domenica 21 dicembre 2008

LA LEGGE NON AMMETTE" IGNORANZA"

http://marioprocaccini.blogspot.com/2007/12/richiesta-discussione-al-presidente-del.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/11/storie-italiane-paese-che-vai.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2007/11/legge-regionale-n82001-carburanti.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/10/oggetto-nota-interpretativa-richiesta.html

sindaco I commercianti di Zagarolo sono tutti " UGUALI" la legge dice si!!!!!!! lei?




3° CAPITOLO : IL DELITTO DI CONCUSSIONE NELL’ATTUALE TESTO DELL’ART. 317 : IN PARTICOLARE NELLA FORMA DELL’INDUZIONE.

1. LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 86 / 90.

La norma dell’articolo 317 , così come modificato dall’art. 4 della legge 26 aprile 1990 , n° 86 , stabilisce che :
“ Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che , abusando della sua qualità o dei suoi poteri , costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo , danaro o altra utilità , è punito con la reclusione da quattro a dodici anni “.
Rispetto al vecchio testo si evidenziano dunque le seguenti modifiche :
1) estensione dell’incriminazione all’incaricato di un pubblico servizio ;
2) sostituzione dell’espressione “ abuso delle funzioni “ con quella “ abuso di poteri


come si rileva nella nota sono presenti due ufficiali di polizia giudiziaria! avranno applicata la legge ?











Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui gia' compiuto, la pena e' della reclusione fino ad un anno (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

2 commenti:

Mario Procaccini ha detto...

alcune normative:
LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 03-11-2003
REGIONE LAZIO

"Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti""

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 32
del 20 novembre 2003
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 6
Indice:
Articoli della Legge:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


IL CONSIGLIO REGIONALE


Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga


La seguente legge:






ARTICOLO 18

(Modifiche all’articolo 27 della l.r. 8/2001)





1. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 8/2001 sono

aggiunti i seguenti:



“2 bis. Il criterio di priorità di cui all’articolo 4, comma 2 bis non

si applica alle domande presentate prima del 30 settembre

2003.



2 ter. I titolari degli impianti esistenti di cui agli articoli 21 e 21

bis sprovvisti dell’autorizzazione comunale devono richiederla

entro il 30 settembre 2004. Decorso inutilmente tale termine, il

comune competente per territorio dispone la chiusura

dell’impianto e la cessazione dell’esercizio.



2 quater. Entro il 30 settembre 2004 i comuni effettuano, in

contraddittorio con i titolari delle autorizzazioni d’esercizio

interessati, le verifiche degli impianti di distribuzione di

carburanti esistenti, comunicando al titolare dell’autorizzazione

l’esito della verifica ed invitandolo, in caso di incompatibilità ai

sensi dell’articolo 12, a presentare idoneo progetto di

adeguamento entro novanta giorni. Nel caso in cui il progetto

non venga presentato o non venga realizzato entro dodici mesi

dalla sua autorizzazione da parte del comune, il comune stesso

notifica all’interessato la decadenza dell’autorizzazione, salvo

che, limitatamente agli impianti funzionanti alla data del 17

luglio 2003, in considerazione della peculiare realtà territoriale

e delle caratteristiche del singolo impianto, ne consenta la

prosecuzione dell’attività. Per gli impianti non insistenti su

strade di competenza comunale le verifiche sono effettuate di

concerto con l’ente proprietario della strada.



2 quinquies. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi

dell’articolo 1, comma 5 del d.lgs. 32/1998 e dell’articolo 3,

comma 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.



2 sexies. Alle domande di nuovi impianti presentate entro il 31

dicembre 2003, la cui istruttoria non è ancora conclusa, si

applicano, ove più favorevoli per il richiedente, gli indici di

edificabilità commerciale già previsti ed adottati dai comuni.”.




Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE
Legge Regionale LAZIO Numero 8 del 2001 Art. 27
MODIFICA TESTUALE
Legge Regionale LAZIO Numero 8 del 2001
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LAZIO Numero 8 del 2001 Art. 4
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LAZIO Numero 8 del 2001
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LAZIO Numero 8 del 2001 Art. 21
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Regionale LAZIO Numero 8 del 2001 Art. 12
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 32 del 1998 Art. 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 32 del 1998
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 346 del 1999 Art. 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
Legge Statale Numero 346 del 1999


Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Lazio.


Data a Roma, addì 3 novembre 2003

Anonimo ha detto...

vedi anche il piano paisistico della regione Lazio