martedì 30 settembre 2008

GIUDICE DI PACE- VIOLAZIONE ART. 173 COMMA 2 ^ C.D.S. "CONDUCENTE "

Giudice di pace Roma sentenza 9468/04 del 22/01/2004
L' art. 173 co. 2, C.d.S. vieta al conducente di far uso durante la guida di apparecchi radio o cellulari o cuffie auricolari, a meno che non si adotti un sistema di viva voce, oppure le cuffie consentano una normale percezione uditiva ad entrambe le orecchie e un normale utilizzo delle mani, che non ne risulti ostacolato.
In caso di violazione di tale norma, la legge prevede la decurtazione di 5 punti dalla patente, nonche' sanzioni amministrative pecuniarie.
La contravvenzione e' valida pero' soltanto se avviene l'immediata contestazione da parte delle forze dell'ordine. E' pertanto necessario che il conducente venga fermato e venga in effetti accertato il fatto, anche per dare la possibilita' di immediata "difesa" al conducente stesso.
Non deve pertanto esserci alcun dubbio sul fatto contestato, e l'uso del cellulare da parte del conducente deve essere accertato nelle forme piu' idonee e certe possibili.
Nel caso invece le forze dell'ordine non abbiano eseguito immediata contestazione, e non sussistano validi motivi per non aver contestato subito l'infrazione, l'art. 23 penultimo comma, della L. 689/81 prevede che il Giudice di Pace, a seguito del ricorso alla contravvenzione, annulli la contravvenzione stessa per mancanza di prove sufficienti.
Nella sentenza de quo, l'agente di polizia aveva sanzionato un conducente in quanto alla guida con cellulare senza auricolare, senza pero' effettuare la contestazione immediata, adducendo come motivo a verbale che il veicolo non poteva essere arrestato in quanto si trovava ad eccessiva distanza dal posto di polizia.
Il Giudice di pace, nella sentenza riportata sotto, accertanta la mancata contestazione immediata, e affermato che il motivo riportato, cioe' l'eccessiva distanza del veicolo, sia proprio in netta contraddizione con la possibilita' di accertare senza dubbio l'infrazione effettiva, ha dichiarato illegittimo e quindi annullato il verbale di contravvenzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.° 51384/03 R.G.
TRA
XXX, domiciliato in Roma, Viale degli Ammiragli n. 46, presso lo studio del proprio procuratore e difensore avv. Simone Pacifici
Ricorrente
CONTRO
Sindaco p.t. del comune di Roma, domiciliato in Roma, Via del Campidoglio, 1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ex art. 23 L. 689/1981 avverso verbale di accertamento di violazione n. 300077171 allegato alla presente sentenza in copia conforme e della quale ne fa parte integrante.
CONCLUSIONI. Come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5/06/2003 il ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento di cui sopra deducendone la illegittimità per mancata contestazione immediata ed illogicità della motivazione.
Non si costituiva l'Amministrazione
Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta.
Il ricorrente contesta di aver fatto uso del telefono cellulare, e la possibilità di accertamento da parte del verbalizzante per essere lontano dal posto di rilevazione.
In fatto, il verbalizzante giustifica l'omissione della contestazione immediata per l'impossibilità di arresto del veicolo in quanto lontano dal posto di accertamento; tale circostanza lascia dubbi sulla sicura percezione dell'uso, da parte del ricorrente, di un telefono cellulare privo di auricolare o di sistema a viva voce. Nel dubbio, questo Giudice ritiene debba applicarsi l'art. 23, penultimo comma, della L. 689/81, come modificato dal D. Lgs. N. 507/1999.
Le spese di causa come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace di Roma, nella persona dell'Avv. Fernando Savarese, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda proposta da XXX, dichiara illegittimo il processo verbale di contravvenzione e, per quanto di ragione, lo annulla.
Condanna la resistente Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dr. Simone Pacifici.
Così deciso in Roma lì 22/01/2004
IL GIUDICE DI PACE
Fernando Savarese

7 commenti:

Mario Procaccini ha detto...

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Anonimo ha detto...

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Anonimo ha detto...

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