martedì 6 maggio 2008

UFFICIO TECNICO-CHIARIMENTI IN MERITO R.E .COMM.EDILIZIA COMUNALE- MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.

PROT.N 0010113 DEL 06.05.2008



Oggetto: chiarimenti in merito a Regolamento Edilizio, Commissione Edilizia Comunale e
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.



PREMESSO CHE:

 Il comma 1, dell’art. 41 della legge 27.12.1997 n. 441, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" stabilisce che “al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l’organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia.”;

 L’articolo 5 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 dispone che “le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività”.

 La Circolare del 27.4.2005 n. 1 il Ministero dell’Interno, recependo la sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, n. 657 del 23.3.2005, chiarisce che è illegittimo il parere della Commissione Edilizia composta da figure politiche. Tale direttiva, peraltro, trova ampio conforto dal parere espresso dal Consiglio di Stato, n. 2447/2003 del 13 giugno 2003, di cui a scopo esemplificativo si riporta un stralcio: “Come è noto, la giurisprudenza (cfr. e pluris, Cons. Stato, V Sez., 23 marzo 1985 n.167 e 28 febbraio 2001 n. 1702 ) era correntemente orientata nel senso di ritenere che il parere della commissione edilizia costituisse la vera e propria concessione in senso sostanziale, che il Sindaco nel suo successivo atto poteva solo motivatamente disattendere. Tale indirizzo, peraltro, trovava la sua ragion d’essere nel bilanciamento fra la competenza tecnica dell’organo consultivo e il controllo edilizio dell’organo politico del Comune; una volta venuto a mancare siffatto bilanciamento con l’attribuzione al dirigente o al responsabile del servizio della competenza al rilascio delle autorizzazioni edilizie o delle concessioni, viene anche meno il presupposto logico e normativo della giurisprudenza citata. A ciò si aggiunga che a seguito delle innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 380 del 2001 la commissione edilizia ha perso il suo carattere di organo necessario ex lege (art. 4 comma 2) dal momento che alla concessione si sostituisce il permesso di costruire, rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale (art. 13 comma 1), secondo procedimenti strutturali sul modulo dello sportello unico comunale e dell’eventuale intervento sostitutivo del competente organo regionale” (Cons. Stato, parere cit.);

 Il Regolamento Edilizio, a complemento delle Norme di Attuazione del P.R.G., costituisce lo strumento normativo che disciplina gli aspetti urbanistici ed edilizi nell’ambito del Comune. Si assume, pertanto, che esso sia diligentemente aggiornato e mantenuto in ordine dal preposto Ufficio, coerentemente con la vigente normativa e con i nuovi indirizzi di legge.



CONSIDERATO CHE:

 Essendo chiaro, per quanto specificato in permessa, che il “permesso di costruire” e relative autorizzazioni in materia edilizia sono di esclusiva competenza del funzionario responsabile, la Commissione Edilizia, qualora l’amministrazione intenda ancora avvalersene, quale organo tecnico-consultivo, non può che essere un organo a disposizione del responsabile di area e, pertanto, di sua fiducia, nello spirito delle consulenze ad elevato valore professionale, in caso di carenza di figure equivalenti. Di contro, l’adeguamento delle indennità di posizione al massimo importo consentito dal C.C.N.L., disposto con delibera n. 262 del 2.12.2005, a favore dei responsabili di area, lascia inequivocabilmente intendere che i medesimi godano di elevata ed indiscussa professionalità e, come tali, non necessitano di consulenza continuativa e specifica nello svolgimento degli incarichi ad essi conferiti salvo che, predetto adeguamento, non rifletta l’elevata professionalità che la S.V. ha ritenuto doveroso riconoscere, peraltro, in modo uniforme ed indiscriminato, ma trovi conforto in motivazioni di carattere squisitamente politico.

 La Commissione Edilizia viene nominata dal C.C. e non dal funzionario responsabile; in linea di principio, non risulta pertanto chiaro il valore aggiunto che essa dovrebbe garantire, a supporto dell’attività svolta dal medesimo, dal momento che i suoi membri sono designati dal C.C. che è un organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e non un organismo tecnico di elevata ed indiscussa competenza tecnica.


ATTESO CHE:

 L’articolo 4, capo II del Regolamento Edilizio Comunale stabilisce che: “la Commissione Edilizia è composta dal Sindaco o di un Assessore suo delegato, che la presiede”;

 L’articolo 3, capo II del Regolamento Edilizio Comunale stabilisce che: “La commissione Edilizia dà parere al Sindaco”;

 L’articolo 5, capo II del Regolamento Edilizio stabilisce che: “i componenti della Commissione Edilizia non potranno presenziare all’esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione”.



PRESO ATTO CHE:

 L’attuale Commissione Edilizia è composta da professionisti che operano nel settore in modo diretto (Arch. Roberto Pinci) o indiretto (Geom. Andrea Vecchioni, peraltro membro del direttivo del P.D. sezione di Zagarolo), nell’ambito comunale e che, non di rado, hanno ricevuto incarichi di significativa entità e rilevanza da parte dell’amministrazione. Non sfuggirà, dunque, alla S.V. che l’articolazione della Commissione Edilizia, così come descritto nel Regolamento Edilizio, oltre a gravare inutilmente sul già depresso bilancio comunale, nei fatti, potrebbe consentire di aggirare le leggi al fine di perseguire un disegno di intromissione della politica nel business dell’edilizia privata. Si tiene a precisare che con ciò, lo scrivente, in qualità di consigliere comunale di minoranza, intende esclusivamente mettere in luce che, l’organizzazione del predetto organo, potrebbe prestare il fianco a potenziali ingerenze di carattere non necessariamente tecnico, tese a conseguire benefici per scopi che esulano dalla natura dell’organismo in questione.





Tutto ciò premesso, lo scrivente



INTERROGA LA S.V.


 Per ottenere chiarimenti circa l’attuale composizione e funzionamento della Commissione Edilizia la quale, con la presenza del Sindaco o di un suo assessore delegato, si pone in evidente contrasto con l’assetto delle competenze basato sul principio della distinzione tra direzione politica e direzione gestionale. Si richiede, altresì, in che modo la S.V. intenda procedere nei confronti dei provvedimenti finora assunti, a seguito di pareri resi dalla Commissione Edilizia, sebbene, per quanto sopra emarginato, viziati sia nella forma che nella sostanza e, dunque, formalmente inefficaci;

 Per ottenere chiarimenti in merito alle motivazioni in base alle quali la Commissione Edilizia, quale organo tecnico-consultivo a supporto del Responsabile del preposto Ufficio, non è stata tuttora soppressa né è stato predisposto un piano finalizzato ad identificare un insieme limitato e circoscritto di interventi che dovranno essere sottoposti al preventivo parere della medesima, coerentemente con quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001. E’ evidente come tale interpretazione della legge, nei fatti, da un lato svilisce le professionalità ad alto valore presenti in ambito comunale e, dall’altro, non si pone nell’ottica di perseguire gli obiettivi in coerenza con la legge n. 441 del 27.12.1997 e con l’art. 5 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 richiamati in premessa. Parimenti, il mantenimento in esercizio tout court delle attività espletate, a titolo consultivo, dal predetto elefantiaco organismo si pone in chiara antitesi con lo spirito del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 teso a snellire e semplificare l’iter procedurale in materia di rilascio dei titoli abitativi per gli interventi edilizi;

 Per ottenere informazioni in merito alle commissioni con funzioni amministrative che la S.V. ritiene indispensabili mantenere in vita per il conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione e quali, viceversa, intende sopprimere a far data dal 30 giugno 2008. Si richiede, altresì, l’elenco delle commissioni finora soppresse, a mente del comma 1, art. 41 della legge 27 dicembre, n. 441 al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi;

 Per ottenere chiarimenti in merito alle dubbie nomine dell’Arch. Roberto Pinci e del Geom. Andrea Vecchioni; nello specifico, il primo per i numerosi ed importanti incarichi professionali ricevuti dall’Ente che, ne rendono quantomeno inopportuna la permanenza in seno alla Commissione Edilizia, mentre per il secondo, a causa dell’incarico politico che ricopre nell’ambito del P.D. che ne potrebbe renderne incompatibile, oltre che inopportuna, la presenza in predetto organismo, in ossequio delle leggi richiamate in premessa.


In assenza di risposte esaurienti, giuridicamente fondate e consistenti con lo status quo, la S.V. si renderà responsabile dello sperpero di denaro pubblico derivante dalla mancata applicazione delle normative di cui in permessa, con inevitabili ripercussioni di natura erariale, la cui competenza verrà rimandata alla competente Corte dei Conti.


Si resta in attesa di riscontro scritto alla presente.

CONS.MARIO PROCACCINI

6 commenti:

Anonimo ha detto...

finalmente un po' di chiarezza!!!

Anonimo ha detto...

MI scusi Cons. Procaccini è possibile sapere chi è il progettista della stazione di carburante API in via Valle del Formale e, se il progetto di realizzazione, è stato approvato dalla Commissione Edilizia?

La ringrazio anticipatamente.

Anonimo ha detto...

Mi scusi Cons è possibile sapere chi è il progettista staz. API via Valle del Formale.....^^^^

Caro amico gli atti del Comune sono pubblici:

Mario Procaccini ha detto...

anonimo ha detto mi scusi Cons Procaccini è possibile sapere il progettista della staz. Carburanti API.

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Caro anonimo sulla realizzazione di tale plesso ""Ditributore di Carburanti API" mi sembra vi siano degli accertamenti in corso, per tanto al momento non sembra corretto fare dei nominativi.
Appena possibile ti informo,comunque puoi richiedere tu la documentazione al responsabile area 4^ Comune di Zagarolo (RM)
Cons Procaccini Mario

Anonimo ha detto...

Si sentono alcunne voci poco confortanti in paese, mi sa dire consiglier se ci sono motivi fondati ?

Anonimo ha detto...

A PROPOSITO DI ANDREA VECCHIONI, SAPETE DIRMI COME A FATTO A RASTRELLARE IN POCHI ANNI UN PATRIMONIO DI 8 MILIONI DI EURO, POSSEDENDO IN ZAGAROLO VARI APPARTAMENTI E LOCALI COMMERCIALI ED AD ABITARE IN UNA MAXIVILLA A VALMONTONE CHE NEANCHE DALEMA POTREBBE PERMERTERSI? L'APPOGGIO AL CATASTO GLI HA FATTO VERAMENTE COMODO,PER TUTTE LE PRATICHE CHE SONO PASSATE PER IL SUO STUDIO DI GEOMETRA HA SAPUTO ABILMENTE MODIFICARE A SUO FAVORE E DEI SUOI COMMITTENTI CAMBIANDO E MODIFICANDO TUTTI I VALORI CATASTALI. NON E' QUESTO ABUSO D'UFFICIO?
PERCHE NON GLI VIENE FATTA UN VERIFICA FISCALE, VEDRESTE CHE COSA NE USCIRA.
MA PURTROPPO TUTTI SANNO E NESSUNO AGISCE.CONTROLLATELO ..........................