sabato 7 novembre 2009

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE.

Art. 1471. Codice CivileDivieti speciali di comprare.
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.
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Art. 18 Reg. Consiglio Comunale
Comportamento nell’esercizio delle funzioni
Divieto di incarichi e consulenze e di acquisto di beni del comune

1. Il comportamento dei Consiglieri comunali nell’esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell’attività amministrativa e di gestione.
2. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. L’espletamento degli incarichi predetti non è causa di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire cariche presso il comune ma costituisce un divieto che i Consiglieri hanno l’obbligo di osservare.
3. I Consiglieri comunali non possono, secondo quanto dispone l’art. 1471 del Codice Civile, essere compratori, nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, di beni del comune e degli enti ed organismi dallo stesso dipendenti, affidati alla loro cura. L’acquisto è nullo.


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