giovedì 15 gennaio 2009

MOZIONE" per la istituzione Commissione di INCHIESTA" sulla problematica D.I.A.






Gruppo Consigliare Zagarolo

MOZIONE
ex art.28-29 R.C.



OGGETTO:-richiesta per la istituzione di una Commissione speciale di
inchiesta, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento del Consiglio
Comunale.

PREMESSO


Che, in data 08.01.2009 questo Consigliere depositava esposto ANONIMO,presso il Comando Polizia Municipale di Zagarolo:
che,nel medesimo esposto se pur in forma anonima si enunciano violazioni Urbanistiche, a carico del SINDACO:
che,tali violazione urbanistica sarebbero riconducibili alla realizzazione di unità immobiliare – ex novo , avvalendosi della cosiddetta D.I.A demolizione e ricostruzione:
che,nell’esposto l’anonimo da atto che l’unità immobiliare da demolire non sarebbe stata demolita -quindi la nuova unità immobiliare sarebbe stata realizzata in contrasto con D P R 380/01.

CONSIDERATO


Che, in questi giorni sono in corso indagini giudiziarie facenti capo a dipendenti comunali- o operatori che godono della fiducia dell’amministrazione LEODORI :




Che, tali indagini sembrano essere rivolte ad altre comunicazioni D.I.A,
( Dichiarazione Inizio d’attività )effettuate da tecnici,anche membri della Commissione Edilizia Comunale.


IL CONSIGLIO COMUNALE


Impegna l’On.le Sindaco a proporre al Consiglio Comunale, con la massima urgenza, l’istituzione di una Commissione Speciale di inchiesta con il compito di controllare la Comunicazione D.I.A ., al fine di verificare e garantire una maggiore trasparenza della stessa per fugare ogni dubbio sulla realizzazione dell’unità immobiliare cui fa riferimento l’anonimo.


Zagarolo,12.gennaio 2009
Cons. Procaccini Mario.

4 commenti:

Mario Procaccini ha detto...

Cass. Sez. III n.48031 del 23 dicembre 2008 (Ud. 15 ott. 2008)
Pres. Altieri Rel. Amoroso Ric. Cafiero
Urbanistica. Acquisizione immobile abusivo per omessa demolizione

Ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7 , comma 3, e del t.u. sull'edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell'art. 31, comma 3, l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune, in favore del quale deve quindi essere disposta la restituzione, qualora l'immobile stesso venga dissequestrato. Questo orientamento - non senza qualche dissenso si è affermato come maggioritario e prevalente. In particolare va ribadito che la acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione delle opere abusive impartito al contravventore dallo stesso ente comunale si verifica "ope legis" alla inutile scadenza del termine di giorni novanta fissato per detta ottemperanza, senza che possa avere rilievo l'ulteriore adempimento della notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza, unicamente idoneo a consentire all'ente l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell'acquisizione. Il trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo, automaticamente conseguente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato per l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione, non costituisce impedimento giuridico a che il privato responsabile esegua l'ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la sentenza di condanna, salvo che l'autorità comunale abbia dichiarato l'esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato. La conseguenza è che il manufatto abusivo dissequestrato dopo che il responsabile non abbia ottemperato all'ingiunzione comunale di demolizione dello stesso, va restituito non già al privato responsabile, quand'anche egli sia ancora in possesso del bene, bensì allo stesso ente comunale, ormai divenutone proprietario a tutti gli effetti a seguito dell'inutile decorso del termine di legge di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 380 del 2001.

Mario Procaccini ha detto...

Cass. Sez. III n.47450 del 22 dicembre 2008 (Ud. 2 dic. 2008)
Pres. Grassi Rel. Amoresano Ric. Lauro
Urbanistica. Violazione di sigilli

In tema di violazioni di sigilli, il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla integrità dei relativi sigilli; una custodia continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo Se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del case fortuito o della forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza. Ne consegue che, qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o forza maggiore. Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode. Risponde, pertanto, del reato di cui all'art.349 c.p. il custode che non dimostri l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal momento che su di lui grava l'obbligo di impedire la violazione dei sigilli

Mario Procaccini ha detto...

Cass. Sez. III n.48227 del 29 dicembre 2008 (ud. 2 dic. 2008)
Pres. Grassi Est. Gentile Ric. PM in proc. Di Rienzo
Urbanistica. Interventi precari (veranda, esclusione)

Una veranda realizzata mediante la chiusura di una preesistente tettoia con pannelli scorrevoli costituisce intervento di nuova costruzione in quanto opera stabile e duratura nel tempo, mediante la quale si realizza un ampliamento significativo della superficie utile del preesistente fabbricato e trattandosi di opera non finalizzata ad esigenze temporanee, ma proiettata a perdurare nel tempo. L'agevole amovibilità dell'opera attiene alla struttura della stessa, non alla funzione ed alla durata dell'opera medesima, destinata nella sua oggettività materiale a durare nel tempo senza soluzione di continuità e ciò a prescindere dalle motivazioni soggettive espresse nella relativa comunicazione al Comune (ossia opera destinata a proteggere il terrazzino dalle intemperie nel periodo di tempo non buono).

Anonimo ha detto...

Mario,ma quante firme hai raccolto per presentare la mozione??

Fammi sapere, Grazie