giovedì 1 maggio 2008

""Circolare Prefetto ""Autovelox Contestazione immediata- Sentenza n.2494|2001

Corte di Cassazione - Sentenza 21 febbraio 2001, n. 2494 /r/n - (589)


Autovelox - contestazione immediata
Autovelox - contestazione immediata
Svolgimento del processo

Il Comandante della polizia municipale di Correggio, con processo verbale in data 26 maggio 1997, contestava a L.L., al quale il verbale veniva notificato il 6 giugno 1997, il superamento dei limiti di velocità, in un tratto di strada sul quale vigeva il limite di 50 Km/h: violazione constatata a mezzo di apparecchiatura autovelox, che aveva rilevato una velocità di 82 Km/h. Nel verbale era precisato che la violazione non era stata immediatamente contestata perché l'agente addetto al controllo dell'autovelox era impossibilitato a raggiungere il veicolo lanciato a eccessiva velocità.


Il L. proponeva ricorso al Pretore di Correggio avverso il verbale di accertamento.


Il Comune di Correggio, pur non costituendosi, faceva pervenire memoria.


Il Pretore, con sentenza depositata il giorno 7 febbraio 1998, accoglieva l'opposizione, affermando che l'art. 384 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di accertamenti compiuti a mezzo di autovelox, condiziona la validità della contestazione successiva al momento della violazione, alla impossibilità di fermare in tempo utile e nei modi regolamentari, intendendosi tale impossibilità in senso oggettivo, cosicché la norma non esimerebbe gli accertatori dal predisporre il servizio in modo da permettere la contestazione immediata della violazione. Nel caso di specie, non sussistendo una impossibilità obbiettiva di contestazione immediata, ma riconnettendosi essa alle modalità di organizzazione del servizio, la mancanza di contestazione immediata viziava l'accertamento.


Il Comune di Correggio, con atto notificato al L. il giorno 11 aprile 1998, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando due motivi di gravame. La parte intimata non ha controdedotto. Il ricorrente ha anche depositato memoria, dichiarando di non insistere nel primo motivo.


Motivi della decisione


Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 5, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la nullità del procedimento e l'omessa motivazione in tema di proponibilità immediata del ricorso al Pretore.


Si deduce al riguardo che, pur dopo le sentenze n. 366/1994, n. 255 e n. 311/1994 della Corte Costituzionale, il verbale di accertamento sarebbe impugnabile in sede giudiziaria solo ove divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 206 codice della strada. Si lamenta che sul punto nella sentenza manchi ogni motivazione, pur attenendo esso alla ammissibilità dell'opposizione.


Il motivo è infondato, come ha sostanzialmente riconosciuto in memoria la stessa parte ricorrente senza che ciò esima questa Corte dal dovere riscontrare l'ammissibilità dell'opposizione, essendo stato con il motivo dedotto il mancato rilievo d'ufficio della sua inammissibilità.


Valutato in questi termini il motivo e considerato che il Pretore, in mancanza di contestazione sul punto, ha ritenuto implicitamente ammissibile l'opposizione senza con ciò trasgredire ad alcun obbligo motivazionale, deve osservarsi quanto segue.


L'art. 203 del codice della strada approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, "qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione".


Nel caso in cui non sia stato proposto il ricorso, né sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, secondo il successivo disposto dell'art. 203, "il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento".


A norma dell'art. 204 il Prefetto, ove il ricorso sia stato proposto ed egli ritenga di doverlo rigettare, "entro sessanta giorni, con ordinanza motivata, ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione". Il successivo art. 205 dispone che contro tale ordinanza - ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, e il giudizio di opposizione è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23, legge n. 689/1981.


Tale normativa va interpretata in correlazione ai principi affermati dalla Corte Costituzionale in riferimento alla previgente disciplina dettata in materia dal codice della strada/1959 (sentenza n. 255/1994; n. 311/1994 e n. 437/1995), riguardo alla non subordinabilità in generale - salvo che non ricorrano esigenze specifiche e superiori finalità di giustizia ritenute nella specie insussistenti - della tutela giudiziaria avverso atti della Pubblica Amministrazione al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi ed alla necessità, in presenza della previsione legislativa di tali ricorsi, di ritenerli, ove ciò sia ermeneuticamente possibile, come alternativi al ricorso alla tutela giudiziaria.


In relazione a tali considerazioni questa Corte ha affermato il principio, che questo Collegio condivide e riafferma, secondo il quale, dovendo nella materia de qua il verbale di accertamento, tenuto conto della sua idoneità a divenire titolo esecutivo a norma dell'art. 203, comma 3, codice della strada - in conformità dell'interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale - essere assimilato, in relazione ai rimedi giurisdizionali esperibili contro di esso, all'ordinanza - ingiunzione, la disposizione dell'art. 205 codice della strada deve essere interpretata estensivamente, nella parte in cui richiama e rende operanti gli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 per l'opposizione contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice medesimo, includendovi l'impugnazione del verbale di accertamento (Cass. 3 febbraio 1999, n. 898; 22 gennaio 1999, n. 574; 7 novembre 1998, n. 11244; 21 agosto 1998, n. 8310).


Ne deriva che l'opposizione era ammissibile e i rilievi prospettati al riguardo con il motivo sono infondati.


Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, degli artt. 200 e 201 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 495, dell'art. 384 del D.P.R. n. 495/1992.


Si deduce che il verbale di accertamento è stato erroneamente annullato per non essere stata rispettata la normativa che impone la regola della contestazione immediata della infrazione. Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fondato sul disposto dell'art. 14 della legge n. 689/1981, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, ove sia avvenuta la tempestiva contestazione a mezzo di notificazione del verbale di accertamento.


Si sottolinea che tale indirizzo trova conferma, in materia di violazioni del codice della strada, nel disposto dell'art. 200, il quale stabilisce che solo "quando è possibile" la violazione deve essere contestata immediatamente, nonché nel disposto dell'art. 384 del Regolamento di attuazione di detto codice, che a titolo esemplificativo ricomprende tra i casi di impossibilità di contestazione immediata l'accertamento a mezzo di apparecchi di rilevazione dell'illecito che ne consentano l'accertamento in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, come era avvenuto nella fattispecie in questione.


Erroneamente, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che tale norma deve essere intesa nel senso di dare delimitazione rigorosa ai casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, cosicché il servizio di vigilanza, se organizzato con l'ausilio degli appositi apparecchi di rilevamento della velocità, va predisposto in modo tale da permettere agli operatori la contestazione immediata. Tale interpretazione della normativa, infatti, non sarebbe giustificata né dalla sua lett., né dalla sua ratio, che non implica che l'utilizzo dell'autovelox debba essere accompagnato necessariamente da un vasto spiegamento di mezzi ed agenti.


Il motivo è fondato nei sensi appresso indicati.


Va innanzitutto osservato che, secondo quanto questa Corte ha ritenuto con la sua più recente giurisprudenza (Cass. 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010; 18 giugno 1999, n. 6123), la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art. 14 della legge n. 689/1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt.200 e 201 del nuovo codice della strada.


Tale principio va confermato sulla base di quanto disposto dagli artt. 200 e 201 di detto codice.


L'art. 200 dispone che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente contestata


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CIRCOLARE DEL PREFETTO


Ufficio Territoriale del Governo
Gabinetto
Prot. n. 19333/2007 Roma, 9 novembre 2007 FAX AI SIG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA - LORO SEDI -
OGGETTO: Art. 4 comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n. 121,
convertito, con modifiche nella Legge 1.8.2002 n. 168.
Installazione ed utilizzo di “autovelox”.
Direttive.
Continuano a pervenire a quest’Ufficio richieste di chiarimenti, da parte di molti Comuni, circa la corretta applicazione dell’art. 4 comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n. 121, convertito, con modifiche, nella Legge 1.8.2002 n. 168, in materia di individuazione, da parte del prefetto, delle strade sulle quali, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada, senza l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 dello stesso Codice.
Del pari, pervengono alla Prefettura migliaia di ricorsi avverso verbali di violazione del rispetto dei limiti di velocità, rilevate a mezzo di tali dispositivi, in cui i cittadini contestano la legittimità dell’accertamento sotto vari profili.
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Gabinetto
Da un lato, si contesta la legittimità dell’utilizzo dei dispositivi su strade che, per caratteristiche e limiti di velocità, potrebbero consentire azioni di prevenzione diverse.
Dall’altro lato, spesso si lamenta una cattiva informazione all’utenza, se non addirittura modalità di rilevazione non appropriate alle finalità che si prefigge l’impianto normativo.
Si ritiene, opportuno, quindi diramare alcune direttive.
a) Il quadro normativo
Il D.L. 20-6-2002 n. 121, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, all’art. 4, ha introdotto una nuova disciplina che legittima l'accertamento e la contestazione differita delle violazioni rilevate con i dispositivi ed mezzi tecnici di misurazione della velocità, senza richiedere che l'impossibilità della contestazione immediata sia adeguatamente motivata caso per caso, ma considerandola oggettivamente e presuntivamente presente in tutte le fattispecie indicate.
La norma cioè ha introdotto un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all’art. 200 del Codice della Strada, qualora l'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada, avvenga su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi (inerenti alla natura della strada stessa), è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.
Ne discende che, fuori dei casi tassativamente descritti dalla norma, è doveroso continuare ad utilizzare sistemi di misurazione della velocità ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti avendo riguardo alla disciplina generale del Codice della Strada, procedendo all'immediata contestazione della violazione con il diretto intervento di un organo di polizia
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stradale, anche per l'indubbia portata deterrente che assume la contestazione immediata e per la concreta possibilità di applicare le eventuali misure personali a carico del conducente (come già evidenziato con la Circolare ministeriale n. 300/A/24850/144/5/20/3 del 12 dicembre 2000); ovvero, ove ciò sia impossibile al fine della salvaguardia dell'incolumità degli operatori e dei trasgressori, si provvederà alla notificazione successiva del verbale, indicando, in maniera circostanziata, i motivi che non hanno permesso la contestazione ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada e dell'art. 384 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Si ricorda che la Corte di Cassazione ha già più volte precisato (vedi ad es. Sez. II, sent. n. 3173 del 14-02-2006) in tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), qualora dette apparecchiature consentano la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchiature di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la impossibilità della contestazione immediata, in quanto tale indicazione dà comunque conto dell'accadimento e giustifica le ragioni della mancata contestazione immediata.
b) la categoria delle strade
A norma dell’art. 4 citato, gli organi della polizia stradale possono procedere all’accertamento e alla contestazione differita su autostrade e strade extraurbane extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (in ragione dell'oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale in tale contesto ambientale) nonché sulle strade di cui alle lettere C e D, del medesimo articolo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto.
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Occorre sottolineare che la categoria della strada – ossia l’appartenenza alle lettere C e D dell’art. 2 comma del Codice della Strada – è un presupposto obbligatorio e vincolante, non suscettibile, quindi, di alcun apprezzamento discrezionale, e rende, di conseguenza, irrilevante anche l’oggettiva pericolosità di strade rientranti in categorie inferiori.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice della Strada, le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F bis - Itinerari ciclopedonali
Appare, quindi, evidente – ed è stata la causa, in passato, della revoca di alcuni decreti precedentemente adottati – che non possano essere proposti al prefetto provvedimenti relativi a strade di categoria inferiore a D.
Anche il Ministero dell’Interno ha da tempo ribadito, in circolari interpretative ed esplicative del 1° comma dell'art. 4 sopra richiamato, che l'ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, in virtù di un esplicito riferimento al Codice della Strada.
La procedura di individuazione di cui al successivo comma 2, concernente le strade diverse dalle autostrade e strade extraurbane principali, quindi, non può riguardare le strade urbane di quartiere e le strade locali, proprio per l'espresso richiamo al comma 1 del medesimo articolo 4, indipendentemente dall’esclusione formale delle strade urbane di quartiere e delle strade locali.
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Dunque, per le strade extraurbane secondarie (C) e urbane di scorrimento (D) è necessaria una preventiva valutazione da parte del prefetto tendente a verificare che, in concreto, sussistano le obiettive ragioni che legittimano l'impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata delle violazioni sancito dall'art. 200 del Codice della Strada.
Tale valutazione è esclusa per le strade urbane di quartiere (E) e le strade locali (F), in quanto tali arterie presentano caratteristiche strutturali e limitazioni di velocità tali da consentire sempre l'intervento diretto degli organi di polizia stradale e la contestazione immediata delle violazioni
A tal proposito, si soggiunge che le strade classificate come extraurbane secondarie (C), quando attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. D, E, o F, a seconda delle specifiche caratteristiche e a prescindere dall'Ente che abbia la proprietà o la gestione amministrativa della strada stessa.
Pertanto, nell'ipotesi che tali arterie assumano la classificazione di strade urbane di quartiere (E) o strade locali (F) non è ammessa l'installazione di sistemi di rilevamento senza procedere all'immediata contestazione; viceversa, essa è ammessa, quando assumono la classificazione di strade urbane di scorrimento (D), previa puntuale individuazione da parte del Prefetto degli specifici tratti, ai sensi del citato art. 4, secondo comma.
Il Ministero dell’Interno, con Circolare del 3 ottobre 2002, n. 300/A/1/54584/101/3/3/9, in attuazione della normativa sopra richiamata, ha scandito il procedimento di individuazione delle strade, affidandone l’avvio ad un'istanza dell'organo di polizia stradale che, a seguito di una ricognizione delle strade in cui, sulla base della attuale programmazione dei servizi di vigilanza stradale, vengono utilizzati i dispositivi di controllo della velocità, metta in evidenza:
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- la gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nel tratto di strada o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso; - le caratteristiche del traffico che vi si svolge in relazione sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l'arteria stradale; - le valutazioni dell'organo di polizia stradale in ordine alle difficoltà operative per procedere con gli ordinari moduli operativi di controllo alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata. c) Informazione all'utenza.
Il primo comma dell'articolo 4, di che trattasi, prescrive che l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada.
Tale prescrizione ha carattere imperativo e non meramente organizzativo e precauzionale, al fine di evitare che l’effetto “sorpresa”, determini situazioni di pericolo per la circolazione. Pertanto, l'avviso della presenza o dell'utilizzazione dei dispositivi deve essere fornito all’utenza,in qualsiasi strada venga installato il dispositivo, pena la nullità della contestazione per violazione di legge (v. Corte di Cassazione sentenza n. 24526 del 2006 e da ultimo, Corte di Cassazione sentenza n. 12883 del 2007)
L’utilizzo da parte del legislatore del 2002 del termine "informazione", senza alcun riferimento alla necessità di una specifica forma di segnalamento
o alla collocazione di un segnale stradale previsto dal codice della strada, comporta esclusivamente che tale avviso può essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (e cioè, a titolo esemplificativo, attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, che Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo
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potranno essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo, ovvero mediante pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o da parte dei mass-media, ecc… Così la Circolare ministeriale del 3 ottobre 2002, n. 300/A/1/54584/101/3/3/9).
Peraltro con il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, il legislatore ha introdotto il comma 6-bis all’art. 142 del Codice della Strada imponendo che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”. Il D.M. 15 agosto 2007 ha dato attuazione alla norma precisando che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento… in particolare è necessario che tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km” (Così l’art. 2, comma 1).
* * *
Tanto premesso, le SS.LL. sono pregate di voler informare l’attività sanzionatoria in oggetto ai principi su esposti, ponendo particolare attenzione alla natura eccezionale della norma, rispetto alla disciplina dettata dal Codice della Strada, volta a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti e degli operatori, proprio perché “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato” (art. 1 comma 1 Codice della Strada).
Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale in questo territorio provinciale e di accrescere la fiducia del cittadino-utente della strada nello Stato, appare opportuna una ricognizione esatta dell’attuale dislocazione dei dispositivi di segnalazione su tutto il territorio provinciale.
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In tale prospettiva, si ribadisce la piena disponibilità di questa Prefettura, nel consueto spirito di leale collaborazione tra Stato ed Enti locali, ad indire conferenze di servizi con gruppi di Comuni di aree limitrofe, al fine di rimodulare la presenza dei dispositivi in ragione della effettiva pericolosità dei singoli tratti stradali, valutata su dati aggiornati circa l’effettiva incidentalità.
La nuova sistemazione dei dispositivi dovrà essere tempestivamente corredata da un’adeguata segnalazione all’utenza, secondo quanto previsto dal citato D.M. 15 agosto 2007, in modo da garantirne pienamente la funzione preventiva, prima ancora che repressiva, di deterrente rispetto alla violazione dei limiti di velocità previsti.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.
IL PREFETTO (Mosca)

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Gruppo Consigliare " LA DESTRA " Comune Zagarolo (RM)

Con stima a voi tutti.
Consigliere Procaccini Mario

20 commenti:

Anonimo ha detto...

mario, ci fai capire come mai la polizia locale di S. Cesareo nel periodo in cui il comune è stato gestito dal commissario di governo non ha più installato gli autovelox?
sono ricomparsi il martedì successivo alle elezioni e con il nuovo sindaco!
comunque si invitano tutti gli automobilisti a fare ricorso al prefetto perchè le postazioni non sono conformi e visibili come previsto dal D.L.117 del 3.8.07, oltre a non essere rispettata la direttiva del Prefetto di Roma n.19333/07 del 9.11.07
Le postazioni, dove si mettono, orma le conosciamo a memoria! purtroppo qualche distratto che pernde la multa c'è sempre!
San Cesareo LADRONA!!!!

Anonimo ha detto...

------San Cesareo LADRONA!!!!------

ANCHE COLONNA LADRONA!!!
oggi 2 maggio 08 autovelox presente su via casilina, sempre non rispondente alle vigenti leggi in materia e tanto meno alla circolare del prefetto!!
autovelox e personale occultato dal veicolo di servizio e da altro veicolo della ditta che dà in affitto il dispositivo; quindi viene installato e manipolato da un soggetto non incaricato di pubblico servizio.
AUTOMOBILISTI FATE SEMPRE RICORSO AL PREFETTO, COSI DA INDURLO A PRENDERE DEI PROVVEDIMENTI PER QUESTI COMUNI LADRONI IL CUI INTENTO E' QUELLO DI FARE CASSA!!
l'autovelox lo mettono dove è certo di fare soldi e mai dove realmente c'è pericolo!

Anonimo ha detto...

credo sia ora che intervenga il capo dello stato !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Si parla di operai morti ,di operai lasciati soli,operai che non arrivano al 10 del mese, operai che vivono una vita disperata, non credete sia ora di porre rimedio a queste multe .!!!!!!!

Anonimo ha detto...

SICURAMENTE SI! no è possibile che i comuni del circondario (ma un po tutti)sindaci e vigili collusi anche con ditte senza scrupoli continuino a nascodere macchinette qua e là! un povero discraziato che viaggia per lavoro, oltre al caro carburante, tassa di possesso ed assicurazione, deve mettere in conto anche la tassa autovelox.
Il problema è che l'automobilista quando si vede recapitare una multa, in media dopo tre mesi, non ricorda il fatto e il più delle volte preferisce pagare anche perche ritiene problematico ed oneroso avviare un ricorso che invece è alquanto facile.
La legge poi sancisce l'obbligo della contestazione immediata; è inutile che si inventino stronzate come quelle dell'impossibilità di fermare il veicolo perche lanciato a forte volocità; voi pensate che 60 all'ora sia una forte velocita?
Ingolfiamo gli uffici del prefetto e del giudice di pace con ricorsi! prima o poi dovranno prendere provvedimenti!

Anonimo ha detto...

Pure oggi 7 maggio sempre occultati in via maremmana 3° pressi caserma!!!

Anonimo ha detto...

Vorrei sapere se a Zagarolo cè un responsabile dei Vigili Urbani ?

Anonimo ha detto...

Si che cè ,come in tutti i cumuni d'Italia ,perchè questa domanda ?

Anonimo ha detto...

BOH ,COSI.

Anonimo ha detto...

mah .....cerciamo di fare domande sensate ,altrimenti si rischia di non parlare di problemi concreti.

Anonimo ha detto...

Il comandande e i vigili ci sono o no è la stessa cosa....

Anonimo ha detto...

Per entare di cambiare propongo Giacomo Vernini come prossimo sindaco di Zagarolo, potremo fare un referendum a palazzzo Rospigliosi ;cosa nepensate ?

Anonimo ha detto...

Per Tentare di cambiare propongo Giacomo Vernini come prossimo sindaco di Zagarolo, potremo fare un referendum a palazzzo Rospigliosi ;cosa ne pensate ?

Anonimo ha detto...

Vernini è capace solo di scaldare la poltrona....

Anonimo ha detto...

che chazzecca vernini nel post dedicato all'autovelox?

Anonimo ha detto...

CHIEDIAMO AL SINDACO COME UTILIZZA I PROVENTI DEL C D S

Art. 208. I Proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonch‚ da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.

I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, a norma dell'articolo 2 lettera X), della legge 13 giugno 1991 n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale attuata anche attraverso il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con la legge 30 dicembre 1988 n. 556 per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalita' di educazione stradale dell'assistenza e previdenza del personale della polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;

alla Direzione generale M.C.T.C nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi sulla sicurezza del veicolo.



Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla relizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Anonimo ha detto...

oltre a capire ed a sapere che fine fanno i proventi dell'autovelox, vogliamo sapere quanto intascano le ditte che danno in affitto l'apparecciatura; se la taratura è fatta a loro interesse; quando finisce questo metodo da rapina; quando rispettano le leggi ed i regolamenti dllo stato!-

Anonimo ha detto...

Cavaliere, è possibile sapere quale cartellonistica stradale è conforme al regolamento di esecuzione del codice della strada, specificatamente alla segnalazione di postazioni autovelox, visto che ogni comune adotta tipi diversi e misure diverse. in più casi il cartello è leggibile solo a pochi metri, molti hanno la visibilità limitata dalla vegetazione, da altri segnali, ecc...
Pochissimi (uno su cento) hanno impressa l'ordinanza che ne autorizza l'installazione; molti altri danno troppe informazioni non leggibili per grandezza e perchè ci si dovrebbe fermare. Alcuni comuni, in fine, adottano fino a tre tipi di segnalazione diversa; un'automobilista che deve fare? SOLO PAGARE!!!

Anonimo ha detto...

Mario,ultimamente non ti vedo troppo attivo ,cosa succede anche tu ti sei "adegauto " a certe situazioni ?

Unknown ha detto...
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Unknown ha detto...

Mario,ultimamente non ti vedo troppo attivo ,cosa succede anche tu ti sei "adegauto " a certe situazioni ?
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