Al Giudice di Pace dell’Ufficio di………
p.c.
Aduc Associazione Diritti Utenti Consumatori Via Cavour 68 - 50129 Firenze (per posta ordinaria) (*)
RICORREIl sig. _________, nato a ________ il ______ e residente a _______ cap______ via ________ n.__ tel ________ E-mail ___________
CONTRO (scegliere il proprio caso)- Il Comune di .......... ,nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via............n.....Nel caso di multe elevate dalla Polizia municipale (Vigili Urbani) o dagli ausiliari del traffico.- Il Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede presso il Viminale P.le del Viminale – 00184 RomaNel caso di multe elevate dalla Polizia stradale (Polizia di Stato) oppure nel caso di opposizione ad un'ordinanza del Prefetto.- Il Ministero della Difesa, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede presso il Palazzo Baracchini – Via XX Settembre 8 – 00187 RomaNel caso di multe elevate dai Carabinieri.- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede in Via XX Settembre 97 – 00187 RomaNel caso di multe elevate dalla Guardia di Finanza.- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede in Via XX Settembre 20/22 – 00187 RomaNel caso di multe elevate dalla Guardia Forestale (Polizia ambientale e forestale).AVVERSOL'accertamento di violazione dell'art. ......("Codice della Strada") eseguito dai/dalla ..............(vigili urbani, Polizia stradale, Carabinieri, etc) di............ notificato il......, e che si allega in copiaPremesso che (riportare solo le parti che interessano)- Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe .....( i vigili, la polizia di Stato ecc) contestano le violazioni che avrebbero accertato ...........................(direttamente, tramite telelaser, autovelox, etc.) - Tale accertamento non e' stato contestato immediatamente al conducente ed effettivo trasgressore, ma e' stato comunicato soltanto in data ......... all'odierno ricorrente, proprietario del veicolo e co-obbligato in solido, con notifica a mezzo posta del relativo verbale (attenzione, prima di inserire leggere la nota specifica 1)..- Che i verbalizzanti quindi non hanno provveduto all'identificazione del conducente (attenzione, prima di inserire leggere la nota specifica 1).- Che non e' stato indicato al ricorrente l'obbligo di comunicare i dati del conducente entro 60 gg nonche' le sanzioni previste in caso di mancato rispetto dello stesso (nota: questo avviso deve essere presente sul verbale solo quando non sia avvenuta la contestazione immediata e siano previste sanzioni accessorie).- Che i verbalizzanti nell'atto notificato non hanno esplicitato in modo dettagliato le modalita' per ricorrere e in particolare non hanno indicato il Giudice di Pace competente per territorio, considerando le difficolta' che trova l'automobilista ad individuare l'autorita' competente a decidere il ricorso- Che l'atto di accertamento e' da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto............. (compilare a seconda del proprio caso, si vedano alcuni esempi nella nota specifica 2)Tutto cio' premesso, considerato e ritenuto che ogni numero della premessa motiva la nullita' e/o l’annullabilita’ dell'accertamento, sottolineato in diritto che nel caso di specie i verbalizzati non erano esonerati dalla contestazione immediata (si vedano le note specifiche 1 e 3) ne' hanno addotto validi e chiari motivi.Per quanto sopraChiedeAll’Illustrissimo Signor Giudice di Pace, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie (nota 4) di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato. Luogo e data FirmaNOTENote generali- Scegliere solo le voci interessate al proprio caso. - Il ricorso deve essere presentato entro 60 gg dalla notifica, all’ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e’ avvenuto, in cinque copie (alcuni uffici ne richiedono quattro o anche meno) e allegando l'originale del verbale (alcuni uffici richiedono una semplice fotocopia). E’ possibile presentare il ricorso anche a mezzo raccomandata a/r. Occorrera’ pero’, in ogni caso, presenziare alle udienze, pena l’archiviazione. Inoltre, il procedimento dovra’ comunque essere registrato. - E’ possibile presentare il ricorso, oltre che nei casi di specie, anche avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia. Sia in caso di rigetto nel merito, che per contestare il mancato rispetto dei termini di emissione del ricorso da parte del Prefetto (180 giorni se spedito ai vigili che poi lo hanno inoltrato al Prefetto; 210 gg se spedito al Prefetto direttamente) e di notifica susseguente dell’ordinanza –150 gg. - La predetta bozza puo’ essere utilizzata come modello anche in caso di ricorso al Prefetto, nel caso in cui sia impossibile gestire un procedimento di persona. Il ricorso al Prefetto lo consigliamo solo nei casi di manifesta ovvieta’ del vizio. - E’ possibile presentare ricorso al giudice di pace anche avverso una cartella esattoriale (atto successivo all’emissione del verbale) ma solo ed esclusivamente in caso di vizi formali, relativi sia all’emissione della cartella stessa che alla notifica del precedente verbale; se non vi fossero irregolarita’, non e’ invece possibile opporsi nel merito, avendo omesso la contestazione del verbale. In questo caso, in luogo di “verbale” occorrera’ ovviamente parlare di “cartella”, e si deve presentare entro 30 giorni dalla notifica. Si legga in proposito la scheda LA CARTELLA ESATTORIALE: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=210370 Note specifichenota 1Inserire queste frasi solo nei casi in cui sia accertato, per l'infrazione contestata, che non vi siano deroghe all'obbligo di fermo. Verificare quindi che l'accertamento sia avvenuto su una strada che il Prefetto non abbia indicato come una di quelle ove il fermo non e' obbligatorio (art. 4 legge 168/2002) e che non si sia in uno dei casi per i quali il codice della strada prevede che il fermo non e' necessario (art.201 comma 1 bis e suo regolamento: autovelox, photored, eccessiva velocita', sorpasso in curva, etc.). Nota 2Inserire tutti i possibili motivi di nullita', ad esempio: - trascrizione errata dei dati anagrafici degli obbligati (conducente e/o proprietario) o del veicolo (targa, tipo). - mancanza della norma violata e della relativa sanzione od errore sulle stesse. - mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente) o verbale non firmato. Attenzione, pero', se il verbale e' redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati la "firma autografa" e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (sentenze di cassazione 1923/99, 4567/99, 6065/05 e 21045/06 nonche' circolare del Ministero dell'interno del 25/8/2000)- mancanza del giorno, dell'ora o del luogo dell'infrazione od errore su tali dati.- mancata esposizione dei fatti. - errore nella lettura della targa e/o mancanza di corrispondenza col tipo e caratteristiche dell'auto- invio verbale dopo 150 giorni dall’identificazione del trasgressore (per i dettagli si veda la scheda pratica indicata in testa al modulo).- assenza di indicazioni circa l'infrazione commessa (es. cartello di divieto di sosta, cartello limite di velocita' e suo posizionamento e relativo cartello di fine limitazione o prescrizione –tenendo presente che ci sono circolari ministeriali che consentono un piu’ ampio margine per gli avvisi; ad esempio e’ ritenuto sufficiente che vi siano avvisi anche radiofonici). - mancanza del segnale. - fatto svoltosi diversamente da come descritto dai verbalizzanti (solo in caso sia possibile sostenere l’errore od il falso da parte degli agenti, con PROVE CERTE ED INCONFUTABILI). - non e' indicata l'altezza del km e il luogo preciso della commessa violazione.- mancata e inadeguata indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (art 201 comma 1 e 1bis.). - mancata segnalazione dell'autovelox -o del telelaser- ai sensi di quanto previsto dal d.l. 117/07 convertito nella legge 160/07 (segnalazione con segnali stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli). Quando possibile la cosa va dimostrata, con testimoni o documentazione.Nota 3Salvo il caso in cui non vi fosse un decreto prefettizio che espressamente consentiva l’omissione del fermo, e ricordando che ci sono circolari e sentenze che espressamente ritengono legittima l’omissione del fermo immediato in tutti quei casi in cui non sia ritenuto possibile effettuarlo in piena sicurezza; inoltre, si ricorda l’esclusione dal fermo immediato per i casi individuati dal codice della strada dall'art. 201 e suo regolamento. Nota 4Indicare qui tutte le eventuali sanzioni accessorie applicate, ovvero i provvedimenti sulla patente (decurtazione punti, sospensione, etc.), sull'auto o sui suoi documenti.Aggiornato il 30/11/2007(*) Ribadiamo che non importa che inviate all'Aduc la copia conoscenza per raccomandata, e' sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria. Molto gradito, invece, sarebbe un contributo -in francobolli o in carta moneta- inserito in busta.
sabato 11 ottobre 2008
venerdì 10 ottobre 2008
L'AMMINISTRAZIONE SI PRENDE GIOCO DEL PREFETTO?
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL PREFETTO DI ROMA
DOTT. FERDINANDO SANTORIELLO
ESPOSTO
Oggetto: nota di risposta prot. n. 79613/13/2005 del 19.09.2008 – illegittimità indennità attribuite ai Responsabili di Area, al Responsabile dell’ufficio di Supporto al Sindaco e al Vice Segretario Generale.
PREMESSO CHE:
1) Il comma 1 dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che: “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”;
2) Il comma 2 dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che: “Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.”
3) Il comma 3 dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che: “Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale”.
4) Circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti emessa in data 02.08.2007;
5) Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lombardia n. 457 dell’8 luglio 2008;
6) Responsabilità e Risarcimento di Ugo Montella - Magistrato della Corte dei Conti (Proc. Reg. Lazio) – pubblicato su ilSole24Ore, Settembre 2008 – n. 9.
CONSIDERATO CHE:
7) Il Sindaco Daniele Leodori, con proprio decreto del 20.10.2005 n. 24536, ha conferito alla sig. ra Mastroluca Lina l’incarico di responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco e, con atto non meglio specificato, ha attribuito alla medesima una indennità di 16.000,00 euro, a decorrere dal 01.01.2006, in base ai commi 2 e 3 dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 richiamati in premessa. A tal proposito va preliminarmente precisato che, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 02.12.2005, è stato adeguato l’importo delle indennità di posizione dei Responsabili di Area ai sensi dell’art. 12 del CCNL del 22.01.2004 (Valorizzazione delle Alte Professionalità), ma non l’indennità del Responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco. Ne consegue che l’indennità di 16.000,00 euro attribuita al Responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco è stata conferita senza averla previamente deliberata per mezzo di un atto che ne abbia autorizzato l’erogazione;
8) La sig. ra Mastroluca Lina era ed è tuttora un dipendente comunale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sprovvista di diploma di laurea e, si presume di diploma di scuola media superiore, inquadrata in categoria C1, dal 01.01.2008 in C2 e, come tale, non in possesso dei requisiti per l’applicazione del comma 2 dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000;
9) A seguito dell’intervento disposto dalla S.V. in merito alla illegittimità delle indennità per le Alte Professionalità attribuite ai Responsabili di Area e al Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Sindaco, il Sindaco, con proprio decreto, a decorrere dal 01.01.2008, ha provveduto a ricondurre le indennità dei Responsabili di Area nei limiti fissati dal CCNL per le Posizioni Organizzative. Parimenti con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 08.08.2008 ha modificato l’importo dell’indennità corrisposta al Responsabile dell’Ufficio a Supporto del Sindaco sig. ra Mastroluca Lina da 16.000,00 euro a 12.500,00 euro in base ai commi 2 e 3 dell’articolo 90 del D. Lgs. 267/2000, sebbene la sig. ra Mastroluca Lina, per quanto esposto al punto 8), non rientri nel personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
10) Il Sindaco Daniele Leodori, in data 19.02.2008, con proprio decreto, ha conferito l’incarico di Vice Segretario al Sig. Giulio Baldini, dipendente comunale sprovvisto di diploma di laurea o titolo equipollente e non titolare di Posizione Organizzativa, ovvero non in possesso dei prescritti requisiti per la nomina a Vice Segretario Generale come, peraltro, attesta la nota resa all’uopo dall’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali che si allega a scopo esplicativo. Inoltre con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 14.02.2008 l’Amministrazione ha attribuito al Vice Segretario una indennità di funzione pari al 30% dell’importo della indennità corrisposta ai Responsabili di Area. A seguito di puntuale interrogazione proposta dallo scrivente nel corso del Consiglio Comunale del 30.07.2008, il Sindaco ha provveduto a revocare predetta nomina, ma il Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi si è ben guardata dal denunciare il danno di natura erariale alla competente Procura della Corte dei Conti né ha messo in atto un procedimento finalizzato al recupero dell’indennità indebitamente conferita al dipendente comunale di che trattasi;
11) Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Zagarolo composto dalla Dott. ssa Stefania Panzironi (Presidente), dal Sig. Carlo Troccoli e dal Sig. Giuseppe Scipioni con propria nota, protocollo comunale n. 19649 del 16.09.2008, ha invitato l’Amministrazione ad adottare gli atti necessari per eliminare le irregolarità riscontrate per ciò che concerne le indennità conferite ai Responsabili di Area (Alte Professionalità) e al Responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco, ma da quanto risulta allo scrivente, non ha provveduto a denunciare il danno patrimoniale e contabile che ne è scaturito alla competente Procura della Corte dei Conti;
12) L’Amministrazione, con la compiacenza del Segretario Generale (sia l’ex Direttore Gen. Piero Pescatori che l’attuale Segretario Comunale, Dott. ssa Daniela Urtesi) e del Presidente del Consiglio Comunale, sig. Bruno Sesto, sistematicamente, non provvede a fornire risposte alle interrogazioni proposte dallo scrivente nei tempi e nei modi stabiliti dal vigente Regolamento Comunale, impossibilitando conseguentemente lo scrivente nell’espletamento del proprio mandato consiliare nell’ambito del Comune di Zagarolo. A tal proposito denuncia che è tuttora in attesa di risposte ad interrogazioni proposte oltre un anno fa, nonostante in più occasioni ha sollecitato e denunciato tale inqualificabile comportamento dell’Amministrazione in sede di Consiglio Comunale.
Tutto ciò premesso, lo scrivente:
DENUNCIA:
1) Il Sindaco Daniele Leodori e l’ex Dirett. Generale Comunale Dott. Piero Pescatori per aver attribuito una indennità di 16.000,00 euro al Responsabile dell’Ufficio a Supporto del Sindaco sig. ra Mastroluca Lina, dal 01.01.2006 dal 01.08.2008, senza aver previamente legittimato l’attribuzione di predetta indennità tramite deliberazione di Giunta Comunale o qualsivoglia atto amministrativo comunale;
2) Il Segretario Generale, Dott. ssa Daniela Urtesi che, pur consapevole degli abusi commessi dal Sindaco e dall’ex Direttore Generale Comunale, non ha provveduto a denunciare il danno erariale alla Competente Procura della Corte dei Conti né ha provveduto a fornire un quadro completo alla S.V. nella risposta resa, in data 18.09.2008 protocollo comunale n. 0019880, in ossequio alla circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti datata 02.08.2007;
3) ll Sindaco Daniele Leodori e il Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi per aver attribuito, per mezzo della deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 08.08.2008, alla Sig. ra Mastroluca Lina una indennità di 12.500,00 euro sebbene, la medesima, non goda dei requisiti per l’applicazione del comma 2 dell’art. 90 del D. Lsg. 267/2000. Inoltre si evidenzia che da nessun atto è possibile rinvenire il criterio in base al quale è stato determinato l’importo di tale indennità il cui ammontare è tutt’altro che trascurabile se relazionato all’inquadramento ed al curriculum vitae del dipendente comunale in questione;
4) Il Sindaco Daniele Leodori per aver nominato Vice Segretario un dipendente comunale sprovvisto dei prescritti requisiti, l’ex Direttore Generale Dott. Piero Pescatori per non aver fornito adeguata consulenza amministrativa al Sindaco e, il Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi, per aver omesso di denunciare alla competente Procura della Corte dei Conti il reato erariale scaturito a seguito della illegittima nomina, in ossequio alla circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti datata 02.08.2007;
5) il Sindaco Daniele Leodori ed il Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi, in virtù della “Sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur. Lombardia, Sent. N. 457 dell’8 luglio 2008” e dell’autorevole parere reso dal Magistrato della Corte dei Conti Ugo Montella, poiché dagli atti rinvenuti dallo scrivente e che si allegano a titolo esplicativo sembra che, da un lato l’Amministrazione stia procedendo nel recupero delle indennità per le Alte Professionalità indebitamente erogate ai Responsabili di Area nel corso degli esercizi 2006, 2007 e metà 2008 e, dall’altro stia anche assegnando indennità di posizione e di risultato, senza aver provveduto a pesare le Posizioni Organizzative e sottoporre all’esame del nucleo di valutazione gli obiettivi raggiunti nel corso dei summenzionati esercizi finanziari. D’altronde risulta impossibile pesare le Posizioni Organizzative e deliberare le corrispondenti indennità di risultato relativamente ad esercizi che si collocano nel passato. Giova altresì evidenziare che, nonostante le rassicurazioni fornite dal Sindaco Leodori alla S.V. in merito al recupero delle indennità di posizione per le Alte Professionalità, da alcuni atti che si allegano a scopo esplicativo, è emerso che ai predetti Responsabili di Area, nel 2008, è stata corrisposta una indennità di posizione di importo pari a 13.343,64 euro che, come importo, non trova nessun conforto normativo nel CCNL per gli enti locali oltre a risultare illegittima, poiché sprovvista della necessaria pesatura delle varie Posizioni Organizzative reintrodotte dal 01.01.2008;
6) Il Collegio dei Revisori dei Conti che, pur avendo rilevato ed esplicitamente riconosciuto i reiterati reati di natura patrimoniale e contabile commessi dall’Amministrazione, con la compiacenza dei Segretari Comunali Dott. Piero Pescatori e della Dott. ssa Daniela Urtesi, non si è mai attivato per denunciarli alla competente Procura della Corte dei Conti, in ossequio alla richiamata Circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti, di fatto, rendendosi complice della inqualificabile gestione amministrativa dell’intero apparato Amministrativo Comunale.
Lo scrivente tiene a precisare che tale deprecabile modo di gestire l’Ente, sta ponendo in seria difficoltà una dozzina di dipendenti comunali i quali da, quanto risulta al sottoscritto, non hanno mai preteso le indennità che il Sindaco, con il sostegno amministrativo reso dai vari Segretari Generali, ha inteso attribuire per oscure motivazioni che evidentemente esulano dal buon governo dell’Ente.
Parimenti è costretto ad evidenziare che anche a seguito del recente intervento disposto dalla S.V., il Sindaco Daniele Leodori, con l’avallo del Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi, non sembra che abbia messo in atto i necessari correttivi tesi a correggere il dubbio modo di amministrare l’Ente e, da quanto sta emergendo, oltre a continuare a prendersi gioco dello scrivente nell’espletamento del proprio mandato consiliare, sembra che non si ponga scrupoli ad applicare lo stesso trattamento anche nei confronti della S.V. viceprefetto di Roma.
Si resta in attesa di un urgente riscontro alla presente e, stante le reiterate violazioni riscontrate, si richiede che la S.V. disponga un accurato controllo presso gli Uffici del Comune di Zagarolo finalizzato a far luce sulle numerose anomalie amministrative, e non solo, rilevate e per le quali lo scrivente si riserva di fornire puntuale documentazione. A tal proposito, si cita a titolo esplicativo i numerosi affidamenti di lavori e servizi su base fiduciaria spesso di importo superiore alla soglia comunitaria, opere pubbliche messe in esercizio senza la necessaria certificazione di collaudo, erogazione di prestazioni socio-assistenziali a persone non meglio specificate, vigente Regolamento Edilizio fermo a circa 23 anni e che tuttora non recepisce il DPR n. 380 del 2001, ingerenza della Commissione Edilia Comunale ed inesistenza dello Sportello Unico per l’Edilizia, numerosi abusi edilizi tollerati o coperti dall’Amministrazione, acquisto di una autovettura di servizio della Polizia Locale, dotata di stemma, lampeggianti e scritte della P.M., ma utilizzata dal Sindaco come auto di rappresentanza per sfruttare illegittimamente le corsie di emergenza e/o riservate e condotta dal messo comunale sig. Carlo Novelli operante nell’Ufficio di Supporto del Sindaco e come tale sprovvisto dei requisiti imposti dal CdS, comma 11, art. 139 ed in violazione dell’art. 498 del C.P.
Con ossequio,
Consigliere Mario Procaccini.
Allegati:
1) Indennità di posizione corrisposte ai Responsabili di Area e al Responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco
2) Contratto di lavoro del Responsabile dell’Ufficio a Supporto del Sindaco sig. ra Mastroluca Lina
3) Nota resa dall’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.
DOTT. FERDINANDO SANTORIELLO
ESPOSTO
Oggetto: nota di risposta prot. n. 79613/13/2005 del 19.09.2008 – illegittimità indennità attribuite ai Responsabili di Area, al Responsabile dell’ufficio di Supporto al Sindaco e al Vice Segretario Generale.
PREMESSO CHE:
1) Il comma 1 dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che: “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”;
2) Il comma 2 dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che: “Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.”
3) Il comma 3 dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che: “Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale”.
4) Circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti emessa in data 02.08.2007;
5) Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lombardia n. 457 dell’8 luglio 2008;
6) Responsabilità e Risarcimento di Ugo Montella - Magistrato della Corte dei Conti (Proc. Reg. Lazio) – pubblicato su ilSole24Ore, Settembre 2008 – n. 9.
CONSIDERATO CHE:
7) Il Sindaco Daniele Leodori, con proprio decreto del 20.10.2005 n. 24536, ha conferito alla sig. ra Mastroluca Lina l’incarico di responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco e, con atto non meglio specificato, ha attribuito alla medesima una indennità di 16.000,00 euro, a decorrere dal 01.01.2006, in base ai commi 2 e 3 dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 richiamati in premessa. A tal proposito va preliminarmente precisato che, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 02.12.2005, è stato adeguato l’importo delle indennità di posizione dei Responsabili di Area ai sensi dell’art. 12 del CCNL del 22.01.2004 (Valorizzazione delle Alte Professionalità), ma non l’indennità del Responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco. Ne consegue che l’indennità di 16.000,00 euro attribuita al Responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco è stata conferita senza averla previamente deliberata per mezzo di un atto che ne abbia autorizzato l’erogazione;
8) La sig. ra Mastroluca Lina era ed è tuttora un dipendente comunale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sprovvista di diploma di laurea e, si presume di diploma di scuola media superiore, inquadrata in categoria C1, dal 01.01.2008 in C2 e, come tale, non in possesso dei requisiti per l’applicazione del comma 2 dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000;
9) A seguito dell’intervento disposto dalla S.V. in merito alla illegittimità delle indennità per le Alte Professionalità attribuite ai Responsabili di Area e al Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Sindaco, il Sindaco, con proprio decreto, a decorrere dal 01.01.2008, ha provveduto a ricondurre le indennità dei Responsabili di Area nei limiti fissati dal CCNL per le Posizioni Organizzative. Parimenti con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 08.08.2008 ha modificato l’importo dell’indennità corrisposta al Responsabile dell’Ufficio a Supporto del Sindaco sig. ra Mastroluca Lina da 16.000,00 euro a 12.500,00 euro in base ai commi 2 e 3 dell’articolo 90 del D. Lgs. 267/2000, sebbene la sig. ra Mastroluca Lina, per quanto esposto al punto 8), non rientri nel personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
10) Il Sindaco Daniele Leodori, in data 19.02.2008, con proprio decreto, ha conferito l’incarico di Vice Segretario al Sig. Giulio Baldini, dipendente comunale sprovvisto di diploma di laurea o titolo equipollente e non titolare di Posizione Organizzativa, ovvero non in possesso dei prescritti requisiti per la nomina a Vice Segretario Generale come, peraltro, attesta la nota resa all’uopo dall’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali che si allega a scopo esplicativo. Inoltre con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 14.02.2008 l’Amministrazione ha attribuito al Vice Segretario una indennità di funzione pari al 30% dell’importo della indennità corrisposta ai Responsabili di Area. A seguito di puntuale interrogazione proposta dallo scrivente nel corso del Consiglio Comunale del 30.07.2008, il Sindaco ha provveduto a revocare predetta nomina, ma il Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi si è ben guardata dal denunciare il danno di natura erariale alla competente Procura della Corte dei Conti né ha messo in atto un procedimento finalizzato al recupero dell’indennità indebitamente conferita al dipendente comunale di che trattasi;
11) Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Zagarolo composto dalla Dott. ssa Stefania Panzironi (Presidente), dal Sig. Carlo Troccoli e dal Sig. Giuseppe Scipioni con propria nota, protocollo comunale n. 19649 del 16.09.2008, ha invitato l’Amministrazione ad adottare gli atti necessari per eliminare le irregolarità riscontrate per ciò che concerne le indennità conferite ai Responsabili di Area (Alte Professionalità) e al Responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco, ma da quanto risulta allo scrivente, non ha provveduto a denunciare il danno patrimoniale e contabile che ne è scaturito alla competente Procura della Corte dei Conti;
12) L’Amministrazione, con la compiacenza del Segretario Generale (sia l’ex Direttore Gen. Piero Pescatori che l’attuale Segretario Comunale, Dott. ssa Daniela Urtesi) e del Presidente del Consiglio Comunale, sig. Bruno Sesto, sistematicamente, non provvede a fornire risposte alle interrogazioni proposte dallo scrivente nei tempi e nei modi stabiliti dal vigente Regolamento Comunale, impossibilitando conseguentemente lo scrivente nell’espletamento del proprio mandato consiliare nell’ambito del Comune di Zagarolo. A tal proposito denuncia che è tuttora in attesa di risposte ad interrogazioni proposte oltre un anno fa, nonostante in più occasioni ha sollecitato e denunciato tale inqualificabile comportamento dell’Amministrazione in sede di Consiglio Comunale.
Tutto ciò premesso, lo scrivente:
DENUNCIA:
1) Il Sindaco Daniele Leodori e l’ex Dirett. Generale Comunale Dott. Piero Pescatori per aver attribuito una indennità di 16.000,00 euro al Responsabile dell’Ufficio a Supporto del Sindaco sig. ra Mastroluca Lina, dal 01.01.2006 dal 01.08.2008, senza aver previamente legittimato l’attribuzione di predetta indennità tramite deliberazione di Giunta Comunale o qualsivoglia atto amministrativo comunale;
2) Il Segretario Generale, Dott. ssa Daniela Urtesi che, pur consapevole degli abusi commessi dal Sindaco e dall’ex Direttore Generale Comunale, non ha provveduto a denunciare il danno erariale alla Competente Procura della Corte dei Conti né ha provveduto a fornire un quadro completo alla S.V. nella risposta resa, in data 18.09.2008 protocollo comunale n. 0019880, in ossequio alla circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti datata 02.08.2007;
3) ll Sindaco Daniele Leodori e il Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi per aver attribuito, per mezzo della deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 08.08.2008, alla Sig. ra Mastroluca Lina una indennità di 12.500,00 euro sebbene, la medesima, non goda dei requisiti per l’applicazione del comma 2 dell’art. 90 del D. Lsg. 267/2000. Inoltre si evidenzia che da nessun atto è possibile rinvenire il criterio in base al quale è stato determinato l’importo di tale indennità il cui ammontare è tutt’altro che trascurabile se relazionato all’inquadramento ed al curriculum vitae del dipendente comunale in questione;
4) Il Sindaco Daniele Leodori per aver nominato Vice Segretario un dipendente comunale sprovvisto dei prescritti requisiti, l’ex Direttore Generale Dott. Piero Pescatori per non aver fornito adeguata consulenza amministrativa al Sindaco e, il Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi, per aver omesso di denunciare alla competente Procura della Corte dei Conti il reato erariale scaturito a seguito della illegittima nomina, in ossequio alla circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti datata 02.08.2007;
5) il Sindaco Daniele Leodori ed il Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi, in virtù della “Sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur. Lombardia, Sent. N. 457 dell’8 luglio 2008” e dell’autorevole parere reso dal Magistrato della Corte dei Conti Ugo Montella, poiché dagli atti rinvenuti dallo scrivente e che si allegano a titolo esplicativo sembra che, da un lato l’Amministrazione stia procedendo nel recupero delle indennità per le Alte Professionalità indebitamente erogate ai Responsabili di Area nel corso degli esercizi 2006, 2007 e metà 2008 e, dall’altro stia anche assegnando indennità di posizione e di risultato, senza aver provveduto a pesare le Posizioni Organizzative e sottoporre all’esame del nucleo di valutazione gli obiettivi raggiunti nel corso dei summenzionati esercizi finanziari. D’altronde risulta impossibile pesare le Posizioni Organizzative e deliberare le corrispondenti indennità di risultato relativamente ad esercizi che si collocano nel passato. Giova altresì evidenziare che, nonostante le rassicurazioni fornite dal Sindaco Leodori alla S.V. in merito al recupero delle indennità di posizione per le Alte Professionalità, da alcuni atti che si allegano a scopo esplicativo, è emerso che ai predetti Responsabili di Area, nel 2008, è stata corrisposta una indennità di posizione di importo pari a 13.343,64 euro che, come importo, non trova nessun conforto normativo nel CCNL per gli enti locali oltre a risultare illegittima, poiché sprovvista della necessaria pesatura delle varie Posizioni Organizzative reintrodotte dal 01.01.2008;
6) Il Collegio dei Revisori dei Conti che, pur avendo rilevato ed esplicitamente riconosciuto i reiterati reati di natura patrimoniale e contabile commessi dall’Amministrazione, con la compiacenza dei Segretari Comunali Dott. Piero Pescatori e della Dott. ssa Daniela Urtesi, non si è mai attivato per denunciarli alla competente Procura della Corte dei Conti, in ossequio alla richiamata Circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti, di fatto, rendendosi complice della inqualificabile gestione amministrativa dell’intero apparato Amministrativo Comunale.
Lo scrivente tiene a precisare che tale deprecabile modo di gestire l’Ente, sta ponendo in seria difficoltà una dozzina di dipendenti comunali i quali da, quanto risulta al sottoscritto, non hanno mai preteso le indennità che il Sindaco, con il sostegno amministrativo reso dai vari Segretari Generali, ha inteso attribuire per oscure motivazioni che evidentemente esulano dal buon governo dell’Ente.
Parimenti è costretto ad evidenziare che anche a seguito del recente intervento disposto dalla S.V., il Sindaco Daniele Leodori, con l’avallo del Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi, non sembra che abbia messo in atto i necessari correttivi tesi a correggere il dubbio modo di amministrare l’Ente e, da quanto sta emergendo, oltre a continuare a prendersi gioco dello scrivente nell’espletamento del proprio mandato consiliare, sembra che non si ponga scrupoli ad applicare lo stesso trattamento anche nei confronti della S.V. viceprefetto di Roma.
Si resta in attesa di un urgente riscontro alla presente e, stante le reiterate violazioni riscontrate, si richiede che la S.V. disponga un accurato controllo presso gli Uffici del Comune di Zagarolo finalizzato a far luce sulle numerose anomalie amministrative, e non solo, rilevate e per le quali lo scrivente si riserva di fornire puntuale documentazione. A tal proposito, si cita a titolo esplicativo i numerosi affidamenti di lavori e servizi su base fiduciaria spesso di importo superiore alla soglia comunitaria, opere pubbliche messe in esercizio senza la necessaria certificazione di collaudo, erogazione di prestazioni socio-assistenziali a persone non meglio specificate, vigente Regolamento Edilizio fermo a circa 23 anni e che tuttora non recepisce il DPR n. 380 del 2001, ingerenza della Commissione Edilia Comunale ed inesistenza dello Sportello Unico per l’Edilizia, numerosi abusi edilizi tollerati o coperti dall’Amministrazione, acquisto di una autovettura di servizio della Polizia Locale, dotata di stemma, lampeggianti e scritte della P.M., ma utilizzata dal Sindaco come auto di rappresentanza per sfruttare illegittimamente le corsie di emergenza e/o riservate e condotta dal messo comunale sig. Carlo Novelli operante nell’Ufficio di Supporto del Sindaco e come tale sprovvisto dei requisiti imposti dal CdS, comma 11, art. 139 ed in violazione dell’art. 498 del C.P.
Con ossequio,
Consigliere Mario Procaccini.
Allegati:
1) Indennità di posizione corrisposte ai Responsabili di Area e al Responsabile dell’Ufficio di Supporto del Sindaco
2) Contratto di lavoro del Responsabile dell’Ufficio a Supporto del Sindaco sig. ra Mastroluca Lina
3) Nota resa dall’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.
giovedì 9 ottobre 2008
PIANI DI RECUPERO PER VALLE MARTELLA- TAGLIO DEI LINEARI DEI COLLI
COMUNE DI ZAGAROLO
GRUPPO CONSILIARE
“LA DESTRA”
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ZAGAROLO
AL SEGRETARIO GENERALE D.SSA. DANIELA URTESI
AL RESPONSABILE AREA IV^ sig. FONTANA
OGGETTO:- richiesta notizie-. Piani di recupero per Valle
Martella.
CONSIDERATO che gli atti necessari per l’espletamento del proprio mandato consiliare vengono frequentemente forniti con grave ritardo, le risposte alle interrogazioni sistematicamente violano i tempi e le modalità prescritte nel Regolamento CONSILIARE e che la recente nomina del Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi , non ha nella sostanza, modificato le pessime abitudini acquisite dall’Amministrazione con la compiacenza dell’ex Direttore Generale, Dott. Piero Pescatori.
Lo scrivente, a tal proposito, non può esimersi dallo stigmatizzare l’inqualificabile comportamento del Sindaco che, a distanza di OLTRE un anno, non ha ancora provveduto a fornire risposta all’interrogazioni orale presentata nel corso dell’adunanze assembleari.
PREMESSO che con l'approvazione del Piano di Recupero (Valle Martella)e per le osservazioni presentate la Regione ha prescritto (OLTRE il taglio dei lineari dei Colli )che per la zona Valle Martella si stima una cubatura aggiuntiva di 150.000 mc mentre per le osservazioni una cubatura di 110.000 mc.
Pertanto complessivamente la nuova cubatura di incremento risulterebbe di 762.000 mc, corrispondente a 7620 abitanti da insediare e pertanto superiore a quella prevista pari a 5895 abitanti.
Al fine di ricondurre il giusto incremento volumetrico nella presente variante, si è "proceduto a correzione d’ufficio in ciascuna sottozona." CIO’ PREMESSO si RICHIEDE alla S.V. la conoscenza delle correzioni fatte d'ufficio dalla Regione Lazio al fine di capire:
!)- come Valle Martella è stata inglobata nel dimensionamento della Nuova Variante di Piano;
!)- come sono state corrette le nuove zone d'espanzione.
La presenta riveste carattere d’urgenza
Cons. Cav. Mario Procaccini
GRUPPO CONSILIARE
“LA DESTRA”
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ZAGAROLO
AL SEGRETARIO GENERALE D.SSA. DANIELA URTESI
AL RESPONSABILE AREA IV^ sig. FONTANA
OGGETTO:- richiesta notizie-. Piani di recupero per Valle
Martella.
CONSIDERATO che gli atti necessari per l’espletamento del proprio mandato consiliare vengono frequentemente forniti con grave ritardo, le risposte alle interrogazioni sistematicamente violano i tempi e le modalità prescritte nel Regolamento CONSILIARE e che la recente nomina del Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi , non ha nella sostanza, modificato le pessime abitudini acquisite dall’Amministrazione con la compiacenza dell’ex Direttore Generale, Dott. Piero Pescatori.
Lo scrivente, a tal proposito, non può esimersi dallo stigmatizzare l’inqualificabile comportamento del Sindaco che, a distanza di OLTRE un anno, non ha ancora provveduto a fornire risposta all’interrogazioni orale presentata nel corso dell’adunanze assembleari.
PREMESSO che con l'approvazione del Piano di Recupero (Valle Martella)e per le osservazioni presentate la Regione ha prescritto (OLTRE il taglio dei lineari dei Colli )che per la zona Valle Martella si stima una cubatura aggiuntiva di 150.000 mc mentre per le osservazioni una cubatura di 110.000 mc.
Pertanto complessivamente la nuova cubatura di incremento risulterebbe di 762.000 mc, corrispondente a 7620 abitanti da insediare e pertanto superiore a quella prevista pari a 5895 abitanti.
Al fine di ricondurre il giusto incremento volumetrico nella presente variante, si è "proceduto a correzione d’ufficio in ciascuna sottozona." CIO’ PREMESSO si RICHIEDE alla S.V. la conoscenza delle correzioni fatte d'ufficio dalla Regione Lazio al fine di capire:
!)- come Valle Martella è stata inglobata nel dimensionamento della Nuova Variante di Piano;
!)- come sono state corrette le nuove zone d'espanzione.
La presenta riveste carattere d’urgenza
Cons. Cav. Mario Procaccini
martedì 7 ottobre 2008
GRUPPO LA DESTRA- CONS. PROCACCINI MARIO-
COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il vigente Regolamento Comunale.
CONSIDERATO che gli atti necessari per l’espletamento del proprio mandato consiliare vengono frequentemente forniti con grave ritardo, le risposte alle interrogazioni sistematicamente violano i tempi e le modalità prescritte nel Regolamento sopra richiamato e, che la recente nomina del Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi non ha, nella sostanza, modificato le pessime abitudini acquisite dall’Amministrazione con la compiacenza dell’ex Direttore Generale, Dott. Piero Pescatori. Lo scrivente, a tal proposito, non può esimersi dallo stigmatizzare l’inqualificabile comportamento del Sindaco che, a distanza di quasi due mesi, non ha ancora provveduto a fornire risposta all’interrogazione orale presentata nel corso dell’adunanza assembleare del 30.07.2008 in merito allo stato dei Piani di recupero per Valle Martella e, del Segretario Generale che, non si è imposta nei confronti del medesimo al fine di far rispettare le regole stabile dai vari Regolamenti Comunali.
CONSIDERANDO INOLTRE che le risposte alle interrogazioni proposte dallo scrivente, non di rado, sono incoerenti, contraddittorie, confusionarie, ecc. costringendo, lo scrivente, a doversi rivolgere agli organi prefettizi al fine di ottenere risposte ragionevoli, con spiacevoli conseguenze nei confronti di terzi (ad es. diversi impiegati comunali) coinvolti, loro malgrado, in predetta mala gestione.
TUTTO CIO’ PREMESSO lo scrivente, suo malgrado, è nuovamente costretto a comunicare al Consiglio il mediocre andamento di qualche Ufficio Comunale, l’inqualificabile comportamento dell’Amministrazione e, purtroppo, anche l’insoddisfacente contributo reso dal nuovo Segretario Generale nell’imporsi e nel far rispettare i vigenti Regolamenti Comunali.
Cons. Cav. Mario Procaccini
VISTO il vigente Regolamento Comunale.
CONSIDERATO che gli atti necessari per l’espletamento del proprio mandato consiliare vengono frequentemente forniti con grave ritardo, le risposte alle interrogazioni sistematicamente violano i tempi e le modalità prescritte nel Regolamento sopra richiamato e, che la recente nomina del Segretario Generale Dott. ssa Daniela Urtesi non ha, nella sostanza, modificato le pessime abitudini acquisite dall’Amministrazione con la compiacenza dell’ex Direttore Generale, Dott. Piero Pescatori. Lo scrivente, a tal proposito, non può esimersi dallo stigmatizzare l’inqualificabile comportamento del Sindaco che, a distanza di quasi due mesi, non ha ancora provveduto a fornire risposta all’interrogazione orale presentata nel corso dell’adunanza assembleare del 30.07.2008 in merito allo stato dei Piani di recupero per Valle Martella e, del Segretario Generale che, non si è imposta nei confronti del medesimo al fine di far rispettare le regole stabile dai vari Regolamenti Comunali.
CONSIDERANDO INOLTRE che le risposte alle interrogazioni proposte dallo scrivente, non di rado, sono incoerenti, contraddittorie, confusionarie, ecc. costringendo, lo scrivente, a doversi rivolgere agli organi prefettizi al fine di ottenere risposte ragionevoli, con spiacevoli conseguenze nei confronti di terzi (ad es. diversi impiegati comunali) coinvolti, loro malgrado, in predetta mala gestione.
TUTTO CIO’ PREMESSO lo scrivente, suo malgrado, è nuovamente costretto a comunicare al Consiglio il mediocre andamento di qualche Ufficio Comunale, l’inqualificabile comportamento dell’Amministrazione e, purtroppo, anche l’insoddisfacente contributo reso dal nuovo Segretario Generale nell’imporsi e nel far rispettare i vigenti Regolamenti Comunali.
Cons. Cav. Mario Procaccini
INFORMATIVA AL CONSIGLIO COMUNALE.
INFORMATIVA AL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di consiglio comunale del 04.08.2008 ed, in particolare, l’affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani disposto a favore della società ASP SpA secondo il modello organizzativo dell’in house providing;
CONSIDERATO che, in data 17.10.2007, la Commissione delle Comunità Europea ha aperto un procedimento di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana per l’affidamento diretto del servizio di gestione dei RSU disposto dal Comune di Rocca Priora per mezzo di Deliberazione di Consiglio sempre a favore della società ASP SpA;
RITENUTO che i cambiamenti apportati nel Regolamento e nello Statuto dalla società ASP SpA tuttora non soddisfano il cosiddetto vincolo del “controllo analogo” come già esposto nell’interrogazione comunale proposta in data 18.09.2008 prot. n. 19960;
ATTESO che l’Amministrazione ha inteso adottare un affidamento diretto a favore della società ASP SpA del servizio in parola senza effettuare una preventiva analisi di mercato fra le varie imprese a capitale pubblico che soddisfano i requisiti per l’affidamento diretto, né tanto meno ha mai considerato l’opportunità di assegnare il servizio sulla base di una gara ad evidenza pubblica, in linea con le direttive della Comunità Europea nonché con quelle delle maggiori forze politiche nazionali, non escluse quelle del Partito Democratico di cui, il Sindaco Sig. Daniele Leodori, è capogruppo alla Provincia di Roma;
TUTTO CIO’ PREMESSO lo scrivente, informa il Consiglio Comunale di aver interessato i rappresentanti de La Destra presso il Parlamento Europeo al fine di verificare se nei fatti esposti esistano i presupposti per denunciare il caso di che trattasi alla Commissione della Comunità Europea.
Cons. Cav. Mario Procaccini
VISTA la deliberazione di consiglio comunale del 04.08.2008 ed, in particolare, l’affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani disposto a favore della società ASP SpA secondo il modello organizzativo dell’in house providing;
CONSIDERATO che, in data 17.10.2007, la Commissione delle Comunità Europea ha aperto un procedimento di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana per l’affidamento diretto del servizio di gestione dei RSU disposto dal Comune di Rocca Priora per mezzo di Deliberazione di Consiglio sempre a favore della società ASP SpA;
RITENUTO che i cambiamenti apportati nel Regolamento e nello Statuto dalla società ASP SpA tuttora non soddisfano il cosiddetto vincolo del “controllo analogo” come già esposto nell’interrogazione comunale proposta in data 18.09.2008 prot. n. 19960;
ATTESO che l’Amministrazione ha inteso adottare un affidamento diretto a favore della società ASP SpA del servizio in parola senza effettuare una preventiva analisi di mercato fra le varie imprese a capitale pubblico che soddisfano i requisiti per l’affidamento diretto, né tanto meno ha mai considerato l’opportunità di assegnare il servizio sulla base di una gara ad evidenza pubblica, in linea con le direttive della Comunità Europea nonché con quelle delle maggiori forze politiche nazionali, non escluse quelle del Partito Democratico di cui, il Sindaco Sig. Daniele Leodori, è capogruppo alla Provincia di Roma;
TUTTO CIO’ PREMESSO lo scrivente, informa il Consiglio Comunale di aver interessato i rappresentanti de La Destra presso il Parlamento Europeo al fine di verificare se nei fatti esposti esistano i presupposti per denunciare il caso di che trattasi alla Commissione della Comunità Europea.
Cons. Cav. Mario Procaccini
mercoledì 1 ottobre 2008
Vacanze a New York

Come si evince dallo stralcio della deliberazione in allegato, l'allegra delegazione era composta da:
- Sindaco Sig. Daniele Leodori
- Responsabile Dipartimento Staff Sig. ra Lina Mastroluca
- Vice Presidente Consiglio Comunale Sig. ra Sebastiana Nati
- Presidente Comitato Palazzo Rospigliosi Sig. Marcello Mariani
- Assessore Urbanistica Sig. Maurizio Colabucci
- Assessore al Bilancio Sig. Luciano Dedola
- Responsabile Area Economico Finanziaria Si. ra Annalisa Bizzochi
Sette persone, a spese del contribuente, in "gita" a New York per una firma?
E poi si lamentano se La Destra trova inopportuna oltre che illegittima la deliberazione "Amici del Gemellaggio"!
martedì 30 settembre 2008
GIUDICE DI PACE- VIOLAZIONE ART. 173 COMMA 2 ^ C.D.S. "CONDUCENTE "
Giudice di pace Roma sentenza 9468/04 del 22/01/2004
L' art. 173 co. 2, C.d.S. vieta al conducente di far uso durante la guida di apparecchi radio o cellulari o cuffie auricolari, a meno che non si adotti un sistema di viva voce, oppure le cuffie consentano una normale percezione uditiva ad entrambe le orecchie e un normale utilizzo delle mani, che non ne risulti ostacolato.
In caso di violazione di tale norma, la legge prevede la decurtazione di 5 punti dalla patente, nonche' sanzioni amministrative pecuniarie.
La contravvenzione e' valida pero' soltanto se avviene l'immediata contestazione da parte delle forze dell'ordine. E' pertanto necessario che il conducente venga fermato e venga in effetti accertato il fatto, anche per dare la possibilita' di immediata "difesa" al conducente stesso.
Non deve pertanto esserci alcun dubbio sul fatto contestato, e l'uso del cellulare da parte del conducente deve essere accertato nelle forme piu' idonee e certe possibili.
Nel caso invece le forze dell'ordine non abbiano eseguito immediata contestazione, e non sussistano validi motivi per non aver contestato subito l'infrazione, l'art. 23 penultimo comma, della L. 689/81 prevede che il Giudice di Pace, a seguito del ricorso alla contravvenzione, annulli la contravvenzione stessa per mancanza di prove sufficienti.
Nella sentenza de quo, l'agente di polizia aveva sanzionato un conducente in quanto alla guida con cellulare senza auricolare, senza pero' effettuare la contestazione immediata, adducendo come motivo a verbale che il veicolo non poteva essere arrestato in quanto si trovava ad eccessiva distanza dal posto di polizia.
Il Giudice di pace, nella sentenza riportata sotto, accertanta la mancata contestazione immediata, e affermato che il motivo riportato, cioe' l'eccessiva distanza del veicolo, sia proprio in netta contraddizione con la possibilita' di accertare senza dubbio l'infrazione effettiva, ha dichiarato illegittimo e quindi annullato il verbale di contravvenzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.° 51384/03 R.G.
TRA
XXX, domiciliato in Roma, Viale degli Ammiragli n. 46, presso lo studio del proprio procuratore e difensore avv. Simone Pacifici
Ricorrente
CONTRO
Sindaco p.t. del comune di Roma, domiciliato in Roma, Via del Campidoglio, 1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ex art. 23 L. 689/1981 avverso verbale di accertamento di violazione n. 300077171 allegato alla presente sentenza in copia conforme e della quale ne fa parte integrante.
CONCLUSIONI. Come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5/06/2003 il ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento di cui sopra deducendone la illegittimità per mancata contestazione immediata ed illogicità della motivazione.
Non si costituiva l'Amministrazione
Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta.
Il ricorrente contesta di aver fatto uso del telefono cellulare, e la possibilità di accertamento da parte del verbalizzante per essere lontano dal posto di rilevazione.
In fatto, il verbalizzante giustifica l'omissione della contestazione immediata per l'impossibilità di arresto del veicolo in quanto lontano dal posto di accertamento; tale circostanza lascia dubbi sulla sicura percezione dell'uso, da parte del ricorrente, di un telefono cellulare privo di auricolare o di sistema a viva voce. Nel dubbio, questo Giudice ritiene debba applicarsi l'art. 23, penultimo comma, della L. 689/81, come modificato dal D. Lgs. N. 507/1999.
Le spese di causa come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace di Roma, nella persona dell'Avv. Fernando Savarese, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda proposta da XXX, dichiara illegittimo il processo verbale di contravvenzione e, per quanto di ragione, lo annulla.
Condanna la resistente Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dr. Simone Pacifici.
Così deciso in Roma lì 22/01/2004
IL GIUDICE DI PACE
Fernando Savarese
L' art. 173 co. 2, C.d.S. vieta al conducente di far uso durante la guida di apparecchi radio o cellulari o cuffie auricolari, a meno che non si adotti un sistema di viva voce, oppure le cuffie consentano una normale percezione uditiva ad entrambe le orecchie e un normale utilizzo delle mani, che non ne risulti ostacolato.
In caso di violazione di tale norma, la legge prevede la decurtazione di 5 punti dalla patente, nonche' sanzioni amministrative pecuniarie.
La contravvenzione e' valida pero' soltanto se avviene l'immediata contestazione da parte delle forze dell'ordine. E' pertanto necessario che il conducente venga fermato e venga in effetti accertato il fatto, anche per dare la possibilita' di immediata "difesa" al conducente stesso.
Non deve pertanto esserci alcun dubbio sul fatto contestato, e l'uso del cellulare da parte del conducente deve essere accertato nelle forme piu' idonee e certe possibili.
Nel caso invece le forze dell'ordine non abbiano eseguito immediata contestazione, e non sussistano validi motivi per non aver contestato subito l'infrazione, l'art. 23 penultimo comma, della L. 689/81 prevede che il Giudice di Pace, a seguito del ricorso alla contravvenzione, annulli la contravvenzione stessa per mancanza di prove sufficienti.
Nella sentenza de quo, l'agente di polizia aveva sanzionato un conducente in quanto alla guida con cellulare senza auricolare, senza pero' effettuare la contestazione immediata, adducendo come motivo a verbale che il veicolo non poteva essere arrestato in quanto si trovava ad eccessiva distanza dal posto di polizia.
Il Giudice di pace, nella sentenza riportata sotto, accertanta la mancata contestazione immediata, e affermato che il motivo riportato, cioe' l'eccessiva distanza del veicolo, sia proprio in netta contraddizione con la possibilita' di accertare senza dubbio l'infrazione effettiva, ha dichiarato illegittimo e quindi annullato il verbale di contravvenzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.° 51384/03 R.G.
TRA
XXX, domiciliato in Roma, Viale degli Ammiragli n. 46, presso lo studio del proprio procuratore e difensore avv. Simone Pacifici
Ricorrente
CONTRO
Sindaco p.t. del comune di Roma, domiciliato in Roma, Via del Campidoglio, 1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ex art. 23 L. 689/1981 avverso verbale di accertamento di violazione n. 300077171 allegato alla presente sentenza in copia conforme e della quale ne fa parte integrante.
CONCLUSIONI. Come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5/06/2003 il ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento di cui sopra deducendone la illegittimità per mancata contestazione immediata ed illogicità della motivazione.
Non si costituiva l'Amministrazione
Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta.
Il ricorrente contesta di aver fatto uso del telefono cellulare, e la possibilità di accertamento da parte del verbalizzante per essere lontano dal posto di rilevazione.
In fatto, il verbalizzante giustifica l'omissione della contestazione immediata per l'impossibilità di arresto del veicolo in quanto lontano dal posto di accertamento; tale circostanza lascia dubbi sulla sicura percezione dell'uso, da parte del ricorrente, di un telefono cellulare privo di auricolare o di sistema a viva voce. Nel dubbio, questo Giudice ritiene debba applicarsi l'art. 23, penultimo comma, della L. 689/81, come modificato dal D. Lgs. N. 507/1999.
Le spese di causa come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace di Roma, nella persona dell'Avv. Fernando Savarese, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda proposta da XXX, dichiara illegittimo il processo verbale di contravvenzione e, per quanto di ragione, lo annulla.
Condanna la resistente Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dr. Simone Pacifici.
Così deciso in Roma lì 22/01/2004
IL GIUDICE DI PACE
Fernando Savarese
mercoledì 24 settembre 2008
Acquistata nuova auto per... ?... la Polizia Locale di Zagarolo

L'Amministrazione ha provveduto ad acquistare una nuova autovettura di servizio per la Polizia Locale.
Un passo decisivo per consentire alla Polizia Locale di espletare con maggiore efficienza i compliti istituzionali che è chiamata a svolgere nell'ambito del territorio comunale.
In questo caso e, salvo sorprese, non si può che elogiare l'attenzione dell'Amministrazione nei confronti della sicurezza del cittadino.
Una sola cosa non ci è chiara... come mai viene parcheggiata nell'area destinata alle autovetture di rappresentanza Comunali e non nei pressi del Comando della Polizia Locale?
martedì 23 settembre 2008
CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.09.2008 IL SINDACO MODIFICA IL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO SUL PIANO DI RECUPERO PER VALLE MARTELLA
Consiglio Comunale del 24.09.08, il Sindaco modifica il punto 4 dell'ordine del giorno da:
- Piano Particolareggiato di Recupero di Valle Martella approvato con delibera di Consiglio Comunale n.47/2007. Presa d'atto della mancata presentazioni di osservazioni della Regione Lazio: Approvazione piano ai sensi della legge regionale n.36/87
IN
-Piano Particolareggiato di Recupero di Valle Martella approvato con delibera del Consiglio Comunale n.47/2007. Esame osservazioni della Regione Lazio. Approvazione piano ai sensi della legge Regionale n. 36/87.
SINDACO.... cosa si cela dietro questo cambiamento di rotta?
Abbiamo innestato un'altra volta la retromarcia ?
Cons. Cav Mario Procaccini
- Piano Particolareggiato di Recupero di Valle Martella approvato con delibera di Consiglio Comunale n.47/2007. Presa d'atto della mancata presentazioni di osservazioni della Regione Lazio: Approvazione piano ai sensi della legge regionale n.36/87
IN
-Piano Particolareggiato di Recupero di Valle Martella approvato con delibera del Consiglio Comunale n.47/2007. Esame osservazioni della Regione Lazio. Approvazione piano ai sensi della legge Regionale n. 36/87.
SINDACO.... cosa si cela dietro questo cambiamento di rotta?
Abbiamo innestato un'altra volta la retromarcia ?
Cons. Cav Mario Procaccini
mercoledì 17 settembre 2008
Deliberazione di Consiglio del 30/7/2008 -- Stato piani di recupero per Valle Martella --




Dopo le interrogazioni fantasma, le indennità pazze, la farsa sulle Alte Professionalità e gli allegri "Amici del Gemellaggio" ora è il turno del fantomatico "silenzio-assenso" dalla Regione Lazio per i piani di recupero a Valle Martella.
Eppure nel corso del consiglio comunale del 30 luglio scorso, a domanda puntuale sullo stato dei piani di recupero a Valle Martella, il primocittadino restava in religioso "silenzio"... chissà, forse in cenno di "dissenso" per la domanda posta alla quale non mi sembra che abbia fornito una risposta...
Amici di Valle Martella, basta con questi amministratori buoni solo a far promesse pre-elettorali. Il Sig. Leodori da oltre 12 anni governa la città e da oltre 5 che è consigliere alla provincia di Roma.
Se dopo tutto questi anni sta ancora indugiando su parziali piani di recupero, silenzio-assenso e altro di questo genere senza aver messo in atto nulla e' evidente che ci sta prendendo in giro.
Un saluto,
Consigliere Mario Proccacini.
lunedì 15 settembre 2008
SILENZIO ASSENSO - O SILENZIO RIFIUTO - O SILEZIO RIGETTO - DEI PIANI DI RECUPERO EX LEGGE 28/1980""
TRATTASI DI SILENZIO ASSENSO O DI SILENZIO RIFIUTO O DI SILENZIO RIGETTO ?
QUANTO SI E' IN PRESENZA DI AREE SOTTOPOSTE AL RISPETTO DEL VINCOLO FALDE IDRICHE- VINCOLO ARCHEOLOGICO- VINCOLO DEI FOSSI ?
Il Sindaco ( Signor Dott Leodori Daniele ) parla di silenzio assenso - per i piani di recupero per la frazione di Valle Martella, inviati alla Regione Lazio solo dopo l'interrogazione avanzata dal Consigliere Procaccini (:)
Caro Sindaco i pareri sui vincoli sono stati acquisiti ?
Caro Sindaco dia risposta all'interrogazione proposta da questo Consigliere nella seduta del 30.07.2008 che di seguito riporto .
""" Si interroga il Sindaco per sapere quando saranno efficaci i piani di recupero di Valle Martella, se sono stati inviati alla Regione Lazio ed il relativo stato dei vincoli""
Noi siamo in attesa delle sue risposte.
Legge reg. Lazio n.36 del 02.luglio 1987.
( alcune norme sul silenzio assenso-D.L. n.269/2003 )
Sentenza Consiglio di stato n. 1642/2008.
CONS PROCACCINI
gradirei la correttezza- nel lasciare i commenti, grazie
QUANTO SI E' IN PRESENZA DI AREE SOTTOPOSTE AL RISPETTO DEL VINCOLO FALDE IDRICHE- VINCOLO ARCHEOLOGICO- VINCOLO DEI FOSSI ?
Il Sindaco ( Signor Dott Leodori Daniele ) parla di silenzio assenso - per i piani di recupero per la frazione di Valle Martella, inviati alla Regione Lazio solo dopo l'interrogazione avanzata dal Consigliere Procaccini (:)
Caro Sindaco i pareri sui vincoli sono stati acquisiti ?
Caro Sindaco dia risposta all'interrogazione proposta da questo Consigliere nella seduta del 30.07.2008 che di seguito riporto .
""" Si interroga il Sindaco per sapere quando saranno efficaci i piani di recupero di Valle Martella, se sono stati inviati alla Regione Lazio ed il relativo stato dei vincoli""
Noi siamo in attesa delle sue risposte.
Legge reg. Lazio n.36 del 02.luglio 1987.
( alcune norme sul silenzio assenso-D.L. n.269/2003 )
Sentenza Consiglio di stato n. 1642/2008.
CONS PROCACCINI
gradirei la correttezza- nel lasciare i commenti, grazie
domenica 14 settembre 2008
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)
[ ... ]
Articolo 45
Trattamento economico(Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:a) alla produttivita' individuale;b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:a) alla produttivita' individuale;b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
[ ... ]
Segnaliamo a tal proposito la recente sentenza della Procura della Corte dei Conti n. 457/08.
Un pò lunga, ma di estremo interesse... soprattutto per le ex Alte Professionalità!
Buona lettura.
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)
[ ... ]
Articolo 45
Trattamento economico(Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:a) alla produttivita' individuale;b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:a) alla produttivita' individuale;b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
[ ... ]
Segnaliamo a tal proposito la recente sentenza della Procura della Corte dei Conti n. 457/08.
Un pò lunga, ma di estremo interesse... soprattutto per le ex Alte Professionalità!
Buona lettura.
mercoledì 10 settembre 2008
NASCE IL BLOG " LA DESTRA PER VALLE MARTELLA"
Amici di Valle Martella,
da oggi è stato attivato il blog "La Destra per Valle Martella" dedicato ad esporre ed illustrare l'attività svolta dal gruppo de La Destra a Valle Martella.
Il blog è raggiugibile cliccando sul seguente link: La Destra per Valle Martella
Saluti,
Cons. Cav. Mario Procaccini.
da oggi è stato attivato il blog "La Destra per Valle Martella" dedicato ad esporre ed illustrare l'attività svolta dal gruppo de La Destra a Valle Martella.
Il blog è raggiugibile cliccando sul seguente link: La Destra per Valle Martella
Saluti,
Cons. Cav. Mario Procaccini.
domenica 7 settembre 2008
"" ALTE PROFESSIONALITA' "" - ZAGAROLO: IL SINDACO LEODORI "INNESTA LA ...........RETROMARCIA ! "
(risposta interrogazione prot. 18074 -18077 prot. uscita )
M A N I F E S T O
A seguito delle innumerevoli INTERROGAZIONI presentate dal Consigliere Comunale Mario PROCACCINI al Sindaco di Zagarolo sulle indennità corrisposte ai responsabili di Area e Ufficio supporto del Sindaco , nonchè sulla nomina del Vice Segretario Generale, l'amministrazione Comunale è stata costretta a rivedere l'intero procedimento seguito dal Sindaco per quanto riguarda l'individuazione delle "ALTE PROFESSIONALITA' " e gli incarichi ai " RESPONSABILI di AREA " unitamente alle indennità ad essi corrisposte , riconducendole , nei limiti fissatti non più per le alte professionalità, ma nei limiti fissati per le posizioni organizzative ( Riducento l'importo corrisposto ) :
Nello stesso tempo è stato revocato la nomina del vice Segretario Generale, al quale veniva corrisposta una indennità pari al 30% di quella fissata per i Capi Area !
L'opposizione svolta dal Consigliere PROCACCINI nel Consiglio Comunale di Zagarolo comincia a dare i suoi frutti : RICONDURRE L'AMMINISTRAZIONE DI ZAGAROLO AD AGIRE NELLA LEGALITA' !
A questo punto ci viene spontaneo pronunciare le parole "" FATIDICHE "" ....... per fortuna che c'e' MARIO !!!.
""" LA DESTRA PER ZAGAROLO """
M A N I F E S T O
A seguito delle innumerevoli INTERROGAZIONI presentate dal Consigliere Comunale Mario PROCACCINI al Sindaco di Zagarolo sulle indennità corrisposte ai responsabili di Area e Ufficio supporto del Sindaco , nonchè sulla nomina del Vice Segretario Generale, l'amministrazione Comunale è stata costretta a rivedere l'intero procedimento seguito dal Sindaco per quanto riguarda l'individuazione delle "ALTE PROFESSIONALITA' " e gli incarichi ai " RESPONSABILI di AREA " unitamente alle indennità ad essi corrisposte , riconducendole , nei limiti fissatti non più per le alte professionalità, ma nei limiti fissati per le posizioni organizzative ( Riducento l'importo corrisposto ) :
Nello stesso tempo è stato revocato la nomina del vice Segretario Generale, al quale veniva corrisposta una indennità pari al 30% di quella fissata per i Capi Area !
L'opposizione svolta dal Consigliere PROCACCINI nel Consiglio Comunale di Zagarolo comincia a dare i suoi frutti : RICONDURRE L'AMMINISTRAZIONE DI ZAGAROLO AD AGIRE NELLA LEGALITA' !
A questo punto ci viene spontaneo pronunciare le parole "" FATIDICHE "" ....... per fortuna che c'e' MARIO !!!.
""" LA DESTRA PER ZAGAROLO """
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