sabato 7 febbraio 2009

ZAGAROLO ECCO UN ALTRO MOTIVO PER CUI HANNO DETTO DI NO ALLA COMMISSIONE D'INCHIESTA DA ME PROPOSTA.



SINDACO COMINCI A PRENDERE LEZIONI ANCHE DA PALESTRINA.........NON TI BASTAVANO LE MIE SEGNALAZIONI ?

STAZIONE FERROVIARIA ZAGAROLO-Problematiche pendolari-LETTERA APERTA DI UN CITTADINO " SINDACO SIAMO IN ATTESA DI RISPOSTE " ?
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/10/disservizi-tratta-ferroviaria-zagarolo.html

http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/03/disservizi-tratta-ferroviaria-zagarolo.html

http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/03/disservizi-tratta-ferroviaria-zagarolo.html



QUESTA E' LA MIA OPPOSIZIONE ........VIGILE , E ATTENTA AI DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI!




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Riporto alcuni passi di articoli di stampa locale:




Primo passo :- ""Cogliamo l'occasione per fare un saluto a tutti i lettori,ricordando che la nostra opposizione,non urlante e chiassosa,spesso assente dai riflettori della stampa locale, è invece presente sul territorio,attenta alle esigenze dei cittadini,impegnata a lavorare per il bene e il futuro della nostra Collettività.""




Secondo passo:- ""In realtà,il problema è semplicemente legato al fatto che queste commissioni d'inchiesta lasciano il tempo che trovano.""




NON SARA' CHE QUESTI SIGNORI SONO TROPPO ATTENTI VERSO ALTRE PROBLEMATICHE CHE LI INTERESSANO PERSONALMENTE ?




FORSE QUESTI CONSIGLIERI COMUNALI CHE HANNO AFFERMATO"LE COMMISSIONI D'INCHIESTA LASCIANO IL TEMPO CHE TROVANO" HANNO ANCHE LORO USUFRUITO DI QUALCHE AUTORIZZAZIONE D.I.A. NON DOVUTA?




PERCHE' NON ANDATE A VISIONARE IL FASCICOLO D.I.A. PER OPERE EDILIZIE REALIZZATE IN ZAGAROLO-VIA SANTA MARIA IN FRONTE AL CIVICO 13 ? CERTO UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA NON GLI FACEVA COMODO ! E NON E' CERTO L'UNICO !




E' PROPRIO VERO CHE CHI AMMINISTRA HA ........MINESTRA.

1 commento:

Mario Procaccini ha detto...

INTRODUZIONE
La direttiva 89/654/Cee, dalla quale deriva l'intero Titolo II del D.Lgs 626/94, riguarda le "prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro"; ciò ha determinato l'indirizzo seguito nello specificare quali-quantitativamente le caratteristiche che i luoghi di lavoro dovrebbero possedere ovvero la definizione dei requisiti minimi da rispettare nella costruzione o nell'adattamento di luoghi destinati al lavoro.

Lo studio è stato affrontato scomponendo il Titolo II° e commentando lo nelle sue parti; non sempre è stato possibile dare risposte precise ai quesiti posti dalla formulazione di talune parti del D.Lgs. in quanto non è sembrato utile, in certi casi, semplificare una realtà estremamente complessa che viceversa necessita di una valutazione specifica.

Si é costantemente cercato di fare riferimento, nell'assegnare valori quali-quantitativi, a parametri compresi nel quadro legislativo italiano anche se riferiti a norme che poco hanno a che fare con la prevenzione in senso stretto. Al termine del documento sono riportati i riferimenti legislativi e tecnici citati nel testo.

Infine occorre sottolineare che alle manchevolezze di alcune parti del Decreto è possibile ovviare utilizzando proficuamente quanto a livello locale è stato prodotto con lo strumento dei Regolamenti comunali o regionali di igiene edilizia ai quali si é ripetutamente fatto riferimento.

NOTE E COMMENTI



Testo del decreto


Commento


Rifer.

normativi



ARTICOLO 30

Definizioni

-1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro: i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.




Per luoghi di lavoro devono intendersi tutti gli ambienti ubicati dentro o fuori dall'azienda comunque accessibili per ragioni di lavoro (anche saltuariamente) quali ad es. i locali tecnici nei quali si possono eseguire interventi di ordinaria manutenzione, ecc.




Giurisprudenza della Cassazione penale

-2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci;

e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dell'area edificata dell'azienda.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

-3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II.


Nell'allegato II sono rimaste, rispetto alla direttiva 89/654, solo le prescrizioni in materia di prevenzione incendi e di pronto soccorso; tutte le altre prescrizioni presenti nella direttiva CEE sono state recepite come modifica degli articoli dei DPR 547/55 e 303/56.

Ferma restando la specifica competenza dei Vigili del fuoco sulla prevenzione incendi nelle aziende soggette al loro controllo, le misure di lotta antincendio contenute nell'allegato II e negli articoli del presente titolo devono intendersi applicabili alle restanti tipologie aziendali graduandole secondo la dimensione del rischio incendio, ove esistente.














DPR 689/59

DM 16/2/82

-4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
Il precetto deve intendersi vincolante solo nel caso in cui siano effettivamente presenti lavoratori con ridotta capacità motoria.

Naturalmente, per gli edifici di nuova costruzione, dovranno essere rispettate le disposizioni concernenti l’abbattimento del-le barriere architettoniche.

I requisiti edilizi richiesti per favorire la mobilità dei lavoratori con difficoltà motorie sono quelli riportati nella legge sul superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati; per gli edifici aperti al pubblico, in particolare, deve essere garantito il requisito della "accessibilità".
Circ. n° 102 del 7/8/95









Legge 13/89

DPR 384/78

DM 236/89

-5. L'obbligo di cui al comma 4, vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
La stesura è sufficientemente esplicativa.



-6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.


Le aziende soggette, già in attività all'1/1/93, dovranno porre in essere misure di minore entità; cioé si dovrà garantire la "visitabilità" cioè l'accessibilità ad un'area limitata dell'azienda all'interno della quale si svolge l'attività di portatori di handicap motorio.
interpretazione
Circ. 22/6/89

n. 1669/UL




ARTICOLO 31

Requisiti di sicurezza e di salute

-1. Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e fatte salve le disposizioni di cui all’art. 8 comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997.






Il riferimento è relativo alle attività sanitarie svolte dalle strutture pubbliche e private, richiede comunque un pronunciamento chiarificatore da parte del legislatore sia per quanto riguarda le indicazioni tecniche che temporali.



-2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
La stesura è sufficientemente esplicativa







-3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
Detto comma, si può notare, fa esclusivo riferimento a requisiti di "sicurezza equivalente" e non di salute, per cui è possibile che il legislatore voglia riferirsi alle sole norme di cui all’art. 33 commi 1, 2, 3.

-4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3.

Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.
Non viene fatto alcun accenno a quale organo di vigilanza competente per territorio è necessario fare riferimento.

In attesa di un chiaro pronunciamento del legislatore è lecito supporre che questi siano i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL e i Vigili del fuoco (qualora l’attività rientri espressamente fra quelle soggette al certificato di prevenzione incendi, CPI).






DM 27/9/65

DM 16/2/82




ARTICOLO 32

Obblighi dei datori

di lavoro

-1. Il datore di lavoro provvede affinchè:

a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.






La stesura è sufficientemente esplicativa, ma necessita comunque di un pronunciamento da parte del legislatore riguardo l’eventuale estensione degli obblighi ad altri soggetti.










ARTICOLO 33

Adeguamenti di norme




Nella loro precedente formulazione, gli artt. 13 e 14 del DPR 547/55 disciplinavano rispettivamente la mobilità ordinaria interna allo stabilimento e quella verso l'esterno all'impresa; oggi l'art. 13 è interamente dedicato alle "vie e uscite di emergenza" mentre è demandato all'art. 14 il compito di regolamentare la mobilità ordinaria dentro e verso l'esterno l'azienda.




C. Min. Lav. del 23/7/63

n° 22

-1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito dal seguente:

Articolo 13

(Vie e uscite di emergenza)

1 Ai fini del presente decreto si intende per:

a) via di emergenza:

percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

b) uscita di emergenza:

passaggio che immette in un luogo sicuro;

c) luogo sicuro:

luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.

c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta:

larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio)
















Le uscite di emergenza sono passaggi che delimitano una zona frequentata da un luogo sicuro. Il luogo sicuro (relativamente alla prevenzione incendi) è definito come "spazio scoperto ovvero compartimento antincendio (se-parato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo) avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentire il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico)". La nuova stesura dell'art. 13 estende il concetto di luogo sicuro, oltre che al rischio d’incendio e quindi alle caratteristiche strutturali dei mezzi impiegati, anche alle altre situazioni di emergenza prevedibili in quell'azienda (es. rilasci tossici, et.)


























DM 30/11/83





vedi linee guida sui piani di emergenza

2 Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.


La stesura è sufficientemente esplicativa.

3 In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
Il "caso di pericolo" citato nella norma si riferisce ad una specifica situazione, suscettibile di produrre danno alle persone, originata nell'ambito dell'attività lavorativa, a fronte della quale l'evacuazione dei lavoratori deve essere garantita sia mediante l'utilizzo della viabilità ordinaria che quella di emergenza; quest'ultima dovrà essere prevista ogni qualvolta la prima non offra sufficienti garanzie di sicurezza.

4 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonchè al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.


Le vie e le uscita di emergenza possono coincidere con le vie e le uscite ordinarie, in tal caso é opportuno che possiedano i requisiti di seguito elencati:

distribuzione: le vie di emergenza devono essere tali da non attraversare e non essere comunicanti (1) con locali che, in ragione delle lavorazioni effettuate o delle sostanze in deposito, presentano rischi specifici di incendio (2) o di rilasci tossici (3);

dimensioni: calcolate sulla base della capacità di deflusso, desunta dalla normativa di prevenzione incendi, non superiore a 50 (4);

lunghezza max del percorso di emergenza di 30 metri (40 metri limitatamente al rischio incendio se presente impianto di spegnimento automatico)

attraverso porte avente caratteristiche inferiori a RE 30 e senza dispositivo di autochiusura;
es. locali con lavorazioni o sostanze che richiedano impianti elettrici di cui alle norme CEI 64-2;
lavorazioni e/o depositi di gas tossici di cui al RD n° 147/27 o di altre sostanze in quantità tali che in caso di incidente possano dare luogo a concentrazioni ambientali tali da causare intossicazioni acute o immediato pericolo di vita;
numero massimo di persone che possono defluire per un'uscita larga 60 cm

5 Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
Larghezza minima di uscite e vie di emergenza pari a m 1,20.


DM 30/11/83

6 Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e qualora siano chiuse devono poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio
La stesura è sufficientemente esplicativa anche se permangono perplessità sulla possibilità che "accorgimenti adeguati" possano essere specificatamente autorizzati dai Vigili del fuoco per attività non soggette a CPI.

7 Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.


L'autorizzazione può essere concessa per motivi anti-intrusione quando può derivarne un danno ai lavoratori (es. prevenzione da eventi criminosi in banche), a protezione di utenti psichiatrici (all'interno delle strutture sanitarie) o quando la struttura non è presidiata (es. durante la notte e giorni festivi).

I dispositivi di chiusura autorizzati dovranno in ogni caso garantire l'evacuazione del personale in caso di emergenza ovvero dovranno essere:

a) azionabili facilmente;

b) tali che tutta l’operazione possa attuarsi in tempo utile a consentire l’esodo prima che le persone coinvolte possano subire danni.

8 Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verti-calmente e quelle girevoli su asse centrale.
La stesura è sufficientemente esplicativa

9 Le vie e le uscite di emergenza nonchè le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

10 Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
La collocazione della segnaletica nei locali accessibili al pubblico deve sempre permettere la chiara individuazione della via di esodo.
DPR 524/8292/58/CEE
UNI 7546

11 Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.


L’illuminazione delle vie e delle uscite di emergenza deve essere prevista ogni qualvolta gli ambienti sono presidiati o frequentati dopo il tramonto e quando le stesse sono prive di illuminazione naturale o questa è insufficiente.

L’intensità luminosa sufficiente a garantire una sicura percorrenza delle vie di esodo non potrà comunque essere inferiore a 5 lux







CEI 64-8/7

12 Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
Le lavorazioni che presentano pericolo di esplosione sono quelle individuate dalla norma CEI 64-2; le lavorazioni con "specifico rischio di incendio" sono quelle individuate dalla "specifica" normativa, vale a dire quella emanata dal Ministero degli Interni. In questo specifico caso l’organo di vigilanza sono i Vigili del fuoco.
CEI 64-2

DPR 689/59

DM 16/2/82

13 Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie e uscite di emergenza.
La definizione del numero sufficiente può essere determinata, per quelle attività non regolamentate da norme specifiche, solo dopo un’attenta valutazione dei rischi.
lett. circolare

Min. Interno del 29/08/95

-2. L'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito dal seguente:
I commi dall'1 al 6 fanno costante riferimento alle porte dei singoli locali occupati e quindi disciplinano la mobilità interna all'edificio o azienda.

Art. 14

(Porte e portoni)

1 Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.






La definizione del numero, delle relative dimensioni e della collocazione, nonchè altri requisiti delle porte possono essere determinati, per quelle attività non regolamentate da norme specifiche, solo dopo un’attenta valutazione dei rischi.

2 Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo, e avere larghezza minima di m 1,20.
La determinazione delle lavorazioni e dei materiali, che comportano rischi specifici di incendio e/o esplosione può essere effettuata facendo riferimento alle indicazioni fornite nelle norme CEI e nelle norme emanate dal Ministero degli Interni.
CEI 64-2

DPR 689/59

DM 16/2/82

3 Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2), la larghezza minima delle porte è la seguente:

a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;

c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;

d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno una porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50 calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
La stesura è sufficientemente esplicativa.







4 Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purchè la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
La stesura è sufficientemente esplicativa

5 Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m. 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
La stesura è sufficientemente esplicativa, per larghezza minima deve intendersi "luce netta" di cui al presente articolo, comma 1, sub 1 c-bis.

6 Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'articolo 13 comma 5 coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 comma 5.
Ovvero altezza minima di m 2 e larghezza minima m 1,2.

7 Nei locali di lavoro e in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
Questo punto presenta possibili elementi di contraddizione con il precedente punto 3 lettera a, per cui appare opportuno un pronunciamento da parte del legislatore.

8 Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
Un passaggio sicuro per i pedoni si può realizzare con l'apposizione di barriere materiali ai singoli percorsi come ad es. marciapiedi, paletti, guard-rail ecc.
DLgs 285/92
(art. 3)
DPR 495/92
(art. 40 c. 4)



9 Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
La stesura è sufficientemente esplicativa

10 Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
La stesura è sufficientemente esplicativa

11 Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
Per materiali di sicurezza devono intendersi quelli che in caso di rottura o non danno luogo a frantumazione (es. alcuni materiali plastici), oppure la frantumazione non dà luogo a dispersione di schegge.

Se il materiale impiegato è vetro occorre adottare opportune misure di sicurezza.







UNI 7697

12 Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
La stesura è sufficientemente esplicativa

13 Le porte e i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
La stesura è sufficientemente esplicativa

14 Le porte e i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
È opportuno adottare, nel caso di organi di sbloccaggio ad azionamento elettrico, meccanismi ad azione positiva cioè in grado di funzionare anche in caso di guasto del sistema.

15 Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
La stesura è sufficientemente esplicativa

16 Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
La stesura è sufficientemente esplicativa

17 I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero e ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.


Riepilogando esclusivamente sulla dimensione delle porte di uscita:

quelle costruite prima del 27/11/94 devono essere conformi a quanto previsto dalla concessione edilizia o dalla licenza di abitabilità (usabilità)


quelle costruite dopo il 27/11/94 devono essere adeguate entro il 1/1/97 alle dimensioni previste dal presente decreto. se le dimensioni non sono quelle citate si dovrà richiedere il provvedimento concessorio di cui all’art. 31 comma 2.

-3. L'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito dal seguente:

Art. 8

(Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi)

1 Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse o banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.








Con l'eccezione delle attività regolamentate da leggi specifiche (es. scuole ed edifici pubblici) è opportuno che:

la larghezza delle vie di circolazione ordinaria per soli pedoni non sia inferiore a m 1.
la larghezza delle scale comuni (ovvero che connettono più unità immobiliari) non sia inferiore a m 1,2. Per scale non comuni (ovvero interne all'unità immobiliare) la larghezza non deve essere inferiore a m 0,8.
siano previsti gradini con pedata minima (per scale comuni) non inferiore a cm 30 e somma fra due volte l'alzata e la pedata compresa fra cm 62 e 64. La pedata minima per scale non comuni non deve essere inferiore a cm 25 e la somma fra due volte l'alzata e la pedata compresa fra cm 62 e 64.
le rampe siano realizzate in materiale antisdrucciolevole






















DM 236/89

(art. 3 p.to 3.3.c,

art. 4 p.to 4.5)

2 Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
La stesura è sufficientemente esplicativa

3 Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
Almeno m 1 oltre l'ingombro massimo dei mezzi di trasporto compreso il carico.
DM 236/89

4 Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare a una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
La definizione di sufficienza può essere determinata dopo un’attenta valutazione dei rischi.

5 Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
La stesura è sufficientemente esplicativa

6 Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo, in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi dovranno essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
La stesura è sufficientemente esplicativa; una precisa valutazione dei rischi può permettere di individuare le soluzioni più appropriate.



7 Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
La stesura è sufficientemente esplicativa; una precisa valutazione dei rischi può permettere di individuare le soluzioni più appropriate.

8 Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

9 I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

10 I pavimenti e i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la normale circolazione.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

11 Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

-4. L'intestazione del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303 è sostituita dal seguente:

Titolo II

(Disposizioni particolari.)

-5. L'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:

Art. 6

(Altezza, cubatura

e superficie)

1 I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:

a) altezza netta non inferiore a m 3;

b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.










Il ripristino del termine "industriali" conferma la volontà del legislatore di riferire i valori numerici di cui al presente comma 1 unicamente alle aziende industriali.

Per le altre attività è opportuno fare riferimento ai reglamenti locali di igiene edilizia.

2 I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi, cioé senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

3 L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

4 Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

5 Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

-6. L'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:

Art. 9

(Aerazione dei luoghi di

lavoro chiusi)

1 Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione.


La ventilazione naturale dei locali di lavoro deve essere realizzata mediante superfici apribili con le modalità previste dai Regolamenti comunali o regionali di igiene edilizia.

L'impiego di sistemi meccanici deve garantire livelli prestazionali minimi previsti dai Regolamenti comunali o regionali di igiene edilizia e/o rispondere ai requisiti delle norme di buona tecnica.

L’espressione "anche ottenuta con impianti di areazione" non va infatti intesa, a nostro avviso, come l’avvallo di sistemi di areazione meccanica in sostituzione della areazione naturale (che verrebbe così ad essere non necessaria!), bensì come possibilità di integrazione dell’areazione naturale, qualora non sufficiente, con quella meccanica per raggiungere il requisito della sufficienza. Tale interpretazione è supportata anche dal fatto che i Regolamenti di igiene edilizia impongono, in modo omogeneo su territorio nazionale, il requisito dell’areazione naturale.














UNI 10339

2 Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò sia necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
La stesura è sufficientemente esplicativa.



3 Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiose.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

4 Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

-7. L'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:

Articolo 11

(Temperatura dei locali)

1 La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.



2 Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti.



3 La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
È necessario distinguere fra lavorazioni che obbligatoriamente devono essere svolte a temperature alte o basse (es. fonderie, lavorazione e conservazione alimenti ecc.), per le quali non è tecnicamente possibile adottare misure tali da rendere confortevole l'ambiente e le restanti lavorazioni.

Nel primo caso le azioni da intraprendere a salvaguardia dei lavoratori saranno determinate dalle risultanti l'applicazione, al lavoro svolto, degli indici di stress termico (es. WBGT, HSI etc). Nei restanti casi è raccomandato l'utilizzo degli indici di comfort termico (es. TEC, PPD etc.)

Naturalmente occorre fare sempre riferimento, per le temperature massime nel periodo invernale, ai limiti imposti dalle vigenti norme in materia di contenimento dei consumi energetici.
















DM 23/11/82

L. 10/91

DPR 412/93



4 Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

5 Quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

-8. L'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

(Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro)

1 A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.


Si fa presente che il testo di legge non parla di "lune naturale diretta", ma semplicemente di "luce naturale", per cui pare ammissibile anche il ricorso alla luce naturale indiretta. Comunque, l'illuminazione na-turale deve essere assicurata con i parametri dei Regolamenti comunali di igiene edilizia che hanno valore cogente.

Circa i requisiti del livello di illuminazione artificiale necessaria nei luoghi di lavoro occorre fare riferimento alla norme di buona tecnica. Per correlare i livelli di illuminamento, realizzati con luce artificiale, e la temperatura di colore delle sorgenti impiegate si rimanda (oltre alle indicazioni riportate dalla norma citata) al diagramma di Kruithof.












UNI 10380

2 Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

3 I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, de-vono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.


L'identificazione dei luoghi di lavoro qui richiamati deve essere effettuata caso per caso tenendo conto del rischio infortunistico presente durante la normale attività lavorativa e di quello aggiuntivo che si verrebbe a creare dalla mancanza di illuminazione (es. circolazione di veicoli, lavori in zone con pericolo di caduta ecc.).

Il livello di illuminamento di sicurezza da garantire in tali contingenze sarà determinato dalle risultanze dell'analisi di cui sopra ed in ogni caso non dovrà essere mai inferiore a 20 lux che è il doppio della soglia media della visione fotopica (e che quindi garantisce comunque la normale percezione dei colori) ed inoltre è considerato il livello di illuminamento minimo per identificare una persona e può quindi essere ritenuto il limite oltre il quale viene persa la percezione corretta dell'ambiente immediatamente circostante con conseguente pericolo per il lavoratore.

4 Le superfici vetrate illuminanti e i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

-9. L'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

Articolo 7

(Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico)

1 A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondano alle seguenti condizioni:

a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;

b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;

c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;

d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.












Il richiamo al tipo di impresa è in riferimento alla tipologia dell'attività svolta dalla stessa e riguarda esclusivamente il tipo di isolamento termico.

2 I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

3 Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita e impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

4 Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantenga bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
È opportuno che i palchetti o i graticolati siano realizzati in materiale facilmente lavabile, non putriscibile e antisdrucciolevole

5 Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

6 Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
Circa i materiali di sicurezza delle pareti trasparenti vale quanto già detto in precedenza all'art. 33 comma 2 punto 11.
UNI 7697

7 Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

8 Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonchè per i lavoratori presenti nell'edificio e intorno a esso.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

9 L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

10 Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
I dispositivi di sicurezza delle scale mobili devono essere conformi alla norma UNI.
UNI EN 115

11 Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

12 Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove sia tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

13 Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

13-bis Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12, 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico
La stesura è sufficientemente esplicativa e vale il commento espresso per l’art. 30 comma 1.

-10. L'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:

Articolo 14

(Locali di riposo)

1 Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.


La presenza di locali di riposo è raccomandata quando le attività lavorative sono:

"particolarmente usuranti"


D.Lgs 374/93

tab. A

2 La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrano equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

3 I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
Il dimensionamento dei locali di riposo può essere effettuato sulla base del massimo affollamento ipotizzabile assegnando almeno 2 mq per lavoratore al lordo degli arredi.

4 Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
La protezione dei "non fumatori" può essere realizzata con:

locali separati
locale di riposo provvisto di sistema di ventilazione meccanica che assicuri un apporto di aria esterna (trattata termicamente nel periodo invernale) non inferiore a 50 mc/h per persona








UNI 10339

5 Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinchè questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esiga. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
Una precisa valutazione dei rischi può permettere di individuare le soluzioni più appropriate.

6 L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

7 Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

-11. L'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:

Articolo 40

(Spogliatoi e armadi

per il vestiario)

1 Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si possa loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
L'obbligo dello spogliatoio sussiste quando i lavoratori, dovendo indossare specifici indumenti di lavoro, non possono (per le ragioni elencate) cambiarsi in altri locali.

2 Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

3 I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
È opportuno fare riferimento ai Regolamenti regionali e comunali di igiene edilizia.

4 Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

5 Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
La separazione fra gli indumenti può essere realizzata anche con armadietti a doppio scomparto purchè sia garantita l'effettiva separazione fra le diverse tipologie di indumenti.

6 Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

-12. L’articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:

Art. 37

(Docce)

1 Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.








Il numero di docce viene determinato in base ai Regolamenti comunali o regionali di igiene edilizia.

2 Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare fra loro.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

3 I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
È raccomandato il locale doccia, con vano antidoccia separato, dotato di appendiabiti e sgabello

4 Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 è abrogato.
Questo articolo disciplinava le docce ora trattate nell’art. 37.

L’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:

Art. 39

(Gabinetti e lavabi)

1 I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.








Il numero di gabinetti e lavabi viene determinato sulla base dei Regolamenti comunali o regionali di igiene edilizia.

2 Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

-13. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito dal seguente:

Articolo 11

(Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni)

1 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

2 Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
Una precisa valutazione dei rischi può permettere di individuare le soluzioni più appropriate.

3 I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati o occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

4 Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico.
La stesura è sufficientemente esplicativa e vale il commento espresso per l’art. 30 comma 1.



5 Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
La stesura è sufficientemente esplicativa.



6 I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
Per i posti di lavoro all'aperto devono essere soddisfatti, durante le ore di oscurità, gli stessi requisiti validi per gli ambienti interni corrispondenti ai medesimi compiti visivi
UNI 10380

7 Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:

a) siano protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;

b) non siano esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;

c) possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possano essere soccorsi rapidamente;

d) non possano scivolare o cadere.
La stesura è sufficientemente esplicativa.

-14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RD 9/1/1927 n. 147
Regolamento speciale per l'impiego di gas tossici


DPR 27/4/55 N. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro


DPR 19/3/1956 n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro


DPR 26/5/1959 n. 689
Determinazione delle aziende e delle lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco


Circ. Min. Lav. 23/7/63 n.22
Prevenzione infortuni. Art. 13 e 14 del DPR 27/4/1955, n. 547. Uscite dai locali di lavoro. Quesiti


DPR 27/4/1978 n. 384
Regolamenti di attuazione dell'art. 27 della legge n. 118/71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici


DM 16/2/1982
Modificazioni del decreto ministeriale 27/9/1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi


DPR 8/6/1982 n. 524
Attuazione della direttiva Cee n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva Cee n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta


DM 23/11/1982
Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali


DM 30/11/1983
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi


Legge 9/1/1989 n. 13
Disposizione a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati


DM 14/6/1989 n. 236
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche


Circ. 22/6/1989 n. 1669/UL
Circolare esplicativa della legge 13/89


Legge 9/1/1991 n. 10
Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia


Direttiva 92/58/Cee
Prescrizioni minime in materia di segnaletica di sicurezza e di salute nel posto di lavoro


D.Lgs 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada


DPR 16/12/1992 n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada


D.Lgs 11/8/1993 n. 374
Attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera f) della legge 421/92, recante benefici per le attività usuranti


DPR 26/8/1993 n. 412
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge n. 10/91


Circ. Min. Lav. 7/8/1995

n. 102
D.Lgs 626/94 prime direttive per l'ap-plicazione


Circ. Min. Int. 29/8/1995

n. P1564/4146
D.Lgs 626/94 adempimenti di prevenzione e protezione incendi. Chiarimenti


Norma CEI 64-2
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione



Norma CEI 64-8
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua


Norma UNI 7546
Segni grafici per segnali di sicurezza


Norma UNI 7697
Vetri piani: vetrazioni in edilizia: criteri di sicurezza


Norma UNI 10339
Impianti aeraulici al fine di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.


Norma UNI 10380
Illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale


Norma UNI EN 115
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di scale mobili e marciapiedi mobili




RIFERIMENTI AD ALTRE MONOGRAFIE

L'argomento oggetto della presente monografia è ripreso anche in altre, dove ne sono sviluppati aspetti particolari, e precisamente:

• nel documento n. 4 sono contenuti alcuni riferimenti al problema delle uscite e dei percorsi di sicurezza;

• nel documento n. 13 sono contenuti riferimenti ai requisiti dei luoghi di lavoro in cui sono collocati posti di lavoro con uso di attrezzature munite di videoterminali;

• nei documenti n. 15 e n. 16 si ritrovano alcuni riferimenti alle caratteristiche previste per i luoghi di lavoro in cui esiste un'esposizione ad agenti cancerogeni e, rispettivamente, biologici.



Versione definitiva approvata il 22/4/1996
dalle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali.
DOCUMENTO N. 10 - LINEE GUIDA SU TITOLO II
Regione referente: EMILIA ROMAGNA
''In primo piano''
ottobre 2002



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