domenica 14 settembre 2008

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)


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Articolo 45


Trattamento economico(Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:a) alla produttivita' individuale;b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

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Segnaliamo a tal proposito la recente sentenza della Procura della Corte dei Conti n. 457/08.



Un pò lunga, ma di estremo interesse... soprattutto per le ex Alte Professionalità!



Buona lettura.

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