso di specie, in un appalto per l’affidamento di un servizio, correttamente l’amministrazione non ha escluso dalla gara la ditta per la mancata specificazione dei costi relativi alla sicurezza in sede di formulazione dell’offerta economica, infatti, in mancanza di un’espressa previsione del bando che preveda che l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza debba avvenire a pena di esclusione in sede di formulazione dell’offerta, è da ritenersi rispettoso del dettato di cui all’art. 86 e 87, d.lgs. n. 163/2006 che tale indicazione debba essere fornita dal concorrente allorché l’amministrazione effettua la valutazione dell’anomalia dell’offerta. In caso di mancato adempimento di tale onere in sede di giustificazioni allora, sì, costituirà atto dovuto l’adozione del provvedimento di esclusione dalla gara. GIURISPRUDENZA: OFFERTE ANOMALE - SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA - TAR LAZIO RM (2008) Il procedimento amministrativo di individuazione delle offerte anomale nelle pubbliche gare si configura come un sub-procedimento all'interno del procedimento di scelta del contraente, collocato dopo la fase dell'apertura delle buste e prima dell'aggiudicazione dell'appalto e si articola in quattro distinti momenti: della individuazione delle offerte sospettate di anomalia (primo momento); della richiesta delle giustificazioni dell'offerta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (secondo momento); della presentazione dei chiarimenti, precisazioni e degli eventuali elementi giustificativi dell'offerta da parte della ditta la cui offerta è stata sospettata di anomalia (terzo momento); della verifica e valutazione delle giustificazioni e dei chiarimenti da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (quarto momento). Inoltre, in caso di offerte anomale, pur non sussistendo una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua, l'impresa, in sede di verifica in contraddittorio con la stazione appaltante, ha l'onere di chiarire le ragioni per cui i ribassi delle singole voci di prezzo sono giustificabili e non incidono negativamente sull'utile d'impresa; in detta sede, pertanto, se è vero che i concorrenti possono presentare le giustificazioni che ritengono più adeguate con riferimento a ciascun elemento dell'offerta, tuttavia, la verifica delle offerte anomale deve compiersi in relazione a tutti gli elementi costitutivi dell'offerta ed alle giustificazioni fornite al riguardo dal concorrente al fine di saggiarne la congruità rispetto alla prestazione dovuta. Dall’altra parte l'Amministrazione appaltante è tenuta a prendere in specifica considerazione le giustificazioni rese dall'impresa la cui offerta sia assoggettata alla verifica, esponendo le ragioni della propria valutazione anche nel caso in cui le giustificazioni siano state considerate soddisfacenti e quindi in caso di giudizio positivo ( cfr. da ultimo nei termini T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12 dicembre 2007 , n. 12973), di tal che la motivazione delle valutazioni operate dall’amministrazione non può completamente mancare, anche nell'ipotesi di giudizio favorevole. Nel caso di specie è da considerare illegittimo il giudizio di non anomalia espresso dalla commissione di gara nel caso in cui risulti che la ditta interessata si sia limitata ad esibire in sede di chiarimenti il C.C.N.L. di categoria e l’amministrazione, si sia a sua volta limitata a fare propria la assicurazione al riguardo fornita dai rappresentati della ditta stessa. In tal caso infatti, nel subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte sono stati sostanzialmente omessi i relativi necessari passaggi della presentazione dei chiarimenti richiesti e della verifica delle giustificazioni fornite. GIURISPRUDENZA: LIMITI ALL'INTEGRAZIONE DOCUMENTALE E MINIMI TARIFFARI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA - TAR SARDEGNA CA (2008) Il potere di integrazione documentale (riconosciuto nel tempo da diverse norme e, da ultimo, dall’art. 46 del Codice dei contratti pubblici), quando riguardi dichiarazioni o documenti la cui presentazione è imposta dalla lex specialis di gara a pena di esclusione, può essere esercitato dalla stazione appaltante solo a determinate condizioni. In primo luogo, occorre che non si violi la par condicio tra i concorrenti; in secondo luogo, occorre evitare che l’integrazione documentale costituisca un mezzo per supplire ad eventuali omissioni del concorrente (in tal senso si vedano: CdS, sez. V, 25 giugno 2007, n. 3645; sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1778; sez. VI, 23 marzo 2007, n. 1423). Nel caso di specie, la dichiarazione sostitutiva della società, relativa ai requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, era incompleta, come rilevato dalla stessa commissione di gara nella seduta. La difesa dell’amministrazione resistente sostiene che tali requisiti, per quanto concerne l’offerta della aggiudicataria, emergevano con certezza da altri documenti allegati, in specie dal certificato della Camera di Commercio, dal DURC e «soprattutto, alla luce dei requisiti che le imprese devono comunque presentare (cfr. art.. 8, 9, 11, 134, 138 del R.D. 773/31) per poterla ottenere, dall’autorizzazione prefettizia», dalla quale «emergeva, con solare evidenza, il possesso, in capo all’operatore economico, di tutti i requisiti di moralità professionale necessari e sufficienti per poter partecipare alla procedura concorsuale». In disparte ogni considerazione circa la correttezza giuridica del ragionamento esposto, i rilievi difensivi sono infondati in fatto, dal momento che, come emerge dal citato verbale di gara, la commissione, lungi dal ricavare dalla complessiva documentazione dell’aggiudicataria la sussistenza dei requisiti richiesti, si è attivata per convocare il rappresentante della società e fargli rilasciare una dichiarazione sostitutiva integrativa del seguente tenore: «Il sottoscritto … dichiara … che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.». Si tratta, quindi, non di un mero chiarimento o completamento di dichiarazioni già contenute nella documentazione presentata con l’offerta, ma di una nuova dichiarazione rilasciata e presentata in una data successiva al termine perentorio fissato dal bando per la presentazione delle offerte, in palese violazione del principio di parità di trattamento. L’offerta della società doveva, pertanto, essere esclusa. La questione, invece, della inderogabilità degli importi minimi delle tariffe per lo svolgimento del servizio di vigilanza, approvate dal Prefetto ai sensi degli artt. 134 e 135 del T.U.L.P.S. di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell’art. 257 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., è stata recentemente esaminata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che, attraverso diverse pronunce, ha affermato che «non è dato ravvisare alcuna disposizione normativa, di rango primario o secondario, che autorizzi i prefetti a fissare, in via preventiva e con caratteri di generalità, tariffe minime ed inderogabili per i servizi di vigilanza (come già rilevato da Cons. St., sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5674), non potendosi ritenere tali, per l’assenza di qualsivoglia univoca indicazione precettiva in quel senso, gli artt. 9 e 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e 257 r.d. 6 maggio 1940, n. 635» (sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4816). L’orientamento del giudice d’appello appare, secondo il Collegio, del tutto condivisibile e non vi sono ragioni nel caso di specie per discostarsene. Deve solo rilevarsi che sul punto ha recentemente interloquito anche la Corte di Giustizia CE, con la sentenza della Seconda Sezione, 13 dicembre 2007, nella causa C-465/05, Commissione/Italia, pronunciata all’esito di un procedimento di infrazione aperto dalla Commissione delle Comunità Europee con lettera del 5 aprile 2002. Secondo la Corte, le norme dell’ordinamento italiano che attribuiscono al Prefetto il potere di approvare le tariffe applicate dalle imprese che svolgono servizi di vigilanza, realizzando una ingiustificata restrizione della libera prestazione dei servizi, si pongono in contrasto con il principio comunitario racchiuso nell’art. 49 del Trattato CE. La Corte ha ricordato, in premessa, che «secondo una consolidata giurisprudenza, l’art. 49 CE osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi più difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro» (punto 122 della sentenza citata), rilevando, nel prosieguo, che «123. Per quanto riguarda le tariffe minime obbligatorie, la Corte ha già dichiarato che una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa forense per prestazioni che sono, al tempo stesso, di natura giudiziale e riservate agli avvocati, costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi prevista dall’art. 49 CE (sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421, punto 70, e 18 luglio 2007, Commissione/Italia, cit., punto 71). Le affermazioni della Corte di Giustizia, pur se riferite, sotto il profilo soggettivo, alle imprese straniere e, sul piano oggettivo, all’attività di vigilanza, debbono evidentemente essere estese a tutti i soggetti imprenditoriali interessati ad offrire i loro servizi nel mercato di cui trattasi. GIURISPRUDENZA: GIUSTIFICAZIONI ALL'OFFERTA - LIMITI - TAR CAMPANIA NA (2008) Il subprocedimento de quo è teso alla verifica dell’affidabilità dell’offerta, della possibilità per l’impresa di eseguire l’appalto alle condizioni economiche complessivamente proposte (articolo 88, comma 6, del codice dei contratti pubblici). In esso si innesta un’attività tecnico discrezionale che attinge alle giustificazioni preventive ed anche a quelle acquisite in sede di cd. contraddittorio successivo nel quale, secondo la giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. VI, 08 marzo 2004, n. 1072) citata dalla stessa ricorrente, l’impresa è ammessa non solo a chiarire, ma anche a proporre giustificazioni ab origine mancanti. Alla luce dei predetti principi, va allora innanzitutto respinto l’assunto argomentato in sede introduttiva per il quale le numerose inesattezze, discordanze e/o omissioni tra i giustificativi preliminari e la lista delle lavorazioni, avrebbero precluso ogni ulteriore accertamento. Sul punto appare sufficiente evidenziare che il dato normativo (articoli 86 ed 87 del codice dei contratti pubblici) che ha positivizzato principi di derivazione comunitaria (CGE 21.11.2001, cause riunite C 285/99 e C 286/99) non consente di annettere alle evenienze elencate dalla ricorrente rilevanza preclusiva in esito all’attivazione dell’ulteriore fase tesa al riscontro dell’attendibilità dell’offerta nella sua consistenza economica ed oggettivata nella lista delle lavorazioni. Il relativo accertamento poi è connotato da ampi profili tecnico discrezionali, non solo con riferimento al relativo esito, ma anche all’estensione dell’indagine che l’amministrazione intende eseguire. Con riguardo a tale ultima indicazione, deve essere quindi esclusa ogni possibile rilevanza alla circostanza rappresentata dalla ricorrente circa la mancanza di giustificazioni per alcuni degli elementi dell’offerta. Ed, infatti, da una nota si desume che la S.A. non ha ritenuto di dover acquisire alcun ulteriore elemento informativo sulle corrispondenti voci di tariffa e certamente, in mancanza di ogni altra specifica deduzione, la necessità di un ampliamento di siffatta indagine non può basarsi sul fatto per il quale l’attuale ricorrente ha sollecitato l’amministrazione circa un approfondimento ad ampio spettro. GIURISPRUDENZA: VERIFICA ANOMALIA OFFERTA E DIVIETO DI COLLEGAMENTO TRA IMPRESE - TAR LAZIO RM (2008) Il giudizio di anomalia è finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà dell'offerta, ovvero all'accertamento della reale possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte, con la conseguenza che deve fondarsi su profili oggettivi e concreti dell'offerta, per cui, conseguentemente, il suddetto giudizio deve basarsi unicamente sui costi dichiarati ed effettivi. Nell’ipotesi in cui alcune voci di costo siano state calcolate con criteri non corrispondenti a quelli stabiliti dalle disposizioni in materia, tale elemento di per sé non è in grado di determinare la non sostenibilità economica dell’offerta, atteso che l’art.87 del D.lgvo n.163/2006, individua una sola ipotesi (contrasto con trattamenti salariali minimi inderogabili comma 3) in cui la quantificazione di un elemento dell’offerta in difformità dai citati criteri non è ritenuta in grado di giustificarne la sostenibilità economica. Per quanto concerne la disposizione del bando di gara relativa al divieto di collegamento sostanziale non è finalizzata a sanzionare qualsiasi atipica forma di illecito concorrenziale, ma, essendo conformata sul disposto dell’art.34 del D.lgvo n.163/2006, è finalizzata unicamente a reprimere situazioni in cui il collegamento formale o sostanziale tra due concorrenti ovvero il previo accordo tra gli stessi venga a falsare la correttezza della gara. Trattasi, in definitiva, di una disposizione finalizzata a garantire l’interesse della stazione appaltante a che sussista una reale situazione di parità dei concorrenti per quanto riguarda le modalità di svolgimento della singola gara, ma non ad ovviare a situazioni di disparità ovvero di squilibrio economico tra i concorrenti venutesi a creare in sede di predisposizione del contenuto delle offerte per effetto di comportamenti anticoncorrenziali posti in essere da uno degli stessi. PRASSI: OFFERTA ANOMALA - PROCEDIMENTO DI VERIFICA - AVCP (2008) L’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006 disciplina dettagliatamente il subprocedimento di verifica delle offerte anomale, prevedendo due fasi da svolgersi necessariamente in contraddittorio tra la stazione appaltante e l’operatore economico la cui offerta sia risultata anormalmente bassa: una prima fase, a forma scritta, suscettibile di richiesta di chiarimenti integrativi, e una seconda fase, eventuale e orale, con audizione dell’interessato. L’estromissione di offerte ritenute effettivamente non affidabili deve avvenire solo all’esito di un adeguato confronto tra stazione appaltante ed operatore economico sugli elementi ritenuti di sospetta anomalia. Nel giudizio sull’anomalia, ciascun offerente deve avere infatti la possibilità di far valere il suo punto di vista e di fornire ogni più utile e completa spiegazione a sostegno dei diversi elementi che compongono la propria offerta, in un’ottica improntata ai principi di par condicio e di massima partecipazione alle gare. OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di J. – Gestione mensa scolastica ed erogazione pasti ad anziani e disabili per tutto l’anno, in entrambi i casi esclusi domeniche e festivi. S.A. Comune di J.. GIURISPRUDENZA: VALUTAZIONE CONGRUITÀ DELL'OFFERTA - TAR ABRUZZO PE (2008) Sul piano legale, l’art. 86 del d. lgs. n. 163/2006 esige: a) che sia valutata la congruità dell’offerta anche per l’offerta economicamente più vantaggiosa, b) che per le giustificazioni si procede ai sensi degli artt. 87 e 88. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha legittimamente richiesto l’integrazione dei documenti giustificativi, mentre la ditta si è limitata a riformulare le identiche analisi dei prezzi, con altri preventivi, ritenuti del tutto insufficienti; di qui la necessità per l’Amministrazione di chiedere ulteriori chiarimenti e di verificare il miglior prezzo di mercato, anche senza la necessità di costituire una commissione “ad hoc” (art. 88 n. 3), se l’ente ha proprio personale qualificato (tecnici di settore), utilizzando ogni altro elemento di conoscenza, oltre gli stessi prezzi standardizzati. In questa fase non occorre alcuna comunicazione da fare alla ditta, che doveva fornire i suoi chiarimenti, e che comunque può sempre interloquire nelle fasi successive e conclusive, dove le valutazioni e decisioni sono prese dalla commissione giudicatrice, con le dovute motivazioni. GIURISPRUDENZA: CRITERI RAGIONEVOLI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - TAR SICILIA CT (2008) Non risponde ai canoni della logica e della buona amministrazione selezionare l’offerta economicamente più vantaggiosa facendo riferimento non solo, ovviamente, al prezzo offerto per la prestazione principale (fornitura del prodotto), ma anche ad una voce eventuale relativa ad una prestazione che non costituisce in maniera certa oggetto dello stipulando contratto. In tal modo, l’Amministrazione rischierebbe di acquistare il bene ad un prezzo, in ipotesi, alto (e, quindi, poco conveniente), accompagnato dalla prospettiva solo eventuale di acquisire una prestazione accessoria più conveniente (ipotesi integrata proprio dal caso in esame in cui le due offerte della ricorrente e della controinteressata – sostanzialmente vicine sotto il profilo dell’acquisto – differiscono di molto nel costo della prestazione accessoria). La mancanza di logica economica nel meccanismo testè descritto si traduce in una irragionevolezza anche sul piano giuridico. In altre parole, l’offerta economica relativa all’acquisto di un macchinario (unico oggetto certo del contratto) non può essere ragionevolmente valutata anche con riguardo al costo di una prestazione ulteriore (la manutenzione), che risulta attività futura e soprattutto incerta. In riferimento al caso di specie, non può assumere pregio il richiamo fatto negli scritti difensivi dell’Azienda resistente all’art. 83, lett. h) e i), del D. Lgs. 163/2006, laddove si specifica che la stima dell’offerta economicamente più vantaggiosa può passare anche attraverso la valutazione del servizio successivo alla vendita e dell’assistenza tecnica. PRASSI: GIUSTIFICAZIONI OFFERTA - VERIFICA GIUSTIFICAZIONI - AVCP (2008) In ossequio al principio del contraddittorio procedimentale il comma 5 dell’art. 86 del d. Lgs. 163/2006 ha disposto che in caso di insufficienza delle giustificazioni, si apre un procedimento in contraddittorio con l’offerente il quale dapprima dovrà fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante e successivamente potrà partecipare alla verifica delle giustificazioni delle voci dei prezzi, ai sensi degli artt. 87 e 88 del medesimo decreto. OGGETTO: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentate da G.P. s.r.l. di F. e dal Consorzio Stabile CFC s.r.l. di S.V. – lavori di realizzazione impianto per la selezione frazioni secche per la raccolta differenziata in località Pace nel Comune di M.. S.A. ATO 3 S.p.A. GIURISPRUDENZA: OFFERTA ANOMALA - GIUSTIFICAZIONI E CONTRADDITTORIO - TAR LAZIO RM (2008) La ratio sottesa alla produzione delle giustificazioni dell’anomalia dell’offerta è quella di consentire all’eventuale aggiudicatario di fornire chiarimenti sulle ragioni che consentono all’impresa di operare a condizioni particolarmente favorevoli per l’amministrazione, garantendo, nel contempo, la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto. In tale contesto, il confronto tra l’Amministrazione e l’offerente, la cui offerta è sospetta di anomalia, rappresenta un momento imprescindibile ai fini del rispetto dei principi comunitari che regolano la materia (Cons. Stato, Sez. VI, 8 marzo 2004, n. 1072). Tuttavia, tale legittimo contraddittorio non può mai essere dilatato ulteriormente a danno di altri concorrenti, principi, ai quali la procedura concorsuale deve attenersi, vale a dire la "par condicio" tra i partecipanti, la trasparenza, la speditezza delle operazioni concorsuali (TAR Lazio, Sez. I bis, 27 ottobre 2004, n. 11948). Il problema del termine entro cui presentare gli elementi giustificativi circa l’affidabilità dell’offerta presentata, richiesti dalla stazione appaltante, va risolto nel senso che detto termine ha natura perentoria, avendo come finalità sia quella di garantire il contraddittorio in condizioni di parità tra tutti i concorrenti, sia quella di garantire il pubblico interesse, assicurando la definizione della gara in tempi rapidi e, comunque, certi. A sostegno di tale conclusione, depone anche la ratio ispiratrice del comma 5 del medesimo art. 88, ove il legislatore ha sancito la non obbligatorietà dell’audizione dell’interessato, qualora costui non si presenti alla data fissata dalla Commissione. L’intera disciplina del procedimento di verifica dell’anomalia è caratterizzato, infatti, da una scansione temporale rapida, che tende a contemperare le esigenze della impresa direttamente interessata con quelle delle altre partecipanti nonché con quelle della stazione appaltante a definire la gara con sollecitudine. GIURISPRUDENZA: TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI DELLE OFFERTE - TAR PIEMONTE (2008) La disposizione dell’articolo 88 comma 2 che prevede un termine "non inferiore a dieci giorni" entro il quale presentare le giustificazioni, è posto a garanzia della completezza delle informazioni che la partecipante all’appalto deve rendere e, pertanto, non può ritenersi derogabile da parte della stazione appaltante, nel senso di assegnare un termine inferiore. GIURISPRUDENZA: VERIFICA ANOMALIA - AFFIDABILITÀ OFFERTA - TAR LIGURIA (2008) L’affidabilità, la sostenibilità complessiva dell’offerta è il criterio guida al quale deve conformarsi la commissione nella valutazione di anomalia dell’offerta. In questa ottica, quindi, le giustificazioni sono gli strumenti mediante i quali la commissione può verificare la sostenibilità complessiva dell’offerta. Le giustificazioni preventive non possono costituire un vincolo tale da non poter essere superate e all’occorrenza modificate da quelle successive. Libertà di integrazione e anche di modificazione che, tuttavia, trova il suo limite nell’intangibilità dell’offerta, che attinendo alla par condicio della gara è immodificabile una volta presentata. Lungo questa linea si muove la giurisprudenza prevalente che, in nome della verifica sostanziale della anomalia dell’offerta, ammette integrazioni e modificazioni successive delle giustificazioni allegate a corredo dell’offerta. GIURISPRUDENZA: OFFERTA PIù VANTAGGIOSA E PERCENTUALE DI RIBASSO - TAR LAZIO RM (2007) Poiché l'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 rimanda alle norme di gara la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa non appare illegittima la scelta dell'Amministrazione di definire il vantaggio in riferimento all'art. 73, lett. b), del R.D. n. 827/1924 cit., con il sistema delle offerte segrete al massimo ribasso, da confrontare con la massima percentuale ammissibile come indicata in una scheda segreta predisposta. Correttamente dunque la commissione giudicante ha applicato, nell'ordine delle sue competenze, la normativa speciale della gara con formazione della scheda segreta del massimo ribasso ammissibile, riguardo al quale l'offerta della ricorrente, che presenta una percentuale di ribasso superiore, riveste caratteristiche di anomalia. Il bando di gara in questione, richiama gli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), indicando in tal modo nel metodo dell'offerta più vantaggiosa lo strumento cardine di valutazione. Il disciplinare, ribadito al punto 2 il rinvio al sistema dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e previsto un massimo di cinquanta punti per le offerte tecniche – in ragione di determinati parametri – e altrettanti per le offerte economiche, richiama (punto 5) l'art. 73, lett. b), del R.D. 23.5.1924 n. 827 (regolamento di contabilità generale dello Stato) e definisce espressamente il criterio per la valutazione del vantaggio delle offerte a mezzo presentazione delle stesse in forma segreta per raffrontarle con la percentuale di massimo ribasso sul prezzo base dell'appalto, da indicare in una scheda segreta predisposta dall'Amministrazione. Nel caso di specie la gara è aggiudicabile con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la definizione del vantaggio economico comprende tre diversi criteri: la predeterminazione di un limite di punteggio nel massimo (cinquanta), l'indicazione del prezzo base su cui calcolare le percentuali di ribasso, la fissazione della soglia di anomalia nella percentuale di massimo ribasso indicata nella scheda segreta predisposta in sede di gara e confrontabile con offerte segrete in riferimento al metodo di cui all'art. 73, lett. b), del R.D. n. 827/1924. La regola di cui all'art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e logiche di garanzia dei principi costituzionali di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa richiedono che l'esercizio della facoltà delle amministrazioni appaltanti di escludere la valutazione della congruità delle offerte – definito anche ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 – sia preceduto dall'esplicitazione dei motivi di non convenienza alla stregua della valutazione dell'interesse pubblico, come in tutti i casi di esercizio di attività discrezionali. Pertanto il provvedimento di esclusione della ricorrente, privo della valutazione di congruità dell'offerta, è illegittimo per violazione degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, oltre che dell'art. 3 della L. n. 241/1990, così come sono illegittimi bando e disciplinare di gara che non indicano le modalità di presentazione delle giustificazioni delle offerte anomale come richiesto dall'art. 86, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006. PRASSI: GIUSTIFICATIVI OFFERTA - CONVOCAZIONE OFFERENTE - AVCP (2007) Ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 la stazione appaltante, prima di escludere un’offerta ritenuta eccessivamente bassa, deve convocare l’offerente ed invitarlo ad indicare ogni elemento che ritenga utile per giustificare i prezzi offerti. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla P scarl – servizio di pulizia presso uffici comunali e uffici giudiziari. S.A.: Comune di A. GIURISPRUDENZA: GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ANOMALA - TAR BASILICATA (2007) Nelle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici, l'obbligo sancito dall'art. 55 commi 2 e 3 della Direttiva comunitaria 2004/18/CE di consultare il concorrente che ha formulato un'offerta anormalmente bassa sussiste anche dopo aver ricevuto per iscritto i relativi chiarimenti, se l'Amministrazione aggiudicatrice ritiene tali precisazioni scritte non condivisibili, fermo restando che tale disposizione comunitaria, essendo di contenuto chiaro e preciso (tale da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri nel suo recepimento) e dettagliato e/o incondizionato (tale da non richiedere, per la sua applicazione, la necessaria emanazione di ulteriori atti normativi di intermediazione), ha efficacia diretta nell'ordinamento del 1 febbraio 2006, ossia da data successiva al termine stabilito dall'art. 80 comma 1 della stessa Direttiva entro la quale gli Stati membri erano tenuti al recepimento e, pertanto, risulta immediatamente applicabile, a prescindere dal suo formale recepimento da parte dello Stato italiano (recepimento poi verificatosi con l'entrata in vigore dell'art. 88 commi 4 e 5 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163). GIURISPRUDENZA: DIFFORMITÀ OFFERTA TECNICA - TAR LAZIO RM (2007) Dall’esame sia della lettera di invito che del capitolato è possibile evincere che anche ammettendo che la locuzione “a pena di esclusione”, riportata nella lettera di invito, debba intendersi riferita alla necessità che nella busta B fosse inserito il progetto tecnico e non al contenuto dello stesso, è comunque indubbio che la lex specialis di gara abbia richiesto la presenza, nel prodotto offerto, di alcuni requisiti minimi indispensabili (ai quali attribuire il punteggio 0), salva la possibilità per il concorrente di offrire prestazioni ulteriori e più sviluppate. Ma se questo è vero, non rileva la mancanza di una espressa comminatoria della sanzione dell’esclusione per chi avesse offerto un prodotto che non aveva neanche i requisiti minimi, non potendo la stazione appaltante accettare una offerta diversa da quella minima richiesta ma non potendo neanche chiederne l’integrazione, essendo questa al più ammissibile per la documentazione incompleta e comunque sempre nel pieno rispetto del principio della par condicio tra i concorrenti. Nel caso di specie la controinteressata aveva offerto un progetto non solo diverso da quello minimo richiesto dalla stazione appaltante, ma ha finito anche per falsare l’offerta economica, che in tanto ha potuto essere così bassa anche (ma certamente non solo) perché carente di due elementi (orologio e segnapunti) di non irrisorio valore economico; per questo avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato un progetto tecnico privo dei requisiti minimi richiesti dalla lex specialis di gara. GIURISPRUDENZA: OFFERTA ANOMALA - VERIFICA IN CONTRADDITTORIO - TAR LAZIO RM (2007) Costituisce principio generale quello per cui, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'organo di gara non può procedere all'esclusione dell'impresa senza averle prima consentito di presentare osservazioni volte a dissipare ogni sospetto di anomalia: e ciò anche laddove la lex specialis di gara abbia imposto la preventiva allegazione di documentazione attestante l'analisi dei costi. Pertanto, una volta conosciuta l'offerta e nota la sua composizione, ove ritenuta sospetta, l'Amministrazione deve dare vita alla necessaria fase contraddittoria volta a consentire all'impresa di difenderne la sostenibilità, e ciò proprio in chiave di massimizzazione dell'interesse pubblico all'ottenimento della migliore prestazione al prezzo più conveniente. In altri termini, l’offerta sospettata di anomalia deve formare oggetto di verifica in contraddittorio mediante instaurazione di un subprocedimento all'interno del procedimento di scelta del contraente, collocato dopo la fase dell'apertura delle buste e prima dell’aggiudicazione dell'appalto (che si articola in tre fasi: richiesta delle giustificazioni dell'offerte da parte dell'amministrazione aggiudicatrice; presentazione dei chiarimenti, precisazioni e degli eventuali elementi giustificativi dell’offerta da parte della ditta la cui offerta sia stata sospettata di anomalia; verifica e valutazione delle giustificazioni e dei chiarimenti da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice), senza tuttavia prevedere in alcun modo che il procedimento stesso presupponga anche l'audizione diretta della ditta interessata. Nella fattispecie all’esame, l’organo di gara aveva invitato la ricorrente costituenda A.T.I. a fornire chiarimenti in ordine alla composizione dell’offerta economica e fornire giustificazioni a conforto della congruità del prezzo offerto. La parte ricorrente ritiene, a seguito della condotta verifica della congruità dell’offerta economica, viziata la sua esclusione in difetto di preventiva verifica in contraddittorio. GIURISPRUDENZA: PREZZARI E DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA - TAR PUGLIA LE (2007) Non appare logico sostenere che l’Amministrazione comunale ha fissato prezzi inferiori a quelli correnti al fine di evitare ribassi eccessivi. In effetti, si tratta di una tesi abbastanza singolare, che non trova alcun valido appiglio normativo e che tra l’altro pretende di dare valore legale ad una prassi inutile; infatti, la vigente normativa contempla già una serie di rimedi tesi ad evitare che i pubblici appalti vengano aggiudicati a prezzi troppo bassi (verifica dell’anomalia e potere della P.A. di non aggiudicare in ogni caso la gara quando il prezzo è reputato non conveniente – artt. 86, comma 3, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163.2006). Peraltro, il descritto sistema può funzionare solo se i prezzi a base d’asta sono congrui in partenza, altrimenti è la stessa amministrazione a costringere in qualche modo l’aggiudicatario ad offrire un prezzo eccessivamente basso. In ragione di quanto precede, va accolta la richiesta di annullamento del bando impugnato e del progetto a base d’asta, nella parte relativa al prezzo delle opere e delle lavorazioni da eseguirsi a cura dell’aggiudicatario. GIURISPRUDENZA: PREZZARI - TARIFFE DI LEGALITÀ - TAR LOMBARDIA BS (2007) L'attuale sistema delle tariffe di legalità si fonda su una tariffa minima generale – ancorché con bande di oscillazione – con la possibilità di diminuirla ulteriormente in sede di autorizzazione, di cui la singola impresa deve tuttora munirsi per esercitare la propria attività. Tale disposizione non può mai esercitare effetti nei confronti delle varie amministrazioni che bandiscono procedure di evidenza pubblica né costituire fonte di obblighi o divieti nei loro confronti, specie nello stabilire le condizioni di aggiudicazione. Tali tariffe rilevano come parametri di congruità in sede di verifica e controllo delle imprese di vigilanza e possono essere fonte di eventuali provvedimenti nei loro confronti in caso di inosservanza, mentre al contrario nell’ambito di un procedimento di scelta del contraente la proposta inferiore al livello minimo di oscillazione – formulata in base ad autonome valutazioni imprenditoriali –non impedisce alle stazioni appaltanti di aggiudicare il servizio al miglior offerente. Si possono così individuare due distinti piani di valutazione, che investono da un lato la tutela della sicurezza pubblica, per cui il Prefetto fissa le tariffe di legalità come parametri di congruità rilevanti in sede di accertamento e verifica nei confronti delle imprese di vigilanza, e dall’altro le procedure comparative di evidenza pubblica, dove ogni impresa articola la sua offerta sulla base delle regole di mercato. Il Collegio ritiene che le tariffe di legalità individuino una “soglia di attenzione”: le offerte inferiori al livello minimo non possono essere automaticamente escluse, e comunque debbono essere sottoposte ad un giudizio di congruità ed affidabilità, tanto più penetrante ed approfondito quanto più ampio sia il divario con il parametro ufficiale. Nella fattispecie in esame la ricorrente puntualizza che gli oneri da sostenere per garantire le prestazioni richieste dalla lex specialis supererebbero abbondantemente la base d’asta fissata, indicata senza specificare e soppesare le singole prestazioni richieste;pertanto sarebbe palesemente sottostimata, rendendo impossibile la formulazione di un’offerta affidabile e remunerativa. PRASSI: GIUSTIFICAZIONE OFFERTA - CONTRADDITTORIO - AVCP (2007) Non è conforme, nei limiti di cui in motivazione, la procedura posta in essere dalla S.A. in riferimento all’avvenuta esclusione dell’impresa istante per anomalia dell’offerta, sulla sola base delle giustificazione presentate dalla stessa e senza il rispetto del contraddittorio. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Gruppo S. – Servizio di pulizia dei locali adibiti a sedi di organismi della Polizia di Stato della Provincia di V. S.A.: Prefettura di V. GIURISPRUDENZA: RIDETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA - TAR PUGLIA BA (2006) Il combinato disposto degli art. 86 e 88 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 individua un’unica scansione temporale e suprocedimentale per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte, sia pure facultando le stazioni appaltanti a “…valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa” (art. 86 comma 3), con ciò recependo un chiaro indirizzo giurisprudenziale. Considerato che, ulteriore argomento a conforto della “unicità” dell’operazione di determinazione della soglia di anomalia si rinviene dalla disposizione dell’art. 10 comma 1 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come aggiunto dall'art. 3, legge 18 novembre 1998, n. 415 (ora sostituito dall’art. 48 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e quindi abrogato dall’art. 256 del medesimo, con decorrenza 1° luglio 2006) che, sia pure nella materia dei lavori pubblici, stabilisce la rideterminazione della soglia di anomalia soltanto quando l’impresa aggiudicataria non fornisca la prova dei requisiti soggettivi a conferma delle dichiarazioni sostitutive rese e venga dunque esclusa con connessa escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. PARERI QUESITO del 17/04/09 - offerta economicamente più vantaggiosa - Giustificazioni offerta: IL NS. Ente ha indetto una gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di portierato presso i collegi universitari dell'Ente.La società prima classificata è stata esclusa in quanto nelle giustificazioni prodotte insieme all'offerta economica ha affermato che al proprio personale sarà applicato il ccnl per i dipendenti da proprietari di fabbricati, quindi un contratto inconferente ed inappliocabile nel caso di specie. Si precisa che l'art. 3 del capitolato d'appalto indica la somma che la presunta dell'appalto è stata ottenuta in base alla tariffa oraria FISE. RISPOSTA del 21/10/09: Al caso di specie è applicabile l’art. 86, comma 3 bis deld.lgs. 163/06 ss.mm.ii., in base al quale “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”. In ogni caso, prima di procedere ad esclusione, la quale dovrà comunque essere congruamente motivata, è necessario esperire la procedura, in contraddittorio con l’offerente, di cui agli artt. 87 e 88 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 03/12/08 - Giustificazioni offerta - Offerta anomala: l'aggiudicataria provvisoria di una gara, a seguito di ns. richiesta di giustificare i prezzi offerti, risponde affermando di non riuscire a giustificare. Come procediamo? Ci sono i presupposti per l'esclusione? Possiamo escutere la polizza in caso affermativo? dobbiamo comunicare all' AVLP? RISPOSTA del 24/12/08: Il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse è disciplinato dall'art. 88 del D.Lgs. 163/06, secondo il quale: " 1. La richiesta di giustificazioni é formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili. 2. All'offerente é assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. 3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi. 4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. 5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione. 6. (comma soppresso dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala." (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) Dalla norma citata è quindi chiaro che può essere esclusa quella offerta che, nel complesso, risulta inaffidabile a seguito della valutazione da parte della stazione appaltante. Ma si tenga presente che devono essere sottoposte a verifica solo le offerte che appaiono anomale: 1) si presumono inaffidabili le offerte anormalmente basse in base ai criteri matematici di cui all'art. 86 D.Lgs. 163/06 e tali offerte devono necessariamente essere sottoposte a verifica, attraverso la richiesta delle giustificazioni; 2) del pari, devono essere sottoposte a valutazione di congruità tutte quelle offerte che in base ad altri elementi specifici, diversi dai criteri matematici, appaiono troppo basse (art. 86 comma 3 D.Lgs. 163/06). Ebbene, se l'impresa offerente non fornisce gli elementi necessari a giustificare il prezzo anomalo proposto, ad esempio omettendo del tutto le giustificazioni, la stazione appaltante potrà provvedere ad escludere la suddetta offerta, ma solo all'esito dell'ulteriore verifica in contraddittorio; così infatti dispone l'art. 86 comma 5 D.Lgs. 163/06. Sul punto anche la sentenza del Tar Piemonte n. 897/2008 ha chiarito che si può "annettere rilievo all’omessa allegazione delle giustificazioni preventive, solo nella fase successiva a quella di verifica dell’anomalia e se ed in quanto l’offerta ne risulti sospetta (Cons. di Stato, n. 6772/2005 cit.), dovendosi per l’effetto predicare l’irragionevolezza e l’illogicità della clausola che prescriva l’esclusione immediata del concorrente per omessa allegazione all’offerta delle giustificazioni preventive, non potendosi, all’evidenza, conoscere ex ante ed a priori se il concorrente contravventore sarà qualificabile anche come anomalo offerente". Perciò l'impresa che presenti una offerta anomala e non fornisca adeguate giustificazioni in merito, deve essere obbligatoriamente convocata per interloquire in ordine agli elementi di anomalia della propria offerta. Se anche tale colloquio risulta infruttuoso, la stazione appaltante può escludere l'impresa. Non sembra però che l'esclusione per offerta anomala possa comportare l'escussione della garanzia nè tantomeno la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza, queste gravi sanzioni sono infatti comminate per espressa previsione di legge solo per il caso di false dichiarazioni (art. 48 D.Lgs. 163/06). (fonte: Centro Studi Infoplus) QUESITO del 22/11/06 - Esclusione automatica - : Il comune di …. ha bandito una procedura aperta per asfaltare alcune strade comunali, il bando è stato pubblicato l'08.08.2006 in vigenza del Codice dei Contratti con aggiudicazione al massimo ribasso il bando riporta testualmente "si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli articoli 86-87-88 del dlgs 163/06, nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica, ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse" poi il disciplinare di gara riporta "il soggetto deputato all'espletamento della gara, nel caso in cui vi siano almento cinque o più offerte, ai sensi dell'art 86 comma 1 del Dlgs 163/06 e della Determ Aut Vig LLPP n° 24 del 31.01.2000, provvede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia", le offerte presentate sono state più di cinque alla ed luce di quanto riportato nel bando di gara ma anche di quanto previsto dall'art 86 comma 1 del dlgs 163/06 che prevede solo la valutazione della congruità delle offerte e non più l'esclusione automatica come era previsto dall'art 21 comma 1-bis della L 109/94, come ci si deve comportare? Aggiudicare applicando l'esclusione automatica alla prima impresa sotto la soglia di anomalia oppure verificare le giustificazioni dei prezzi di tutte le imprese sopra la soglia di anomalia e se tali giustificazioni sono congrue aggiudicare al primo concorrente della nuova graduatoria che si verrebbe a formare ricomprendendo anche le imprese sopra la soglia di anomalia e che prima del codice dei Contratti sarebbero state escluse dal calcolo automatico? RISPOSTA del 02/04/07: Non disponendo del valore di gara non si può dare risposta puntuale al quesito posto. E’ necessario distinguere: a) valore posta a base di gara superiore a 5.278.00 euro; b) valore posto a base di gara inferiore a 5.278.000 euro. Ipotesi a) in questo caso non è mai possibile l’esclusione automatica di alcun concorrente. La formulazione della soglia di anomalia è necessaria solo per evidenziare le offerte a “sospetto” di anomalia. In ordine di ribasso, partendo dall’ala tagliata, è necessario verificare l’offerta e solo in caso di esclusione dell’esaminato, passare al successivo concorrente. Solo se si giunge ad esaminare i soggetti “non a sospetto di anomalia”, ossia sotto la soglia di anomalia si può affidare senza controllo, o, alternativamente, si può ancora verificare l’offerta. Ipotesi b) L’amministrazione ha una pluralità di facoltà. La scelta concreta deve essere prevista nel bando. In generale si può: 1. applicare la formula e trovare la soglia di anomalia, escludere automaticamente i concorrenti anomali e affidare automaticamente al primo non anomalo; 2. comportarsi come sopra soglia, vedi ipotesi a). In questo caso non si tratta di obbligo, ma di facoltà. 3. applicare la soglia di anomalia, ma non affidare automaticamente al primo non anomalo, ma verificare le offerte ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs 163/06. (fonte: Ministero Infrastrutture) QUESITO del 01/01/07 - Anomalia dell'offerta - art. 31- bis L.R. 272003: SE HO BEN CAPITO, SECONDO L’ART. 31 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 27/2003, COME INTRODOTTO DALLA L.R. N. 17/2007, LA PROCEDURA DELLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE SI ARTICOLA COSì: 1 – SI DETERMINA LA SOGLIA DI ANOMALIA SECONDO L’ART. 86 COMMA 1 DEL D. LGS. 163/2006; 2 - SI SOTTOPONE A VERIFICA DI CONGRUITA’ LA PRIMA MIGLIORE OFFERTA RISULTATA POTENZIALMENTE ANOMALA; 3 – SE QUESTA RISULTA EFFETTIVAMENTE ANOMALA, LA SI ESCLUDE, SENZA RIDETERMINARE LA SOGLIA DI ANOMALIA, E SI SOTTOPONE A VERIFICA LA SECONDA MIGLIORE OFFERTA E COSì DI SEGUITO. CHIEDO CONFERMA. TUTTAVIA, IL COMMA 2 DELL’ART. 31 BIS DELLA L.R. N. 27/2003 SUSCITA QUALCHE DUBBIO IN QUANTO SEMBREREBBE CHE DEBBANO ESSERE SOTTOPOSTE A VERIFICA TUTTE LE OFFERTE INDIVIDUATE COME ANOMALE. RISPOSTA del : L'art. 31-bis della L.R. n. 27/2003 ha introdotto, anche per le gare “sotto soglia comunitaria” aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, il principio di unicità del meccanismo di esclusione delle offerte anomale previo contraddittorio con gli offerenti e sulla base delle giustificazioni prodotte. In proposito, come da nota circolare n. 500313/58.01 del 11.09.2007 dell’Assessore Regionale alle Politiche dei LL.PP., appare congruo ritenere che, una volta determinata la soglia di anomalia secondo l’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, “la richiesta di produrre le giustificazioni del ribasso debba essere formulata contestualmente a tutti i concorrenti che abbiano presentato un ribasso pari o superiore” a detta soglia, per poi procedere secondo quanto previsto dall’art. 88, comma 7, D.Lgs. 163/2007 al fine dell’individuazione della migliore offerta non anomala. (fonte: Ministero Infrastrutture)

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