martedì 14 ottobre 2008

C.D.S. .NULLE LE MULTE ELEVATE NELLE ZONE BLU IN ASSENZA DI PARCHEGGI GRATUITI NELLE VICINANZE-SENTENZA DELLA S.C.C SULLA NULLITA' AUSILIARI TRAFF"

C.d.S.: Nulle le multe elevate nelle zone blu in assenza di parcheggi gratuiti nelle vicinanze





Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Corte di cassazione Sez. Unite Sentenza 9 gennaio 2007, n. 116

Gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernono le disposizioni in materia di sosta limitatamente alle aree oggetto di concessione..Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui all’art. 17, co. 132, della cit. legge n. 127 del 1997.Corte di Cassazione Sentenza 18 agosto 2006, n. 18186

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 5 dic.- 27 dic. 2001, il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione proposta da S.D.S. avverso il verbale di accertamento n. 20010132436 del 6 feb. 2001, con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 7, co. 1, del codice della strada e gli veniva comminata la sanzione di £ 77.110.Il giudice riteneva che l’’opposizione, fondata sul rilievo che la violazione era stata accertata da un ausiliario del traffico, e cioè da soggetto non legittimato ne competente e sprovvisto di delega, non fosse meritevole di accoglimento in quanto costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la collaborazione prestata dai cd ausiliari del traffico in sede di rilevazione e segnalazione delle violazioni del codice della strada no inficia la legittimità dell’accertamento.Per la cassazione di questa sentenza ricorre D.S.S. sulla base di due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune di Roma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’ dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 marzo 1997, n. 127, in combinato disposto con l'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.Premesso che in base alle citate disposizioni gli ausiliari del traffico possono essere delegati dal sindaco a segnalare le violazioni in materia di sosta, mentre il personale ispettivo delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico può svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, il ricorrente lamenta la violazione di quelle norma, in quanto, nella specie, la violazione segnalata da un ausiliario del traffico era appunto quella di circolazione nella corsia o area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici. Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato e va accolto.L’art. 17, co. 132, della legge 15 mag. 1997, n. 127, ha stabilito che I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.Al co. 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che le funzioni di cui al co. 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli artt. 22 e 25 della legge 8 giu. 1990, n. 142, e successive modificazioni.A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del co. 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell’art. 6, co. 4 lett. c), del d.lgs. 30 apr. 1992, n. 285.L’art. 68, co. 1, legge 23 dic. 1999, n. 488, ha successivamente chiarito che i commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge 15 mag. 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del co. 1, lett. e), dell’art. 12 del decreto legislativo 30 apr. 1992, n. 285, e succ. mod., i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del cod. civ., sono svolte solo da personale normativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dai medesimi co. 132 e 133 dell’art. 17 della cit. legge n. 127 del 1997 (co. 2), disponendo, altresì, che a detto personale può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lett. b) e c) e dalla lett. d) del co. 2 dell’art. 158 del decreto legislativo 30 apr. 1992, n. 285 (co. 3).Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della PA, in relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi, specie nei centri urbani (Corte cost., ord. n. 157 del 201).Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal su citato personale l’efficacia probatoria di cui agli art. 2699 e 2700, cod. civ..L’art. 17, co. 132, cit., tenuto conto della rilevanza delle funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della PA e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12, C.d.S.), sono legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento i violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (in tal senso, v. Cass., 7 apr. 2005, n. 7336).Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati.In tale senso, è significativo che al personale in esame può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi previsti dall’art. 158, co. 2, lett. b), c), e d), (art. 68, co. 3, cit.), ovvero dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila, negli spazi riservati allo stanziamento e alla fermata dei veicoli puntualmente indicati.Analogamente, l’art. 17, co. 133, della legge n. 127 del 1997, come interpretato dal cit. art. 68 della legge n. 488 del 1999, costituisce norma di stretta interpretazione per quanto riguarda le funzioni attribuite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di personale.Ne consegue che gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernono le disposizioni in materia di sosta.Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui all’art. 17, co. 132, della cit. legge n. 127 del 1997.La sentenza impugnata, senza nulla dire in ordine all’oggetto della contestazione, non ha correttamente applicato le disposizioni impugnate, giacché si è limitata a richiamare una pronuncia di questa Corte (Cass., 25 ott. 1999, 11949), relativa all’ipotesi in cui la violazione delle norme, comunque relative alla sosta, era stata segnalata dall’ausiliario del traffico alla polizia municipale, che poi aveva provveduto alla contestazione; si tratta, all’evidenza, di situazione no assimilabile alla presente, nella quale oggetto di discussione era la legittimità o meno dell’accertamento, da parte di un ausiliario del traffico, di una violazione di norme diverse da quelle relative alla sosta.Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata.Peraltro, no risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada non relativi alla sosta è stata accertata da un ausiliare del traffico, e cioè da un soggetto non legittimato a detto accertamento ai sensi dell’art. 17, co. 132, della legge n. 127 del 1997, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione e la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione; condanna l’intimato Comune al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, che liquida in euro 350,00, di cui euro 250,0 per onorari, 50,0 per diritti e 50,00 per spese, e alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 500,00, di cui euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge per entrambi i giudizi.Così deciso in Roma il 17 febbraio 2006.Depositata in Cancelleria il 18 agosto 2006.

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14 commenti:

Mario Procaccini ha detto...

L'epiteto "buffone", opportunamente contestualizzato, perde la sua carica lesiva e va comunque inserito nell'ambito della critica politica, che si esprime con toni anche aspri e sgradevoli, in particolare, precisa la Suprema Corte, che una volta riconosciuto il ricorrere della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e malanimo personale, è necessario valutare la condotta dell'imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p.
Corte di cassazione, sezione V penale, 7 giugno 2006, n. 19509

Anonimo ha detto...

Mario sei il mio eroe ,lascia perdere questi ....non sanno cosa dicono ... a proposito che ne sai di quella casetta anzi no villetta ,ma forse la possiamo chiamare villone .

Anonimo ha detto...

Chi SEI il Verme ?

Anonimo ha detto...

ti riferisce alla Villa del Sindaco- vedremo .

Anonimo ha detto...

Ciao Mario,
sai dirmi chi è il responsabile della PdL a Valle Martella?
E' una persona con cui ci si può parlare e intavolare un dialogo serio?
Grazie.

Mario Procaccini ha detto...

Anonimo ha detto
Ciao Mario,
sai dirmi chi è il responsabile della PdL a Valle Martella?
E' una persona con cui ci si può parlare e intavolare un dialogo serio?
Grazie.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ti preciso che io sono rappresentante del movimento politico " LA DESTRA " e collocato all'opposizione della PDL .
F.to Mario Procaccini

Mario Procaccini ha detto...

anonimo ha detto.
Mario Procaccini ha detto...
Anonimo ha detto

Ti preciso che io sono rappresentante del movimento politico " LA DESTRA " e collocato all'opposizione della PDL .
F.to Mario Procaccini

15 ottobre 2008 14.55
----------------------------
Si lo so Mario,ma immagino che per "dovere o piacere" sei tenuto a conoscere e dialogare con tutti i rappresentanti politici degli altri partiti.
Comunque riformulo la domanda:
sai chi il rappresentante della pdl a valle martella a cui fare opposizione?

15 ottobre 2008 15.11

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ti farò sapere.
AL MOMENTO FRANCO SPOTO MI CONFERMA GIOVANNI LUCIANI

Anonimo ha detto...

Vi preciso che Luciani è autorizzato con tanto di carta scritta dalla presidente nazionale dei Circoli della Libertà MIchela Brambilla ad esercitare politica come presidente del circolo della libertà VALLE MARTELLA.Ne sono presidente e rispondendo alla domanda" ci si può parlare"la risposta è si,per quanto riguarda la serietà chi mi conosce la può garantire,mentre per chi afferma di fantasiose trombature sbaglia poichè l'unica perdita politica è la sconfitta elettorale quando ci si candida e il popolo non lo vota,fino a questo punto nessuno può affermare demenze poichè trombati fino ad oggi sono quelli che vogliono entrare con la maggioranza,io no, mi sono collocato al di là.Poi Mario per parlare di opposizione alla PDL aspetta il congresso de LA DESTRA,non dimenticare le comunali di Roma e l'aiuto dato da Storace ad Alemanno.E' bastata un'intervista.La strada è lunga ma se fatta bene diventa corta e in discesa......

Anonimo ha detto...

Dimenticavo ciao Mario,poi non dire che non saluto.......

Mario Procaccini ha detto...

LUCIANI scrive e precisa a Procaccini.
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Vi preciso che Luciani è autorizzato con tanto di carta scritta dalla presidente nazionale dei Circoli della Libertà MIchela Brambilla ad esercitare politica come presidente del circolo della libertà VALLE MARTELLA.Ne sono presidente e rispondendo alla domanda" ci si può parlare"la risposta è si,per quanto riguarda la serietà chi mi conosce la può garantire,mentre per chi afferma di fantasiose trombature sbaglia poichè l'unica perdita politica è la sconfitta elettorale quando ci si candida e il popolo non lo vota,fino a questo punto nessuno può affermare demenze poichè trombati fino ad oggi sono quelli che vogliono entrare con la maggioranza,io no, mi sono collocato al di là.Poi Mario per parlare di opposizione alla PDL aspetta il congresso de LA DESTRA,non dimenticare le comunali di Roma e l'aiuto dato da Storace ad Alemanno.E' bastata un'intervista.La strada è lunga ma se fatta bene diventa corta e in discesa......

15 ottobre 2008 22.00
...........................
Apprezzo la sua precisazione.
Con Stima Cav. Cons. Procaccini Mario.

15 ottobre 2008 22.15

Anonimo ha detto...

ma che dici verme !!

Anonimo ha detto...

OPERA PUBBLICA PARTECIPATA
PER VALLE MARTELLA
16 0TTOBRE 2008
PARROCCHIA ORE 18:00
PRESENTE L'ASSESSORE AL RAMO LLPP
CITTADINI 4 -DICO- QUATTRO-

COMPLIMENTI UNA BELLA INIZIATIVE CON POCHE PAROLE E POCHI FATTI ,ANZI FATTI PROPRIO DA PARTE E DIMETTITI ! TANTO TRA QUALCHE MESE è FINITA STA PARTITA !

Mario Procaccini ha detto...

I poteri di accertamento attribuiti dalla legge agli ausiliari del traffico sono limitati alle violazioni relative alla sosta o alla fermata commesse nelle aree comunali, urbane o extraurbane, destinate al parcheggio o alla sosta a pagamento, nonché nelle aree immediatamente limitrofe costituenti lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che consentano in concreto l'utilizzo del parcheggio da parte degli utenti della strada.
Corte di Cassazione sez. I Civ. 7 aprile 2005 n.7336.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P. proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Firenze avverso il verbale di accertamento della violazione dell'art. 158 c.d.s., redatto a suo carico dal personale della "società Firenze parcheggi" (infra, società), per avere egli parcheggiato il proprio ciclomotore su un marciapiede sito in Via Benedetto Varchi, in Firenze.

Il ricorrente deduceva la nullità del verbale, in quanto l'infrazione contestata non avrebbe potuto essere accertata dai dipendenti della succitata società.

Il comune di Firenze contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza dell'8/15 gennaio 2001, rigettava l'opposizione, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso P.P., affidato a due motivi, illustrati con memoria depositata ex art. 378 c.p.c.; ha resistito con controricorso il comune di Firenze, in persona del direttore del corpo di polizia municipale, che ha poi depositato, ex art. 372, comma 2, c.p.c., atto di ratifica del Sindaco pro-tempore, con autorizzazione della delibera di Giunta municipale e designazione di un nuovo difensore, in sostituzione di uno dei due inizialmente designati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, con due motivi, trattati contestualmente, denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 132, l. 127/1997, dell'art. 68 della l. 488/1999 e dell'art. 158 c.d.s.", nonché "omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sopra un punto decisivo della controversia".

P.P. sostiene che l'art. 17, comma 132, l. 127/1997, stabilisce che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione", mentre l'art. 68, comma 3, l. 488/1099 ha disposto che "al personale di cui al comma 132... dell'art. 17 della l. 127/1997, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lett. b) e c) e dalla lett. d) del comma 2 dell'art. 158 del d.lgs. 285/1992".

A suo avviso, il Giudice di Pace ha erroneamente applicato queste norme al caso di specie, poiché il ciclomotore era stato parcheggiato su di un marciapiede e non nell'area oggetto della concessione comunale. Inoltre, la contestazione non riguardava la violazione della segnaletica a terra indicante l'area riservata alla sosta, né i tempi della sosta, ed il motoveicolo neppure impediva l'accesso o l'uscita da queste aree, sicché l'infrazione non avrebbe potuto essere accertata dal personale dipendente della società.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente rigettato l'opposizione, ritenendo che la circolare del ministero dell'Interno 300/26467/120/26 abbia legittimamente esteso il potere di accertamento della violazione anche alle aree immediatamente limitrofe a quella oggetto della concessione e che il sindaco di Firenze, con ordinanza del 22 febbraio 2000, legittimamente abbia attribuito al personale dipendente della Società il potere di accertare la violazione prevista dall'art. 158, lett. h), d.lgs. 285/1992, che appunto sanziona la sosta sui marciapiedi.

Il P. sostiene che i succitati atti non possono modificare la legge e, in ogni caso, non può essere considerata "area limitrofa" a quella oggetto della concessione il marciapiede anche perché, come ammette il comune di Firenze, l'estensione del potere di accertamento delle infrazioni anche a queste aree è stata giustificata dalla necessità di potere "compiere tutte le manovre utili alla concreta fruizione del parcheggio in concessione", con la conseguenza che il marciapiede non può certo essere ritenuta zona utilizzabile a questo scopo. Pertanto, l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta, in quanto l'accertamento dell'infrazione deve ritenersi illegittimo, perché effettuato da personale non abilitato.

2. I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto giuridicamente e logicamente connessi, sono fondati e devono essere accolti.

In linea preliminare, va osservato che, in riferimento al comune di Firenze, il deposito degli atti indicati in narrativa da parte del sindaco pro-tempore, ed anche della delibera della Giunta municipale di autorizzazione alla proposizione del controricorso, permettono di ritenere ininfluente la questione, altrimenti da esaminare, dell'ammissibilità del conferimento della procura alle liti da parte di un dirigente comunale, quindi rituale la difesa svolta dal controricorrente delle cui argomentazioni il collegio ha tenuto conto.

Nel merito, va osservato che l'art. 17, comma 132, l. 127/1997, ha stabilito che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione".

L'art. 68, comma 1, l. 488/1999, ha successivamente chiarito che "i commi 132 e 133 dell'art. 17 della l. 127/1997, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lett. e), dell'art. 12 del d.lgs. 285/1992, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c." (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'art. 17 della citata l. 127/1997" (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lett. b) e c) e dalla lett. d) del comma 2 dell'art. 158 del d.lgs. 285/1992" (comma 3).

2.1. Le norme non sono state esaminate da questa Corte in riferimento alla questione qui in esame. Precedenti pronunce hanno infatti avuto ad oggetto il verbale redatto nell'ambito della competenza puntualmente assegnata all'ausiliare del traffico (Cassazione, 18150/2002), ovvero sono anteriori all'emanazione dell'art. 68, ult. cit. (Cassazione, 11949/1999, che peraltro riguardava un caso di mera collaborazione dell'ausiliare con i vigili urbani).

Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della P.A., in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi" specie nei centri urbani (Corte costituzionale, ordinanza 157/2001). Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.

L'art. 17, comma 132, cit., tenuto conto della rilevanza delle funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della P.A. e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12 c.d.s.), sono legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del c.d.s. sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione. Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati. In tal senso, è significativo che al personale in esame "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c) e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila", "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei veicoli puntualmente indicati.

Nei succitati casi e, in particolare, per quanto qui interessa, in quello previsto dall'art. 158, comma 2, lett. b), c.d.s., la violazione pregiudica la piena funzionalità del parcheggio e, perciò, giustifica la attribuzione dei compiti in esame.

2.2. Delle ragioni e dei chiari e ben definiti limiti entro i quali sono stati attribuiti i compiti di prevenzione ed accertamento al personale in questione si è dimostrato consapevole il ministero dell'Interno, che costituisce l'autorità amministrativa di vertice titolare del potere di coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati (art. 11, comma 3, c.d.s.).

Il ministero dell'Interno, con due circolari, alle quali può farsi riferimento, in quanto recano una corretta interpretazione delle norme in esame, nell'immediatezza dell'emanazione della norma del 1997 ha ritenuto che al personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi - che è quello solo che interessa nella presente fattispecie - "è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 7, comma 15, e all'art. 157, commi 5, 6 e 8, del c.d.s., commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, ecc.), immediatamente limitrofe a esse e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano in concreto l'utilizzo da parte degli utenti della strada: solo in tali zone, per relationem, deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata o alla sosta vietata da apposita segnaletica o dalle norme del codice della strada" (§ 1.a della circolare 25 settembre 1997, n. 300/a/26467/110/26).

Il ministero dell'Interno, successivamente, ha avuto cura di precisare che "il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree concesse solo a condizione che queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in concessione. Solo per queste situazioni sembra, perciò, potersi prescindere dal rapporto rigoroso che lega il personale operante all'area in concessione alla società da cui dipendono" (§ A della circolare 17 agosto 1998, n. 300/a/55042/110/26).

2.3. Nel quadro di queste norme e di questi principi, va affermato che il potere di accertamento delle infrazioni in esame da parte del personale dipendente delle società di gestione dei parcheggi richiede: a) che l'area destinata alla sosta sia stata data in concessione dal comune alla società ex art. 7, comma 8, c.d.s.; b) che i dipendenti della società titolare del potere di accertamento dell'infrazione siano stati designati con le modalità sopra precisate.

Il potere del succitato personale, nel caso in cui sussistano i suddetti presupposti, deve ritenersi limitato all'accertamento delle sole violazioni in materia di sosta che interessano l'area oggetto della concessione (in particolare delle violazioni dell'art. 7, comma 15, 157, commi 5, 6 ed 8), giusta l'espressa previsione dell'art. 17, comma 132, l. 127/1997. La ratio dell'attribuzione di questi compiti - individuata nell'esigenza di garantire la piena funzionalità del parcheggio - e, soprattutto, la considerazione che al personale in questione è stato attribuito anche il potere di rimuovere dei veicoli che impediscano di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, ovvero di spostare i veicoli in sosta (art. 68, comma 3, l. 488/1999), permette inoltre di ritenere che la funzione di accertamento comprende anche la violazione del divieto di sosta nelle aree immediatamente limitrofe a quelle oggetto della concessione, ma esclusivamente se ed in quanto precludano, nei termini precisati, la funzionalità del parcheggio. Soltanto in presenza di detti presupposti il personale in questione ha il potere di accertare l'infrazione, redigendo un verbale di accertamento dell'infrazione che fa piena prova, ex artt. 2699 e 2770, c.c., fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento ed alle dichiarazioni delle parti, e, in mancanza, il documento non può avere l'efficacia stabilita dell'art. 68, comma 2, l. 488/1999 e fondare ex se l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Il sindaco è titolare del potere di conferire ai dipendenti della società di gestione del parcheggio le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta entro i limiti spaziali così identificati, e cioè con esclusivo riferimento all'area oggetto della concessione, comprendendo queste funzioni l'area a questa limitrofa, purché sussistano le condizioni sopra indicate. Pertanto, il provvedimento che attribuisca le funzioni in esame al di fuori ed oltre detti limiti deve ritenersi in contrasto con le succitate norme e, perciò, illegittimo e suscettibile di disapplicazione.

Le norme esaminate impongono, quindi, di affermare che, poiché, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 33, c.d.s., il "marciapiede" è quella "parte della strada esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni", in relazione alla quale sono vietate la fermata e la sosta, "salvo diversa segnalazione" (art. 158, comma 1, lett. h), c.d.s.), la violazione del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata dal personale in esame, con un atto avente la natura e gli effetti di cui all'art. 68, cit., esclusivamente nel caso in cui sussista la deroga al divieto o il marciapiede sia eventualmente compreso nell'area oggetto della concessione (nel senso che fa parte della superficie oggetto della concessione), ovvero allo stesso, eccezionalmente, possano accedere i veicoli. Se ciò non accada, il marciapiede non è, infatti, una zona destinata alla sosta ed alla circolazione, con la conseguenza che, anche se limitrofo all'area oggetto della concessione, non può costituire una superficie utilizzabile per compiere le manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio.

La sentenza impugnata non ha correttamente applicato questi principi.

Il Giudice di Pace, interpretando inesattamente le norme sopra richiamate, ma anche la circolare ministeriale sopra indicata, ha infatti ritenuto che il potere di accertamento sia esteso alla violazione del divieto di sosta sui marciapiedi, "in quanto deve essere in esse consentito il compimento di tutte le manovre utili alla concreta fruizione dei parcheggi in concessione", ritenendo, erroneamente, che il sindaco possa legittimamente estendere i compiti di prevenzione ed accertamento oltre i limiti precisati. Ed invece, egli avrebbe dovuto accertare, in concreto se, in riferimento al marciapiede, sussistesse o meno la deroga dell'art. 158, comma 1, lett. h), c.d.s., nei termini sopra precisati, ovvero, in presenza di questa deroga, fosse compreso nella superficie oggetto della concessione, costituendo queste condizioni imprescindibili per la legittimità dell'accertamento, poiché, diversamente, non essendo il marciapiede destinato alla sosta, e neppure alla circolazione, la violazione del divieto di sosta che li concerne non può essere accertata dal personale in questione, mediante la redazione di un verbale che ha l'efficacia di cui all'art. 68, cit.

Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa al Giudice di Pace di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà al riesame della controversia, provvedendo altresì sulle spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio.





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Corte di Cassazione civile, seconda sezione - 27/7/2007 n. 16777



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 13.9.2005, B.D. ricorre per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Roma del 17.5.2005, che aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 1 (per aver circolato nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici), respingendo il motivo di opposizione che contestava la legittimità del l'accertamento in quanto eseguito da un ausiliare del traffico, al di fuori delle sue specifiche competenze.
L'intimato Comune di xxxx ha depositato controricorso.
Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e per il suo rigetto per manifesta infondatezza. Parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dei combinato disposto dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, e L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, censurando la sentenza impugnata per non avere accolto il motivo di opposizione che denunciava l'illegittimità del verbale di accertamento della violazione per incompetenza assoluta dell'agente accertatore, tenuto conto che ai sensi di legge, l'ausiliare può essere delegato dal sindaco unicamente a segnalare le violazioni in materia di sosta. Diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale, il ricorso è fondato. La L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto in concessione".
Al comma 133, poi, il medesimo art. 17, dispone che "le funzioni di cui al comma 132, sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le l'unzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sul Se corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lettera c)".
La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che "la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ." (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'art. 2700 cod. civ., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata L. n. 127 de 1997, art. 17, commi 132 e 133" (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale " può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 358, lettere b) e c) e comma 2, lettera d)" (comma 3). Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi", specie nei centri urbani (Corte Cost., ord. n. 57 del 2001). Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.. L'art. 17. comma 132, cit., tenuto conto della rilevanza della funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12, C.d.S.), sono legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (in tal senso, v. Cass., 7 aprile 2005, n. 7336). Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati. In tal senso, è significativo che al personale in esame "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila", "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei veicoli.
Ne consegue che gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta (Cass. n. 18186 del 2006). Laddove le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla Legge n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132. Nel caso di specie, unitamente alle considerazioni che precedono, va inoltre osservato che l'Amministrazione opposta non ha fornito alcuna prova che la violazione sia stata accertata da soggetto specificamente abilitato, limitandosi il verbale alla mera qualificazione dell'operante come" ausiliario del traffico". Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata. Peraltro, non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada non relativi alla sosta è stata accertata da un soggetto non legittimato a dello accertamento ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento della opposizione e la condanna del Comune di xxxx al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

P. Q. M.

accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione opposto; condanna il Comune di xxxx al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in Euro 700, di cui Euro 600,00 per onorari e, per il grado di legittimità, in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre accessori.