venerdì 9 agosto 2013

RICORSO AL GIUDICE DI PACE: TERMINI, MODALITA,' E PROCEDURE

RICORSO AL GIUDICE DI PACE: TERMINI, MODALITA,' E PROCEDURE


Con il d.lgs. del 1° settembre 2011, n.150 che ha introdotto nuove disposizioni complementari al codice di procedura civile, sono state apportate modifiche agli articoli 204 bis e 205 del codice della strada.  A seguito di tali modifiche sono stati dimezzati i termini per proporre il ricorso avverso il verbale di contestazione di violazioni al codice della strada, ed è stato introdotto un nuovo schema processuale che segue il modello procedimentale del rito del  lavoro.
La nuova formulazione degli articoli 204-bis e 205 del codice della strada



Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace

“ Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.”

Art. 205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria
“Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

I TERMINI PER IL RICORSO

I termini per proporre ricorso avverso il verbale, ovvero all’ordinanza-ingiunzione, sono:
  • 30 giorni se il ricorrente risiede in Italia
  • 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero


I termini di cui sopra decorrono dalla data di contestazione o notificazione del verbale, ovvero dell’ordinanza ingiunzione del prefetto, e sono perentori (1).
(1) Ai fini del calcolo si tiene conto delle regole ordinarie del processo civile. Pertanto non si calcola il giorno iniziale, mentre si calcola quello finale, i giorni festivi si computano nel termine. Nel caso in cui il giorno di scadenza sia festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo (art. 155 c.p.c.)
Ai sensi dell’articolo 1 della Legge n.742 del 1969, inoltre, il termine per proporre l’opposizione è soggetto alla sospensione nel periodo feriale che va dal 1° agosto al 15 settembre.



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

L'opposizione si propone davanti:
  •       al Giudice di Pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione (2) (cioè della località dove è stata rilevata l'infrazione);
  •       al Tribunale se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493euro;

(2) L’articolo 28 del c.p.c. prevede espressamente l’inderogabilità della competenza territoriale. L’eventuale incompetenza può essere rilevata anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione (articolo 38 c.1 c.p.c.).
Il ricorso può essere proposto:
  •        Mediante consegna a mano alla cancelleria del giudice di pace 
  •         Spedito per raccomandata a/r

 Ai fini della presentazione del ricorso è necessario :
·         che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, nei casi in cui è consentito
·         non sia stato già presentato ricorso al prefetto (3)
(3) I ricorsi presentati sullo stesso fatto devono essere riuniti per connessione oggettiva davanti alla medesima autorità, al fine di evitare il conflitto di giudicato. Pertanto trattandosi di ricorsi alternativi, prendendo come riferimento la data di presentazione degli stessi, il ricorso sarà attribuito all’organo al quale è stato presentato per primo.
L’opposizione riguarda:
  •         la sanzione principale
  •         la sanzione accessoria

Va precisato, che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione, né l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie; ciò è possibile solo su richiesta dell’opponente, e se il giudice nella prima udienza di comparizione, verifichi la sussistenza di gravi e documentati motivi.

Il ricorso va presentato in carta semplice ma con gli oneri previsti dagli articoli 6 e 7 del dlgs. n. 150/2011. In particolare è previsto il pagamento del contributo unificato, e delle spese forfetizzate. L’importo del contributo varia in base al valore dei processi.

CONTENUTO DEL RICORSO

Il ricorso  di opposizione deve sempre contenere i seguenti elementi la cui mancanza può essere causa di inammissibilità: 
·   indicazione del giudice;
·   nome, cognome, residenza o domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito;
·   nome, cognome, residenza o domicilio, o la dimora del convenuto se sono coinvolte persone giuridiche, associazioni o comitati, il ricorso deve indicarne la denominazione e la sede;
·   l'oggetto della domanda;
·   indicazione del titolo in base al quale ricorre;
·   l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; cioè motivi per cui ci si oppone  con estremi del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto, fornendone numero di protocollo, autorità che l'ha emessa, data di emissione e di notificazione (si deve sempre allegare copia dell'ordinanza o del verbale con la prova dell'avvenuta notificazione);
·   l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione;
·   richiesta del ricorrente (causa pretendi) con impugnativa delle sanzioni accessorie, anche per motivi diversi da quelli per cui si ricorre contro il verbale o l'ordinanza-ingiunzione;
·   firma del ricorrente (o di suo procuratore speciale);
·   eventuale richiesta di disporre la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato o delle relative sanzioni accessorie.
SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE L’OPPOSIZIONE

Legittimati a presentare ricorso sono:

·         Il trasgressore;
·         I responsabili in solido;
·         Per gli incapaci , i genitori o tutori;
·         Per le società, il legale rappresentante
Durante tutto il procedimento sia l’opponente, sia il legittimato passivo possono stare in giudizio personalmente, cioè senza necessità di difensore, oppure avvalersi di un legale, che li sostituisce alle udienze. L’amministrazione legittimata passiva può naturalmente avvalersi di uno o più funzionari delegati che la rappresentino.
PROCEDIMENTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Il giudizio di opposizione costituisce un ordinario processo di cognizione, svolto con il rito del lavoro, ai sensi degli articoli 6 e 7 del DLG n.150/2011

Il giudice ricevuto il ricorso ne valuta l’ammissibilità o meno, in quest’ultimo caso con sentenza dichiara che il ricorso è inammissibile.
In caso di ammissibilità, entro 5 giorni dal deposito del ricorso, il giudice di pace emana un decreto che fissa l’udienza di comparizione (4) delle parti e determina l’acquisizione degli atti necessari.(5)
Se alla prima udienza l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto.(6)
Il giudice di pace ha poteri istruttori molto ampi. Infatti su richiesta delle parti o anche d’ufficio ha la possibilità di acquisire documentazione probatoria di ogni tipo, di citare ed ascoltare testimoni senza particolari formalità.
Se l’opponente si presenta , il contradditorio è regolarmente instaurato, ed il giudice esaurita la discussione orale della causa invita le parti a precisare le loro conclusioni e quindi può:
·         Fissare una nuova udienza
·         Pronunciare immediatamente la sentenza, che potrà essere di rigetto dell’opposizione, o di accoglimento

(4) Tra il giorno di deposito del ricorso e quello dell’udienza di comparizione, non devono decorrere più di 60 giorni (80 per notificazioni effettuate all’estero).
(5)Il legittimato passivo del giudizio (cioè il prefetto) o quello della diversa amministrazione non statale da cui dipende l’agente accertatore, sono obbligati a presentare almeno 10 giorni prima dell’udienza, nella cancelleria del giudice, copia del verbale, e relative controdeduzioni.
(6) E’ da precisare che il giudice di pace non pronuncia l’ordinanza di convalida se: l’illegittimità del provvedimento risulta evidente, ovvero rileva un’omissione corrispondente dell’amministrazione che non si è costituita o non ha presentato la documentazione richiesta per legittimare la pretesa sanzionatoria.



SENTENZA DI ACCOGLIMENTO

Il Giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
Con la relativa sentenza l’atto è pertanto annullato:

·         Totalmente
·         Parzialmente
·         Limitatamente all’entità della sanzione dovuta, che non può essere inferiore, in ogni caso, al minimo edittale. (non si applica l’art. 113 c. 2 .c.p.c., pertanto non è consentito decidere secondo equità)

Se l’interessato ha subito danni a seguito dell’applicazione del provvedimento impugnato, questi non potranno essere liquidati con la medesima sentenza di accoglimento. A tal fine l’opponente dovrà agire in separato giudizio secondo le forme ordinarie del rito civile


SENTENZA DI RIGETTO

In caso di rigetto il Giudice di Pace:
·         Determina l’importo della sanzione tra il minimo ed il massimo edittale
·         Condanna l’opponente al pagamento delle spese processuali
·         Può disporre la rateizzazione del pagamento della sanzione
Il Giudice di Pace non può:
·         Escludere le sanzioni accessorie
·         Escludere la decurtazione di punti
·         Applicare un importo inferiore al minimo
La sentenza di rigetto del ricorso costituisce titolo esecutivo ed il pagamento della somma deve avvenire entro i 30 giorni dalla sua notificazione

RICORSO IN APPELLO E CASSAZIONE

Con la Legge n° 40/2006 che ha modificato l’art. 23 della L. 689/1981, alle sentenze del Giudice di Pace è possibile proporre ricorso in appello. Il soccombente può proporre appello entro 30 giorni dalla notifica della sentenza ovvero un anno dalla pubblicazione della stessa e che il convenuto deve costituirsi 20 giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice d’appello depositando in cancelleria la comparsa. In questi casi è necessaria la procura di un legale.
Avverso la sentenza di appello è ammesso il ricorso in Cassazione.


Nessun commento: