martedì 11 ottobre 2011

DAL SITO DEL COMUNE."ZAGAROLO"

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ICI
Ufficio Tributi

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Si ricorda che entro il 30 GIUGNO dovrà essere presentata la dichiarazione ICI per l'anno 2010.
(Scarica il Modello e le Istruzioni).

Il pagamento potrà essere effettuato sia tramite Conto Corrente postale N°94 70 01 76 intestato a CEP S.p.A. ICI Zagarolo, sia con

Modello F24
Scarica le aliquote comunali
ALTRE INFORMAZIONI
Codici Tributo per il versamento ICI con modello F24
Aliquote I.C.I. per l’anno 2011
Sito dell'ANUTEL
Detrazioni
Aree agricole divenute edificabili
Casi di obbiligo dichiarazioni ICI
Scadenze - modalità di calcolo
Calcolo automatico dell'imposta e del ravvedimento I.C.I.

DETRAZIONE COMUNALE
Abitazione principale € 103,29
ATTENZIONE: per abitazione principale si intende l’abitazione di proprietà nella quale si risiede anagraficamente.

CASI DI OBBLIGO DICHIARAZIONE ICI
Sparisce l'obbligo dichiarativo Ici dall'anno 2007. La dichiarazione rimane solo in casi assai limitati. (PER ULTERIORI CHIARIMENTI SCARICARE IL Modulo delle istruzioni)
Le due fattispecie.
Nella prima tipologia di fattispecie rientrano i casi in cui:

- gli immobili godono di riduzioni dell'imposta (come quelle previste per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati o dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti);
- gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il Mui. Si tratta degli immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l'utilizzo obbligatorio del Mui solo da tale data.

Nella seconda tipologia di fattispecie rientrano i casi in cui:

- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un'area fabbricabile;
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
- l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.
- l'immobile è stato concesso in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'Ici;
- l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
- per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- è intervenuta una riunione di usufrutto;
- è intervenuta un'estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie;
- l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del dlgs n. 42/2004;
- le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile sono accatastate in via autonoma;
- gli immobili sono oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
- gli immobili sono posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge (per esempio l'usufrutto legale dei genitori);
- l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

I casi particolari.
In casi particolari per i quali può sorgere il dubbio se sia necessario o meno presentare la dichiarazione e la soluzione è quella di chiedere direttamente al comune dove sono ubicati gli immobili e che cosa fare. Ciò è fondamentale, poiché solo in questo modo si può avere certezza anche in ordine all'eventuale irrogazione delle sanzioni che l'ente locale deve comminare in mancanza del prescritto adempimento.

AREE AGRICOLE DIVENUTE EDIFICABILI
L’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è disciplinata dal Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, il quale prevede che presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (Art.1, comma 2);

che i Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività (Art.3, comma 1).

In merito alle Aree fabbricabili il suddetto decreto prevede:

Art.2, comma 1, lett.b):

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

Art.5, comma 5:

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Per quanto riguarda, invece, i contestatari del terreno si fa presente che potrà rilevare tali dati dagli atti di proprietà in proprio possesso.

SCADENZE E MODALITA' DI CALCOLO
ACCONTO: ENTRO IL 16 ° GIUGNO 2011 il contribuente deve versare il 50% della somma pagata l’anno precedente, purchè non sia cambiato nulla nel corso del 2010.
SALDO: ENTRO IL 16 DICEMBRE 2011 il contribuente paga il saldo 2011 con l’eventuale conguaglio senza alcuna sanzione ne interessi.
Il contribuente, comunque, può provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

ATTENZIONE: SU UNO STESSO BOLLETTINO DEVONO ESSERE SOMMATI GLI IMPORTI RELATIVI A TUTTI GLI IMMOBILI IN POSSESSO DEL CONTRIBUENTE SITUATI NEL COMUNE DI ZAGAROLO.
MODALITA' DI VERSAMENTO

L'imposta potrà essere corrisposta mediante:
- Conto Corrente postale N°94 70 01 76 intestato a CEP S.p.A. ICI Zagarolo;
- Modello F24
Il valore imponibile si determina rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per i seguenti coefficienti:

- 100 per i fabbricati di cat. A e C (esclusi A/10 e C/1);
- 140 per i fabbricati di cat.B;
- 50 per i fabbricati A/10 e D;
- 34 per i fabbricati C/1.

Fabbricati in corso di costruzione ed aree edificabili: Valore di mercato della sola area edificabile.

Fabbricati di categoria D privi di rendita: Valore = Costo storico al lordo degli ammortamenti x i coefficienti di rivalutazione.
IL VALORE IMPONIBILE SI MOLTIPLICA PER L’ALIQUOTA E SI DIVIDE PER 1000. SE SI TRATTA DI ABITAZIONE PRINCIPALE SI DEVE SOTTRARRE LA DETRAZIONE.
L’IMPOSTA DEVE ESSERE CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLA QUOTA E AI MESI DI POSSESSO DELL’IMMOBILE; NEL CALCOLO DEI MESI, SI CONSIDERA MESE INTERO ANCHE IL PERIODO PARI ALMENO A 15 GIORNI.
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ICI MODELLO 1.23 MB
Manifesto ICI 2010Zagarolo.pdf 389.37 KB

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